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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 776 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. BONAGURA DOMINIQUE, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. MINUTO SARA, giusta delega in atti Controparte_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta Parte_1 Controparte_1
intollerabile. Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni in proposito rese da entrambe le parti del giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Per quanto concerne la domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente, si osserva che in sede di precisazione delle conclusioni l' ha rinunciato alla suddetta domanda. Pt_1
Dal matrimonio contratto dalle parti sono stati generati i figli (nato il [...]), Per_1
(nata il [...]) ed (nata il [...]). Per_2 Per_3
I figli e sono ormai maggiorenni, seppur non economicamente autosufficienti e, Per_1 Per_2
pertanto, nessuna statuizione può essere adottata dal Collegio in punto affidamento, collocamento e regime delle visite in favore del genitore non collocatario.
Viceversa, per ciò che attiene alla figlia minore il Collegio ritiene di dover disporre Per_3
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti del giudizio. Nel corso del procedimento, infatti, non sono stati neppure allegati franchi profili di inidoneità genitoriale in capo alle parti del giudizio, tali da giustificare una deroga al regime ordinario previsto dall'art. 337 ter c.c., peraltro neppure richiesta dalle stesse parti.
Tuttavia, nel corso del procedimento, è emersa una forte conflittualità tra le parti del giudizio ed, in generale, la necessità di un supporto al nucleo famigliare in oggetto, al fine di permettere il transito dall'iniziale fase della disgregazione della coppia genitoriale ad un nuovo assetto delle dinamiche famigliari, nonché con lo scopo di migliorare la comunicazione tra i genitori, superando vissuti rivendicativi e rancorosi eventualmente sussistenti. Già con provvedimento provvisorio emesso il
26.07.2024 i genitori, ammoniti circa le conseguenze giuridiche connesse all'esistenza ed al perdurare della conflittualità, sono stati invitati a sottoporsi ad un percorso di sostegno alle genitorialità. Tale invito è stato raccolto da entrambe le parti del giudizio, che di comune accordo,
hanno scelto un professionista privato presso il quale effettuano sedute periodiche. Il Collegio, preso atto della buona adesione manifestata da entrambe le parti del giudizio, non può che suggerire ai genitori la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità, sempre allo scopo di superare la conflittualità esistente tra le parti e migliorare la comunicazione tra i genitori, nell'esclusivo e preminente interesse dei figli.
Per ciò che attiene alla collocazione della figlia minore, il Collegio ritiene di dover disporre che resti collocata presso il padre nella ex casa coniugale. A tal proposito, devono Per_3
preliminarmente richiamarsi le considerazioni effettuate dal Giudice Relatore nel provvedimento provvisorio emesso in data 29.07.2024 in merito all'impossibilità di disporre, nel caso specifico,
l'alternanza dei genitori presso la ex casa coniugale, atteso che tale regime “aggiunge alla
conflittualità già esistente, legata alla fine del rapporto sentimentale ed alla gestione dei figli,
ulteriore conflittualità relativa alla gestione della casa ed alla condivisione, sia pure alternata,
degli spazi comuni”. Nel caso specifico, inoltre, tale regime, così come la collocazione dei figli nella ex casa coniugale unitamente alla madre – quest'ultima modalità, peraltro, neppure risulta essere stata richiesta dalla personalmente ascoltata alle udienze del 10.07.2024 e del CP_1
29.07.2024, dovendo ad ogni modo rilevarsi come, pacificamente, la madre si è allontanata dalla suddetta abitazione a far data dall'agosto 2023, dopo la separazione di fatto dei coniugi – risulta ulteriormente complicata dal rifiuto della madre manifestato dai figli maggiori e, segnatamente, da durante l'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. la stessa ha infatti sottolineato la Per_2 CP_1
complessità e conflittualità del suo rapporto con i figli maggiori, affermando che “ci sono degli
scontri tra me e ” e che “la relazione con è sempre stata molto conflittuale, sia con Per_2 Per_1
me che con il padre”. In tale quadro, pertanto, di aperta sfida e conflittualità tra la madre ed i due figli maggiori, un regime di alternanza dei genitori presso la ex casa coniugale risulta ancor più
pregiudizievole per l'intero nucleo famigliare ed in particolare per che, ovviamente, non può Per_3
