Versione
13 ottobre 1982
13 ottobre 1982
Art. 19.
L' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - Divenuti definitivi, ai sensi dell' articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonche' le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche e all'albo nazionale dei costruttori di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.
Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all' articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravita', puo' sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare.
Il provvedimento che applica la misura di prevenzione comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali e' intervenuta decadenza non possono essere in ogni caso disposte e, se disposte, sono revocate di diritto, a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con esse conviventi".
L' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - Divenuti definitivi, ai sensi dell' articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , i provvedimenti di cui all'articolo 3 della legge stessa, decadono di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche o di diritti ad esse inerenti, nonche' le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche e all'albo nazionale dei costruttori di cui fossero titolari le persone soggette ai detti provvedimenti.
Nel corso del procedimento di prevenzione, di cui all' articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , il tribunale, ove sussistano motivi di particolare gravita', puo' sospendere le licenze, le concessioni e le iscrizioni agli albi indicate nel primo comma, di cui la persona denunciata sia titolare.
Il provvedimento che applica la misura di prevenzione comporta che le licenze, le concessioni e le iscrizioni per le quali e' intervenuta decadenza non possono essere in ogni caso disposte e, se disposte, sono revocate di diritto, a favore delle persone sottoposte alle misure di prevenzione e a favore del coniuge, dei figli e delle altre persone con esse conviventi".
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 22/05/2025, n. 127Provvedimento: […] AL LI si trovava nelle condizioni ostative previste dall'art. 10, primo comma, lett. f), della legge n. 575/1965 - nella formulazione introdotta, prima, dall'art. 19 della legge n. 646/1982 e, poi, dall'art. 3 della legge n. 55/1990 - vigente ratione temporis nel peRIdo oggetto di contestazione erariale (successivamente trasfuso nell'art. 67, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 159/2011). […]Leggi di più...
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