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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/06/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4484/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 4484/2019 promosso da:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sciolto e presso di Parte_1 C.F._1
lui elettivamente domiciliata in Gaeta via Papa Giovanni XXIII n.7;…………………..Attrice
contro c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Buonemani e Controparte_1 C.F._2
presso di lui elettivamente domiciliata in Gaeta via V. Veneto 4………………………...Convenuta
e c.f. rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Gallinaro e CP_2 C.F._3
presso di lui elettivamente domiciliata in 04024 Gaeta (LT) Via Atratina 44……………... Convenuta
e c.f. elettivamente domiciliata in Gaeta via Papa Giovanni XXIII CP_3 CodiceFiscale_4
presso lo studio dell'Avv. Danilo Conflitti dal quale è rappresentata e difesa……..Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 12 febbraio 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha esposto di essere proprietaria del terreno identificato al foglio 33, particella 114, di mq 6976, sul quale si trova un fabbricato rurale di mq 240,
distinto al foglio 33, particella 115 nel Comune di Gaeta utilizzato come ricovero per attrezzature agricole e che i suddetti beni le risultano pervenuti per successione a seguito della morte del marito
. L'attrice ha anche riferito che, per accedere al suddetto terreno, utilizza uno stradello Persona_1
pedonale largo circa un metro, confinante con la proprietà di (fg. 33, part.lla 176), Controparte_1
con quella di (fg. 33, part.lla 195) e con la proprietà di (fg. 33, part.lla CP_2 CP_3
110). Ella ha però lamentato che lo stradello non consente il transito di veicoli a motore ed è perciò
necessario costituire una servitù coattiva di passaggio, poiché non risultano altri accessi in grado di soddisfare le sue esigenze. La ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia il Tribunale Pt_1
adito, ogni eccezione reietta ed ogni contraria istanza : - In accoglimento della domanda, nel merito
costituire il diritto di servitù di cui all'art 1052 cc di passaggio coattivo, con veicoli di ogni specie in
favore della istante proprietaria della particella foglio 33 particella 114 Parte_1
determinando l'indennità spettante ai proprietari dei fondi asserviendi e condannare ai convenuti
stessi a non frapporre ostacoli all'esercizio della servitù subordinatamente all'offerta reale da parte
degli attori della somma che sarà stabilita a titolo di indennità. Spese refuse”.
Si è costituita che ha impugnato le avverse domande e ha così concluso: “… per il Controparte_1
rigetto della domanda perché inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto e comunque non
provata. Con vittoria di spese e spettanze professionali”.
Si è costituita che ha così concluso: “…per l'accoglimento delle sollevate eccezioni CP_2
preliminari e per il rigetto della domanda perché inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto
e comunque non provata. Con vittoria di spese ed onorari di causa come per legge”.
Si è costituita che ha aderito alle domande di parte attrice e ha così concluso: “…In via CP_3
principale, non si oppone alla domanda attorea ma aderisce alla stessa volta a costituire il diritto di
servitù di cui all'art 1052 cc di passaggio coattivo, con veicoli di ogni specie della particella foglio 33 pagina 2 di 4 particella 114 - Rinuncia espressamente alla indennità spettante ai proprietari dei fondi asserviendi. -
Spese di lite compensate”.
Instauratosi il giudizio il Giudice ha ammesso le prove orali.
All'udienza virtuale del 12 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le richieste di parte attrice meritano il rigetto.
In via preliminare, è emerso che la è unica proprietaria della particella 114 per essere Pt_1
subentrata al marito per successione ereditaria ma non della particella 115: per Persona_1
quest'ultima ella appare comproprietaria nella misura di 2/44, così come rilevato anche dagli altri convenuti, e non è stato integrato il contraddittorio nei confronti degli altri proprietari. L'attrice ha inteso provare la titolarità dei suoi diritti di proprietà sulle particelle citate con il deposito di visure ipocatastali: non può provarsi la titolarità di un diritto di proprietà su un immobile mediante la sola visura catastale, in assenza di ulteriori elementi probatori atti a confermare le informazioni risultanti dalla prima e ciò perché la visura catastale è un atto avente valore essenzialmente fiscale (Cass. n.
7567/2019); nel caso che occupa non sono stati allegati gli ulteriori elementi.
