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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro
In nome EL Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. decidendo all'indomani ELla scadenza EL termine per note di trattazione scritta EL
25 marzo 2025, assegnato ai sensi ELl'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 721/23 R.G.L. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Teodoro Rooswelt n. 6, C.F. ; CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , nato Ciudad CodiceFiscale_2 Parte_3
Bolivar(Venezuela) il 29/08/1961 e residente in [...], C.F. ; , nata a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_4
01/01/1955 e residente in [...] alla C.da Maddalena n. 3, C.F.
[...]
, tutti elettivamente domiciliati in Messina, in Via A. Saffi n. 12 Is. 103 C.F._4 pal. C, presso e nello studio ELl'Avv. Francesca G. De Domenico appellanti
CONTRO
in persona EL direttore generale, (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Antonio Amata – P.IVA_1
appellata
OGGETTO: crediti di laovoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice EL lavoro di CP_2 Parte_1 Parte_2 [...]
e medici in servizio per l'
[...] Parte_3 Parte_4 [...] presso l'emergenza sanitaria territoriale, Controparte_3
comunemente conosciuta come servizio 118, distretto di EG, premesso di osservare un orario di 38 ore settimanali e circa 160 mensili, deducevano di essere tenuti a indossare indumenti specifici (tute ad alta visibilità e calzature antinfortunistiche) dei quali sostenevano la natura di dispositivi di protezione individuale (dpi). Lamentavano di impiegare per ogni turno circa 30 minuti sup-
Cont plementari rispetto all'orario ordinario, destinati alla vestizione e svestizione, che Cont non retribuiva. Lamentavano inoltre che non provvedeva alla pulitura e stiratura ELle tute, pur trattandosi di obbligo contrattuale, costringendoli a occuparsene personalmente. Chiedevano la condanna ELla controparte al pagamento ELla retribuzione maturata a tale titolo nei limiti ELla prescrizione quinquennale, indicandone l'importo in 19.200,00 euro ciascuno per vestizione-svestizione e
10.400,00 per lavaggio e stiratura, per un totale di 29.600,00 euro.
Cont Resistendo con sentenza n. 716 depositata in data 13aprile 2023 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda condannando i ricorrenti a rimborsare le spese alla controparte.
I soccombenti hanno proposto appello con ricorso depositato in data 29 settembre 2023.
Cont Nella resistenza di la causa è stata discussa oralmente all'udienza EL 24 settembre 2024 , indi, disposto un differimento, ai fini ELla decisione, nelle forme ELl'art. 127ter c.p.c., alla scadenza EL termine per note, depositate da ambo le parti, la causa è stata posta in decisione come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il tribunale premesso che il tempo necessario per vestizione e svestizione di divisa e
DPI (c.d. tempo tuta) può essere inserito nel computo ELl'orario effettivo di lavoro solo se così prevede la disciplina contrattuale o se il datore di lavoro lo richieda quale attività eterodiretta, ha ritenuto che, nel caso in esame, non vi fosse la prova che vestizione e svestizione dovessero avvenire, per ordine datoriale, al di fuori ELl'orario di lavoro, né che i ricorrenti si presentassero prima ELl'inizio EL proprio turno di lavoro per vestirsi e permanessero dopo il suo termine per svestirsi. A fortiori ha ritenuto non provata la
Pag. 2 di 9 durata di vestizione e svestizione.
Cont Il tribunale ha dato, invero, atto che metteva a disposizione nella propria sede un locale spogliatoio con armadi ove conservare gli indumenti di lavoro, ma non ha ritenuto decisiva tale circostanza, non potendosi da ciò evincere in quale preciso momento l'attività di vestizione e svestizione avvenisse.
Ha anche escluso un obbligo di mantenimento in efficienza e igiene ELl'abbigliamento da lavoro, rimarcandone la configurabilità per i soli dpi e non per le uniformi o divise, finalizzate alla sola preservazione degli abiti civili dall'ordinaria usura connessa all'attività lavorativa. Il Giudice ha inoltre evidenziato che, se i dpi andavano conservati in azienda nell'armadio apposito, una volta dichiarato dai lavoratori di portarli fuori azienda per lavarli, asciugarli e stirarli, si deve concludere che essi non erano dpi.
In ogni caso, il tribunale ha ritenuto non dimostrato che i ricorrenti trasportassero le tute fuori azienda per il lavaggio né, ovviamente, l'eventuale tempo impiegato per tali attività.
2- Con il primo motivo di appello i lavoratori ribadiscono che la divisa rientra nel novero dei dpi, criticando il contrario avviso espresso dal tribunale.
Segnalano trattarsi abiti manifestamente diversi da quelli utilizzati secondo criteri di abitualità sociale, che rientrano nella seconda categoria ELl'all. I regolamento UE
2016/425 ("rischi diversi"), in quanto garantiscono l'alta visibilità attraverso la colorazione e le fasce catarifrangenti.
