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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/09/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 385/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT.SSA LICIA TOMAY PRESIDENTE
DOTT. LUIGI GALASSO GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
DOTT.SSA ADELIA TOMASETTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 385/2016 R.G.A.C.
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Michela CASORELLI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
e rapp.ti e difesi, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pasquale LOPARDI, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
CONVENUTI (in fase di riassunzione)
PUBBLICO MINISTERO;
PARTE NECESSARIA EX ART. 70 C.P.C. avente ad oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona maggiorenne.
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, Parte_1
assumendo di esserne la figlia, nata il [...], da lui Controparte_4 generata, fuori del matrimonio, con la quale, all'epoca, lavorava Controparte_5 nella di lui abitazione, come domestica.
1 N. 385/2016 R.G.A.C.
La era, all'epoca, coniugata con : il quale, CP_5 Controparte_6 dunque, era risultato, giuridicamente, alla nascita, il padre della bambina: ma il Tribunale di
Potenza, mediante sentenza n.1123/2015, aveva rimosso tale status.
Il rapporto della con il era, già all'epoca del concepimento, CP_5 Pt_1 in crisi: il Tribunale di FI, con sentenza n. 528/1999, avrebbe poi, infatti, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il 3 Agosto del 2013, l'attrice veniva informata dalla madre della reale identità del padre.
Lo si era sempre disinteressato della figlia (non aveva voluto neppure CP_2 prestarsi affinché la banca, presso cui lavorava, prestasse del denaro alla ), né CP_5 aveva inteso riconoscerla come propria: doveva risarcire i danni.
L'attrice così, pertanto, concludeva (è evidente l'errore materiale, contenuto nel capo n,
1):
2 2. Si costituiva Controparte_4
N. 385/2016 R.G.A.C.
il quale chiedeva rigettarsi la domanda.
3 N. 385/2016 R.G.A.C.
3. In corso di causa, lo stesso decedeva. CP_2
4. Si costituivano, quali eredi dell'originario convenuto, la vedova, Controparte_1 ed i figli e l'attrice eccepiva che mancava Controparte_2 Controparte_3
l'attestazione di conformità della copia informatica all'originale cartaceo della procura.
5. Falliva un tentativo di bonario componimento, da ultimo promosso dal Collegio: i convenuti nulla deducevano in proposito, mentre l'attrice si dichiarava favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attrice eccepisce che la procura delle controparti sia priva dell'attestazione di conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
La questione veniva risolta dall'allora G.I., con ordinanza resa all'udienza del 10
Novembre 2021, nella quale così esso motivava:
ritenuto, con riguardo all'eccezione sollevata dalla difesa di parte attrice di nullità della comparsa in riassunzione per effetto della nullità della procura, che non si riscontra alcun vizio invalidante nella procura alle liti rilasciata dai convenuti in riassunzioni, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che la procura, formata analogicamente,
è stata successivamente firmata digitalmente dal difensore, essendo ciò sufficiente a confutare le doglianze avanzate da parte attrice;
Il Collegio condivide tale affermazione.
2. L'attrice è figlia del defunto Controparte_4
Costui non compariva a rendere l'interrogatorio formale deferitogli in proposito delle circostanze della vicenda: dapprima, produceva certificazioni mediche, che giustificavano l'impedimento, poi, però, continuava ad assentarsi senza più addurre ragioni.
Può applicarsi l'art. 232 c.p.c., anche in considerazione degli elementi che di seguito verranno esposti, al fine di reputare ammessa la paternità, e con particolare riferimento al capitolo di prova seguente:
«37.“Vero è che nel periodo in cui espletava attività di domestica Controparte_5 presso la sua abitazione coniugale, negli ultimi mesi del 1989 e nei primi mesi del 1990, lei ha intrattenuto rapporti sentimentali e sessuali con , sua collaboratrice Controparte_5 domestica”.».
Lo , con nota del 24 Giugno 2017, comunicava il proprio rifiuto di CP_2 sottoporsi a prelievi di sostanza biologica, pur richiesti dal c.t.u.:
4 N. 385/2016 R.G.A.C.
Come si vede, si accampavano, a motivazione, la violazione della riservatezza, e la bastevolezza dell'istruttoria, già condotta, ad escludere la paternità.
In realtà, il rifiuto del prelievo ematico ben può essere considerato utile argomento di prova, nel senso dell'effettività della paternità ascritta, ai sensi degli artt. 269 c.c., 116 e 118
c.p.c., senza che alcuna lesione della riservatezza possa essere lamentata (così come nessuna violazione di diritti di rango costituzionale, quali quello alla libertà personale e quello alla difesa in giudizio), e si legga, in proposito, Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 5.6.2018, n. 14458: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 13, 15, 24,
30 e 32 Cost. - del combinato disposto degli artt. 269 c.c. e 116 e 118 c.p.c., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine dell'espletamento dell'esame del DNA. Invero, dall'art. 269 c.c. non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa, e, inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che
l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.» (conforme, poi, Cass. civ., Sez. I, ord. 3.3.2022, n.
7092).