non risentire di tale clima di scontro. D'altra parte, la minore, ascoltata dal Giudice Relatore
all'udienza del 10.10.2024, ha manifestato il chiaro desiderio di rimanere presso la ex casa coniugale, desiderio peraltro condiviso ed accolto anche dalla stessa madre nel corso dell'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. (ove la evidentemente ben consapevole delle esigenze dei figli, ha CP_1
affermato: “secondo me per tutti e tre è fondamentale rimanere nella loro casa”). Ciò posto, non pare che il clima “critico” nei confronti della madre, a detta della presente nella ex casa CP_1
coniugale, abbia sinora comportato disagio e sofferenze particolari nella figlia minore né Per_3
tantomeno l'allontanamento della stessa dalla madre. Risulta, infatti, pacifico dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti ed, in particolare, dalla stessa madre, che sia la figlia che meno Per_3
ha risentito della separazione dei genitori, l'unica che riesce ad avere un rapporto sereno ed equilibrato con entrambe le parti del giudizio e con i fratelli. In tale quadro, non pare corrispondere all'interesse della minore la sua collocazione presso la casa materna: in primo luogo in quanto comporterebbe l'allontanamento della minore dalla tanto amata casa coniugale, con evidente sconvolgimento delle sue abitudini di vita ed alterazione del luogo che, da sempre, ha costituito il centro di vita e degli interessi della minore;
in secondo luogo in quanto tale collocazione comporterebbe il distacco di dai fratelli maggiori e ed in terzo luogo in quanto Per_3 Per_1 Per_2
tale collocazione non risulta neppure corrispondere ai desiderata della minore, che mai ha affermato di voler vivere prevalentemente presso la madre, dichiarando, al contrario, in sede di audizione, di voler rimanere stabilmente collocata presso la ex casa coniugale. In tale quadro il timore della madre che l'asserito ambiente “critico” e “negativo” nei confronti della venutosi a creare CP_1
presso la ex casa coniugale possa influire negativamente sulla minore pare, appunto, allo stato, solo un timore, non corroborato da alcuna oggettiva evidenza. Deve, inoltre, segnalarsi che entrambe le parti del giudizio, e dunque, anche il padre stanno attualmente frequentando un percorso di sostegno alla genitorialità, volto proprio a migliorare le competenze genitoriali, superando la conflittualità ed il rancore nei confronti dell'altro genitore e favorendo, così, la distensione dei rapporti. Tale
percorso risulta, inoltre, favorito anche dallo scorrere del tempo e dunque dal superamento della fase “acuta” della separazione: conseguentemente anche il lamentato clima di negatività e rancore nei confronti della figura materna, quand'anche esistente, è destinato, presumibilmente, a scemare nel corso del tempo, piuttosto che ad aumentare. Stante la collocazione della figlia minore e dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti presso il padre, deve disporsi l'assegnazione a quest'ultimo della ex casa coniugale affinché vi coabiti con i figli, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.
Per ciò che attiene al regime di visita in favore del genitore non collocatario, tenuto conto dei buoni rapporti tra la madre e la figlia al fine di garantire alla minore il rispetto del principio di Per_3
bigenitorialità, deve disporsi, conformemente ai provvedimenti già adottati in via provvisoria ed ormai in vigore dal luglio 2024, non essendo peraltro emersi profili di criticità a tal proposito, che la madre possa vedere e tenere presso di sé la figlia minore a fine settimana alternati dal venerdì Per_3
all'uscita da scuola (in periodo non scolastico alle ore 16.00) sino alla domenica sera alle ore 21.00,
nonché per un pomeriggio infrasettimanale con TO (in caso di mancato accordo il mercoledì)
nelle settimane durante le quali la minore trascorrerà il finse settimana con la madre e per due pomeriggi infrasettimanali con TO (in caso di mancato accordo il mercoledì ed il giovedì)
nelle settimane durante le quali la minore trascorrerà il week-end con il padre;
la minore trascorrerà
altresì con la madre metà vacanze scolastiche natalizie e pasquali (alternativamente comprendenti il giorno di Natale e Pasqua;
in caso di mancato accordo si parte da Natale 2024 con la madre) e per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive (in caso di mancato accordo entro il 31 maggio di ogni anno, la seconda settimana di luglio e la terza settimana di agosto), il tutto compatibilmente e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi-ricreativi della minore, aventi valenza prevalente.