Deducono che il primo giudice sarebbe incorso in errore avendo omesso di valutare un documento decisivo al fine di dimostrare la natura di DPI degli indumenti da essi utilizzati per l'esecuzione ELla prestazione lavorativa. Di tratta ELla disposizione di servizio “Prof.OP. Forn. DPI 118” EL 21.11.2022 con cui l'azienda resistente, in ottemperanza al D.A. n. 999/2015, avrebbe per la prima volta stabilito gli steps operativi da seguire per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale al personale adibito al servizio presso il 118; segnatamente a pag. 4 ELla citata disposizione di servizio sarebbero stati indicati mediante fotografie gli indumenti costituenti notoriamente la divisa di soccorso dei medici EL 118 e cioè indumenti fluorescenti atti a segnalare la presenza di lavoratori in condizioni di scarsa
Pag. 3 di 9 illuminazione ed ad evitar il contatto con agenti patogeni.
La produzione di detto documento in corso di causa sarebbe ammissibile sia perché formato successivamente all'instaurazione EL giudizio sia per la sua indispensabilità ai fini ELla decisione.
Cont A fronte di questi dati normativi, proseguono gli appellanti, l non avrebbe neanche formulato una specifica contestazione ELla natura di dpi “ELla divisa d'istituto”.
3- Il gravame è fondato per quanto di ragione.
Il tribunale ha imputato ai lavoratori l'avere compiutamente descritto la divisa d'istituto (pantalone da soccorso, sovrapantalone impermeabile, giubbino da intervento con targhetta identificativa, guscio impermeabile con bande catarifrangenti, scarpe antinfortunistiche) soltanto con le note autorizzate EL 2 settembre 2022 .
Nel ricorso introduttivo era tuttavia chiaramente allegato che si tratta "di vestiario che, per l'alta visibilità da cui è contraddistinto, ha la funzione di segnalare l'operatore durante le operazioni di soccorso sia di giorno che di notte e/o in condizioni di scarsa visibilità, ed anche le calzature devono rispondere a precise norme anti-infortunistiche",
Cont e su queste circostanze non vi è stata una specifica contestazione da parte di In tale contesto, la descrizione puntuale degli indumenti, contenuta nelle note, non costituiva una nuova allegazione ma una mera precisazione di fatti già ritualmente Cont acquisiti al contraddittorio, fatti che peraltro erano ovviamente noti anche ad la quale non ha mai negato di avere fornito le divise alle controparti, dando anzi per scontata tale circostanza e quindi, inevitabilmente, la propria conoscenza EL materiale fornito.
La documentazione prodotta nel corso EL giudizio di primo grado dai lavoratori consente, comunque, di fugare ogni incertezza sulla natura di dpi degli indumenti da essi indossati per espletare il loro lavoro e sulla circostanza che è lo stesso datore di lavoro a fornirli con le espresse raccomandazioni in ordine al loro utilizzo ed ad alla loro sostituzione in caso di usura. Depone inequivocabilmente in tale senso la prodotta
Cont disposizione di servizio EL 21.11.2022 la cui utilizzabilità a fini probatori non è seriamente revocabile in dubbio tenuto conto ELla sua epoca di emanazione, successiva al deposito EL ricorso giudiziale, e EL suo grado di decisività sì da consentire il
Pag. 4 di 9 superamento di eventuali preclusioni processuali.
4- Appurato che la divisa va fatta rientrare nel concetto di dpi, il punto dirimente è semmai l'esistenza o meno di un obbligo di indossare la divisa prima ELl'inizio EL turno e svestirsene alla fine e, in caso affermativo, la quantificazione EL tempo necessario per tale attività.
Su analoga fattispecie si è già pronunciata questa Corte con sentenza n. 180/2024 di cui di seguito si riportano ampi stralci ex art 118 disp att c.p.c. condividendone integralmente l'iter argomentativo.
“Il tribunale ha ritenuto implicitamente ammesso dai lavoratori che la vestizione/svestizione avvenisse fuori orario lavorativo perché essi hanno detto di portare gli indumenti a casa per il lavaggio, ma correttamente gli appellanti ribattono che tale circostanza era compatibile con l'ipotesi da loro sostenuta, e cioè che, una volta avvenuta la svestizione in sede lavorativa, si portassero gli indumenti a casa magari con accorgimenti tesi a impedire contaminazioni.
