Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3517/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 marzo 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 03 dicembre 1971 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F. 1 residente a [...], House 313 31311 Dhahran Eastern Province (Arabia Saudita) con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 03 settembre 1977 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in n 6 Long Quay apartments Clonakilty P85HP80
,Pt_3 Irlanda
con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile il 26 novembre 2007 in Dublino, atto trascritto nel Registro del Comune di Palermo
(anno 2007 atto n. 43 parte II serie C)
In comunione legale dei beni.
con i seguenti figli: PE nata a [...] il giorno 05 agosto 2008, cittadina italiana, cod. fisc.
Parte_4 nata a [...] il giorno 30 dicembre 2013, cittadina italiana, C.F. 3
,
Cod cod. fisc.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e divorzio in base alla legge italiana come da accordo sottoscritto in data 10.2.2024 alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita in via Third Street n. 305, Dhahran (Arabia Saudita) e condotta in locazione dalla compagnia per cui lavora il signor Pt_1 è stata rilasciata da entrambi.
3) Le figlie minori PE e Parte_4 sono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre nella nuova abitazione che sarà sita a 6 Long Quay apartments
Clonakilty P85HP80 Pt_3 Irlanda.
4) A garanzia del diritto delle minori a mantenere rapporti "significativi ed equilibrati" con il padre, nonostante vivano in un altro Paese, essi genitori si impegneranno ad individuare di volta in volta delle modalità e delle tempistiche idonee a garantire la continuità del rapporto tra i due nuclei familiari nonostante la distanza, stabilendo, ad esempio, appuntamenti periodici di visita tramite moderni sistemi di comunicazione on line, come Skype, whatsapp, così da consentire tanto alle figlie, quanto al genitore lontano, di sentirsi più vicini nella quotidianità.
4.1) Durante le vacanze scolastiche i genitori si impegnano a consentire che le figlie ne trascorrano parte con il padre, secondo accordi che saranno raggiunti di anno in anno.
4.2) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, le minori staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio delle figlie, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti delle figlie saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
6) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti (con particolare riferimento allo stato di disoccupazione della signora Pt_2 e dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore e del fatto che il padre integralmente carico delle spese straordinarie delle figlie, il signor Parte_1 entro il giorno 1 di ogni mese, corrisponderà alla signora Parte_2 € 3.650 (euro tremilaseicentocinquanta, zerozero, pari a circa un terzo dello stipendio del signor
,con Pt_1
bonifico, a titolo di concorso con la madre nel mantenimento ordinario delle figlie, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione. 6.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
6.2) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le spese con carattere prevedibile e frequenza significativa: vitto, abbigliamento, contributo alle spese di abitazione del genitore prevalentemente collocatario (a titolo di esempio: canoni di locazione, spese condominiali ordinarie e straordinarie, utenze, tributi e spese di manutenzione ordinaria), spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria successivo a quello acquistato ad inizio anno scolastico, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, spese per la frequenza del cd. tempo prolungato, pre-scuola e/o doposcuola.
7) Le spese straordinarie per le figlie (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, la gravosità o la voluttuarietà) graveranno sul padre in ragione del 100% fino a quando la signora Pt 2 non avrà trovato un'occupazione ovvero avrà instaurato una relazione di convivenza con una persona in grado di poter contribuire alle spese ordinarie di alloggio;
a partire dal mese successivo a quello in cui si sarà verificata la predetta circostanza, le spese straordinarie per le figlie saranno ripartite nella seguente proporzione: 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
7.1) Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate, salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori a condizione che si tratti di spese ancora sostenibili.
7.2) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, i genitori si danno atto che avranno come riferimento "Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti" sottoscritte anche dal Tribunale di Milano il 14 novembre 2017, che distinguono le spese straordinarie da erogarsi rispetto a quelle ordinarie, nonché stabiliscono quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto e, infine, definiscono le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, da intendersi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto delle figlie.
