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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/07/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20087 / 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG 20087/2016, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Andrea Caminiti per l'attore Parte_1
e dall'avv. Angelo Pajno per i convenuti e
[...] Controparte_1
nella qualità, sulla scorta del decreto di Controparte_2 regolamentazione dell'udienza del 26.06.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.05.2025 (fissata per discussione, come da provvedimento del 17.02.2025, poi reiterato) - pronuncia la seguente SENTENZA tra (c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.01.1926 ed ivi residente Fraz. Canneto, elettivamente domiciliato in Messina, Via Risorgimento 13 presso e nello studio dell'avv. Andrea Caminiti, che lo rappresenta e difende per mandato in atti -attore- CONTRO
, (c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02.12.1948, e residente in Lipari, Via Pomiciazzo Lami;
, nata a [...]-Stromboli il 18.10.1953 e Controparte_2 residente in [...], (C.F.:
[...]
), procuratrice generale, giusta procura rilasciata in Melbourne in C.F._3 data 03.02.2017 in Notar di: Persona_1 Pt_2
nata a [...] – Victoria – Australia il 08.11.1961 ed ivi
[...] residente al n. 128 Drummond Street – Oahleigh 3166 - Melbourne – Australia (C.F.: ); , nato a [...] – CodiceFiscale_4 Parte_3
Victoria – Australia il 19.02.1967 ed ivi residente al n. 23 di Comas Road – Beaumaris – Melbourne – Australia (C.F.: ), nonché CodiceFiscale_5 procuratrice di: nata a [...] – Victoria – Parte_4
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Australia il 09.07.1965 e residente al n. 5 Royston Court – Carrum Downs - 3201 Melbourne, (C.F.: ); , nato a [...]_5
Melbourne – Victoria – Australia il 19.11.1969 e residente al n. 5 Hutchinson Street - Brunswick East – 3057 Melbourne, giusta procura rilasciata in Melbourne in data 16.01.2017 in Notar n.q. Persona_1 di eredi ex frate di nato a [...] il [...], originaria Persona_2 parte in causa, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Pajno, domiciliati digitalmente come da procura in atti. -convenuti-
Oggetto: Usucapione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. Att. C.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. La vicenda scaturisce dall'atto di citazione datato 31.10.2016, con cui l'attore, dopo aver premesso di possedere in modo pacifico ed ininterrotto per oltre un ventennio un fabbricato rurale sito in Lipari, Strada Provinciale Canneto – Lami identificato al N.C.E.U. al foglio 49, particella 584 e di averlo concesso in locazione sin dal 01 gennaio 1961 riscuotendone il canone, chiedeva di essere dichiarato proprietario di tale bene per maturata usucapione. Conveniva, quindi, innanzi a codesto Tribunale, sezione di Lipari, e Controparte_1 per: “1. Accertare e dichiarare che l'attore in Persona_2 Parte_6 virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre vent'anni, è divenuto proprietario per usucapione del fabbricato rurale sito in Lipari, strada provinciale Canneto – Lami, identificato al N.C.E.U. al foglio 49, particella 584; conseguentemente 2) Ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex articolo 1158 c.c. a favore dell'attore sul bene immobile sopra descritto nonché
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autorizzare l'UTE di Messina ad effettuare le variazioni catastali dei mappali e nelle misure sopra indicate a favore dell'attore; 3 condannare il signor al Controparte_1 rilascio dell'immobile oggetto di causa in favore del ed al Parte_6 risarcimento di tutti i danni sofferti dall'attore a causa del mancato godimento dell'immobile e che saranno provati nel corso del presente giudizio ovvero liquidato in vie equitativa dall'onorevole Tribunale adito;
4 con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. Con comparsa dell'8.05.2017 si costituivano e Controparte_1 [...]
chiedendo: “1) preliminarmente, Ritenere dichiarare la assoluta carenza Per_2 di legittimazione attiva del non risultando egli titolare di alcun Parte_6 diritto di proprietà sul cespite rivendicato;
2 sempre in via preliminare, ma gradata, ritenere e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva dei convenuti con riguardo alla domanda di declaratoria di usucapione avanzata dall'attore; 3 Nel merito, accogliere l'eccezione di usucapione spiegata dai convenuti e, in particolare dall con conseguente rigetto di ogni contraria istanza eccezione e Persona_2 difesa;
4 In subordine, dire e dichiarare infondate, inammissibili, improponibili e comunque, anche con qualsiasi altra statuizione, rigettare le istanze tutte spiegate da parte attrice;
5 sotto il profilo istruttorio… 6) Con vittoria di spese e compensi”. All'udienza del 09.10.2017, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art 183 comma VI cpc. e con successivo provvedimento del 09.04.2018 erano ammessi gli interrogatori formali delle parti e la prova per testi indicata dalle stesse. Espletati detti mezzi istruttori, con provvedimento del 14.10.2019 il Giudice disponeva CTU per accertare: “1) se le opere, presenti sulla particella 584 del foglio 49, sito in Lipari (ME), strada provinciale Canneto – Lami oggetto di causa, sia munito di regolare autorizzazione e/o in attuazione di eventuali regolamenti edilizi;
2) se è possibile individuare il confine catastale tra il suddetto fabbricato rurale, sito sulla particella 584 del foglio 49 ed il confinante fabbricato sito sulla particella 585 ed acquistato dal Signor con l'atto pubblico in Notar Persona_2 Persona_3 del 24/07/1976; 3) se attraverso un'attenta descrizione ed individuazione, se il Signor abbia occupato, annettendola al proprio confinante fabbricato Persona_2 posto sulla particella 585 del foglio 49 ed acquistato in data 24/07/1976, parte di fabbricato posto sulla particella 584 foglio 49 di proprietà del Signor Pt_1
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4) se confermativo, descriva i titoli concessori, eventualmente utilizzati, Pt_6 per il predetto intervento edilizio”, nominando all'uopo l'arch. che, Per_4 alla udienza dell'11.11.2019, accettava l'incarico prestando giuramento di rito. Seguivano una serie di rinvii per il deposito della relazione di CTU che avveniva il 13.02.2023. Precisate le conclusioni, la causa era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 20.11.2023. Accadeva poi che a quella successiva del 2.05.2024 il giudizio fosse interrotto stante il decesso del convenuto Persona_2
Quindi, con ricorso in riassunzione ex art. 303 cpc del 22.07.2024 l'attore riassumeva il giudizio, nei confronti degli eredi di oltreché Persona_2 nei confronti del in proprio, al fine di sentire accogliere nei Controparte_1 loro confronti le conclusioni già formulate in atti. Con memoria del 12.11.2024 si costituivano in giudizio gli eredi
[...]
e rilevando quanto alla posizione dell' Per_2 Controparte_1 [...]