Ai sensi ELl'art. 77 comma 4 lett. b) T.U. 81/2008, il datore provvede a che i dpi siano usati solo per i fini cui sono destinati e l'art. 78 comma 4 obbliga i lavoratori a riconsegnare i dpi al termine ELl'utilizzo. Aggiungono gli appellanti che la divisa in questione rientra manifestamente fra quegli indumenti che non possono ragionevolmente essere utilizzati fuori servizio "secondo un criterio di normalità sociale ELl'abbigliamento" (così Cass. sez. lav. 1352/2016 citata dagli appellanti, conforme 7738/2018), e pertanto in tali casi l'eterodirezione va presunta, con onere di prova contraria a carico EL datore. Se il medico 118 non può indossare la divisa fuori dal servizio e deve riconsegnarla al termine EL turno, a meno di non incorrere in una violazione dei doveri strumentali alla prestazione dovuta (violazione mai
Cont ventilata da ), è giocoforza concludere che debba svolgere vestizione e svestizione sul luogo di lavoro e immediatamente prima e dopo EL turno.
Nella contigua materia ELl'attività infermieristica, caratterizzata da esigenze evidentemente sovrapponibili …., la giurisprudenza di legittimità (fra le tante Cass.
Sez. lav. Ord. 12935 EL 2018) evidenzia che il tempo per indossare la divisa aziendale, nel silenzio ELla contrattazione collettiva, dà diritto alla retribuzione al di là EL rapporto sinallagmatico in quanto si tratta di obbligo imposto da superiori
Pag. 5 di 9 esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione EL servizio pubblico sia la stessa incolumità EL personale addetto. Cass. sez. lav. 27799 EL 2017, in motivazione, ha inoltre chiarito che il problema ELl'eterodirezione ai fini ELla vestizione non si può porre riguardo all'attività infermieristica perché essa non si svolge nell'interesse ELl'azienda ma ELla stessa igiene pubblica e deve pertanto ritenersi tacitamente autorizzata dall'azienda sanitaria. Tale ratio vale altrettanto per i medici. ….
5- È vero che il dirigente in senso proprio non è vincolato a un orario, ma il dirigente medico lo è, ed anzi, per il caso di medici tenuti alla continuità assistenziale sulle 24 ore, si è di fronte ad un obbligo particolarmente stringente, perché il medico, esattamente come l'infermiere, deve essere pronto (e dunque già vestito) all'inizio ELl'orario lavorativo e non può svestirsi se prima il turno non sia concluso, non essendo ammessi dei vuoti temporali nel servizio……
6- I lavoratori contestano la necessità di una rigida prova EL tempo occupato per la vestizione e la svestizione, invocando una valutazione equitativa ai sensi ELl'art. 432
c.p.c. che trova sponda in diversi arresti di legittimità (Cass. sez. lav. 2811/2017,
2812/2017, 2965/2017, 7396/2015, 7392/2015) ed evidenziando di avere indicato un tempo di quindici minuti per indossare e altrettanti per togliersi la divisa (trenta complessivi), seguendo quanto risultante da precedenti quali Cass. sez. lav. 3901/2019
e 27799/2017 che tale stima avevano avallato.
Aggiungono che il CCNL comparto sanità 2016-18 stipulato il 21 maggio 2016 (la cui acquisizione è persino superflua trattandosi di contratto di diritto pubblico soggetto a cognizione d'ufficio) ha previsto (art. 27 commi 11 e 12) un tempo di vestizione e svestizione di dieci minuti complessivi, che diventano 15 per il caso di unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, quali il servizio 118. Pur non applicandosi tale disciplina ratione temporis, gli appellanti sostengono che da essa possa trarsi "una significativa indicazione sulla durata ELle attività di vestizione e svestizione".
Il riferimento alla contrattazione collettiva operato dagli appellanti è dotato di evidente ragionevolezza, e trova sponda in Cass. sez. lav. 8624/2020 che, in una causa analoga intentata da infermieri e autisti di ambulanza, ha confermato proprio una sentenza di merito (App. L'Aquila 8 ottobre 2015) che aveva individuato in quindici
Pag. 6 di 9 minuti il tempo ragionevolmente occorrente per vestizione e svestizione (cioè circa sette minuti per ciascuna fase), analogamente a quanto risultante da Cass.
27799/2017, citata dagli appellanti e riguardante anch'essa il personale infermieristico di una . Pt_5
Cont Così rideterminato l'impegno complessivo, va constatato che non nega che, già con la prestazione ordinaria, i lavoratori hanno interamente assolto il debito orario contrattuale. Ne discende che il tempo ulteriore va retribuito come straordinario. Gli appellanti indicano apoditticamente in 40,00 euro la paga oraria, senza darne alcuna
Cont prova. Bisogna pertanto riferirsi all'importo che la stessa ammette, e cioè 23,65 euro- ( pg 8 ELla memoria di costituzione di I grado)- .
L'art. 31 comma 8 EL citato CCNL 21 maggio 2016 prevede una maggiorazione EL
15% per lo straordinario e pertanto l'importo orario va aumentato a (23,65 * 1,15)
27,20 euro. Considerati 960 turni nel quinquennio, e 15 minuti per turno, si ha (27,20
/ 60 * 15 * 960) un credito di 6.528,00 euro per ciascun ricorrente.
