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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 916/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 916/2023, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ANTONIO FACONDA, elettivamente domiciliati in PIAZZA DIAZ n. 11, BARI, presso lo studio dell'avv. ANTONIO CAGGIANO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMO Controparte_1 CodiceFiscale_2
TARANTINI, elettivamente domiciliati in PIAZZA DELLA REPUBBLICA n. 59, TRANI, presso il difensore avv. GIACOMO TARANTINI
Appellato avverso l'ordinanza n. 1264/2023 del 21.06.2023, rep. n. 1119/2023 del 22.06.2023 resa dal Tribunale di
Trani nella causa iscritta al r. rg. 826/2023.
pagina 1 di 11 All'esito dell'udienza collegiale del 21.01.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 21.02.2023, adiva il Tribunale di Trani Parte_1 per sentire adottare nei riguardi di , amministratore del Condominio in Trani a Via Controparte_1
Malcangi n. 338, l'ordine di cessazione di ogni comportamento sia esso commissivo e/o omissivo e discriminatorio in pregiudizio della ricorrente, quale persona con disabilità, nonché di ogni altro provvedimento idoneo alla rimozione della discriminazione, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali.
La ricorrente deduceva -allegando idonea documentazione- di essere invalida al 100%, con gravi patologie per via delle quali necessitava di cure e assistenza domiciliari che le venivano erogate dall' presso il proprio domicilio, ciò, in virtù di un programma personalizzato che non CP_2 prevedeva alcuna interruzione.
A causa di un guasto all'impianto di citofonia dell'abitazione condotta in locazione dalla ricorrente e collocata al primo piano del fabbricato sito alla Via Malcangi n. 338, in Trani,
aveva lamentato enormi difficoltà per sottoporsi agli interventi terapeutici ed attività Parte_1
Cont riabilitative erogate dall'
Sosteneva che gli operatori sanitari e gli assistenti sociali che si recavano presso la sua abitazione non riuscivano ad aprire il portone a causa del detto guasto, portone la cui apertura poteva attuarsi soltanto se in possesso delle chiavi. Ciò comportava che gli operatori sanitari e gli assistenti sociali, non potendo accedere al suo appartamento, andavano via senza prestarle cure e assistenza.
Per tali ragioni, l'appellante invitava con sollecitudine il amministratore del CP_1
Condominio, a riparare il citofono. Quest'ultimo, però, rimaneva inerte rendendosi così autore di un'attività discriminatoria in pregiudizio della in quanto persona con disabilità. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva che in via preliminare Controparte_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva perché chiamato a rispondere a titolo personale e non invece in qualità di amministratore del Condominio.
Nel merito deduceva sull'infondatezza del ricorso chiedendo la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite. pagina 2 di 11 Il Tribunale, all'udienza del 19.6.2023, al termine della discussione orale, si riservava per la decisione così disponendo: “il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Roberta Picardi, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 21.2.2023 da
contro ai sensi dell'art. 28 D.lgs 150/2011, così provvede, Parte_1 Controparte_1 rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:1) dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di cessazione della condotta discriminatoria;
2) rigetta la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale;
3) condanna
alla rifusione in favore di delle spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1
€ 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del
15%, cpa ed iva come per legge.”.
Il Tribunale, recepiva la richiesta concorde delle parti circa l'intervenuta riparazione del citofono e dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di disporre la cessazione di ogni comportamento omissivo discriminatorio nei confronti della persona della ricorrente, nonché di adozione di ogni altro provvedimento idoneo alla rimozione della discriminazione suddetta.
Con riguardo invece alla domanda di condanna del in proprio, al risarcimento dei danni CP_1 patiti e alla rifusione delle spese di lite, il Giudice di prime cure decideva sulla base della questione di merito ritenuta di più agevole soluzione.
Evidenziava che difettava ai fini della valutazione di fondatezza della domanda risarcitoria la prova di un pregiudizio a cui ben si sarebbe potuto ovviare e comunque non ravvisava la riconducibilità del pregiudizio lamentato, sotto il profilo eziologico, a una condotta intenzionale o anche solo colposa del CP_1
Infine, il Tribunale poneva a carico della le spese di lite compiendo una valutazione Parte_1 complessiva della soccombenza tenendo conto da un lato di quella virtuale da considerarsi in riferimento alla domanda di cessazione di una condotta discriminatoria in virtù della prova contraria offerta dal e dell'altro della soccombenza rispetto alla domanda risarcitoria. CP_1
2. Avverso l'ordinanza di prime cure ha interposto gravame come in Parte_1 epigrafe.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di appello.
pagina 3 di 11 Con il primo motivo di appello, l'odierna appellante lamenta “TRAVISAMENTO DI FATTO –
CARENZA DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN RELAZIONE
ALL'ART. 2967 C.C. ED ART 111 COST.”
A giudizio dell'appellante l'ordinanza gravata sarebbe erronea in quanto il Tribunale avrebbe travisato alcune vicende fattuali quali il guasto dell'impianto citofonico, che sarebbe stato limitato alla abitazione della , problema che a giudizio del Tribunale sarebbe stato Parte_1 risolvibile mediante l'apposizione di avvisi sul citofono che avrebbero consentito la possibilità di citofonare ad altri condomini poiché il guasto era riferibile soltanto a quest'ultima.
