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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4558 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35979 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MACCHI ROBERTO e dell'avv. BETTINELLI C.F._2
STEFANO VIA MANZONI, 17 21013 GALLARATE;
elettivamente domiciliati in VIA MANZONI, 17 21013 GALLARATE presso il difensore avv. MACCHI ROBERTO
-attori- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIERO Controparte_1 C.F._3
CLEMENTINO, elettivamente domiciliato in VIA ALBALONGA, 7 00183 ROMA presso il difensore avv. PALMIERO CLEMENTINO
-convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
§ § §
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29 luglio 2021, e Parte_1 Parte_2 domandavano che l'adito Tribunale annullasse per dolo ex artt. 1427 e 1439 c.c. il contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 13 ottobre 2020 con e, per l'effetto, Controparte_1
1 condannasse la convenuta alla restituzione in loro favore della caparra confirmatoria di euro 100.000,00
e al pagamento degli interessi legali maturati dal 3 ottobre 2020 fino al saldo, nonché al pagamento in loro favore di euro 102.277,81, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno.
La convenuta, ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Le parti depositavano memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Il Giudice, rigettate le richieste di prove orali articolate dalle parti, disponeva CTU formulando al consulente architetto il seguente quesito: «esaminati gli atti e i documenti di Persona_1 causa, sentite le parti e i loro consulenti, compiuti gli opportuni accertamenti presso le Pubbliche
Amministrazioni (alle quali si ordina sin d'ora ex art. 213 c.p.c. di consentire al c.t.u. di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione in relazione alla quale formuli richiesta, salvo obbligo di corresponsione degli oneri relativi alle spese di estrazione copia):
- descriva l'immobile oggetto di causa, indicando i dati catastali;
- verifichi la regolarità urbanistica e catastale dell'immobile alla data 13.10.2020 e accerti, in particolare, se le pratiche in sanatoria presentate nel corso del 2021 dal convenuto siano effettivamente idonee a regolarizzare tutti i profili di eventuale irregolarità esistenti alla data già indicata del 13.10.2020;
- in caso negativo, individui e descriva gli ulteriori profili di irregolarità non coperti dalle pratiche già presentate e chiarisca se siano anch'essi eventualmente sanabili e con quali modalità, specificando il relativo costo;
- effettui in ogni caso un tentativo di conciliazione».
La relazione del CTU veniva depositata il 10 novembre 2023.
Il 28 novembre 2024, rilevato l'avvenuto deposito delle note scritte recanti la precisazione delle conclusioni, il Tribunale tratteneva la causa in decisione e assegnava termini ex art. 190 c.p.c.
Alla luce della documentazione versata in atti, il Tribunale ritiene che i fatti di causa possano essere ricostruiti nei termini che seguono.
La vicenda in esame prende le mosse dalla stipulazione, in data 13 ottobre 2020, di un contratto preliminare con cui gli odierni attori s'impegnavano nei confronti della convenuta ad acquistare gli
2 immobili siti a Milano in via Padre Giovan Battista Martini, n. 11: trattasi di una villetta unifamiliare e di un annesso fabbricato composto da autorimessa, ripostiglio, disimpegno e bagno1.
La stipulazione del preliminare era stata preceduta dalla sottoscrizione, da parte dell'attore
[...]
, di una proposta d'acquisto: tanto avveniva in data 15 luglio 2020 presso l'agenzia CRES Pt_1
Strategie Immobiliari SRL;
la convenuta accettava la proposta il giorno seguente. In tale documento dichiarava che l'immobile era conforme alla normativa edilizia e urbanistica. Le parti Controparte_1
s'impegnavano a stipulare il contratto preliminare con atto notarile entro il 30 settembre 2020, previo versamento, a opera del promissario acquirente, in due soluzioni, della somma di euro 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoria2.
In vista della stipulazione del preliminare innanzi al notaio, gli attori richiedevano alla convenuta, per il tramite dell'agenzia immobiliare, copia della Denuncia di Inizio Attività dalla stessa depositata presso il
Comune di Milano in data 19 dicembre 20003. Tale documento riguardava alcune opere realizzate sull'immobile successivamente alla sua costruzione, che era anteriore al 1967. Dell'esistenza della DIA
i promissari acquirenti erano stati informati dalla stessa promittente venditrice, come dai medesimi riconosciuto nell'atto di citazione che ha introdotto il presente giudizio4.
Nonostante la mancata consegna del summenzionato documento, in data 13 ottobre 2020 le parti stipulavano il contratto preliminare innanzi al notaio di Milano. Persona_2
La stipulazione era stata preceduta dallo scambio di cinque minute.
Già nella prima la promittente venditrice aveva dato atto degli interventi edilizi realizzati sull'immobile successivamente alla sua costruzione e costituenti oggetto della DIA del 2000. A detta di Controparte_1 si trattava, in particolare, di «demolizione e ricostruzione di tavolati interni, creazione nuovi servizi igienici, adeguamento impianto elettrico e termo idraulico, ampliamento box interno»5. La convenuta, pur dichiarando che tali interventi avevano costituito oggetto di DIA, si era impegnata a compiere tutte le ulteriori attività che si fossero rese necessarie per assicurare che, al momento della stipulazione del contratto definitivo, l'immobile compravenduto fosse urbanisticamente a norma. Questa prima minuta era stata seguita da altre quattro puntuazioni, nelle quali le parti avevano approfondito la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile e avevano disciplinato modalità e tempistiche delle pratiche utili a sanare eventuali abusi. In particolare, con riferimento alla citata DIA, la convenuta si era espressamente riservata di «appurare la completezza e regolarità sotto il profilo edilizio- urbanistico di tale ultimo intervento», obbligandosi «a porre in essere tutto quanto necessario a tal fine presso i competenti uffici comunali, ivi compresa la presentazione, ove necessaria, della eventuale richiesta di concessione in sanatoria»6.
Nelle minute successive questi profili erano stati ulteriormente affinati.
Nella terza, in particolare, si era posticipata la data di stipulazione del contratto definitivo e si era prevista l'eventualità di sottoscriverlo in una data successiva a quella programmata, qualora ciò fosse stato imposto dalle tempistiche delle necessarie pratiche edilizie7.
Si era altresì previsto il deposito, nelle mani del notaio che avrebbe rogato il contratto definitivo, della somma di euro 20.000,00 da sottrarre dal prezzo nel caso in cui alla data della stipulazione non fossero state ultimate le eventuali pratiche di sanatoria. Previsto era anche lo sconto da applicare sul prezzo dell'immobile per il caso di rigetto dell'eventuale istanza di sanatoria: in particolare, le parti avevano convenuto che tale evenienza non avrebbe costituito motivo di risoluzione del contratto, ma avrebbe unicamente fatto sorgere in capo agli odierni attori il diritto a una riduzione del prezzo per un importo pari a euro 17.000,008.