7.3) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni
-salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare per iscritto il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto, in quanto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse delle figlie e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori.
7.4) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dalla spesa, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione), allegando idonea documentazione comprovante l'esborso, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni successivi alla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per le figlie potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa "extrassegno", con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
8) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico o altri benefici riconosciuti ai genitori con figli spetteranno in ragione del 100% alla madre.
9) La signora Pt 2 rinuncia all'assegno di mantenimento per se stessa, nonostante attualmente non disponga di un'occupazione lavorativa e di redditi da lavoro, in considerazione dei suoi risparmi, beni immobili e capacità lavorative.
10) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
A) I beni mobili, ad eccezione dei risparmi, sono stati già divisi bonariamente con scrittura privata.
B) Con riferimento al monolocale, sito a Milano in via Antonio Maria Ceriani n. 28, piano T, di proprietà di entrambi i coniugi in quanto acquistato in regime di comunione dei beni, rappresentato al NCEU del comune di Milano rispettivamente al Foglio 415, mappale 69, sub 2, zona cens. 3, categoria A/5, classe
5, consistenza vani 1, superficie catastale tot. m² 39, rendita catastale € 80,05 (appartamento), quale condizione indispensabile e funzionale per risolvere la crisi coniugale il signor si Parte_1
impegna a cedere senza corrispettivo alla signora Parte_2 che accetta, la di lui quota di proprietà
-pari al 50%- del suddetto immobile, unitamente a tutti i corrispondenti diritti che per legge, uso o destinazione sono comuni al fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. e del regolamento di condominio, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà tradotta in millesimi e come meglio risulta dal titolo d'acquisto. Tale predetto trasferimento da parte del signor della propria quota del diritto di proprietà Parte_1
dei suddetti immobili a favore della signora avrà luogo entro sei mesi dalla data di Parte_2
pubblicazione della sentenza della loro separazione e, non costituendo donazione essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale nello stato di fatto e diritto in cui si trovano l'immobile, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese della signora Parte_2
C) Con riferimento al monolocale, sito a sito a Milano in via Antonio Maria Ceriani n. 28, piano 1, di proprietà di entrambi i coniugi in quanto acquistato in regime di comunione dei beni, rappresentato al
NCEU del comune di Milano rispettivamente al Foglio 415, mappale 69, sub 5, zona cens. 3, categoria
A/5, classe 5, consistenza vani 1, superficie catastale tot. m² 43, rendita catastale € 80,05 (appartamento), quale condizione indispensabile e funzionale per risolvere la crisi coniugale il signor Parte_1 si impegna a cedere senza corrispettivo alla signora che accetta, la di lui quota di Parte_2
proprietà -pari al 50%- del suddetto immobile, unitamente a tutti i corrispondenti diritti che per legge, uso o destinazione sono comuni al fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. e del regolamento di condominio, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà tradotta in millesimi e come meglio risulta dal titolo d'acquisto.
Tale predetto trasferimento da parte del signor della propria quota del diritto di proprietà Parte_1
avrà luogo entro sei mesi dalla data di dei suddetti immobili a favore della signora Parte_2
pubblicazione della sentenza della loro separazione o dalla data di autorizzazione del presente accordo di separazione e, non costituendo donazione essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale
n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno
2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale nello stato di fatto e diritto in cui si trovano l'immobile, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese della signora Parte_2
D) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, il signor [...]
