Articolo 2 della Legge 4 giugno 1962, n. 602
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 luglio 1962
Art. 2.
All'onere di lire 600.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Entrata in vigore il 19 luglio 1962