Al contrario, l'odierna appellante sostiene che dall'esposizione dei fatti desumibili dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado emergerebbe invece che l'inconveniente lamentato si fosse verificato a seguito della rottura dell'impianto citofonico condominiale e che con diffida del
04.01.2023 venne precisato altresì che “neppure il campanello del portone è funzionante, né comunque il relativo impianto consente l'apertura del portone per l'accesso ai singoli appartamenti” dunque la mancanza di un'adeguata istruttoria finalizzata a chiarire la vicenda controversa avrebbe comportato un vizio di motivazione dell'ordinanza.
Argomenta ancora l'appellante, che la prova della tardività dell'intervento si evincerebbe dalla stessa comparsa di costituzione del che riconosce di essere stato informato del problema CP_1 in data 28/12/2022.
Contesta pertanto l'inerzia del per non essersi avvalso dei poteri di cui all' art. 1135, 2° CP_1 comma cod. civ.
In definitiva sul punto, l'appellante ritiene che l'inesistenza della prova degli elementi soggettivi ed oggettivi ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria così come rilevati dal Tribunale costituiscano valutazioni prive di riscontro probatorio.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante denuncia la “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELLA L. N. 67/2006 IN RELAZIONE ALL'ART. 28, CO. 4, 5 E 6 DEL D.
LGS. N. 150/2011 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 2059 C.C. NONCHÈ ART. 1135,
2° CO., C.C.”.
A tal proposito, deduce che la richiesta dei danni non patrimoniali “è stata avanzata ai sensi dell'art. 28, c. 5, del cit. d.lgs. in relazione al co. 3 della L. n. 67/2006 nonché all'art. 2059 c.c. e quindi nella ricorrenza della ipotesi di una situazione di discriminazione di una persona disabile, pagina 4 di 11 per aver subìto un pregiudizio dei diritti costituzionalmente garantiti, sanciti dagli artt. 2 e 3
Cost., nonché di quell'altro alla salute di cui all'art. 32 Cost.” a mente del quale, seguendo una interpretazione costituzionalmente orientata della legge speciale n. 67/2006, la discriminazione indiretta potrebbe configurarsi anche in assenza della colpevolezza del suo autore.
Peraltro, sostiene sempre l'appellante che ai sensi dell'art. 2, co. 3, della L. 67/2006, si intende per comportamento discriminatorio indiretto in danno di una persona con disabilità un qualsiasi atto o comportamento -anche omissivo- che ponga la persona con disabilità in una posizione di svantaggio.
Invoca inoltre l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il giudice di primo grado ha escluso che l'inerzia del potesse intendersi come un comportamento discriminatorio poichè non CP_1 risulterebbe riconducibile ad una condotta colpevole del convenuto.
Conclude sul punto evidenziando con riguardo al quantum dei danni subiti la mancata liquidazione in via equitativa.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduce sulla “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 703 TER E 91 C.P.C. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4 E 5 DEL
D.M. N. 55/2014 COSì COME AGGIORNATO CON D.M. N. 147 DEL 13/08/2022 ENTRATO IN
VIGORE IL 23/10/2022”
Secondo l'odierna appellante la misura di tale liquidazione sarebbe errata, poiché la fase istruttoria e/o di trattazione sarebbe del tutto mancata in quanto nel giudizio di primo grado la trattazione si era articolata in una sola udienza in cui, pur essendovi stata richiesta delle parti, i mezzi istruttori non venivano ammessi ragion per cui non competeva alcun compenso per tale fase.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio invocando il Controparte_1 rigetto del gravame con vittoria di spese.
All'udienza del 21.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato.
La legge n. 67 del 2006 sancisce il diritto di chi vive una condizione di disabilità a non essere discriminato e prevede, altresì, che il Tribunale competente per territorio possa ordinare la cessazione di un atto o di un comportamento che discrimina la persona. pagina 5 di 11 Con l'importante riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 1 della legge citata intende garantire la “piena attuazione” della precedente L. 104/1992 e, in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di parità di trattamento nonché dei principi sovrannazionali “il pieno godimento dei diritti civili, politici economici e sociali” tutelando le persone con disabilità che siano vittime di discriminazioni nell'ottica di un processo di integrazione che si può definire irreversibile.
Essa introduce l'espresso divieto di discriminazione delle persone disabili nei rapporti pubblici e privati e fornisce due declinazioni della nozione di discriminazione distinguendola in discriminazione diretta e indiretta. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. Si ha invece discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono un soggetto con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto alle altre persone.
4. Ciò detto, la Corte ritiene la pronuncia di primo grado immune dai vizi denunciati dall'odierna appellante.
Secondo l'assunto di quest'ultima, infatti, il Tribunale sarebbe incorso in una violazione di legge
(secondo motivo) per non aver considerato che la discriminazione indiretta potrebbe configurarsi anche in assenza della colpevolezza del suo autore.