La descritta attività prenegoziale, dipanatasi tra il 28 settembre e il 12 ottobre 2020, metteva capo alla stipulazione del preliminare il 13 ottobre 2020, ossia in un momento successivo alla data prevista nella proposta inizialmente sottoscritta dalle parti (che aveva individuato la data del 30 settembre 2020).
Il contratto prevedeva che la vendita avrebbe avuto luogo per un prezzo pari a euro 1.150.000,00, comprensivo della caparra confirmatoria versata contestualmente alla stipula e pari a euro 100.000,00.
La stipulazione del contratto definitivo veniva fissata in una data compresa tra il 15 e il 20 febbraio 2021,
«ovvero se successiva entro 30 giorni dalla data del completamento e/o regolarizzazione della pratica o del rilascio dell'eventuale concessione in sanatoria di cui all'articolo 10 della presente scrittura»9. Gli artt. 2 e 10 del contratto preliminare attenevano alla situazione urbanistica ed edilizia dell'immobile e contemplavano espressamente l'eventualità che si rendesse necessario l'espletamento di pratiche edilizie per sanare le irregolarità da cui esso fosse risultato affetto.
All'art. 10, in particolare, si menzionava la DIA del 2000, in relazione alla quale la promittente venditrice si riservava di verificare completezza e regolarità; per l'eventualità che tale verifica avesse esito negativo, inoltre, si obbligava «a porre in essere, a sua cura e spese, tutto quanto necessario a tal Controparte_1 fine presso i competenti uffici comunali, ivi compresa la presentazione, ove necessaria, della eventuale richiesta di istanza in sanatoria il tutto in ossequio alle risultanze catastali».
Tale verifica dava evidentemente esito negativo, atteso che la convenuta, in data 3 febbraio 2021, presentava una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata «a sanatoria per opere interne ed esterne»10. Il
23 febbraio 2021, inoltre, la stessa depositava presso il Comune di Milano richiesta di permesso di costruire a sanatoria11.
In data 23 marzo 2021, poi, trasmetteva a la DIA del 2000. Dalla Controparte_1 Parte_1 visione del documento gli attori apprendevano quanto segue:
- diversamente da quanto dichiarato dalla convenuta nella fase delle trattative e all'art. 10 del contratto preliminare, la DIA non riguardava tutti gli interventi realizzati sull'immobile compravenduto, in quanto da essa rimaneva escluso l'ampliamento dell'autorimessa;
- l'immobile compravenduto era affetto da irregolarità urbanistico-edilizie emergenti da un raffronto tra la DIA del 2000 e le planimetrie catastali allegate al contratto preliminare
(circostanze riscontrate anche dal CTU);
- le opere oggetto della DIA erano state seguite personalmente dalla convenuta e dal di lei marito nelle loro rispettive qualità di architetto e ingegnere;
Persona_3
- la copia trasmessa non recava alcuna attestazione di conformità e non era pertanto stata ottenuta dalla convenuta in seguito a richiesta di accesso agli atti.
Successive verifiche effettuate dagli attori rilevavano ulteriori profili di irregolarità, che peraltro non avevano costituito oggetto delle pratiche in sanatoria avviate dalla convenuta nel 2021. Tale circostanza emerge anche dalla relazione del CTU, ove si legge che: «I due procedimenti a sanatoria (CILA e PDC) del 2021 hanno sostanzialmente colmato il divario che esisteva tra quanto evidenziato negli elaborati della DIA del 2000 e quanto rappresentato nelle planimetrie catastali del 2011, lasciando tuttavia irrisolte due problematiche fondamentali esistenti al piano seminterrato:
1) la presenza di una forometria (delle dimensioni di un vano porta) non originariamente presente nella muratura portante mediana del fabbricato, verso la zona di intersezione con il fronte ovest;
2) la presenza di una forometria (delle dimensioni di un vano porta) nella muratura portante perimetrale lato ovest, laddove originariamente era presente solo una finestra di altezza molto ridotta, collocata per dare aria e luce al locale»12.
Le riscontrate irregolarità inducevano il notaio a comunicare alle parti l'impossibilità di Persona_2 procedere alla stipulazione del contratto definitivo, fintantoché non fosse stato rilasciato il permesso di costruire necessario a sanare i persistenti abusi13. Tale provvedimento veniva rilasciato nel marzo del
202214; le irregolarità che residuavano e che erano state riscontrate dal CTU venivano infine sanate dalla
SCIA presentata dalla convenuta in data 22 maggio 2024 e depositata agli atti del presente giudizio in data 12 giugno 2024.
Tanto premesso il Tribunale rileva che le domande attoree devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
Giusto il disposto dell'art. 1439 c.c., il dolo comporta l'annullabilità del contratto quando una parte ha usato raggiri che hanno indotto l'altra a stipulare una convenzione che altrimenti non avrebbe stipulato.
La norma, pertanto, richiede che la condotta decettiva si sostanzi in un inganno avente per oggetto circostanze essenziali del negozio, determinanti ai fini della prestazione del consenso del raggirato: si richiede, in altri termini, che il dolo ingeneri nel deceptus un errore influente sull'an della manifestazione della volontà negoziale.
Affinché il contratto sia affetto da annullabilità per dolo, dunque, è necessario:
a. che vi sia una condotta, commissiva od omissiva, consistente in raggiri, ossia in un complesso di manovre ingannevoli e artifizi;
b. che tale condotta sia riconducibile a un animus decipiendi del deceptor, ossia a una sua specifica intenzione di ingannare;
c. che il deceptus sia conseguentemente caduto in errore;
d. che vi sia un nesso di causalità sia tra i raggiri e l'errore, sia tra la condotta fraudolenta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto15.
Ad avviso del Tribunale, nel caso di specie tali elementi difettano.
È pacifico che, al momento della stipulazione del contratto preliminare, l'immobile di via Martini fosse abusivo: lo si evince dalla relazione del CTU e dal contegno della convenuta che, successivamente alla stipulazione, avviava pratiche volte a regolarizzare l'immobile stesso. Altrettanto pacifico è che l'esistenza di irregolarità, o quantomeno l'eventualità della loro esistenza, fosse nota alla convenuta: ella, infatti, già nella fase delle trattative si riservava di effettuare verifiche in ordine alla presenza di eventuali abusi e di avviare le pratiche necessarie a sanarli. A ciò si aggiunga che aveva Controparte_1 acquistato l'immobile nel lontano 2001 e che, in qualità di architetto, aveva supervisionato insieme al marito la pratica sfociata nella DIA del 2000.