Passando all'aspetto economico si osserva quanto segue:
1. il padre, di anni 51, è ingegnere libero professionista ed ha dichiarato di percepire da tale attività una retribuzione mensile pari a circa Euro
3.200,00/3.300,00 mensili;
2. l' vive, unitamente ai figli, nella ex casa coniugale, sita in Pt_1
Savona, in comproprietà al 50% con la resistente;
3. sulla predetta casa grava un mutuo con rata mensile di Euro 650,00, integralmente pagata dal ricorrente;
4. il ricorrente ha dichiarato nel corso del triennio anteriore alla radicazione del presente giudizio un reddito annuo medio lordo pari ad
Euro 77.886,00 (e, segnatamente Euro 73.179,00 nell'anno 2020, Euro 82.572,00 nell'anno 2021 ed Euro 77.908,00 nell'anno 2022);
5. il ricorrente ha versato in atti gli estratti di un conto corrente acceso presso Banco Desio cointestato con il padre, , con saldo attivo alla data del CP_2
31.12.2023 pari ad Euro 31.268,00: tale conto risulta alimentato dagli importi percepiti a titolo di assegni unico in favore dei figli, pari a circa Euro 150,00 mensili, oltre che dagli introiti relativi alla professione del ricorrente, mentre in uscita si registrano i normali movimenti della vita quotidiana
(prelievi di denaro contante e pagamenti vari, oltre ad esborsi connessi all'attività lavorativa dell' ;
6. viceversa, passando alla posizione della resistente, la stessa, di anni 51 è Pt_1
insegnante di educazione fisica con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ha dichiarato di percepire da tale attività un reddito netto mensile pari a circa Euro 1.700,00; 7. la resistente vive in un immobile di sua esclusiva proprietà sito in Savona, per alcuni periodi unitamente alla sua nuova compagna, che lavora e che, presumibilmente, contribuisce alle spese di gestione della casa nei periodi di sua permanenza;
8. la è comproprietaria al 50% della ex casa coniugale, ove vive CP_1
il ricorrente unitamente ai figli delle parti;
9. la resistente, è altresì proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Savona, dove attualmente vive e che, pertanto, allo stato, non può mettere a reddito;
10. nel triennio anteriore alla radicazione del presente giudizio, la ha dichiarato un CP_1
reddito annuo medio lordo pari ad Euro 19.532,00 (e, segnatamente Euro 13.888,00 nell'anno 2020,
Euro 23.176,00 nell'anno 2021 ed Euro 21.534,00 nell'anno 2022); nell'anno 2023 la resistente ha dichiarato un reddito annuo lordo pari ad Euro 27.133,00; 10. la resistente ha versato in atti gli estratti di un conto corrente a sé intestato, acceso presso Banco Desio con saldo attivo alla data del
30.11.2024 pari ad Euro 14.829,00: tale conto corrente, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022
risulta alimentato in via quasi esclusiva dagli stipendi percepiti dalla resistente, mentre in uscita risultano solo sporadici pagamenti ed ancor più rari prelievi di denaro contante (a titolo meramente esemplificativo si osserva che nel corso dell'anno 2022 non risultano effettuati né prelievi di denaro contante, né pagamenti ed il saldo attivo del suddetto rapporto è passato dalla somma di Euro
6.393,00 del marzo 2022 all'importo di Euro 21.081,00 del marzo 2023) ed, invece, consistenti giroconti su un altro rapporto bancario non depositato in atti (relativamente a tale periodo risulta pertanto evidente che il conto corrente in oggetto non venisse utilizzato per le esigenze di vita della resistente e della famiglia, che in tal modo ha potuto accumulare gli stipendi percepiti, mentre risulta altresì evidente l'esistenza di un altro rapporto bancario intestato alla resistente non versato in atti); il conto corrente in parola comincia ad essere movimentato dal luglio 2023, ossia dalla separazione di fatto: da tale data si registrano, in entrata, gli accrediti dello stipendio percepito dalla resistente ed, in uscita, movimenti compatibili con le normali esigenze di vita (prelievi di denaro contante, pagamenti vari); 11. la ha inoltre depositato gli estratti di una carta Poste Pay a sé CP_1
intestata, sulla quale risultano pagamenti periodici di importi variabili effettuati in favore di Enel
Energia s.p.a. ed accrediti, anch'essi di importi variabili, effettuati dal sito internet Booking,
evidentemente riferiti ai costi ed ai proventi relativi all'abitazione di proprietà della CP_1
all'epoca locata a turisti ed in oggi abitata dalla stessa resistente.
