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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/08/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 211/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 211/2021
Promosso da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Sara Concetti
APPELLANTI
Nei confronti di
(C.F.: , (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), (C.F.: ) ed C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F.: , in qualità di eredi di Parte_5 C.F._6
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 C.F._7
Walter Massucci
APPELLATI pagina 1 di 21 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 429/2020, pubblicata in data 01/12/2020
CONCLUSIONI
Di parte appellante: “… 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, …….in riforma totale della Sentenza n.
429/2020 del 30/11/2020 emessa dal Tribunale di Fermo,…… pubblicata in data
1.12.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in ragione della espletata c.t.u. per cui l'attuale realtà dei luoghi non garantisce la sicurezza dell'area oggetto di contenzioso - accertato che gli attori sono proprietari di un immobile sito in Pedaso Via De Gasperi n. 24 e della adiacente porzione di terreno;
- accertato che la loro proprietà confina con il terreno collinare di proprietà del Sig. , residente in [...]; - Persona_1 accertato che il convenuto non ha mai eseguito le opere di manutenzione e messa in sicurezza della scarpata di sua proprietà; - accertato che si sono verificate pericolose cadute di materiale roccioso, fango, detriti ed arbusti che hanno cagionato danni alla proprietà degli attori ed occupato completamente il loro appezzamento come descritto in narrativa;
- accertato che il terreno di proprietà del convenuto necessita delle opere di messa in sicurezza come descritte nella relazione geologico tecnica redatta dal Geol. Dr. - accertato che Persona_2 nonostante le numerose segnalazioni persiste a causa della totale mancanza di manutenzione della scarpata il pericolo che si verifichino nuove frane e quindi il rischio di ulteriori danneggiamenti alla proprietà degli attori nonché per la pubblica incolumità, condannare il Sig. al risarcimento di tutti i Persona_1 danni patiti dai Sigg.ri e come descritti in narrativa e consistenti Pt_1 Pt_2 nei danni a cose e costi di ripristino e pulizia del loro terreno, nel mancato godimento della loro proprietà, nel deprezzamento dell'immobile nonché nei patemi subiti dagli stessi, che si quantificano nella somma di Euro 25.000,00 o in
pagina 2 di 21 quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa nei limiti del contributo unificato dichiarato, con vittoria di spese, compensi professionali, spese forfettarie, cap ed iva come per legge
e conseguentemente disattendere tutte le domande, le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di primo grado …;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Di parte appellata:”…….in via preliminare, dichiarare l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 307 co. 3 c.p.c. in quanto i Sigg.ri e Parte_1 [...]
non hanno effettuato la notifica del ricorso in Parte_2 riassunzione e del decreto nel termine concesso dalla Corte di merito con provvedimento del 5.9.2023 dovendo ritenersi la prima notifica giuridicamente inesistente….; in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis co. 1
c.p.c. in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto….; nel merito, respingere l'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 [...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto e di conseguenza Parte_2 confermare integralmente la sentenza n. 429/2020 del Tribunale di Fermo, ribadendo l'accoglimento delle conclusioni precisate in primo grado……; il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, anche del sub procedimento n. 211-
1/2021 r.g. relativo alla trattazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata”.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo ha respinto la domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di volta: Persona_1
- all'accertamento del diritto di proprietà in capo agli attori dell'immobile di Via
De Gasperi n. 24, Pedaso (FM), censito al N.C.E.U. del ridetto Comune al Foglio n.
2, Particella n. 210, Subalterno n. 5 e Particella n. 247, Subalterno n. 4 (sostituito pagina 3 di 21 dal Foglio n. 2, Particella n. 210, Subalterno n. 8, giusta annotazione di cui alla visura catastale prodotta da parte attrice);
- all'accertamento della circostanza per cui la suddetta proprietà immobiliare è confinante con il terreno collinare di proprietà di identificato al Persona_1
N.C.E.U. del Comune di Pedaso al Foglio n. 2, Particelle nn. 723, 724, 725 e 726;
- all'accertamento dell'omessa esecuzione da parte del convenuto di opere di manutenzione e messa in sicurezza della scarpata (proprietà ; Per_1
- all'accertamento del verificarsi di pericolose cadute di materiale (roccia, fango, detriti ed arbusti) foriere di danni alla proprietà attrice, con occupazione dell'appezzamento di terreno di proprietà ; Controparte_2
- all'accertamento della necessità di svolgere opere di messa in sicurezza sul terreno di proprietà come descritto nella relazione geologico-tecnica a Per_1 firma del Dott. Geol. (allegata all'atto di citazione sub. doc. 14); Persona_2
- all'accertamento della totale mancanza di manutenzione della scarpata, con pericolo di nuove frane e rischio di ulteriori danneggiamenti alla proprietà degli attori e alla pubblica incolumità;
- alla condanna di al risarcimento dei danni, quantificati in €. Persona_1
25.000,00 (o nella maggior o minor somma accertata) patiti dagli attori, sub specie di danni alle cose con correlativi costi di ripristino e pulizia del terreno, nonché di mancato godimento della proprietà immobiliare, deprezzamento dell'immobile e patema d'animo sofferto.
Il giudice di primo grado, inoltre, ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale del convenuto ed ha condannato gli attori a rimborsare ad
[...] la somma di €. 3.000,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla Per_1 domanda al saldo effettivo) nonché a rifondere alla controparte le spese di lite
(€. 4.835,00 per compensi, oltre al 15 % per il rimborso delle spese generali, con oneri fiscali e previdenziali), ponendo a carico degli stessi anche le spese della espletata C.T.U.
II.) e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la suindicata sentenza, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati.
pagina 4 di 21 III.) In data 08/06/2023, si è costituito chiedendo, Persona_1 preliminarmente, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis, comma 1, c.p.c. e, nel merito, il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza impugnata.
IV.) Con ordinanza del 31 marzo- 7 aprile 2021 il Collegio ha respinto la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
V.) Con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 12/05/2023, il difensore dell'appellato ha dichiarato l'intervenuto decesso, in data 21.12.2022, del proprio assistito il Collegio, preso atto di tale circostanza, ha Persona_1 dichiarato l'interruzione del processo il 17/05/2023.
VI.) In seguito al ricorso per la riassunzione del processo interrotto, depositato dagli appellanti in data 11/08/2023, il Collegio, con decreto del 05/09/2023, ha fissato per la prosecuzione del giudizio la data del 29 gennaio 2024, confermando le modalità di trattazione scritta e disponendo che il ricorso e il decreto medesimo venissero notificati a cura del ricorrente entro il 31/10/2023.
VII.) In data 24/01/2024, gli appellanti hanno formulato istanza di concessione di un nuovo termine per la notificazione del ricorso in riassunzione, tentata mediante il servizio postale, stante la mancata consegna degli atti da parte dell' per “irreperibilità del destinatario”, con contestuale richiesta di CP_3 differimento dell'udienza; con decreto del 31/01/2024, il Collegio ha concesso ai ricorrenti in riassunzione un nuovo termine per la notifica sino al 09/04/2024, assegnando altresì alle parti termine sino al 24/06/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza per la prosecuzione del processo.
VIII.) In data 24/06/2024, si sono costituiti Controparte_1 Parte_3
– in qualità di eredi di - Parte_4 Parte_5 Persona_1 eccependo, in via preliminare, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. - per omessa notificazione del ricorso per la riassunzione del processo interrotto e del decreto nel termine perentorio assegnato dal Collegio, ritenendo giuridicamente inesistente la prima notificazione non andata a buon fine, tentata dalla parte appellante - nonché l'inammissibilità dell'appello ex art.
pagina 5 di 21 348-bis, comma 1, c.p.c., e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi.
IX.) Con provvedimento del 02/07/2024, il Collegio ha assegnato termine sino al 09/10/2024 per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
quindi preso atto delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per insufficiente ed errata motivazione rilevando che: il Tribunale non ha affrontato il cuore della vicenda, omettendo di esprimersi sul permanente stato di pericolosità della scarpata e sui danni da essa ancor oggi arrecati alla proprietà ; Controparte_2 il giudice di primo grado, ricollegando la frana alla morfologia della scarpata, ha immotivatamente trascurato le risultanze istruttorie, limitandosi ad affermazioni generiche, non circostanziate ed illogiche, come se le caratteristiche della scarpata esonerassero il proprietario del fondo dalla responsabilità per tutte le vicende riguardanti la sua unità immobiliare nonché la corretta manutenzione della stessa;
il Tribunale ha erroneamente escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario del fondo franato, adottando una motivazione eccessivamente stringata ed omettendo di analizzare le doglianze espresse dagli attori sui danni per le ripetute frane e per il perdurante stato di pericolosità della scarpata.
1.2) Con il secondo motivo di appello si lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta da parte attrice, odierna appellante, evidenziando i disagi materiali derivati dai gravi smottamenti susseguitisi negli anni e l'impossibilità di godere della proprietà immobiliare, occupata da detriti franosi pagina 6 di 21 che gli stessi appellanti sono stati più volte costretti a rimuovere, eseguendo opere di straordinaria manutenzione;
si osserva inoltre come la concreta possibilità del verificarsi di nuove frane in occasione di eventi piovosi, anche di modesta entità, abbia determinato un drastico deprezzamento del valore complessivo della proprietà immobiliare degli appellanti, tradottosi nell'impossibilità di venderlo;
si rileva inoltre la sussistenza di un “danno da pericolo” (patema d'animo consistente nella percezione della paura, di per sé idoneo, a prescindere dal verificarsi del male minacciato, a produrre un peggioramento della condizione di chi è esposto al rischio) rilevando che il primo giudice avrebbe dovuto dedurre la pericolosità dei luoghi dai verbali dei sopralluoghi svolti dall'Ufficio Tecnico del Comune negli anni 2005 e Parte_6
2013.
