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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/06/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
dr.ssa Marcella Pizzillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 812/2020 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 604/2020 del
Tribunale di Salerno emessa in data 11/2/2020 e depositata in pari data
TRA
– rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Cuomo, elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Salerno Corso Vittorio Emanuele n. 14 -
Appellanti
E
Condominio Palazzo De Martino in Salerno via SS. Martiri Salernitani n. 31 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Fiorillo e dell'avv. Remigio Fiorillo, elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Salerno via SS. Martiri Salernitani n. 31 - Appellato
Ragioni in fatto e diritto 1. - premesso di avere espletato l'incarico di amministratore per il Condominio Parte_3
Palazzo De Martino sito in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani n. 31 dal luglio 2007 all'ottobre
2009 - ha rappresentato di essere creditore del predetto condominio della somma complessiva di euro
10.387,00 “ di cui euro 9.263,00 per anticipazioni e compenso professionale relativamente al periodo
luglio 2007/dicembre 2008 ed euro 1.124,00 quale compenso professionale dovuto allo stesso per il
successivo periodo gennaio 2009/ottobre 2009”; ha aggiunto “di avere provveduto a pagare tutti i
fornitori dei servizi condominiali” e di avere corrisposto la retribuzione spettante al portiere,
sostenendo che l'assemblea condominiale, “senza alcun valido motivo, pur avendo ricevuto la
necessaria documentazione, ovvero non solo l'analitico rendiconto, ma anche le relative pezze di
appoggio, non aveva approvato i rendiconti relativi alla sua gestione condominiale.
L'attore, pertanto, non avendo avuto alcun esito le svariate richieste di pagamento della somma innanzi indicata, ha citato in giudizio il Condominio Palazzo De Martino chiedendo che l'adito
Tribunale di Salerno condannasse il convenuto al pagamento della somma di euro 10.387,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
1.1. Il Condominio Palazzo De Martino in Salerno via SS. Martiri Salernitani n. 31, costituitosi in giudizio, ha resistito e nel contempo ha articolato domanda riconvenzionale tesa conseguire la condanna di al risarcimento dei danni subiti dal condominio per avere svolto Parte_3
l'attività di amministratore in violazione dell'art. 1710 c.c, che impone al mandatario di agire con la diligenza del buon padre di famiglia;
il convenuto ha concluso per il rigetto della domanda formulata dall'attore e per l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. Nel corso del giudizio, a seguito dell'interruzione del processo per l'intervenuto decesso di
, la causa è stata riassunta dagli eredi e;
indi – Parte_3 Parte_1 Parte_2
esaurita l'attività istruttoria consistita nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e nell'espletamento di una C.T.U. finalizzata ad accertare i crediti prospettati dall'attore ed eventuali responsabilità dell'attore nell'espletamento dell'attività di amministratore – il Tribunale ha così
provveduto: a) ha rigettato sia la domanda articolata dall'attore sia la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto;
b) ha compensato le spese processuali ed ha posto le spese della C.T.U.,
nella misura già liquidata, a carico definitivo dell'attore.
In sintesi, per quel che rileva, il Giudice a quo – richiamato il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità nella pronuncia n. 14197/2011 – ha respinto la domanda proposta dall'attore, argomentando: “ è pur vero che il C.T.U. ha appurato la sussistenza di un credito di euro
10.666,32 in favore di desumibile dalla differenza, ricostruita sulla base della Parte_4
documentazione agli atti tra flussi condominiali in entrata per complessivi euro 60.952,63 e flussi
in uscita per complessivi euro 71.618,95, ma è pur vero che, trattandosi di spese ordinarie anticipate
dall'amministratore e non di esborsi necessari per fronteggiare evenienze urgenti e indifferibili, le
stesse avrebbero dovuto costituire oggetto di apposita approvazione da parte dell'assemblea; non
avendo parte attrice fornito documentazione all'ausiliare atta a comprovare o l'approvazione
dell'anticipazione di spesa da parte del consesso condominiale o la natura urgente ed indifferibile
delle spese anticipate non può procedersi al riconoscimento del credito in suo favore” In ordine, poi,
alla regolamentazione delle spese processuali il Tribunale ha evidenziato: “ la reciproca soccombenza
induce alla compensazione delle spese processuali;
le spese di C.T.U., già liquidate in corso di
giudizio, rimangono definitivamente a carico di parte attrice”.