Pt_1 si obbliga a fare e dichiarare tutto quanto utile, necessario o anche solo opportuno affinché la signora Parte_2 diventi proprietaria esclusiva degli immobili siti in Ungheria e acquistati in costanza di matrimonio da essi coniugi, rendendo tutte quelle dichiarazioni, di qualsivoglia specie e natura, che l'indole dell'atto avesse a richiedere ai sensi delle leggi vigenti in Ungheria, a spese della signora Parte_2
E) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, la signora Pt_2
[...] si obbliga a fare e dichiarare tutto quanto utile, necessario o anche solo opportuno affinché il signor Parte_1 diventi proprietario esclusivo dell'immobile sito in Thailandia e acquistato in costanza di regime di comunione dei beni da essi coniugi, rendendo tutte quelle dichiarazioni, di qualsivoglia specie e natura, che l'indole dell'atto avesse a richiedere ai sensi delle leggi vigenti in
Thailandia, a spese del signor Parte_1
F) In ordine ai risparmi accantonati sul conto corrente acceso in Ungheria e intestato alla signora Pt_2
l'intero importo rimarrà in possesso della signora Parte_2
G) In ordine ai risparmi accantonati sul conto corrente acceso in Arabia Saudita e intestato alla signor
Pt_1 l'intero importo rimarrà in possesso del signor Parte_1
I) Le Parti si danno atto che ogni eventuale finanziamento stipulato mentre era vigente il regime di comunione di beni rimarrà in capo esclusivo al solo firmatario, nulla dovendo, pertanto, l'altra parte, la quale sarà manlevata da ogni onere connesso a detti finanziamenti.
e delle figlie dalla casa L) Le spese relative alla spedizione dei beni personali della signora Parte_2
quale si impegna, coniugale in Ungheria saranno interamente a carico del signor Parte_1
preferibilmente entro il 1° marzo inoltre, a versare alla moglie anche l'importo di 52,500 Per_2
2025, ovvero entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, qualora non abbia già provveduto a tale pagamento in favore della moglie, in conformità agli accordi precedentemente raggiunti con la stessa.
M) L'automobile Toyota Sequoia, targata 3952 VUJ, acquistata in costanza di regime di comunione dei beni e intestata al marito, resterà nella disponibilità del signor Pt_1 con l'ulteriore intesa che, su semplice richiesta del marito, la moglie ove necessario si obbliga ad intervenire in caso di vendita della predetta vettura, il cui provento andrà ad esclusivo beneficio del marito.
N) L'automobile Fiat Grande Punto, targata AE-EV-240, acquistata in costanza di regime di comunione dei beni e intestata alla moglie, resterà nella disponibilità della signora Pt 2 con l'ulteriore intesa che, su semplice richiesta della moglie, il marito ove necessario si obbliga ad intervenire in caso di vendita della predetta vettura, il cui provento andrà ad esclusivo beneficio della moglie.
O) Il signor Parte_1 pur consapevole che una quota percentuale del proprio tfr maturato in costanza di matrimonio e di separazione legale sarebbe spettato alla signora Parte_2 solo in presenza di un assegno divorzile mensile per la stessa, si impegna a corrispondere alla signora Pt_2
[...] una quota percentuale del proprio tfr pari al 25% dell'importo netto di tfr maturato alla data del
1° luglio 2024, e ciò entro 30 giorni della data di ricevimento. P) Il signor Parte_1 si impegna a comunicare alla moglie la data in cui cesserà il proprio lavoro entro 7 giorni dalla data in cui gli sarà noto, nonché si impegna a fornire qualsivoglia documentazione inerente al tfr del medesimo, previa semplice richiesta della moglie.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il presente procedimento è soggetto alla giurisdizione del Giudice italiano con applicazione delle legge italiana secondo il Regolamento UE 1111/2019 art. 3 e 10, il Regolamento UE 1259/2010 art. 8, la Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata con Legge 101/2015 art. 15, il Reg. CE 4/2009 art. 3, il Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 4 richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15.
Quanto alla competenza territoriale, sussiste quella del Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis. 47
Tutto ciò premesso e rilevato, ritiene il Tribunale che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo però la domanda di divorzio procedibile prima che sia decorso il termine indicato dell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte -provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Dublino il 26/11/2007 trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Palermo anno 2009, anno n. 43, parte II, serie C., vol. 2487;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Palermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice
Relatore
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
La presente sentenza è stata resa mediante deposito in cancelleria oggi