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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1241/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) in persona dell'Amministratore Delegato Parte_1 P.IVA_1
Dott. , con sede in Venezia-Mestre, rappresentata e difesa come in Parte_2 atti, dall'Avv. Leopoldo Conti
APPELLANTE in persona del Vice Presidente del C.d.A. Dott. _1 CP_2
con sede legale in Brescia (BS) via Corfù 102, C.F. e P.IVA in
[...] P.IVA_2
qualità di cessionaria di rappresentata e difesa , come in atti, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Renato Sardi e Massimiliano Zitti
INTERVENUTA in appello ex art 111 c.p.c. contro
(C.F.: ) in Controparte_3 P.IVA_3
persona del Presidente p.t. Avv. , rappresentata e difesa come in atti CP_4 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Pierfranco De Nicola e Francesca
Tempesta
APPELLATA
per la riforma della sentenza n. 359/2023 resa dal Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 17 maggio 2023
L'udienza del 28.01. 2025 , fissata per la rimessione della causa a decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 28.01.2025.
FATTO E DIRITTO
1).Con sentenza n. 359/2023 resa dal Tribunale di L'Aquila e pubblicata in data 17 maggio 2023, veniva decisa domanda proposta da avverso Parte_1
l' per l'accertamento della responsabilità ex Controparte_5
art 2049 c.c. della stessa a seguito delle condotte tenute dal proprio dipendente Ing.
, con richiesta di condanna al risarcimento del danno quantificato in € Pt_3
111.770,71, poi ridotto ad € 84.345,60, o in quello maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione e interessi
1.1 A sostegno della domanda esponeva la di aver stipulato con Parte_1
scrittura privata autenticata del 31.01.2012, con la società un contratto di Parte_4
factoring con cui questa cedeva a tutti i crediti presenti e futuri vantati Parte_1 nei confronti della a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del Parte_5 contratto di appalto rep. n. 1123 del 23.12.2011 dell'importo di € 1.026.652,97 oltre
Iva; di aver notificato la cessione alla provincia in data 03.02.12 e che per i titoli di cui al predetto contratto la ditta emetteva la fattura n. 6/2012 dell'importo di € Pt_4
745.626,97.
Aggiungeva che l'EN , che pure aveva aderito alla cessione e riconosciuto il credito di cui alla predetta fattura con due provvedimenti del 22 febbraio 2012 della a Parte_5
pag. 2/18 firma del Dirigente di settore Ing. , pagava in due soluzioni il Persona_1 complessivo importo di € 521.196,84, rifiutandosi di provvedere al saldo;
di talché
l'attrice, dopo aver chiesto alla ditta la restituzione delle anticipazioni ricevute Pt_4
(al netto dei pagamenti eseguiti dalla ), agiva in sede monitoria ottenendo Parte_5
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3224/14 dal Tribunale di Venezia, passato in giudicato in mancanza di opposizione
In considerazione dell'intercorsa cessione e dell'esito negativo dell'azione di recupero nei confronti della l'attrice agiva in sede monitoria nei confronti della Parte_4
ottenendo il decreto ingiuntivo n. 339/2013 per l'importo di € Parte_5
224.430,13 oltre accessori (corrispondente alla differenza tra l'ammontare del credito oggetto di cessione e di cui alla fattura n. 6/2012 per € 745.626,97 e l'ammontare pagato dall'EN, pari ad € 521.196,84).
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione l'Amministrazione provinciale adducendo che il corrispettivo dei lavori effettuati dalla risultavano pari Parte_6 all'importo già versato di € 521.359,06 a cui dovevano aggiungersi € 27.425,11 per rimborso traslochi ed utenze, ritenendo la residua somma portata nella fattura n. 6/2012 non dovuta in quanto la parte di € 197.005,02 era riferita a prestazioni effettuate in favore della provincia da ditte terze che avrebbero emesso fatture a carico della Pt_6
nziché alla Provincia.