Ad avviso degli appellanti la omessa valutazione di tutti gli aspetti sopra descritti è tale da integrare il vizio di omessa pronuncia con conseguente violazione dei doveri decisori di cui all'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale ignorato quanto emerso documentalmente e in sede istruttoria.
1.3) Con il terzo motivo d'impugnazione i sigg.ri deducono: Controparte_2
l'illegittimità della pronuncia impugnata per omessa valutazione delle risultanze istruttorie (desumibili dai documenti e dalle prove testimoniali espletate) ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria (per danni alle cose, spese di ripristino e pulizia del terreno, mancato godimento della proprietà, deprezzamento dell'immobile, disagio e patema d'animo); che, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, gli attori non avevano mai preteso di poter disporre di una “corte pianeggiante” da utilizzare come spazio ricreativo e che le innumerevoli segnalazioni della pericolosità della scarpata rivolte ad erano rimaste senza esito;
Persona_1 che, già nel 2005, enormi blocchi arenacei distaccatisi dalla scarpata avevano invaso il loro terreno, travolgendo e sradicando alberi da frutto, distruggendo la tettoia e la scala di accesso al fondo, rendendo inutilizzabili l'orto e il piccolo spazio ricreativo;
pagina 7 di 21 che la controparte non avrebbe poi impedito il ripetersi di eventi similari, limitandosi a meri interventi di asportazione del materiale franato, nonostante il sopralluogo svolto nelle more dal all'esito del quale l'ente aveva CP_4 riscontrato la necessità di opere di manutenzione per scongiurare altri smottamenti;
che nel mese di dicembre del 2013 si era verificata una ulteriore importante frana, con riversamento di arbusti, materiale fangoso-roccioso sulla proprietà
e sul muretto di confine lato nord, a seguito della quale l'Ufficio Controparte_2
Tecnico del aveva ravvisato nuovamente la necessità di Parte_7 interventi di manutenzione, previa autorizzazione dell'ente del governo territoriale;
si osserva a tale riguardo che nonostante le Persona_1 molteplici diffide, avrebbe solo parzialmente asportato il materiale roccioso caduto, eseguendo un semplice ripianamento dei depositi franati, rimodellati a gradoni su più livelli (gradoni che, peraltro, avrebbero invaso ulteriormente la proprietà degli appellanti, privandoli del godimento dei propri spazi); che lo stato dei luoghi è nel tempo peggiorato e necessita di opere straordinarie di asportazione, pulizia e ripianamento del terreno;
che dalla CTU è emerso il perdurare di una condizione di pericolosità della scarpata che, nonostante gli interventi eseguiti da necessita di Persona_1 ulteriori interventi di messa in sicurezza della zona, avendo il consulente ipotizzato due diverse tipologie di intervento risolutive (di cui ai punti 1 e 2 della relazione peritale) e ritenuto necessario, per mantenere la rete paramassi, apportare una protezione corticale della porzione di scarpata, in parte denudata, mediante consolidamento anti-erosivo di versante, previo disgaggio di massi pericolanti nel frattempo formatisi.
1.4) Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano il fatto che il
Tribunale ha omesso di indicare le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalle conclusioni del CTU nelle parti in cui quest'ultimo:
ha evidenziato che i due eventi franosi del 2005 e del 2013-2014, che avevano coinvolto la proprietà , avevano avuto origine Controparte_2 prevalentemente nella porzione della scarpata costiera di proprietà Per_1
pagina 8 di 21 ha escluso indizi di uno scalzamento alla base della scarpata oggetto di frana operato nell'area degli attori;
ha rilevato che permane uno stato di pericolosità della scarpata a fronte della quale ha individuato due diverse ipotesi di intervento per mettere in sicurezza l'area.
1.5) Con il quinto motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti essendo emersa, dalle risultanze istruttorie, la insussistenza del fatto - posto a fondamento di tale domanda, neanche esaminato dal Tribunale - consistente nel “taglio” alla base della scarpata che avrebbe determinato il cedimento della stessa.
2.) Va preliminarmente esaminata la eccezione di estinzione del procedimento di appello ex art. 307 III comma c.p.c., sollevata dagli appellati costituiti in qualità di eredi di , basata sul fatto che gli appellanti non hanno Persona_1 effettuato la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto nel termine concesso con provvedimento del 5.9.2023, dovendo ritenersi la prima notifica giuridicamente inesistente.
L'eccezione è infondata.
2.1) Invero, sebbene la prima notificazione del ricorso per riassunzione del processo interrotto ex art. 303 c.p.c. agli eredi (impersonalmente e collettivamente) della parte appellata, deceduta il 21.12.1022, è stata tentata il
27.10.2013 in “Via Alcide De Gasperi n. 39, Pedaso (FM)” e dunque presso un indirizzo non corrispondente a quello dell'ultimo domicilio del de cuius, in “Via
Alcide De Gasperi n. 36, Pedaso” (vds. certificato di residenza storico del
23/01/2024 allegato n. 5, alla istanza del 23.1.2024 per la concessione di un nuovo termine per il rinnovo della notifica e differimento udienza depositata dagli appellanti), si ritiene che tale notifica non possa considerarsi “inesistente”, come preteso da parte appellata.
Difatti, secondo l'insegnamento della Cassazione, “(…) la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della
pagina 9 di 21 notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice
(Cass., Sez. Un., n. 14916/2016).
Nell'ipotesi in cui la notifica dell'atto sia avvenuta mediante consegna a persona
o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge ma abbia un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario, essa deve essere considerata nulla, e, dunque, sanata dalla costituzione del convenuto
(Cass. n. 621/2008; Cass. n. 10495/2004).
La categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per
l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo.
Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 24329 del 10/09/2024).
Nella fattispecie in esame la prima notificazione è stata effettuata agli eredi di presso la stessa Via del medesimo Comune ove risiedeva il de Persona_1 cuius al momento della morte, anche se presso un numero civico diverso (nel dettaglio, come si è visto, è stata richiesta in “Via Alcide De Gasperi n. 39,
Pedaso”, anziché in “Via Alcide De Gasperi n. 36”), sicché, nonostante la errata indicazione del numero civico, il collegamento con i destinatari dell'atto poteva facilmente evincersi dal contenuto dell'atto stesso.
pagina 10 di 21 2.2) La notificazione agli eredi richiesta a mezzo del servizio postale in Per_1 data 27/10/2023 (nel termine inizialmente assegnato) deve quindi considerarsi nulla e, pertanto, in accoglimento dell'istanza dei ricorrenti in riassunzione del
23/01/2024, il Collegio ha ritualmente concesso agli stessi un nuovo termine (fino al 09/04/2024) per rinnovare la notificazione agli eredi di (nelle Persona_1 forme ordinarie, essendo nel frattempo decorso il termine per la notifica nelle forme di cui all'art. 303 , 2 comma, c.p.c., vds. decreto del 31.1.2024).
A tale riguardo va infatti osservato che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione “… in caso di interruzione del giudizio, il termine per la riassunzione è rispettato se, entro sei mesi viene depositato il ricorso (Cassazione civile sez. un., 28/12/2007, n.27183). Una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305
c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art.
291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio;
solo il mancato rispetto del termine concesso dal giudice determinerà estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 20/04/2019 n.9819; Cassazione civile sez. I, 09/04/2015, n. 7131; Cassazione civile sez. I, 11/03/2019, n. 6921)”
(Cass. civ. II Sez. Civ. n. 450/2020)
Va ancora osservato che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. n. 3269/2021), “…la riassunzione di una causa interrotta – e non proseguita a norma dell'art. 302 cod. proc. civ. – si attua mediante un procedimento bifasico, dapprima con il deposito del ricorso
pagina 11 di 21 per riassunzione nella cancelleria del giudice e, quindi, previa fissazione con decreto di apposita udienza ad opera del medesimo giudice, con la notifica alla controparte del ricorso e del detto provvedimento;
depositato tempestivamente il ricorso in cancelleria e così perfezionatasi la riassunzione, in caso di nullità o inesistenza della notificazione dell'atto riassuntivo, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio”.
Alla luce di tali principi si ritiene che la seconda notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto del 31.10.2024, effettuata agli eredi di Persona_1 nelle forme ordinarie il 3.4.2024 e perfezionatasi il 5.4.2024, nel termine assegnato dal Collegio, sia stata ritualmente e tempestivamente eseguita.
Per le considerazioni svolte l'eccezione di estinzione del processo va respinta.
3.) Quanto alla richiesta di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., tale istanza deve ritenersi già implicitamente rigettata dal Collegio che ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
4.) Ciò premesso, si osserva che i primi quattro motivi di impugnazione – che, per la stretta connessione delle questioni trattate, possono essere esaminati congiuntamente – sono, in parte, fondati, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
4.1) Va anzitutto rilevato che deve ritenersi pacifico (poiché provato documentalmente e non contestato) il fatto che la proprietà è Controparte_2 stata interessata da due eventi franosi, il primo avvenuto nel 2005 e il secondo nel periodo ricompreso tra i mesi di Dicembre 2013 – Maggio 2014.
