Ordinanza 29 marzo 2018
Massime • 1
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dal decreto di ammissione, in via tempestiva o tardiva (artt. 97, 101 e 99 l. fall.), poiché solo da questo momento i medesimi creditori subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, a norma dell'art. 113 l. fall., i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione ovvero l'accoglimento dell'opposizione con decreto non ancora definitivo.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 18 settembre 2024, iscritta al n. 218 del reg. ord. 2024, la Corte d'appello di Venezia, nella persona del giudice designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001. 2.- Il rimettente riferisce di essere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/03/2018, n. 7864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7864 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2018 |
Testo completo
07864-18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: EQUA Dott. STEFANO PETITTI Presidente - RIPARAZIONE Dott. SERGIO GORJAN - Consigliere - Ud. 29/01/2018 - Dott. ELISA PICARONI - Consigliere - CC R.G.N. 3848/2017 Dott. NI SCARPA - Consigliere - Can.7864 Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3848-2017 proposto da: RI AU, HI CO, NT RO, LL LO, RC ANTOLO, RI EL, AC IU, ET CO, NI CO, IL LO, RI NO, AL AN, NO AL, CI EN, AS GIANLO, CH AN MA, TA NR, NG NA, nella qualità di erede di TI ZI, OL AU, NI DO, IZ IA, BI CO, RS RO, OR AB, LA OR AS, nella qualità di erede di ZZ AN, AR NA, nella qualità di erede di IN ND, MA NN, TA UR, CE GE, nella qualità di erede di LE AN, CH AO, nella qualità di erede di GA AN, OG NT IO, VECCHINIFRANCESCO, 323/18 1 OR 2 AD, AT CO, GA NI, PI LT, IN MA, RI VI, NI CE, TI ES, CO ER, CH IL, SA AN, CH OL, AZ UR, IN ANTOLO, NI AB, GA MA, CH NO e RO RINDO, rappresentati e difesi dall'Avvocato MARTA BOCCI ed elettivamente domiciliati a Roma, via Pasteur 49, presso lo studio dell'Avvocato GIORGIA FALZONE, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici, siti a Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge
- controricorrente -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE depositato il 29/7/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/1/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO FATTI DI CAUSA IO DI, NI AN, SE AU, IA EL, RI NT, IO GL, SA ET, TI OM, NI AN, TI LO, IN AN, NI AN, AG AR, LU EN, SI NC, AL AN MA, TR NR, GE NA, nella qualità di erede di TI ZI, NI DI, NI AL, IU GI, BI AN, RS AU, ZA IZ, La ZA Pasqua, nella qualità di erede di ZZ AN, LI IN, nella qualità di erede di IN ND, NI VA, Ric. 2017 n. 3848 Sez. 2 CC 29 gennaio 2018 3 AC RO, RZ NG, nella qualità di erede di LE AN, IO OL, nella qualità di erede di GA AN, GA AN, SE IL, EC DO, LL AN, MA AN, EP WA, OL RI, EP EL, NI MA, RI CE, RC AL, CH IL, IN ER, NI AD, OR RO, IN NT, NI IZ, MA RI, CH NO e OS DO, con ricorsi depositati il 17/9/2015, hanno proposto, nella qualità di dipendenti della società fallita e creditori ammessi al passivo, domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge n. 89 del 2001, l'equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole della procedura fallimentare aperta con sentenza del tribunale di Perugia, in data 22/1/1993, nei confronti della SAI Ambrosini Società Aereonautica s.p.a., e chiusa, a seguito di ripartizione dell'attivo liquidato, con soddisfazione dei ricorrenti nella misura complessiva del 94,6% circa, con decreto del 18/3/2015. La corte d'appello di Firenze, con decreto del 26/11/2015, ha respinto la richiesta sul rilievo che, dopo i riparti tempestivamente eseguiti, residuavano somme irrisorie a credito dei lavoratori, mentre il protrarsi della procedura non aveva provocato agli stessi alcuna sofferenza apprezzabile. Con ricorso del 12/12/2015, i ricorrenti hanno proposto opposizione deducendo che: a) l'irragionevole durata della procedura fallimentare, aperta nel 1993 e chiusa nel 2015, dopo ventidue anni, aveva determinato conseguenze pregiudizievoli per i ricorrenti ed, in particolare, uno stato di incertezza protratto in modo intollerabile sulla sorte finale dei loro crediti nonché di sofferenza morale, stress emotivi e stato d'ansia; b) essendo pacifica l'eccessiva durata della procedura, la prova del danno morale è in re ipsa, ovvero lo stress va Ric. 2017 n. 3848 Sez. 2 CC 29 gennaio 2018 D 4 presunto secondo l'id quod plerumque accidit;
c) non è tollerabile l'inerzia nello svolgimento delle attività liquidatorie concorsuali, con ben diciassette anni di assoluta e totale inerzia degli organi della procedura concorsuale, mentre, per i dipendenti, proprio il protrarsi della procedura alimentava la speranza concreta di vedere soddisfatti i loro crediti di lavoro;
