Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/06/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 238 R.G dell'anno 2025, avente ad oggetto: “separazione giudiziale”. TRA
- difesa e rappresentata dall'avv. D'IPPOLITO Claudia Parte_1
E ifeso e rappresentato dall'avv. VENNERI Maria Lucia Controparte_1
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/01/2025 la ricorrente: premesso che il giorno 10/10/2014, aveva contratto matrimonio concordatario in EP (TA) con il signor P_
, che dall'unione nascevano le figlie in data 24/03/2015 e in data
[...] Per_1 Per_2
05/03/2018; che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione, chiedeva che fosse pronunciata la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Successivamente in data 28/01/2025 parte ricorrente depositava, altresì, istanza ex art. 473 bis punto 15 c.p.c. per la concessione di provvedimenti indifferibili, iscritta al n. 238/2025 sub rg, e tale procedimento veniva definito con accordo delle parti all'udienza del 13/02/2025. Parte resistente si costituiva in giudizio in data 14/03/2025 non si opponeva alla richiesta di separazione ma chiedeva di pronunciarla per le motivazioni e le condizioni indicate nella comparsa di costituzione. All'udienza del 17/06/2025, le parti presenti personalmente chiedevano di trasformare la separazione da giudiziale in consensuale alle condizioni contenute nell'accordo
Va pertanto pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va, pertanto, accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza. Quanto alle pronunzie accessorie, valutata la non contrarietà ad alcuna norma di legge delle conclusioni concordemente rese dalle parti, il Collegio può senz'altro recepire in sentenza le condizioni esplicitate nell'accordo allegato al verbale dell'udienza del 17/06/2025 cui ci si riporta integralmente, considerata la situazione complessiva delle parti, considerato che l'accordo soddisfa anche le esigenze della prole e rispecchia la situazione patrimoniale delle parti, il Collegio non può che recepire tale accordo in sentenza, come da dispositivo che segue.
Ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso da nei confronti di depositato in data 21/01/2025 Parte_1 P_ così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi nata il [...] Parte_1 in TARANTO e nato il [...] in [...], uniti in P_ matrimonio in EP (Ta) il 10/10/2014, regolarmente trascritto negli atti dello stato civile del Comune di EP (Ta) al n. 20, parte 2, serie A, anno 2014; disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 P_
in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'accordo allegato
[...] al verbale dell'udienza del 17/06/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del comune di EP (Ta). Spese integralmente compensate tra le parti.
Cosi' deciso in Taranto il 18 06 2025 IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi