Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8327 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresen- Parte_1 tata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Benigno Maria Lavinia;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni della parte ricorrente: all'udienza del 25/02/2025 concludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Conclusioni del P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1
29/01/2015 a Villabate (PA), unione dalla quale sono nati i figli Persona_1
, il 16/07/2011, e , il
[...] Persona_2
23/12/2014, ha esposto di essersi separata con sentenza n. 2139/2024 dell'11/04/2024, e ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni previste in sede di separazione.
2. All'udienza di comparizione delle parti del 25/02/2025, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente e ritenuta la causa matura per la decisione in di- fetto di istanze istruttorie, il Giudice delegato ha autorizzato le parti a conti- nuare a vivere separati e ha posto la causa in decisione.
3. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di Controparte_1
il quale, sebbene sia stato ritualmente evocato in giudizio, ha omesso
[...] di costituirsi.
4. Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di sciogli- mento del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i ter- mini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta in data 13/06/2023.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra le parti.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa- rati con sentenza di questo Tribunale n. 2139/2024 dell'11/04/2024, muni- ta dell'attestazione del passaggio in giudicato.
5. La ricorrente ha poi, chiesto, oltre alla pronuncia sullo status, la con- ferma delle condizioni della separazione, con peculiare riguardo all'affidamento esclusivo dei figli minori e Persona_3 [...]
alla madre, nonché all'obbligo in capo al resistente Persona_2 di corrispondere in favore di un assegno pari a 300,00 Parte_1 euro mensili, a titolo di contributo al mantenimento della prole minore, an- nualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
5.1 All'udienza di comparizione del 25/02/2025, in occasione dell'audizione, la ricorrente ha dichiarato: “Non ho alcuna notizia di mio mari- to da circa 2 anni e qualche mese. Dal matrimonio sono nati due figli, che oggi hanno rispettivamente 13 e 10 anni. Non so se mio figlio più grande, quando esce con gli amici, vede il papà. Il secondogenito sta sempre con me e non vede il padre, il quale non mi dà nulla a titolo di mantenimento e non mi sostiene in alcun modo. Io non lavoro, non ho la cittadinanza italiana ma ho un permesso di soggiorno. (…)”.
Alla luce delle dichiarazioni della parte ricorrente, corroborate dalle risul- tanze degli accertamenti esperiti dal Tribunale nel corso del giudizio di sepa- razione, definito appena un anno fa, è emerso che il resistente (che risulta ir- reperibile dal certificato versato in atti irreperibile sin dal 2006 e al quale gli atti introduttivi sono stati, infatti, notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c.) non adempie in alcun modo ai doveri genitoriali, sicché appare rispondente al superiore interesse della prole prevedere un regime di affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” alla madre, a cui competerà, quindi, anche l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturale e delle aspirazioni degli stessi, anche al fine di ga- rantire l'imprescindibile espletamento di tutti gli adempimenti quotidiani
(amministrativi, sanitari, scolastici, etc.) necessari per la loro crescita.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), in que- sti casi, come quello di specie, ove appare necessario rimettere al genitore af- fidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudi- ce quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro in- teresse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
5.2 Gli incontri tra il padre e i figli andranno concordati dalle parti compa- tibilmente con le esigenze dei minori, secondo quanto già disposto nella pro- nunzia di separazione.
6. In ordine ai provvedimenti economici, dalla documentazione reddituale depositata dalla ricorrente emerge che la stessa non ha prodotto redditi nel triennio 2019, 2020 e 2021, mentre nel 2022 ha percepito, a titolo di redditi esenti (cod. 25) la somma di euro 1.005,00 e nel 2023 di euro 4.890,80 (si vedano certificazioni dell'Agenzia dell'Entrate allegate al ricorso introduttivo).
Nulla, invece, è stato documentato sulle condizioni reddituali del resisten- te, il quale da anni ha interrotto qualsiasi rapporto con la ricorrente ed i figli e ha omesso di costituirsi nel presente giudizio.
Orbene, alla luce di tali dati, tenuto conto del c.d. del minimo essenziale per la vita e la crescita di bambini dell'età corrispondente a quella dei figli della coppia (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025;
Sez. 1, Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del
19/03/2002; Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020) e dei tempi di permanenza in via esclusiva presso l'abitazione materna, va confermato a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese un contributo al mantenimento dei figli di 300 euro mensili, da ri- valutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Ed invero, il parametro di riferimento ai fini della determinazione del con- corso negli oneri finanziari è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma an- che dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddi- tuali (cfr. Cass., sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974; Cass., 06 agosto 2020, n.
16739) e, d'altro canto, la fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento della prole può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio di età corrisponden- te (in tal senso cfr. Cass. civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025; Sez. 1,
Sentenza n. 1746 del 02/03/1999; Sez. 1, Sentenza n. 3974 del
19/03/2002; Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020).
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordi- narie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
7. In considerazione, infine, dell'oggetto del giudizio e della contumacia della parte resistente, vanno lasciate a carico del ricorrente le spese proces- suali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il procuratore della parte ricor- rente, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 29/01/2015 a
Villabate (PA) da nato a [...] il Parte_1
14/04/1978 e da , nato a [...] il Controparte_1
17/09/1974 e iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 3, parte I, dell'anno 2015;
3. dispone l'affidamento dei figli minori delle parti , Persona_3 nata il [...], e , nato il Persona_2
23/12/2014, in via esclusiva alla madre, alla quale viene attribuito il potere di esercitare unilateralmente la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per i figli;
4. dispone che il genitore non convivente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé i figli minori secondo le modalità indicate in parte motiva;
5. conferma a carico di l'obbligo di corri- Controparte_1 spondere in favore di la complessiva somma di euro Parte_1
300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia
(euro 150,00 ciascuno), da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalu- tarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
6. dichiara tenuto al pagamento del 50% Controparte_1 delle spese straordinarie da sostenere in favore dei figli, nella accezione e se- condo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
7. lascia a carico della ricorrente le spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.