[...]
costituitasi nel giudizio di opposizione rubricato al n. R.G. 759/15, Parte_1
aveva sostenuto che i lavori erano stati svolti interamente dalla ditta e che il Pt_4
contratto di appalto con la non risultava risolto, di aver avanzato domanda Parte_5
riconvenzionale ex art 2043 c c. e art. 2049 c.c. nei confronti della nella Parte_5 qualità di datore di lavoro dell'Ing. chiedendone la condanna alla rifusione del Pt_3 danno arrecato dal comportamento del proprio dipendente quantificato in € 111.770,71, quale differenza tra quanto già erogato dalla banca alla e quanto restituito Parte_4
dalla . Parte_5
Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 623/2019 con cui il Tribunale di L'Aquila accoglieva parzialmente l'opposizione condannando la a corrispondere alla Parte_5
il minor importo di € 27.425,11 oltre interessi legali sino al soddisfo;
le Parte_1
domande risarcitorie ex art 2043 e ex art 2049 c.c. erano ritenute inammissibili quali pag. 3/18 reconventio reconventionis, quindi non per motivi attinenti al merito, ma in quanto domande fondate su un titolo diverso ( fatto illecito) da quello oggetto di causa
(contratto).
A questo punto la precisava di non aver proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, ma di aver scelto di promuovere il presente giudizio al fine di far valere la responsabilità ex art 2049 c.c. della per il fatto illecito commesso dal Parte_5
proprio dipendente, non esaminata nel merito nel giudizio di opposizione anzidetto.
Riteneva pertanto sussistenti tutti i presupposti per la responsabilità della per Parte_5
fatto illecito del proprio dipendente che aveva causato il danno consistente Pt_3
nella differenza tra quanto versato a fronte del contratto di factoring alla e Parte_4
quanto ottenuto in pagamento dalla , quindi chiedendo il risarcimento danni Parte_5
pari alla somma di € 111.770,71, poi ridotta alla somma di € 84.345,60, oltre rivalutazione ed interessi, considerata la somma oggetto di sentenza di condanna n.
623/2019 di € 27.425,11.
1.2 Si costituiva in giudizio l' chiedendo il Controparte_5
rigetto della domanda deducendo che sulla responsabilità ex art 2049 c.c. si era formato il giudicato non avendo la controparte impugnato la sentenza n. 623/2019; che non era stato accertato alcun illecito penale a carico dell'Ing. essendosi il Pt_3 procedimento penale a suo carico concluso con l'assoluzione, non configurandosi Pt_ pertanto alcuna responsabilità civile in capo alla;
che dei danni patiti dall' Parte_5
doveva rispondere la ditta e, in via subordinata in caso di condanna, dall'importo Pt_4 richiesto dall'attrice doveva essere decurtata la somma versata in ragione della sentenza
623/19.
Rigettate le istanze istruttorie delle parti, all'udienza del 18.10.22 precisate le conclusioni, il G.I. tratteneva la causa in decisione con concessione alle parti dei termini ex art 190 c.p.c.
2). La sentenza di primo grado: Il Tribunale di L'Aquila con la sentenza n. 359/2023 rigettava la domanda, condannando a rifondere alla convenuta le spese Parte_1
del giudizio, liquidate in € 4.200,00 oltre spese generali 15% ed eventuali altri oneri di legge se dovuti.
pag. 4/18 2.1 Il Primo Giudice rigettava la domanda ex art 2049 c.c. avanzata da in Parte_1
relazione al comportamento illecito del dipendente Ing. che avrebbe Pt_3 determinato una perdita patrimoniale per l'attrice derivante dal mancato incasso di somme di cui al contratto di factoring stipulato con la ditta in quanto Parte_4
riteneva il diritto di credito vantato da sostanzialmente identico a quello Parte_1
rivendicato nel procedimento monitorio e oggetto del giudizio di opposizione conclusosi con la sentenza n. 623/19 nel procedimento n. 759/2015 RG.
Secondo il Tribunale, sebbene parte attrice avesse ricondotto la domanda nell'ambito dell'art. 2049 c.c. in realtà petitum e causa petendi risultavano identici a quelli oggetto del giudizio n. 759/2015 RG, in quanto in entrambi i giudizi la banca aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto di credito conseguente al mancato rispetto del contratto di factoring per cui la finalità anche del giudizio in esame era quella di far valere l'inadempimento del contratto di factoring ( già azionato in via monitoria e oggetto di opposizione conclusosi con sentenza non impugnata) e non quella della richiesta di risarcimento per fatto illecito del dipendente della provincia.
Secondo il primo Giudice l'identità del petitum e della causa petendi del presente giudizio con la domanda monitoria appare evidente considerando che la somma richiesta derivava dalla differenza tra quanto erogato dalla banca alla in Parte_4
ragione del contratto di factoring e la minor somma pagata dal debitore ceduto in base al medesimo contrato, già oggetto di accertamento nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio di opposizione.
Avendo la domanda contenuto contrattuale e non risarcitorio e non avendo l'attore proposto appello avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione , per il primo Giudice si era sul punto formato il giudicato e quindi la domanda doveva essere rigettata.
