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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. 5299/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 5299/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 4.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4 GIUGNO MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 5299/2024 R.G. promossa da
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Trecastagni (CT), in via P. Toselli, 38- 40, presso lo studio dell'avv. Pietro
Maddio che lo rappresenta e difende per procura in atti
- ricorrente -
CONTRO (c.f. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per P.IVA_2 procura in atti, anche disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli e dagli Avv. Pier
Luigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato, Livia con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Catania, Piazza della Repubblica, 26 presso l'Ufficio Legale della Sede
Provinciale dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso il provvedimento del 19.10.2023, pervenuto in data 04.01.2024 avente ad oggetto la riliquidazione della Pensione n. 001-210010083750 Cat. Vo.
Precisava a tal riguardo di avere regolarmente percepito negli anni passati pensione n. 001- CP_ 210010083750 Cat. Vo e che solo nel gennaio 2024, l' a fronte di una riliquidazione effettuata per il periodo intercorrente tra l'anno 2013 e 2023, segnalava al ricorrente di aver corrisposto, un pagamento in eccesso, per un importo complessivo di € 12.858,13; precisava, pertanto, che, avverso il provvedimento di indebito, ricorreva in via amministrativa, CP_ chiedendone l'annullamento, ma l' ometteva di dare riscontro nei termini di legge.
Precisava, quindi, di avere sempre riscosso in buona fede la pensione di cui era titolare, ritenendo che il riscosso corrispondesse al dovuto e che eventuali differenze corrisposte, sempre se non dovute, era impossibile poterlo accertare, trattandosi di riliquidazioni per le quali è necessaria una competenza tecnico-professionale non comune, di certo non di pertinenza dell'istante
Eccepiva, quindi: Illegittimità della richiesta di ripetizione somme. Indebito oggettivo.
Prescrizione del diritto alla restituzione. Concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 12.858,13 avanzata dall' nei CP_2 confronti del ricorrente;
Per l'effetto, accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di €
12.858,13 erogata dall' in favore del sig. nel periodo in contestazione, o CP_2 Parte_1 per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
IN SUBORDINE: Accertare e dichiarare l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico per gli anni intercorrenti tra il 2013 ed il
2018. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva Controparte_1 chiedendo: nel merito in via principale, rigettare il ricorso avversario e le domande tutte nello stesso contenute siccome infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova;
per l'effetto, dichiarare legittima la richiesta dell' di restituzione del complessivo importo risultante CP_2 dalla somma dell'indebito; condannare parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Con provvedimento del 13/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione e la causa veniva rinviata all'udienza del 4.06.2025 disponendo che fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 4.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Occorre innanzitutto procedere alla disamina della documentazione versata in atti.
Con nota del 19 ottobre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione di Riliquidazione” relativa alla pensione n. Pensione n. 001-210010083750 Cat. Vo. con decorrenza del 1 agosto 2007,
l' ha informato il ricorrente che detta prestazione fosse stata ricalcolata a decorrere CP_2 dall'1novembre 2013 e che dal ricalcolo fosse derivato, fino al 30 novembre 2023, un debito a suo carico di €. 12.858,13;
Il ricorrente ha prodotto il Ricorso amministrativo, presentato il 7.02.2024 davanti al AL
avverso il provvedimento del 19.10.2023, Controparte_3 pervenuto in data 04.01.2024 avente ad oggetto la riliquidazione della Pensione n. 001-
210010083750 Cat. Vo
CP_ L' ha, altresì, prodotto l'Accertamento delle somme indebitamente percepite sulla pensione del Signor cat. VO n. 10083750 nonché il MODELLO TR/150 Parte_1
PROCEDURA RICOSTITUZIONI PENSIONI 19/10/2023
Ciò posto la vertenza attiene alla indebita corresponsione di somme non spettanti al ricorrente per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
Nel caso che ci occupa la riliquidazione da parte dell' , per come chiarito dallo stesso, CP_1 nasce da una domanda di ricostituzione presentata dal ricorrente in data 18/10/2023. Chiarisce l' che “L'indebito contestato è stato accertato non a seguito di verifiche reddituali ma CP_2 in conseguenza delle mutate basi di calcolo della pensione. Il ricorrente, infatti, ha ottenuto
l'accredito di n. 52 settimane di contribuzione afferenti all'anno 2004 non presenti alla data della prima liquidazione avvenuta in via definita il 14/02/2011 ed ha, per tale motivo, richiesto il ricalcolo della pensione dalla decorrenza. Per effetto del sopravvenuto accredito, la retribuzione media settimanale si è abbassata sia nel calcolo della Quota A che della Quota
B della pensione con conseguente diminuzione della stessa. Come si può evincere dal TE08 allegato, infatti, i valori storici della RMS (Euro 475,1310 per Quota A e Euro 498,3432 per
Quota B) sono più alti di quelli determinati a seguito del ricalcolo (rispettivamente Euro
419,9794 ed Euro 474,1569). “
L'indebito è stato, quindi, accertato nel limite prescrizionale di dieci anni calcolati dalla data della domanda.
