TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 27/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione con ordinanza del 18.11.2024 e discussa oralmente all'udienza dell'11.12.2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 (AQ) in data 12.4.1950, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Cipriani del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Benedetto dei Marsi, Via Roma n. 46;
ATTORE
1. contro
(C.F. ), nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: occupazione illegittima.
Conclusioni
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 24.10.2024, chiedendo l'accoglimento integrale della domanda rassegnata nel ricorso:
“Disporre il rilascio della palazzina ubicata in Sulmona, Piazza Plebiscito n. 26, censita al foglio 61 part. 986 sub 3,4,5 della consistenza di mq 175, costituita da cantina, primo piano, secondo piano e sottotetto;
Condannare la Sig.ra al pagamento delle seguenti somme, salvo diverso conteggio: € CP_1 43.416,00 oltre rivalutazione ed interessi al soddisfo, per danno emergente;
€ 8.000,00 per risarcimento del danno da lucro cessante.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1 sentir accertare il proprio diritto a veder disposto il rilascio della palazzina suindicata e ottenere la condanna al pagamento di un indennizzo da occupazione sine titulo.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato:
-di essere proprietario di alcuni immobili in Sulmona, quale erede universale di , Persona_1 deceduto il 23.3.2015, in particolare di una palazzina ubicata in Sulmona (AQ) presso Piazza
Plebiscito n. 26 (angolo Corso Ovidio), catastalmente identificata al Foglio 61 particella 986 sub. 3, 4 e 5, costituita da cantina, appartamento al primo piano, appartamento al secondo piano e sottotetto,
1 per una superficie totale di mq 176, attualmente occupata da e dai suoi figli, i quali Controparte_1 hanno iniziato ad abitarla in forza di comodato d'uso concesso dal de cuius ; Per_1
-di aver chiesto, con diffida del 15.12.2014, nell'allora qualità di procuratore generale di Per_1
, il rilascio di tutti gli immobili occupati;
[...]
-che , a seguito della morte di del 23.3.2015, aveva adito il Tribunale Controparte_1 Persona_1 di Sulmona per essere dichiarata proprietaria, in forza di usucapione ordinaria, della citata palazzina e di n. 2 magazzini (uno dei quali liberato solo nel maggio 2023), domanda rigettata dal Tribunale di Sulmona con sentenza n. 311/2019, pubblicata l'11.12.2019, confermata in appello con sentenza n. 1363/2023 della Corte di Appello di L'Aquila pubblicata il 25.9.2023 e divenuta irrevocabile;
-di aver esperito – contemporaneamente all'avvio di procedura esecutiva per il recupero delle spese legali di cui ai titoli esecutivi - in data 21.2.2024 procedura obbligatoria di mediazione dinanzi all'Organismo di mediazione del COA di Sulmona al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, l'indennità di occupazione sine titulo ed il risarcimento del danno, procedura che si concludeva con esito negativo, come da verbale del 30.4.2024, rilasciato in copia conforme in data 14.5.2024, in quanto , pur regolarmente convocata, non partecipava al primo incontro;
CP_1
-di vantare quindi l'interesse ad ottenere un titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile, atteso che la convenuta ha sempre continuato ad occuparlo illegittimamente, come sancito dalla doppia conforme delle Corti adite, ignorando la diffida in atti del 15.12.2014 che le assegnava all'uopo il termine del 15.3.2015, nonché il diritto a vedersi riconosciuto un indennizzo da occupazione illegittima per l'immobile di Corso Ovidio e il box di Viale Costanza, a decorrere da gennaio 2019 ad oggi per il primo e sino al maggio 2023 compreso per il secondo, da quantificarsi in applicazione Parte_ del valore locativo dei beni, così come ricavabile dai valori
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
All'udienza del 24.10.2024 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, dichiarava la contumacia di , non costituita né comparsa. Controparte_1
***
Preliminarmente occorre confermare la dichiarazione di contumacia di , in quanto Controparte_1 non costituitasi in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
1. Condizione di procedibilità.
Va sempre preliminarmente rilevato che la condizione di procedibilità del presente giudizio è stata integralmente soddisfatta, in quanto l'attrice ha dimostrato di aver esperito la procedura obbligatoria di mediazione dinanzi all'Organismo di mediazione del COA di Sulmona, che tuttavia si concludeva con esito negativo, come da verbale del 30.4.2024 in atti, in quanto la convenuta, pur regolarmente convocata, non partecipava al primo incontro.
