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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 15096/2024 RG;
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Pannone;
Parte_1 ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente rappresentava che presentava ricorso iscritto al RG n. 8385/23 innanzi a Questo Giudice onde ottenere la condanna dell' al pagamento dell' assegno unico per la CP_1 figlia disabile per il periodo da 1/3/22 al 28/2/23; che con sentenza Persona_1
n.1538/2024 il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, condannava l' ad erogare al ricorrente l'assegno unico e universale per la figlia a carico
CP_1 Per_1 per il periodo compreso tra marzo 2022 e febbraio 2023; che tale sentenza veniva notificata a mezzo pec in data 10/4/2024 all' ; che, pur essendo decorsi oltre sette mesi dalla predetta
CP_1 notifica, l' non aveva ancora provveduto al pagamento delle somme dovute per il
CP_1 periodo in questione. Parte resistente ha esposto che “L'Ufficio amministrativo ha comunicato di aver provveduto a liquidare la domanda di assegno unico originariamente respinta a seguito di un'istruttoria centralizzata automatizzata”, rappresentando inoltre che i pagamenti sono stati effettuati da febbraio ad aprile 2025; ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. In corso di giudizio anche il procuratore del ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessata materia stante l'adempimento da parte dell' .
CP_1
Nel merito, la concorde istanza formulata delle parti determina la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del
1 2010). Le spese di lite devono essere poste a carico dell' , in quanto la prestazione è stata CP_1 liquidata solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio e la documentazione prodotta dal ricorrente è idonea a fornire prova del diritto di tal che deve ritenersi che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto consistente nel pagamento della prestazione, l' sarebbe stato dichiarato soccombente. CP_1
Le suddette spese sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri stabiliti dall'art. 4, comma 1, decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e tenuta in considerazione la limitata difficoltà dell'affare, l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' che in corso di giudizio ha provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, quantificate CP_1 in €1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 27.11.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 15096/2024 RG;
T R A
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Pannone;
Parte_1 ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti Ragioni di fatto e diritto Parte ricorrente rappresentava che presentava ricorso iscritto al RG n. 8385/23 innanzi a Questo Giudice onde ottenere la condanna dell' al pagamento dell' assegno unico per la CP_1 figlia disabile per il periodo da 1/3/22 al 28/2/23; che con sentenza Persona_1
n.1538/2024 il Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, condannava l' ad erogare al ricorrente l'assegno unico e universale per la figlia a carico
CP_1 Per_1 per il periodo compreso tra marzo 2022 e febbraio 2023; che tale sentenza veniva notificata a mezzo pec in data 10/4/2024 all' ; che, pur essendo decorsi oltre sette mesi dalla predetta
CP_1 notifica, l' non aveva ancora provveduto al pagamento delle somme dovute per il
CP_1 periodo in questione. Parte resistente ha esposto che “L'Ufficio amministrativo ha comunicato di aver provveduto a liquidare la domanda di assegno unico originariamente respinta a seguito di un'istruttoria centralizzata automatizzata”, rappresentando inoltre che i pagamenti sono stati effettuati da febbraio ad aprile 2025; ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere. In corso di giudizio anche il procuratore del ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessata materia stante l'adempimento da parte dell' .
CP_1
Nel merito, la concorde istanza formulata delle parti determina la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del
1 2010). Le spese di lite devono essere poste a carico dell' , in quanto la prestazione è stata CP_1 liquidata solo successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio e la documentazione prodotta dal ricorrente è idonea a fornire prova del diritto di tal che deve ritenersi che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto consistente nel pagamento della prestazione, l' sarebbe stato dichiarato soccombente. CP_1
Le suddette spese sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri stabiliti dall'art. 4, comma 1, decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e tenuta in considerazione la limitata difficoltà dell'affare, l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' che in corso di giudizio ha provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, quantificate CP_1 in €1.150,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Così deciso il 27.11.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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