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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/07/2024, n. 18702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18702 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11337/2022 R.G. proposto da: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Fausto di Pede ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Maria Bruna Chito in Roma, Via Guido D’Arezzo n. 28, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 9331/04/2021, depositata in data 21 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 marzo 2024 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. NI BO EG e LO 1990 – 1991 – 1992 Civile Sent. Sez. 5 Num. 18702 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DE ROSA MARIA LUISA Data pubblicazione: 09/07/2024 2 di 11 Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Giuseppe Locatelli, ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Rilevato che l’Avvocato Generale dello Stato dr.ssa Paola De Nuntis si è riportata ai propri atti difensivi. FATTI DI CAUSA 1. La Banca di Credito Cooperativo di Pachino Soc. Coop., con istanza del 26 febbraio 2010, si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Noto – per domandare il rimborso, nella misura del 90%, delle imposte EG e LO versate con riferimento agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, pari a € 715.385,82. La società suddetta rappresentava di essere destinataria dei benefici di cui all’O.M. del 29 gennaio 1993, n. 2316 in quanto avente sede nel Comune di Pachino (SR), dove ha sempre svolto la sua attività, risultante tra i Comuni colpiti dall’evento sismico del dicembre 1990 che ha interessato la Sicilia nelle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, e di aver versato per intero le imposte dirette per gli anni in oggetto (pari a €794.873,13). Lo ius superveniens, rappresentato dall’art. 9, comma diciassettesimo, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, riservava ai soggetti destinatari dei benefici ut supra di poter definire in modo automatico la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 mediante il versamento del solo 10% dell’importo dovuto;
da qui la richiesta di rimborso della società contribuente, sulla quale l’ufficio non si pronunciava. 2. Avverso il silenzio rifiuto la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Siracusa;
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 1606/06/2017, rigettava il ricorso della società, compensando tra le parti le spese di lite. 3 di 11 4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia;
si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. 5. Con sentenza n. 9331/04/2021, depositata in data 21 ottobre 2021, la C.t.r. adita rigettava il gravame della società, condannandola al pagamento delle spese di giudizio. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 22 marzo 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma primo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha utilizzato la documentazione prodotta rappresentata dalla visura camerale, dalla dichiarazione dei redditi e dai bilanci, dalla quale avrebbe dedotto che la società rientrava, per il periodo dal 2002 (anno di emanazione della legge sui benefici di cui è causa) al 2016 (anno di ultimo esercizio chiuso dalla società), nella categoria delle piccole e medie imprese che, in deroga alla Decisione della Commissione Ue sui benefeci in oggetto quali aiuto di stato illegittimi, poteva usufruire degli stessi secondo la normativa comunitaria in materia. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma diciassettesimo, della Legge n. 289/2022, 107 e 108 TFUE del 13 dicembre 2007 e della Decisione 4 di 11 della Commissione europea C (2015) 5549 final, denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma primo, del D.Lgs. n. 546/1992» la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha negato il rimborso del 90% delle imposte dirette EG e LO versate dalla società per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, nonostante ne sussistessero i presupposti secondo quanto indicato nel precedente motivo. 2. I due motivi di ricorso, con cui la società contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione di legge, da trattarsi congiuntamente per ragione di connessione oggettiva, sono infondati. A mezzo di essi la società contribuente censura l’operato della C.t.r. per aver ritenuto, nel caso di specie, non sussistenti i requisiti per usufruire dell’agevolazione in esame, trattandosi di soggetto esercente attività d’impresa. 2.1. Va rilevato che la Commissione UE, con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all'art. 1 che «le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni;
L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni;
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni;
L. 27 dicembre 2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni;
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni;
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni;
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni;