La domanda è infondata anche nel merito perché l'attrice non ha fornito prove certe sulla l'impossibilità di accesso per altre vie ai fondi di cui vanta la proprietà: l'istruttoria svolta non ha provato che lo stradello non consenta il passaggio con veicoli a motore e tra le convenute l'unica ad affermare tale circostanza è stata che ha mostrato interesse alla costituzione della servitù CP_3
dichiarando che anche lei usa lo stradello quale unica passaggio di accesso a piedi alla pubblica via.
Il teste nipote dell'attrice, ha dichiarato che non vi erano altre vie di accesso ai Testimone_1
fondi e che la zia si è sempre occupata dei terreni e del casale: tuttavia, la stessa in sede di Pt_1
interrogatorio formale ha dichiarato che i predetti fondi erano abbandonati da anni, circostanza quest'ultima confermata anche dalla teste di parte convenuta che non ha saputo Testimone_2
riferire nulla su altre strade che portavano alla pubblica via e in tal senso si è espressa anche l'altra teste di parte convenuta, . Testimone_3
pagina 3 di 4 Le risultanze istruttorie non hanno confermato le ragioni dell'attrice, che non ha allegato neanche una perizia di parte per descrivere i luoghi di causa né poteva essere disposta una ctu, anche perché, per la carenza documentale, la consulenza sarebbe stata esplorativa: le foto allegate e gli altri documenti non sono idonei a offrire una visione completa dei luoghi, da cui desumere che i fondi sono interclusi. Non
è stata neppure prodotta una relazione notarile necessaria per l'accertamento delle vicende del bene e della individuazione precisa dei soggetti interessati (comproprietari, creditori ipotecari, eredi nel corso del tempo, trascrizione di eventuali domande giudiziali, ecc.)
Le altre questioni devono essere assorbite.
La liquidazione delle spese avviene in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55/2014 e al valore dichiarato, tranne per quanto riguarda la posizione di ,con riferimento alla quale le spese CP_3
devono compensarsi avendo ella sostenuto ragioni coincidenti con quelle dell'attrice.
PQM
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in € Parte_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, in favore di
Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in € 5007, Parte_1
per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, in favore di CP_2
Compensa nel resto.
[...]
Cassino, 17 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 4484/2019 promosso da:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Sciolto e presso di Parte_1 C.F._1
lui elettivamente domiciliata in Gaeta via Papa Giovanni XXIII n.7;…………………..Attrice
contro c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Buonemani e Controparte_1 C.F._2
presso di lui elettivamente domiciliata in Gaeta via V. Veneto 4………………………...Convenuta
e c.f. rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Gallinaro e CP_2 C.F._3
presso di lui elettivamente domiciliata in 04024 Gaeta (LT) Via Atratina 44……………... Convenuta
e c.f. elettivamente domiciliata in Gaeta via Papa Giovanni XXIII CP_3 CodiceFiscale_4
presso lo studio dell'Avv. Danilo Conflitti dal quale è rappresentata e difesa……..Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 12 febbraio 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha esposto di essere proprietaria del terreno identificato al foglio 33, particella 114, di mq 6976, sul quale si trova un fabbricato rurale di mq 240,
distinto al foglio 33, particella 115 nel Comune di Gaeta utilizzato come ricovero per attrezzature agricole e che i suddetti beni le risultano pervenuti per successione a seguito della morte del marito
. L'attrice ha anche riferito che, per accedere al suddetto terreno, utilizza uno stradello Persona_1
pedonale largo circa un metro, confinante con la proprietà di (fg. 33, part.lla 176), Controparte_1
con quella di (fg. 33, part.lla 195) e con la proprietà di (fg. 33, part.lla CP_2 CP_3
110). Ella ha però lamentato che lo stradello non consente il transito di veicoli a motore ed è perciò
necessario costituire una servitù coattiva di passaggio, poiché non risultano altri accessi in grado di soddisfare le sue esigenze. La ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia il Tribunale Pt_1
adito, ogni eccezione reietta ed ogni contraria istanza : - In accoglimento della domanda, nel merito
costituire il diritto di servitù di cui all'art 1052 cc di passaggio coattivo, con veicoli di ogni specie in
favore della istante proprietaria della particella foglio 33 particella 114 Parte_1
determinando l'indennità spettante ai proprietari dei fondi asserviendi e condannare ai convenuti
stessi a non frapporre ostacoli all'esercizio della servitù subordinatamente all'offerta reale da parte
degli attori della somma che sarà stabilita a titolo di indennità. Spese refuse”.