Le spese di lite stante il rigetto della domanda, venivano poste a carico di parte attrice e liquidate ai minimi tabellari considerato il mancato svolgimento della fase istruttoria.
3)Appello: avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila proponeva appello
[...]
chiedendone la riforma per i seguenti motivi: Parte_1
3.1 Violazione dell'art. 112 c.p.c -vizio di ultrapetizione..
pag. 5/18 Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il diritto di credito vantato nel presente giudizio fosse identico a quello rivendicato nel procedimento monitorio non essendo finalizzato alla richiesta di risarcimento del danno derivante dal fatto illecito del dipendente, bensì a far valere l'inadempimento del contratto di factoring precedentemente azionato con il monitorio e che, quindi, la domanda andava qualificata come di natura contrattuale e non extracontrattuale e risarcitoria.
L'appellante poneva invece in evidenza gli elementi per dimostrare la natura contrattuale della domanda azionata con giudizio monitorio e conseguente opposizione rubricata con il n. 759/2015 RG e la natura extracontrattuale della domanda azionata nel presente giudizio con differenza di causa petendi e petitum.
Ribadiva l'appellante di aver introdotto, solo in via riconvenzionale subordinata , una diversa azione per responsabilità extracontrattuale ex art 2049 c.c. per un diverso importo pari ad € 84.345,60 corrispondente alla differenza fra la somma anticipata dalla
[... banca in favore della ditta ( € 632.976,55) e quella corrisposta dalla Pt_4 Parte_5 di € 521.198,84 a cui si è aggiunta la somma di € 27.425,11 ( a seguito della Pt_5
sentenza n. 623/19).
Contesta la sentenza di primo grado affetta da vizio di ultra petizione in quanto il Primo
Giudice nel ritenere sussistente identità fra il petitum mediato oggetto della domanda principale azionata nel giudizio R.G. 759/19 (€ 224.430,13) e quello oggetto della domanda azionata nel presente giudizio (R.G. 647/20) per € 84345,60 aveva di fatto negato alla banca appellante un quantum diverso da quello richiesto.
3.2 Violazione dell'art. 132 c.p.c.Motivazione meramente apparente.
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata che si era limitata ad affermare l'identità del diritto di credito azionato nelle due cause senza spiegare per quale motivo l'oggetto del presente giudizio fosse l'inadempimento del contratto di factoring e non la richiesta di risarcimento del danno da fatto illecito del dipendente.
3.3 Violazione dell'art. 2909 c.c.- Insussistenza di giudicato rispetto all'azione extracontrattuale per cui è causa.
Conseguentemente all'inquadramento della domanda azionata nel presente giudizio come extracontrattuale, rilevava l'appellante come non potesse essersi formato alcun pag. 6/18 giudicato sulla domanda oggetto di causa a seguito della sentenza n. 623/2019 del
Tribunale di L'Aquila, come erroneamente sostenuto dal Primo Giudice che aveva attribuito contenuto contrattuale e non risarcitorio alla domanda introduttiva del presente giudizio.
Non poteva esservi identità della domanda di adempimento e di quella risarcitoria in quanto trattavasi di rapporti differenti: nel precedente giudizio oggetto di discussione Pt_ era il contratto di factoring fra e la ditta (mentre la Provincia era il debitore Pt_4
ceduto); il presente giudizio verteva invece sul fatto illecito del dipendente ex art 2049
c.c.
La sentenza n. 623 /19 non costituiva giudicato implicito con effetti nel presente giudizio, avendo il Tribunale valutato le dichiarazione rese dall'Ing. nel Pt_3 giudizio di opposizione dal punto di vista dell'onere probatorio accertandosi in quella Pt_ sede solo l'inesistenza del rapporto obbligatorio con la per quella parte di credito relativa a lavori che pur essendo stati fatturati non erano stati realmente eseguiti dalla bensi da terzi e disponendo che la dovesse pagare non l'intero Parte_6 Parte_5 credito di € 224.430,13 ma la somma inferiore di € 27.425,11.
Non ricorre alcun giudicato secondo l'appellante non essendo in discussione la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dall'Ing. bensì la diversa questione Pt_3
Pt_ dell'affidamento ingenerato dalle stesse in capo alla che, in assoluta buona fede, si era determinata ad erogare il credito in favore della ditta considerando che la Pt_4 cessione del credito era stata ritualmente notificata alla in data Parte_5
03.02.2012, l'emissione della fattura n. 6 del 16.02.12 dell'importo di € 745.626,97 da parte della (coerente con il Verbale di Somma Urgenza del 20.08.11 a firma del Pt_4
Dirigente ad interim Ing. e dal verbale della Giunta provinciale n. 178 del Pt_3
03.10.11)e le dichiarazioni rese dalla , a firma dell'Ing. , che in pari Parte_5 Pt_3
data aderiva alla cessione e riconosceva il credito di cui alla predetta fattura e che avevano un valore privilegiato in quanto provenienti da un soggetto di vertice della P.A.