Ad avviso del Tribunale, queste circostanze dimostrano che la convenuta avesse contezza o, quantomeno, nutrisse un ragionevole sospetto in ordine alla presenza di abusi edilizi non sanati: cionondimeno, ella dichiarava all'agenzia immobiliare incaricata della vendita che l'immobile era conforme alle norme edilizie e urbanistiche.
Tale discrepanza tra quanto la promittente venditrice sapeva o sospettava e quanto dalla stessa dichiarato all'agenzia immobiliare non è, tuttavia, sufficiente a integrare i presupposti applicativi dell'art. 1439
c.c.: non vi è prova, infatti, che la convenuta abbia tenuto una condotta maliziosamente volta a ingannare i promissari acquirenti e a indurli a stipulare un contratto che, diversamente, non avrebbero stipulato.
A sostegno di ciò si rileva che gli attori venivano posti in condizione di conoscere la possibile presenza di abusi subito dopo la sottoscrizione della proposta di acquisto e ben prima di addivenire alla stipulazione del contratto preliminare di cui chiedono l'annullamento: quanto appena espresso emerge con evidenza dall'intensa attività prenegoziale che precedeva la stipulazione del contratto stesso.
Già nella prima minuta, infatti, la promittente venditrice paventava l'eventualità che la DIA del 2000 non fosse stata sufficiente a regolarizzare la situazione urbanistica ed edilizia dell'immobile, tanto che s'impegnava a svolgere tutte le ulteriori attività che si fossero rivelate a tal fine necessarie. Una simile prospettazione appare di per sé sufficiente a ingenerare nei promissari acquirenti quantomeno un sospetto circa l'esistenza di abusi.
Significativo appare altresì il fatto che nelle quattro minute successive il profilo attinente alla regolarità urbanistica dell'immobile sia stato ulteriormente approfondito, tanto da potersi affermare che esso ha costituito l'oggetto preponderante, se non addirittura esclusivo, dell'attività prenegoziale svolta dalle parti. In particolare, merita di essere evidenziato che la generica prospettazione contenuta nella prima puntuazione abbia via via assunto una maggiore specificità: le parti, infatti, non si limitavano più a prevedere genericamente l'eventuale presenza di irregolarità, ma si davano espressamente atto della possibile irregolarità e incompletezza della DIA, la cui verifica veniva demandata alla convenuta.
Sul punto, non è rilevante che nelle minute e nel contratto preliminare la convenuta abbia falsamente annoverato l'ampliamento dell'autorimessa tra gli oggetti della DIA: ella, infatti, si riservava espressamente di appurare non solo la regolarità ma anche la completezza della DIA, così paventando il rischio che la stessa non riguardasse effettivamente tutti gli interventi che avevano interessato l'immobile.
Quantomeno a partire dal 7 ottobre 2020 (data della seconda minuta), dunque, gli attori avevano piena contezza del fatto che la DIA del 2000 potesse non essere sufficiente ad assicurare la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile.
Tale consapevolezza doveva radicarsi ulteriormente nei promissari acquirenti, atteso che nelle puntuazioni successive le parti contemplavano espressamente l'eventualità che i procedimenti di sanatoria si protraessero oltre la data prevista per la stipulazione del definitivo, o addirittura avessero esito negativo: per far fronte a tali evenienze, si prevedeva rispettivamente il deposito nelle mani del notaio rogante della somma di euro 20.000,00 e una riduzione del prezzo per un importo pari a euro
17.000,00.
Una così specifica e intensa attività prenegoziale rivela che gli attori avevano ben presente il rischio che l'immobile compravenduto fosse affetto da abusi e che, cionondimeno, si fossero ugualmente determinati a stipulare il contratto.
A sostegno di questo assunto deve rilevarsi che l'attore assumeva nella fase delle Parte_1 trattative un contegno tutt'altro che passivo: egli stesso il 7 ottobre 2020 trasmetteva alla promittente
8 venditrice la seconda minuta16; egli stesso l'8 ottobre 2020 richiedeva la trasmissione della versione definitiva del contratto preliminare17; egli stesso il 9 ottobre 2020 trasmetteva alla convenuta la quarta minuta18; infine, egli stesso il 12 ottobre 2020 trasmetteva la versione definitiva del contratto, invitando controparte a presentarsi l'indomani per la sottoscrizione dello stesso innanzi al notaio19.
Il comprovato protagonismo degli attori nella fase delle trattative rivela la loro ferma determinazione ad addivenire alla stipulazione del contratto, determinazione che non veniva scalfita nemmeno dalla mancata consegna di copia della DIA (dagli stessi richiesta alla convenuta) e dall'evidente rischio che l'immobile compravenduto non fosse conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
Tale ferma determinazione emerge anche da altri due elementi.
In primo luogo, il contratto preliminare veniva stipulato il 13 ottobre 2020, ossia tredici giorni dopo la data prevista nella proposta di acquisto: lo spirare del termine ivi menzionato, pertanto, non induceva gli attori a desistere dal proposito di acquistare l'immobile.
In secondo luogo, l'art. 2 del contratto preliminare espressamente prevedeva l'eventualità che le pratiche di sanatoria si protraessero oltre la data fissata per la stipulazione del definitivo, individuata nel 20 febbraio 2021: ebbene, tale eventualità non era ritenuta ostativa rispetto all'acquisto dell'immobile, atteso che le parti prevedevano che, in tal caso, il definitivo si sarebbe stipulato entro trenta giorni dall'avvenuta sanatoria.
Gli attori, pertanto, avevano ben presente l'eventualità che l'immobile fosse affetto da irregolarità tanto significative da non poter essere sanare entro il 20 febbraio 2021, ossia entro quattro mesi dalla stipulazione del preliminare: cionondimeno, essi rimanevano fermi nel proposito di acquistare l'immobile.
I suesposti rilievi inducono il Tribunale a ritenere non integrati i presupposti applicativi dell'art. 1439
c.c.
Non risulta, infatti, che l'odierna convenuta abbia tenuto una condotta volta a maliziosamente occultare la reale situazione urbanistica ed edilizia dell'immobile. Soltanto nella proposta, infatti, quest'ultimo era definito come a norma;
in tutta la corrispondenza successivamente intercorsa tra le parti, invece, veniva paventato in maniera sempre più circostanziata il rischio di abusi necessitanti una sanatoria. Un simile contegno può forse essere considerato non conforme al canone della buona fede, essendo ragionevole ritenere che la convenuta avesse ben presente lo stato dell'immobile: depongono in tal senso sia il possesso quasi ventennale dello stesso da parte di sia la professione dalla medesima Controparte_1 svolta, sia il suo attivo coinvolgimento nelle opere di cui alla DIA del 2000.