Sempre sotto il profilo economico, si osserva che, secondo quanto risultante dagli atti di causa,
ha terminato la scuola superiore ed è attualmente iscritto all'Università di Genova;
il Per_1
ragazzo frequenta, inoltre, un corso di tennis con costi pari a circa Euro 450,00 annui;
mentre Per_2
ed frequentano attualmente la scuola superiore e praticano danza presso una palestra Per_3
savonese, con costi pari a circa Euro 120,00 mensili per ciascuna.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra delineate, valutata la capacità lavorativa di entrambi i genitori e l'assenza di oneri alloggiativi in capo alla resistente,
considerate le esigenze dei figli delle parti ( compirà quest'anno 21 anni, 19 ed Per_1 Per_2 Per_3
14), tenuto altresì conto dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, il Collegio ritiene di dover disporre, per quanto riguarda che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto Per_3
della ragazza nei periodi di rispettiva competenza (tenuto conto del collocamento quasi paritetico della minore presso ciascun genitore), mentre per ciò che riguarda e (considerato, Per_1 Per_2
viceversa, che almeno allo stato i tempi di permanenza dei ragazzi risultano quasi integralmente a carico del padre) deve porsi a carico della resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti l'importo complessivo di Euro 450,00 (Euro 225,00 per ciascun figlio), oltre al 30% delle spese straordinarie, stante l'evidente disparità
economica sussistente tra le parti.
Per l'esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il Collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a)
occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c)
voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola,
doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Deve, infine, respingersi la domanda avanzata dalla resistente volta ad ottenere la percezione integrale dell'assegno unico erogato in favore dei figli. Si osserva, infatti, che risulta affidata Per_3
ad entrambi i genitori e che la minore (unitamente alla sorella ove quest'ultima abbia il Per_2
diritto alla percezione del suddetto assegno sino ai 21 anni di età) risultano prevalentemente collocate presso il padre: non sussistono, pertanto, nel caso specifico ragioni per accogliere la domanda avanzata dalla resistente.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese di lite – liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, stante l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia – maturate successivamente alla proposta conciliativa effettuata dal Giudice relatore all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. devono essere poste a carico della parte resistente, che, senza giustificato motivo, ha rifiutato la suddetta proposta, di contenuto del tutto analogo alla presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dichiara la separazione personale di e coniugi Parte_1 Controparte_1
per matrimonio contratto in Genova in data 29.09.2001;
* dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con Per_3
collocazione prevalente della stessa presso il padre;
* invita entrambi i genitori a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità già intrapreso;
* assegna la ex casa coniugale al padre affinché vi coabiti con i figli , ed fino al Per_1 Per_2 Per_3
raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi;
* dispone che la madre possa vedere e tenere presso di sé la figlia minore a fine settimana Per_3
alternati dal venerdì all'uscita da scuola (in periodo non scolastico alle ore 16.00) sino alla domenica sera alle ore 21.00, nonché per un pomeriggio infrasettimanale con TO (in caso di mancato accordo il mercoledì) nelle settimane durante le quali la minore trascorrerà il finse settimana con la madre e per due pomeriggi infrasettimanali con TO (in caso di mancato accordo il mercoledì ed il giovedì) nelle settimane durante le quali la minore trascorrerà il week-end con il padre;
la minore trascorrerà altresì con la madre metà vacanze scolastiche natalizie e pasquali
(alternativamente comprendenti il giorno di Natale e Pasqua;
in caso di mancato accordo si parte da
Natale 2024 con la madre) e per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive (in caso di mancato accordo entro il 31 maggio di ogni anno, la seconda settimana di luglio e la terza settimana di agosto), il tutto compatibilmente e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi-ricreativi della minore, aventi valenza prevalente;
* dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia minore nei Per_3
periodi di rispettiva competenza;
* pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli Controparte_1
e la somma mensile di euro 450,00, (Euro 225,00 per ciascun figlio) da Per_1 Per_2
corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici
Istat;
* dispone che i genitori provvedano nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre al pagamento delle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli , Per_1 Per_2
ed come indicate in motivazione;
Per_3
* respinge le ulteriori domande proposte;
* condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in Euro 2.356,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Savona, 08.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Mele dott.ssa Lorena Canaparo