7- Appurato che la divisa va considerata dpi, correttamente gli appellanti rilevano che sul datore di lavoro grava l'obbligo di mantenerla in stato di efficienza (art. 77 comma 4 T.U. 81/2008, in relazione all'art. 2087 c.c.) tant'è che la circolare ministero EL lavoro 23 EL 29 aprile 1999 prevede che il datore provveda alla pulizia degli indumenti con funzione di dpi o direttamente all'interno ELl'azienda o ricorrendo a imprese esterne specializzate, "stabilendone altresì la periodicità".
Una volta che l'obbligo contrattuale ricada sul datore di lavoro, proseguono gli
Cont appellanti, spetta a questo l'onere di dimostrare l'adempimento, cosa che nemmeno ha tentato. Essendo inconcepibile che la divisa non venga periodicamente lavata, trattandosi di tuta da lavoro esposta al contatto con patogeni oltre che al normale insudiciamento da uso, gli appellanti concludono che siano per forza stati
Cont loro a provvedervi in luogo di . Richiamano a questo punto arresti di legittimità
(Cass. sez. lav. 16715/2014, 16160/2014, 18674/2015, 23314/2010, 11729/2009) in cui si convalida una liquidazione equitativa EL danno ai sensi ELl'art. 432 c.p.c. data la normale impossibilità di provare i costi di tale attività, anche attraverso un giudizio presuntivo secondo la normalità sociale ELla frequenza ELl'operazione.
Gli appellanti ribadiscono di avere ragionevolmente allegato di avere lavato
Pag. 7 di 9 mediamente una volta a settimana la divisa, con impegno corrispondente a un'ora di lavoro, ovviamente straordinario, e dunque 260 settimane nel quinquennio anteriore all'introduzione EL giudizio e, assunta una paga oraria di 40,00 euro, un danno pari a
10.400,00 euro.
Cont
si limita a contestare l'an, ma il quantum non è un fatto comune alle parti e pertanto non si può ritenerlo non contestato. Risulta EL resto evidente la sopravvalutazione operata dagli appellanti, che trattano l'operazione di lavaggio, asciugatura e stiratura secondo parametri ottocenteschi. Un'ora per tali operazioni potrebbe essere ipotizzata se si trattasse di un lavaggio a mano, che va ovviamente effettuato personalmente da chi lava. In tempi moderni, in cui può essere presunto che un medico abbia a casa una lavatrice, le operazioni da compiere sono l'inserimento EL capo nel cestello, l'estrazione una volta finiti lavaggio e asciugatura, e infine la stiratura. Nell'insieme, bastano dieci minuti, salvo particolarità che i ricorrenti non segnalano.
Il tempo occupato può pertanto essere ridotto ad un sesto di quanto invocato (43,33 ore complessive). Ne discende che il danno risarcibile per tali attività va liquidato in
(27,20*43,33) 1.178,58 euro.
7- Concludendo, l'appello è parzialmente fondato perché, se da un lato i ricorrenti hanno ragione in linea di principio, la loro pretesa economica (29.600,00 euro ciascuno) è manifestamente sproporzionata rispetto al diritto dimostrato (6.528,00 +
1.178,58 = 7.706,58). Su tale somma non vanno inoltre cumulati interessi e rivalutazione, dato che il credito è maturato nei confronti di una pubblica amministrazione.
Cont La soccombenza di è dunque solo parziale e l'onere EL rimborso ELle spese va mitigato con la compensazione per metà. Ai sensi ELl'art. 10 comma 2 c.p.c. il valore
Cont ELla causa è dato dal cumulo dei debiti di nei confronti dei quattro appellanti
(7.706,58 * 4 = 30826,32 euro) e pertanto rientra nel quarto scaglione. Quanto liquidato in primo grado, sebbene a parti invertite, non è oggetto di contestazione e può pertanto essere confermato. In grado di appello, considerato che la causa rientra in un filone di giudizi diffuso in tutta Italia con abbondanza di precedenti sia di merito che di legittimità, va liquidato poco più EL minimo tariffario.”
Pag. 8 di 9 In presenza ELle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento ELl'appello e riforma ELla sentenza impugnata, condanna l'Azienda appellata a pagare a ciascuno degli appellati 7.706,58 euro oltre accessori nei limiti ELl'art. 16 comma 6 legge 412/1991 dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo, e a rimborsare loro metà ELle spese di lite, liquidate nell'intero quanto al primo grado in 3.600,00 euro e quanto all'appello in 5.000,00 euro, tutte oltre i.v.a.,
c.p.a. e generali, compensando la restante frazione e disponendo la distrazione in favore ELla procuratrice antistataria avv. Francesca Giordano De Domenico.