Quanto appena espresso, tuttavia, non è sufficiente a ritenere che la condotta della convenuta abbia integrato gli estremi del dolo contrattuale. Ella, infatti, ha posto gli attori in condizione di conoscere la reale situazione urbanistica ed edilizia dell'immobile, avendo espressamente e a più riprese prospettato il rischio di irregolarità. Trattasi di un contegno che risulta incompatibile con l'animus decipiendi, ossia con la volontà di ingannare la controparte: se questo fosse stato l'intento della promittente venditrice, infatti, ella avrebbe serbato un radicale silenzio sul punto, o addirittura avrebbe tentato di occultare artificiosamente il reale stato dell'immobile.
Non merita condivisione, pertanto, la prospettazione degli attori secondo cui avrebbe Controparte_1 assunto un contegno maliziosamente inerte, al fine di indurli alla stipulazione di un contratto che altrimenti non avrebbero stipulato. In primo luogo, infatti, non risulta che la stessa sia rimasta silente sui possibili abusi edilizi (anzi, risulta il contrario); in secondo luogo, se anche la convenuta avesse serbato un silenzio malizioso (circostanza che – si ribadisce – è smentita dai documenti di causa), quest'ultimo non avrebbe comunque esplicato alcuna efficienza causale sulla determinazione volitiva degli attori.
e infatti, sono apparsi più che determinati ad addivenire alla Parte_1 Parte_2 stipulazione del contratto di cui oggi chiedono l'annullamento e tale determinazione è rimasta ferma nonostante il paventato rischio di abusi edilizi: non può pertanto sostenersi che i non provati raggiri usati dalla convenuta siano stati tali che, senza di essi, gli attori non avrebbero contrattato.
Un ulteriore elemento merita, infine, di essere valorizzato.
Le parti pattuivano un prezzo di acquisto pari a euro 1.150.000,00, comprensivo degli euro 100.000,00 versati dai promissari acquirenti a titolo di caparra confirmatoria. Trattasi di un importo considerevole, che avrebbe dovuto ragionevolmente suggerire agli attori una diligenza rafforzata, specie a fronte del rischio, a loro noto, di abusi edilizi: in altri termini, gli attori avrebbero dovuto astenersi dallo stipulare il contratto preliminare fintantoché non fosse stata chiarita la reale situazione dell'immobile. Essi, invece, assumevano un contegno di segno opposto: pur non avendo ottenuto la richiesta copia della DIA, infatti, insistevano per addivenire alla stipulazione del contratto, peraltro all'esito di una trattativa che
10 aveva avuto per oggetto pressoché esclusivo il profilo urbanistico-edilizio e nella quale avevano assunto un ruolo proattivo.
Quanto appena espresso induce a ritenere che gli indimostrati raggiri usati dalla resistente non siano stati idonei a sorprendere una persona di normale diligenza: l'affidamento di cui gli attori lamentano la lesione non può pertanto ricevere alcuna tutela giuridica, in quanto appare fondato sulla negligenza20.
Deve pertanto rigettarsi la domanda di annullamento del contratto preliminare per dolo.
La riscontrata infondatezza di tale domanda comporta il rigetto delle ulteriori domande proposte dagli attori, in quanto consequenziali rispetto alla prima.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico delle parti attrici.
Esse si liquidano in euro 14.103,00, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, avuto riguardo al valore della causa come dedotto in citazione, la complessità media del procedimento,
l'avvenuto deposito di memorie e scritti conclusionali e l'espletamento della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa e ulteriore domanda, eccezione, deduzione e istanza, anche istruttoria, così statuisce:
1) rigetta le domande proposte dagli attori e nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_1
2) condanna e al pagamento, in favore di delle Parte_1 Parte_2 Controparte_1 spese processuali, che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Boroni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. contratto preliminare, di cui al doc. 4 allegato all'atto di citazione di e Parte_1 Parte_2 2 Cfr. proposta di acquisto, di cui al doc. 1 allegato all'atto di citazione di e Parte_1 Parte_2 3 Cfr. messaggio pec di , di cui al doc. 2 allegato all'atto di citazione di e Parte_1 Parte_1 Pt_2
[...] 4 Cfr. p. 2 dell'atto di citazione. 5 Art. 10 della prima minuta del preliminare, di cui al doc. 16 allegato alla comparsa di risposta di Controparte_1
3 6 Art. 10 della seconda minuta del preliminare, di cui al doc. 18 allegato alla comparsa di risposta di Controparte_1 7 Cfr. art. 2 della terza minuta del preliminare, di cui al doc. 21 allegato alla comparsa di risposta di Controparte_1 8 Cfr. art. 10 della quarta minuta del preliminare, di cui al doc. 23 allegato alla comparsa di risposta di Controparte_1 9 Art. 2 del contratto preliminare, di cui al doc. 4 allegato all'atto di citazione di e Parte_1 Parte_2
4 10 P. 2 della , di cui al doc. 6 allegato all'atto di citazione di e Pt_3 Parte_1 Parte_2 11 Cfr. preavviso di rilascio del permesso di costruire a sanatoria, di cui al doc. 53 allegato alla terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. di Controparte_1
5 12 P. 40 della relazione del CTU. 13 Cfr. e-mail del notaio del 1° aprile 2021, di cui al doc. 11 allegato all'atto di citazione di e Persona_2 Parte_1
Parte_2 14 Cfr. preavviso di rilascio del permesso di costruire a sanatoria, di cui al doc. 53 allegato alla terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. di cfr. ricevute dei bonifici disposti dalla convenuta in favore del Comune di Milano, di cui al doc. Controparte_1 54 allegato alla terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. di Controparte_1
6 15 Cfr. Cass. civ., Sez. II, 1° luglio 2024, n. 17988.
