TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 7466/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._2
disgiuntamente, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli Avv.ti Silvio Del Regno e Giovanni Longobardi, presso il cui studio, sito in Nocera Inferiore alla via Attilio Barbarulo n. 105, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa la procuratrice rappresentata CP_2
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti, autenticata nella firma dal Notaio da Messina il 02/8/2018, Persona_1
Rep. n. 36936, Racc. n. 13665, dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e Mario
Anzà, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Alfonso Troisi, sito in Salerno;
- PARTE OPPOSTA
E Proc. N.R.G.A.C. 7466/2020 - Sentenza (P.IVA: ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., e per essa la mandataria Parte_4
rappresentata e difesa, giusta procura del 04/11/2022 per atto a
[...]
rogito del Notaio di Mestre, Rep. n. 44582, Racc. n. 16957, Persona_2
registrato a Venezia il giorno 08/11/2022 al n. 28565 di serie IT, dall'Avv.
Antonio Christian Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Paolo Andrea Monticelli, sito in
Napoli alla via F. Crispi n. 62;
- TERZA INTERVENTRICE/SUCCESSORE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 20/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato i sigg.ri Parte_1
e hanno proposto opposizione avverso il
[...] Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 919/2020, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, in favore della opposta, della somma pari ad € 16.943,37
a titolo di saldo debitore di un contratto di finanziamento, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che il
Decreto Ingiuntivo non poteva essere richiesto nè emesso, poiché la cessione del credito azionato in via monitoria dalla originaria mutuante alla non è stata loro nè notificata, nè Controparte_3 Controparte_1
da essi accettata;
quale secondo motivo di opposizione, che il diritto di credito oggetto di ingiunzione si è estinto per prescrizione, essendo stato il contratto di prestito oggetto di causa concluso il 27/2/2009 ed essendo stata notificata la messa in mora nei loro confronti solo il 16/5/2019; che la condotta processuale dell'opposta integra gli estremi della lite temeraria ex
Proc. N.R.G.A.C. 7466/2020 - Sentenza art. 96, co. 3, c.p.c., di talché essa dev'essere condannata al pagamento di una somma equitativamente determinata in suo favore.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri e Parte_1 [...]
hanno formulato le seguenti conclusioni: accogliere Pt_2
l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 919/2020; condannare l'opposta per lite temeraria;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore degli Avvocati SILVIO DEL REGNO e
GIOVANNI LONGOBARDI, dichiaratisi anticipatari.
Si costituiva in giudizio la e per essa la procuratrice Controparte_1
deducendo: che gli opponenti non hanno contestato: di avere CP_2
sottoscritto il contratto di finanziamento, di avere ricevuto l'erogazione delle somme previste nel finanziamento, fonte del credito azionato in sede monitoria e di non avere provveduto a corrispondere le somme richieste con il ricorso per Decreto Ingiuntivo;
che, dunque, questi fatti devono ritenersi provati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, co. 1, c.p.c.; che ai fini del perfezionamento delle cessioni dei crediti “in blocco”, come nel caso di specie, ciò che rileva ai sensi dell'articolo 58 T.U.B. è la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, e non anche la notificazione e l'accettazione da parte dei debitori ceduti;
che la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'articolo 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti;
che la ha fornito la CP_2
prova di essersi resa titolare del credito azionato in via monitoria, avendo prodotto la Gazzetta Ufficiale, Parte 2, n. 95 del 12/8/2014 e lo stralcio del
Proc. N.R.G.A.C. 7466/2020 - Sentenza contratto di cessione delle posizioni cedute nel quale è indicata la posizione
(nominativo, codice fiscale ed importo ceduto del credito); che il relativo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale veniva iscritto presso il registro delle
Imprese al numero di protocollo 22315/2015 del 16/04/2015; che la rilasciava a procura ai rogiti Notaio Controparte_1 CP_2 Per_3
di Milano del 18/09/2014, Rep. n. 238716, Racc. n. 50947, atto
[...]
registrato a Milano 4 il 25/09/2014 N. 21769 Serie 1T; che non è maturata alcuna prescrizione, in quanto il “dies a quo” decorre dall'ultimo pagamento, che risulta effettuato in data 27/7/2009.
In virtù di quanto innanzi esposto la la e per essa la Controparte_1
procuratrice ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare CP_2
l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 919/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo ed assegnava alla parte opposta il termine di 15 giorni per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 18/2/2022).
Venivano poi concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.; quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
Con comparsa depositata telematicamente il 15/2/2023 spiegava intervento la e per essa la mandataria Parte_3 [...]
deducendo: che con con atto di cessione di crediti “pro Parte_4
soluto” stipulato in data 28/02/2022, la (cedente) Controparte_1
cedeva a (cessionaria) un portafoglio di crediti Parte_3
pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi dell'art. 58 T.U.B.; che della
Proc. N.R.G.A.C. 7466/2020 - Sentenza cessione veniva dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
n. 31 del 17/03/2022 - Parte II e deposita il relativo atto di cessione e l'elenco dei crediti, dal quale si evince l'inclusione del credito in esame, identificato dall'NDG (8976067), riportato anche sull'elenco dei crediti ceduti, depositato da che dunque Controparte_1 Parte_3
è divenuta cessionaria e titolare dei crediti oggetto del presente
[...]
giudizio.
In virtù di quanto innanzi esposto la la e per Parte_3
essa la mandataria ha concluso riportandosi Parte_4
alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate dalla parte opposta.