e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, 5 di 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». È fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l'ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 decisione cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità̀̀̀ massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 2 decisione cit.). Secondo la Commissione, infatti, «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità̀̀ che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività̀̀ economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perché́́ il beneficio individuale è concesso in conformità̀̀ di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esecuzione. pg 134 dec. cit)» (Cass. 27/11/2019, n. 30927; Cass. 17/01/2023, n. 1189; Cass. 14/06/2023, n. 17013). 2.2. Ancora, con riferimento alle imposte diverse dall’IVA, un importante arresto (Cass. 24/01/2022, n. 1947) ha ribadito che l'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 - riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, 6 di 11 Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato - non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 Final, del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato. Spetta al giudice di merito peraltro valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. de minimis o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass. n. 30927 del 2019, cit.). 2.3. Senonchè, nelle doglianze articolate in ricorso, non viene sollevata la precipua questione (ossia la generale incompatibilità dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato) e ciò in violazione del principio di cui all’art. 366 cod. proc. civ. secondo cui i motivi con i quali è manifestata la censura devono tradursi in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere (Cass. 20/10/2016, n. 21296). 7 di 11 2.4. Quanto al regolamento n. 994/1998 emanato dal Consiglio dell’Unione Europea il 7 maggio 1998 rubricato “applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuto di stati orizzontali, esso afferma che: "La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 8 del presente regolamento e a norma dell’articolo 92 del trattato, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e non soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 3 del trattato: a) gli aiuti a favore: i) delle piccole e medie imprese (…)". 2.5. Peraltro, l’argomento viene accennato in ricorso ma non viene adeguatamente trattato e comunque la Commissione, nella citata decisione del 2015, non ha fatto alcuna eccezione a favore delle piccole e medie imprese ma solo un cenno vago al regolamento “quadro" del 1998. Nemmeno può ipotizzarsi l’applicabilità del cd. regolamento GBER ossia il regolamento UE integrativo n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato;
invero, trattasi di un regolamento generale per singole categorie sia imprenditoriali che settoriali ed è operativo solo sul versante bancario. 2.6, Comunque, secondo la citata decisione della Commissione del 2015, sono compatibili solo gli "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (p. 150, lett. b), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (p. 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall’impresa, scorporando dal danno accertato 8 di 11 l'importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr. p. 148 della decisione della Commissione). 2.7. La decisione della Commissione UE e l'ordinanza della Corte di giustizia appena citate hanno quindi sciolto, in senso negativo (nei termini richiamati), quella riserva, sulla verifica della compatibilità̀̀̀ del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, alla quale lo stesso art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, subordinava l'applicazione dell'agevolazione, che infatti nelle more sospendeva per quei contribuenti «che svolgono attività̀̀ d'impresa» (Cass., n. 11904 del 2023). Relativamente all'effetto di tali pronunce, questa Corte ha già̀̀̀ avuto occasione di chiarire che «la sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice di legittimità̀̀̀ è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito» (Cass. 30/06/2016, n. 13458). 2.8. Per l’effetto, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti c.d. de minimis o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità̀̀̀ Europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità̀̀̀ massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass. 27/11/2019, n. 30927). 2.9. Come si evince dal testo della sentenza ivi impugnata, «Orbene, tanto premesso, osserva questo decidente che i soggetti 9 di 11 esercenti attività d'impresa sono esclusi dai benefici di cui in premessa, atteso che un'eventuale agevolazione riservata a taluni soggetti aventi sede nei Comuni individuati dall'art. 3 dell'Ord. 21.12.1990, rafforzerebbe la posizione delle imprese che ne beneficiano, le quali riceverebbero un aiuto, un sussidio di Stato, sotto forma di rinuncia da parte di quest'ultimo a pretese tributarie, ottenendo, in tal modo, un vantaggio (minaccia alla concorrenza) che, in quanto riservato a specifici soggetti individuati quali beneficiari, assume il carattere della selettività, elemento che riconduce il beneficio nella c.d. categoria "aiuti di