– oggi eredi: “… Da quanto risulta testualmente dal contenuto dell'atto Per_2 di citazione va da sé che nessuna richiesta di rilascio e/o risarcitoria e/o di qualsivoglia diversa natura è stata formulata a carico dell con Persona_2 riguardo ad essa part. 584. Rebus sic stantibus non si comprende pertanto il motivo per il quale esso Acquaro sia stato effettivamente vocato in giudizio”. Quanto alla posizione del : “… Gli effetti del giudicato penale, nel caso che ci Controparte_1 occupa, vanno quindi attentamente scansionati onde giungere alla certezza della maturazione del diritto dominicale invocata dal essendo precluso al Giudice Pt_1 penale di pronunciarsi al riguardo con la conseguenza che l'unico effetto che tale pronunciamento può oggi essere esteso all'ambito civilistico riguarda l'usurpazione di un terreno risultato all'epoca solo nel possesso della parte offesa… in sintesi: alla luce delle domande rispettivamente svolte dalle parti e, nello specifico, dal da Pt_1 una parte ed il dall'altro, la sentenza penale vantata dal primo non può CP_1 spiegare alcun effetto nell'odierno giudizio se non nei ristretti limiti di cui si è detto, con il consequenziale rigetto delle domande del primo per carenza di prova e l'accoglimento di quelle altre svolte dal secondo, anche in via riconvenzionale”. Alla udienza del 12.12.2024 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 17/02/2025 e poi anche per discussione ex art. Pag. 4 a 18 R. G. n. 20087 / 2016
281 sexies cpc alla udienza del 24.04.2025 adempimento poi rimesso a quella del 26.06.2025 svolta in assenza delle parti in quanto sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con lo scambio di note scritte e, quindi, incamerata così in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata
– senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. Le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti fra cui “… ritenere dichiarare la assoluta carenza di legittimazione attiva del non risultando egli Parte_6 titolare di alcun diritto di proprietà sul cespite rivendicato…-e poi- … ritenere e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva dei convenuti con riguardo alla domanda di declaratoria di usucapione avanzata dall'attore” sono infondate e vanno rigettate. L'azione intrapresa da parte attrice è volta ad ottenere: “Accertare e dichiarare che l'attore in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, Parte_6
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mai interrotto e protrattosi per oltre vent'anni, è divenuto proprietario per usucapione del fabbricato rurale sito in Lipari, strada provinciale Canneto – Lami, identificato al N.C.E.U. al foglio 49, particella 584” qualificandosi, pertanto, come azione di usucapione e non già come “actio rivendicatoria”, per la quale l'attore deve provare il proprio diritto di proprietà come sostenuto da parte convenuta. Per quanto concerne la carenza di legittimazione passiva dei convenuti, si osserva. I convenuti, come dagli stessi dichiarato nella comparsa di costituzione e risposta, risultano essere gli intestatari catastali ed i possessori dell'immobile oggetto di causa avendo, infatti, avanzato eccezione riconvenzionale di usucapione. La legittimazione processuale passiva nel giudizio di usucapione può essere riconosciuta sicuramente a chi risulti con certezza proprietario del bene;
tuttavia, la stessa può riconoscersi, soprattutto in caso di incertezza sui proprietari dello stesso, anche a colui che contesti l'avvenuto acquisto per usucapione da parte dell'attore, allegando un proprio e diverso titolo. Sul punto: “La legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, mentre ogni questione sul fondamento della relativa pretesa attiene al merito, non a quella legittimazione” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4907 del 26/05/1990). Ciò detto, nel merito. La domanda di parte attrice è volta ad accertare l'acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione, del fabbricato rurale sito in Lipari, strada provinciale Canneto – Lami, identificato al N.C.E.U. al foglio 49, particella 584. Dal canto loro, i convenuti avanzano eccezione di usucapione sul medesimo immobile. L'usucapione è una fattispecie complessa che ha per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di
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tempo stabilito dalla legge;
ciò per rispondere all'esigenza di eliminare le situazioni di incertetta circa l'appartenenza dei beni, in presenza di una consolidata situazione di fatto, qual è il possesso di un bene protratto per un certo tempo. Ai fini dell'usucapione sono necessari: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile, che deve essere: a) inequivoco: deve cioè consistere in modo certo nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
b) pacifico e pubblico: ossia non acquistato in modo violento o clandestino;
c) continuato e non interrotto;
2) il decorso del tempo: il numero degli anni necessari per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui lo stesso si realizza dopo 20 anni. Pertanto, ai fini della configurabilità del possesso idoneo ad usucapire la proprietà del bene è necessaria la sussistenza non solo della materiale disponibilità della res (c.d. corpus possessionis), ma anche del requisito dell'animus possidendi, e cioè l'intenzione di esercitare sul bene tutti i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Diversamente, se si opera con il permesso del proprietario originario, si riconosce implicitamente di non avere diritti. L'elemento soggettivo è fondamentale per distinguere la semplice detenzione (che non porta all'usucapione) dal possesso (che invece può determinare il maturare dell'usucapione). In quest'ultimo caso, è necessario dimostrare la
“interversione del possesso”, ex art.1164 c.c., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva e quindi si contrapponga apertamente contro chi potrebbe rivendicare la proprietà del bene (Cass. civ., sentenza n. 26327 del 20.11.2016). Per quanto concerne l'onere probatorio, il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso. Sul punto: “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus ( Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26
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aprile 2011; Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Nel caso di specie, le domande attoree e l'eccezione riconvenzionale dei convenuti sono infondate. Il nominato CTU ha analiticamente descritto lo stato dei luoghi. Nella relazione testualmente si legge: “Lo stato dei luoghi e di conservazione alla data del sopralluogo si presentava con due manufatti staccati l'uno dall'altro da uno spazio d'isolamento di ml 1.70 circa. Il manufatto che rappresenta la particella 584 è un rudere privo di copertura, di qualsiasi tipo d'impianto elettrico/idrico. La struttura muraria è stata realizzata con pietrame del posto a faccia vista, si tratta di un'antica costruzione. Il manufatto identificato con la particella 585 ha subito interventi di restauro, infatti, la facciata è intonacata, ci sono porte e finestre ed è rifinito in ogni sua parte interne/esterna. 1) L'immobile identificato al catasto fabbricati del Comune di Lipari al foglio 49 particella 584, in località strada provinciale Canneto-Lami, non ha nessun titolo autorizzativo, in quanto dalla tipologia edilizia, dai materiali utilizzati, dallo stato di conservazione, si desume che sia di un'epoca anteriore al 1942. Inoltre al momento del sopralluogo non erano stati fatti interventi di manutenzione o altro dal punto di vista edilizio. 2) Catastalmente, la particella originaria è indicata al numero 118 sin dall'impianto meccanografico, in data 05/02/2001 protocollo n. 31335 è stata depositata planimetria catastale dei due manufatti esistenti identificati con particella 584-585 derivanti dal frazionamento della particella 118, si precisa senza aver alcun permesso autorizzativo rilasciato dal comune di Lipari. In atto di acquisto viene descritto “fabbricato da ripristinare in Lipari-Canneto in località Lami consistente in vani cinque al pino terra confinante con altra proprietà venditrice, con e con eredi in Controparte_3 Persona_5 catasto alla partita 2158 foglio 49 particelle 117”, quindi l'immobile con particella 117 è l'oggetto di vendita, confinante con particella 118. L'unico confine che si rileva sullo stato dei luoghi è quello tra la particella 117 e 585, inoltre si rileva la distanza tra la particella 584 e la particella 585 ml 1.15 per una lunghezza di ml 5,00. Sui luoghi, dal rilievo dello stato di fatto si evince che una superficie di circa ml 1,70 per una profondità di ml 5,00 sia stata occupata dalla particella 585 di proprietà del Signor 3) In merito alle autorizzazioni edilizie, dalle ricerche Parte_6 eseguite al comune di Lipari non si riscontrano documenti che riguardano l'ampliamento della particella 584 di ml 1.70, ed il frazionamento della originaria
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particella 118 che ha originato le particelle 584-585. (foto g,h,i,l,m) 4) In merito al quarto quesito si conferma che non esistono titoli autorizzativi per le particelle interessate 584-585 originate dal frazionamento della particella 118” (cfr. relazione pag. 4 e 5). Nel caso di specie, decisive appaiono le risultanze della prova per testi, stante l'assoluta contraddizione tra il teste di parte attrice che asserisce di non aver visto sui luoghi nessuno oltre l'attore ed i testi di parte convenuta Pt_1 che, dal canto loro, dichiarano di aver visto sui luoghi di causa esclusivamente i convenuti e mai il . Pt_1
Il teste escusso alla udienza 9.07.2018 ha dichiarato: “in Testimone_1 relazione alla circostanza a) della memoria di parte attrice del 05.02.2018, -(A) Vero
o non che il sacerdote OF possiede uti dominus, da oltre Pt_6 vent'anni, un fabbricato rurale sito in Lipari, Strada Provinciale Canneto – Lami, identificato al N.C.E.U. al foglio 49, particella 584, ed illustrato dalle foto prodotte dalle parti in causa)- confermo che il possedeva come Pt_1 proprietario la particella 584 del foglio 49 che riconosco nelle foto allegate nel fascicolo di parte convenuta che mi vengono esibite, perché ho visto un paio di volte in parrocchia il padre del pagare il canone e Persona_6 Controparte_1 ricevere una ricevuta dal ... Che il pagamento del canone si riferisse al Pt_1 fabbricato per cui è causa me lo disse il OF non so se avesse altri immobili. Anzi preciso che, se non ricordo male non avesse altri immobili nella zona. Quanto da me visto in ordine al pagamento del canone da parte di è capitato due Persona_6
o tre volte e comunque nella seconda metà degli anni 80”; ed ancora “… Con riferimento alla circostanza sub B -(Vero o non che il sacerdote OF Pt_6 già dal 01 gennaio 1961 aveva concesso in locazione il sopra indicato fabbricato al Sig. (padre dell'odierno convenuto Sig. Persona_6
) riscuotendone regolarmente il canone annuo di 50.000,00 Controparte_1 delle vecchie lire)- nulla posso dire in quanto i miei ricordi risalgono alla seconda metà degli anni 80... Confermo che la locazione con il durò fino al Persona_6
1990, forse sino al 1991, e quanto appena riferito posso dire perché successivamente a tale data mi sono recato insieme al profilo sui luoghi per portare vecchie assi di legno che accatastammo nel fabbricato oggetto di causa, sulla parte laterale. Accedevamo al fabbricato oggetto di causa tramite un cancello in ferro in comune con altri fabbricati Pag. 9 a 18 R. G. n. 20087 / 2016
esistenti, che non ricordo se fosse chiuso o aperto e quindi attraverso una porta in legno mediante la chiave in ferro in possesso dal OF. Preciso che all'interno del fabbricato si trovava accatastato altro legname e tubi di ferro. Non so di chi fosse quel materiale ivi depositato. Non conosco quale attività esercitava il Controparte_1
Confermo la circostanza sub D) della memoria attrice del 5 Febbraio 2018 -(Vero o non che il OF, cessata la locazione con il ha Persona_6 continuato ad utilizzare per sé il predetto fabbricato). Io mi ci sono recato insieme al OF un paio di volte tra il 1990 ed il 2000. Mi risulta la circostanza sub E) della memoria attrice del 5 Febbraio 2018 -(Vero o non che intorno al mese di gennaio del 2005, il ha scoperto che il convenuto Sig. Pt_1 CP_1
aveva occupato illegittimamente il fabbricato in esame costringendo il
[...]