Sul punto, la relazione del CTU, Dr. Geologo depositata nel Persona_3 procedimento primo grado, evidenzia quanto segue: “Dalla visione della documentazione di causa, in particolare dalle relazioni geologiche allegate dalle parti (Dr. Geol. del Giugno 2014 per la parte resistente e Dr. Persona_4
Geol. Ottobre 2014 per la parte ricorrente), emerge che nel corso Persona_2 di terzo millennio nell'area di causa si sono verificati due importanti eventi franosi;
uno nel 2005 e il più recente tra i mesi di Dicembre 2013 e Maggio 2014.
In sostanza, come si può evincere dalla documentazione fotografica agli atti, si è verificato un denudamento della porzione corticale comprensiva dell'apparato
pagina 12 di 21 radicale degli arbusti e alberi presenti che ha avuto origine prevalentemente nella porzione della scarpata costiera di proprietà di per poi arrivare, per un Per_1 effetto gravitativo, fino alla proprietà degli ” (vds. pagg. 4-5, Controparte_2
C.T.U. Dott. Geol. del 15/10/2018) Persona_3
4.2) In merito alla conformazione dell'area oggetto di giudizio, l'ausiliario ha chiarito che “la naturale morfologia dell'area, costituita da una scarpata molto acclive la quale, anche se costituita da terreni abbastanza resistenti all'azione degli agenti atmosferici presenta una naturale tendenza evolutiva che comporta distacchi, fessurazioni e quindi crolli della parte più superficiale fratturata e decompressa, favoriti dalla azione gravitativa” (vds. pag. 5, C.T.U. cit.).
4.3) Con riferimento agli interventi eseguiti da nel 2014, il CTU Persona_1 ha rilevato che “I lavori di consolidamento dell'area di causa realizzati a seguito della Scia n°3421 del 1.7.2014 sono sicuramente idonei e corretti sia sotto il profilo della metodologia di intervento sia relativamente alla tipologia degli interventi. Il rimodellamento del materiale franato, senza la sua asportazione, conferisce sicuramente maggiore stabilità alla porzione di scarpata oggetto di intervento. Anche l'indicazione di installare una rete con funzione di barriera paramassi, attualmente posizionata in prossimità del confine di proprietà delle parti al margine esterno dello stradello realizzato a seguito del rimodellamento, con funzione di proteggere l'area sottostante da blocchi di arenaria provenienti dalla parete sovrastante, appare corretta. Inoltre la messa in sicurezza del pino posto a monte della scarpa di frana mediante un tirante in acciaio è sicuramente giusta.
In questa fase non è tecnicamente possibile esprimere un parere definitivo sul corretto dimensionamento e posizionamento della rete con funzione di barriera paramassi;
allo scopo occorrerebbero sezioni topografiche lungo linee di massima pendenza dell'intera scarpata che arrivino almeno fino alla strada panoramica e uno studio geostrutturale al fine di individuare le geometrie dei blocchi potenzialmente oggetto di distacco, allo scopo di approntare adeguate analisi relative alla caduta dei massi, alle loro probabili traiettorie e al successivo dimensionamento delle barriere paramassi. Solo a valle di tali verifiche si
pagina 13 di 21 potranno definire la migliore posizione (per impedire che i blocchi di arenaria che si potrebbero staccare dalla parete saltino la barriera) e la adeguatezza strutturale della rete attualmente presente. Per poter eseguire, eventualmente, tali verifiche occorre aspettare il periodo Dicembre-Gennaio quando la vegetazione lungo la scarpata a monte è ridotta;
inoltre sarà necessario pulire tutta l'area di frana oggetto di causa dalla folta vegetazione arbustiva ad oggi presente.
In merito al dimensionamento della rete con funzione di barriera paramassi attualmente presente, in attesa di uno studio specifico come sopra riportato, da una prima analisi basata sulla comparazione con le dimensioni e la tipologia dei fenomeni avvenuti nell'area desunti dalla documentazione allegata agli atti di causa, è onesto rilevare che essa potrebbe non essere in linea con i risultati di eventuali verifiche. In particolare sorgono delle perplessità valutando le dimensioni del fenomeno franoso sulla base di alcune foto relative agli eventi del
2005 (Fig. 3 – Rif. Relazione geologica Dr. Ottobre 2014)”. Persona_2
Il CTU, Dr. ha quindi ipotizzato due possibili soluzioni: Per_3
“1) esecuzione di indagini e verifiche tecniche per il dimensionamento e l'esatta posizione della attuale rete con funzione di paramassi:
a) in caso di verifica positiva che assicuri sia l'esatto dimensionamento, sia la adeguata posizione della rete attualmente presente con funzioni di paramassi non sono necessari interventi integrativi salvo una verifica periodica dello stato di consistenza della rete attualmente presente avente funzione di paramassi, al fine di accertare la eventuale presenza di massi a tergo e l'efficienza dei tiranti e degli anelli che tengono la rete in tensione.
b) in caso di verifica negativa occorre installare una nuova rete paramassi secondo le indicazioni derivanti dalle verifiche tecniche…
2) assenza di indagini e verifiche tecniche per il dimensionamento e l'esatta posizione della attuale rete con funzione di paramassi….
Verifica periodica dello stato di consistenza della rete attualmente presente avente funzione di paramassi, al fine di accertare la eventuale presenza di massi
a tergo e l'efficienza dei tiranti e degli anelli che tengono la rete in tensione.
pagina 14 di 21 Intervento di protezione corticale della porzione di scarpata in parte denudata con un sistema di consolidamento e antierosivo di versante previo disgaggio di massi pericolanti che nel frattempo si fossero formati…”.
4.4) Gli elementi delineati denotano che nel 2014, ha posto in Persona_1 essere gli interventi necessari per mettere in sicurezza l'area che, in base a quanto riferito dal CTU, sono adeguati e corretti al fine di garantire maggiore stabilità ad un terreno che “presenta una naturale tendenza evolutiva che comporta distacchi, fessurazioni e quindi crolli della parte più superficiale fratturata e decompressa, favoriti dalla azione gravitativa”.
Ciò posto si rileva che le opere descritte dal CTU evidenziano i diversi interventi che potrebbero essere realizzati, in base alla eventuale evoluzione della situazione, e quindi individuano ipotesi che potrebbero essere risolutive, tenuto conto degli elementi che dovessero emergere all'esito di ulteriori indagini o delle verifiche periodiche.
4.5) Nel contesto delineato, tenuto conto dell'oggetto del giudizio e delle domande proposte dagli attori nel procedimento di primo grado, si ritiene che le domande di mero accertamento ribadite in questa sede siano correlate alla richiesta di risarcimento dei danni subiti, atteso che gli odierni appellanti non hanno formulato una domanda di condanna delle controparti alla esecuzione in forma specifica di determinati interventi.
Ne consegue che esula dall'oggetto del presente procedimento ogni accertamento volto a individuare l'intervento da porre, eventualmente, in essere tra quelli ipotizzati dal CTU.
4.6) Si tratta invece di stabilire se, nonostante i lavori realizzati dallo Per_1 sia nella specie ravvisabile un potenziale pericolo tale da determinare un pregiudizio agli odierni appellanti, inquadrabile fra quelli allegati a sostegno della domanda risarcitoria e se siano ravvisabili i danni dedotti con riferimento agli eventi verificatisi nel 2005 e nel 2013-2014.
4.6.1) Va anzitutto rilevato che gli appellanti hanno in questa sede riproposto la domanda di risarcimento dei danni “consistenti nei danni a cose e costi di
pagina 15 di 21 ripristino e pulizia del loro terreno, nel mancato godimento della loro proprietà, nel deprezzamento dell'immobile nonché nei patemi subiti dagli stessi”.
In primo luogo, si ritiene che non sia nella specie ravvisabile la totale mancanza di manutenzione della scarpata, ribadita dagli appellanti, tale da evidenziare il pericolo di nuove frane e quindi il rischio di danneggiamento alla proprietà degli stessi e da incidere negativamente sul valore dell'immobile di loro proprietà.
Invero, come si è detto, il CTU ha accertato che nel 2014 sono stati posti in essere interventi idonei al fine di mettere in sicurezza l'area.
Vero è che il CTU ha anche evidenziato (pagg. 11-12 della relazione) che: per accertare se la rete installata con funzione di paramassi possa assolvere compiutamente alla sua funzione in relazione allo stato dei luoghi e alle potenzialità dei fenomeni che potrebbero verificarsi nel contesto dell'area occorre una serie di verifiche tecniche in seguito alle quali potrà essere definita “la migliore posizione (per impedire che i blocchi di arenaria che si potrebbero staccare dalla parete saltino la barriera) e la adeguatezza strutturale della rete attualmente presente”; in assenza di tali verifiche e volendo mantenere l'attuale rete paramassi è necessario un “intervento di protezione corticale della porzione di scarpata in parte denudata con un sistema di consolidamento e antierosivo di versante previo disgaggio di massi pericolanti che nel frattempo si fossero formati”.
Tuttavia, la situazione descritta dal CTU non appare tale da evidenziare la omessa manutenzione da parte degli appellati o comunque una situazione, imputabile agli stessi, tale da influire sul valore dell'immobile di proprietà degli appellanti, considerato che - come accertato dallo stesso CTU - nel corso del sopralluogo eseguito nel 2018 “non sono stati osservati blocchi arenacei legati a fenomeni di crollo …” e dagli accertamenti svolti è emerso che, dopo i lavori di sistemazione eseguiti nel 2014, non si sono verificati nuovi eventi franosi (pag. 2 della relazione).