Risulta, quindi, che il ricalcolo della prestazione pensionistica è avvenuto su domanda del ricorrente, il quale ha presentato “domanda di ricostituzione”
La ricostituzione della pensione consente la rideterminazione dell'importo di pensione, entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge, per effetto di riconoscimento di contribuzione (figurativa, obbligatoria, da riscatto) versata o maturata in data anteriore a quella di decorrenza della pensione medesima.
In fase di ricostituzione, sia d'ufficio che a domanda, la pensione sarà ricalcolata in base alle norme vigenti al momento della decorrenza originaria e subirà una variazione in aumento o in diminuzione.
Le variazioni dell'importo a seguito di ricostituzione operano dalla decorrenza originaria della pensione, applicando i coefficienti di perequazione dall'origine e si procede all'accertamento di tutti i requisiti e al ricalcolo della pensione come se si trattasse di nuova liquidazione.
Pertanto, la ricostituzione può determinare anche una modifica della decorrenza originaria della pensione o addirittura la perdita del diritto.
Giova qui evidenziare che la comunicazione di riliquidazione contiene una rappresentazione accurata della posizione previdenziale del ricorrente, il quale non ha, tuttavia specificatamente contestato le conclusioni ed i calcoli rassegnati dall' CP_2
CP_ Va poi osservato che l' ha provveduto alla formazione dell'atto di riliquidazione attraverso cui ha provveduto al successivo recupero delle somme percepite indebitamente dal ricorrente entro lo stesso anno dalla verifica condotta sulla sua posizione a seguito della domanda di ricostituzione della pensione presentata dal ricorrente il 10.10.2023 e, perciò, entro il limite di legge.
E poiché a norma degli artt. 52 della l. n. 88/1989 e 13 della l. n. 412/1991 “l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” deve ritenersi legittima la richiesta di ripetizione formulata dall' restando essa paralizzata solo dall'infruttuoso decorso del CP_2 termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; circostanza quest'ultima non sussistente in atti.
In considerazione di quanto precede, il ricorso va rigettato.
La peculiarità concreta della fattispecie consente di compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5299/2024 R.G. così statuisce:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la legittimità della ripetizione dell'indebito.
2) Compensa le spese di giudizio
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 4 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 5299/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 4.06.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4 GIUGNO MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 5299/2024 R.G. promossa da
C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Trecastagni (CT), in via P. Toselli, 38- 40, presso lo studio dell'avv. Pietro
Maddio che lo rappresenta e difende per procura in atti
- ricorrente -
CONTRO (c.f. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per P.IVA_2 procura in atti, anche disgiuntamente, dall'Avv. Vincenza Marina Marinelli e dagli Avv. Pier
Luigi Tomaselli, Maria Rosaria Battiato, Livia con domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Catania, Piazza della Repubblica, 26 presso l'Ufficio Legale della Sede
Provinciale dell' CP_1
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.05.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso il provvedimento del 19.10.2023, pervenuto in data 04.01.2024 avente ad oggetto la riliquidazione della Pensione n. 001-210010083750 Cat. Vo.
Precisava a tal riguardo di avere regolarmente percepito negli anni passati pensione n. 001- CP_ 210010083750 Cat. Vo e che solo nel gennaio 2024, l' a fronte di una riliquidazione effettuata per il periodo intercorrente tra l'anno 2013 e 2023, segnalava al ricorrente di aver corrisposto, un pagamento in eccesso, per un importo complessivo di € 12.858,13; precisava, pertanto, che, avverso il provvedimento di indebito, ricorreva in via amministrativa, CP_ chiedendone l'annullamento, ma l' ometteva di dare riscontro nei termini di legge.
Precisava, quindi, di avere sempre riscosso in buona fede la pensione di cui era titolare, ritenendo che il riscosso corrispondesse al dovuto e che eventuali differenze corrisposte, sempre se non dovute, era impossibile poterlo accertare, trattandosi di riliquidazioni per le quali è necessaria una competenza tecnico-professionale non comune, di certo non di pertinenza dell'istante
Eccepiva, quindi: Illegittimità della richiesta di ripetizione somme. Indebito oggettivo.
Prescrizione del diritto alla restituzione. Concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 12.858,13 avanzata dall' nei CP_2 confronti del ricorrente;
Per l'effetto, accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di €
12.858,13 erogata dall' in favore del sig. nel periodo in contestazione, o CP_2 Parte_1 per il diverso periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
IN SUBORDINE: Accertare e dichiarare l'irrepetibilità dell'indebito pensionistico per gli anni intercorrenti tra il 2013 ed il
2018. Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva Controparte_1 chiedendo: nel merito in via principale, rigettare il ricorso avversario e le domande tutte nello stesso contenute siccome infondato in fatto e in diritto e sfornito di prova;
per l'effetto, dichiarare legittima la richiesta dell' di restituzione del complessivo importo risultante CP_2 dalla somma dell'indebito; condannare parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Con provvedimento del 13/5/2024, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione e la causa veniva rinviata all'udienza del 4.06.2025 disponendo che fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
L'udienza del 4.06.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Occorre innanzitutto procedere alla disamina della documentazione versata in atti.