Si è costituita che ha impugnato le avverse domande e ha così concluso: “… per il Controparte_1
rigetto della domanda perché inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto e comunque non
provata. Con vittoria di spese e spettanze professionali”.
Si è costituita che ha così concluso: “…per l'accoglimento delle sollevate eccezioni CP_2
preliminari e per il rigetto della domanda perché inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto
e comunque non provata. Con vittoria di spese ed onorari di causa come per legge”.
Si è costituita che ha aderito alle domande di parte attrice e ha così concluso: “…In via CP_3
principale, non si oppone alla domanda attorea ma aderisce alla stessa volta a costituire il diritto di
servitù di cui all'art 1052 cc di passaggio coattivo, con veicoli di ogni specie della particella foglio 33 pagina 2 di 4 particella 114 - Rinuncia espressamente alla indennità spettante ai proprietari dei fondi asserviendi. -
Spese di lite compensate”.
Instauratosi il giudizio il Giudice ha ammesso le prove orali.
All'udienza virtuale del 12 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le richieste di parte attrice meritano il rigetto.
In via preliminare, è emerso che la è unica proprietaria della particella 114 per essere Pt_1
subentrata al marito per successione ereditaria ma non della particella 115: per Persona_1
quest'ultima ella appare comproprietaria nella misura di 2/44, così come rilevato anche dagli altri convenuti, e non è stato integrato il contraddittorio nei confronti degli altri proprietari. L'attrice ha inteso provare la titolarità dei suoi diritti di proprietà sulle particelle citate con il deposito di visure ipocatastali: non può provarsi la titolarità di un diritto di proprietà su un immobile mediante la sola visura catastale, in assenza di ulteriori elementi probatori atti a confermare le informazioni risultanti dalla prima e ciò perché la visura catastale è un atto avente valore essenzialmente fiscale (Cass. n.
7567/2019); nel caso che occupa non sono stati allegati gli ulteriori elementi.
La domanda è infondata anche nel merito perché l'attrice non ha fornito prove certe sulla l'impossibilità di accesso per altre vie ai fondi di cui vanta la proprietà: l'istruttoria svolta non ha provato che lo stradello non consenta il passaggio con veicoli a motore e tra le convenute l'unica ad affermare tale circostanza è stata che ha mostrato interesse alla costituzione della servitù CP_3
dichiarando che anche lei usa lo stradello quale unica passaggio di accesso a piedi alla pubblica via.
Il teste nipote dell'attrice, ha dichiarato che non vi erano altre vie di accesso ai Testimone_1
fondi e che la zia si è sempre occupata dei terreni e del casale: tuttavia, la stessa in sede di Pt_1
interrogatorio formale ha dichiarato che i predetti fondi erano abbandonati da anni, circostanza quest'ultima confermata anche dalla teste di parte convenuta che non ha saputo Testimone_2
riferire nulla su altre strade che portavano alla pubblica via e in tal senso si è espressa anche l'altra teste di parte convenuta, . Testimone_3
pagina 3 di 4 Le risultanze istruttorie non hanno confermato le ragioni dell'attrice, che non ha allegato neanche una perizia di parte per descrivere i luoghi di causa né poteva essere disposta una ctu, anche perché, per la carenza documentale, la consulenza sarebbe stata esplorativa: le foto allegate e gli altri documenti non sono idonei a offrire una visione completa dei luoghi, da cui desumere che i fondi sono interclusi. Non
è stata neppure prodotta una relazione notarile necessaria per l'accertamento delle vicende del bene e della individuazione precisa dei soggetti interessati (comproprietari, creditori ipotecari, eredi nel corso del tempo, trascrizione di eventuali domande giudiziali, ecc.)
Le altre questioni devono essere assorbite.
La liquidazione delle spese avviene in conformità alla tabella n. 2 del D.M. 55/2014 e al valore dichiarato, tranne per quanto riguarda la posizione di ,con riferimento alla quale le spese CP_3
devono compensarsi avendo ella sostenuto ragioni coincidenti con quelle dell'attrice.
PQM
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in € Parte_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, in favore di
Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si quantificano in € 5007, Parte_1
per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge, in favore di CP_2
Compensa nel resto.
[...]
Cassino, 17 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 4 di 4