È pacifico che la madre dell'attrice, abbia lavorato Controparte_5 nell'abitazione dello , in epoca compatibile col concepimento, e che il rapporto CP_2 di lavoro cessasse proprio nei primi mesi del 1990, ossia in epoca tale da indurre a credere che, scoperto il concepimento (e, dunque, l'esistenza di un rapporto con connotazione sessuale fra costei e , la donna possa essere stata allontanata. Controparte_4
5 N. 385/2016 R.G.A.C.
Deve escludersi, invece, che possa bastare, ad escludere l'esistenza del menzionato rapporto, la circostanza, dedotta dalla parte convenuta, ed affermata dai testi addotti dalla medesima ( figlio dell'originario convenuto, udito il 25 Ottobre 2017: il Controparte_3 quale, peraltro, successivamente alla morte del padre, assumeva la qualità di parte: ma senza che ciò ne abbia inficiato la capacità di deporre: Cass. civ., Sez. II, sent. 2.9.2008, n. 22030: «Il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, restando irrilevante che, successivamente, il teste medesimo sia divenuto parte per successione "mortis causa" alla parte originaria.»; escussa il12 Dicembre Controparte_1
2018, moglie di e per la quale vale lo stesso principio, testè riportato), Controparte_4 che, negli orari in cui la lavorava in casa, fosse fuori CP_5 Controparte_4 per lavoro (si recava a Foggia), mentre, di solito, era presente la moglie: è evidente che gli incontri potessero essere organizzati in momenti o luoghi diversi da quelli nei quali fossero presenti congiunti del convenuto.
3. Riconosciuta la paternità, non per ciò solo l'attrice, maggiorenne, deve assumere il cognome paterno: ella avrebbe dovuto domandarlo (Cass. civ., Sez. I, sent. 3.10.2015, n. 19734:
«In caso di dichiarazione giudiziale di paternità, l'assunzione del cognome paterno da parte del figlio maggiorenne non è configurabile quale pronuncia accessoria da rendere d'ufficio ma, in quanto espressione di un diritto potestativo del figlio, richiede una apposita domanda da formularsi nell'atto di citazione o comunque nel termine ultimo di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del
2005).»): quando, nella specie, chiede espressamente di mantenere il proprio, dal quale è, ormai, contraddistinta nella propria identità.
4. Quanto alla consapevolezza, da parte di di essere l'autore, con Controparte_4 la , della gravidanza di costei, si tratta della conseguenza dell'esserne stato egli CP_5 informato dalla stessa , come si ricava dalla prova per testi: prova che, in CP_5 generale, consente di apprendere quegli elementi, utili alla decisione, dei quali, per comodità di esposizione, si riferirà in questo paragrafo.
Il teste , escusso all'udienza del 7 Giugno 2017, marito di Controparte_6 all'epoca del concepimento, riferiva di essere stato presente quando Controparte_5 lo si recava nell'ospedale («c'ero quando è venuto in ospedale»), e CP_2 CP_4 di essere, «successivamente […] andato a parlare personalmente con e Controparte_4 questi mi confermava che non riconosceva la bambina.».
Egli dichiarava di aver concorso al mantenimento della bambina, ma di aver convissuto con la soltanto fino agli anni 1994 – 1995. CP_5
La , il rapporto con la quale era già in crisi, lo informava della propria CP_5 relazione con lo . CP_2
L'attrice, infine, a detta del , presenterebbe uno spiccato senso artistico e «si Pt_1 dedica al disegno e alla lavorazione di borse e portafogli in genere».
La testimone udita il 25 Ottobre 2017, confermava ogni Controparte_5 circostanza allegata dall'attrice nell'atto di citazione (ella, pur madre dell'attrice, non era incapace di deporre: cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 18.3.2024, n. 7171: «In tema di incapacità a testimoniare nel processo civile, tale incapacità sussiste quando il testimone è titolare di un interesse
6 N. 385/2016 R.G.A.C.
personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad altra eventuale domanda ipoteticamente proponibile, sicché nel giudizio volto all'accertamento dell'illecito endofamiliare promosso dal figlio divenuto maggiorenne nei confronti del padre va esclusa
l'incapacità a testimoniare della madre, ove oggetto del giudizio sia la violazione degli obblighi morali e materiali derivanti dalla filiazione, riferiti esclusivamente al rapporto tra padre e figlio.»), e non appare inattendibile, alla luce del complessivo contesto istruttorio.
udita il 26 Aprile 2017, amica della , dichiarava Persona_1 CP_5 di aver aiutato economicamente la medesima e la figlia, aggiungendo: «la CP_5 bambina è stata cresciuta in modo affettuoso e dignitoso;
non le hanno mai fatto mancare nulla sia da parte della madre che della sua famiglia»; ella, ancora, affermava che
[...]
aveva contribuito a mantenere la bambina, pur da disoccupato, che la Controparte_6
sapeva lavorare la pelle e produrre borse ed orecchini, che vendeva;
riferiva, infine, Pt_1 di essere stata insieme alla quando costei, in una via di FI, informava lo CP_5
dell'avvenuto concepimento: l'uomo non rispondeva alcunché. CP_2
5. L'attrice agisce, innanzitutto, per ottenere il ristoro del danno patrimoniale cagionatole dall'essere stata mantenuta in una condizione di vita inferiore a quella che, a sua detta, le avrebbe consentito l'apporto dello . CP_2
La madre di per quanto si sappia, svolgeva attività di lavoratrice Parte_1 domestica.