Profilo a presentare una querela contro il predetto occupante)- Perché il OF mi comunicava telefonicamente che era stata cambiata la porta dell'immobile oggetto di causa non ricordo se mi fu detto chi cambiò la porta di casa. La porta originaria era di legno a due ante. In quel tempo il OF era ospite presso le suore di Lipari ed io gli consigliai di accertarsi chi avesse occupato l'immobile e di tentare una bonaria risoluzione della vicenda. Successivamente gli consigliai di sporgere querela. Non so esattamente a che titolo il OF avesse sull'immobile oggetto di causa perché non mostrò un titolo di proprietà. Ma si comportava come se fosse il proprietario. Nulla posso dire sulla circostanza F della memoria di parte attrice - (Vero o non che nel corso del suddetto procedimento penale contro l'imputato , il Sig. è comparso in giudizio Controparte_1 Persona_2 come testimone dell'imputato ed ha confermato l'occupazione del fabbricato da parte dell'imputato). Con riferimento alla circostanza sub 1 della memoria dei convenuti del 7.02.2018 -(Vero che, in origine, il compendio immobiliare per cui è causa era formato da circa tre vani, individuati tutti dalla part. 118 del fg.49, parte dei quali semi diruta)- Posso dire che è vero che la particella 118 era formata da tre vani divisi più o meno equamente da un muro in pietrame. Oggi la particella 118 è suddivisa in due unità immobiliari, particella 584 e 585. Ciò posso riferire in quanto ho verificato il certificato catastale storico della particella 118 ma non so dire da quando. Con riferimento alla circostanza sub 2 -(Vero che l
[...]
ne venne in possesso già nel 1976 in occasione dell'acquisto Per_2 dell'adiacente fabbricato poi adibito a propria abitazione e che, da allora, mai
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sui luoghi fu visto il OF né questi manifestò aliunde pretese Pt_6 riguardo tale compendio)- nulla so di quando l venne in possesso della Per_2 particella 118 per quanto riguarda la presenza del OF sui luoghi mi riporto a quanto già detto in precedenza. Preciso che dopo il 2005 il OF preoccupato per l'impossibilità di accedere al proprio fabbricato promosse un'azione legale nei confronti dell'occupante o degli occupanti. Non so dire chi fossero. Non risponde a vero la circostanza sub 3 della memoria dei convenuti del 7 Febbraio 2018 -(Vero che, a far data dal 1976, esso ha quindi posseduto, dapprima insieme Per_2
a tale e quindi al , odierno convenuto, tale Persona_6 Controparte_1 compendio uti domino, continuativamente, pacificamente e senza molestia o disturbo da parte di alcuno, tanto da esserne quisque de populo ritenuto legittimo proprietario insieme ai suddetti Sigg.ri . Confermo la CP_1 circostanza sub 4 articolata dai convenuti -(Vero che, circa 16-17 anni addietro, esso , d'intesa con il accorpò parte della Per_2 Persona_6 originaria particella 118 al proprio fabbricato, individuato dalla particella 117, ivi realizzandovi un locale cucina ed un servizio igienico)- per aver visto personalmente detti lavori ultimati. Non risponde al vero la circostanza di cui al punto 5 -(Vero che, anche in tale ultima circostanza, né il OF né Pt_6 altri, ebbero a manifestare dissenso o turbativa)- mi riferì il OF di essere andato a parlare con il Per il resto confermo quanto già riferito in ordine CP_1 alla iniziativa giudiziaria intrapresa dal . Non è vera la circostanza sub 6) - Pt_1
(Vero che il suddetto compendio, nella sua originaria interezza, così come a tutt'oggi si presenta, fu sempre posseduto dall' e dal Per_2 Per_6
e giammai, alla morte di questi, passò, neanche provvisoriamente,
[...] nel possesso del , mai visto sui luoghi, essendo succeduto in tale Pt_1 possesso al il figlio )- perché il OF si era sempre interessato Pt_6 CP_1 anche in mia presenza come in precedenza riferito. Ribadisco che mi recai sui luoghi insieme al OF non più di due o tre volte. Conobbi il OF nel 1984 ospite della sua pensione “Stanza Aurora” e da allora ho mantenuto con lo stesso ottimi rapporti di amicizia anche in ragione di consigli tecnici che mi chiedeva essendo io architetto”. Il teste , teste di parte convenuta, escusso alla udienza del Testimone_2
9.07.2018 ha dichiarato: “Conosco i luoghi di causa e confermo che gli stessi corrispondono alle foto allegate al fascicolo di parte convenuta che mi vengono esibite. Pag. 11 a 18 R. G. n. 20087 / 2016
Vivo in località Lami dai primi anni 80. Confermo la circostanza sub 1) della memoria di parte convenuta e preciso che anche un piccolo vano antistante la casa di circa 2 m per 2 m utilizzato in passato come cucinino all'interno di una delle stanze vi era un fornetto a legna. Con riferimento alla circostanza n. 2 non posso dire con esattezza quando l comprò il proprio fabbricato ma certamente non ho mai Per_2 visto sui luoghi don Preciso che la mia abitazione si affaccia sulla Parte_1 strada che deve essere necessariamente percorsa per accedere sui luoghi di causa. Io conosco bene conoscevo anche il padre. Con riferimento alla Parte_6 circostanza 3) di parte convenuta posso dire che io comprai casa all'anno 1979 abitandola dal 1983 circa ma anche in data antecedente mi recavo più volte dal a casa sua a circa 50 m dall'immobile per cui è causa per Persona_6 acquistare del vino e vedevo uscire il dell'immobile oggetto di Persona_6 causa in quanto il cancello si trovava sulla vecchia mulattiera che io percorrevo per andare a casa mia. Io in qualche occasione gli ho dato aiuto per portare della legna dal fabbricato in contestazione alla sua abitazione, vi era della paglia per l'asino e due cesti per la vendemmia. A me non risulta personalmente che il possesso di Per_6 fosse stato contestato da alcuno. Nulla posso dire quando il possesso
[...] dell'immobile passò dal al ma posso dire che Persona_6 Controparte_1 quest'ultimo lo utilizzò come deposito di legname facendo egli il falegname. Nulla so con riferimento alla circostanza sub 4 di parte convenuta, posso solo dire che in passato l ha fatto dei lavori realizzando un lastrico ciò vedevo da casa mia. Per_2
Nulla posso dire in relazione alla circostanza sub 5 di parte convenuta. in relazione alla circostanza sub 6 ho già in precedenza risposto, posso solo ribadire di non aver mai visto il sui luoghi. In riferimento alla prova contraria articolata da parte Pt_1 attrice. Con riferimento alla circostanza sub A ribadisco di non aver mai visto il sui luoghi. Con riferimento alla circostanza sub B e C nulla so. Con Parte_1 riferimento alla circostanza sub D ribadisco di non aver mai visto il Parte_1 sui luoghi. Ho sempre pensato che il fabbricato fosse dei Con riferimento CP_1 alla circostanza sub E e F nulla so e nulla posso dire”. Il teste escusso alla udienza dell'11.03.2019 ha dichiarato: “sul Tes_3 capitolato n. 1 di parte convenuta nulla posso dire circa il foglio e particella che non conosco, so che in località Lami il signor e dopo di esso il figlio Persona_6 possedeva parte di un fabbricato la cui parte sinistra era posseduta Controparte_1
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da invece da tale oggi residente a [...]. Nella parte posseduta dai Per_2 questi avevano un deposito di tavole e ceste per l'uva. Non so dire quando CP_1
l prese possesso di parte del compendio per cui è causa ma frequento i luoghi Per_2 da circa 20 -25 anni e per quanto a mia conoscenza la situazione possessoria di cui ho detto risale già a quell'epoca. Conosco il profilo so essere un sacerdote ma Pt_6 non l'ho mai visto sui luoghi. Negli ultimi … anni ho frequentato i luoghi nella mia qualità di muratore, almeno un paio di volte al mese, prima con minore frequenza. Preciso che il abitava nei pressi a circa 50 m dal fabbricato per cui Persona_6
è causa, ed era sul posto in occasione dei miei accessi, con lui, vi era sempre il figlio
. Preciso che io mi sono recato sui luoghi per … delle tavole che mi servivano CP_1 per il mio lavoro. Il esercita il mestiere di falegname. Con Persona_6 riferimento al capitolato 3) ho già risposto. Confermo che la mia maggior frequenza dei luoghi risale a 15 vent'anni da oggi non so dire se l' avesse il possesso di Per_2 parte del fabbricato dal 1976 posso dire invece che da 15- 20 anni per come ho già riferito non ho mai visto altri sui luoghi se non l' ed i signori padre Per_2 CP_1
e figlio. Sul capitolato 4) confermo la circostanza. La parte occupata dall è Per_2 quella sulla sinistra… Sul capitolato 5) confermo di non aver mai visto altri sui luoghi salvo ed i Sul capitolato 6) non posso che ribadire quanto Per_2 CP_1 già detto non ho mai visto il OF sui luoghi. A prova contraria posso Pt_6 dire che riconosco i luoghi di causa nella foto allegata al fascicolo di parte convenuta che mi vengono esibite. Non so dire quando l abbia accorpato con il suo Per_2 edificio ma si tratta comunque della parte destra della casa. Ho visto che venivano eseguiti dei lavori. Il fabbricato che si vede a destra nella foto a) in fondo nella foto b) è quello posseduto dai di cui ho riferito. Nulla so in riferimento alle lettere CP_1
B), C) D), E), F) del capitolato di parte attrice”. Il teste escusso nella medesima udienza, ha dichiarato: Testimone_4
“conosco bene i luoghi di causa in quanto vicino di casa, e sono cresciuto li. Il fabbricato per cui e causa era formato da tre vani dei quali due utilizzati ed uno utilizzato come magazzino dai dapprima dal padre e poi dal figlio CP_1 Pt_6
. Preciso per quanto a mia memoria che il ne avesse il CP_1 Persona_6 possesso sino a circa 15 16 anni addietro e da allora il possesso è esercitato dal figlio
. Conosco anche il molto bene. Confermo che in passato CP_1 Persona_2
l ha accorpato al fabbricato adiacente a quello per cui è causa, parte di Per_2