Con nota del 19 ottobre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione di Riliquidazione” relativa alla pensione n. Pensione n. 001-210010083750 Cat. Vo. con decorrenza del 1 agosto 2007,
l' ha informato il ricorrente che detta prestazione fosse stata ricalcolata a decorrere CP_2 dall'1novembre 2013 e che dal ricalcolo fosse derivato, fino al 30 novembre 2023, un debito a suo carico di €. 12.858,13;
Il ricorrente ha prodotto il Ricorso amministrativo, presentato il 7.02.2024 davanti al AL
avverso il provvedimento del 19.10.2023, Controparte_3 pervenuto in data 04.01.2024 avente ad oggetto la riliquidazione della Pensione n. 001-
210010083750 Cat. Vo
CP_ L' ha, altresì, prodotto l'Accertamento delle somme indebitamente percepite sulla pensione del Signor cat. VO n. 10083750 nonché il MODELLO TR/150 Parte_1
PROCEDURA RICOSTITUZIONI PENSIONI 19/10/2023
Ciò posto la vertenza attiene alla indebita corresponsione di somme non spettanti al ricorrente per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge.
Nel caso che ci occupa la riliquidazione da parte dell' , per come chiarito dallo stesso, CP_1 nasce da una domanda di ricostituzione presentata dal ricorrente in data 18/10/2023. Chiarisce l' che “L'indebito contestato è stato accertato non a seguito di verifiche reddituali ma CP_2 in conseguenza delle mutate basi di calcolo della pensione. Il ricorrente, infatti, ha ottenuto
l'accredito di n. 52 settimane di contribuzione afferenti all'anno 2004 non presenti alla data della prima liquidazione avvenuta in via definita il 14/02/2011 ed ha, per tale motivo, richiesto il ricalcolo della pensione dalla decorrenza. Per effetto del sopravvenuto accredito, la retribuzione media settimanale si è abbassata sia nel calcolo della Quota A che della Quota
B della pensione con conseguente diminuzione della stessa. Come si può evincere dal TE08 allegato, infatti, i valori storici della RMS (Euro 475,1310 per Quota A e Euro 498,3432 per
Quota B) sono più alti di quelli determinati a seguito del ricalcolo (rispettivamente Euro
419,9794 ed Euro 474,1569). “
L'indebito è stato, quindi, accertato nel limite prescrizionale di dieci anni calcolati dalla data della domanda.
Risulta, quindi, che il ricalcolo della prestazione pensionistica è avvenuto su domanda del ricorrente, il quale ha presentato “domanda di ricostituzione”
La ricostituzione della pensione consente la rideterminazione dell'importo di pensione, entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge, per effetto di riconoscimento di contribuzione (figurativa, obbligatoria, da riscatto) versata o maturata in data anteriore a quella di decorrenza della pensione medesima.
In fase di ricostituzione, sia d'ufficio che a domanda, la pensione sarà ricalcolata in base alle norme vigenti al momento della decorrenza originaria e subirà una variazione in aumento o in diminuzione.
Le variazioni dell'importo a seguito di ricostituzione operano dalla decorrenza originaria della pensione, applicando i coefficienti di perequazione dall'origine e si procede all'accertamento di tutti i requisiti e al ricalcolo della pensione come se si trattasse di nuova liquidazione.
Pertanto, la ricostituzione può determinare anche una modifica della decorrenza originaria della pensione o addirittura la perdita del diritto.
Giova qui evidenziare che la comunicazione di riliquidazione contiene una rappresentazione accurata della posizione previdenziale del ricorrente, il quale non ha, tuttavia specificatamente contestato le conclusioni ed i calcoli rassegnati dall' CP_2
CP_ Va poi osservato che l' ha provveduto alla formazione dell'atto di riliquidazione attraverso cui ha provveduto al successivo recupero delle somme percepite indebitamente dal ricorrente entro lo stesso anno dalla verifica condotta sulla sua posizione a seguito della domanda di ricostituzione della pensione presentata dal ricorrente il 10.10.2023 e, perciò, entro il limite di legge.
E poiché a norma degli artt. 52 della l. n. 88/1989 e 13 della l. n. 412/1991 “l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite” deve ritenersi legittima la richiesta di ripetizione formulata dall' restando essa paralizzata solo dall'infruttuoso decorso del CP_2 termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.; circostanza quest'ultima non sussistente in atti.
In considerazione di quanto precede, il ricorso va rigettato.
La peculiarità concreta della fattispecie consente di compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5299/2024 R.G. così statuisce:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la legittimità della ripetizione dell'indebito.
2) Compensa le spese di giudizio
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 4 GIUGNO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011