La conclusione non può essere condivisa dal momento che, come si vedrà, anche ove si ritenga integrata una forma di discriminazione indiretta, perché si abbia la responsabilità risarcitoria invocata dall'appellante occorre che la condotta discriminatoria sia ascrivibile secondo i canoni, del dolo o della colpa, disciplinati dall'art. 2043 c.c.
Ciò premesso, passando al vizio denunziato col secondo motivo di appello (violazione di legge) la Cassazione ha chiarito che <<…Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata;
il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pagina 6 di 11 pur corretta sua interpretazione;
…>>. Ne deriva che <<…non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, quale è l'affermare che sia stato trascurato un fatto specifico storicamente apprezzabile, che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (da ultimo
Cassazione n. 640 del 14/01/2019; Cassazione n. 24155 del 13/10/2017);…>> (cfr. parte motiva di Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22084 del 2020, fra le molte).
E se il vizio segnalato col gravame riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esso è esterno all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudizio di merito.
Escluso pertanto il vizio di violazione di legge segnalato, questa Corte condivide il ragionamento del Tribunale che ha ribadito, nel selezionare i criteri di valutazione della fondatezza della domanda proposta dalla , la necessità di comprendere il senso effettivo di “una Parte_1 disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri” il cui carattere discriminatorio “presuppone la verifica della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c., al quale va ricondotta la fattispecie prevista dalla L. n. 67 del 2006, art. 3, comma 3” (cfr. Cass. n. 18762/2016; Cass. n.
3691/2020). Di conseguenza, non può condividersi, come accennato, la tesi propugnata col gravame secondo cui la discriminazione indiretta si configurerebbe a prescindere dalla sussistenza o meno degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti ai fini della configurabilità dell'illecito aquiliano a cui ragionevolmente -come d'altronde ritiene la giurisprudenza di legittimità- va ricondotta anche la fattispecie di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 67 del 2006.
Parte appellante sostiene inoltre che il Tribunale abbia travisato i fatti di causa (primo motivo di appello) poiché, come desumibile dall'esposizione contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'inconveniente lamentato si sarebbe verificato a seguito della rottura dell'impianto citofonico condominiale e la vicenda, a giudizio della , avrebbe Parte_1 richiesto una adeguata istruttoria la cui omissione avrebbe comportato il denunziato vizio di motivazione dell'ordinanza.
L'assunto non scalfisce l'impianto motivazionale dell'ordinanza gravata in quanto essa risulta sorretta da una valutazione completa e rigorosa dei fatti e da una istruttoria adeguata integrata pagina 7 di 11 dalla documentazione versata in atti, il tutto in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. e dell'art
116 c.p.c.
In tema, va rammentato il costante principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui il giudice adito è libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze probatorie che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, fermi i limiti degli obblighi di legge. E' infatti sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, con specifico riferimento all'apprezzamento dei fatti, che risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del Giudicante stabilire quale, nel caso concreto, sia più funzionale e pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti;
da ciò consegue il potere del Giudice di basarsi esclusivamente su quanto ritenga rilevante al fine del giudizio richiestogli negando nel contempo ingresso a questioni ritenute superflue o defatigatorie (cfr. Cassazione, ordinanza 8 agosto 2019, n. 21210; sentenze n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015).
Anche la denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c., pertanto, non coglie nel segno, poiché indipendentemente dall'obiezione secondo cui il Tribunale avrebbe travisato il comportamento adesivo della , comunque esso non si è basato su semplici deduzioni ma ha colto dalle Parte_1 risultanze probatorie l'assenza di responsabilità del CP_1
Come correttamente evidenziato con l'ordinanza impugnata, il “ha adeguatamente CP_1 documentato di essere tempestivamente intervenuto, all'indomani della segnalazione ricevuta, per risolvere la problematica lamentata dalla , attivandosi personalmente con tecnici Parte_1 di sua fiducia nonché con l'assemblea di condominio”.
Inoltre, dal verbale assembleare del 30.01.2023, visionato dalla Corte, risulta la disponibilità manifestata dall'assemblea a sostituire l'impianto citofonico condominiale qualora, anche a seguito della sostituzione del citofono privato della , il problema avesse continuato a Parte_1 persistere.
Da tanto si ricava che il guasto era riferibile all'appartamento condotto dalla : il fatto Parte_1
è documentato dal verbale poc'anzi richiamato ed anche dallo stesso epilogo della vicenda che ha trovato soluzione nella sostituzione del citofono privato. Il che significa che era la stessa istante a potersi personalmente attivare per la sostituzione del suo impianto citofonico. Invero, non può mancare di evidenziarsi, a questo punto, da un lato, la assenza di collaborazione nella rimozione pagina 8 di 11 del segnalato ostacolo discriminatorio da parte della conduttrice e, dall'altro, il fattivo e risolutivo intervento del sig. nella qualità di locatore dell'immobile in parola, resosi disponibile, CP_3 come risulta dal verbale, ad adoperarsi per la risoluzione del problema segnalato.