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quest'ultimo ma non posso dire l'epoca. Conosco il OF ma non l'ho mai Pt_6 visto sui luoghi, da quanto a mia memoria, ribadisco che gli unici possessori del fabbricato per cui è causa sono stati esclusivamente l ed i per ben Per_2 CP_1 oltre venti anni. Ribadisco che io sono cresciuto a Lami. Quanto ai lavori di accorpamento dell ribadisco non essere recenti né posso essere Per_2 particolarmente preciso, credo all'incirca siano avvenuti 10 15 anni fa. Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate dal fascicolo attoreo i luoghi di causa nelle foto a) è ritratto sulla sinistra il fabbricato e sulla destra il rudere nelle foto Per_2 CP_1
b) si tratta degli stessi immobili e sullo sfondo vi è il rudere Ribadisco che CP_1 non ho mai visto il OF sui luoghi né durante il possesso del Pt_6 Per_6 né dopo. Oggi tale possesso è esercitato dal . Ricordo che circa 10
[...] CP_1 anni addietro mi trovai ad entrare con il all'interno del vano Controparte_1 deposito ove era rimesso del legname. Il è falegname. A contrario Controparte_1 nulla so riguardo alle circostanze di cui alle lettere da A) a F) dell'articolato di parte convenuta”. Lapalissiana è la contraddittorietà dei testi escussi al punto di non capire chi avesse effettivamente il possesso del fabbricato oggetto di causa e per/da quanto tempo. Occorre, inoltre, evidenziare che la deduzione di parte attrice che ritiene che
“il possesso sul fabbricato oggetto di causa risulta essere già stato espressamente accertato nel corso del procedimento penale” non è condivisibile. Nella sentenza penale emessa dal Giudice del gravame nel proc. pen. n. 61/2005 in data 21.01.2009 si legge: “E' opinione dello scrivente che il concetto di
“altruità” della cosa materiale ha un significato più ampio di quello di “proprietà” e sia comprensivo di posizioni giuridiche ulteriori comprensive sia del giusto possesso, sia della detenzione. La soluzione preferibile nella definizione del concetto di altruità è quella che propone come parametro selettivo l'importanza economico — sociale del diritto offeso sicché il giudice dovrebbe considerare “altrui” le cose oggetto del diritto che, nel caso concreto, possiede un peso economico — giuridico, maggiore del diritto fatto valere dal soggetto attivo. Tale orientamento, volto ad emancipare il più possibile il concetto di “altruità” dal classico schema civilistico di “proprietà” finisce tuttavia, per riprendere proprio dal diritto civile le categorie fondamentali di giudizio per valutare il “peso” della posizione giuridica vantata dalla persona offesa e dal
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soggetto attivo;
esso orientamento è pur sempre un indirizzo utile per dare contenuto più concreto e, sostanziale al concetto di pura “altruità”, che altrimenti finirebbe per coincidere con solo con la formale posizione giuridica del diritto di proprietà”. Tale pronuncia non può essere utilizzata ai fini civili poiché nulla ha accertato sullo status caratterizzante la disponibilità del bene ad opera dell'attore e poi perché nulla ha riferito sulla durata della situazione di fatto, rilevata solo sulla base delle dichiarazioni del querelante e, quindi, del tutto lacunosa sotto il duplice aspetto della distinzione tra possesso e detenzione e sulla durata della situazione di fatto, una o l'altra che fosse. La detenzione e il possesso sono due situazioni che vanno tenute ben distinte: mentre la prima è rappresentata dal semplice avere una cosa nella propria materiale disponibilità, il possesso si connota per l'ulteriore caratteristica dell'avere l'intenzione di possedere (animus possidendi) ovverosia del comportarsi come proprietario della cosa. Sul punto: “L'interversione del possesso, che non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, si deve estrinsecare in un fatto esterno, dal quale sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio. L'interversione, quindi, può anche realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, purché risulti rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire alla precedente intenzione l'animus di vantare per sé il diritto esercitato” (Cass. ordinanza n. 14976/2022; Cassazione, sentenza 4 giugno 1992, n. 6906). Nel caso di specie nessuna prova dell'animus possidendi ha offerto parte attrice, né lo stesso può desumersi dalla scrittura privata di locazione sottoscritta dal dante causa di e Persona_6 Controparte_1 Parte_1
(cfr. doc. in atti), atteso che la predetta scrittura privata non è né
[...] autenticata né registrata e, pertanto, non costituisce di per sé prova sufficiente dell'esistenza di un contratto di locazione tra le parti. Inoltre, a parte la considerazione che “Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente Pag. 15 a 18 R. G. n. 20087 / 2016
concederla in locazione, in comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare. Il rapporto di locazione, di natura obbligatoria, spiega i suoi effetti tra i contraenti indipendentemente dall'esistenza o permanenza nel locatore della proprietà della cosa locata. Pertanto, il conduttore, convenuto in giudizio per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto o per la restituzione della cosa oggetto della locazione non può, valendosi di un'eccezione de “iure tertii”, contestare la legittimazione del suo diretto contraente, allegando il trasferimento ad altri della proprietà della cosa” (Cass. Civ. sez III, 13 luglio 1999 n. 7422), l'eventuale esistenza di un contratto di locazione del bene oggetto di causa non è stata riscontrata dalle deposizioni dei testi di parte convenuta che, come sopra illustrato, ne hanno negato l'esistenza. Mentre il teste di parte attrice, escusso alla udienza 9.07.2018, non ha una Testimone_1 conoscenza diretta della circostanza, avendo dichiarato che “in relazione alla circostanza a) della memoria di parte attrice del 05.02.2018, -(A) Vero o non che il sacerdote OF possiede uti dominus, da oltre vent'anni, un Pt_6 fabbricato rurale sito in Lipari, Strada Provinciale Canneto – Lami, identificato al N.C.E.U. al foglio 49, particella 584, ed illustrato dalle foto prodotte dalle parti in causa)- confermo che il OF possedeva come proprietario la particella 584 del foglio 49 che riconosco nelle foto allegate nel fascicolo di parte convenuta che mi vengono esibite, perché ho visto un paio di volte in parrocchia il padre del pagare il canone e ricevere una Persona_6 Controparte_1 ricevuta dal OF. Che il pagamento del canone si riferisse al fabbricato per cui è causa me lo disse il OF non so se avesse altri immobili. Anzi preciso che se non ricordo male non avesse altri immobili nella zona. Quanto da me visto in ordine al pagamento del canone da parte di è capitato due o tre volte e Persona_6 comunque nella seconda metà degli anni 80. Con riferimento alla circostanza sub B - (Vero o non che il sacerdote già dal 01 gennaio 1961 aveva Parte_1 concesso in locazione il sopra indicato fabbricato al Sig. Persona_6
(padre dell'odierno convenuto Sig. ) riscuotendone Controparte_1 regolarmente il canone annuo di 50.000,00 delle vecchie lire)- nulla posso dire in quanto i miei ricordi risalgono alla seconda metà degli anni 80. Confermo che la locazione con il durò fino al 1990, forse sino al 1991, e quanto Persona_6
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appena riferito posso dire perché successivamente a tale data mi sono recato insieme al profilo sui luoghi per portare vecchie assi di legno che accatastammo nel fabbricato oggetto di causa, sulla parte laterale…”. A determinare il convincimento della infondatezza della domanda di parte attrice contribuisce infine anche la descrizione dell'immobile conteso da parte del CTU che ha riferito essere “… Il manufatto che rappresenta la particella 584 è un rudere privo di copertura, di qualsiasi tipo d'impianto elettrico/idrico. La struttura muraria è stata realizzata con pietrame del posto a faccia vista, si tratta di un'antica costruzione…”. Ipotizzare che tale manufatto fosse stato, dapprima locato e poi utilizzato come deposito, appare quanto meno improbabile. Alla luce delle pregresse argomentazioni, le risultanze istruttorie inducono, chi scrive, a ritenere sia la domanda attorea sia l'eccezione riconvenzionale dei convenuti di acquisto per usucapione del bene oggetto di pretesa, indimostrate e vadano, la prima rigettata e, la seconda, ritenuta infondata, non sussistendone i requisiti di legge. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Sulle spese di lite. In considerazione del rigetto delle domande attoree, del rigetto dell'eccezione di usucapione di parte convenuta, le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti. Le spese della CTU sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido, con obbligo di rimborso della quota parte a chi abbia anticipato l'intero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 20087/2016 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta per le ragioni di cui in parte motiva;
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2) Rigetta le domande di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Dichiara infondata l'eccezione riconvenzionale di parte convenuta;
4) Compensa le spese tra le parti;
5) Le spese di CTU sono disciplinate come da motivazione. Così deciso in Barcellona P. G., 29.07.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG 20087/2016, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Andrea Caminiti per l'attore Parte_1
e dall'avv. Angelo Pajno per i convenuti e
[...] Controparte_1
nella qualità, sulla scorta del decreto di Controparte_2 regolamentazione dell'udienza del 26.06.2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.05.2025 (fissata per discussione, come da provvedimento del 17.02.2025, poi reiterato) - pronuncia la seguente SENTENZA tra (c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.01.1926 ed ivi residente Fraz. Canneto, elettivamente domiciliato in Messina, Via Risorgimento 13 presso e nello studio dell'avv. Andrea Caminiti, che lo rappresenta e difende per mandato in atti -attore- CONTRO
, (c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02.12.1948, e residente in Lipari, Via Pomiciazzo Lami;
, nata a [...]-Stromboli il 18.10.1953 e Controparte_2 residente in [...], (C.F.:
[...]