1.3.Avverso la predetta sentenza e hanno proposto appello con Parte_1 Parte_2
atto di citazione notificato il 14/11/2020; hanno criticato le ragioni della decisione impugnata ed hanno concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.4. Il Condominio Palazzo De Martino in Salerno via SS. Martiri Salernitani n. 31, costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali con attribuzione ai difensori antistatari. 1.5. La Corte con ordinanza depositata in data/1/2/2024, all'esito dell'udienza celebrata nelle forme della trattazione scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
3. e in primo luogo hanno criticato la sentenza impugnata, Parte_1 Parte_2
deducendo che, nonostante l'attore avesse agito in giudizio non solo per conseguire il rimborso delle spese anticipate per la gestione condominiale, ma anche per ottenere il compenso a lui spettante per l'espletata attività di amministratore, il Tribunale non ha fatto alcun riferimento al compenso spettante all'attore, essendosi limitato ad esaminare il credito relativo al rimborso delle spese. Il C.T.U. –
proseguono gli appellanti – ha accertato che a spettava la somma complessiva di Parte_3
euro 1.896,00 a titolo di compenso professionale, precisando che dalla documentazione in atti emergeva che il compenso pattuito ammontava ad euro 90,00 al mese oltre accessori.
Ciò posto, il Collegio osserva che il raffronto tra le domande articolate dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio e la sentenza impugnata rende evidente come il Giudice di prime cure sia incorso nel vizio di omessa pronuncia giacchè non ha esaminato la domanda incentrata sul mancato pagamento del compenso spettante all'amministratore.
Invero il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando – come accaduto nel caso di specie - vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda,
intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto ( cfr. Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 7653/2012).
Occorre, quindi, procedere in questa sede alla disamina della suindicata domanda giacchè, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice di appello non può rimettere la causa al Giudice di primo grado che ha omesso di provvedere su una domanda, e deve, invece, pronunciare sulla medesima, perché le ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c. sono tassative ( cfr. Cass. n. 15373/2000).
Il Collegio ritiene che la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
In primis va evidenziato che la domanda – come si evince dalla disamina dell'atto introduttivo del giudizio – è estremamente generica in quanto la parte attrice non ha fatto alcun riferimento all'entità
del compenso concordato, tanto che in ordine al periodo luglio 2007/ dicembre 2008 ha allegato di vantare un credito complessivo di euro 9.263,00, comprensivo sia delle spese anticipate per la gestione condominiale sia del compenso a lui spettante per l'espletata attività di amministratore,
omettendo così di specificare quale fosse l'importo a lui spettante a titolo di compenso.
Va, poi, rimarcato che – a differenza di quanto prospettato con l'interposto gravame - dall'espletata
C.T.U. non possono trarsi elementi di valutazione utili per la posizione degli appellanti.
Invero l'ausiliario di ufficio – dopo avere segnalato che non sono stati prodotti in giudizio né i verbali di assemblea né i libri contabili ed avere sottolineato che “la ripartizione delle spese è avvenuta per
singole macrovoci, attesa l'impossibilità della comprensione dei singoli capitoli di spesa e/o dei
criteri di ripartizione adottati dall'amministratore” - ha concluso che “ alla luce della
documentazione versata in atti ( rendiconti, bollette emesse, giustificativi di spese), attesa la
conformità con i dati contabili annotati nei rendiconti di gestione, è possibile sostenere che l'importo
spettante al alla data del 30.10.2009 è pari ad euro 10.666,32 di cui euro 8.469,36 a titolo Pt_2
di anticipo spese ed euro 1.896,96 a titolo di onorario ( importo a lordo accessori come per legge
alla data del 30.10.2009) ovvero euro 1.520,00 quale valore imponibile alla data di fine mandato”,
precisando che il compenso pattuito, come da “ documentazione in atti” ammonta ad euro 90,00 al mese oltre accessori ( cfr. relazione tecnica di ufficio pagine 8, 9 e 10).