Stato", nel senso vietato dal TFUE, come affermato in numerose pronunce della Corte di Giustizia U.E. In buona sostanza, una misura con la quale le autorità pubbliche accordano a talune imprese un'esenzione fiscale che, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, pone i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto ad altri contribuenti, costituisce, dunque, un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 87, n.1 C.E. Negli stessi termini, si configura aiuto di Stato una misura che conceda a talune imprese una riduzione di imposte o un rinvio del pagamento del tributo normalmente dovuto (Corte di Giustizia Europea, decisione nella causa C-66/02). Va, peraltro, rilevato che l'art. 107 del TFUE fa propria una nozione di aiuto di Stato avente ad oggetto misure che siano anche solo potenzialmente distorsive della concorrenza, caratteristica che deve essere riconosciuta anche alla fattispecie in causa. In conclusione, osserva questo decidente in tema di aiuti di Stato, la norma comunitaria prevale sul giudicato nazionale, in applicazione del principio del primato del diritto comunitario. Anche la Corte di Cassazione con la sentenza n.29508/2020, depositata in cancelleria il 24.12.2020, ha stabilito che per effetto del combinato disposto dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 e della decisione C.E. del 14.08.20125, m. C (2015) 5549 "final", la richiesta di 10 di 11 rimborso non è applicabile ai soggetti che svolgono attività d'impresa, per cui la previsione normativa contenuta nella legge nazionale viola il disposto dell'art. 108, par. 3, del TFUE ed è, dunque, incompatibile con il mercato interno perché si configura come un illegittimo aiuto di Stato. Per il dedotto, la Commissione rigetta l'appello promosso dalla ricorrente e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata». 2.10. La C.t.r., invero, non ha omesso di compiere le verifiche della documentazione allegata dalla società ricorrente (visura camerale, dichiarazione dei redditi e bilanci), né ha denegato le verifiche richieste dalla giurisprudenza comunitaria (e nazionale); le condizioni che, alla luce della giurisprudenza europea, fanno ritenere compatibile la normativa nazionale con l'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE in materia di divieto di aiuti di stato, postulano che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (punto 136); nel caso di specie, la documentazione allegata nulla dimostrava in merito al detto nesso eziologico, trattandosi di documentazione, come anche sostenuto da parte ricorrente (cfr. pag. pagg. 7 ss. ricorso per cassazione), meramente atta ad inquadrare la stessa nel novero delle piccole e medie imprese. Affiché possa rientrarsi nel perimetro della normativa nazionale, pertanto, si presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, che sussista rapporto di causalità con il danno in concreto subito, infine che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla "impresa", scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto) (cfr. punto 148 della decisione della Commissione), che l’entità del rimborso richiesto non ecceda la soglia fissata nel regolamento de minimis (€ 11 di 11 200.000,00, nel caso di specie il rimborso ammontava invece ad € 715.385,82). 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società contribuente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 14.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso nella pubblica udienza del 22 marzo 2024.
da qui la richiesta di rimborso della società contribuente, sulla quale l’ufficio non si pronunciava. 2. Avverso il silenzio rifiuto la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Siracusa;
si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 1606/06/2017, rigettava il ricorso della società, compensando tra le parti le spese di lite. 3 di 11 4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Sicilia;
si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. 5. Con sentenza n. 9331/04/2021, depositata in data 21 ottobre 2021, la C.t.r. adita rigettava il gravame della società, condannandola al pagamento delle spese di giudizio. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella pubblica udienza del 22 marzo 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma primo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha utilizzato la documentazione prodotta rappresentata dalla visura camerale, dalla dichiarazione dei redditi e dai bilanci, dalla quale avrebbe dedotto che la società rientrava, per il periodo dal 2002 (anno di emanazione della legge sui benefici di cui è causa) al 2016 (anno di ultimo esercizio chiuso dalla società), nella categoria delle piccole e medie imprese che, in deroga alla Decisione della Commissione Ue sui benefeci in oggetto quali aiuto di stato illegittimi, poteva usufruire degli stessi secondo la normativa comunitaria in materia. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma diciassettesimo, della Legge n. 289/2022, 107 e 108 TFUE del 13 dicembre 2007 e della Decisione 4 di 11 della Commissione europea C (2015) 5549 final, denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 62, comma primo, del D.Lgs. n. 546/1992» la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha negato il rimborso del 90% delle imposte dirette EG e LO versate dalla società per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, nonostante ne sussistessero i presupposti secondo quanto indicato nel precedente motivo. 2. I due motivi di ricorso, con cui la società contribuente lamenta la nullità della sentenza per violazione di legge, da trattarsi congiuntamente per ragione di connessione oggettiva, sono infondati. A mezzo di essi la società contribuente censura l’operato della C.t.r. per aver ritenuto, nel caso di specie, non sussistenti i requisiti per usufruire dell’agevolazione in esame, trattandosi di soggetto esercente attività d’impresa. 2.1. Va rilevato che la Commissione UE, con la decisione n. C (2015) 5549 final del 14/08/2015, ha stabilito all'art. 1 che «le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni;
L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni;
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni;
L. 27 dicembre 2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni;
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni;
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni;
L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni;
e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, 5 di 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». È fatta tuttavia salva (art. 3 dec. cit.) l'ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. de minimis (art. 2 decisione cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato», ma «fino a concorrenza dell'intensità̀̀̀ massima prevista per questo tipo di aiuti» (art. 2 decisione cit.). Secondo la Commissione, infatti, «una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità̀̀ che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività̀̀ economica e che pertanto non vanno considerati come imprese oppure perché il beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perché́́ il beneficio individuale è concesso in conformità̀̀ di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esecuzione. pg 134 dec. cit)» (Cass. 27/11/2019, n. 30927; Cass. 17/01/2023, n. 1189; Cass. 14/06/2023, n. 17013). 2.2. Ancora, con riferimento alle imposte diverse dall’IVA, un importante arresto (Cass. 24/01/2022, n. 1947) ha ribadito che l'art. 9, comma 17, della I. n. 289 del 2002 - riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, 6 di 11 Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato - non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 Final, del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato. Spetta al giudice di merito peraltro valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. de minimis o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass. n. 30927 del 2019, cit.). 2.3. Senonchè, nelle doglianze articolate in ricorso, non viene sollevata la precipua questione (ossia la generale incompatibilità dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato) e ciò in violazione del principio di cui all’art. 366 cod. proc. civ. secondo cui i motivi con i quali è manifestata la censura devono tradursi in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere (Cass. 20/10/2016, n. 21296). 7 di 11 2.4. Quanto al regolamento n. 994/1998 emanato dal Consiglio dell’Unione Europea il 7 maggio 1998 rubricato “applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuto di stati orizzontali, esso afferma che: "La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all’articolo 8 del presente regolamento e a norma dell’articolo 92 del trattato, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e non soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 3 del trattato: a) gli aiuti a favore: i) delle piccole e medie imprese (…)". 2.5. Peraltro, l’argomento viene accennato in ricorso ma non viene adeguatamente trattato e comunque la Commissione, nella citata decisione del 2015, non ha fatto alcuna eccezione a favore delle piccole e medie imprese ma solo un cenno vago al regolamento “quadro" del 1998. Nemmeno può ipotizzarsi l’applicabilità del cd. regolamento GBER ossia il regolamento UE integrativo n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato;
invero, trattasi di un regolamento generale per singole categorie sia imprenditoriali che settoriali ed è operativo solo sul versante bancario. 2.6, Comunque, secondo la citata decisione della Commissione del 2015, sono compatibili solo gli "aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale" (p. 150, lett. b), sempre che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (p. 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall’impresa, scorporando dal danno accertato 8 di 11 l'importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr. p. 148 della decisione della Commissione). 