7 16 Cfr. e-mail di del 7 ottobre 2020, di cui al doc. 17 allegato alla comparsa di risposta di Parte_1 Controparte_1 17 Cfr. e-mail di dell'8 ottobre 2020, di cui al doc. 19 allegato alla comparsa di risposta di Parte_1 Controparte_1 18 Cfr. e-mail di del 9 ottobre 2020, di cui al doc. 22 allegato alla comparsa di risposta di Parte_1 Controparte_1 19 Cfr. e-mail di del 12 ottobre 2020, di cui al doc. 25 allegato alla comparsa di risposta di Parte_1 Controparte_1
9 20 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2023, n. 30505.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MACCHI ROBERTO e dell'avv. BETTINELLI C.F._2
STEFANO VIA MANZONI, 17 21013 GALLARATE;
elettivamente domiciliati in VIA MANZONI, 17 21013 GALLARATE presso il difensore avv. MACCHI ROBERTO
-attori- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIERO Controparte_1 C.F._3
CLEMENTINO, elettivamente domiciliato in VIA ALBALONGA, 7 00183 ROMA presso il difensore avv. PALMIERO CLEMENTINO
-convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
§ § §
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29 luglio 2021, e Parte_1 Parte_2 domandavano che l'adito Tribunale annullasse per dolo ex artt. 1427 e 1439 c.c. il contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 13 ottobre 2020 con e, per l'effetto, Controparte_1
1 condannasse la convenuta alla restituzione in loro favore della caparra confirmatoria di euro 100.000,00
e al pagamento degli interessi legali maturati dal 3 ottobre 2020 fino al saldo, nonché al pagamento in loro favore di euro 102.277,81, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del danno.
La convenuta, ritualmente costituitasi, chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Le parti depositavano memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Il Giudice, rigettate le richieste di prove orali articolate dalle parti, disponeva CTU formulando al consulente architetto il seguente quesito: «esaminati gli atti e i documenti di Persona_1 causa, sentite le parti e i loro consulenti, compiuti gli opportuni accertamenti presso le Pubbliche
Amministrazioni (alle quali si ordina sin d'ora ex art. 213 c.p.c. di consentire al c.t.u. di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione in relazione alla quale formuli richiesta, salvo obbligo di corresponsione degli oneri relativi alle spese di estrazione copia):
- descriva l'immobile oggetto di causa, indicando i dati catastali;
- verifichi la regolarità urbanistica e catastale dell'immobile alla data 13.10.2020 e accerti, in particolare, se le pratiche in sanatoria presentate nel corso del 2021 dal convenuto siano effettivamente idonee a regolarizzare tutti i profili di eventuale irregolarità esistenti alla data già indicata del 13.10.2020;
- in caso negativo, individui e descriva gli ulteriori profili di irregolarità non coperti dalle pratiche già presentate e chiarisca se siano anch'essi eventualmente sanabili e con quali modalità, specificando il relativo costo;
- effettui in ogni caso un tentativo di conciliazione».
La relazione del CTU veniva depositata il 10 novembre 2023.
Il 28 novembre 2024, rilevato l'avvenuto deposito delle note scritte recanti la precisazione delle conclusioni, il Tribunale tratteneva la causa in decisione e assegnava termini ex art. 190 c.p.c.
Alla luce della documentazione versata in atti, il Tribunale ritiene che i fatti di causa possano essere ricostruiti nei termini che seguono.
La vicenda in esame prende le mosse dalla stipulazione, in data 13 ottobre 2020, di un contratto preliminare con cui gli odierni attori s'impegnavano nei confronti della convenuta ad acquistare gli
2 immobili siti a Milano in via Padre Giovan Battista Martini, n. 11: trattasi di una villetta unifamiliare e di un annesso fabbricato composto da autorimessa, ripostiglio, disimpegno e bagno1.
La stipulazione del preliminare era stata preceduta dalla sottoscrizione, da parte dell'attore
[...]
, di una proposta d'acquisto: tanto avveniva in data 15 luglio 2020 presso l'agenzia CRES Pt_1
Strategie Immobiliari SRL;
la convenuta accettava la proposta il giorno seguente. In tale documento dichiarava che l'immobile era conforme alla normativa edilizia e urbanistica. Le parti Controparte_1
s'impegnavano a stipulare il contratto preliminare con atto notarile entro il 30 settembre 2020, previo versamento, a opera del promissario acquirente, in due soluzioni, della somma di euro 100.000,00 a titolo di caparra confirmatoria2.
In vista della stipulazione del preliminare innanzi al notaio, gli attori richiedevano alla convenuta, per il tramite dell'agenzia immobiliare, copia della Denuncia di Inizio Attività dalla stessa depositata presso il
Comune di Milano in data 19 dicembre 20003. Tale documento riguardava alcune opere realizzate sull'immobile successivamente alla sua costruzione, che era anteriore al 1967. Dell'esistenza della DIA
i promissari acquirenti erano stati informati dalla stessa promittente venditrice, come dai medesimi riconosciuto nell'atto di citazione che ha introdotto il presente giudizio4.
Nonostante la mancata consegna del summenzionato documento, in data 13 ottobre 2020 le parti stipulavano il contratto preliminare innanzi al notaio di Milano. Persona_2
La stipulazione era stata preceduta dallo scambio di cinque minute.
Già nella prima la promittente venditrice aveva dato atto degli interventi edilizi realizzati sull'immobile successivamente alla sua costruzione e costituenti oggetto della DIA del 2000. A detta di Controparte_1 si trattava, in particolare, di «demolizione e ricostruzione di tavolati interni, creazione nuovi servizi igienici, adeguamento impianto elettrico e termo idraulico, ampliamento box interno»5. La convenuta, pur dichiarando che tali interventi avevano costituito oggetto di DIA, si era impegnata a compiere tutte le ulteriori attività che si fossero rese necessarie per assicurare che, al momento della stipulazione del contratto definitivo, l'immobile compravenduto fosse urbanisticamente a norma. Questa prima minuta era stata seguita da altre quattro puntuazioni, nelle quali le parti avevano approfondito la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile e avevano disciplinato modalità e tempistiche delle pratiche utili a sanare eventuali abusi. In particolare, con riferimento alla citata DIA, la convenuta si era espressamente riservata di «appurare la completezza e regolarità sotto il profilo edilizio- urbanistico di tale ultimo intervento», obbligandosi «a porre in essere tutto quanto necessario a tal fine presso i competenti uffici comunali, ivi compresa la presentazione, ove necessaria, della eventuale richiesta di concessione in sanatoria»6.
Nelle minute successive questi profili erano stati ulteriormente affinati.
Nella terza, in particolare, si era posticipata la data di stipulazione del contratto definitivo e si era prevista l'eventualità di sottoscriverlo in una data successiva a quella programmata, qualora ciò fosse stato imposto dalle tempistiche delle necessarie pratiche edilizie7.
Si era altresì previsto il deposito, nelle mani del notaio che avrebbe rogato il contratto definitivo, della somma di euro 20.000,00 da sottrarre dal prezzo nel caso in cui alla data della stipulazione non fossero state ultimate le eventuali pratiche di sanatoria. Previsto era anche lo sconto da applicare sul prezzo dell'immobile per il caso di rigetto dell'eventuale istanza di sanatoria: in particolare, le parti avevano convenuto che tale evenienza non avrebbe costituito motivo di risoluzione del contratto, ma avrebbe unicamente fatto sorgere in capo agli odierni attori il diritto a una riduzione del prezzo per un importo pari a euro 17.000,008.