2. La domanda di rilascio.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Atteso che la parte attrice domanda il rilascio dell'immobile ritenuto occupato senza alcun titolo dalla parte convenuta occorre, ad avviso di questo Giudice, prendere le mosse, dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione (il riferimento è a Cass. Sez. Unite 28.3.2014 n.7305) che si è pronunciata sulla questione, che qui interessa, della natura dell'azione esercitata nei confronti di chi non accampa alcun titolo a giustificazione della materiale disponibilità del bene oggetto della controversia (il possessore/detentore sine titulo) secondo cui: “..l'azione di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto in forza di negozi quali la locazione, il comodato il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario.
2 Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo onere probatorio quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes'
In proposito, si rileva che parte attrice ha allegato e documentato tanto di essere proprietaria del bene di cui chiede la restituzione quanto che nel precedente giudizio tenutosi prima innanzi al Tribunale di Sulmona e poi innanzi alla Corte d'Appello, sul cui esito si è peraltro ampiamente formato il giudicato, “…la relazione tra l'attrice e i beni di cui si chiede l'usucapione risulta instaurata a seguito della concessione da parte del proprietario del bene, di un comodato gratuito nel lontano 1989 a cui non è seguita alcuna azione di interversione del possesso da parte dell'attrice..” (cfr. pag. 5 sentenza di prime cure) così come è stato accertato che il comodato era di tipo precario.
Parimenti, l'attore ha ampiamente dato prova delle reiterate richieste di restituzione del bene, rimaste tuttavia inesitate dalla odierna convenuta tanto da costringere ad instaurare il presente Parte_1 giudizio.
In ragione di quanto dedotto appare evidente che il ha assolto integralmente l'onere Parte_1 probatorio sullo stesso incombente, provando in diritto la titolarità del diritto alla restituzione del bene per cui è causa, come acclarato dalle sentenze in atti.
Non vi è dubbio, quindi, che l'occupazione della convenuta rispetto al bene trovi origine da un precedente “rapporto” di assegnazione ad opera del dante causa dell'odierno attore il cui titolo legittimante è pacificamente venuto meno.
Tale affermazione comporta che, per effetto degli accertamenti di cui alle statuizioni del Tribunale di Sulmona prima e della Corte d'Appello di L'Aquila dopo, l'attore ha diritto di disporre dell'immobile di cui è causa.
Al contrario, alcun potere finanche “gestorio” o dispositivo può riconoscersi alla convenuta, la cui legittimazione ad occupare l'immobile unitamente al suo nucleo familiare è manifestamente venuto meno.
Consegue che la convenuta deve essere condannata a rilasciare l'immobile libero da persone e cose in favore dell'attore assicurando al medesimo la piena disponibilità del bene.
3. La domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione.
All'accoglimento della domanda di condanna al rilascio consegue l'esame della domanda volta all'ottenimento delle indennità di occupazione.
Tale domanda appare fondata nei termini che seguono.
In punto di danno emergente la pretesa risarcitoria è senz'altro meritevole di accoglimento.
Sul punto non può non menzionarsi la nota pronuncia delle Sezioni Unite 33645/2022 a mente della quale “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”. In sintesi, quindi, il diritto al risarcimento da perdita subita nasce per effetto del fatto stesso dell'occupazione senza titolo (o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo) ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione).
In punto di onere probatorio, poi, la predetta pronuncia ha fissato l'ulteriore principio, per il quale
“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare,
3 esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”, così di fatto sancendo la risarcibilità del danno anche in difetto di una prova precisa del suo preciso ammontare, dovendo il medesimo essere parametrato al canone di mercato di quell'immobile.
D'altronde, anche a parere di questo Giudice, negare il diritto al risarcimento in assenza di una prova concreta di danno sarebbe illogico e contrario all'id quod plerunque accidit, risultando invece pienamente condivisibile l'impostazione tesa a qualificare detta posta risarcitoria in termini di danno presunto per l'evidente e radicale ablazione dei poteri di godimento del bene spettanti al proprietario ad opera della condotta abusiva dell'occupante.
Va pertanto accolta la domanda di condanna della convenuta al versamento dell'indennità per il periodo di occupazione non autorizzata a titolo di danno emergente, tanto per l'immobile di Piazza
Plebiscito che sul box di Viale Costanza, liberato solo nel maggio 2023, da calcolarsi come segue in applicazione del valore medio ricavabile dalle tabelle Omi prodotte.
Quanto all'immobile di Piazza Plebiscito n. 26, sub 3, pari a 62 mq (da visura) cat. a/4 (abitazioni di tipo popolare) dovrà applicarsi il coefficiente medio OMI per abitazioni di tipo economico di 2,6
€/mq per 18 mesi (ossia per l'anno 2019 fino a metà 2020) per un totale di € 2.901,60, nonché il coefficiente medio OMI di 2,5 €/mq per 42 mesi (ossia da metà 2020 fino a tutto il 2023), per un ammontare di € 6.510,00; così sommando un valore complessivo di € 9.411,60.