d) l'esiguità delle somme spettanti non può determinare l'esclusione del diritto all'indennizzo ma semmai incidere sull'ammontare dell'indennizzo da liquidare, poiché il mancato pagamento alimentava il mantenimento del patema d'animo connesso alla pendenza della procedura. La corte d'appello di Firenze, con decreto depositato il 29/7/2016, ha rigettato l'opposizione. La corte, in particolare, dopo aver premesso che, in caso di insinuazione al passivo, il dies a quo in relazione al quale la durata del procedimento fallimentare deve essere valutata, deve essere riferito alla domanda di ammissione al passivo, e che, simmetricamente, ai fini del dies ad quem, non rileva la chiusura della procedura, ma la distribuzione finale del ricavato, ha rilevato che, nel caso di specie, "la sollecitudine della procedura concorsuale, peraltro di notevolissimo impegno e complessità, è stata esemplare: ad otto mesi dalla dichiarazione di fallimento (nonostante il periodo feriale intermedio) è stato completato l'accertamento del passivo ed appena due mesi dopo il curatore ha eseguito il primo riparto parziale, al quale, quasi ogni anno, sono seguiti gli altri riparti, così da consentire ai lavoratori ricorrenti (o ai loro danti causa) di ottenere progressivamente in cinque anni il pagamento di quasi il 95% delle spettanze", senza che, a quel punto, vi fosse più attivo da realizzare ma solo controversie da definire che, pur costringendo a tenere aperta la procedura, non avrebbe(ro) potuto apprezzabilmente incidere sulle posizioni Ric. 2017 n. 3848 Sez. 2 CC 29 gennaio 2018 D 5 dei lavoratori. In tale situazione, ha osservato la corte, deve escludersi che la mera pendenza del fallimento del datore di lavoro possa determinare un patema d'animo indennizzabile in capo ai dipendenti che hanno visto soddisfatte pressoché integralmente le loro ragioni creditorie, i quali "avendo incassato senza ritardo il 95% dei loro crediti ed essendo chiaro che non vi erano realistiche opportunità di pagamenti ulteriori, potevano dispiacersi della perdita del rimanente 5% (imputabile al debitore), ma non certo preoccuparsi dell'ulteriore corso della procedura concorsuale, finalizzato a sbrigare controversie che li vedeva estranei, in quanto titolari di crediti residui relativamente modesti e praticamente insensibili agli ulteriori sviluppi della gestione fallimentare". In tal senso, ha aggiunto la corte, soccorre l'art. 2 sexies lett. g della I. n. 89 del 2001, che, nel testo riformato, esclude la presunzione di danno morale, prevedendo una presunzione di segno opposto, nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. IO DI, NI AN, SE AU, IA EL, RI NT, IO GL, SA ET, TI OM, NI AN, TI LO, IN AN, NI AN, AG AR, LU EN, SI NC, AL AN MA, TR NR, GE NA, nella qualità di erede di TI ZI, NI DI, NI AL, IU GI, BI AN, RS AU, ZA IZ, La ZA Pasqua, nella qualità di erede di ZZ AN, LI IN, nella qualità di erede di IN ND, NI VA, AC RO, RZ NG, nella qualità di erede di LE AN, IO OL, nella qualità di erede di GA AN, GA AN, SE IL, EC DO, Ric. 2017 n. 3848 Sez. 2 CC 29 gennaio 2018 6 LL AN, MA AN, EP WA, OL RI, EP EL, NI MA, RI CE, RC AL, CH IL, IN ER, NI AD, OR RO, IN NT, NI IZ, MA RI, CH NO e OS DO, con ricorso notificato il 30/1/2017, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto della corte d'appello, dichiaratamente non notificato. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso notificato in data 13/3/2017. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 bis, della I. n. 89 del 2001, degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 par. 1 CEDU, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, ai fini della durata della procedura concorsuale, ha fatto esclusivo riferimento al tempo impiegato nella distribuzione dell'attivo senza tener conto, così come previsto ed imposto dalla normativa di riferimento, dall'intero arco di tempo trascorso dall'inizio alla fine della procedura, per una durata complessiva di ventidue anni, laddove, al contrario, ai fini della valutazione della ragionevole durata della procedura fallimentare, come più volte stabilito dalla Corte di cassazione, il dies a quo coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento mentre il dies ad quem con il momento in cui si verifica il soddisfacimento integrale del credito ammesso al passivo o, in difetto, la sopravvenuta definitività del decreto di chiusura del fallimento, senza che possa rilevare, dunque, quale causa giustificativa del ritardo nella conclusione della Ric. 2017 n. 3848 Sez. 2 CC 29 gennaio 2018 7 procedura, la carenza di attivo o la soddisfazione, peraltro parziale, dei crediti insinuati nel corso del suo svolgimento.
