Articolo 19 della Legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 18Articolo 20
Versione
13 ottobre 1982
Art. 19.
L' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - Divenuti definitivi, ai sensi dell' articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonche' le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche e all'albo nazionale dei costruttori di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.
Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all' articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravita', puo' sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare.
Il provvedimento che applica la misura di prevenzione comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali e' intervenuta decadenza non possono essere in ogni caso disposte e, se disposte, sono revocate di diritto, a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con esse conviventi".
Entrata in vigore il 13 ottobre 1982
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