Il marito di costei, tale all'epoca della nascita della bambina, Controparte_6
, viene qualificato come disoccupato.
[...]
L'attrice, tuttavia, non è vissuta tra gli stenti: il dichiara di aver potuto Pt_1 concorrere al mantenimento della piccola, sebbene abbia convissuto con la per CP_5 circa quattro o cinque anni soltanto, dopo la nascita della bambina.
La teste come si è innanzi esposto, non solo ha dichiarato di aver Persona_1 ella stessa aiutato economicamente la e la , ma ha aggiunto che CP_5 Pt_1 alla bambina non era stato fatto mai mancare nulla.
Si aggiunga che, nell'atto di citazione, si legge che « , contraeva, Controparte_5 in data 09.09.2006, matrimonio con , da cui divorziava il 04.07.2014»: Persona_2 matrimonio contratto, insomma, quando l'attrice aveva nemmeno ancora raggiunto l'età di sedici anni, sicché è verosimile che ella, ancora convivente con la madre, abbia fruito di un sostegno economico altresì dal secondo marito di costei.
La dichiara, nella citazione, di essersi impiegata come operaia, in Pt_1 un'azienda della zona industriale di FI: ella afferma di aver dovuto abbandonare gli studi.
Dalle testimonianze, già riferite, emerge che l'attrice sappia eseguire lavori artigianali di pelletteria, o di produzione di orecchini, destinati alla vendita.
Osserva il Tribunale che un qualche miglioramento del precorso tenore di vita della
, ove ella avesse fruito del concorso economico del padre biologico, è difficile da Pt_1 negare.
Lo lavorava come impiegato di banca. CP_2
7 N. 385/2016 R.G.A.C.
In pendenza di causa, veniva acquisita documentazione dei di lui redditi, sebbene relativa ad una fase successiva al congedo dal lavoro.
Per il 2017, risulta un reddito lordo di euro 36.027,00, con un'imposta netta di euro
8.625,00; per il 2018, risulta un reddito lordo di euro 36.323,00, con un'imposta netta di euro
8.907,00. risulta, poi (cfr. il verbale d'inventario, redatto in quanto gli Controparte_4 eredi ne accettavano l'eredità con quel beneficio), essere stato comproprietario, per quota di metà, di un appartamento posto a FI, classificato, in catasto, come A2, di otto vani catastali,
e del relativo garage, di 17 mq.
Possedeva, al momento del decesso, un'autovettura di 100 KW fiscali, ed un rimorchio targato.
Durante lo svolgimento dell'attività di lavoro, il reddito non poteva che essere maggiore.
Lo era gravato, almeno allorquando la lavorava presso CP_2 CP_5 la famiglia dello stesso , dalla spesa del viaggio per Foggia. CP_2
La moglie, nel 2013 disponeva di un reddito imponibile di euro Controparte_1
28.360,00.
I coniugi avevano generato due figli, ambo i quali avevano potuto compiere studi universitari, assumendo la qualità di liberi professionisti.
L'insieme di tali elementi induce il Tribunale a ritenere che alla , sino al Pt_1 raggiungimento della maggiore età (nulla di certo sul fatto che l'attrice avrebbe continuato gli studi successivamente), potesse lo erogare un contributo mensile di euro CP_2 duecento: che, rivalutato, e maggiorato degli interessi legali da un'epoca mediana, conduce ad una somma attuale di euro 96.818,00: importo che, dalla data della pubblicazione della presente sentenza, allorché l'obbligazione di valore si tramuta, per effetto della taxatio, in obbligazione di valuta.
6. Quanto al danno non patrimoniale, cagionato dalla perdita della bigenitorialità, esso, se non è in re ipsa, è di per sé presumibile («Il principio che richiede anche per il danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. la necessità di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso
a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 cod. civ. va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità realizzata attraverso la consapevole sottrazione ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisca di per sé un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.»: Cass. civ., Sez. I, ord.
7.9.2025, n. 24719).
L'autore di un simile danno dev'essere consapevole, però, affinché ne possa essere ritenuto responsabile, di aver generato il figlio (Cass. civ., Sez. I, ord. 9.8.2021, n. 22496): nella specie, come visto, tale consapevolezza dev'essere reputata sussistere.
La liquidazione del danno non può che seguire un criterio equitativo (artt. 2056, co. 1,
e 1226 c.c.).
Può trarsi ispirazione dall'affine materia della perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 28.11.2022, n. 34986: «In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile
8 N. 385/2016 R.G.A.C.
equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.»
Nella specie, considerando la durata della vita dello , oltre la data della CP_2 nascita dell'attrice (trent'anni), e la presenza di superstiti nel nucleo familiare (uno, se si computa la sola madre della;
due, se si computa, altresì, il padre apparente), alla Pt_1 stregua della più recente tabella formata presso il Tribunale di Milano, di comune adozione, anche presso questo ufficio giudiziario, e idonea a costituire valido criterio di liquidazione equitativa, il ristoro potrebbe oscillare tra gli euro 242.482,00 (un superstite) e gli euro
234.660,00 (due superstiti).