Ad avviso del Collegio l'accertamento dell'esperto di ufficio si presenta del tutto inidoneo ad orientare il convincimento del Giudicante in quanto lo stesso ausiliario ha rimarcato l'assenza dei verbali di assemblea, riconoscendo così di avere espletato l'accertamento su rendiconti non approvati dall'assemblea condominiale, e nel contempo ha affermato che il compenso spettante all'amministratore ammonta ad euro 90,00 al mese, senza tuttavia specificare la documentazione esaminata e valorizzata sul punto ( atteso il generico richiamo alla “documentazione in atti”).
Non va sottaciuto che la giurisprudenza di legittimità – in ordine ad una vicenda per la quale, come nel caso di specie, non era applicabile, ratione temporis, la disciplina del condominio negli edifici introdotta dalla legge n. 220/2012 - ha chiarito che in tema di condominio, l'assemblea è l'organo competente alla previsione e ratifica delle spese condominiali, sicché, in mancanza di un rendiconto approvato, il credito per compenso dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile ( cfr.
Cass. n. 17713/2023).
In tale contesto è utile ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le valutazioni espresse dal C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il Giudice il quale può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali e logicamente motivata, dovendo il Giudicante indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali l'esperto di ufficio si è basato ( cfr. Cass. n. 5148/2011; Cass. n. 36638/2021;
Cass. n. 5665/1988).
4. Gli appellanti hanno ulteriormente contrastato la sentenza impugnata, sostenendo che il Tribunale
ha affermato erroneamente che l'amministratore, in assenza dell'approvazione del rendiconto consuntivo di gestione, perde il diritto a conseguire il rimborso delle spese anticipate nell'interesse del condominio;
qualora il rendiconto non sia stata approvato – osservano gli appellanti –
l'amministratore non può chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma può instaurare un giudizio di cognizione ordinaria e “ provare che ci sono state delle spese, che le entrate sono state inferiori
ai costi, che le fatture sono state comunque pagate e che di conseguenza è stato possibile grazie al
suo personale intervento”. Nel caso di specie l'amministratore ha provato le spese anticipate per il condominio attraverso la produzione in giudizio del verbale di consegna della documentazione condominiale sottoscritto dal nuovo amministratore nonché delle “numerose cd. pezze di appoggio”
che sono state esaminate dal C.T.U. il quale è giunto alla conclusione che “ alla luce della
documentazione versata in atti (rendiconti, bollette emesse, giustificativi di spesa), attesa la conformità con i fatti contabili annotati nel rendiconto di gestione è possibile sostenere che l'importo
spettante al alla data del 30/10/2009 è pari ad euro 10.666,33: di cui euro 8.469,36 per Pt_2
anticipazioni spese ed euro 1.896,96 a titolo di onorario”. Senonchè – proseguono gli appellanti – il
Giudice di primo grado non ha tenuto conto degli esiti dell'espletata C.T.U. , limitandosi ad affermare che “ nulla è dovuto per la mancata approvazione del consuntivo”.
Le critiche sono prive di pregio.
Il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale l'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 c.c., secondo cui il mandante è
tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario, deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea ( cfr. Cass. n. 14197/2011; cfr, anche Cass. n.
Cass. n. 22313/2013; Cass. n. 21521/2024).
In particolare il Tribunale – in assenza di qualsiasi delibera assembleare, circostanza questa pacifica e per di più segnalata dal C.T.U. nella relazione tecnica di ufficio ( cfr. relazione tecnica di ufficio pag. 8) – ha respinto la domanda tesa a conseguire il rimborso delle spese anticipate dall'amministratore per la gestione condominiale.
