Ordinanza collegiale 28 maggio 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00088/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01613/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1613 del 2024, proposto da NT Nunziante, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Teano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Aletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 4261/2023 del Tribunale di Santa IA C.V.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Teano;
Vista l’ordinanza collegiale n. 4089/2025;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa IA RB AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.con ricorso notificato il 21.3.2024, l’avvocato NT Nunziante ha chiesto l’ottemperanza alla Sentenza del Tribunale di Santa IA C.V. n. 4261/2023 – passata in giudicato - in ordine al pagamento delle somme che in detta sentenza gli erano state attribuite, quale difensore antistatario, nella causa conclusasi con la suddetta pronuncia, di integrale accoglimento della domanda e con condanna del Comune di Teano alla refusione delle spese e competenze legali liquidate in € 3000,00 di cui 200,00 per spese, oltre spese generali, c,p,a, ed iva come per legge.
1.1. Il Comune di Teano si è costituito il 28.4.2025 chiedendo la declaratoria di inammissibilità o la sospensione del ricorso, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 243 bis, co. 4, e 243- quater, co. 1 e 3, del TUEL, in quanto l’8.8.2019 con Delibera n. 35 il Consiglio Comunale ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, e si è ancora in attesa della decisione della Corte dei Conti.
Nella memoria depositata, il Comune ha prospettato che per legge tutte le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data di esecutività della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale da parte della sezione regionale per il controllo della Corte dei Conti (articolo 243-bis, co. 4 TUEL) e che la nomina di un commissario ad acta sarebbe illegittima in quanto aggirerebbe la normativa sopra citata.
2. In vista della camera di consiglio del 21.5.2025, il ricorrente ha depositato memoria nella quale prospetta che in fattispecie identiche a quelle in esame il Comune di Teano ha provveduto, nell’ordinario esercizio contabile amministrativo, a riconoscere debiti fuori bilancio, giustificando tale azione sul principio opposto a quello dedotto in giudizio.
3. Con ordinanza collegiale n. 4089 del 28.5.2025, il Collegio ha rilevato che effettivamente nella delibera indicata ci fossero alcune criticità di cui aveva dato conto e precisamente:
-è stata riconosciuta la legittimità di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 TUEL, a fronte della notifica, con nota prot. 12330 del 07/05/2024, di un atto di pignoramento (successivamente iscritto al ruolo) per le somme dovute all’Ing. BI DI per la consulenza tecnica d’ufficio espletata nel procedimento n° RG 800051/01 Tribunale di S. IA Capua Vetere;
- il debito di importo pari a euro 11287,36 è stato riferito alla voce “ sentenze esecutive” quale fattispecie di cui all’art. 194, comma 1, lett. a), del d. Lgs. n. 267/2000, affermandosi che “il riconoscimento avviene fatto salvo e impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse”;
- si è dato atto che “le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1140 denominato “Debiti Fuori Bilancio”, e che la spesa è finanziata con mezzi ordinari di bilancio”, previa acquisizione del parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;
- si è quindi proposto di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 del d. Lgs. n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio in questione dando atto che “trattandosi di debiti derivanti da sentenze, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto a impugnare l’esito del giudizio” e che “il pagamento assegnato dal Giudice è stato regolarizzato con mandato a copertura n. 1602 del 31/12/2024 sul capitolo 1140 (denominato Debiti Fuori Bilancio) del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 - esercizio 2024”.
4. Ritenendo la sovrapponibilità del debito vantato dall’avv. Nunziante con quello che il Comune ha ritenuto di liquidare con la procedura ex art. 194 TUEL, il Collegio ha quindi chiesto al Comune di Teano documentati chiarimenti e giustificazioni in ordine alla diversa decisione serbata rispetto alla sentenza passata in giudicato azionata dall’avv. Nunziante, oggetto del presente giudizio, ed in particolare del perché il debito pagato con la delibera comunale n. 8 del 4 marzo 2025 non sia stato assimilato a quello vantato dall’avv Nunziante, per il quale, con memoria depositata in giudizio il 24 aprile 2025 (cioè un mese dopo) il Comune ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva in forza dell’art. 243 bis del TUEL, nonché delle ragioni per le quali la medesima procedura non possa essere adottata anche per il credito vantato dall’avv. Nunziante, peraltro di importo inferiore a quello liquidato e portato da una sentenza passata in giudicato, che il Comune non ha neppure la possibilità di appellare (laddove, da quanto scritto, nell’altro caso, l’appello sarebbe addirittura possibile, e quindi il debito non sarebbe neppure definitivo).
5. Con memoria depositata l’11.7.2025, il Comune ha fornito una serie di chiarimenti e in vista della camera di consiglio del 15.10.2025, ha chiesto il passaggio in decisione.
Parte ricorrente non ha depositato memorie.
6. Il Comune nella memoria depositata ha chiarito che il pagamento effettuato a favore dell’Ing. DI è stata la conseguenza dovuta e obbligata, quale regolarizzazione contabile e postuma, di un pagamento già eseguito dal Tesoriere contro la volontà del Comune, ed in relazione al quale lo stesso Ente aveva (ed ha) attivato tutti gli strumenti giudiziari a sua disposizione per la revoca del
provvedimento di assegnazione.
Le vicende concrete di tale situazione sono state illustrate nella memoria e corredata di documentazione al riguardo, attestante l’ordine del giudice dell’esecuzione di effettuare il suddetto pagamento nella sostanziale contumacia del Comune, che si attivava solo successivamente senza ottenere la revoca del pagamento a causa di errori formali nella procedura di opposizione all’assegnazione somma davanti al g.o.
7. Il Collegio, letti gli atti, al di là del merito della vicenda che ha riguardato il terzo, prende atto della buona fede dell’Amministrazione che si è trovata a riconoscere il debito in quanto necessario al fine di regolarizzare contabilmente il pagamento già avvenuto.
8. Non essendosi riscontrata la paventata disparità di trattamento, non possono che applicarsi i dettami normativi relativi alle procedure esecutive pendenti nei Comuni in procedura di riequilibrio finanziario, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 243 bis, co. 4, e 243- quater, co. 1 e 3, del TUEL.
Poiché il ricorso è stato proposto nel 2024, laddove la procedura di riequilibro finanziario pluriennale è stata deliberata in data 8 agosto 2019 (Delibera n. 35/2019), deve ritenersi che il ricorso sia quindi inammissibile, in quanto la parte non avrebbe potuto proporla considerando che ad essa l’Amministrazione non poteva dare alcun seguito, essendo peraltro tenuto a sospendere quelle pendenti.
Le spese, considerando la peculiarità del caso, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN PA, Presidente
IA RB AV, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RB AV | NN PA |
IL SEGRETARIO