), procuratrice generale, giusta procura rilasciata in Melbourne in C.F._3 data 03.02.2017 in Notar di: Persona_1 Pt_2
nata a [...] – Victoria – Australia il 08.11.1961 ed ivi
[...] residente al n. 128 Drummond Street – Oahleigh 3166 - Melbourne – Australia (C.F.: ); , nato a [...] – CodiceFiscale_4 Parte_3
Victoria – Australia il 19.02.1967 ed ivi residente al n. 23 di Comas Road – Beaumaris – Melbourne – Australia (C.F.: ), nonché CodiceFiscale_5 procuratrice di: nata a [...] – Victoria – Parte_4
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Australia il 09.07.1965 e residente al n. 5 Royston Court – Carrum Downs - 3201 Melbourne, (C.F.: ); , nato a [...]_5
Melbourne – Victoria – Australia il 19.11.1969 e residente al n. 5 Hutchinson Street - Brunswick East – 3057 Melbourne, giusta procura rilasciata in Melbourne in data 16.01.2017 in Notar n.q. Persona_1 di eredi ex frate di nato a [...] il [...], originaria Persona_2 parte in causa, rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Pajno, domiciliati digitalmente come da procura in atti. -convenuti-
Oggetto: Usucapione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. Att. C.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte. La vicenda scaturisce dall'atto di citazione datato 31.10.2016, con cui l'attore, dopo aver premesso di possedere in modo pacifico ed ininterrotto per oltre un ventennio un fabbricato rurale sito in Lipari, Strada Provinciale Canneto – Lami identificato al N.C.E.U. al foglio 49, particella 584 e di averlo concesso in locazione sin dal 01 gennaio 1961 riscuotendone il canone, chiedeva di essere dichiarato proprietario di tale bene per maturata usucapione. Conveniva, quindi, innanzi a codesto Tribunale, sezione di Lipari, e Controparte_1 per: “1. Accertare e dichiarare che l'attore in Persona_2 Parte_6 virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per oltre vent'anni, è divenuto proprietario per usucapione del fabbricato rurale sito in Lipari, strada provinciale Canneto – Lami, identificato al N.C.E.U. al foglio 49, particella 584; conseguentemente 2) Ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di Pubblicità immobiliare, in persona del responsabile pro tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex articolo 1158 c.c. a favore dell'attore sul bene immobile sopra descritto nonché
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autorizzare l'UTE di Messina ad effettuare le variazioni catastali dei mappali e nelle misure sopra indicate a favore dell'attore; 3 condannare il signor al Controparte_1 rilascio dell'immobile oggetto di causa in favore del ed al Parte_6 risarcimento di tutti i danni sofferti dall'attore a causa del mancato godimento dell'immobile e che saranno provati nel corso del presente giudizio ovvero liquidato in vie equitativa dall'onorevole Tribunale adito;
4 con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. Con comparsa dell'8.05.2017 si costituivano e Controparte_1 [...]
chiedendo: “1) preliminarmente, Ritenere dichiarare la assoluta carenza Per_2 di legittimazione attiva del non risultando egli titolare di alcun Parte_6 diritto di proprietà sul cespite rivendicato;
2 sempre in via preliminare, ma gradata, ritenere e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva dei convenuti con riguardo alla domanda di declaratoria di usucapione avanzata dall'attore; 3 Nel merito, accogliere l'eccezione di usucapione spiegata dai convenuti e, in particolare dall con conseguente rigetto di ogni contraria istanza eccezione e Persona_2 difesa;
4 In subordine, dire e dichiarare infondate, inammissibili, improponibili e comunque, anche con qualsiasi altra statuizione, rigettare le istanze tutte spiegate da parte attrice;
5 sotto il profilo istruttorio… 6) Con vittoria di spese e compensi”. All'udienza del 09.10.2017, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art 183 comma VI cpc. e con successivo provvedimento del 09.04.2018 erano ammessi gli interrogatori formali delle parti e la prova per testi indicata dalle stesse. Espletati detti mezzi istruttori, con provvedimento del 14.10.2019 il Giudice disponeva CTU per accertare: “1) se le opere, presenti sulla particella 584 del foglio 49, sito in Lipari (ME), strada provinciale Canneto – Lami oggetto di causa, sia munito di regolare autorizzazione e/o in attuazione di eventuali regolamenti edilizi;
2) se è possibile individuare il confine catastale tra il suddetto fabbricato rurale, sito sulla particella 584 del foglio 49 ed il confinante fabbricato sito sulla particella 585 ed acquistato dal Signor con l'atto pubblico in Notar Persona_2 Persona_3 del 24/07/1976; 3) se attraverso un'attenta descrizione ed individuazione, se il Signor abbia occupato, annettendola al proprio confinante fabbricato Persona_2 posto sulla particella 585 del foglio 49 ed acquistato in data 24/07/1976, parte di fabbricato posto sulla particella 584 foglio 49 di proprietà del Signor Pt_1
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4) se confermativo, descriva i titoli concessori, eventualmente utilizzati, Pt_6 per il predetto intervento edilizio”, nominando all'uopo l'arch. che, Per_4 alla udienza dell'11.11.2019, accettava l'incarico prestando giuramento di rito. Seguivano una serie di rinvii per il deposito della relazione di CTU che avveniva il 13.02.2023. Precisate le conclusioni, la causa era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 20.11.2023. Accadeva poi che a quella successiva del 2.05.2024 il giudizio fosse interrotto stante il decesso del convenuto Persona_2
Quindi, con ricorso in riassunzione ex art. 303 cpc del 22.07.2024 l'attore riassumeva il giudizio, nei confronti degli eredi di oltreché Persona_2 nei confronti del in proprio, al fine di sentire accogliere nei Controparte_1 loro confronti le conclusioni già formulate in atti. Con memoria del 12.11.2024 si costituivano in giudizio gli eredi
[...]
e rilevando quanto alla posizione dell' Per_2 Controparte_1 [...]
– oggi eredi: “… Da quanto risulta testualmente dal contenuto dell'atto Per_2 di citazione va da sé che nessuna richiesta di rilascio e/o risarcitoria e/o di qualsivoglia diversa natura è stata formulata a carico dell con Persona_2 riguardo ad essa part. 584. Rebus sic stantibus non si comprende pertanto il motivo per il quale esso Acquaro sia stato effettivamente vocato in giudizio”. Quanto alla posizione del : “… Gli effetti del giudicato penale, nel caso che ci Controparte_1 occupa, vanno quindi attentamente scansionati onde giungere alla certezza della maturazione del diritto dominicale invocata dal essendo precluso al Giudice Pt_1 penale di pronunciarsi al riguardo con la conseguenza che l'unico effetto che tale pronunciamento può oggi essere esteso all'ambito civilistico riguarda l'usurpazione di un terreno risultato all'epoca solo nel possesso della parte offesa… in sintesi: alla luce delle domande rispettivamente svolte dalle parti e, nello specifico, dal da Pt_1 una parte ed il dall'altro, la sentenza penale vantata dal primo non può CP_1 spiegare alcun effetto nell'odierno giudizio se non nei ristretti limiti di cui si è detto, con il consequenziale rigetto delle domande del primo per carenza di prova e l'accoglimento di quelle altre svolte dal secondo, anche in via riconvenzionale”. Alla udienza del 12.12.2024 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 17/02/2025 e poi anche per discussione ex art. Pag. 4 a 18 R. G. n. 20087 / 2016
281 sexies cpc alla udienza del 24.04.2025 adempimento poi rimesso a quella del 26.06.2025 svolta in assenza delle parti in quanto sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con lo scambio di note scritte e, quindi, incamerata così in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata
– senza che sia necessario esaminare previamente le altre”. Le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti fra cui “… ritenere dichiarare la assoluta carenza di legittimazione attiva del non risultando egli Parte_6 titolare di alcun diritto di proprietà sul cespite rivendicato…-e poi- … ritenere e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva dei convenuti con riguardo alla domanda di declaratoria di usucapione avanzata dall'attore” sono infondate e vanno rigettate. L'azione intrapresa da parte attrice è volta ad ottenere: “Accertare e dichiarare che l'attore in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, Parte_6
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mai interrotto e protrattosi per oltre vent'anni, è divenuto proprietario per usucapione del fabbricato rurale sito in Lipari, strada provinciale Canneto – Lami, identificato al N.C.E.U. al foglio 49, particella 584” qualificandosi, pertanto, come azione di usucapione e non già come “actio rivendicatoria”, per la quale l'attore deve provare il proprio diritto di proprietà come sostenuto da parte convenuta. Per quanto concerne la carenza di legittimazione passiva dei convenuti, si osserva. I convenuti, come dagli stessi dichiarato nella comparsa di costituzione e risposta, risultano essere gli intestatari catastali ed i possessori dell'immobile oggetto di causa avendo, infatti, avanzato eccezione riconvenzionale di usucapione. La legittimazione processuale passiva nel giudizio di usucapione può essere riconosciuta sicuramente a chi risulti con certezza proprietario del bene;