A tale riguardo – replicando ad uno specifico rilievo degli appellanti – va chiarito che il principio di diritto innanzi richiamato è stato enunciato dal Supremo Collegio con riferimento a controversie in cui l'amministratore ha instaurato un giudizio di cognizione ordinario e non già esclusivamente, come prospettato dagli appellanti – nei casi in cui l'amministratore ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo (cfr. ad esempio Cass. n. 14197/2011 in motivazione).
Merita di essere evidenziato che il credito dell'amministratore di condominio per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, sicché grava sull'amministratore la prova degli esborsi effettuati ( cfr. Cass. n. 7498/2006; cfr. Cass. n. 20137/2017).
Partendo da tale presupposto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate;
pertanto, ove il rendiconto - che è soggetto al principio di cassa - evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l'approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato,
in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio,
ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l'importo corrispondente;
e ciò per ragioni di carattere sia logico, ove si consideri che l'amministratore ben può aver utilizzato provviste aliene di cui aveva soltanto la disponibilità (ad esempio, fondi derivanti da altra gestione), sia giuridico, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all'esame dell'organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso ( cfr. Cass. n. 10153/2011).
Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento non vi è spazio per valorizzare gli esiti dell'espletata C.T.U..
Invero l'ausiliario di ufficio – come già rimarcato al precedente punto della presente sentenza - ha segnalato che non sono stati prodotti in giudizio né i verbali di assemblea né i libri contabili;
ha precisato che “la ripartizione delle spese è avvenuta per singole macrovoci, attesa l'impossibilità
della comprensione dei singoli capitoli di spesa e/o dei criteri di ripartizione adottati
dall'amministratore”. Di poi il C.T.U. ha osservato che in ordine al periodo giugno 2007/ottobre 2009, epoca in cui Parte_3
ha svolto le funzioni di amministratore condominiale, “ si evidenziano:
1. flussi in entrata
[...]
per complessivi euro 60.952,63; 2. flussi in uscita per complessivi euro 71.618,95”; ha affermato che
“ le spese ordinarie anticipate dalla parte attrice sulla base della predetta documentazione ammonta
a complessivi euro 10.662,95”; immediatamente dopo ha concluso che “ alla luce della
documentazione versata in atti ( rendiconti, bollette emesse, giustificativi di spese), attesa la
conformità con i dati contabili annotati nei rendiconti di gestione, è possibile sostenere che l'importo
spettante al alla data del 30.10.2009 è pari ad euro 10.666,32 di cui euro 8.469,36 a titolo Pt_2
di anticipo spese ed euro 1.896,96 a titolo di onorario ( importo a lordo accessori come per legge
alla data del 30.10.2009) ovvero euro 1.520,00 quale valore imponibile alla data di fine mandato”.
E' evidente, pertanto, che l'esperto di ufficio ha determinato le spese anticipate dall'amministratore in assenza di una delibera assembleare di approvazione delle predette spese ed in mancanza di qualsiasi prova circa l'effettivo esborso della somma di denaro da parte dell'amministratore; in particolare l'ausiliario di ufficio ha quantificato il credito dell'amministratore in via deduttiva, sulla base cioè del solo disavanzo tra entrate ed uscite ( cfr. elaborato tecnico di ufficio pag. 9); senonchè
la giurisprudenza di legittimità - come già evidenziato (cfr. Cass. n. 10153/2011) – ha ritenuto tale procedimento inidoneo a comprovare il credito dell'amministrativo in presenza di una delibera di approvazione del bilancio consuntivo e, dunque, a maggior ragione deve pervenirsi alla medesima conclusione nel caso di specie in cui manca la delibera di approvazione del bilancio consuntivo.