La descritta attività prenegoziale, dipanatasi tra il 28 settembre e il 12 ottobre 2020, metteva capo alla stipulazione del preliminare il 13 ottobre 2020, ossia in un momento successivo alla data prevista nella proposta inizialmente sottoscritta dalle parti (che aveva individuato la data del 30 settembre 2020).
Il contratto prevedeva che la vendita avrebbe avuto luogo per un prezzo pari a euro 1.150.000,00, comprensivo della caparra confirmatoria versata contestualmente alla stipula e pari a euro 100.000,00.
La stipulazione del contratto definitivo veniva fissata in una data compresa tra il 15 e il 20 febbraio 2021,
«ovvero se successiva entro 30 giorni dalla data del completamento e/o regolarizzazione della pratica o del rilascio dell'eventuale concessione in sanatoria di cui all'articolo 10 della presente scrittura»9. Gli artt. 2 e 10 del contratto preliminare attenevano alla situazione urbanistica ed edilizia dell'immobile e contemplavano espressamente l'eventualità che si rendesse necessario l'espletamento di pratiche edilizie per sanare le irregolarità da cui esso fosse risultato affetto.
All'art. 10, in particolare, si menzionava la DIA del 2000, in relazione alla quale la promittente venditrice si riservava di verificare completezza e regolarità; per l'eventualità che tale verifica avesse esito negativo, inoltre, si obbligava «a porre in essere, a sua cura e spese, tutto quanto necessario a tal Controparte_1 fine presso i competenti uffici comunali, ivi compresa la presentazione, ove necessaria, della eventuale richiesta di istanza in sanatoria il tutto in ossequio alle risultanze catastali».
Tale verifica dava evidentemente esito negativo, atteso che la convenuta, in data 3 febbraio 2021, presentava una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata «a sanatoria per opere interne ed esterne»10. Il
23 febbraio 2021, inoltre, la stessa depositava presso il Comune di Milano richiesta di permesso di costruire a sanatoria11.
In data 23 marzo 2021, poi, trasmetteva a la DIA del 2000. Dalla Controparte_1 Parte_1 visione del documento gli attori apprendevano quanto segue:
- diversamente da quanto dichiarato dalla convenuta nella fase delle trattative e all'art. 10 del contratto preliminare, la DIA non riguardava tutti gli interventi realizzati sull'immobile compravenduto, in quanto da essa rimaneva escluso l'ampliamento dell'autorimessa;
- l'immobile compravenduto era affetto da irregolarità urbanistico-edilizie emergenti da un raffronto tra la DIA del 2000 e le planimetrie catastali allegate al contratto preliminare
(circostanze riscontrate anche dal CTU);
- le opere oggetto della DIA erano state seguite personalmente dalla convenuta e dal di lei marito nelle loro rispettive qualità di architetto e ingegnere;
Persona_3
- la copia trasmessa non recava alcuna attestazione di conformità e non era pertanto stata ottenuta dalla convenuta in seguito a richiesta di accesso agli atti.
Successive verifiche effettuate dagli attori rilevavano ulteriori profili di irregolarità, che peraltro non avevano costituito oggetto delle pratiche in sanatoria avviate dalla convenuta nel 2021. Tale circostanza emerge anche dalla relazione del CTU, ove si legge che: «I due procedimenti a sanatoria (CILA e PDC) del 2021 hanno sostanzialmente colmato il divario che esisteva tra quanto evidenziato negli elaborati della DIA del 2000 e quanto rappresentato nelle planimetrie catastali del 2011, lasciando tuttavia irrisolte due problematiche fondamentali esistenti al piano seminterrato:
1) la presenza di una forometria (delle dimensioni di un vano porta) non originariamente presente nella muratura portante mediana del fabbricato, verso la zona di intersezione con il fronte ovest;
2) la presenza di una forometria (delle dimensioni di un vano porta) nella muratura portante perimetrale lato ovest, laddove originariamente era presente solo una finestra di altezza molto ridotta, collocata per dare aria e luce al locale»12.
Le riscontrate irregolarità inducevano il notaio a comunicare alle parti l'impossibilità di Persona_2 procedere alla stipulazione del contratto definitivo, fintantoché non fosse stato rilasciato il permesso di costruire necessario a sanare i persistenti abusi13. Tale provvedimento veniva rilasciato nel marzo del
202214; le irregolarità che residuavano e che erano state riscontrate dal CTU venivano infine sanate dalla
SCIA presentata dalla convenuta in data 22 maggio 2024 e depositata agli atti del presente giudizio in data 12 giugno 2024.
Tanto premesso il Tribunale rileva che le domande attoree devono essere rigettate per le ragioni che seguono.
Giusto il disposto dell'art. 1439 c.c., il dolo comporta l'annullabilità del contratto quando una parte ha usato raggiri che hanno indotto l'altra a stipulare una convenzione che altrimenti non avrebbe stipulato.
La norma, pertanto, richiede che la condotta decettiva si sostanzi in un inganno avente per oggetto circostanze essenziali del negozio, determinanti ai fini della prestazione del consenso del raggirato: si richiede, in altri termini, che il dolo ingeneri nel deceptus un errore influente sull'an della manifestazione della volontà negoziale.
Affinché il contratto sia affetto da annullabilità per dolo, dunque, è necessario:
a. che vi sia una condotta, commissiva od omissiva, consistente in raggiri, ossia in un complesso di manovre ingannevoli e artifizi;
b. che tale condotta sia riconducibile a un animus decipiendi del deceptor, ossia a una sua specifica intenzione di ingannare;
c. che il deceptus sia conseguentemente caduto in errore;
d. che vi sia un nesso di causalità sia tra i raggiri e l'errore, sia tra la condotta fraudolenta e la decisione del deceptus di stipulare il contratto15.
Ad avviso del Tribunale, nel caso di specie tali elementi difettano.
È pacifico che, al momento della stipulazione del contratto preliminare, l'immobile di via Martini fosse abusivo: lo si evince dalla relazione del CTU e dal contegno della convenuta che, successivamente alla stipulazione, avviava pratiche volte a regolarizzare l'immobile stesso. Altrettanto pacifico è che l'esistenza di irregolarità, o quantomeno l'eventualità della loro esistenza, fosse nota alla convenuta: ella, infatti, già nella fase delle trattative si riservava di effettuare verifiche in ordine alla presenza di eventuali abusi e di avviare le pratiche necessarie a sanarli. A ciò si aggiunga che aveva Controparte_1 acquistato l'immobile nel lontano 2001 e che, in qualità di architetto, aveva supervisionato insieme al marito la pratica sfociata nella DIA del 2000.