Come condivisibilmente rimarca la Corte di Cassazione, tuttavia, occorre apportare
«l'integrazione dei necessari correttivi» e, nella specie, essenzialmente, vale la circostanza che la figlia biologica non abbia saputo di essere stata generata da sino all'età Controparte_4 di ventitré anni circa, ossia sette anni prima che il padre biologico morisse.
La figlia, insomma, è stata informata di non essere nata dal dopo ventitré Pt_1 anni di vita, durante i quali non ha potuto patire la sofferenza dell'assenza di quel padre: anzi, in generale, di un padre.
Ritiene il Tribunale, allora, di dover commisurare il pregiudizio a tale fondamentale elemento, e di poter, così, liquidare il danno non patrimoniale nell'ammontare di euro
100.000,00, tale alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ai successivi interessi legali, fino al soddisfo.
7. Gli eredi di non essendo stati chiamati in causa come tali, ma Controparte_4 essendo sottentrati al loro dante causa in corso di giudizio, rispondono, senza bisogno di specifica eccezione, entro i limiti della quota ereditaria (Cass. civ., Sez. III, sent. 3.2.2023, n.
3391: «Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.»).
Si tratta di un terzo alla moglie, quale coniuge superstite, e di un terzo a ciascuno dei figli (artt. 581 e 566 c.c.).
Tali eredi risultano aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, l'8 Gennaio 2021, mediante verbale ricevuto da notaio, da loro prodotto nel costituirsi.
I limiti, posti dal beneficio alla soddisfazione della creditrice, tuttavia, non costituiscono oggetto della presente decisione, e dovranno essere verificati (ove gli eredi non siano, eventualmente, decaduti dal beneficio medesimo), se del caso, nella fase dell'esecuzione.
8. Le spese di lite (quelle di c.t.u. debbono escludersi: l'ausiliario, il quale pure non poteva svolgere l'analisi affidatagli, essendosi rifiutato, come detto, lo di prestarsi al CP_2 prelievo ematico, nulla chiedeva per quanto, comunque, eseguito) seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
L'ammontare del c.u. pagato dovrà essere ricondotto al valore relativo allo scaglione entro cui è compreso il decisum.
9 N. 385/2016 R.G.A.C.
L'obbligazione di rifondere le spese giudiziali non era già sorta nel patrimonio del de cujus, neppure rispetto alle attività processuali già svolte dalla controparte fino all'epoca del decesso: sicché la medesima obbligazione è solidale, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., per medesimezza di posizione processuale.
Risultando l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dovrà applicarsi l'art. 133, D.P.R. 115/2002: l'istanza, tuttavia, veniva presentata soltanto il 22 Marzo 2021 (la deliberazione di ammissione risulta, poi, adottata il 27 Maggio 2021), sicché la disciplina di tale patrocinio non si può applicare prima di quel momento: nel quale era ancora in corso la fase di trattazione ed istruttoria, sebbene limitatamente all'acquisizione di documentazione sui redditi.
Si liquiderà, pertanto, entro i valori medi, la somma di euro 4.000,00, per la porzione di tale fase, già esaurita prima dell'efficacia dell'ammissione al PSS, e la somma di euro 1.670,00, per il rimanente della fase medesima.
Valori medi per le altre tre fasi.
Non è, allo stato, possibile liquidare le competenze del difensore della parte attrice, delle quali deve onerarsi lo Stato, non essendo stata avanzata la relativa istanza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 385/2016 R.G.A.C., promossa da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO, Controparte_3 ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara nato a [...], in data [...], e Controparte_4 deceduto a Potenza, in data 11 Novembre 2020, padre di nata a Parte_1
FI (Potenza), in data 17 Novembre 1990;
2. autorizza la conservazione del cognome 'FORTUNA', da parte dell'attrice;
3. condanna e ciascuno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nella quota di un terzo e senza vincolo di solidarietà, a pagare a la Parte_1 somma di euro 196.818,00 complessivi, oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
4. condanna e in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tra loro, a rifondere a le spese di lite, liquidate, sino all'efficacia Parte_1 dell'ammissione al PSS, in euro 8.180,00 per compensi ed in euro 796,28 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
5. condanna e in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tra loro, a rifondere a le spese di lite, successive all'efficacia Parte_1 dell'ammissione al PSS, liquidate in euro 5.923,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
10 N. 385/2016 R.G.A.C.
6. dispone che e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, rifondano allo Stato ogni spesa che quest'ultimo abbia sostenuto o dovrà sostenere in relazione alla causa, per anticipo dall'Erario o prenotazione a debito.
Potenza, così deciso l'11 Settembre 2025
IL GIUDICE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA LICIA TOMAY
11
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
DOTT.SSA LICIA TOMAY PRESIDENTE
DOTT. LUIGI GALASSO GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE
DOTT.SSA ADELIA TOMASETTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 385/2016 R.G.A.C.