La domanda risarcitoria risulta quindi infondata poiché non vi è alcuna prova idonea a dimostrare, la riconducibilità del pregiudizio lamentato ad una condotta intenzionale o colposa del l'amministratore di condominio. CP_1
Corretta è anche l'ulteriore valutazione compiuta dal Giudice di prime cure al fine di escludere qualsiasi forma di responsabilità in capo al allorquando ha ritenuto che la riparazione del CP_1 citofono è avvenuta in data successiva alla notifica del ricorso solo perché il 3.3.2023 sono stati consegnati dalla ditta i componenti necessari per la riparazione del guasto nell'abitazione della e che in ogni caso tali componenti erano stati ordinati in precedenza. Parte_1
A conforto delle sopra raggiunte conclusioni, si ricorda l'orientamento pressocché costante della
Suprema Corte che ha stabilito che la tutela risarcitoria in subiecta materia <<… …omissis…, …
è costantemente ricondotta all'ambito applicativo dell'art.2043 cod.civ., a fronte a condotte attive o omissive discriminatorie che assurgono a fatti illeciti. La persona lesa può agire, secondo le regole generali, per il risarcimento del danno e, ai fini dell'accoglimento della azione risarcitoria,
è tenuta a dimostrare i requisiti oggettivi e soggettivi dell'illecito aquiliano e, quindi, sia l'esistenza di un pregiudizio effettivo qualificabile come ingiusto, sia la riconducibilità del danno, sotto il profilo eziologico, a una condotta intenzionale o quanto meno colposa dell'agente, in quest'ultimo caso nelle diverse declinazioni della colpa, anche soltanto lieve, generica e specifica…>> (cfr. parte motiva Cass. Sez. 1, 15/06/2023, n. 17138, Rv. 669895 – 01).
Nel caso specifico, come evidenziato dal Tribunale, risulta dimostrato che l'appellato non commise alcuna condotta discriminatoria, neppure indiretta, e il danno lamentato dalla non risulta ascrivibile alla colpa (e men che meno al dolo) del visto che, Parte_1 CP_1 come già ripetutamente detto, quegli <<…ha adeguatamente documentato di essere tempestivamente intervenuto, all'indomani della segnalazione ricevuta, per risolvere la problematica lamentata dalla , attivandosi personalmente con tecnici di sua fiducia Parte_1 nonché con l'assemblea di condominio;
è ancora documentata dai verbali assembleari in atti la disponibilità manifestata dall'assemblea a sostituire tutto l'impianto citofonico condominiale ove non si fosse riusciti, per la irreperibilità dei componenti di ricambio, a riparare il guasto al pagina 9 di 11 citofono installato nell'appartamento condotto in locazione dalla;
non senza Parte_1 evidenziare che nelle more del tempo fisiologicamente necessario a sostituire l'impianto, la
, a tanto espressamente autorizzata dal avrebbe potuto sia segnalare anche a Parte_1 CP_1 mezzo avvisi affissi sul portone, la necessità di citofonare ad altri condomini (in quanto il guasto era riferibile soltanto al suo citofono) che consegnare la chiave del portone (la cui serratura è stata comunque rimossa da ignoti a febbraio 2023) alle persone che abitualmente accedono al suo immobile per la igiene della persona e la cura della casa.>> (cfr. testualmente dall'ordinanza gravata).
Ne deriva che, non sussistendo gli elementi soggettivi (ma neppure oggettivi) dell'illecito lamentato, non è possibile ascriverlo all'appellato e si conferma il giudizio di infondatezza della relativa domanda di risarcimento del danno proposta dall'appellata.
I primi due motivi di appello sono pertanto respinti con assorbimento di ogni altra questione connessa.
5. Con riguardo al terzo ed ultimo motivo di appello, l'odierna appellante ritiene errata la liquidazione delle spese di lite fatta dal Tribunale poiché la fase istruttoria e/o di trattazione sarebbe del tutto mancata.
A tal proposito, deduce che nel giudizio di primo grado la trattazione si era articolata nello svolgimento di una sola udienza in cui, nonostante l'insistenza delle parti, i mezzi istruttori non venivano ammessi ragion per cui non competeva alcun compenso per tale fase.
La Corte osserva che, pur se sia stata omessa la fase istruttoria, non può non darsi atto che vi sia stata una fase di trattazione seppur limitata ad una sola udienza e, in tale prospettiva, i rammenta che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. (e successivi aggiornamenti) prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che in tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo pagina 10 di 11 rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione (cfr. Cass. Sez. 3,
13/10/2023, n. 28627, Rv. 669319 - 02)2023
Detto compenso, di conseguenza, spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. Ordinanza del 31 ottobre 2023, n. 30219).
Anche il terzo motivo di appello quindi va respinto.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza, esse possono essere liquidate nei valori minimi, secondo il valore della controversia (scaglione indeterminabile - complessità bassa) in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro , avverso l'ordinanza n. 1264/2023 del 21.06.2023 -
[...] Controparte_1 rep. n. 1119/2023 del 22.06.2023 emessa dal Tribunale di Trani, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del presente grado che si liquidano in € 4.996,00 per compensi, oltre IVA
[...]
e CAP come per legge e rsf 15%.
