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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 101/2024 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
- Dott.sa Emanuela A. Favara Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione, promossa
DA
residente nella via Medina de Rioseco n.3, elettivamente domiciliata in Vittoria nella via P.pe Umberto n.104, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Di Falco, che la rappresenta e difende per mandato allegato al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Vittoria,
in Via Rattazzi n.81, presso e nello studio dell'Avv. Romina Incardona, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto pronunciarsi la Parte_1
separazione tra la stessa e il marito, con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio in Vittoria (RG), il giorno 15/07/2005, e dall'unione con il quale erano nati i figli (il 27.11.2012) e (il 27.2.2016). Riferiva la ricorrente Persona_1 Per_2
che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile a causa della condotta disinteressata del marito verso i figli e la famiglia, e del suo atteggiamento geloso e dispotico nei suoi confronti, nonchè delle relazioni adulterine dallo stesso intrattenute in costanza di matrimonio, causa di numerosi litigi, sfociati in allontanamenti del suddetto dalla casa familiare. Chiedeva quindi la ricorrente
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Autorizzare gli stessi a vivere separati, assegnando la casa di abitazione familiare sita in Vittoria, via Medina de
Rioseco n.3 alla sig.ra , con tutti gli arredi, mobili e suppellettili. E per Parte_1
l'effetto ordinare al Sig. di rilasciare la casa ed a trasferire la sua residenza CP_1
entro e non oltre giorni 15 dal deposito del presente ricorso o dall'ordine del
Giudice prelevando, altresì, tutti i suoi effetti personali;
3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocazione Persona_3 Persona_4
presso la madre e lasciando le modalità di visita e di incontro con l'altro genitore all'accordo di entrambi e comunque nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli stessi nonché delle loro esigenze e previo avviso alla madre collocataria anche con l'uso di messaggi sms e/o whats app e, comunque, con ogni valido mezzo di comunicazione. Solo in caso disaccordo prevedere che il Sig.
possa portare con sé i propri figli il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore CP_1
17,00 alle ore 19,00. I figli a settimane alterne trascorreranno il fine settimana col padre e precisamente ed alternativamente dalle ore 16,00 del sabato e sino alle ore
18,00 della domenica. Per il periodo natalizio i figli trascorreranno una settimana compreso il giorno di Natale con uno dei genitori, mentre l'altro genitore avrà diritto di trascorrere coi figli la settimana successiva compreso il giorno di capodanno, e ciò ad anni alterni ad iniziare dalla madre. Per il periodo pasquale i figli trascorrerranno il giorno di Pasqua con uno dei genitori mentre l'altro avrà diritto di tenerli con sé nel giorno di pasquetta, e ciò ad anni alterni ad iniziare dalla madre. Nel periodo estivo il padre avrà diritto di tenere con sé i figli per 15 giorni, anche non continuativi, ed avrà l'obbligo di comunicare il detto periodo all'altro genitore entro il mese di giugno. In mancanza il detto periodo sarà fissato, ad anni alterni, nella prima quindicina di agosto e nella prima quindicina di luglio ad iniziare dalla madre.
Il giorno del compleanno dei figli verrà trascorso ove possibile con entrambi i genitori previo accordo tra gli stessi. In caso di disaccordo ciascun genitore dichiarerà come e con chi dovrà trascorrersi ad anni alterni ad iniziare dalla madre. I genitori si impegnano a garantire la partecipazione dei figli alle ricorrenze delle rispettive famiglie di origine. In caso di disaccordo la decisione sarà assunta da ogni genitore ad anni alterni ad iniziare dalla madre. 4) Determinare in €.700,00 oltre rivalutazione Istat annuale, la somma che il Sig. dovrà Controparte_1
corrispondere mensilmente per il mantenimento dei figli minori e Persona_1
mentre per le spese straordinarie (mediche, sportive, scolastiche, ricreative, Per_2
abbigliamento, ecc.) che dovranno essere documentate e preventivamente concordate tra le parti, salvo quelle indifferibili ed urgenti, fissare in capo al Sig. la quota del 50%. Subordinatamente, in caso di mancato Controparte_1
accoglimento, anche parziale, della detta domanda di mantenimento, ed atteso che le parti reciprocamente rinunceranno al relativo assegno perché autonomamente autosufficienti, disporre che gli assegni familiari - che ad oggi percepisce esclusivamente il Sig. - e/o di eventuali altri contributi di sostegno al CP_1
reddito familiare previsti per legge vengano suddivisi in parti uguali tra i genitori. 5)
Ordinare di intestare l'autovettura FORD Fiesta targata DV370WN, alla Sig.ra Pt_1
ad esclusivo onere del . Con ogni consequenziale statuizione di legge
[...] CP_1