Ad avviso del Tribunale, queste circostanze dimostrano che la convenuta avesse contezza o, quantomeno, nutrisse un ragionevole sospetto in ordine alla presenza di abusi edilizi non sanati: cionondimeno, ella dichiarava all'agenzia immobiliare incaricata della vendita che l'immobile era conforme alle norme edilizie e urbanistiche.
Tale discrepanza tra quanto la promittente venditrice sapeva o sospettava e quanto dalla stessa dichiarato all'agenzia immobiliare non è, tuttavia, sufficiente a integrare i presupposti applicativi dell'art. 1439
c.c.: non vi è prova, infatti, che la convenuta abbia tenuto una condotta maliziosamente volta a ingannare i promissari acquirenti e a indurli a stipulare un contratto che, diversamente, non avrebbero stipulato.
A sostegno di ciò si rileva che gli attori venivano posti in condizione di conoscere la possibile presenza di abusi subito dopo la sottoscrizione della proposta di acquisto e ben prima di addivenire alla stipulazione del contratto preliminare di cui chiedono l'annullamento: quanto appena espresso emerge con evidenza dall'intensa attività prenegoziale che precedeva la stipulazione del contratto stesso.
Già nella prima minuta, infatti, la promittente venditrice paventava l'eventualità che la DIA del 2000 non fosse stata sufficiente a regolarizzare la situazione urbanistica ed edilizia dell'immobile, tanto che s'impegnava a svolgere tutte le ulteriori attività che si fossero rivelate a tal fine necessarie. Una simile prospettazione appare di per sé sufficiente a ingenerare nei promissari acquirenti quantomeno un sospetto circa l'esistenza di abusi.
Significativo appare altresì il fatto che nelle quattro minute successive il profilo attinente alla regolarità urbanistica dell'immobile sia stato ulteriormente approfondito, tanto da potersi affermare che esso ha costituito l'oggetto preponderante, se non addirittura esclusivo, dell'attività prenegoziale svolta dalle parti. In particolare, merita di essere evidenziato che la generica prospettazione contenuta nella prima puntuazione abbia via via assunto una maggiore specificità: le parti, infatti, non si limitavano più a prevedere genericamente l'eventuale presenza di irregolarità, ma si davano espressamente atto della possibile irregolarità e incompletezza della DIA, la cui verifica veniva demandata alla convenuta.
Sul punto, non è rilevante che nelle minute e nel contratto preliminare la convenuta abbia falsamente annoverato l'ampliamento dell'autorimessa tra gli oggetti della DIA: ella, infatti, si riservava espressamente di appurare non solo la regolarità ma anche la completezza della DIA, così paventando il rischio che la stessa non riguardasse effettivamente tutti gli interventi che avevano interessato l'immobile.
Quantomeno a partire dal 7 ottobre 2020 (data della seconda minuta), dunque, gli attori avevano piena contezza del fatto che la DIA del 2000 potesse non essere sufficiente ad assicurare la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile.
Tale consapevolezza doveva radicarsi ulteriormente nei promissari acquirenti, atteso che nelle puntuazioni successive le parti contemplavano espressamente l'eventualità che i procedimenti di sanatoria si protraessero oltre la data prevista per la stipulazione del definitivo, o addirittura avessero esito negativo: per far fronte a tali evenienze, si prevedeva rispettivamente il deposito nelle mani del notaio rogante della somma di euro 20.000,00 e una riduzione del prezzo per un importo pari a euro
17.000,00.
Una così specifica e intensa attività prenegoziale rivela che gli attori avevano ben presente il rischio che l'immobile compravenduto fosse affetto da abusi e che, cionondimeno, si fossero ugualmente determinati a stipulare il contratto.
A sostegno di questo assunto deve rilevarsi che l'attore assumeva nella fase delle Parte_1 trattative un contegno tutt'altro che passivo: egli stesso il 7 ottobre 2020 trasmetteva alla promittente
8 venditrice la seconda minuta16; egli stesso l'8 ottobre 2020 richiedeva la trasmissione della versione definitiva del contratto preliminare17; egli stesso il 9 ottobre 2020 trasmetteva alla convenuta la quarta minuta18; infine, egli stesso il 12 ottobre 2020 trasmetteva la versione definitiva del contratto, invitando controparte a presentarsi l'indomani per la sottoscrizione dello stesso innanzi al notaio19.
Il comprovato protagonismo degli attori nella fase delle trattative rivela la loro ferma determinazione ad addivenire alla stipulazione del contratto, determinazione che non veniva scalfita nemmeno dalla mancata consegna di copia della DIA (dagli stessi richiesta alla convenuta) e dall'evidente rischio che l'immobile compravenduto non fosse conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
Tale ferma determinazione emerge anche da altri due elementi.
In primo luogo, il contratto preliminare veniva stipulato il 13 ottobre 2020, ossia tredici giorni dopo la data prevista nella proposta di acquisto: lo spirare del termine ivi menzionato, pertanto, non induceva gli attori a desistere dal proposito di acquistare l'immobile.
In secondo luogo, l'art. 2 del contratto preliminare espressamente prevedeva l'eventualità che le pratiche di sanatoria si protraessero oltre la data fissata per la stipulazione del definitivo, individuata nel 20 febbraio 2021: ebbene, tale eventualità non era ritenuta ostativa rispetto all'acquisto dell'immobile, atteso che le parti prevedevano che, in tal caso, il definitivo si sarebbe stipulato entro trenta giorni dall'avvenuta sanatoria.
Gli attori, pertanto, avevano ben presente l'eventualità che l'immobile fosse affetto da irregolarità tanto significative da non poter essere sanare entro il 20 febbraio 2021, ossia entro quattro mesi dalla stipulazione del preliminare: cionondimeno, essi rimanevano fermi nel proposito di acquistare l'immobile.
I suesposti rilievi inducono il Tribunale a ritenere non integrati i presupposti applicativi dell'art. 1439
c.c.
Non risulta, infatti, che l'odierna convenuta abbia tenuto una condotta volta a maliziosamente occultare la reale situazione urbanistica ed edilizia dell'immobile. Soltanto nella proposta, infatti, quest'ultimo era definito come a norma;
in tutta la corrispondenza successivamente intercorsa tra le parti, invece, veniva paventato in maniera sempre più circostanziata il rischio di abusi necessitanti una sanatoria. Un simile contegno può forse essere considerato non conforme al canone della buona fede, essendo ragionevole ritenere che la convenuta avesse ben presente lo stato dell'immobile: depongono in tal senso sia il possesso quasi ventennale dello stesso da parte di sia la professione dalla medesima Controparte_1 svolta, sia il suo attivo coinvolgimento nelle opere di cui alla DIA del 2000.