- pone, inoltre, a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 916/2023, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ANTONIO FACONDA, elettivamente domiciliati in PIAZZA DIAZ n. 11, BARI, presso lo studio dell'avv. ANTONIO CAGGIANO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMO Controparte_1 CodiceFiscale_2
TARANTINI, elettivamente domiciliati in PIAZZA DELLA REPUBBLICA n. 59, TRANI, presso il difensore avv. GIACOMO TARANTINI
Appellato avverso l'ordinanza n. 1264/2023 del 21.06.2023, rep. n. 1119/2023 del 22.06.2023 resa dal Tribunale di
Trani nella causa iscritta al r. rg. 826/2023.
pagina 1 di 11 All'esito dell'udienza collegiale del 21.01.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 21.02.2023, adiva il Tribunale di Trani Parte_1 per sentire adottare nei riguardi di , amministratore del Condominio in Trani a Via Controparte_1
Malcangi n. 338, l'ordine di cessazione di ogni comportamento sia esso commissivo e/o omissivo e discriminatorio in pregiudizio della ricorrente, quale persona con disabilità, nonché di ogni altro provvedimento idoneo alla rimozione della discriminazione, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali.
La ricorrente deduceva -allegando idonea documentazione- di essere invalida al 100%, con gravi patologie per via delle quali necessitava di cure e assistenza domiciliari che le venivano erogate dall' presso il proprio domicilio, ciò, in virtù di un programma personalizzato che non CP_2 prevedeva alcuna interruzione.
A causa di un guasto all'impianto di citofonia dell'abitazione condotta in locazione dalla ricorrente e collocata al primo piano del fabbricato sito alla Via Malcangi n. 338, in Trani,
aveva lamentato enormi difficoltà per sottoporsi agli interventi terapeutici ed attività Parte_1
Cont riabilitative erogate dall'
Sosteneva che gli operatori sanitari e gli assistenti sociali che si recavano presso la sua abitazione non riuscivano ad aprire il portone a causa del detto guasto, portone la cui apertura poteva attuarsi soltanto se in possesso delle chiavi. Ciò comportava che gli operatori sanitari e gli assistenti sociali, non potendo accedere al suo appartamento, andavano via senza prestarle cure e assistenza.
Per tali ragioni, l'appellante invitava con sollecitudine il amministratore del CP_1
Condominio, a riparare il citofono. Quest'ultimo, però, rimaneva inerte rendendosi così autore di un'attività discriminatoria in pregiudizio della in quanto persona con disabilità. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva che in via preliminare Controparte_1 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva perché chiamato a rispondere a titolo personale e non invece in qualità di amministratore del Condominio.
Nel merito deduceva sull'infondatezza del ricorso chiedendo la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite. pagina 2 di 11 Il Tribunale, all'udienza del 19.6.2023, al termine della discussione orale, si riservava per la decisione così disponendo: “il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Roberta Picardi, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 21.2.2023 da
contro ai sensi dell'art. 28 D.lgs 150/2011, così provvede, Parte_1 Controparte_1 rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:1) dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di cessazione della condotta discriminatoria;
2) rigetta la domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale;
3) condanna
alla rifusione in favore di delle spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_1
€ 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del
15%, cpa ed iva come per legge.”.
Il Tribunale, recepiva la richiesta concorde delle parti circa l'intervenuta riparazione del citofono e dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di disporre la cessazione di ogni comportamento omissivo discriminatorio nei confronti della persona della ricorrente, nonché di adozione di ogni altro provvedimento idoneo alla rimozione della discriminazione suddetta.
Con riguardo invece alla domanda di condanna del in proprio, al risarcimento dei danni CP_1 patiti e alla rifusione delle spese di lite, il Giudice di prime cure decideva sulla base della questione di merito ritenuta di più agevole soluzione.
Evidenziava che difettava ai fini della valutazione di fondatezza della domanda risarcitoria la prova di un pregiudizio a cui ben si sarebbe potuto ovviare e comunque non ravvisava la riconducibilità del pregiudizio lamentato, sotto il profilo eziologico, a una condotta intenzionale o anche solo colposa del CP_1
Infine, il Tribunale poneva a carico della le spese di lite compiendo una valutazione Parte_1 complessiva della soccombenza tenendo conto da un lato di quella virtuale da considerarsi in riferimento alla domanda di cessazione di una condotta discriminatoria in virtù della prova contraria offerta dal e dell'altro della soccombenza rispetto alla domanda risarcitoria. CP_1
2. Avverso l'ordinanza di prime cure ha interposto gravame come in Parte_1 epigrafe.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di appello.
pagina 3 di 11 Con il primo motivo di appello, l'odierna appellante lamenta “TRAVISAMENTO DI FATTO –
CARENZA DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN RELAZIONE
ALL'ART. 2967 C.C. ED ART 111 COST.”
A giudizio dell'appellante l'ordinanza gravata sarebbe erronea in quanto il Tribunale avrebbe travisato alcune vicende fattuali quali il guasto dell'impianto citofonico, che sarebbe stato limitato alla abitazione della , problema che a giudizio del Tribunale sarebbe stato Parte_1 risolvibile mediante l'apposizione di avvisi sul citofono che avrebbero consentito la possibilità di citofonare ad altri condomini poiché il guasto era riferibile soltanto a quest'ultima.