Nel caso di specie l'appellante riteneva che ricorressero tutti i presupposti ex art 2049
c.c.
Reiterava le istanza istruttorie (prove per testi) non accolte dal Primo Giudice, in quanto rilevanti ai fini del decidere .
pag. 7/18 Chiedeva la riforma del capo della sentenza impugnata sulle spese con addebito all'appellata delle spese del doppio grado.
3.4 Si costituiva l' in persona del Presidente Controparte_3
p.t. chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata deducendo che il petitum (mediato) e la causa petendi del giudizio di opposizione e quelli della domanda proposta nel presente giudizio erano coincidenti, ritenendo corretta la decisione del primo giudice circa l'intervenuto giudicato.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti ex art. 2049 c.c.
3.5 Con comparsa di intervento ex art 111 c.p.c. si costituiva in appello CP_1
in qualità di cessionaria di in virtù di contratto di cessione di
[...] Parte_1 crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 TUB, concluso in data 31.07.24 con riportandosi agli atti e produzioni documentali già depositati e facendo Parte_1
proprie tutte le domande , eccezioni, deduzioni ed istanze già formulate nell'interesse della Banca cedente .
3.6 Nelle note di precisazione delle conclusioni del 29.11.24, ribadite nella comparsa conclusionale, l'appellata contestava la legittimazione ad intervenire in giudizio ovvero la titolarità del credito della cessionaria non essendo all'uopo sufficiente la CP_1 pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U.
4. Motivi della decisione.
4.1 Preliminarmente questa Corte ritiene esservi difetto di legittimazione della
[...]
CP_1
Al riguardo osserva che oggetto della domanda azionata in primo grado dalla Parte_1
è il riconoscimento di credito risarcitorio ai sensi dell'art. 2049 c.c. con
[...]
conseguente condanna della ai danni derivanti da fatto illecito del dipendente. Parte_5
Stante la premessa natura del credito azionato, come credito risarcitorio, appare evidente come un tale credito non sia oggetto di cessione da a Parte_1 [...]
in quanto sia dall'allegazione di parte intervenuta, che soprattutto dagli atti CP_1
dalla stessa depositati a sostegno della propria legittimazione (estratto G.U., dichiarazione notarile e di cessione del credito) emerge come la cessione in blocco avesse ad oggetto i crediti derivanti dal rapporto obbligatorio di factoring intercorso tra pag. 8/18 e e non il diverso credito vantato in questa causa a titolo Parte_1 Parte_4
risarcitorio ex art. 2049 c.c. dalla nei confronti dell' Parte_1 [...]
. Controparte_5
Dall'esame dell'avviso in G.U del 31 agosto 2024 si rileva che oggetto di cessione quindi i crediti ceduti sono quelli originati da (i) finanziamenti chirografari o ipotecari
(ivi incluse aperture di credito e i crediti commerciali acquistati da Parte_1
nell'ambito di operazioni di factoring a titolo esclusivamente pro-soluto); (ii) finanziamenti derivanti da contratti di leasing;
(iii) finanziamenti erogati sotto forma di anticipo del corrispettivo dei crediti commerciali ceduti e dai relativi interessi e commissioni nell'ambito di operazioni di factoring pro-solvendo, che alla data di sottoscrizione soddisfacevano i seguenti criteri oggettivi: (a) I Crediti sono stati concessi a persone fisiche e persone giuridiche, e sono qualificati come "inadempienze probabili" o "insofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.272/2008 ).
Non risulta pertanto oggetto di cessione il credito risarcitorio azionato in questa causa e pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di _1
Per inciso si ritiene che non ricorrano gli estremi di cui all'art. 101 comma 2 c.p.c., non essendovi necessità di rimettere la questione al contraddittorio delle parti in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: “la sentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. terza via), non è nulla in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di errore in iudicando” ovvero di “error in iudicando de iure procedendi”, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato;
qualora, invece, si tratti di questione di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, sicchè, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, può proporsi specifico motivo di appello solo al fine rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro – eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di ottenere la rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben pag. 9/18 specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio” (Cass. Sent. n. 2984 del 16 febbraio 2016).