All'udienza del 20/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di relica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 - In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n.
28/2010 (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 18/2/2022).
2 - Ancora, in via preliminare, deve ritenersi provata la titolarità attiva del diritto di credito di cui al Decreto Ingiuntivo in capo alla terza interventrice e per essa della mandataria Parte_3 [...]
avendo questa depositato il contratto di cessione del Parte_4
credito, nonché l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui è stata data pubblicazione della cessione “in blocco” ai sensi dell'art. 58 T.U.B. intervenuta con la parte opposta e l'elenco delle posizioni creditorie cedute
(cfr. all.ti 5-6-7 della produzione della terza interventrice), anche tenuto conto che l'opponente non ha sollevato alcuna contestazione, neppure
Proc. N.R.G.A.C. 7466/2020 - Sentenza generica, in ordine alla titolarità attiva del diritto di credito attivato in via monitoria in capo alla terza interventrice fino alla comparsa conclusionale depositata telematicamente il 02/4/2025, laddove la terza interventrice si è costituita nel presente giudizio il 15/2/2023.
Peraltro, a tutto voler concedere, stante la comprovata titolarità attiva del credito attivato in via monitoria in capo alla originaria opposta CP_1
peraltro espressamente riconosciuta dai medesimi opponenti (cfr.
[...]
comparsa conclusionale del 02/4/2025 di parte opponente), i quali hanno contestato solo di non avere avuto la notifica della cessione del credito dalla originaria mutuante alla opposta, in caso di ravvisata carenza di titolarità attiva in capo alla terza interventrice, i sigg.ri e Pt_1
arebbero comunque obbligati al pagamento nei confronti della parte Pt_2
opposta.
3 - Fermo quanto innanzi esposto, con il primo motivo di opposizione parte opponente ha eccepito che il Decreto Ingiuntivo non poteva essere richiesto nè emesso, poiché la cessione del credito azionato in via monitoria dalla originaria mutuante alla non è stata Controparte_3 Controparte_1
loro nè notificata, nè da essi accettata.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, l'accettazione/notifica della cessione del credito da parte o nei confronti del debitore ceduto è in questa sede del tutto irrilevante, in quanto la cessione del credito ha natura di contratto bilaterale, che si perfeziona con lo scambio del consenso delle parti, cedente e cessionaria. Di talché esso produce i suoi effetti indipendentemente dalla conoscenza e dall'accettazione del debitore ceduto, essendo dunque irrilevante la mancata prova del ricevimento della raccomandata a/r da parte del debitore ceduto, rilevando l'omessa notificazione e/o accettazione dell'intervenuta cessione solo ed esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1264 e
1265 c.c., cioè per la liberazione del ceduto che adempia nei confronti del
Proc. N.R.G.A.C. 7466/2020 - Sentenza cedente e di conflitto tra più aventi causa dal medesimo cedente, ipotesi che non si sono configurate nella fattispecie concreta.
4 - Con il secondo ed ultimo motivo di di opposizione parte opponente ha eccepito che il diritto di credito azionato mediante ingiunzione si sarebbe estinto per decorso della prescrizione ordinaria, essendo stato il contratto oggetto di causa concluso nel mese di Febbraio del 2009 ed essendo stato notificato ai sigg.ri e atto di messa in mora solo nel Pt_1 Pt_2
Maggio del 2019.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
In ordine alla eccepita prescrizione, infatti, deve osservarsi che la data di decorrenza dalla prescrizione per la restituzione di un finanziamento va individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo, atteso che il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata” (“ex multis” Cass. Civ., Sez. III, 17798/2011). Di talchè, poiché l'ultimo pagamento risulta essere stato effettuato in data 27/7/2009
(cfr. all. 5 della produzione di parte opposta), è con riguardo a tale data che va individuato il “dies a quo”, e rispetto ad essa l'atto interruttivo della prescrizione consistente nella costituzione in mora degli opponenti coobbligati in solido è intervenuto il 16/5/2019 (cfr. all. 7 della produzione della fase monitoria), prima che maturasse il decorso del termine prescrizionale.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione è infondata e va rigettata e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 919/2020 va confermato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
5 - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, atteso che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico di
e in solido tra loro e, Parte_1 Parte_2
considerate la natura, il valore (€ 16.943,37, pari a quello del monitorio) e la
7466/2020 - Sentenza Controparte_4 complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€
840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), nonché € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione (per la sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Da ultimo, dev'essere rigettata la domanda degli opponenti di condannarsi la parte opposta al pagamento, in loro favore, di una somma equitativamente determinata a titolo di lite temeraria ai sensi dell'articolo
96, co. 3, c.p.c., atteso che difetta il presupposto primario ed indefettibile per la comminatoria di tali “danni punitivi” (così Corte Cost. n. 152/2016), consistente nella soccombenza totale della opposta, risultata invece vittoriosa all'esito del goudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo
n. 919/2020;
2) Condanna e alla Parte_1 Parte_2
refusione, in solido tra loro in favore della e per Controparte_1
essa la procuratrice e della e CP_2 Parte_3
per essa della mandataria delle spese di Parte_4
lite, che si liquidano in complessivi € 2.761,00 per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A.;
3) Rigetta la domanda di condanna della parte opposta per lite
Proc. N.R.G.A.C. 7466/2020 - Sentenza temeraria.
Così deciso in Salerno il 29/5/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 7466/2020 - Sentenza