TAR Roma, sez. 4B, sentenza 08/04/2026, n. 6303
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Ordinanza presidenziale 20 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
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Ordinanza cautelare 12 ottobre 2023
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Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell’art. 9-ter D.L. 78/2015 per contrasto con la Direttiva 2014/24/UE, Carta dei diritti fondamentali UE, CEDU, TUE e TFUE. Violazione Costituzione (artt. 3, 9, 41, 53, 97, 117). Violazione certezza del diritto e legittimo affidamento. Violazione L. 241/1990. Violazione D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere (proporzionalità, ingiustizia manifesta, difetto istruttoria, travisamento fatti, disparità trattamento).

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dei principi di irretroattività e affidamento poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback.

  • Rigettato
    Violazione artt. 1241 cc e ss. Retroattività del meccanismo di payback che inficia la legittimità delle procedure di gara.

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’art. 9-ter D.L. 78/2015 per violazione Direttiva 2014/24/UE, Carta diritti fondamentali UE, CEDU, TUE, TFUE. Violazione Costituzione (artt. 3, 9, 32, 41, 53, 97, 117). Violazione principio "estoppel", certezza diritto, legittimo affidamento. Violazione L. 241/1990, D.Lgs. 50/2016. Eccesso di potere (proporzionalità, ingiustizia manifesta, difetto istruttoria, travisamento fatti, disparità trattamento, sviamento, perplessità).

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore per la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter per violazione artt. 3, 9, 23, 32, 53, 117 Cost. Violazione art. 1 Protocollo Addizionale CEDU e art. TUE. Irragionevolezza e irrazionalità del payback. Violazione principi capacità contributiva, progressività tributo, irretroattività.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che il meccanismo rientri nell'ambito oggettivo dell'art. 23 Cost. e ne ha escluso la violazione, ritenendo la disciplina rispettosa della riserva di legge e contenente gli elementi procedurali necessari. Ha inoltre escluso la violazione del principio di irretroattività.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter D.L. 78/2015 per violazione dell’art. 23 Cost.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina rispetta la riserva di legge, individuando i soggetti, l'oggetto della prestazione e le indicazioni generali sulla procedura.

  • Rigettato
    Violazione principio di ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2, 7-bis 17-ter, 19, 19-ter e 26 del D.P.R. 633/1972.

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata. Non si fa riferimento specifico alla neutralità IVA nelle motivazioni della sentenza citata.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 9 ter del D.L. 78/2015. Violazione del divieto di retroattività. Violazione artt. 3, 32, 41, 97 Cost. Violazione e falsa applicazione princìpi collaborazione e buona fede. Violazione artt. 1, 3, 6, 7 L. 241/1990 e principio partecipazione procedimento. Violazione art. 6 TUE, art. 41 CDFUE. Eccesso di potere (difetto istruttoria, motivazione, irragionevolezza, illogicità, proporzionalità, trasparenza).

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, ritenendo le imprese consapevoli fin dal 2015 del meccanismo di payback.

  • Inammissibile
    Violazione artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 21 octies L. 241/90. Violazione art. 41 Carta di Nizza. Violazione principio trasparenza. Eccesso di potere (carenza motivazione, istruttoria, errata valutazione presupposti, violazione leale collaborazione, buona fede). Violazione art. 97 Cost. Violazione contraddittorio e diritto difesa.

    Gli atti provinciali hanno natura meramente attuativo-esecutiva delle disposizioni legislative e degli atti statali. La controversia verte su un diritto soggettivo patrimoniale, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione artt. 3 e 4 Linee-guida DM 6/10/2022. Violazione artt. 3 e 41 Cost. Eccesso di potere (carenza istruttoria, erroneità presupposti). Violazione legittimo affidamento. Perplessità. Sviamento.

    Gli atti provinciali hanno natura meramente attuativo-esecutiva delle disposizioni legislative e degli atti statali. La controversia verte su un diritto soggettivo patrimoniale, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione art. 9 ter D.L. 78/2015. Eccesso di potere (difetto istruttoria, motivazione, irragionevolezza, illogicità, proporzionalità, trasparenza). Eccesso di potere (carenza presupposti). Violazione art. 97 Cost.

    Gli atti provinciali hanno natura meramente attuativo-esecutiva delle disposizioni legislative e degli atti statali. La controversia verte su un diritto soggettivo patrimoniale, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Mancata trasparenza sui dati e conteggi utilizzati per il calcolo della spesa regionale e dello sfondamento del tetto.

    Gli atti provinciali hanno natura meramente attuativo-esecutiva delle disposizioni legislative e degli atti statali. La controversia verte su un diritto soggettivo patrimoniale, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 08/04/2026, n. 6303
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6303
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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