4.2 Passando ai motivi di appello deve osservarsi quanto segue.
La Corte rileva preliminarmente come dall'esame dell'atto di citazione di primo grado, posto a confronto con la domanda azionata in via monitoria nel procedimento precedente n. 759/2015, conclusosi con la sentenza n. 623/2019, emerge come la domanda proposta in questo giudizio sia del tutto diversa da quella proposta nel precedente giudizio, dovendosi quella in esame nella presente causa qualificarsi come domanda extracontrattuale, volta ad ottenere il risarcimento danni causato dall' per il fatto illecito del proprio dipendente ai sensi Controparte_5 dell'art. 2049 c.c.
Dall'esame dell'atto di citazione risulta evidente come la causa petendi sia stata descritta con chiaro riferimento al comportamento del Dirigente della Parte_7
che aveva riconosciuto e certificato i crediti di
[...] Persona_1 Pt_4 per € 745.626,97 come certi, liquidi ed esigibili, crediti per i quali la ditta
[...] Pt_4
aveva emesso la fattura n.6/2012, oggetto di contratto di factoring, ma che erano
[...]
in parte riferiti a lavori svolti da terzi e per i quali quindi non sussisteva alcun credito della – cedente crediti alla così ponendo in essere un fatto illecito che Pt_4 Parte_1
Pt_ aveva causato danno alla cessionaria , la quale fidandosi della bontà dei crediti suddetti, aveva anticipato buona parte delle somme cedute alla propria cedente Pt_4
senza poi riceverne l'integrale pagamento da parte della .
[...] Parte_5
La qualifica di una tale domanda appare, secondo la costruzione dell'attore di primo grado, attuale appellante, basata sulla responsabilità della per il fatto illecito Parte_5
del dipendente, quindi come domanda per responsabilità extracontrattuale ed il petitum
Pt_ consistente nel danno derivante da quanto versato dalla alla e pari ad € Pt_4
632.967,55 e quanto riconosciuto e ricevuto in pagamento dalla , quale Parte_5 debitore ceduto, pari ad € 521.196,84 ed € 27.425,11, con una differenza di €
84.345,60, oltre rivalutazione ed interessi.
La suddetta domanda extracontrattuale appare del tutto diversa da quella azionata in sede monitoria e poi nel successivo giudizio di opposizione n. 759/2015, volta ad ottenere la differenza tra quanto oggetto di cessione secondo il contratto di factoring
pag. 10/18 Pt_ tra e e pari all'ammontare della fattura n. 6/2012 per € 745.626,97 e Parte_4 quanto versato dalla Provincia quale debitore ceduto per € 521.196,84, quindi per una somma richiesta in sede di decreto ingiuntivo di € 224.430,13, come credito ceduto e non soddisfatto a seguito del contratto di factoring, quindi nell'ambito di un'azione di natura chiaramente contrattuale, con causa petendi basata sull'adempimento del contratto di factoring e petitum relativo ai crediti ceduti. Pt_ Solo in via subordinata in sede di richiesta risarcimento ex art. 2043 0 2049 c.c., la in quell'originario giudizio avanzava anche la domanda extracontrattuale, giudicata Pt_ inammissibile con la sentenza n. 623/2019, decidendo quindi la , di conseguenza, di instaurare il presente procedimento proprio per perseguire il risarcimento extracontrattuale ex art. 2049 c.c., precluso nel precedente giudizio per inammissibilità
4.3 Chiarita la natura extracontrattuale della domanda proposta nel presente giudizio ex art. 2049 c.c., deve osservarsi come non si sia formata su tale domanda alcun giudicato a seguito della decisione di inammissibilità emessa nella sentenza n.
623/2019 RG non impugnata sul punto.
Al riguardo per costante orientamento di giurisprudenza di legittimità, che questa
Corte condivide, deve chiarirsi che: “la pronuncia “in rito” di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talchè non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo, né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909
c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza gravata che, decidendo nel merito di una domanda risarcitoria dichiarata inammissibile per tardività in un precedente giudizio tra le stesse parti, ne aveva ritenuto precluso
l'esame sulla base di una non consentita interpretazione estensiva del dictum della sentenza di condanna emessa ad altro titolo nel precedente giudizio e passata in giudicato, operando un indebito allargamento della liquidazione con essa operata anche ai danni oggetto della diversa domanda dichiarata in quella sede inammissibile)” (Cass. Ord. n. 20636 del 24 luglio 2024; confr. Anche Cass. S.U. n.