Messina 26 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Pag. 9 di 9
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro
In nome EL Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. decidendo all'indomani ELla scadenza EL termine per note di trattazione scritta EL
25 marzo 2025, assegnato ai sensi ELl'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 721/23 R.G.L. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Teodoro Rooswelt n. 6, C.F. ; CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] il [...] e residente in [...], C.F. , nato Ciudad CodiceFiscale_2 Parte_3
Bolivar(Venezuela) il 29/08/1961 e residente in [...], C.F. ; , nata a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_4
01/01/1955 e residente in [...] alla C.da Maddalena n. 3, C.F.
[...]
, tutti elettivamente domiciliati in Messina, in Via A. Saffi n. 12 Is. 103 C.F._4 pal. C, presso e nello studio ELl'Avv. Francesca G. De Domenico appellanti
CONTRO
in persona EL direttore generale, (c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Antonio Amata – P.IVA_1
appellata
OGGETTO: crediti di laovoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice EL lavoro di CP_2 Parte_1 Parte_2 [...]
e medici in servizio per l'
[...] Parte_3 Parte_4 [...] presso l'emergenza sanitaria territoriale, Controparte_3
comunemente conosciuta come servizio 118, distretto di EG, premesso di osservare un orario di 38 ore settimanali e circa 160 mensili, deducevano di essere tenuti a indossare indumenti specifici (tute ad alta visibilità e calzature antinfortunistiche) dei quali sostenevano la natura di dispositivi di protezione individuale (dpi). Lamentavano di impiegare per ogni turno circa 30 minuti sup-
Cont plementari rispetto all'orario ordinario, destinati alla vestizione e svestizione, che Cont non retribuiva. Lamentavano inoltre che non provvedeva alla pulitura e stiratura ELle tute, pur trattandosi di obbligo contrattuale, costringendoli a occuparsene personalmente. Chiedevano la condanna ELla controparte al pagamento ELla retribuzione maturata a tale titolo nei limiti ELla prescrizione quinquennale, indicandone l'importo in 19.200,00 euro ciascuno per vestizione-svestizione e
10.400,00 per lavaggio e stiratura, per un totale di 29.600,00 euro.
Cont Resistendo con sentenza n. 716 depositata in data 13aprile 2023 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda condannando i ricorrenti a rimborsare le spese alla controparte.
I soccombenti hanno proposto appello con ricorso depositato in data 29 settembre 2023.
Cont Nella resistenza di la causa è stata discussa oralmente all'udienza EL 24 settembre 2024 , indi, disposto un differimento, ai fini ELla decisione, nelle forme ELl'art. 127ter c.p.c., alla scadenza EL termine per note, depositate da ambo le parti, la causa è stata posta in decisione come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il tribunale premesso che il tempo necessario per vestizione e svestizione di divisa e
DPI (c.d. tempo tuta) può essere inserito nel computo ELl'orario effettivo di lavoro solo se così prevede la disciplina contrattuale o se il datore di lavoro lo richieda quale attività eterodiretta, ha ritenuto che, nel caso in esame, non vi fosse la prova che vestizione e svestizione dovessero avvenire, per ordine datoriale, al di fuori ELl'orario di lavoro, né che i ricorrenti si presentassero prima ELl'inizio EL proprio turno di lavoro per vestirsi e permanessero dopo il suo termine per svestirsi. A fortiori ha ritenuto non provata la
Pag. 2 di 9 durata di vestizione e svestizione.
Cont Il tribunale ha dato, invero, atto che metteva a disposizione nella propria sede un locale spogliatoio con armadi ove conservare gli indumenti di lavoro, ma non ha ritenuto decisiva tale circostanza, non potendosi da ciò evincere in quale preciso momento l'attività di vestizione e svestizione avvenisse.
Ha anche escluso un obbligo di mantenimento in efficienza e igiene ELl'abbigliamento da lavoro, rimarcandone la configurabilità per i soli dpi e non per le uniformi o divise, finalizzate alla sola preservazione degli abiti civili dall'ordinaria usura connessa all'attività lavorativa. Il Giudice ha inoltre evidenziato che, se i dpi andavano conservati in azienda nell'armadio apposito, una volta dichiarato dai lavoratori di portarli fuori azienda per lavarli, asciugarli e stirarli, si deve concludere che essi non erano dpi.
In ogni caso, il tribunale ha ritenuto non dimostrato che i ricorrenti trasportassero le tute fuori azienda per il lavaggio né, ovviamente, l'eventuale tempo impiegato per tali attività.
2- Con il primo motivo di appello i lavoratori ribadiscono che la divisa rientra nel novero dei dpi, criticando il contrario avviso espresso dal tribunale.
Segnalano trattarsi abiti manifestamente diversi da quelli utilizzati secondo criteri di abitualità sociale, che rientrano nella seconda categoria ELl'all. I regolamento UE
2016/425 ("rischi diversi"), in quanto garantiscono l'alta visibilità attraverso la colorazione e le fasce catarifrangenti.
