TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/05/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 144 \2025 R.G.
promossa da
c.f.: , nata Parte_1 C.F._1
a TORINO, il 03/10/1984, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. CATTAFI ALESSANDRO;
contro
C.F.: , Controparte_1 C.F._2
nata a [...], il [...], rappresentato e difeso come in atti dall'avv. LO PRESTI GIUSEPPE;
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO
MINISTERO.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale, da intendersi richiamato in questa sede. IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/02/2025, Pt_1
ha premesso di aver contratto matrimonio
[...]
concordatario con in data 21/05/2016, e Controparte_1
che dall'unione sono nati i figli, , il Persona_1
29/07/2017 e , il 27/12/2019. Ha adito il Tribunale Persona_2
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale.
Disposta la comparizione delle parti, unitamente alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza,
si è costituito il quale ha contestato Controparte_1
quanto contenuto nel ricorso avversario.
All'udienza del 16 maggio 2025, sono comparse le parti personalmente, le quali hanno dichiarato di essersi riconciliate e i procuratori costituiti hanno chiesto di dare atto del totale disinteresse dei coniugi a coltivare l'azione. Il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il Collegio osserva che a norma dell'art. 157, co.1, c.c., i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
Nel caso di specie non è ancora intervenuta sentenza sullo status,
che abbia pronunciato la separazione tra i coniugi, onde la
2 dichiarata avvenuta riconciliazione tra i coniugi comporta semplicemente l'abbandono della domanda e la cessazione della materia del contendere.
Nessuna comunicazione deve essere effettuata all'ufficiale dello stato civile atteso che, a norma dell'articolo 69 primo comma lett. d) del D.P.R. 396/2000, nell'atto di matrimonio non viene annotata la domanda di separazione, ma solo la pronuncia di separazione (sentenza che abbia dichiarato la separazione o decreto di omologa della separazione consensuale), pronuncia che nel caso di specie, si è detto, non è stata ancora emessa nel presente giudizio, essendo la riconciliazione tra i coniugi intervenuta prima che si pervenisse a pronuncia di separazione.
Ed ai sensi dell'articolo 63 primo comma lettera g) del citato
D.P.R. si trascrivono poi “le dichiarazioni con le quali coniugi separati manifestano la loro riconciliazione ai sensi dell'articolo
157 del codice civile”, onde la riconciliazione va trascritta solo nell'ipotesi di coniugi già separati, quale non è quella di specie.
Le spese processuali vanno dichiarate integralmente compensate fra le parti, a motivo dell'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 144/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- preso atto dell'avvenuta riconciliazione tra i coniugi,
3 dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del
26/05/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
4