35110/ 2021).
pag. 11/18 Pertanto avendo la sentenza n. 623/2019 deciso solo in rito dell'inammissibilità della domanda extracontrattuale proposta da nei confronti della , Pt_1 Parte_5
non vi è alcun giudicato sul merito della medesima domanda che parte appellante ben poteva azionare in via autonoma in altro giudizio, risultando una sua libera scelta quella di insistere nella stessa nell'originario giudizio impugnando la decisione di inammissibilità (possibile secondo l'ultimo insegnamento della Corte di Cassazione a
S.U. n. 26727/2024) oppure quella di proporre tale azione extracontrattuale in altro nuovo giudizio, come deciso nel caso di specie.
4.4 Nel merito l'appello è fondato, sussistendo nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento della responsabilità ex art 2049 c.c. della P.A
Giova al riguardo rammentare che per la Suprema Corte (SS.UU. n. 13246/19) “Lo
Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”.
Le Sezioni Unite nella sentenza anzidetta, dopo aver affermato che sussiste la responsabilità civile in capo alla P.A.. ex art. 2049 c.c. qualora un proprio funzionario abbia commesso, anche dolosamente, un fatto illecito, riguardo il requisito della occasionalità necessaria hanno chiarito che la responsabilità dell'art. 2049 c.c. si fonda soltanto sulla sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria tra il danno- conseguenza e la mansione svolta, “nell'esercizio delle incombenze”. La norma opera sia nell'ipotesi in cui la mansione sia condicio sine qua non per la realizzazione del danno sia nell'ipotesi in cui abbia agevolato la commissione del reato, (e quindi applicabile l'art. 2049 c.c. anche nel caso in cui il fatto del dipendente sia doloso e pag. 12/18 potendo essere commesso anche al di fuori dello svolgimento dell'attività amministrativa, sia stato agevolato da quest'ultima)
Applicando il criterio di imputazione dell'occasionalità necessaria secondo le Sezioni
Unite la P.A “risponde del fatto illecito del proprio funzionario o dipendente ogni qual volta questo non si sarebbe verificato senza l'esercizio delle funzioni o delle attribuzioni o dei poteri pubblicistici: e ciò a prescindere dal fine soggettivo dell'agente
(non potendo dipendere il regime di oggettiva responsabilità dalle connotazioni dell'atteggiamento psicologico dell'autore del fatto), ma in relazione all'oggettiva destinazione della condotta a fini diversi da quelli istituzionali o – a maggior ragione – contrari a quelli per i quali le funzioni o le attribuzioni o i poteri erano stati conferiti”.
Con la conseguenza che la P.A. è, come qualsiasi altro soggetto, destinataria della disciplina codicistica della responsabilità extracontrattuale, che dovrà essere applicata nella sua interezza dimodoché, secondo la Suprema Corte, il rapporto di causalità sarà interrotto in caso di fatto naturale o del terzo o dello stesso danneggiato che determini, di per sé solo,
l'evento.
Ciò in quanto ,la scelta legislativa di imputare gli effetti dell'attività svolta dai dipendenti in capo alla P.A. si può giustificare solamente allorché quest'ultima possa prevedere le condotte dannose dei propri dipendenti e sia dunque in grado di adottare le misure necessarie a prevenirne la verificazione.
In conclusione, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, affinché la
P.A possa rispondere a titolo di responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c., vi deve essere un nesso di occasionalità necessaria che colleghi la condotta dannosa del funzionario con le incombenze o i poteri a lui conferiti dal preponente pubblico e inoltre deve trattarsi di “condotte raffigurabili o prevenibili oggettivamente come sviluppo non anomalo dell'esercizio del conferito potere di agire, rientrando nella normalità statistica pure che il potere possa essere impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali o ad esse contrarie e dovendo farsi carico il preponente delle forme, non oggettivamente improbabili, di inesatta o infedele estrinsecazione dei poteri conferiti o di violazione dei divieti imposti agli agenti”.
pag. 13/18 Nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione della responsabilità dell' ai sensi dell'art. 2049 c.c. Controparte_5
In particolare la sussistenza di un fatto illecito posto in essere dal dipendente provinciale
Ing. emerge dalla stessa documentazione depositata in primo grado Pt_3 dall' , con particolare riferimento alla Deliberazione n. 17 Controparte_5 del 31 marzo 2015 del Consiglio Provinciale con la quale la Parte_5 aveva ritenuto priva di presupposti l'adesione della effettuata dall'allora Parte_5
dirigente Ing. con nota prot. N. 18 del 22 febbraio 2012 - alla cessione Persona_1
Pt_ del credito da parte della alla per la quota parte di € 197.005,02 “poiché Parte_4 in relazione alla somma complessiva di € 745.626,97, di cui alla Fattura n. 6 del 16 febbraio 2012, il Tribunale di L'Aquila – Gup – con Sentenza n. 153/14 ha statuito che i lavori non sono stati eseguiti dalla richiamata ditta bensì da ditte terze fino Parte_4 alla concorrenza dell'importo dichiarato”.