Deducono che il primo giudice sarebbe incorso in errore avendo omesso di valutare un documento decisivo al fine di dimostrare la natura di DPI degli indumenti da essi utilizzati per l'esecuzione ELla prestazione lavorativa. Di tratta ELla disposizione di servizio “Prof.OP. Forn. DPI 118” EL 21.11.2022 con cui l'azienda resistente, in ottemperanza al D.A. n. 999/2015, avrebbe per la prima volta stabilito gli steps operativi da seguire per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale al personale adibito al servizio presso il 118; segnatamente a pag. 4 ELla citata disposizione di servizio sarebbero stati indicati mediante fotografie gli indumenti costituenti notoriamente la divisa di soccorso dei medici EL 118 e cioè indumenti fluorescenti atti a segnalare la presenza di lavoratori in condizioni di scarsa
Pag. 3 di 9 illuminazione ed ad evitar il contatto con agenti patogeni.
La produzione di detto documento in corso di causa sarebbe ammissibile sia perché formato successivamente all'instaurazione EL giudizio sia per la sua indispensabilità ai fini ELla decisione.
Cont A fronte di questi dati normativi, proseguono gli appellanti, l non avrebbe neanche formulato una specifica contestazione ELla natura di dpi “ELla divisa d'istituto”.
3- Il gravame è fondato per quanto di ragione.
Il tribunale ha imputato ai lavoratori l'avere compiutamente descritto la divisa d'istituto (pantalone da soccorso, sovrapantalone impermeabile, giubbino da intervento con targhetta identificativa, guscio impermeabile con bande catarifrangenti, scarpe antinfortunistiche) soltanto con le note autorizzate EL 2 settembre 2022 .
Nel ricorso introduttivo era tuttavia chiaramente allegato che si tratta "di vestiario che, per l'alta visibilità da cui è contraddistinto, ha la funzione di segnalare l'operatore durante le operazioni di soccorso sia di giorno che di notte e/o in condizioni di scarsa visibilità, ed anche le calzature devono rispondere a precise norme anti-infortunistiche",
Cont e su queste circostanze non vi è stata una specifica contestazione da parte di In tale contesto, la descrizione puntuale degli indumenti, contenuta nelle note, non costituiva una nuova allegazione ma una mera precisazione di fatti già ritualmente Cont acquisiti al contraddittorio, fatti che peraltro erano ovviamente noti anche ad la quale non ha mai negato di avere fornito le divise alle controparti, dando anzi per scontata tale circostanza e quindi, inevitabilmente, la propria conoscenza EL materiale fornito.
La documentazione prodotta nel corso EL giudizio di primo grado dai lavoratori consente, comunque, di fugare ogni incertezza sulla natura di dpi degli indumenti da essi indossati per espletare il loro lavoro e sulla circostanza che è lo stesso datore di lavoro a fornirli con le espresse raccomandazioni in ordine al loro utilizzo ed ad alla loro sostituzione in caso di usura. Depone inequivocabilmente in tale senso la prodotta
Cont disposizione di servizio EL 21.11.2022 la cui utilizzabilità a fini probatori non è seriamente revocabile in dubbio tenuto conto ELla sua epoca di emanazione, successiva al deposito EL ricorso giudiziale, e EL suo grado di decisività sì da consentire il
Pag. 4 di 9 superamento di eventuali preclusioni processuali.
4- Appurato che la divisa va fatta rientrare nel concetto di dpi, il punto dirimente è semmai l'esistenza o meno di un obbligo di indossare la divisa prima ELl'inizio EL turno e svestirsene alla fine e, in caso affermativo, la quantificazione EL tempo necessario per tale attività.
Su analoga fattispecie si è già pronunciata questa Corte con sentenza n. 180/2024 di cui di seguito si riportano ampi stralci ex art 118 disp att c.p.c. condividendone integralmente l'iter argomentativo.
“Il tribunale ha ritenuto implicitamente ammesso dai lavoratori che la vestizione/svestizione avvenisse fuori orario lavorativo perché essi hanno detto di portare gli indumenti a casa per il lavaggio, ma correttamente gli appellanti ribattono che tale circostanza era compatibile con l'ipotesi da loro sostenuta, e cioè che, una volta avvenuta la svestizione in sede lavorativa, si portassero gli indumenti a casa magari con accorgimenti tesi a impedire contaminazioni.