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2, comma 2bis, della I. n. 89 del 2001, degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 par. 1, 13 e 41 CEDU, con riferimento alla complessità della procedura ai fini del riconoscimento del diritto all'equa riparazione da irragionevole durata del processo, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d'appello ha escluso l'irragionevole durata dalla procedura fallimentare della SAI Ambrosini Società Aereonautica s.p.a. sul rilievo che tale procedura è stata di notevolissimo impegno e complessità e che la curatela ha intrapreso iniziative giudiziarie che hanno costretto a tenere aperta la procedura, senza aver, tuttavia, provveduto in via preliminare a determinare con precisione, mediante l'analisi in concreto del suo lungo iter procedurale e delle controversie introdotte, quale fosse la ragionevole durata del procedimento in questione, durato sedici anni in più rispetto ai termini che la normativa e la giurisprudenza ritengono ordinariamente giustificati in relazione alle procedure fallimentari, laddove, al contrario, è necessario accertare analiticamente quale sia stato il tempo impiegato per portare a conclusione ciascuno dei sub-procedimenti nei quali si articola la procedura fallimentare e stabilire se, in considerazione della obiettiva difficoltà e della mole dei necessari incombenti, la durata di ciascun procedimento sia stata ragionevole o meno, per cui, in mancanza di tale esame analitico, non è soddisfatto il dettato normativo dell'art. 2, comma 2, I. n. 89 del 2001, che impone di considerare la complessità del caso. Ric. 2017 n. 3848 Sez. 2 CC 29 gennaio 2018 о 8 3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione della I. n. 89 del 2001 e dell'art. 6 par. 1 e 41 CEDU, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in ordine alla asserita insussistenza del danno non patrimoniale subito dai ricorrenti per effetto della illegittima durata della procedura, hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato l'opposizione sul rilievo che i ricorrenti avevano ricevuto, in circa cinque anni, il pagamento di circa il 95% delle loro spettanze, per la mera pendenza del fallimento non poteva determinare, nei loro confronti, rispetto alla residua pretesa, un patema d'animo indennizzabile, laddove, al contrario, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, anche se non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a meno che, nel caso concreto, non ricorrano circostanze particolari che facciano positivamente escludere la sussistenza di tale danno: e tali circostanze, hanno aggiunto i ricorrenti, non possono essere ravvisate né nei riparti parziali intervenuti nel corso della procedura, né nella somma sbrigativamente considerata dalla corte irrisoria che residuava in loro favore alla chiusura del fallimento, posto che ciò non fa venir meno l'interesse del creditore alla rapida definizione della procedura ed il suo disagio psicologico, pur a fronte di un residuo credito per il 5%, in ragione del suo ulteriore protrarsi nel tempo, fino alla chiusura del fallimento, quando hanno appreso che i loro crediti non sarebbero più stati soddisfatti. In realtà, hanno aggiunto i ricorrenti, le circostanze poste in rilievo dalla corte avrebbero potuto incidere sull'entità della liquidazione, ma non anche escludere totalmente il diritto all'indennizzo. D'altra parte, hanno concluso i ricorrenti, neppure può affermarsi che le pretese residue erano, ai fini di cui all'art. 2, comma 2-sexies, I. n. 89 del 2001, irrisorie non solo perché la norma, facendo Ric. 2017 n. 3848 Sez. 2 CC 29 gennaio 2018 9 riferimento alla irrisorietà delle pretese, ha inteso fare riferimento al valore dei crediti ammessi al passivo, ma anche perché, nel caso di specie, gli importi ammessi al passivo erano di entità consistente e notevole, tanto più che, nella specie, la corte d'appello, pur ritenendo irrisorie le somme residue spettanti ai ricorrenti, non ne ha indicato l'effettivo ammontare né ha tenuto conto del loro reale valore al momento della dichiarazione di fallimento né dell'incidenza di tali somme sulle effettive condizioni socio-economiche dei ricorrenti, tutti ex dipendenti della società fallita.