Al contrario, l'odierna appellante sostiene che dall'esposizione dei fatti desumibili dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado emergerebbe invece che l'inconveniente lamentato si fosse verificato a seguito della rottura dell'impianto citofonico condominiale e che con diffida del
04.01.2023 venne precisato altresì che “neppure il campanello del portone è funzionante, né comunque il relativo impianto consente l'apertura del portone per l'accesso ai singoli appartamenti” dunque la mancanza di un'adeguata istruttoria finalizzata a chiarire la vicenda controversa avrebbe comportato un vizio di motivazione dell'ordinanza.
Argomenta ancora l'appellante, che la prova della tardività dell'intervento si evincerebbe dalla stessa comparsa di costituzione del che riconosce di essere stato informato del problema CP_1 in data 28/12/2022.
Contesta pertanto l'inerzia del per non essersi avvalso dei poteri di cui all' art. 1135, 2° CP_1 comma cod. civ.
In definitiva sul punto, l'appellante ritiene che l'inesistenza della prova degli elementi soggettivi ed oggettivi ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria così come rilevati dal Tribunale costituiscano valutazioni prive di riscontro probatorio.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante denuncia la “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELLA L. N. 67/2006 IN RELAZIONE ALL'ART. 28, CO. 4, 5 E 6 DEL D.
LGS. N. 150/2011 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 2059 C.C. NONCHÈ ART. 1135,
2° CO., C.C.”.
A tal proposito, deduce che la richiesta dei danni non patrimoniali “è stata avanzata ai sensi dell'art. 28, c. 5, del cit. d.lgs. in relazione al co. 3 della L. n. 67/2006 nonché all'art. 2059 c.c. e quindi nella ricorrenza della ipotesi di una situazione di discriminazione di una persona disabile, pagina 4 di 11 per aver subìto un pregiudizio dei diritti costituzionalmente garantiti, sanciti dagli artt. 2 e 3
Cost., nonché di quell'altro alla salute di cui all'art. 32 Cost.” a mente del quale, seguendo una interpretazione costituzionalmente orientata della legge speciale n. 67/2006, la discriminazione indiretta potrebbe configurarsi anche in assenza della colpevolezza del suo autore.
Peraltro, sostiene sempre l'appellante che ai sensi dell'art. 2, co. 3, della L. 67/2006, si intende per comportamento discriminatorio indiretto in danno di una persona con disabilità un qualsiasi atto o comportamento -anche omissivo- che ponga la persona con disabilità in una posizione di svantaggio.
Invoca inoltre l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui il giudice di primo grado ha escluso che l'inerzia del potesse intendersi come un comportamento discriminatorio poichè non CP_1 risulterebbe riconducibile ad una condotta colpevole del convenuto.
Conclude sul punto evidenziando con riguardo al quantum dei danni subiti la mancata liquidazione in via equitativa.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduce sulla “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 703 TER E 91 C.P.C. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4 E 5 DEL
D.M. N. 55/2014 COSì COME AGGIORNATO CON D.M. N. 147 DEL 13/08/2022 ENTRATO IN
VIGORE IL 23/10/2022”
Secondo l'odierna appellante la misura di tale liquidazione sarebbe errata, poiché la fase istruttoria e/o di trattazione sarebbe del tutto mancata in quanto nel giudizio di primo grado la trattazione si era articolata in una sola udienza in cui, pur essendovi stata richiesta delle parti, i mezzi istruttori non venivano ammessi ragion per cui non competeva alcun compenso per tale fase.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio invocando il Controparte_1 rigetto del gravame con vittoria di spese.
All'udienza del 21.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato.
La legge n. 67 del 2006 sancisce il diritto di chi vive una condizione di disabilità a non essere discriminato e prevede, altresì, che il Tribunale competente per territorio possa ordinare la cessazione di un atto o di un comportamento che discrimina la persona. pagina 5 di 11 Con l'importante riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 1 della legge citata intende garantire la “piena attuazione” della precedente L. 104/1992 e, in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di parità di trattamento nonché dei principi sovrannazionali “il pieno godimento dei diritti civili, politici economici e sociali” tutelando le persone con disabilità che siano vittime di discriminazioni nell'ottica di un processo di integrazione che si può definire irreversibile.
Essa introduce l'espresso divieto di discriminazione delle persone disabili nei rapporti pubblici e privati e fornisce due declinazioni della nozione di discriminazione distinguendola in discriminazione diretta e indiretta. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. Si ha invece discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono un soggetto con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto alle altre persone.
4. Ciò detto, la Corte ritiene la pronuncia di primo grado immune dai vizi denunciati dall'odierna appellante.
Secondo l'assunto di quest'ultima, infatti, il Tribunale sarebbe incorso in una violazione di legge
(secondo motivo) per non aver considerato che la discriminazione indiretta potrebbe configurarsi anche in assenza della colpevolezza del suo autore.