Pertanto deve ritenersi che i due documenti aventi pari data 22 febbraio 2012 di adesione alla cessione del credito e di certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili con riferimento alla fattura n. 6/2012 emessa dalla a firma dell'Ing. Parte_4
, siano stati emessi illecitamente, con riferimento a crediti inesistenti della Pt_3
per essere, come poi riconosciuto anche dall' , Parte_4 Controparte_5 crediti per lavori svolti da ditte terze diverse dall'appaltatrice Parte_4
Ciò riceve conferma probatoria dalle sentenze penali depositate in atti da entrambe le parti, quindi poste a fondamento delle difese di entrambe ed in tal senso pienamente utilizzabili, come elementi di conferma della documentazione sopra riportata.
In particolare riporta la sentenza del GUP di L'Aquila n. 153/2014 richiamata anche nella delibera provinciale del 2015 appena sopra citata che nel processo penale a carico, tra gli altri, del titolare della che l'Ing. , all'epoca dirigente Parte_4 Persona_1
di settore della , conferiva incarichi a ditte terze dallo stesso scelte ed Parte_5 individuate per lo svolgimento dei lavori appaltati alla ditta per l'esecuzione Parte_4
di lavori di somma urgenza per la sistemazione e l'adeguamento funzionale di edifici nell'ambito della ricostruzione post sismica. Tali lavori svolti da ditte diverse dalla fatturavano poi tali lavori alla che a sua volta emetteva fattura Parte_4 Parte_4
alla Provincia, con il verosimile intento poi, una volta pagata dalla Provincia per i lavori pag. 14/18 dalla stessa non svolti, di riversare le suddette somme alle ditte che effettivamente li avevano svolti.
A fronte di tali accertamenti di fatto, che costituiscono elementi di conferma del fatto illecito già emergente dalla documentazione in atti sopra richiamata, quali la delibera provinciale del 2015 e le certificazioni ed adesioni alla cessione del credito a firma dell'Ing,. , assumono significato rilevante nel presente giudizio Pt_3 indipendentemente dall'esito del giudizio penale a carico di imprenditori, conclusosi per assoluzione in relazione al delitto di false fatture per mancanza di dolo specifico.
Le situazioni di fatto indicanti comportamenti illeciti dello risultano Persona_1
altresì essere state affrontate anche nella sentenza penale n.726 del 20 dicembre 2019 emessa dal Tribunale Penale di L'Aquila nel procedimento n. 1811/2012 RGNR che vedeva imputati e al capo U per avere attestato Persona_1 Parte_8 falsamente nello stato di avanzamento lavori n. 1 del 23 gennaio 2012 l'avvenuta esecuzione di opere e lavori per un totale di euro 745.626,27 quando invece dette opere e lavori ammontavano a circa euro 500.000,00, attestando tali circostanze ed importi non veritieri anche nel relativo certificato di pagamento della rata n. 1 emesso in pari data, avendo invece la ditta eseguito lavori per la inferiore somma di circa euro Pt_4
500.000,00.
Anche in tale procedimento penale si affrontava la medesima vicenda e veniva accertato, anche sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato e da altri Pt_4
imprenditori, riportate nella sentenza, che i lavori svolti dalla ammontavano Parte_4
a circa euro 500.000,00 mentre per la restante parte oggetto di richiesta di fattura e di stato di avanzamento si trattava di lavori svolti da altre ditte e fatturate dalla su Pt_4
richiesta dello . Il processo per il fatto come accertato penalmente per falso in Pt_3
atto pubblico si concludeva con dichiarazione non doversi procedere per prescrizione, non essendovi i presupposti per un'assoluzione piena, proprio in forza di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale svolta.