2.7. La decisione della Commissione UE e l'ordinanza della Corte di giustizia appena citate hanno quindi sciolto, in senso negativo (nei termini richiamati), quella riserva, sulla verifica della compatibilità̀̀̀ del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, alla quale lo stesso art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, subordinava l'applicazione dell'agevolazione, che infatti nelle more sospendeva per quei contribuenti «che svolgono attività̀̀ d'impresa» (Cass., n. 11904 del 2023). Relativamente all'effetto di tali pronunce, questa Corte ha già̀̀̀ avuto occasione di chiarire che «la sopravvenuta decisione della Commissione Europea è immediatamente applicabile trattandosi, ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, di atto normativo vincolante e, dunque, di ius superveniens, sicché il giudice di legittimità̀̀̀ è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito» (Cass. 30/06/2016, n. 13458). 2.8. Per l’effetto, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti c.d. de minimis o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità̀̀̀ Europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità̀̀̀ massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass. 27/11/2019, n. 30927). 2.9. Come si evince dal testo della sentenza ivi impugnata, «Orbene, tanto premesso, osserva questo decidente che i soggetti 9 di 11 esercenti attività d'impresa sono esclusi dai benefici di cui in premessa, atteso che un'eventuale agevolazione riservata a taluni soggetti aventi sede nei Comuni individuati dall'art. 3 dell'Ord. 21.12.1990, rafforzerebbe la posizione delle imprese che ne beneficiano, le quali riceverebbero un aiuto, un sussidio di Stato, sotto forma di rinuncia da parte di quest'ultimo a pretese tributarie, ottenendo, in tal modo, un vantaggio (minaccia alla concorrenza) che, in quanto riservato a specifici soggetti individuati quali beneficiari, assume il carattere della selettività, elemento che riconduce il beneficio nella c.d. categoria "aiuti di Stato", nel senso vietato dal TFUE, come affermato in numerose pronunce della Corte di Giustizia U.E. In buona sostanza, una misura con la quale le autorità pubbliche accordano a talune imprese un'esenzione fiscale che, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, pone i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto ad altri contribuenti, costituisce, dunque, un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 87, n.1 C.E. Negli stessi termini, si configura aiuto di Stato una misura che conceda a talune imprese una riduzione di imposte o un rinvio del pagamento del tributo normalmente dovuto (Corte di Giustizia Europea, decisione nella causa C-66/02). Va, peraltro, rilevato che l'art. 107 del TFUE fa propria una nozione di aiuto di Stato avente ad oggetto misure che siano anche solo potenzialmente distorsive della concorrenza, caratteristica che deve essere riconosciuta anche alla fattispecie in causa. In conclusione, osserva questo decidente in tema di aiuti di Stato, la norma comunitaria prevale sul giudicato nazionale, in applicazione del principio del primato del diritto comunitario. Anche la Corte di Cassazione con la sentenza n.29508/2020, depositata in cancelleria il 24.12.2020, ha stabilito che per effetto del combinato disposto dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 e della decisione C.E. del 14.08.20125, m. C (2015) 5549 "final", la richiesta di 10 di 11 rimborso non è applicabile ai soggetti che svolgono attività d'impresa, per cui la previsione normativa contenuta nella legge nazionale viola il disposto dell'art. 108, par. 3, del TFUE ed è, dunque, incompatibile con il mercato interno perché si configura come un illegittimo aiuto di Stato. Per il dedotto, la Commissione rigetta l'appello promosso dalla ricorrente e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata». 2.10. La C.t.r., invero, non ha omesso di compiere le verifiche della documentazione allegata dalla società ricorrente (visura camerale, dichiarazione dei redditi e bilanci), né ha denegato le verifiche richieste dalla giurisprudenza comunitaria (e nazionale); le condizioni che, alla luce della giurisprudenza europea, fanno ritenere compatibile la normativa nazionale con l'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE in materia di divieto di aiuti di stato, postulano che sussista "un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame" (punto 136); nel caso di specie, la documentazione allegata nulla dimostrava in merito al detto nesso eziologico, trattandosi di documentazione, come anche sostenuto da parte ricorrente (cfr. pag. pagg. 7 ss. ricorso per cassazione), meramente atta ad inquadrare la stessa nel novero delle piccole e medie imprese. Affiché possa rientrarsi nel perimetro della normativa nazionale, pertanto, si presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, che sussista rapporto di causalità con il danno in concreto subito, infine che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla "impresa", scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto) (cfr. punto 148 della decisione della Commissione), che l’entità del rimborso richiesto non ecceda la soglia fissata nel regolamento de minimis (€ 11 di 11 200.000,00, nel caso di specie il rimborso ammontava invece ad € 715.385,82). 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società contribuente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 14.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso nella pubblica udienza del 22 marzo 2024.