La conclusione non può essere condivisa dal momento che, come si vedrà, anche ove si ritenga integrata una forma di discriminazione indiretta, perché si abbia la responsabilità risarcitoria invocata dall'appellante occorre che la condotta discriminatoria sia ascrivibile secondo i canoni, del dolo o della colpa, disciplinati dall'art. 2043 c.c.
Ciò premesso, passando al vizio denunziato col secondo motivo di appello (violazione di legge) la Cassazione ha chiarito che <<…Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata;
il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pagina 6 di 11 pur corretta sua interpretazione;
…>>. Ne deriva che <<…non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, quale è l'affermare che sia stato trascurato un fatto specifico storicamente apprezzabile, che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (da ultimo
Cassazione n. 640 del 14/01/2019; Cassazione n. 24155 del 13/10/2017);…>> (cfr. parte motiva di Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22084 del 2020, fra le molte).
E se il vizio segnalato col gravame riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esso è esterno all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudizio di merito.
Escluso pertanto il vizio di violazione di legge segnalato, questa Corte condivide il ragionamento del Tribunale che ha ribadito, nel selezionare i criteri di valutazione della fondatezza della domanda proposta dalla , la necessità di comprendere il senso effettivo di “una Parte_1 disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri” il cui carattere discriminatorio “presuppone la verifica della sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c., al quale va ricondotta la fattispecie prevista dalla L. n. 67 del 2006, art. 3, comma 3” (cfr. Cass. n. 18762/2016; Cass. n.
3691/2020). Di conseguenza, non può condividersi, come accennato, la tesi propugnata col gravame secondo cui la discriminazione indiretta si configurerebbe a prescindere dalla sussistenza o meno degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti ai fini della configurabilità dell'illecito aquiliano a cui ragionevolmente -come d'altronde ritiene la giurisprudenza di legittimità- va ricondotta anche la fattispecie di cui all'art. 3 comma 3 della Legge n. 67 del 2006.
Parte appellante sostiene inoltre che il Tribunale abbia travisato i fatti di causa (primo motivo di appello) poiché, come desumibile dall'esposizione contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'inconveniente lamentato si sarebbe verificato a seguito della rottura dell'impianto citofonico condominiale e la vicenda, a giudizio della , avrebbe Parte_1 richiesto una adeguata istruttoria la cui omissione avrebbe comportato il denunziato vizio di motivazione dell'ordinanza.
L'assunto non scalfisce l'impianto motivazionale dell'ordinanza gravata in quanto essa risulta sorretta da una valutazione completa e rigorosa dei fatti e da una istruttoria adeguata integrata pagina 7 di 11 dalla documentazione versata in atti, il tutto in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. e dell'art
116 c.p.c.
In tema, va rammentato il costante principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui il giudice adito è libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze probatorie che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, fermi i limiti degli obblighi di legge. E' infatti sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, con specifico riferimento all'apprezzamento dei fatti, che risulti compiuta una valutazione dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso, rientrando nei compiti propri del Giudicante stabilire quale, nel caso concreto, sia più funzionale e pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti;
da ciò consegue il potere del Giudice di basarsi esclusivamente su quanto ritenga rilevante al fine del giudizio richiestogli negando nel contempo ingresso a questioni ritenute superflue o defatigatorie (cfr. Cassazione, ordinanza 8 agosto 2019, n. 21210; sentenze n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015).
Anche la denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c., pertanto, non coglie nel segno, poiché indipendentemente dall'obiezione secondo cui il Tribunale avrebbe travisato il comportamento adesivo della , comunque esso non si è basato su semplici deduzioni ma ha colto dalle Parte_1 risultanze probatorie l'assenza di responsabilità del CP_1
Come correttamente evidenziato con l'ordinanza impugnata, il “ha adeguatamente CP_1 documentato di essere tempestivamente intervenuto, all'indomani della segnalazione ricevuta, per risolvere la problematica lamentata dalla , attivandosi personalmente con tecnici Parte_1 di sua fiducia nonché con l'assemblea di condominio”.
Inoltre, dal verbale assembleare del 30.01.2023, visionato dalla Corte, risulta la disponibilità manifestata dall'assemblea a sostituire l'impianto citofonico condominiale qualora, anche a seguito della sostituzione del citofono privato della , il problema avesse continuato a Parte_1 persistere.
Da tanto si ricava che il guasto era riferibile all'appartamento condotto dalla : il fatto Parte_1
è documentato dal verbale poc'anzi richiamato ed anche dallo stesso epilogo della vicenda che ha trovato soluzione nella sostituzione del citofono privato. Il che significa che era la stessa istante a potersi personalmente attivare per la sostituzione del suo impianto citofonico. Invero, non può mancare di evidenziarsi, a questo punto, da un lato, la assenza di collaborazione nella rimozione pagina 8 di 11 del segnalato ostacolo discriminatorio da parte della conduttrice e, dall'altro, il fattivo e risolutivo intervento del sig. nella qualità di locatore dell'immobile in parola, resosi disponibile, CP_3 come risulta dal verbale, ad adoperarsi per la risoluzione del problema segnalato.