Peraltro il fatto storico delle richieste dell'Ing. alla di fatturare alla Pt_3 Parte_6
anche lavori non svolti ma svolti da terze ditte dallo stesso indicate, risulta Parte_5
non contestato tra le parti in modo specifico, risultando sul punto del tutto irrilevante l'esito finale dei giudizi penali che hanno trattato della vicenda.
pag. 15/18 Risulta pertanto comprovato il fatto illecito dell'Ing. quale dirigente della Pt_3
, che ben a conoscenza dell'inesistenza parziale dei crediti della Parte_5
riportati nella fattura n. 6/2012 per la somma di euro 745.626,27, risultando Parte_4
le opere svolte solo per una somma di poco superiore agli euro 500.000,00, malgrado ciò con le dichiarazioni del 22 febbraio 2012, con riferimento alla cessione del credito di cui al contratto di factoring intercorsa tra e aderiva alla Parte_4 Parte_1
suddetta cessione e certificava trattarsi di crediti certi, liquidi ed esigibili.
Tale comportamento illecito del dipendente della appare all'evidenza posto in Parte_5 essere nell'esercizio delle sue funzioni quindi con quel vincolo di occasionalità necessaria richiesto dalla norma per fondare la responsabilità del datore di lavoro, in questo caso della ai sensi dell'art.2049 c.c. Parte_5
Chiaro ed evidente è poi il nesso di causalità tra tale condotta illecita ed il danno causato
Pt_ alla Banca cessionaria del credito della in quanto le certificazioni Parte_4 attestate dall'Ing. in data 22 febbraio 2012, del tutto in linea e coerenti peraltro Pt_3
con il verbale di somma urgenza redatto in data 20 agosto 2011 a firma dello stesso Ing.
e del verbale di deliberazione della Giunta della Provincia di n. 178 Pt_3 Pt_5
del 3 ottobre 2012, facevano insorgere nella il legittimo affidamento Parte_1
sulla bontà dei crediti ceduti dalla ed oggetto di fattura, cosicchè la banca Parte_4
appellante provvedeva al pagamento alla cedente della somma di euro 632.967,55, ingnorando l'inesistenza di parte dei crediti oggetto di cessione.
A fronte di tale pagamento, tuttavia, la riconosceva e pagava a fronte della Parte_5
cessione del credito solo le somme relative ai lavori effettivamente svolti ed alle spese sostenute dalla ditta appaltatrice per un ammontare di euro 521.196,84, cui Parte_4 doveva sommarsi anche la somma di € 27.425,11 riconosciuta nel giudizio 795/2015.
Pertanto il danno derivante dal fatto illecito del dipendente della e quindi Parte_5 addebitabile alla stessa ai sensi dell'art. 2049 c.c. può agevolmente Parte_5
parametrarsi alla differenza tra quanto versato da a sulla base del Parte_1 Parte_4
legittimo affidamento indotto dal comportamento illecito dello sulla bontà del Pt_3 credito ceduto (€ 632.967,55), e quanto poi ricevuto in pagamento dei crediti effettivamente esistenti (€ 521.196,84 + € 27.425,11), quindi nel danno subito pari ad €
pag. 16/18 84.345,60 oltre alla rivalutazione e interessi dalla data dell'avvenuto pagamento della alla fino all'effettivo soddisfo. Parte_1 Parte_4
In conclusione l'appello deve essere accolto ed in riforma dell'impugnata sentenza l' deve essere condannata al risarcimento dei Controparte_5 danni in favore di liquidate in € 84.345,60 oltre rivalutazione ed Parte_1
interessi dalla data dell'avvenuto pagamento dalla alla Parte_1 Parte_4 all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della in Parte_5
favore della come da liquidazione in dispositivo, per entrambi i gradi di Parte_1
giudizio, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Vanno compensate le spese di appello tra e . _1 Parte_5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_1
del legale rappr. p.t., contro la sentenza n. 359/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila pubblicata in data 17 maggio 2023, nei confronti di
[...]
in persona del Presidente p.t., con l'intervento di Controparte_5
in persoona del legale rappresentante pro tempore, così provvede _1
:
1) Dichiara il difetto di legittimazione della _1
2) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' a risarcire la della Controparte_5 Parte_1 somma di € 84.345,60 oltre rivalutazione ed interessi dalla data del pagamento da a all'effettivo soddisfo;
Parte_1 Parte_4
3) Condanna l' a rimborsare le spese di Controparte_5 giudizio in favore di per il primo grado di giudizio liquidate in € Parte_1
14.103,00 oltre Iva, cap e spese generali come per legge e per il secondo grado di giudizio, liquidate in € 9.991,00 per competenze, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
4) Compensa le spese di lite di appello tra Controparte_5
e
[...] _1
pag. 17/18 Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 6 febbraio 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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