4.I tre motivi, in quanto tra loro strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente, e sono fondati. Nella giurisprudenza di questa Corte si è, infatti, chiarito che "in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la nozione di procedimento presa in considerazione dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali include anche i procedimenti fallimentari” (Cass. n. 950 del 2011), avendo, tuttavia, riguardo, se si tratta dei creditori ammessi al passivo, al decreto con il quale ciascuno di essi è stato ammesso, in via tempestiva o tardiva (artt. 97, 101 e 99 I.fall.), al passivo (irrilevante, invece, rimanendo, rispetto alla ragionevole durata della procedura fallimentare, il momento in cui il presunto creditore abbia proposto la domanda di ammissione al passivo, che, al più, può valere ai fini della ragionevole durata del procedimento di accertamento della pretesa, a norma degli artt. 92 ss l.fall.), quale dies a quo (solo da questo momento, infatti, i creditori, una volta che sono stati effettivamente riconosciuti come tali e, quindi, ammessi al passivo, subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante, la durata pregressa della Ric. 2017 n. 3848 Sez. 2 CC 29 gennaio 2018 10 procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei, salvo che per gli accantonamenti nei riparti parziali, norma dell'art. 113 l.fall., i quali, tuttavia, richiedono o una misura cautelare in sede di opposizione ovvero l'accoglimento dell'opposizione con decreto non ancora definitivo;
in senso contrario, sul punto, Cass. n. 2207 del 2010; Cass. n. 20732 del 2011; Cass. n. 2013 del 2017, in motiv., che hanno dato rilievo, rispetto alla procedura di fallimento, alla domanda di ammissione al passivo, e Cass. n. 22422 del 2013, che ha dato, invece, rilievo, al medesimo fine, alla sentenza dichiarativa di fallimento) e, quale dies ad quem, al momento in cui lo stesso è integralmente soddisfatto nel corso della procedura (artt. 110 ss. I.fall.) ovvero, in mancanza, alla sopravvenuta definitività del decreto di chiusura del fallimento (Cass. n. 2013 del 2017, in motiv.), e che "i criteri applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, salvo ricorrano ragioni speciali per una liquidazione in misura diversa. Tuttavia, tali ragioni non ricorrono allorché, in pendenza di procedura fallimentare, siano eseguiti dei riparti parziali, non essendo ciò sufficiente a far venire meno l'interesse del creditore alla rapida definizione della procedura ed il suo disagio psicologico, derivante dall'ulteriore protrarsi della stessa nel tempo" (Cass. n. 23034 del 2011): il criterio della "posta in gioco", e cioè l'entità della pretesa patrimoniale azionata, rileva, infatti, unicamente ai fini della possibile riduzione dell'importo dell'indennizzo, ma non anche della esclusione dell'indennizzo stesso (Cass. n. 12937 del 2012; Cass. n. 16367 del 2016). Nel caso in esame, la corte d'appello, nel ritenere che i riparti parziali e la esiguità dei crediti residui rimasti insoddisfatti fossero ragioni idonee a giustificare la integrale esclusione del diritto dei ricorrenti all'indennizzo, si è discostata dai principi suindicati. Ric. 2017 n. 3848 Sez. 2 CC 29 gennaio 2018 D 11 5.Il ricorso va, dunque, accolto e il decreto impugnato, per l'effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della corte d'appello di Firenze, anche ai fini della regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte così provvede: accoglie il ricorso;
cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Firenze, anche ai fini della regolazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 gennaio 2018. Il Presidente Dott. AN Petitti Jufer Till 11 Funzionario Giudiziario Valeria NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 29 MAR. 2018 Roma, Funzionario Giudizierto Valeria NERI D Ric. 2017 n. 3848 Sez. 2 CC 29 gennaio 2018