D'altra parte non è stato allegato alcun elemento di prova dal quale poter desumere l'asserito deprezzamento dell'immobile né la dedotta impossibilità di pagina 16 di 21 vendere il bene o di farlo valere come garanzia in caso di eventuale accesso al credito (come indicato nell'atto di appello e nell'atto di citazione del giudizio di primo grado) atteso che, per esempio, non state prodotte valutazioni dell'unità immobiliare interessata dalla frana (che, come evidenziato dagli stessi appellanti, non è stata lesionata), da porsi in comparazione con il valore d'acquisto né è stata allegata, e tantomeno provata, l'interruzione e/o la cessazione di trattative finalizzate alla vendita della proprietà o alla erogazione di finanziamenti.
4.6.2) Sotto diverso profilo si osserva che non è ravvisabile il danno per il patema d'animo, asseritamente «causato dall'esposizione del bene e dell'incolumità al rischio di frane e crolli» (definito dagli appellanti “danno da pericolo”) in considerazione di quanto emerso all'esito della CTU, dalla quale si desume che la situazione si è stabilizzata nel corso degli anni, dopo gli interventi eseguiti dallo nel 2014, e tenuto conto che non è stata prodotta alcuna Per_1 documentazione medico-sanitaria idonea a comprovare la insorgenza di uno stato patologico di ansia o, comunque, di un malessere psichico - ricollegabili riferita preoccupazione per ulteriori possibili frane della scarpata - tali da incidere negativamente sulla salute o sul normale svolgimento delle ordinarie attività quotidiane.
4.6.3) Inoltre nel corso del giudizio non sono emersi concreti elementi di prova, neanche dalle deposizioni testimoniali, dai quali poter desumere che, in seguito agli eventi franosi, si sono verificati danni all'interno della proprietà degli attori, odierni appellanti, e che sono state poste in essere da questi ultimi opere di straordinaria manutenzione al fine di ripristinare il loro terreno.
4.6.4) Sulla base della documentazione fotografica allegata alla C.T.P. del Dott.
Geol. del 06/10/2014 e alla C.T.U. del 15/10/2018 del Dott. Geol. Persona_2
si ritiene che siano invece ravvisabili i danni cagionati alla proprietà Persona_3
ricollegabili alla necessità di rimuovere i detriti e altri materiali Controparte_2
e di ripulire la corte.
A tale riguardo va però considerato che, a fronte dell'eccezione ritualmente sollevata dal convenuto nel giudizio di primo grado e ribadita in questa sede, deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione il diritto al risarcimento dei pagina 17 di 21 danni derivanti dall'evento franoso del 2005 atteso che l'atto di citazione innanzi al Tribunale risulta notificato il 27.11.2014, quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 I comma c.c. applicabile alla fattispecie in esame, non risultando, in epoca anteriore, atti interruttivi di detto termine.
Risarcibili sono invece i danni ricollegabili al successivo movimento franoso verificatosi nel periodo 2013 – 2014 (prima della esecuzione delle opere volte a mettere in sicurezza la scarpata): tuttavia, in mancanza di documentazione (per esempio fatture, preventivi) idonea a determinare la spesa sostenuta per procedere alla rimozione dei materiali e alla pulizia della corte, si ritiene di poter liquidare, in via equitativa, sulla base del computo metrico estimativo prodotto dagli attori (allegato n. 16 all'atto introduttivo del giudizio di primo grado), la complessiva somma di €. 3.000,00, in valori attuali (compresi rivalutazione ed interessi).
4.6.5) Considerata la natura e la entità dei danni come sopra accertati, si ritiene che non sia configurabile un apprezzabile pregiudizio ricollegabile al mancato godimento temporaneo dell'immobile.
4.6.6.) Per le considerazioni svolte – che per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate dagli appellanti con i primi quattro motivi di gravame – si ritiene che la domanda di risarcimento danni sia parzialmente fondata, nei limiti sopra indicati: gli appellati vanno quindi condannati a versare agli appellanti la somma di €. 3.000,00 liquidata in valori attuali, oltre interessi dalla data della presente sentenza fino al saldo;
per il resto la domanda risarcitoria va invece respinta, in parte, per intervenuta prescrizione e, in parte, in difetto di prova in ordine alle ulteriori voci di danno dedotte.
5.1) Fondato è anche il quinto motivo di gravame volto a contestare l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e ad evidenziare l'insussistenza dei fatti posti a fondamento di tale domanda.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta-appellata, non vi è prova che gli odierni appellanti abbiano accentuato la pendenza della pagina 18 di 21 scarpata eseguendo “lavori di sistemazione dell'area sottostante” ed incrementando così il rischio di frane.
5.2) I testimoni, sul punto, hanno reso dichiarazioni discordanti e per lo più generiche.
In particolare, il teste (genero di , sentito sul Tes_1 Persona_1 capitolo n. 3 della II memoria istruttoria di parte attrice («Vero che gli stessi hanno omesso qualsiasi opera di modifica del proprio terreno e mantenuto la originaria morfologia dei luoghi?»), ha dichiarato: «per quanto mi risulta hanno fatto delle modifiche. Nella proiezione del fabbricato risultavano dei gradoni. Per creare questi gradoni hanno tolto terra dalla scarpata ad ovest del fabbricato»
(vds. Verbale udienza del 17/11/2016 cit.); sentito poi sul cap. 1 della II memoria istruttoria del convenuto («Vero che nel corso degli anni novanta e nei primi anni del ventunesimo secolo gli attori e prima di essi i loro danti causa hanno creato dei gradoni sulla scarpata per cui è causa ed arretrato di circa sei metri la base della scarpata allontanandola dai muri perimetrali del loro fabbricato?»), si è però limitato a rispondere «sì è vero».
Il testimone (proprietario del fondo limitrofo), sul cap. 3 della Testimone_2
II memoria di parte attrice ha riferito: «non credo che abbiano modificato niente, stando a quello che vedo dalla mia proprietà. Sul primo terrazzamento sono intervenuti facendo un piano in mattoni. Ho visto che ci mangiavano» e sul cap. 1 della II memoria istruttoria di parte convenuta, ha dichiarato: «no so, non si vede perché è in alto».
Ancora, il testimone (architetto che ha lavorato per il convenuto Testimone_3
, sul cap. n. 1 della II memoria istruttoria di parte convenuta ha Per_1 affermato «quando siano stati creati i gradoni non lo so;
quando io sono arrivato, dopo la frana del 2013, i gradoni erano presenti;
non posso dire di quanto fosse
l'arretramento» (vds. Verbale udienza del 03/05/2017, cit.).
Da ultimo, il teste (Geologo consulente della famiglia Persona_4
, sul cap. 1 della II memoria di parte convenuta ha dichiarato «non lo Per_1 ricordo» e, interrogato sul cap. 3 della II memoria di parte attrice, ha risposto
«non so» (ibidem).
pagina 19 di 21 Pertanto, dalle dichiarazioni testimoniali non possono ricavarsi chiari elementi di segno univoco che inducano a ravvisare la condotta attribuita dal convenuto agli attori.
5.3) Né la C.T.U. può fornire indicazioni utili a riguardo, avendo il consulente rilevato che “Dagli elementi oggettivi ricavati sia dalla documentazione tecnica agli atti, sia da verifiche di mappe e foto aeree significative dell'area di causa, non si ricavano indizi di uno scalzamento alla base della scarpata oggetto di frana operato nell'area dei ricorrenti» (vds. pag. 6, C.T.U. del 15/10/2018 cit.).
5.4) Per tali ragioni, in riforma della sentenza impugnata, la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto non è meritevole di Per_1 accoglimento, non essendo emersi idonei ed univoci elementi che consentano di ritenere che gli attori abbiano eseguito opere di modifica del Controparte_2 loro terreno implicanti una destabilizzazione della statica idrogeologica dell'area e/o un maggior rischio di frane dell'area.
6.) La riforma della sentenza impugnata impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al procedimento di primo grado: considerato l'esito complessivo del giudizio e in applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, gli odierni appellati vanno condannati rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura delle questioni trattate e all'attività svolta;
si ritiene infine di porre a carico di entrambe le parti le spese della CTU, in ragione del 50% ciascuna, trattandosi di accertamento tecnico svolto nell'interesse sia degli attori che del convenuto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_2
Fermo n. 429/2020 pubblicata in data 01/12/2020, in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 20 di 21 condanna ed Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
quali eredi al pagamento in favore di parte appellante
[...] Persona_1 della somma di €. 3.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo;
respinge la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado dal convenuto da;
Persona_1 condanna ed Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
quali eredi di , a rifondere alle controparti le spese di
[...] Persona_1 entrambi i gradi di giudizio che si liquidano - quanto al procedimento di primo grado - in €. 274,71 per spese, €. 500,00 per la fase di studio della controversia, €. 400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €. 1.200,00 per la fase istruttoria/di trattazione, ed €. 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, e – quanto al presente giudizio di appello - in €. 382,00 per esborsi, oltre €. 900,00 per la fase di studio della controversia, €. 700,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €.
1.200,00 per la fase decisionale, oltre rimborso delle spese generali, C.P.A. e
I.V.A., come per legge;
pone a carico di entrambe le parti le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado, in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso in Ancona, il 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. R.G. 211/2021
Promosso da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Sara Concetti
APPELLANTI
Nei confronti di
(C.F.: , (C.F.: Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), (C.F.: ) ed C.F._4 Parte_4 C.F._5
(C.F.: , in qualità di eredi di Parte_5 C.F._6
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 C.F._7
Walter Massucci
APPELLATI pagina 1 di 21 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 429/2020, pubblicata in data 01/12/2020
CONCLUSIONI
Di parte appellante: “… 1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, …….in riforma totale della Sentenza n.