TRA
rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Michela CASORELLI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
e rapp.ti e difesi, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pasquale LOPARDI, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
CONVENUTI (in fase di riassunzione)
PUBBLICO MINISTERO;
PARTE NECESSARIA EX ART. 70 C.P.C. avente ad oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona maggiorenne.
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, Parte_1
assumendo di esserne la figlia, nata il [...], da lui Controparte_4 generata, fuori del matrimonio, con la quale, all'epoca, lavorava Controparte_5 nella di lui abitazione, come domestica.
1 N. 385/2016 R.G.A.C.
La era, all'epoca, coniugata con : il quale, CP_5 Controparte_6 dunque, era risultato, giuridicamente, alla nascita, il padre della bambina: ma il Tribunale di
Potenza, mediante sentenza n.1123/2015, aveva rimosso tale status.
Il rapporto della con il era, già all'epoca del concepimento, CP_5 Pt_1 in crisi: il Tribunale di FI, con sentenza n. 528/1999, avrebbe poi, infatti, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il 3 Agosto del 2013, l'attrice veniva informata dalla madre della reale identità del padre.
Lo si era sempre disinteressato della figlia (non aveva voluto neppure CP_2 prestarsi affinché la banca, presso cui lavorava, prestasse del denaro alla ), né CP_5 aveva inteso riconoscerla come propria: doveva risarcire i danni.
L'attrice così, pertanto, concludeva (è evidente l'errore materiale, contenuto nel capo n,
1):
2 2. Si costituiva Controparte_4
N. 385/2016 R.G.A.C.
il quale chiedeva rigettarsi la domanda.
3 N. 385/2016 R.G.A.C.
3. In corso di causa, lo stesso decedeva. CP_2
4. Si costituivano, quali eredi dell'originario convenuto, la vedova, Controparte_1 ed i figli e l'attrice eccepiva che mancava Controparte_2 Controparte_3
l'attestazione di conformità della copia informatica all'originale cartaceo della procura.
5. Falliva un tentativo di bonario componimento, da ultimo promosso dal Collegio: i convenuti nulla deducevano in proposito, mentre l'attrice si dichiarava favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attrice eccepisce che la procura delle controparti sia priva dell'attestazione di conformità della copia informatica all'originale cartaceo.
La questione veniva risolta dall'allora G.I., con ordinanza resa all'udienza del 10
Novembre 2021, nella quale così esso motivava:
ritenuto, con riguardo all'eccezione sollevata dalla difesa di parte attrice di nullità della comparsa in riassunzione per effetto della nullità della procura, che non si riscontra alcun vizio invalidante nella procura alle liti rilasciata dai convenuti in riassunzioni, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che la procura, formata analogicamente,
è stata successivamente firmata digitalmente dal difensore, essendo ciò sufficiente a confutare le doglianze avanzate da parte attrice;
Il Collegio condivide tale affermazione.
2. L'attrice è figlia del defunto Controparte_4
Costui non compariva a rendere l'interrogatorio formale deferitogli in proposito delle circostanze della vicenda: dapprima, produceva certificazioni mediche, che giustificavano l'impedimento, poi, però, continuava ad assentarsi senza più addurre ragioni.
Può applicarsi l'art. 232 c.p.c., anche in considerazione degli elementi che di seguito verranno esposti, al fine di reputare ammessa la paternità, e con particolare riferimento al capitolo di prova seguente:
«37.“Vero è che nel periodo in cui espletava attività di domestica Controparte_5 presso la sua abitazione coniugale, negli ultimi mesi del 1989 e nei primi mesi del 1990, lei ha intrattenuto rapporti sentimentali e sessuali con , sua collaboratrice Controparte_5 domestica”.».
Lo , con nota del 24 Giugno 2017, comunicava il proprio rifiuto di CP_2 sottoporsi a prelievi di sostanza biologica, pur richiesti dal c.t.u.:
4 N. 385/2016 R.G.A.C.
Come si vede, si accampavano, a motivazione, la violazione della riservatezza, e la bastevolezza dell'istruttoria, già condotta, ad escludere la paternità.
In realtà, il rifiuto del prelievo ematico ben può essere considerato utile argomento di prova, nel senso dell'effettività della paternità ascritta, ai sensi degli artt. 269 c.c., 116 e 118
c.p.c., senza che alcuna lesione della riservatezza possa essere lamentata (così come nessuna violazione di diritti di rango costituzionale, quali quello alla libertà personale e quello alla difesa in giudizio), e si legga, in proposito, Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 5.6.2018, n. 14458: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 13, 15, 24,
30 e 32 Cost. - del combinato disposto degli artt. 269 c.c. e 116 e 118 c.p.c., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine dell'espletamento dell'esame del DNA. Invero, dall'art. 269 c.c. non deriva una restrizione della libertà personale, avendo il soggetto piena facoltà di determinazione in merito all'assoggettamento o meno ai prelievi, mentre il trarre argomenti di prova dai comportamenti della parte costituisce applicazione del principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, senza che ne resti pregiudicato il diritto di difesa, e, inoltre, il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che
l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.» (conforme, poi, Cass. civ., Sez. I, ord. 3.3.2022, n.