e con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”. Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla richiesta di separazione, mentre contestava la ricostruzione in fatto fornita dalla controparte, addebitando la rottura della relazione tra i due coniugi ai gravi problemi di anoressia e agli sbalzi di umore della moglie, la quale aveva un rapporto morboso con la madre, e aveva anche intrattenuto delle relazioni extraconiugali, disinteressandosi della cura della casa e della gestione dei figli. Chiedeva pertanto il : “1) Dichiarare la separazione CP_1
personale dei coniugi;
2) Rigettare la domanda della ricorrente;
3) Rigettare le richieste istruttorie avverse perché carenti di specificità; 4) Autorizzare i coniugi a vivere separati, collocare i figli minori con il padre con conseguente assegnazione della casa di abitazione familiare sita in Vittoria (RG), via Medina de Rioseco n.3 e per l'effetto ordinare alla Sig.ra di lasciare la casa e trasferire la propria Pt_1
residenza in altra abitazione prelevando tutti i suoi effetti personali;
5) Disporre
l'affidamento condiviso dei figli minori e stabilendo Persona_3 Per_2
che la Sig.ra possa portare con sé i figli il lunedì, mercoledì e venerdì Parte_1
dalle ore 16.30 alle ore 20.00. I figli a settimane alterne trascorreranno il fine settimana con la madre dalle ore 16.30 del sabato e sino alle ore 18.00 della domenica. Nel periodo natalizio i figli alternativamente trascorreranno una settimana compreso il giorno di Natale con uno dei genitori, mentre l'altro genitore avrà diritto di trascorrere coi figli la settimana successiva compreso il giorno di capodanno, e ciò ad anni alterni da concordare preventivamente. Per il periodo pasquale e su preventivo accordo, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con uno dei genitori mentre l'altro avrà diritto di tenerli con sé nel giorno di pasquetta. Nel periodo estivo la madre avrà diritto di tenere con sé i figli per 15 giorni continuativi, ed avrà l'obbligo di comunicare il detto periodo all'altro genitore almeno venti giorni prima del suddetto periodo. Il giorno del compleanno dei figli verrà trascorso ove possibile con entrambi i genitori previo accordo tra gli stessi. In caso di disaccordo, verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore. 6) Ordinare alla Sig.ra di Pt_1
pagare al resistente la metà dell'intero valore dell'auto Ford Fiesta e di farsi carico delle spese di trasferimento;
In subordine, in caso di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, si chiede sin da ora la collocazione presso il padre anche temporanea con assegnazione della casa familiare e sino a quando non si abbia con assoluta certezza che la Sig.ra possa assicurare ai figli un ambiente sano e Pt_1
stabile. Sempre in subordine ordinare alla Sig.ra di provvedere a Parte_1
proprie spese al trasferimento di proprietà dell'auto Ford Fiesta. In via ulteriormente subordinata, e in caso di collocamento dei figli minori con conseguente trasferimento di quest'ultimi presso la residenza della madre, disporre a carico del Sig. quale assegno mensile di mantenimento per i figli la CP_1
somma di €300,00 (trecento) così specificati: €150,00 per la figlia ed Persona_1
€150,00 per il figlio , oltre all'obbligo di corrispondere il 50% delle spese Per_2
straordinarie preventivamente concordate e nel caso di mancato accordo saranno interamente a carico della ricorrente. Disporre, altresì, che il Sig. possa CP_1
portare con sé i figli il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 20.00, rispettando i turni di lavoro del resistente. I figli a settimane alterne trascorreranno il fine settimana con il padre dalle ore 16.30 del sabato e sino alle ore 18.00 della domenica. Nel periodo natalizio i figli alternativamente trascorreranno una settimana compreso il giorno di Natale con uno dei genitori, mentre l'altro genitore avrà diritto di trascorrere coi figli la settimana successiva compreso il giorno di capodanno, e ciò ad anni alterni da concordare preventivamente. Per il periodo pasquale preventivamente concordato, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con uno dei genitori mentre l'altro avrà diritto di tenerli con sé nel giorno di pasquetta.
Nel periodo estivo tenere con sé i figli per 15 giorni e ciò in base ai turni feriali facendo presente che il Sig. con il lavoro che svolge non può essere a CP_1
conoscenza anticipatamente in quale periodo dell'anno ne potrà usufruire. Il giorno del compleanno dei figli verrà trascorso ove possibile con entrambi i genitori previo accordo tra gli stessi. In caso di disaccordo verrà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore. Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
Con sentenza parziale resa in data 17.05.2024, pubblicata il 20.05.2024, veniva pronunciata la separazione tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
con conseguente rimessione della causa sul ruolo per la definizione delle questioni residuali.
Il P.M. esprimeva il suo parere in data 20.01.2025.