429/2020 del 30/11/2020 emessa dal Tribunale di Fermo,…… pubblicata in data
1.12.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, in ragione della espletata c.t.u. per cui l'attuale realtà dei luoghi non garantisce la sicurezza dell'area oggetto di contenzioso - accertato che gli attori sono proprietari di un immobile sito in Pedaso Via De Gasperi n. 24 e della adiacente porzione di terreno;
- accertato che la loro proprietà confina con il terreno collinare di proprietà del Sig. , residente in [...]; - Persona_1 accertato che il convenuto non ha mai eseguito le opere di manutenzione e messa in sicurezza della scarpata di sua proprietà; - accertato che si sono verificate pericolose cadute di materiale roccioso, fango, detriti ed arbusti che hanno cagionato danni alla proprietà degli attori ed occupato completamente il loro appezzamento come descritto in narrativa;
- accertato che il terreno di proprietà del convenuto necessita delle opere di messa in sicurezza come descritte nella relazione geologico tecnica redatta dal Geol. Dr. - accertato che Persona_2 nonostante le numerose segnalazioni persiste a causa della totale mancanza di manutenzione della scarpata il pericolo che si verifichino nuove frane e quindi il rischio di ulteriori danneggiamenti alla proprietà degli attori nonché per la pubblica incolumità, condannare il Sig. al risarcimento di tutti i Persona_1 danni patiti dai Sigg.ri e come descritti in narrativa e consistenti Pt_1 Pt_2 nei danni a cose e costi di ripristino e pulizia del loro terreno, nel mancato godimento della loro proprietà, nel deprezzamento dell'immobile nonché nei patemi subiti dagli stessi, che si quantificano nella somma di Euro 25.000,00 o in
pagina 2 di 21 quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa nei limiti del contributo unificato dichiarato, con vittoria di spese, compensi professionali, spese forfettarie, cap ed iva come per legge
e conseguentemente disattendere tutte le domande, le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di primo grado …;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Di parte appellata:”…….in via preliminare, dichiarare l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 307 co. 3 c.p.c. in quanto i Sigg.ri e Parte_1 [...]
non hanno effettuato la notifica del ricorso in Parte_2 riassunzione e del decreto nel termine concesso dalla Corte di merito con provvedimento del 5.9.2023 dovendo ritenersi la prima notifica giuridicamente inesistente….; in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis co. 1
c.p.c. in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolto….; nel merito, respingere l'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 [...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto e di conseguenza Parte_2 confermare integralmente la sentenza n. 429/2020 del Tribunale di Fermo, ribadendo l'accoglimento delle conclusioni precisate in primo grado……; il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, anche del sub procedimento n. 211-
1/2021 r.g. relativo alla trattazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata”.
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Fermo ha respinto la domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di volta: Persona_1
- all'accertamento del diritto di proprietà in capo agli attori dell'immobile di Via
De Gasperi n. 24, Pedaso (FM), censito al N.C.E.U. del ridetto Comune al Foglio n.
2, Particella n. 210, Subalterno n. 5 e Particella n. 247, Subalterno n. 4 (sostituito pagina 3 di 21 dal Foglio n. 2, Particella n. 210, Subalterno n. 8, giusta annotazione di cui alla visura catastale prodotta da parte attrice);
- all'accertamento della circostanza per cui la suddetta proprietà immobiliare è confinante con il terreno collinare di proprietà di identificato al Persona_1
N.C.E.U. del Comune di Pedaso al Foglio n. 2, Particelle nn. 723, 724, 725 e 726;
- all'accertamento dell'omessa esecuzione da parte del convenuto di opere di manutenzione e messa in sicurezza della scarpata (proprietà ; Per_1
- all'accertamento del verificarsi di pericolose cadute di materiale (roccia, fango, detriti ed arbusti) foriere di danni alla proprietà attrice, con occupazione dell'appezzamento di terreno di proprietà ; Controparte_2
- all'accertamento della necessità di svolgere opere di messa in sicurezza sul terreno di proprietà come descritto nella relazione geologico-tecnica a Per_1 firma del Dott. Geol. (allegata all'atto di citazione sub. doc. 14); Persona_2
- all'accertamento della totale mancanza di manutenzione della scarpata, con pericolo di nuove frane e rischio di ulteriori danneggiamenti alla proprietà degli attori e alla pubblica incolumità;
- alla condanna di al risarcimento dei danni, quantificati in €. Persona_1
25.000,00 (o nella maggior o minor somma accertata) patiti dagli attori, sub specie di danni alle cose con correlativi costi di ripristino e pulizia del terreno, nonché di mancato godimento della proprietà immobiliare, deprezzamento dell'immobile e patema d'animo sofferto.
Il giudice di primo grado, inoltre, ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale del convenuto ed ha condannato gli attori a rimborsare ad
[...] la somma di €. 3.000,00 (oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla Per_1 domanda al saldo effettivo) nonché a rifondere alla controparte le spese di lite
(€. 4.835,00 per compensi, oltre al 15 % per il rimborso delle spese generali, con oneri fiscali e previdenziali), ponendo a carico degli stessi anche le spese della espletata C.T.U.
II.) e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 avverso la suindicata sentenza, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati.
pagina 4 di 21 III.) In data 08/06/2023, si è costituito chiedendo, Persona_1 preliminarmente, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis, comma 1, c.p.c. e, nel merito, il rigetto del gravame con conferma integrale della sentenza impugnata.
IV.) Con ordinanza del 31 marzo- 7 aprile 2021 il Collegio ha respinto la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
V.) Con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. del 12/05/2023, il difensore dell'appellato ha dichiarato l'intervenuto decesso, in data 21.12.2022, del proprio assistito il Collegio, preso atto di tale circostanza, ha Persona_1 dichiarato l'interruzione del processo il 17/05/2023.
VI.) In seguito al ricorso per la riassunzione del processo interrotto, depositato dagli appellanti in data 11/08/2023, il Collegio, con decreto del 05/09/2023, ha fissato per la prosecuzione del giudizio la data del 29 gennaio 2024, confermando le modalità di trattazione scritta e disponendo che il ricorso e il decreto medesimo venissero notificati a cura del ricorrente entro il 31/10/2023.
VII.) In data 24/01/2024, gli appellanti hanno formulato istanza di concessione di un nuovo termine per la notificazione del ricorso in riassunzione, tentata mediante il servizio postale, stante la mancata consegna degli atti da parte dell' per “irreperibilità del destinatario”, con contestuale richiesta di CP_3 differimento dell'udienza; con decreto del 31/01/2024, il Collegio ha concesso ai ricorrenti in riassunzione un nuovo termine per la notifica sino al 09/04/2024, assegnando altresì alle parti termine sino al 24/06/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza per la prosecuzione del processo.
VIII.) In data 24/06/2024, si sono costituiti Controparte_1 Parte_3
– in qualità di eredi di - Parte_4 Parte_5 Persona_1 eccependo, in via preliminare, l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. - per omessa notificazione del ricorso per la riassunzione del processo interrotto e del decreto nel termine perentorio assegnato dal Collegio, ritenendo giuridicamente inesistente la prima notificazione non andata a buon fine, tentata dalla parte appellante - nonché l'inammissibilità dell'appello ex art.
pagina 5 di 21 348-bis, comma 1, c.p.c., e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi.
IX.) Con provvedimento del 02/07/2024, il Collegio ha assegnato termine sino al 09/10/2024 per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
quindi preso atto delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per insufficiente ed errata motivazione rilevando che: il Tribunale non ha affrontato il cuore della vicenda, omettendo di esprimersi sul permanente stato di pericolosità della scarpata e sui danni da essa ancor oggi arrecati alla proprietà ; Controparte_2 il giudice di primo grado, ricollegando la frana alla morfologia della scarpata, ha immotivatamente trascurato le risultanze istruttorie, limitandosi ad affermazioni generiche, non circostanziate ed illogiche, come se le caratteristiche della scarpata esonerassero il proprietario del fondo dalla responsabilità per tutte le vicende riguardanti la sua unità immobiliare nonché la corretta manutenzione della stessa;
il Tribunale ha erroneamente escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario del fondo franato, adottando una motivazione eccessivamente stringata ed omettendo di analizzare le doglianze espresse dagli attori sui danni per le ripetute frane e per il perdurante stato di pericolosità della scarpata.
1.2) Con il secondo motivo di appello si lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria proposta da parte attrice, odierna appellante, evidenziando i disagi materiali derivati dai gravi smottamenti susseguitisi negli anni e l'impossibilità di godere della proprietà immobiliare, occupata da detriti franosi pagina 6 di 21 che gli stessi appellanti sono stati più volte costretti a rimuovere, eseguendo opere di straordinaria manutenzione;
si osserva inoltre come la concreta possibilità del verificarsi di nuove frane in occasione di eventi piovosi, anche di modesta entità, abbia determinato un drastico deprezzamento del valore complessivo della proprietà immobiliare degli appellanti, tradottosi nell'impossibilità di venderlo;
si rileva inoltre la sussistenza di un “danno da pericolo” (patema d'animo consistente nella percezione della paura, di per sé idoneo, a prescindere dal verificarsi del male minacciato, a produrre un peggioramento della condizione di chi è esposto al rischio) rilevando che il primo giudice avrebbe dovuto dedurre la pericolosità dei luoghi dai verbali dei sopralluoghi svolti dall'Ufficio Tecnico del Comune negli anni 2005 e Parte_6
2013.