7092).
È pacifico che la madre dell'attrice, abbia lavorato Controparte_5 nell'abitazione dello , in epoca compatibile col concepimento, e che il rapporto CP_2 di lavoro cessasse proprio nei primi mesi del 1990, ossia in epoca tale da indurre a credere che, scoperto il concepimento (e, dunque, l'esistenza di un rapporto con connotazione sessuale fra costei e , la donna possa essere stata allontanata. Controparte_4
5 N. 385/2016 R.G.A.C.
Deve escludersi, invece, che possa bastare, ad escludere l'esistenza del menzionato rapporto, la circostanza, dedotta dalla parte convenuta, ed affermata dai testi addotti dalla medesima ( figlio dell'originario convenuto, udito il 25 Ottobre 2017: il Controparte_3 quale, peraltro, successivamente alla morte del padre, assumeva la qualità di parte: ma senza che ciò ne abbia inficiato la capacità di deporre: Cass. civ., Sez. II, sent. 2.9.2008, n. 22030: «Il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, restando irrilevante che, successivamente, il teste medesimo sia divenuto parte per successione "mortis causa" alla parte originaria.»; escussa il12 Dicembre Controparte_1
2018, moglie di e per la quale vale lo stesso principio, testè riportato), Controparte_4 che, negli orari in cui la lavorava in casa, fosse fuori CP_5 Controparte_4 per lavoro (si recava a Foggia), mentre, di solito, era presente la moglie: è evidente che gli incontri potessero essere organizzati in momenti o luoghi diversi da quelli nei quali fossero presenti congiunti del convenuto.
3. Riconosciuta la paternità, non per ciò solo l'attrice, maggiorenne, deve assumere il cognome paterno: ella avrebbe dovuto domandarlo (Cass. civ., Sez. I, sent. 3.10.2015, n. 19734:
«In caso di dichiarazione giudiziale di paternità, l'assunzione del cognome paterno da parte del figlio maggiorenne non è configurabile quale pronuncia accessoria da rendere d'ufficio ma, in quanto espressione di un diritto potestativo del figlio, richiede una apposita domanda da formularsi nell'atto di citazione o comunque nel termine ultimo di cui all'art. 183, comma 5, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del
2005).»): quando, nella specie, chiede espressamente di mantenere il proprio, dal quale è, ormai, contraddistinta nella propria identità.
4. Quanto alla consapevolezza, da parte di di essere l'autore, con Controparte_4 la , della gravidanza di costei, si tratta della conseguenza dell'esserne stato egli CP_5 informato dalla stessa , come si ricava dalla prova per testi: prova che, in CP_5 generale, consente di apprendere quegli elementi, utili alla decisione, dei quali, per comodità di esposizione, si riferirà in questo paragrafo.
Il teste , escusso all'udienza del 7 Giugno 2017, marito di Controparte_6 all'epoca del concepimento, riferiva di essere stato presente quando Controparte_5 lo si recava nell'ospedale («c'ero quando è venuto in ospedale»), e CP_2 CP_4 di essere, «successivamente […] andato a parlare personalmente con e Controparte_4 questi mi confermava che non riconosceva la bambina.».
Egli dichiarava di aver concorso al mantenimento della bambina, ma di aver convissuto con la soltanto fino agli anni 1994 – 1995. CP_5
La , il rapporto con la quale era già in crisi, lo informava della propria CP_5 relazione con lo . CP_2
L'attrice, infine, a detta del , presenterebbe uno spiccato senso artistico e «si Pt_1 dedica al disegno e alla lavorazione di borse e portafogli in genere».
La testimone udita il 25 Ottobre 2017, confermava ogni Controparte_5 circostanza allegata dall'attrice nell'atto di citazione (ella, pur madre dell'attrice, non era incapace di deporre: cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 18.3.2024, n. 7171: «In tema di incapacità a testimoniare nel processo civile, tale incapacità sussiste quando il testimone è titolare di un interesse
6 N. 385/2016 R.G.A.C.
personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad altra eventuale domanda ipoteticamente proponibile, sicché nel giudizio volto all'accertamento dell'illecito endofamiliare promosso dal figlio divenuto maggiorenne nei confronti del padre va esclusa
l'incapacità a testimoniare della madre, ove oggetto del giudizio sia la violazione degli obblighi morali e materiali derivanti dalla filiazione, riferiti esclusivamente al rapporto tra padre e figlio.»), e non appare inattendibile, alla luce del complessivo contesto istruttorio.
udita il 26 Aprile 2017, amica della , dichiarava Persona_1 CP_5 di aver aiutato economicamente la medesima e la figlia, aggiungendo: «la CP_5 bambina è stata cresciuta in modo affettuoso e dignitoso;
non le hanno mai fatto mancare nulla sia da parte della madre che della sua famiglia»; ella, ancora, affermava che
[...]
aveva contribuito a mantenere la bambina, pur da disoccupato, che la Controparte_6
sapeva lavorare la pelle e produrre borse ed orecchini, che vendeva;
riferiva, infine, Pt_1 di essere stata insieme alla quando costei, in una via di FI, informava lo CP_5
dell'avvenuto concepimento: l'uomo non rispondeva alcunché. CP_2
5. L'attrice agisce, innanzitutto, per ottenere il ristoro del danno patrimoniale cagionatole dall'essere stata mantenuta in una condizione di vita inferiore a quella che, a sua detta, le avrebbe consentito l'apporto dello . CP_2
La madre di per quanto si sappia, svolgeva attività di lavoratrice Parte_1 domestica.