tuttavia, la stessa può riconoscersi, soprattutto in caso di incertezza sui proprietari dello stesso, anche a colui che contesti l'avvenuto acquisto per usucapione da parte dell'attore, allegando un proprio e diverso titolo. Sul punto: “La legittimazione passiva ad causam, rispetto alla domanda diretta all'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di un bene, va riconosciuta a chi contesti detta proprietà, vantando un diritto proprio, mentre ogni questione sul fondamento della relativa pretesa attiene al merito, non a quella legittimazione” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4907 del 26/05/1990). Ciò detto, nel merito. La domanda di parte attrice è volta ad accertare l'acquisto a titolo originario, per intervenuta usucapione, del fabbricato rurale sito in Lipari, strada provinciale Canneto – Lami, identificato al N.C.E.U. al foglio 49, particella 584. Dal canto loro, i convenuti avanzano eccezione di usucapione sul medesimo immobile. L'usucapione è una fattispecie complessa che ha per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di
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tempo stabilito dalla legge;
ciò per rispondere all'esigenza di eliminare le situazioni di incertetta circa l'appartenenza dei beni, in presenza di una consolidata situazione di fatto, qual è il possesso di un bene protratto per un certo tempo. Ai fini dell'usucapione sono necessari: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile, che deve essere: a) inequivoco: deve cioè consistere in modo certo nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
b) pacifico e pubblico: ossia non acquistato in modo violento o clandestino;
c) continuato e non interrotto;
2) il decorso del tempo: il numero degli anni necessari per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui lo stesso si realizza dopo 20 anni. Pertanto, ai fini della configurabilità del possesso idoneo ad usucapire la proprietà del bene è necessaria la sussistenza non solo della materiale disponibilità della res (c.d. corpus possessionis), ma anche del requisito dell'animus possidendi, e cioè l'intenzione di esercitare sul bene tutti i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Diversamente, se si opera con il permesso del proprietario originario, si riconosce implicitamente di non avere diritti. L'elemento soggettivo è fondamentale per distinguere la semplice detenzione (che non porta all'usucapione) dal possesso (che invece può determinare il maturare dell'usucapione). In quest'ultimo caso, è necessario dimostrare la
“interversione del possesso”, ex art.1164 c.c., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva e quindi si contrapponga apertamente contro chi potrebbe rivendicare la proprietà del bene (Cass. civ., sentenza n. 26327 del 20.11.2016). Per quanto concerne l'onere probatorio, il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso. Sul punto: “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus ( Cassazione civile, sentenza n. 9325 del 26
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aprile 2011; Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Nel caso di specie, le domande attoree e l'eccezione riconvenzionale dei convenuti sono infondate. Il nominato CTU ha analiticamente descritto lo stato dei luoghi. Nella relazione testualmente si legge: “Lo stato dei luoghi e di conservazione alla data del sopralluogo si presentava con due manufatti staccati l'uno dall'altro da uno spazio d'isolamento di ml 1.70 circa. Il manufatto che rappresenta la particella 584 è un rudere privo di copertura, di qualsiasi tipo d'impianto elettrico/idrico. La struttura muraria è stata realizzata con pietrame del posto a faccia vista, si tratta di un'antica costruzione. Il manufatto identificato con la particella 585 ha subito interventi di restauro, infatti, la facciata è intonacata, ci sono porte e finestre ed è rifinito in ogni sua parte interne/esterna. 1) L'immobile identificato al catasto fabbricati del Comune di Lipari al foglio 49 particella 584, in località strada provinciale Canneto-Lami, non ha nessun titolo autorizzativo, in quanto dalla tipologia edilizia, dai materiali utilizzati, dallo stato di conservazione, si desume che sia di un'epoca anteriore al 1942. Inoltre al momento del sopralluogo non erano stati fatti interventi di manutenzione o altro dal punto di vista edilizio. 2) Catastalmente, la particella originaria è indicata al numero 118 sin dall'impianto meccanografico, in data 05/02/2001 protocollo n. 31335 è stata depositata planimetria catastale dei due manufatti esistenti identificati con particella 584-585 derivanti dal frazionamento della particella 118, si precisa senza aver alcun permesso autorizzativo rilasciato dal comune di Lipari. In atto di acquisto viene descritto “fabbricato da ripristinare in Lipari-Canneto in località Lami consistente in vani cinque al pino terra confinante con altra proprietà venditrice, con e con eredi in Controparte_3 Persona_5 catasto alla partita 2158 foglio 49 particelle 117”, quindi l'immobile con particella 117 è l'oggetto di vendita, confinante con particella 118. L'unico confine che si rileva sullo stato dei luoghi è quello tra la particella 117 e 585, inoltre si rileva la distanza tra la particella 584 e la particella 585 ml 1.15 per una lunghezza di ml 5,00. Sui luoghi, dal rilievo dello stato di fatto si evince che una superficie di circa ml 1,70 per una profondità di ml 5,00 sia stata occupata dalla particella 585 di proprietà del Signor 3) In merito alle autorizzazioni edilizie, dalle ricerche Parte_6 eseguite al comune di Lipari non si riscontrano documenti che riguardano l'ampliamento della particella 584 di ml 1.70, ed il frazionamento della originaria
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particella 118 che ha originato le particelle 584-585. (foto g,h,i,l,m) 4) In merito al quarto quesito si conferma che non esistono titoli autorizzativi per le particelle interessate 584-585 originate dal frazionamento della particella 118” (cfr. relazione pag. 4 e 5). Nel caso di specie, decisive appaiono le risultanze della prova per testi, stante l'assoluta contraddizione tra il teste di parte attrice che asserisce di non aver visto sui luoghi nessuno oltre l'attore ed i testi di parte convenuta Pt_1 che, dal canto loro, dichiarano di aver visto sui luoghi di causa esclusivamente i convenuti e mai il . Pt_1
Il teste escusso alla udienza 9.07.2018 ha dichiarato: “in Testimone_1 relazione alla circostanza a) della memoria di parte attrice del 05.02.2018, -(A) Vero
o non che il sacerdote OF possiede uti dominus, da oltre Pt_6 vent'anni, un fabbricato rurale sito in Lipari, Strada Provinciale Canneto – Lami, identificato al N.C.E.U. al foglio 49, particella 584, ed illustrato dalle foto prodotte dalle parti in causa)- confermo che il possedeva come Pt_1 proprietario la particella 584 del foglio 49 che riconosco nelle foto allegate nel fascicolo di parte convenuta che mi vengono esibite, perché ho visto un paio di volte in parrocchia il padre del pagare il canone e Persona_6 Controparte_1 ricevere una ricevuta dal ... Che il pagamento del canone si riferisse al Pt_1 fabbricato per cui è causa me lo disse il OF non so se avesse altri immobili. Anzi preciso che, se non ricordo male non avesse altri immobili nella zona. Quanto da me visto in ordine al pagamento del canone da parte di è capitato due Persona_6
o tre volte e comunque nella seconda metà degli anni 80”; ed ancora “… Con riferimento alla circostanza sub B -(Vero o non che il sacerdote OF Pt_6 già dal 01 gennaio 1961 aveva concesso in locazione il sopra indicato fabbricato al Sig. (padre dell'odierno convenuto Sig. Persona_6
) riscuotendone regolarmente il canone annuo di 50.000,00 Controparte_1 delle vecchie lire)- nulla posso dire in quanto i miei ricordi risalgono alla seconda metà degli anni 80... Confermo che la locazione con il durò fino al Persona_6
1990, forse sino al 1991, e quanto appena riferito posso dire perché successivamente a tale data mi sono recato insieme al profilo sui luoghi per portare vecchie assi di legno che accatastammo nel fabbricato oggetto di causa, sulla parte laterale. Accedevamo al fabbricato oggetto di causa tramite un cancello in ferro in comune con altri fabbricati Pag. 9 a 18 R. G. n. 20087 / 2016
esistenti, che non ricordo se fosse chiuso o aperto e quindi attraverso una porta in legno mediante la chiave in ferro in possesso dal OF. Preciso che all'interno del fabbricato si trovava accatastato altro legname e tubi di ferro. Non so di chi fosse quel materiale ivi depositato. Non conosco quale attività esercitava il Controparte_1
Confermo la circostanza sub D) della memoria attrice del 5 Febbraio 2018 -(Vero o non che il OF, cessata la locazione con il ha Persona_6 continuato ad utilizzare per sé il predetto fabbricato). Io mi ci sono recato insieme al OF un paio di volte tra il 1990 ed il 2000. Mi risulta la circostanza sub E) della memoria attrice del 5 Febbraio 2018 -(Vero o non che intorno al mese di gennaio del 2005, il ha scoperto che il convenuto Sig. Pt_1 CP_1
aveva occupato illegittimamente il fabbricato in esame costringendo il
[...]