Ad avviso degli appellanti la omessa valutazione di tutti gli aspetti sopra descritti è tale da integrare il vizio di omessa pronuncia con conseguente violazione dei doveri decisori di cui all'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale ignorato quanto emerso documentalmente e in sede istruttoria.
1.3) Con il terzo motivo d'impugnazione i sigg.ri deducono: Controparte_2
l'illegittimità della pronuncia impugnata per omessa valutazione delle risultanze istruttorie (desumibili dai documenti e dalle prove testimoniali espletate) ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria (per danni alle cose, spese di ripristino e pulizia del terreno, mancato godimento della proprietà, deprezzamento dell'immobile, disagio e patema d'animo); che, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, gli attori non avevano mai preteso di poter disporre di una “corte pianeggiante” da utilizzare come spazio ricreativo e che le innumerevoli segnalazioni della pericolosità della scarpata rivolte ad erano rimaste senza esito;
Persona_1 che, già nel 2005, enormi blocchi arenacei distaccatisi dalla scarpata avevano invaso il loro terreno, travolgendo e sradicando alberi da frutto, distruggendo la tettoia e la scala di accesso al fondo, rendendo inutilizzabili l'orto e il piccolo spazio ricreativo;
pagina 7 di 21 che la controparte non avrebbe poi impedito il ripetersi di eventi similari, limitandosi a meri interventi di asportazione del materiale franato, nonostante il sopralluogo svolto nelle more dal all'esito del quale l'ente aveva CP_4 riscontrato la necessità di opere di manutenzione per scongiurare altri smottamenti;
che nel mese di dicembre del 2013 si era verificata una ulteriore importante frana, con riversamento di arbusti, materiale fangoso-roccioso sulla proprietà
e sul muretto di confine lato nord, a seguito della quale l'Ufficio Controparte_2
Tecnico del aveva ravvisato nuovamente la necessità di Parte_7 interventi di manutenzione, previa autorizzazione dell'ente del governo territoriale;
si osserva a tale riguardo che nonostante le Persona_1 molteplici diffide, avrebbe solo parzialmente asportato il materiale roccioso caduto, eseguendo un semplice ripianamento dei depositi franati, rimodellati a gradoni su più livelli (gradoni che, peraltro, avrebbero invaso ulteriormente la proprietà degli appellanti, privandoli del godimento dei propri spazi); che lo stato dei luoghi è nel tempo peggiorato e necessita di opere straordinarie di asportazione, pulizia e ripianamento del terreno;
che dalla CTU è emerso il perdurare di una condizione di pericolosità della scarpata che, nonostante gli interventi eseguiti da necessita di Persona_1 ulteriori interventi di messa in sicurezza della zona, avendo il consulente ipotizzato due diverse tipologie di intervento risolutive (di cui ai punti 1 e 2 della relazione peritale) e ritenuto necessario, per mantenere la rete paramassi, apportare una protezione corticale della porzione di scarpata, in parte denudata, mediante consolidamento anti-erosivo di versante, previo disgaggio di massi pericolanti nel frattempo formatisi.
1.4) Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano il fatto che il
Tribunale ha omesso di indicare le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalle conclusioni del CTU nelle parti in cui quest'ultimo:
ha evidenziato che i due eventi franosi del 2005 e del 2013-2014, che avevano coinvolto la proprietà , avevano avuto origine Controparte_2 prevalentemente nella porzione della scarpata costiera di proprietà Per_1
pagina 8 di 21 ha escluso indizi di uno scalzamento alla base della scarpata oggetto di frana operato nell'area degli attori;
ha rilevato che permane uno stato di pericolosità della scarpata a fronte della quale ha individuato due diverse ipotesi di intervento per mettere in sicurezza l'area.
1.5) Con il quinto motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti essendo emersa, dalle risultanze istruttorie, la insussistenza del fatto - posto a fondamento di tale domanda, neanche esaminato dal Tribunale - consistente nel “taglio” alla base della scarpata che avrebbe determinato il cedimento della stessa.
2.) Va preliminarmente esaminata la eccezione di estinzione del procedimento di appello ex art. 307 III comma c.p.c., sollevata dagli appellati costituiti in qualità di eredi di , basata sul fatto che gli appellanti non hanno Persona_1 effettuato la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto nel termine concesso con provvedimento del 5.9.2023, dovendo ritenersi la prima notifica giuridicamente inesistente.
L'eccezione è infondata.
2.1) Invero, sebbene la prima notificazione del ricorso per riassunzione del processo interrotto ex art. 303 c.p.c. agli eredi (impersonalmente e collettivamente) della parte appellata, deceduta il 21.12.1022, è stata tentata il
27.10.2013 in “Via Alcide De Gasperi n. 39, Pedaso (FM)” e dunque presso un indirizzo non corrispondente a quello dell'ultimo domicilio del de cuius, in “Via
Alcide De Gasperi n. 36, Pedaso” (vds. certificato di residenza storico del
23/01/2024 allegato n. 5, alla istanza del 23.1.2024 per la concessione di un nuovo termine per il rinnovo della notifica e differimento udienza depositata dagli appellanti), si ritiene che tale notifica non possa considerarsi “inesistente”, come preteso da parte appellata.
Difatti, secondo l'insegnamento della Cassazione, “(…) la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della
pagina 9 di 21 notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice
(Cass., Sez. Un., n. 14916/2016).
Nell'ipotesi in cui la notifica dell'atto sia avvenuta mediante consegna a persona
o in luogo diversi da quello stabilito dalla legge ma abbia un collegamento con il destinatario, così da rendere possibile che esso, pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, giunga a conoscenza del destinatario, essa deve essere considerata nulla, e, dunque, sanata dalla costituzione del convenuto
(Cass. n. 621/2008; Cass. n. 10495/2004).
La categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per
l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo.
Gli altri vizi della notifica ricadono nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 24329 del 10/09/2024).
Nella fattispecie in esame la prima notificazione è stata effettuata agli eredi di presso la stessa Via del medesimo Comune ove risiedeva il de Persona_1 cuius al momento della morte, anche se presso un numero civico diverso (nel dettaglio, come si è visto, è stata richiesta in “Via Alcide De Gasperi n. 39,
Pedaso”, anziché in “Via Alcide De Gasperi n. 36”), sicché, nonostante la errata indicazione del numero civico, il collegamento con i destinatari dell'atto poteva facilmente evincersi dal contenuto dell'atto stesso.
pagina 10 di 21 2.2) La notificazione agli eredi richiesta a mezzo del servizio postale in Per_1 data 27/10/2023 (nel termine inizialmente assegnato) deve quindi considerarsi nulla e, pertanto, in accoglimento dell'istanza dei ricorrenti in riassunzione del
23/01/2024, il Collegio ha ritualmente concesso agli stessi un nuovo termine (fino al 09/04/2024) per rinnovare la notificazione agli eredi di (nelle Persona_1 forme ordinarie, essendo nel frattempo decorso il termine per la notifica nelle forme di cui all'art. 303 , 2 comma, c.p.c., vds. decreto del 31.1.2024).
A tale riguardo va infatti osservato che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione “… in caso di interruzione del giudizio, il termine per la riassunzione è rispettato se, entro sei mesi viene depositato il ricorso (Cassazione civile sez. un., 28/12/2007, n.27183). Una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305
c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art.
291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio;
solo il mancato rispetto del termine concesso dal giudice determinerà estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c. (Cassazione civile sez. III, 20/04/2019 n.9819; Cassazione civile sez. I, 09/04/2015, n. 7131; Cassazione civile sez. I, 11/03/2019, n. 6921)”
(Cass. civ. II Sez. Civ. n. 450/2020)
Va ancora osservato che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. n. 3269/2021), “…la riassunzione di una causa interrotta – e non proseguita a norma dell'art. 302 cod. proc. civ. – si attua mediante un procedimento bifasico, dapprima con il deposito del ricorso
pagina 11 di 21 per riassunzione nella cancelleria del giudice e, quindi, previa fissazione con decreto di apposita udienza ad opera del medesimo giudice, con la notifica alla controparte del ricorso e del detto provvedimento;
depositato tempestivamente il ricorso in cancelleria e così perfezionatasi la riassunzione, in caso di nullità o inesistenza della notificazione dell'atto riassuntivo, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio”.
Alla luce di tali principi si ritiene che la seconda notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto del 31.10.2024, effettuata agli eredi di Persona_1 nelle forme ordinarie il 3.4.2024 e perfezionatasi il 5.4.2024, nel termine assegnato dal Collegio, sia stata ritualmente e tempestivamente eseguita.
Per le considerazioni svolte l'eccezione di estinzione del processo va respinta.
3.) Quanto alla richiesta di inammissibilità avanzata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., tale istanza deve ritenersi già implicitamente rigettata dal Collegio che ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
4.) Ciò premesso, si osserva che i primi quattro motivi di impugnazione – che, per la stretta connessione delle questioni trattate, possono essere esaminati congiuntamente – sono, in parte, fondati, nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
4.1) Va anzitutto rilevato che deve ritenersi pacifico (poiché provato documentalmente e non contestato) il fatto che la proprietà è Controparte_2 stata interessata da due eventi franosi, il primo avvenuto nel 2005 e il secondo nel periodo ricompreso tra i mesi di Dicembre 2013 – Maggio 2014.