Ciò premesso, relativamente alle questioni ancora da decidere, sotto il profilo della determinazione delle modalità di affidamento e di collocamento dei due figli minori delle parti, e , si reputa maggiormente conforme Persona_1 Per_2
all'interesse dei predetti disporsi il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori, come peraltro congiuntamente richiesto dai medesimi, in virtù del principio della c.d. bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli ad avere un rapporto paritetico ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali, in difetto di elementi di pregiudizio giustificativi di una deroga al citato criterio preferenziale.
Appare preferibile, sempre nel preminente interesse dei minori, statuirsi il loro collocamento presso la madre, con cui hanno sempre vissuto e che costituisce il loro principale punto di riferimento, nella casa familiare sita in Vittoria, via Medina de Rioseco n. 3, in proprietà di entrambi i coniugi, da assegnarsi conseguentemente alla medesima, in quanto genitore collocatario dei figli.
In particolare, la figlia , sentita all'udienza del 23.09.2024, ha riferito di Per_1
trovarsi bene con la madre, ed ha espresso il desiderio di continuare a vivere con lei insieme al fratellino , mentre sia lei che il fratello non hanno un buon Per_2
rapporto con il padre, a causa dell'atteggiamento aggressivo e manesco assunto da quest'ultimo nei loro confronti, e al disinteresse da lui mostrato, limitandosi il ad inviare ad dei messaggi su whatsapp, circa un volta alla CP_1 Per_1 settimana, ai quali la minore non risponde più perché si è sentita abbandonata;
la figlia non lo cerca perché vorrebbe che fosse il padre a prendere l'iniziativa nei suoi riguardi.
Relativamente alla regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, si ritiene di dover confermare quanto disposto in seno alla precedente ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti del 12.10.2024, ad integrazione del provvedimento del 17 maggio 2024, all'esito dell'audizione della figlia minore delle parti, , nei termini Persona_1
seguenti: il padre potrà vedere e avere con sé i figli per due pomeriggi a settimana, da concordarsi tra le parti, o, in caso di disaccordo tra di essi, il martedì e il giovedì, dalle ore 17,00 alle ore 20,00, nonché a finesettimana alterni, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica;
in occasione delle festività natalizie per cinque giorni consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del
Capodanno, e per quelle pasquali tre giorni, comprensivi alternativamente del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive quindici giorni, anche non consecutivi, a luglio o ad agosto, da concordarsi con la madre, tenuto conto degli impegni lavorativi delle parti e delle esigenze dei figli;
il giorno del compleanno dei minori alternativamente con l'altro genitore.
Con riferimento alla determinazione dell'assegno da porsi a carico del resistente, per il mantenimento dei due figli, va confermata la Controparte_1
somma già statuita in seno all'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., del 17.05.2024, nella misura di complessivi euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), evincendosi un'evidente disparità reddituale tra i due coniugi, svolgendo il CP_1
il lavoro di Carabiniere presso il Comando di Vittoria, con una retribuzione mensile di circa euro 2.900,00, come rilevabile dalla documentazione prodotta in atti - seppure il suddetto sia gravato delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, per euro 745,25 ciascuna, e verosimilmente dovrà sostenere in futuro le spese per la locazione di un immobile dove abitare -, a fronte dello stipendio goduto dalla moglie per circa euro 800,00 mensili, lavorando la stessa presso un panificio.
Le spese straordinarie nell'interesse dei minori andranno ripartite tra i coniugi nella misura di metà ciascuno, come dagli stessi concordemente richiesto.
Anche l'assegno unico per i figli andrà ripartito tra di essi in pari misura, come richiesto dalla ricorrente, essendo esso allo stato interamente percepito dal resistente.
Inammissibile infine deve intendersi l'ulteriore richiesta della ricorrente di trasferimento in proprio favore della vettura FORD Fiesta targata DV370WN, ad esclusivo onere del , non rientrando tale pretesa nell'oggetto precipuo del CP_1
giudizio de quo.
Si reputa equo compensare tra le parti le spese di lite, stante il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe,
sentito il P.M.
affida in maniera condivisa ad entrambe le parti, e Parte_1 CP_1
i figli minori e , con loro collocamento presso la
[...] Persona_1 Per_2
madre, nella casa familiare sita in Vittoria, via Medina de Rioseco n. 3, da assegnarsi conseguentemente alla medesima;
regolamenta le modalità di esercizio del diritto di visita paterno nei termini di cui in parte motiva;
pone a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
, a titolo di mantenimento dei figli minori, un assegno di euro 500,00 (euro Pt_1
250,00 per ciascun figlio), entro il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei predetti;
l'assegno unico familiare andrà ripartito tra le parti nella misura di metà ciascuno.
Dichiara inammissibile la richiesta di parte ricorrente relativa all'assegnazione della vettura.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 27.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti