Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
OPP ATP art 445 bis c.p.c.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 24/03/2025 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in persona del
GOP dott.ssa RO MI, viene chiamata la causa iscritta al n.3452 / 2024
promossa
Da
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. LENTO FRANCO e ARFUSO
CROCEFFISA DANIELA
Contro
CP 1 rappresentato e difesa dall'Avv. TRIOLO ETTORE
Sono presenti l'Avv. LENTO FRANCO anche per delega dell'avv. ARFUSO
CROCEFISSA DANIELA nell'interesse della parte ricorrente, il quale chiede la decisione della causa con l'accoglimento della domanda.
E' altresì presente per l' CP_1 l'avv. CRISTINA LATELLA per delega dell'avv.
TRIOLO ETTORE che si riporta alla propria memoria difensiva di costituzione e chiede la decisione.
Il GOP
Dato atto, previa discussione orale delle parti, si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro
Il GOP dott.ssa RO MI, in funzione di giudice del lavoro all'udienza del
24.3.2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n°3452/2024 R.G., vertente
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1 C.F.
Lento Franco e avv. Arfuso Crocefissa, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
C Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo, come da procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad A.T.P. (R.G. n. 4100/2023) pensione di inabilità art.12
legge 118/71.
IN FATTO
L'odierna ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità, rappresentando che la Commissione medica CP_1 aveva ritenuto insussistente il presupposto per la prestazione invocata. ,non riconosceva la Il CTU nominato nella fase di ATPO dott. Persona 1
sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità, accertando una invalidità nella misura dell'87%.
Parte ricorrente, ha formulato la dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO.
Entro 30 giorni dal dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 3.7.2024, parte ricorrente proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto, lamentando che nelle more del giudizio le condizioni sanitarie della ricorrente si sono aggravate come da certificazione sanitaria allegata nel presente giudizio.
Si è costituita l' CP_1, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, questo Giudice ha ritenuto la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, disponendo la rinnovazione della consulenza stante la cancellazione dall'albo del ctu nominato nella fase di ATP e alla luce anche della sopravvenienza documentazione sanitaria attestante l'aggravamento di cui all'art. 149
disp. att. c.p.c..
La sentenza è decisa per le ragioni di seguito esposte, all'esito della camera di consiglio, mediante pubblicazione della sentenza completa di motivazioni della decisione.
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Nello specifico, il consulente, ha esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dalla ricorrente, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato, evidenziando come solo a seguito della nuova documentazione medica, ha riscontrato “Lupus Eritematoso
Sistemico- Psoriasi, in sede di visita CTU. - Artrite psoriasica. Cardiopatia II/III
-
classe NYHA. - Spondilodiscoartrosi cervicali e lombari con discopatie. - Deficit del visus - Depressione endoreattiva", ed applicato il calcolo riduzionistico si raggiunge un'invalidità del 100% utile per il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 della legge 118/71. Il CTU ha, quindi, valutata la documentazione medica, depositata dalla difesa di parte ricorrente, considerate globalmente tutte le patologie e tenuto conto delle tabelle indicative delle percentuali d'invalidità civile, ha affermato che esse determinano un'invalidità pari al 100% con decorrenza dalla data della revisione del 08.02.2023.
Ne consegue, l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. Persona 2
Le conclusioni del consulente trovano piena giustificazione nelle patologie accertate possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Le spese di consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'CP_1 e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro 1 CP 1 in opposizione ad ATP 4100/2023, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e dichiara sussistere in favore dell'istante il requisito sanitario ai fini della pensione di inabilità quale invalido civile ex art. 12 legge
118/71 a decorrere dal 08.02.2023;
2) Condanna 1' CP_1 al pagamento alla ricorrente delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1600,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al
15% nonché IVA e CPA se dovute, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari Avv. Lento Franco e Avv. Arfuso Crocefissa Daniela.
3) Pone a carico dell CP_1 le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto
Così deciso in Reggio Calabria, 24.3.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa RO MI