Quanto al sub 4, pari a 59 mq (da visura) cat. A/4 (abitazioni di tipo popolare) dovrà applicarsi il coefficiente medio OMI per abitazioni di tipo economico di 2,6 €/mq per 18 mesi (ossia per l'anno
2019 fino a metà 2020) per un totale di € 2.761,20, nonché il coefficiente medio OMI di 2,5 €/mq per
42 mesi (ossia da metà 2020 fino a tutto il 2023), per un ammontare di € 6.195,00; così sommando un valore complessivo di € 8.956,20.
Quanto al sub 5, pari a 61 mq (da visura) cat. C/2 (magazzini e deposito) dovrà applicarsi il coefficiente medio OMI per autorimesse di 3,1 €/mq per 18 mesi (ossia per l'anno 2019 fino a metà
2020) per un totale di € 3.403,80, nonché il coefficiente medio OMI di 3,0 €/mq per 42 mesi (ossia da metà 2020 fino a tutto il 2023), per un ammontare di € 7,686,00; così sommando un valore complessivo di € 11.089,80.
Quanto al box di Viale Costanza, pari a 20 mq, dovrà applicarsi il coefficiente medio OMI per box di 1,95€/mq per 18 mesi (ossia per l'anno 2019 fino a metà 2020) per un totale di € 702,00, nonché il coefficiente medio OMI di 1,85 €/mq per 35 mesi (da luglio 2020 a maggio 2023), per un ammontare di € 1.295,00; così sommando un valore complessivo di € 2.015,00.
Il tutto per un ammontare di € 31.472,60 dovuto a parte attrice a titolo di danno emergente, oltre a rivalutazione e interessi sino al soddisfo.
Andrà invece rigettata la domanda relativa all'ulteriore danno da lucro cessante.
La medesima pronuncia delle Sezioni Unite, infatti, ha infatti avuto modo di precisare in proposito che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.
In altri termini, occorre che per conseguire l'ulteriore ristoro per il mancato guadagno il danneggiato alleghi e provi debitamente l'effettivo maggior danno subito, non limitandosi ad una generica deduzione.
4 Nella specie, l'attore ha articolato solo una generica allegazione in ordine al lucro cessante, asserendo di non aver potuto fruire del superbonus 110% o di concederlo in locazione, senza tuttavia fornire prove concrete a sostegno delle proprie deduzioni.
Pertanto, difettando la prova di una perdita economica certa e attuale - e non basata su mere aspettative od opportunità astratte - la domanda di indennità per lucro cessante non può essere accolta.
3.Spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza (avendo la condotta di parte convenuta dato causa al giudizio) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 147/2022, in applicazione dei parametri medi per previsti per cause dal valore compreso tra
€ 26.001 ed € 52.000, esclusa la fase decisoria per la natura documentale della causa e con una sensibile riduzione per la fase decisoria alla luce della discussione orale della causa svolta in udienza, da liquidarsi in favore dell'Avv. Giuseppina Cipriani dichiaratasi antistataria, unitamente alle spese vive sostenute e documentate in atti (a titolo di c.u. e marca da bollo).
Sussistono altresì i presupposti per la condanna d'ufficio di al versamento all'entrata Controparte_1 del bilancio dello stato del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 12 bis comma 2 d. lgs. 28/2010, atteso che dal verbale negativo di mediazione in atti risulta che la convenuta non abbia preso parte al primo incontro senza giustificato motivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezioni respinte, così provvede: dichiara la contumacia di;
Controparte_1
accoglie la domanda di rilascio dell'immobile e, per l'effetto, ordina a di rilasciare l'immobile sito in Sulmona (AQ) presso Piazza Plebiscito n. 26 Controparte_1
(angolo Corso Ovidio), catastalmente identificata al Foglio 61 particella 986 sub. 3, 4 e 5, libero da persone e cose in favore di;
Parte_1 condanna al pagamento in favore di. di € 31.472,60 a Controparte_1 Parte_1 titolo di indennità occupazione illegittima a titolo di danno emergente, oltre rivalutazione e interessi sino al soddisfo;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente con attribuzione, Controparte_1 ex art. 93 c.p.c., al difensore costituito Avv. Giuseppina Cipriani, dichiaratasi anticipataria, che liquida in complessivi € 545,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge;
condanna d'ufficio al versamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo di Controparte_1
€ 1.036,00 ai sensi dell'art. 12 bis comma 2 d. lgs. 28/2010.
Sulmona, 24.1.2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Sani
5