Profilo a presentare una querela contro il predetto occupante)- Perché il OF mi comunicava telefonicamente che era stata cambiata la porta dell'immobile oggetto di causa non ricordo se mi fu detto chi cambiò la porta di casa. La porta originaria era di legno a due ante. In quel tempo il OF era ospite presso le suore di Lipari ed io gli consigliai di accertarsi chi avesse occupato l'immobile e di tentare una bonaria risoluzione della vicenda. Successivamente gli consigliai di sporgere querela. Non so esattamente a che titolo il OF avesse sull'immobile oggetto di causa perché non mostrò un titolo di proprietà. Ma si comportava come se fosse il proprietario. Nulla posso dire sulla circostanza F della memoria di parte attrice - (Vero o non che nel corso del suddetto procedimento penale contro l'imputato , il Sig. è comparso in giudizio Controparte_1 Persona_2 come testimone dell'imputato ed ha confermato l'occupazione del fabbricato da parte dell'imputato). Con riferimento alla circostanza sub 1 della memoria dei convenuti del 7.02.2018 -(Vero che, in origine, il compendio immobiliare per cui è causa era formato da circa tre vani, individuati tutti dalla part. 118 del fg.49, parte dei quali semi diruta)- Posso dire che è vero che la particella 118 era formata da tre vani divisi più o meno equamente da un muro in pietrame. Oggi la particella 118 è suddivisa in due unità immobiliari, particella 584 e 585. Ciò posso riferire in quanto ho verificato il certificato catastale storico della particella 118 ma non so dire da quando. Con riferimento alla circostanza sub 2 -(Vero che l
[...]
ne venne in possesso già nel 1976 in occasione dell'acquisto Per_2 dell'adiacente fabbricato poi adibito a propria abitazione e che, da allora, mai
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sui luoghi fu visto il OF né questi manifestò aliunde pretese Pt_6 riguardo tale compendio)- nulla so di quando l venne in possesso della Per_2 particella 118 per quanto riguarda la presenza del OF sui luoghi mi riporto a quanto già detto in precedenza. Preciso che dopo il 2005 il OF preoccupato per l'impossibilità di accedere al proprio fabbricato promosse un'azione legale nei confronti dell'occupante o degli occupanti. Non so dire chi fossero. Non risponde a vero la circostanza sub 3 della memoria dei convenuti del 7 Febbraio 2018 -(Vero che, a far data dal 1976, esso ha quindi posseduto, dapprima insieme Per_2
a tale e quindi al , odierno convenuto, tale Persona_6 Controparte_1 compendio uti domino, continuativamente, pacificamente e senza molestia o disturbo da parte di alcuno, tanto da esserne quisque de populo ritenuto legittimo proprietario insieme ai suddetti Sigg.ri . Confermo la CP_1 circostanza sub 4 articolata dai convenuti -(Vero che, circa 16-17 anni addietro, esso , d'intesa con il accorpò parte della Per_2 Persona_6 originaria particella 118 al proprio fabbricato, individuato dalla particella 117, ivi realizzandovi un locale cucina ed un servizio igienico)- per aver visto personalmente detti lavori ultimati. Non risponde al vero la circostanza di cui al punto 5 -(Vero che, anche in tale ultima circostanza, né il OF né Pt_6 altri, ebbero a manifestare dissenso o turbativa)- mi riferì il OF di essere andato a parlare con il Per il resto confermo quanto già riferito in ordine CP_1 alla iniziativa giudiziaria intrapresa dal . Non è vera la circostanza sub 6) - Pt_1
(Vero che il suddetto compendio, nella sua originaria interezza, così come a tutt'oggi si presenta, fu sempre posseduto dall' e dal Per_2 Per_6
e giammai, alla morte di questi, passò, neanche provvisoriamente,
[...] nel possesso del , mai visto sui luoghi, essendo succeduto in tale Pt_1 possesso al il figlio )- perché il OF si era sempre interessato Pt_6 CP_1 anche in mia presenza come in precedenza riferito. Ribadisco che mi recai sui luoghi insieme al OF non più di due o tre volte. Conobbi il OF nel 1984 ospite della sua pensione “Stanza Aurora” e da allora ho mantenuto con lo stesso ottimi rapporti di amicizia anche in ragione di consigli tecnici che mi chiedeva essendo io architetto”. Il teste , teste di parte convenuta, escusso alla udienza del Testimone_2
9.07.2018 ha dichiarato: “Conosco i luoghi di causa e confermo che gli stessi corrispondono alle foto allegate al fascicolo di parte convenuta che mi vengono esibite. Pag. 11 a 18 R. G. n. 20087 / 2016
Vivo in località Lami dai primi anni 80. Confermo la circostanza sub 1) della memoria di parte convenuta e preciso che anche un piccolo vano antistante la casa di circa 2 m per 2 m utilizzato in passato come cucinino all'interno di una delle stanze vi era un fornetto a legna. Con riferimento alla circostanza n. 2 non posso dire con esattezza quando l comprò il proprio fabbricato ma certamente non ho mai Per_2 visto sui luoghi don Preciso che la mia abitazione si affaccia sulla Parte_1 strada che deve essere necessariamente percorsa per accedere sui luoghi di causa. Io conosco bene conoscevo anche il padre. Con riferimento alla Parte_6 circostanza 3) di parte convenuta posso dire che io comprai casa all'anno 1979 abitandola dal 1983 circa ma anche in data antecedente mi recavo più volte dal a casa sua a circa 50 m dall'immobile per cui è causa per Persona_6 acquistare del vino e vedevo uscire il dell'immobile oggetto di Persona_6 causa in quanto il cancello si trovava sulla vecchia mulattiera che io percorrevo per andare a casa mia. Io in qualche occasione gli ho dato aiuto per portare della legna dal fabbricato in contestazione alla sua abitazione, vi era della paglia per l'asino e due cesti per la vendemmia. A me non risulta personalmente che il possesso di Per_6 fosse stato contestato da alcuno. Nulla posso dire quando il possesso
[...] dell'immobile passò dal al ma posso dire che Persona_6 Controparte_1 quest'ultimo lo utilizzò come deposito di legname facendo egli il falegname. Nulla so con riferimento alla circostanza sub 4 di parte convenuta, posso solo dire che in passato l ha fatto dei lavori realizzando un lastrico ciò vedevo da casa mia. Per_2
Nulla posso dire in relazione alla circostanza sub 5 di parte convenuta. in relazione alla circostanza sub 6 ho già in precedenza risposto, posso solo ribadire di non aver mai visto il sui luoghi. In riferimento alla prova contraria articolata da parte Pt_1 attrice. Con riferimento alla circostanza sub A ribadisco di non aver mai visto il sui luoghi. Con riferimento alla circostanza sub B e C nulla so. Con Parte_1 riferimento alla circostanza sub D ribadisco di non aver mai visto il Parte_1 sui luoghi. Ho sempre pensato che il fabbricato fosse dei Con riferimento CP_1 alla circostanza sub E e F nulla so e nulla posso dire”. Il teste escusso alla udienza dell'11.03.2019 ha dichiarato: “sul Tes_3 capitolato n. 1 di parte convenuta nulla posso dire circa il foglio e particella che non conosco, so che in località Lami il signor e dopo di esso il figlio Persona_6 possedeva parte di un fabbricato la cui parte sinistra era posseduta Controparte_1
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da invece da tale oggi residente a [...]. Nella parte posseduta dai Per_2 questi avevano un deposito di tavole e ceste per l'uva. Non so dire quando CP_1
l prese possesso di parte del compendio per cui è causa ma frequento i luoghi Per_2 da circa 20 -25 anni e per quanto a mia conoscenza la situazione possessoria di cui ho detto risale già a quell'epoca. Conosco il profilo so essere un sacerdote ma Pt_6 non l'ho mai visto sui luoghi. Negli ultimi … anni ho frequentato i luoghi nella mia qualità di muratore, almeno un paio di volte al mese, prima con minore frequenza. Preciso che il abitava nei pressi a circa 50 m dal fabbricato per cui Persona_6
è causa, ed era sul posto in occasione dei miei accessi, con lui, vi era sempre il figlio
. Preciso che io mi sono recato sui luoghi per … delle tavole che mi servivano CP_1 per il mio lavoro. Il esercita il mestiere di falegname. Con Persona_6 riferimento al capitolato 3) ho già risposto. Confermo che la mia maggior frequenza dei luoghi risale a 15 vent'anni da oggi non so dire se l' avesse il possesso di Per_2 parte del fabbricato dal 1976 posso dire invece che da 15- 20 anni per come ho già riferito non ho mai visto altri sui luoghi se non l' ed i signori padre Per_2 CP_1
e figlio. Sul capitolato 4) confermo la circostanza. La parte occupata dall è Per_2 quella sulla sinistra… Sul capitolato 5) confermo di non aver mai visto altri sui luoghi salvo ed i Sul capitolato 6) non posso che ribadire quanto Per_2 CP_1 già detto non ho mai visto il OF sui luoghi. A prova contraria posso Pt_6 dire che riconosco i luoghi di causa nella foto allegata al fascicolo di parte convenuta che mi vengono esibite. Non so dire quando l abbia accorpato con il suo Per_2 edificio ma si tratta comunque della parte destra della casa. Ho visto che venivano eseguiti dei lavori. Il fabbricato che si vede a destra nella foto a) in fondo nella foto b) è quello posseduto dai di cui ho riferito. Nulla so in riferimento alle lettere CP_1
B), C) D), E), F) del capitolato di parte attrice”. Il teste escusso nella medesima udienza, ha dichiarato: Testimone_4
“conosco bene i luoghi di causa in quanto vicino di casa, e sono cresciuto li. Il fabbricato per cui e causa era formato da tre vani dei quali due utilizzati ed uno utilizzato come magazzino dai dapprima dal padre e poi dal figlio CP_1 Pt_6
. Preciso per quanto a mia memoria che il ne avesse il CP_1 Persona_6 possesso sino a circa 15 16 anni addietro e da allora il possesso è esercitato dal figlio
. Conosco anche il molto bene. Confermo che in passato CP_1 Persona_2