Ai sensi ELl'art. 77 comma 4 lett. b) T.U. 81/2008, il datore provvede a che i dpi siano usati solo per i fini cui sono destinati e l'art. 78 comma 4 obbliga i lavoratori a riconsegnare i dpi al termine ELl'utilizzo. Aggiungono gli appellanti che la divisa in questione rientra manifestamente fra quegli indumenti che non possono ragionevolmente essere utilizzati fuori servizio "secondo un criterio di normalità sociale ELl'abbigliamento" (così Cass. sez. lav. 1352/2016 citata dagli appellanti, conforme 7738/2018), e pertanto in tali casi l'eterodirezione va presunta, con onere di prova contraria a carico EL datore. Se il medico 118 non può indossare la divisa fuori dal servizio e deve riconsegnarla al termine EL turno, a meno di non incorrere in una violazione dei doveri strumentali alla prestazione dovuta (violazione mai
Cont ventilata da ), è giocoforza concludere che debba svolgere vestizione e svestizione sul luogo di lavoro e immediatamente prima e dopo EL turno.
Nella contigua materia ELl'attività infermieristica, caratterizzata da esigenze evidentemente sovrapponibili …., la giurisprudenza di legittimità (fra le tante Cass.
Sez. lav. Ord. 12935 EL 2018) evidenzia che il tempo per indossare la divisa aziendale, nel silenzio ELla contrattazione collettiva, dà diritto alla retribuzione al di là EL rapporto sinallagmatico in quanto si tratta di obbligo imposto da superiori
Pag. 5 di 9 esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione EL servizio pubblico sia la stessa incolumità EL personale addetto. Cass. sez. lav. 27799 EL 2017, in motivazione, ha inoltre chiarito che il problema ELl'eterodirezione ai fini ELla vestizione non si può porre riguardo all'attività infermieristica perché essa non si svolge nell'interesse ELl'azienda ma ELla stessa igiene pubblica e deve pertanto ritenersi tacitamente autorizzata dall'azienda sanitaria. Tale ratio vale altrettanto per i medici. ….
5- È vero che il dirigente in senso proprio non è vincolato a un orario, ma il dirigente medico lo è, ed anzi, per il caso di medici tenuti alla continuità assistenziale sulle 24 ore, si è di fronte ad un obbligo particolarmente stringente, perché il medico, esattamente come l'infermiere, deve essere pronto (e dunque già vestito) all'inizio ELl'orario lavorativo e non può svestirsi se prima il turno non sia concluso, non essendo ammessi dei vuoti temporali nel servizio……
6- I lavoratori contestano la necessità di una rigida prova EL tempo occupato per la vestizione e la svestizione, invocando una valutazione equitativa ai sensi ELl'art. 432
c.p.c. che trova sponda in diversi arresti di legittimità (Cass. sez. lav. 2811/2017,
2812/2017, 2965/2017, 7396/2015, 7392/2015) ed evidenziando di avere indicato un tempo di quindici minuti per indossare e altrettanti per togliersi la divisa (trenta complessivi), seguendo quanto risultante da precedenti quali Cass. sez. lav. 3901/2019
e 27799/2017 che tale stima avevano avallato.
Aggiungono che il CCNL comparto sanità 2016-18 stipulato il 21 maggio 2016 (la cui acquisizione è persino superflua trattandosi di contratto di diritto pubblico soggetto a cognizione d'ufficio) ha previsto (art. 27 commi 11 e 12) un tempo di vestizione e svestizione di dieci minuti complessivi, che diventano 15 per il caso di unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, quali il servizio 118. Pur non applicandosi tale disciplina ratione temporis, gli appellanti sostengono che da essa possa trarsi "una significativa indicazione sulla durata ELle attività di vestizione e svestizione".
Il riferimento alla contrattazione collettiva operato dagli appellanti è dotato di evidente ragionevolezza, e trova sponda in Cass. sez. lav. 8624/2020 che, in una causa analoga intentata da infermieri e autisti di ambulanza, ha confermato proprio una sentenza di merito (App. L'Aquila 8 ottobre 2015) che aveva individuato in quindici
Pag. 6 di 9 minuti il tempo ragionevolmente occorrente per vestizione e svestizione (cioè circa sette minuti per ciascuna fase), analogamente a quanto risultante da Cass.
27799/2017, citata dagli appellanti e riguardante anch'essa il personale infermieristico di una . Pt_5
Cont Così rideterminato l'impegno complessivo, va constatato che non nega che, già con la prestazione ordinaria, i lavoratori hanno interamente assolto il debito orario contrattuale. Ne discende che il tempo ulteriore va retribuito come straordinario. Gli appellanti indicano apoditticamente in 40,00 euro la paga oraria, senza darne alcuna
Cont prova. Bisogna pertanto riferirsi all'importo che la stessa ammette, e cioè 23,65 euro- ( pg 8 ELla memoria di costituzione di I grado)- .
L'art. 31 comma 8 EL citato CCNL 21 maggio 2016 prevede una maggiorazione EL
15% per lo straordinario e pertanto l'importo orario va aumentato a (23,65 * 1,15)
27,20 euro. Considerati 960 turni nel quinquennio, e 15 minuti per turno, si ha (27,20
/ 60 * 15 * 960) un credito di 6.528,00 euro per ciascun ricorrente.
