Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/03/2018, n. 7864
CASS
Ordinanza 29 marzo 2018

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Massime1

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dal decreto di ammissione, in via tempestiva o tardiva (artt. 97, 101 e 99 l. fall.), poiché solo da questo momento i medesimi creditori subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, a norma dell'art. 113 l. fall., i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione ovvero l'accoglimento dell'opposizione con decreto non ancora definitivo.

Commentari2

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 18 settembre 2024, iscritta al n. 218 del reg. ord. 2024, la Corte d'appello di Venezia, nella persona del giudice designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001. 2.- Il rimettente riferisce di essere …

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  • 2Corte costituzionale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/03/2018, n. 7864
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7864
Data del deposito : 29 marzo 2018

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