Sul punto, la relazione del CTU, Dr. Geologo depositata nel Persona_3 procedimento primo grado, evidenzia quanto segue: “Dalla visione della documentazione di causa, in particolare dalle relazioni geologiche allegate dalle parti (Dr. Geol. del Giugno 2014 per la parte resistente e Dr. Persona_4
Geol. Ottobre 2014 per la parte ricorrente), emerge che nel corso Persona_2 di terzo millennio nell'area di causa si sono verificati due importanti eventi franosi;
uno nel 2005 e il più recente tra i mesi di Dicembre 2013 e Maggio 2014.
In sostanza, come si può evincere dalla documentazione fotografica agli atti, si è verificato un denudamento della porzione corticale comprensiva dell'apparato
pagina 12 di 21 radicale degli arbusti e alberi presenti che ha avuto origine prevalentemente nella porzione della scarpata costiera di proprietà di per poi arrivare, per un Per_1 effetto gravitativo, fino alla proprietà degli ” (vds. pagg. 4-5, Controparte_2
C.T.U. Dott. Geol. del 15/10/2018) Persona_3
4.2) In merito alla conformazione dell'area oggetto di giudizio, l'ausiliario ha chiarito che “la naturale morfologia dell'area, costituita da una scarpata molto acclive la quale, anche se costituita da terreni abbastanza resistenti all'azione degli agenti atmosferici presenta una naturale tendenza evolutiva che comporta distacchi, fessurazioni e quindi crolli della parte più superficiale fratturata e decompressa, favoriti dalla azione gravitativa” (vds. pag. 5, C.T.U. cit.).
4.3) Con riferimento agli interventi eseguiti da nel 2014, il CTU Persona_1 ha rilevato che “I lavori di consolidamento dell'area di causa realizzati a seguito della Scia n°3421 del 1.7.2014 sono sicuramente idonei e corretti sia sotto il profilo della metodologia di intervento sia relativamente alla tipologia degli interventi. Il rimodellamento del materiale franato, senza la sua asportazione, conferisce sicuramente maggiore stabilità alla porzione di scarpata oggetto di intervento. Anche l'indicazione di installare una rete con funzione di barriera paramassi, attualmente posizionata in prossimità del confine di proprietà delle parti al margine esterno dello stradello realizzato a seguito del rimodellamento, con funzione di proteggere l'area sottostante da blocchi di arenaria provenienti dalla parete sovrastante, appare corretta. Inoltre la messa in sicurezza del pino posto a monte della scarpa di frana mediante un tirante in acciaio è sicuramente giusta.
In questa fase non è tecnicamente possibile esprimere un parere definitivo sul corretto dimensionamento e posizionamento della rete con funzione di barriera paramassi;
allo scopo occorrerebbero sezioni topografiche lungo linee di massima pendenza dell'intera scarpata che arrivino almeno fino alla strada panoramica e uno studio geostrutturale al fine di individuare le geometrie dei blocchi potenzialmente oggetto di distacco, allo scopo di approntare adeguate analisi relative alla caduta dei massi, alle loro probabili traiettorie e al successivo dimensionamento delle barriere paramassi. Solo a valle di tali verifiche si
pagina 13 di 21 potranno definire la migliore posizione (per impedire che i blocchi di arenaria che si potrebbero staccare dalla parete saltino la barriera) e la adeguatezza strutturale della rete attualmente presente. Per poter eseguire, eventualmente, tali verifiche occorre aspettare il periodo Dicembre-Gennaio quando la vegetazione lungo la scarpata a monte è ridotta;
inoltre sarà necessario pulire tutta l'area di frana oggetto di causa dalla folta vegetazione arbustiva ad oggi presente.
In merito al dimensionamento della rete con funzione di barriera paramassi attualmente presente, in attesa di uno studio specifico come sopra riportato, da una prima analisi basata sulla comparazione con le dimensioni e la tipologia dei fenomeni avvenuti nell'area desunti dalla documentazione allegata agli atti di causa, è onesto rilevare che essa potrebbe non essere in linea con i risultati di eventuali verifiche. In particolare sorgono delle perplessità valutando le dimensioni del fenomeno franoso sulla base di alcune foto relative agli eventi del
2005 (Fig. 3 – Rif. Relazione geologica Dr. Ottobre 2014)”. Persona_2
Il CTU, Dr. ha quindi ipotizzato due possibili soluzioni: Per_3
“1) esecuzione di indagini e verifiche tecniche per il dimensionamento e l'esatta posizione della attuale rete con funzione di paramassi:
a) in caso di verifica positiva che assicuri sia l'esatto dimensionamento, sia la adeguata posizione della rete attualmente presente con funzioni di paramassi non sono necessari interventi integrativi salvo una verifica periodica dello stato di consistenza della rete attualmente presente avente funzione di paramassi, al fine di accertare la eventuale presenza di massi a tergo e l'efficienza dei tiranti e degli anelli che tengono la rete in tensione.
b) in caso di verifica negativa occorre installare una nuova rete paramassi secondo le indicazioni derivanti dalle verifiche tecniche…
2) assenza di indagini e verifiche tecniche per il dimensionamento e l'esatta posizione della attuale rete con funzione di paramassi….
Verifica periodica dello stato di consistenza della rete attualmente presente avente funzione di paramassi, al fine di accertare la eventuale presenza di massi
a tergo e l'efficienza dei tiranti e degli anelli che tengono la rete in tensione.
pagina 14 di 21 Intervento di protezione corticale della porzione di scarpata in parte denudata con un sistema di consolidamento e antierosivo di versante previo disgaggio di massi pericolanti che nel frattempo si fossero formati…”.
4.4) Gli elementi delineati denotano che nel 2014, ha posto in Persona_1 essere gli interventi necessari per mettere in sicurezza l'area che, in base a quanto riferito dal CTU, sono adeguati e corretti al fine di garantire maggiore stabilità ad un terreno che “presenta una naturale tendenza evolutiva che comporta distacchi, fessurazioni e quindi crolli della parte più superficiale fratturata e decompressa, favoriti dalla azione gravitativa”.
Ciò posto si rileva che le opere descritte dal CTU evidenziano i diversi interventi che potrebbero essere realizzati, in base alla eventuale evoluzione della situazione, e quindi individuano ipotesi che potrebbero essere risolutive, tenuto conto degli elementi che dovessero emergere all'esito di ulteriori indagini o delle verifiche periodiche.
4.5) Nel contesto delineato, tenuto conto dell'oggetto del giudizio e delle domande proposte dagli attori nel procedimento di primo grado, si ritiene che le domande di mero accertamento ribadite in questa sede siano correlate alla richiesta di risarcimento dei danni subiti, atteso che gli odierni appellanti non hanno formulato una domanda di condanna delle controparti alla esecuzione in forma specifica di determinati interventi.
Ne consegue che esula dall'oggetto del presente procedimento ogni accertamento volto a individuare l'intervento da porre, eventualmente, in essere tra quelli ipotizzati dal CTU.
4.6) Si tratta invece di stabilire se, nonostante i lavori realizzati dallo Per_1 sia nella specie ravvisabile un potenziale pericolo tale da determinare un pregiudizio agli odierni appellanti, inquadrabile fra quelli allegati a sostegno della domanda risarcitoria e se siano ravvisabili i danni dedotti con riferimento agli eventi verificatisi nel 2005 e nel 2013-2014.
4.6.1) Va anzitutto rilevato che gli appellanti hanno in questa sede riproposto la domanda di risarcimento dei danni “consistenti nei danni a cose e costi di
pagina 15 di 21 ripristino e pulizia del loro terreno, nel mancato godimento della loro proprietà, nel deprezzamento dell'immobile nonché nei patemi subiti dagli stessi”.
In primo luogo, si ritiene che non sia nella specie ravvisabile la totale mancanza di manutenzione della scarpata, ribadita dagli appellanti, tale da evidenziare il pericolo di nuove frane e quindi il rischio di danneggiamento alla proprietà degli stessi e da incidere negativamente sul valore dell'immobile di loro proprietà.
Invero, come si è detto, il CTU ha accertato che nel 2014 sono stati posti in essere interventi idonei al fine di mettere in sicurezza l'area.
Vero è che il CTU ha anche evidenziato (pagg. 11-12 della relazione) che: per accertare se la rete installata con funzione di paramassi possa assolvere compiutamente alla sua funzione in relazione allo stato dei luoghi e alle potenzialità dei fenomeni che potrebbero verificarsi nel contesto dell'area occorre una serie di verifiche tecniche in seguito alle quali potrà essere definita “la migliore posizione (per impedire che i blocchi di arenaria che si potrebbero staccare dalla parete saltino la barriera) e la adeguatezza strutturale della rete attualmente presente”; in assenza di tali verifiche e volendo mantenere l'attuale rete paramassi è necessario un “intervento di protezione corticale della porzione di scarpata in parte denudata con un sistema di consolidamento e antierosivo di versante previo disgaggio di massi pericolanti che nel frattempo si fossero formati”.
Tuttavia, la situazione descritta dal CTU non appare tale da evidenziare la omessa manutenzione da parte degli appellati o comunque una situazione, imputabile agli stessi, tale da influire sul valore dell'immobile di proprietà degli appellanti, considerato che - come accertato dallo stesso CTU - nel corso del sopralluogo eseguito nel 2018 “non sono stati osservati blocchi arenacei legati a fenomeni di crollo …” e dagli accertamenti svolti è emerso che, dopo i lavori di sistemazione eseguiti nel 2014, non si sono verificati nuovi eventi franosi (pag. 2 della relazione).