7- Appurato che la divisa va considerata dpi, correttamente gli appellanti rilevano che sul datore di lavoro grava l'obbligo di mantenerla in stato di efficienza (art. 77 comma 4 T.U. 81/2008, in relazione all'art. 2087 c.c.) tant'è che la circolare ministero EL lavoro 23 EL 29 aprile 1999 prevede che il datore provveda alla pulizia degli indumenti con funzione di dpi o direttamente all'interno ELl'azienda o ricorrendo a imprese esterne specializzate, "stabilendone altresì la periodicità".
Una volta che l'obbligo contrattuale ricada sul datore di lavoro, proseguono gli
Cont appellanti, spetta a questo l'onere di dimostrare l'adempimento, cosa che nemmeno ha tentato. Essendo inconcepibile che la divisa non venga periodicamente lavata, trattandosi di tuta da lavoro esposta al contatto con patogeni oltre che al normale insudiciamento da uso, gli appellanti concludono che siano per forza stati
Cont loro a provvedervi in luogo di . Richiamano a questo punto arresti di legittimità
(Cass. sez. lav. 16715/2014, 16160/2014, 18674/2015, 23314/2010, 11729/2009) in cui si convalida una liquidazione equitativa EL danno ai sensi ELl'art. 432 c.p.c. data la normale impossibilità di provare i costi di tale attività, anche attraverso un giudizio presuntivo secondo la normalità sociale ELla frequenza ELl'operazione.
Gli appellanti ribadiscono di avere ragionevolmente allegato di avere lavato
Pag. 7 di 9 mediamente una volta a settimana la divisa, con impegno corrispondente a un'ora di lavoro, ovviamente straordinario, e dunque 260 settimane nel quinquennio anteriore all'introduzione EL giudizio e, assunta una paga oraria di 40,00 euro, un danno pari a
10.400,00 euro.
Cont
si limita a contestare l'an, ma il quantum non è un fatto comune alle parti e pertanto non si può ritenerlo non contestato. Risulta EL resto evidente la sopravvalutazione operata dagli appellanti, che trattano l'operazione di lavaggio, asciugatura e stiratura secondo parametri ottocenteschi. Un'ora per tali operazioni potrebbe essere ipotizzata se si trattasse di un lavaggio a mano, che va ovviamente effettuato personalmente da chi lava. In tempi moderni, in cui può essere presunto che un medico abbia a casa una lavatrice, le operazioni da compiere sono l'inserimento EL capo nel cestello, l'estrazione una volta finiti lavaggio e asciugatura, e infine la stiratura. Nell'insieme, bastano dieci minuti, salvo particolarità che i ricorrenti non segnalano.
Il tempo occupato può pertanto essere ridotto ad un sesto di quanto invocato (43,33 ore complessive). Ne discende che il danno risarcibile per tali attività va liquidato in
(27,20*43,33) 1.178,58 euro.
7- Concludendo, l'appello è parzialmente fondato perché, se da un lato i ricorrenti hanno ragione in linea di principio, la loro pretesa economica (29.600,00 euro ciascuno) è manifestamente sproporzionata rispetto al diritto dimostrato (6.528,00 +
1.178,58 = 7.706,58). Su tale somma non vanno inoltre cumulati interessi e rivalutazione, dato che il credito è maturato nei confronti di una pubblica amministrazione.
Cont La soccombenza di è dunque solo parziale e l'onere EL rimborso ELle spese va mitigato con la compensazione per metà. Ai sensi ELl'art. 10 comma 2 c.p.c. il valore
Cont ELla causa è dato dal cumulo dei debiti di nei confronti dei quattro appellanti
(7.706,58 * 4 = 30826,32 euro) e pertanto rientra nel quarto scaglione. Quanto liquidato in primo grado, sebbene a parti invertite, non è oggetto di contestazione e può pertanto essere confermato. In grado di appello, considerato che la causa rientra in un filone di giudizi diffuso in tutta Italia con abbondanza di precedenti sia di merito che di legittimità, va liquidato poco più EL minimo tariffario.”
Pag. 8 di 9 In presenza ELle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento ELl'appello e riforma ELla sentenza impugnata, condanna l'Azienda appellata a pagare a ciascuno degli appellati 7.706,58 euro oltre accessori nei limiti ELl'art. 16 comma 6 legge 412/1991 dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo, e a rimborsare loro metà ELle spese di lite, liquidate nell'intero quanto al primo grado in 3.600,00 euro e quanto all'appello in 5.000,00 euro, tutte oltre i.v.a.,
c.p.a. e generali, compensando la restante frazione e disponendo la distrazione in favore ELla procuratrice antistataria avv. Francesca Giordano De Domenico.
Messina 26 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
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