Infine – in ordine agli ulteriori elementi valorizzati dagli appellanti, segnatamente le “cd pezze di
appoggio” e il verbale di consegna dei documenti sottoscritto dal nuovo amministratore, va evidenziato che essi sono del tutto inidonei ad orientare il convincimento della Corte per le seguenti ragioni: a) “ le cd pezze di appoggio” costituiscono un'espressione atecnica e generica che non consente di individuare gli specifici documenti richiamati dagli appellanti;
b) la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di condominio, l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente amministratore non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate di iniziativa dell' amministratore;
in particolare la sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata ( cfr. Cass. n. 5062/2020;
Cass. n. 8498/2012).
5. e , infine, hanno censurato la statuizione relativa alla Parte_1 Parte_2
regolamentazione delle spese processuali, lamentando che il Tribunale nonostante avesse compensato tra le parti le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza, in maniera contraddittoria e senza alcuna motivazione ha posto le spese dell'espletata C.T.U. a carico esclusivo della parte attrice, senza considerare che entrambe le parti avevano chiesto l'ammissione della C.T.U..
La doglianza è fondata.
La Corte osserva che effettivamente il Giudice a quo, dopo essere pervenuto alla declaratoria di compensazione delle spese processuali per la soccombenza reciproca delle parti ha stabilito che le spese dell'espletata C.T.U. restassero a carico esclusivo della parte attrice senza alcuna motivazione sul punto.
Orbene – posto che la statuizione del Tribunale in esame ha in concreto dato luogo ad una compensazione parziale delle spese processuali ( cfr. Cass. n. 2885/1979; Cass. n. 22868/2019) – il
Collegio ritiene che, a fronte del rigetto integrale sia della domanda principale sia della domanda riconvenzionale, non si ravvisano elementi per sostenere che vi sia stata una soccombenza prevalente dell'attore, tale da giustificare la compensazione parziale delle spese processuali.
E allora – tenuto conto anche del fatto che la C.T.U. è stata ammessa per fornire elementi di valutazione al Giudice in ordine sia alla domanda principale sia alla domanda riconvenzionale ( cfr. incarico conferito al C.T.U. ed i relativi quesiti) – deve concludersi che le spese di C.T.U. vanno poste per metà a carico della parte attrice e per la restante metà a carico del convenuto.
6. Le argomentazioni esposte conducono all'accoglimento parziale dell'appello e alla conseguente riforma parziale della sentenza di primo grado nel senso che: a) ritenuto il vizio di omessa di omessa pronuncia rispetto alla domanda dell'attore tesa a conseguire il pagamento relativo al compenso per l'espletata attività di amministratore, tale domanda va rigettata;
b) le spese dell'espletata C.T.U., nella misura già liquidata, vanno poste per metà a carico della parte attrice e per la restante metà a carico della parte convenuta;
per il resto la sentenza di primo grado va confermata.
Passando alla regolamentazione delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello ,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 9064/2018; Cass. n.
11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
Orbene nel caso di specie - in ragione dell'esito complessivo del lite ed in particolare del fatto che,
per effetto dell'intervenuta riforma parziale della sentenza impugnata, è stata rigettata anche la domanda articolata dall'attore in ordine al pagamento del compenso professionale - resta ferma la soccombenza reciproca delle parti sicchè va confermata la declaratoria di compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado con la precisazione che le spese di C.T.U. vanno poste per metà a carico della parte attrice e per la restante metà a carico del convenuto e nel contempo vanno compensate anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_1 SS. Martiri Salernitani n. 31 avverso la sentenza n. 604/2020 del Tribunale di Salerno
[...]
emessa in data 11/2/2020 e depositata in pari data, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: a)
ritenuto il vizio di omessa di omessa pronuncia in ordine alla domanda dell'attore tesa a conseguire il pagamento relativo al compenso per l'espletata attività di amministratore, rigetta la domanda;
b)
pone le spese della C.T.U. espletata nel corso del giudizio di primo, nella misura già liquidata, per metà a carico della parte attrice e per metà a carico della parte convenuta;
2. conferma per il resto la sentenza impugnata;
3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio di appello.
Salerno, 11/6/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli