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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 355/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3445/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020413384 I.C.I. 2004
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Misterbianco - Casa Comunale 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110048882214 I.C.I. 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al comune di Misterbianco e all'AdER di Catania, è impugnata l'intimazione in epigrafe e la sottostante cartella di pagamento.
Il ricorrente deduce: la mancata notifica della cartella di pagamento;
intervenuta decadenza dal potere di riscuotere il tributo;
la mancata notifica dell'avviso di accertamento;
la carenza del presupposto impositivo oggettivo e soggettivo, per non essere nel possesso dell'immobile.
Il Comune controdeduce di avere provveduto al discarico totale del ruolo e chiede la cessata materia del contendere.
Il giudice monocratico, all'udienza del 14.1.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il Comune deposita in atti il provvedimento di discarico totale della pretesa avanzata con l'atto impugnato.
La Corte, pertanto, considerato che è venuto a mancare l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio sono a carico della parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono a carico della parte che le ha sostenute.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3445/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229020413384 I.C.I. 2004
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Misterbianco - Casa Comunale 95045 Misterbianco CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110048882214 I.C.I. 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al comune di Misterbianco e all'AdER di Catania, è impugnata l'intimazione in epigrafe e la sottostante cartella di pagamento.
Il ricorrente deduce: la mancata notifica della cartella di pagamento;
intervenuta decadenza dal potere di riscuotere il tributo;
la mancata notifica dell'avviso di accertamento;
la carenza del presupposto impositivo oggettivo e soggettivo, per non essere nel possesso dell'immobile.
Il Comune controdeduce di avere provveduto al discarico totale del ruolo e chiede la cessata materia del contendere.
Il giudice monocratico, all'udienza del 14.1.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il Comune deposita in atti il provvedimento di discarico totale della pretesa avanzata con l'atto impugnato.
La Corte, pertanto, considerato che è venuto a mancare l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese del giudizio sono a carico della parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono a carico della parte che le ha sostenute.