Il marito di costei, tale all'epoca della nascita della bambina, Controparte_6
, viene qualificato come disoccupato.
[...]
L'attrice, tuttavia, non è vissuta tra gli stenti: il dichiara di aver potuto Pt_1 concorrere al mantenimento della piccola, sebbene abbia convissuto con la per CP_5 circa quattro o cinque anni soltanto, dopo la nascita della bambina.
La teste come si è innanzi esposto, non solo ha dichiarato di aver Persona_1 ella stessa aiutato economicamente la e la , ma ha aggiunto che CP_5 Pt_1 alla bambina non era stato fatto mai mancare nulla.
Si aggiunga che, nell'atto di citazione, si legge che « , contraeva, Controparte_5 in data 09.09.2006, matrimonio con , da cui divorziava il 04.07.2014»: Persona_2 matrimonio contratto, insomma, quando l'attrice aveva nemmeno ancora raggiunto l'età di sedici anni, sicché è verosimile che ella, ancora convivente con la madre, abbia fruito di un sostegno economico altresì dal secondo marito di costei.
La dichiara, nella citazione, di essersi impiegata come operaia, in Pt_1 un'azienda della zona industriale di FI: ella afferma di aver dovuto abbandonare gli studi.
Dalle testimonianze, già riferite, emerge che l'attrice sappia eseguire lavori artigianali di pelletteria, o di produzione di orecchini, destinati alla vendita.
Osserva il Tribunale che un qualche miglioramento del precorso tenore di vita della
, ove ella avesse fruito del concorso economico del padre biologico, è difficile da Pt_1 negare.
Lo lavorava come impiegato di banca. CP_2
7 N. 385/2016 R.G.A.C.
In pendenza di causa, veniva acquisita documentazione dei di lui redditi, sebbene relativa ad una fase successiva al congedo dal lavoro.
Per il 2017, risulta un reddito lordo di euro 36.027,00, con un'imposta netta di euro
8.625,00; per il 2018, risulta un reddito lordo di euro 36.323,00, con un'imposta netta di euro
8.907,00. risulta, poi (cfr. il verbale d'inventario, redatto in quanto gli Controparte_4 eredi ne accettavano l'eredità con quel beneficio), essere stato comproprietario, per quota di metà, di un appartamento posto a FI, classificato, in catasto, come A2, di otto vani catastali,
e del relativo garage, di 17 mq.
Possedeva, al momento del decesso, un'autovettura di 100 KW fiscali, ed un rimorchio targato.
Durante lo svolgimento dell'attività di lavoro, il reddito non poteva che essere maggiore.
Lo era gravato, almeno allorquando la lavorava presso CP_2 CP_5 la famiglia dello stesso , dalla spesa del viaggio per Foggia. CP_2
La moglie, nel 2013 disponeva di un reddito imponibile di euro Controparte_1
28.360,00.
I coniugi avevano generato due figli, ambo i quali avevano potuto compiere studi universitari, assumendo la qualità di liberi professionisti.
L'insieme di tali elementi induce il Tribunale a ritenere che alla , sino al Pt_1 raggiungimento della maggiore età (nulla di certo sul fatto che l'attrice avrebbe continuato gli studi successivamente), potesse lo erogare un contributo mensile di euro CP_2 duecento: che, rivalutato, e maggiorato degli interessi legali da un'epoca mediana, conduce ad una somma attuale di euro 96.818,00: importo che, dalla data della pubblicazione della presente sentenza, allorché l'obbligazione di valore si tramuta, per effetto della taxatio, in obbligazione di valuta.
6. Quanto al danno non patrimoniale, cagionato dalla perdita della bigenitorialità, esso, se non è in re ipsa, è di per sé presumibile («Il principio che richiede anche per il danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. la necessità di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso
a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 cod. civ. va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità realizzata attraverso la consapevole sottrazione ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisca di per sé un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.»: Cass. civ., Sez. I, ord.
7.9.2025, n. 24719).
L'autore di un simile danno dev'essere consapevole, però, affinché ne possa essere ritenuto responsabile, di aver generato il figlio (Cass. civ., Sez. I, ord. 9.8.2021, n. 22496): nella specie, come visto, tale consapevolezza dev'essere reputata sussistere.
La liquidazione del danno non può che seguire un criterio equitativo (artt. 2056, co. 1,
e 1226 c.c.).
Può trarsi ispirazione dall'affine materia della perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 28.11.2022, n. 34986: «In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile
8 N. 385/2016 R.G.A.C.
equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.»