l ha accorpato al fabbricato adiacente a quello per cui è causa, parte di Per_2
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quest'ultimo ma non posso dire l'epoca. Conosco il OF ma non l'ho mai Pt_6 visto sui luoghi, da quanto a mia memoria, ribadisco che gli unici possessori del fabbricato per cui è causa sono stati esclusivamente l ed i per ben Per_2 CP_1 oltre venti anni. Ribadisco che io sono cresciuto a Lami. Quanto ai lavori di accorpamento dell ribadisco non essere recenti né posso essere Per_2 particolarmente preciso, credo all'incirca siano avvenuti 10 15 anni fa. Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate dal fascicolo attoreo i luoghi di causa nelle foto a) è ritratto sulla sinistra il fabbricato e sulla destra il rudere nelle foto Per_2 CP_1
b) si tratta degli stessi immobili e sullo sfondo vi è il rudere Ribadisco che CP_1 non ho mai visto il OF sui luoghi né durante il possesso del Pt_6 Per_6 né dopo. Oggi tale possesso è esercitato dal . Ricordo che circa 10
[...] CP_1 anni addietro mi trovai ad entrare con il all'interno del vano Controparte_1 deposito ove era rimesso del legname. Il è falegname. A contrario Controparte_1 nulla so riguardo alle circostanze di cui alle lettere da A) a F) dell'articolato di parte convenuta”. Lapalissiana è la contraddittorietà dei testi escussi al punto di non capire chi avesse effettivamente il possesso del fabbricato oggetto di causa e per/da quanto tempo. Occorre, inoltre, evidenziare che la deduzione di parte attrice che ritiene che
“il possesso sul fabbricato oggetto di causa risulta essere già stato espressamente accertato nel corso del procedimento penale” non è condivisibile. Nella sentenza penale emessa dal Giudice del gravame nel proc. pen. n. 61/2005 in data 21.01.2009 si legge: “E' opinione dello scrivente che il concetto di
“altruità” della cosa materiale ha un significato più ampio di quello di “proprietà” e sia comprensivo di posizioni giuridiche ulteriori comprensive sia del giusto possesso, sia della detenzione. La soluzione preferibile nella definizione del concetto di altruità è quella che propone come parametro selettivo l'importanza economico — sociale del diritto offeso sicché il giudice dovrebbe considerare “altrui” le cose oggetto del diritto che, nel caso concreto, possiede un peso economico — giuridico, maggiore del diritto fatto valere dal soggetto attivo. Tale orientamento, volto ad emancipare il più possibile il concetto di “altruità” dal classico schema civilistico di “proprietà” finisce tuttavia, per riprendere proprio dal diritto civile le categorie fondamentali di giudizio per valutare il “peso” della posizione giuridica vantata dalla persona offesa e dal
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soggetto attivo;
esso orientamento è pur sempre un indirizzo utile per dare contenuto più concreto e, sostanziale al concetto di pura “altruità”, che altrimenti finirebbe per coincidere con solo con la formale posizione giuridica del diritto di proprietà”. Tale pronuncia non può essere utilizzata ai fini civili poiché nulla ha accertato sullo status caratterizzante la disponibilità del bene ad opera dell'attore e poi perché nulla ha riferito sulla durata della situazione di fatto, rilevata solo sulla base delle dichiarazioni del querelante e, quindi, del tutto lacunosa sotto il duplice aspetto della distinzione tra possesso e detenzione e sulla durata della situazione di fatto, una o l'altra che fosse. La detenzione e il possesso sono due situazioni che vanno tenute ben distinte: mentre la prima è rappresentata dal semplice avere una cosa nella propria materiale disponibilità, il possesso si connota per l'ulteriore caratteristica dell'avere l'intenzione di possedere (animus possidendi) ovverosia del comportarsi come proprietario della cosa. Sul punto: “L'interversione del possesso, che non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, si deve estrinsecare in un fatto esterno, dal quale sia consentito desumere che il possessore nomine alieno ha cessato di possedere in nome altrui ed ha iniziato un possesso per conto ed in nome proprio. L'interversione, quindi, può anche realizzarsi mediante il compimento di attività materiali che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, purché risulti rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire alla precedente intenzione l'animus di vantare per sé il diritto esercitato” (Cass. ordinanza n. 14976/2022; Cassazione, sentenza 4 giugno 1992, n. 6906). Nel caso di specie nessuna prova dell'animus possidendi ha offerto parte attrice, né lo stesso può desumersi dalla scrittura privata di locazione sottoscritta dal dante causa di e Persona_6 Controparte_1 Parte_1
(cfr. doc. in atti), atteso che la predetta scrittura privata non è né
[...] autenticata né registrata e, pertanto, non costituisce di per sé prova sufficiente dell'esistenza di un contratto di locazione tra le parti. Inoltre, a parte la considerazione che “Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente Pag. 15 a 18 R. G. n. 20087 / 2016
concederla in locazione, in comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare. Il rapporto di locazione, di natura obbligatoria, spiega i suoi effetti tra i contraenti indipendentemente dall'esistenza o permanenza nel locatore della proprietà della cosa locata. Pertanto, il conduttore, convenuto in giudizio per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto o per la restituzione della cosa oggetto della locazione non può, valendosi di un'eccezione de “iure tertii”, contestare la legittimazione del suo diretto contraente, allegando il trasferimento ad altri della proprietà della cosa” (Cass. Civ. sez III, 13 luglio 1999 n. 7422), l'eventuale esistenza di un contratto di locazione del bene oggetto di causa non è stata riscontrata dalle deposizioni dei testi di parte convenuta che, come sopra illustrato, ne hanno negato l'esistenza. Mentre il teste di parte attrice, escusso alla udienza 9.07.2018, non ha una Testimone_1 conoscenza diretta della circostanza, avendo dichiarato che “in relazione alla circostanza a) della memoria di parte attrice del 05.02.2018, -(A) Vero o non che il sacerdote OF possiede uti dominus, da oltre vent'anni, un Pt_6 fabbricato rurale sito in Lipari, Strada Provinciale Canneto – Lami, identificato al N.C.E.U. al foglio 49, particella 584, ed illustrato dalle foto prodotte dalle parti in causa)- confermo che il OF possedeva come proprietario la particella 584 del foglio 49 che riconosco nelle foto allegate nel fascicolo di parte convenuta che mi vengono esibite, perché ho visto un paio di volte in parrocchia il padre del pagare il canone e ricevere una Persona_6 Controparte_1 ricevuta dal OF. Che il pagamento del canone si riferisse al fabbricato per cui è causa me lo disse il OF non so se avesse altri immobili. Anzi preciso che se non ricordo male non avesse altri immobili nella zona. Quanto da me visto in ordine al pagamento del canone da parte di è capitato due o tre volte e Persona_6 comunque nella seconda metà degli anni 80. Con riferimento alla circostanza sub B - (Vero o non che il sacerdote già dal 01 gennaio 1961 aveva Parte_1 concesso in locazione il sopra indicato fabbricato al Sig. Persona_6
(padre dell'odierno convenuto Sig. ) riscuotendone Controparte_1 regolarmente il canone annuo di 50.000,00 delle vecchie lire)- nulla posso dire in quanto i miei ricordi risalgono alla seconda metà degli anni 80. Confermo che la locazione con il durò fino al 1990, forse sino al 1991, e quanto Persona_6
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appena riferito posso dire perché successivamente a tale data mi sono recato insieme al profilo sui luoghi per portare vecchie assi di legno che accatastammo nel fabbricato oggetto di causa, sulla parte laterale…”. A determinare il convincimento della infondatezza della domanda di parte attrice contribuisce infine anche la descrizione dell'immobile conteso da parte del CTU che ha riferito essere “… Il manufatto che rappresenta la particella 584 è un rudere privo di copertura, di qualsiasi tipo d'impianto elettrico/idrico. La struttura muraria è stata realizzata con pietrame del posto a faccia vista, si tratta di un'antica costruzione…”. Ipotizzare che tale manufatto fosse stato, dapprima locato e poi utilizzato come deposito, appare quanto meno improbabile. Alla luce delle pregresse argomentazioni, le risultanze istruttorie inducono, chi scrive, a ritenere sia la domanda attorea sia l'eccezione riconvenzionale dei convenuti di acquisto per usucapione del bene oggetto di pretesa, indimostrate e vadano, la prima rigettata e, la seconda, ritenuta infondata, non sussistendone i requisiti di legge. Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee. Sulle spese di lite. In considerazione del rigetto delle domande attoree, del rigetto dell'eccezione di usucapione di parte convenuta, le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti. Le spese della CTU sono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido, con obbligo di rimborso della quota parte a chi abbia anticipato l'intero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al n. 20087/2016 R. G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta per le ragioni di cui in parte motiva;
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2) Rigetta le domande di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Dichiara infondata l'eccezione riconvenzionale di parte convenuta;
4) Compensa le spese tra le parti;
5) Le spese di CTU sono disciplinate come da motivazione. Così deciso in Barcellona P. G., 29.07.2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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