Quanto appena espresso, tuttavia, non è sufficiente a ritenere che la condotta della convenuta abbia integrato gli estremi del dolo contrattuale. Ella, infatti, ha posto gli attori in condizione di conoscere la reale situazione urbanistica ed edilizia dell'immobile, avendo espressamente e a più riprese prospettato il rischio di irregolarità. Trattasi di un contegno che risulta incompatibile con l'animus decipiendi, ossia con la volontà di ingannare la controparte: se questo fosse stato l'intento della promittente venditrice, infatti, ella avrebbe serbato un radicale silenzio sul punto, o addirittura avrebbe tentato di occultare artificiosamente il reale stato dell'immobile.
Non merita condivisione, pertanto, la prospettazione degli attori secondo cui avrebbe Controparte_1 assunto un contegno maliziosamente inerte, al fine di indurli alla stipulazione di un contratto che altrimenti non avrebbero stipulato. In primo luogo, infatti, non risulta che la stessa sia rimasta silente sui possibili abusi edilizi (anzi, risulta il contrario); in secondo luogo, se anche la convenuta avesse serbato un silenzio malizioso (circostanza che – si ribadisce – è smentita dai documenti di causa), quest'ultimo non avrebbe comunque esplicato alcuna efficienza causale sulla determinazione volitiva degli attori.
e infatti, sono apparsi più che determinati ad addivenire alla Parte_1 Parte_2 stipulazione del contratto di cui oggi chiedono l'annullamento e tale determinazione è rimasta ferma nonostante il paventato rischio di abusi edilizi: non può pertanto sostenersi che i non provati raggiri usati dalla convenuta siano stati tali che, senza di essi, gli attori non avrebbero contrattato.
Un ulteriore elemento merita, infine, di essere valorizzato.
Le parti pattuivano un prezzo di acquisto pari a euro 1.150.000,00, comprensivo degli euro 100.000,00 versati dai promissari acquirenti a titolo di caparra confirmatoria. Trattasi di un importo considerevole, che avrebbe dovuto ragionevolmente suggerire agli attori una diligenza rafforzata, specie a fronte del rischio, a loro noto, di abusi edilizi: in altri termini, gli attori avrebbero dovuto astenersi dallo stipulare il contratto preliminare fintantoché non fosse stata chiarita la reale situazione dell'immobile. Essi, invece, assumevano un contegno di segno opposto: pur non avendo ottenuto la richiesta copia della DIA, infatti, insistevano per addivenire alla stipulazione del contratto, peraltro all'esito di una trattativa che
10 aveva avuto per oggetto pressoché esclusivo il profilo urbanistico-edilizio e nella quale avevano assunto un ruolo proattivo.
Quanto appena espresso induce a ritenere che gli indimostrati raggiri usati dalla resistente non siano stati idonei a sorprendere una persona di normale diligenza: l'affidamento di cui gli attori lamentano la lesione non può pertanto ricevere alcuna tutela giuridica, in quanto appare fondato sulla negligenza20.
Deve pertanto rigettarsi la domanda di annullamento del contratto preliminare per dolo.
La riscontrata infondatezza di tale domanda comporta il rigetto delle ulteriori domande proposte dagli attori, in quanto consequenziali rispetto alla prima.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico delle parti attrici.
Esse si liquidano in euro 14.103,00, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, avuto riguardo al valore della causa come dedotto in citazione, la complessità media del procedimento,
l'avvenuto deposito di memorie e scritti conclusionali e l'espletamento della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa e ulteriore domanda, eccezione, deduzione e istanza, anche istruttoria, così statuisce:
1) rigetta le domande proposte dagli attori e nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_1
2) condanna e al pagamento, in favore di delle Parte_1 Parte_2 Controparte_1 spese processuali, che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Boroni 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. contratto preliminare, di cui al doc. 4 allegato all'atto di citazione di e Parte_1 Parte_2 2 Cfr. proposta di acquisto, di cui al doc. 1 allegato all'atto di citazione di e Parte_1 Parte_2 3 Cfr. messaggio pec di , di cui al doc. 2 allegato all'atto di citazione di e Parte_1 Parte_1 Pt_2
[...] 4 Cfr. p. 2 dell'atto di citazione. 5 Art. 10 della prima minuta del preliminare, di cui al doc. 16 allegato alla comparsa di risposta di Controparte_1
3 6 Art. 10 della seconda minuta del preliminare, di cui al doc. 18 allegato alla comparsa di risposta di Controparte_1 7 Cfr. art. 2 della terza minuta del preliminare, di cui al doc. 21 allegato alla comparsa di risposta di Controparte_1 8 Cfr. art. 10 della quarta minuta del preliminare, di cui al doc. 23 allegato alla comparsa di risposta di Controparte_1 9 Art. 2 del contratto preliminare, di cui al doc. 4 allegato all'atto di citazione di e Parte_1 Parte_2
4 10 P. 2 della , di cui al doc. 6 allegato all'atto di citazione di e Pt_3 Parte_1 Parte_2 11 Cfr. preavviso di rilascio del permesso di costruire a sanatoria, di cui al doc. 53 allegato alla terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. di Controparte_1
5 12 P. 40 della relazione del CTU. 13 Cfr. e-mail del notaio del 1° aprile 2021, di cui al doc. 11 allegato all'atto di citazione di e Persona_2 Parte_1
Parte_2 14 Cfr. preavviso di rilascio del permesso di costruire a sanatoria, di cui al doc. 53 allegato alla terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. di cfr. ricevute dei bonifici disposti dalla convenuta in favore del Comune di Milano, di cui al doc. Controparte_1 54 allegato alla terza memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. di Controparte_1
6 15 Cfr. Cass. civ., Sez. II, 1° luglio 2024, n. 17988.
7 16 Cfr. e-mail di del 7 ottobre 2020, di cui al doc. 17 allegato alla comparsa di risposta di Parte_1 Controparte_1 17 Cfr. e-mail di dell'8 ottobre 2020, di cui al doc. 19 allegato alla comparsa di risposta di Parte_1 Controparte_1 18 Cfr. e-mail di del 9 ottobre 2020, di cui al doc. 22 allegato alla comparsa di risposta di Parte_1 Controparte_1 19 Cfr. e-mail di del 12 ottobre 2020, di cui al doc. 25 allegato alla comparsa di risposta di Parte_1 Controparte_1
9 20 Cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2023, n. 30505.
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