Nella specie, considerando la durata della vita dello , oltre la data della CP_2 nascita dell'attrice (trent'anni), e la presenza di superstiti nel nucleo familiare (uno, se si computa la sola madre della;
due, se si computa, altresì, il padre apparente), alla Pt_1 stregua della più recente tabella formata presso il Tribunale di Milano, di comune adozione, anche presso questo ufficio giudiziario, e idonea a costituire valido criterio di liquidazione equitativa, il ristoro potrebbe oscillare tra gli euro 242.482,00 (un superstite) e gli euro
234.660,00 (due superstiti).
Come condivisibilmente rimarca la Corte di Cassazione, tuttavia, occorre apportare
«l'integrazione dei necessari correttivi» e, nella specie, essenzialmente, vale la circostanza che la figlia biologica non abbia saputo di essere stata generata da sino all'età Controparte_4 di ventitré anni circa, ossia sette anni prima che il padre biologico morisse.
La figlia, insomma, è stata informata di non essere nata dal dopo ventitré Pt_1 anni di vita, durante i quali non ha potuto patire la sofferenza dell'assenza di quel padre: anzi, in generale, di un padre.
Ritiene il Tribunale, allora, di dover commisurare il pregiudizio a tale fondamentale elemento, e di poter, così, liquidare il danno non patrimoniale nell'ammontare di euro
100.000,00, tale alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ai successivi interessi legali, fino al soddisfo.
7. Gli eredi di non essendo stati chiamati in causa come tali, ma Controparte_4 essendo sottentrati al loro dante causa in corso di giudizio, rispondono, senza bisogno di specifica eccezione, entro i limiti della quota ereditaria (Cass. civ., Sez. III, sent. 3.2.2023, n.
3391: «Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.»).
Si tratta di un terzo alla moglie, quale coniuge superstite, e di un terzo a ciascuno dei figli (artt. 581 e 566 c.c.).
Tali eredi risultano aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, l'8 Gennaio 2021, mediante verbale ricevuto da notaio, da loro prodotto nel costituirsi.
I limiti, posti dal beneficio alla soddisfazione della creditrice, tuttavia, non costituiscono oggetto della presente decisione, e dovranno essere verificati (ove gli eredi non siano, eventualmente, decaduti dal beneficio medesimo), se del caso, nella fase dell'esecuzione.
8. Le spese di lite (quelle di c.t.u. debbono escludersi: l'ausiliario, il quale pure non poteva svolgere l'analisi affidatagli, essendosi rifiutato, come detto, lo di prestarsi al CP_2 prelievo ematico, nulla chiedeva per quanto, comunque, eseguito) seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
L'ammontare del c.u. pagato dovrà essere ricondotto al valore relativo allo scaglione entro cui è compreso il decisum.
9 N. 385/2016 R.G.A.C.
L'obbligazione di rifondere le spese giudiziali non era già sorta nel patrimonio del de cujus, neppure rispetto alle attività processuali già svolte dalla controparte fino all'epoca del decesso: sicché la medesima obbligazione è solidale, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., per medesimezza di posizione processuale.
Risultando l'attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dovrà applicarsi l'art. 133, D.P.R. 115/2002: l'istanza, tuttavia, veniva presentata soltanto il 22 Marzo 2021 (la deliberazione di ammissione risulta, poi, adottata il 27 Maggio 2021), sicché la disciplina di tale patrocinio non si può applicare prima di quel momento: nel quale era ancora in corso la fase di trattazione ed istruttoria, sebbene limitatamente all'acquisizione di documentazione sui redditi.
Si liquiderà, pertanto, entro i valori medi, la somma di euro 4.000,00, per la porzione di tale fase, già esaurita prima dell'efficacia dell'ammissione al PSS, e la somma di euro 1.670,00, per il rimanente della fase medesima.
Valori medi per le altre tre fasi.
Non è, allo stato, possibile liquidare le competenze del difensore della parte attrice, delle quali deve onerarsi lo Stato, non essendo stata avanzata la relativa istanza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 385/2016 R.G.A.C., promossa da contro e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e con la partecipazione necessaria del PUBBLICO MINISTERO, Controparte_3 ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara nato a [...], in data [...], e Controparte_4 deceduto a Potenza, in data 11 Novembre 2020, padre di nata a Parte_1
FI (Potenza), in data 17 Novembre 1990;
2. autorizza la conservazione del cognome 'FORTUNA', da parte dell'attrice;
3. condanna e ciascuno Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 nella quota di un terzo e senza vincolo di solidarietà, a pagare a la Parte_1 somma di euro 196.818,00 complessivi, oltre agli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza, sino al soddisfo;
4. condanna e in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tra loro, a rifondere a le spese di lite, liquidate, sino all'efficacia Parte_1 dell'ammissione al PSS, in euro 8.180,00 per compensi ed in euro 796,28 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge;
5. condanna e in solido Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 tra loro, a rifondere a le spese di lite, successive all'efficacia Parte_1 dell'ammissione al PSS, liquidate in euro 5.923,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
10 N. 385/2016 R.G.A.C.
6. dispone che e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, rifondano allo Stato ogni spesa che quest'ultimo abbia sostenuto o dovrà sostenere in relazione alla causa, per anticipo dall'Erario o prenotazione a debito.
Potenza, così deciso l'11 Settembre 2025
IL GIUDICE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA LICIA TOMAY
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