La domanda risarcitoria risulta quindi infondata poiché non vi è alcuna prova idonea a dimostrare, la riconducibilità del pregiudizio lamentato ad una condotta intenzionale o colposa del l'amministratore di condominio. CP_1
Corretta è anche l'ulteriore valutazione compiuta dal Giudice di prime cure al fine di escludere qualsiasi forma di responsabilità in capo al allorquando ha ritenuto che la riparazione del CP_1 citofono è avvenuta in data successiva alla notifica del ricorso solo perché il 3.3.2023 sono stati consegnati dalla ditta i componenti necessari per la riparazione del guasto nell'abitazione della e che in ogni caso tali componenti erano stati ordinati in precedenza. Parte_1
A conforto delle sopra raggiunte conclusioni, si ricorda l'orientamento pressocché costante della
Suprema Corte che ha stabilito che la tutela risarcitoria in subiecta materia <<… …omissis…, …
è costantemente ricondotta all'ambito applicativo dell'art.2043 cod.civ., a fronte a condotte attive o omissive discriminatorie che assurgono a fatti illeciti. La persona lesa può agire, secondo le regole generali, per il risarcimento del danno e, ai fini dell'accoglimento della azione risarcitoria,
è tenuta a dimostrare i requisiti oggettivi e soggettivi dell'illecito aquiliano e, quindi, sia l'esistenza di un pregiudizio effettivo qualificabile come ingiusto, sia la riconducibilità del danno, sotto il profilo eziologico, a una condotta intenzionale o quanto meno colposa dell'agente, in quest'ultimo caso nelle diverse declinazioni della colpa, anche soltanto lieve, generica e specifica…>> (cfr. parte motiva Cass. Sez. 1, 15/06/2023, n. 17138, Rv. 669895 – 01).
Nel caso specifico, come evidenziato dal Tribunale, risulta dimostrato che l'appellato non commise alcuna condotta discriminatoria, neppure indiretta, e il danno lamentato dalla non risulta ascrivibile alla colpa (e men che meno al dolo) del visto che, Parte_1 CP_1 come già ripetutamente detto, quegli <<…ha adeguatamente documentato di essere tempestivamente intervenuto, all'indomani della segnalazione ricevuta, per risolvere la problematica lamentata dalla , attivandosi personalmente con tecnici di sua fiducia Parte_1 nonché con l'assemblea di condominio;
è ancora documentata dai verbali assembleari in atti la disponibilità manifestata dall'assemblea a sostituire tutto l'impianto citofonico condominiale ove non si fosse riusciti, per la irreperibilità dei componenti di ricambio, a riparare il guasto al pagina 9 di 11 citofono installato nell'appartamento condotto in locazione dalla;
non senza Parte_1 evidenziare che nelle more del tempo fisiologicamente necessario a sostituire l'impianto, la
, a tanto espressamente autorizzata dal avrebbe potuto sia segnalare anche a Parte_1 CP_1 mezzo avvisi affissi sul portone, la necessità di citofonare ad altri condomini (in quanto il guasto era riferibile soltanto al suo citofono) che consegnare la chiave del portone (la cui serratura è stata comunque rimossa da ignoti a febbraio 2023) alle persone che abitualmente accedono al suo immobile per la igiene della persona e la cura della casa.>> (cfr. testualmente dall'ordinanza gravata).
Ne deriva che, non sussistendo gli elementi soggettivi (ma neppure oggettivi) dell'illecito lamentato, non è possibile ascriverlo all'appellato e si conferma il giudizio di infondatezza della relativa domanda di risarcimento del danno proposta dall'appellata.
I primi due motivi di appello sono pertanto respinti con assorbimento di ogni altra questione connessa.
5. Con riguardo al terzo ed ultimo motivo di appello, l'odierna appellante ritiene errata la liquidazione delle spese di lite fatta dal Tribunale poiché la fase istruttoria e/o di trattazione sarebbe del tutto mancata.
A tal proposito, deduce che nel giudizio di primo grado la trattazione si era articolata nello svolgimento di una sola udienza in cui, nonostante l'insistenza delle parti, i mezzi istruttori non venivano ammessi ragion per cui non competeva alcun compenso per tale fase.
La Corte osserva che, pur se sia stata omessa la fase istruttoria, non può non darsi atto che vi sia stata una fase di trattazione seppur limitata ad una sola udienza e, in tale prospettiva, i rammenta che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. (e successivi aggiornamenti) prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che in tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo pagina 10 di 11 rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione (cfr. Cass. Sez. 3,
13/10/2023, n. 28627, Rv. 669319 - 02)2023
Detto compenso, di conseguenza, spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. Ordinanza del 31 ottobre 2023, n. 30219).
Anche il terzo motivo di appello quindi va respinto.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza, esse possono essere liquidate nei valori minimi, secondo il valore della controversia (scaglione indeterminabile - complessità bassa) in ossequio alle prescrizioni di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro , avverso l'ordinanza n. 1264/2023 del 21.06.2023 -
[...] Controparte_1 rep. n. 1119/2023 del 22.06.2023 emessa dal Tribunale di Trani, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del presente grado che si liquidano in € 4.996,00 per compensi, oltre IVA
[...]
e CAP come per legge e rsf 15%.
- pone, inoltre, a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA pagina 11 di 11