D'altra parte non è stato allegato alcun elemento di prova dal quale poter desumere l'asserito deprezzamento dell'immobile né la dedotta impossibilità di pagina 16 di 21 vendere il bene o di farlo valere come garanzia in caso di eventuale accesso al credito (come indicato nell'atto di appello e nell'atto di citazione del giudizio di primo grado) atteso che, per esempio, non state prodotte valutazioni dell'unità immobiliare interessata dalla frana (che, come evidenziato dagli stessi appellanti, non è stata lesionata), da porsi in comparazione con il valore d'acquisto né è stata allegata, e tantomeno provata, l'interruzione e/o la cessazione di trattative finalizzate alla vendita della proprietà o alla erogazione di finanziamenti.
4.6.2) Sotto diverso profilo si osserva che non è ravvisabile il danno per il patema d'animo, asseritamente «causato dall'esposizione del bene e dell'incolumità al rischio di frane e crolli» (definito dagli appellanti “danno da pericolo”) in considerazione di quanto emerso all'esito della CTU, dalla quale si desume che la situazione si è stabilizzata nel corso degli anni, dopo gli interventi eseguiti dallo nel 2014, e tenuto conto che non è stata prodotta alcuna Per_1 documentazione medico-sanitaria idonea a comprovare la insorgenza di uno stato patologico di ansia o, comunque, di un malessere psichico - ricollegabili riferita preoccupazione per ulteriori possibili frane della scarpata - tali da incidere negativamente sulla salute o sul normale svolgimento delle ordinarie attività quotidiane.
4.6.3) Inoltre nel corso del giudizio non sono emersi concreti elementi di prova, neanche dalle deposizioni testimoniali, dai quali poter desumere che, in seguito agli eventi franosi, si sono verificati danni all'interno della proprietà degli attori, odierni appellanti, e che sono state poste in essere da questi ultimi opere di straordinaria manutenzione al fine di ripristinare il loro terreno.
4.6.4) Sulla base della documentazione fotografica allegata alla C.T.P. del Dott.
Geol. del 06/10/2014 e alla C.T.U. del 15/10/2018 del Dott. Geol. Persona_2
si ritiene che siano invece ravvisabili i danni cagionati alla proprietà Persona_3
ricollegabili alla necessità di rimuovere i detriti e altri materiali Controparte_2
e di ripulire la corte.
A tale riguardo va però considerato che, a fronte dell'eccezione ritualmente sollevata dal convenuto nel giudizio di primo grado e ribadita in questa sede, deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione il diritto al risarcimento dei pagina 17 di 21 danni derivanti dall'evento franoso del 2005 atteso che l'atto di citazione innanzi al Tribunale risulta notificato il 27.11.2014, quando era già decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 I comma c.c. applicabile alla fattispecie in esame, non risultando, in epoca anteriore, atti interruttivi di detto termine.
Risarcibili sono invece i danni ricollegabili al successivo movimento franoso verificatosi nel periodo 2013 – 2014 (prima della esecuzione delle opere volte a mettere in sicurezza la scarpata): tuttavia, in mancanza di documentazione (per esempio fatture, preventivi) idonea a determinare la spesa sostenuta per procedere alla rimozione dei materiali e alla pulizia della corte, si ritiene di poter liquidare, in via equitativa, sulla base del computo metrico estimativo prodotto dagli attori (allegato n. 16 all'atto introduttivo del giudizio di primo grado), la complessiva somma di €. 3.000,00, in valori attuali (compresi rivalutazione ed interessi).
4.6.5) Considerata la natura e la entità dei danni come sopra accertati, si ritiene che non sia configurabile un apprezzabile pregiudizio ricollegabile al mancato godimento temporaneo dell'immobile.
4.6.6.) Per le considerazioni svolte – che per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate dagli appellanti con i primi quattro motivi di gravame – si ritiene che la domanda di risarcimento danni sia parzialmente fondata, nei limiti sopra indicati: gli appellati vanno quindi condannati a versare agli appellanti la somma di €. 3.000,00 liquidata in valori attuali, oltre interessi dalla data della presente sentenza fino al saldo;
per il resto la domanda risarcitoria va invece respinta, in parte, per intervenuta prescrizione e, in parte, in difetto di prova in ordine alle ulteriori voci di danno dedotte.
5.1) Fondato è anche il quinto motivo di gravame volto a contestare l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto e ad evidenziare l'insussistenza dei fatti posti a fondamento di tale domanda.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta-appellata, non vi è prova che gli odierni appellanti abbiano accentuato la pendenza della pagina 18 di 21 scarpata eseguendo “lavori di sistemazione dell'area sottostante” ed incrementando così il rischio di frane.
5.2) I testimoni, sul punto, hanno reso dichiarazioni discordanti e per lo più generiche.
In particolare, il teste (genero di , sentito sul Tes_1 Persona_1 capitolo n. 3 della II memoria istruttoria di parte attrice («Vero che gli stessi hanno omesso qualsiasi opera di modifica del proprio terreno e mantenuto la originaria morfologia dei luoghi?»), ha dichiarato: «per quanto mi risulta hanno fatto delle modifiche. Nella proiezione del fabbricato risultavano dei gradoni. Per creare questi gradoni hanno tolto terra dalla scarpata ad ovest del fabbricato»
(vds. Verbale udienza del 17/11/2016 cit.); sentito poi sul cap. 1 della II memoria istruttoria del convenuto («Vero che nel corso degli anni novanta e nei primi anni del ventunesimo secolo gli attori e prima di essi i loro danti causa hanno creato dei gradoni sulla scarpata per cui è causa ed arretrato di circa sei metri la base della scarpata allontanandola dai muri perimetrali del loro fabbricato?»), si è però limitato a rispondere «sì è vero».
Il testimone (proprietario del fondo limitrofo), sul cap. 3 della Testimone_2
II memoria di parte attrice ha riferito: «non credo che abbiano modificato niente, stando a quello che vedo dalla mia proprietà. Sul primo terrazzamento sono intervenuti facendo un piano in mattoni. Ho visto che ci mangiavano» e sul cap. 1 della II memoria istruttoria di parte convenuta, ha dichiarato: «no so, non si vede perché è in alto».
Ancora, il testimone (architetto che ha lavorato per il convenuto Testimone_3
, sul cap. n. 1 della II memoria istruttoria di parte convenuta ha Per_1 affermato «quando siano stati creati i gradoni non lo so;
quando io sono arrivato, dopo la frana del 2013, i gradoni erano presenti;
non posso dire di quanto fosse
l'arretramento» (vds. Verbale udienza del 03/05/2017, cit.).
Da ultimo, il teste (Geologo consulente della famiglia Persona_4
, sul cap. 1 della II memoria di parte convenuta ha dichiarato «non lo Per_1 ricordo» e, interrogato sul cap. 3 della II memoria di parte attrice, ha risposto
«non so» (ibidem).
pagina 19 di 21 Pertanto, dalle dichiarazioni testimoniali non possono ricavarsi chiari elementi di segno univoco che inducano a ravvisare la condotta attribuita dal convenuto agli attori.
5.3) Né la C.T.U. può fornire indicazioni utili a riguardo, avendo il consulente rilevato che “Dagli elementi oggettivi ricavati sia dalla documentazione tecnica agli atti, sia da verifiche di mappe e foto aeree significative dell'area di causa, non si ricavano indizi di uno scalzamento alla base della scarpata oggetto di frana operato nell'area dei ricorrenti» (vds. pag. 6, C.T.U. del 15/10/2018 cit.).
5.4) Per tali ragioni, in riforma della sentenza impugnata, la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto non è meritevole di Per_1 accoglimento, non essendo emersi idonei ed univoci elementi che consentano di ritenere che gli attori abbiano eseguito opere di modifica del Controparte_2 loro terreno implicanti una destabilizzazione della statica idrogeologica dell'area e/o un maggior rischio di frane dell'area.
6.) La riforma della sentenza impugnata impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al procedimento di primo grado: considerato l'esito complessivo del giudizio e in applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, gli odierni appellati vanno condannati rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura delle questioni trattate e all'attività svolta;
si ritiene infine di porre a carico di entrambe le parti le spese della CTU, in ragione del 50% ciascuna, trattandosi di accertamento tecnico svolto nell'interesse sia degli attori che del convenuto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona, pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Parte_2
Fermo n. 429/2020 pubblicata in data 01/12/2020, in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 20 di 21 condanna ed Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
quali eredi al pagamento in favore di parte appellante
[...] Persona_1 della somma di €. 3.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo;
respinge la domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado dal convenuto da;
Persona_1 condanna ed Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
quali eredi di , a rifondere alle controparti le spese di
[...] Persona_1 entrambi i gradi di giudizio che si liquidano - quanto al procedimento di primo grado - in €. 274,71 per spese, €. 500,00 per la fase di studio della controversia, €. 400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €. 1.200,00 per la fase istruttoria/di trattazione, ed €. 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, e – quanto al presente giudizio di appello - in €. 382,00 per esborsi, oltre €. 900,00 per la fase di studio della controversia, €. 700,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €.
1.200,00 per la fase decisionale, oltre rimborso delle spese generali, C.P.A. e
I.V.A., come per legge;
pone a carico di entrambe le parti le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado, in ragione del 50% ciascuna.
Così deciso in Ancona, il 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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