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Ordinanza 15 marzo 2025
Ordinanza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, ordinanza 15/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 194-1/25
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere letti gli atti ed i documenti prodotti in giudizio, nonché le richieste e le argomentazioni formulate dalle parti, in particolare, con riferimento all'istanza, avanzata dalla società appellante, tendente ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
ritenuto che
l'appello, allo stato e prima facie, non si riveli
-in termini di incontroversa e preclara evidenza- manifestamente fondato, essendo opinabili le argomentazioni -o parte delle argomentazioni- addotte a sostegno dei motivi sui quali è complessivamente ancorato, che necessitano di un più approfondito scrutinio in sede di decisione, tenuto conto, per di più, dell'iter motivazionale sul quale si fonda la pronuncia gravata e degli elementi, non del tutto univoci, emersi nel corso del giudizio;
considerato che
non è ravvisabile nemmeno il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, sotto il profilo assertivo, peraltro, ancorato -avuto riguardo all'impianto defensionale allestito dalla Controparte_1
1
[...] al mero ammontare, piuttosto elevato, delle somme da corrispondere, oltre che, sotto il profilo probatorio, non suffragato -circostanza, quest'ultima, dirimente- da alcun elemento che permetta di intravederne, in termini appaganti e convincenti, la reale e concreta sussistenza, sul piano, segnatamente, degli effetti -in relazione alla lora precipua natura, esatta tipologia ed almeno approssimativa consistenza- sulla società appellante, in termini di incidenza, a titolo esemplificativo, sull'esercizio dell'attività di impresa, sui rapporti con gli altri operatori economici, con i consumatori o fornitori, ecc., senza considerare, sotto un ulteriore e diverso angolo di visuale, gli oneri di accantonamento che, nell'ambito di una procedura concorsuale analoga a quella che contraddistingue il sono Parte_1 solitamente previsti in ipotesi di un provvedimento giudiziale favorevole non ancora passato in giudicato;
opinato, pertanto, che, in ragione delle sintetiche argomentazioni fin qui esposte, l'istanza de qua non possa essere accolta, mentre la società appellante, ricorrendo i presupposti all'uopo previsti dall'articolo 283 del codice di procedura civile, deve essere condannata alla pena pecuniaria di euro 2.500,00, somma reputata congrua in relazione all'oggetto ed al valore della controversia,
p.q.m.
rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e condanna la società appellante al pagamento della pena pecuniaria di euro
2.500,00.
Salerno, 14 marzo 2025
Il Presidente
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CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere letti gli atti ed i documenti prodotti in giudizio, nonché le richieste e le argomentazioni formulate dalle parti, in particolare, con riferimento all'istanza, avanzata dalla società appellante, tendente ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
ritenuto che
l'appello, allo stato e prima facie, non si riveli
-in termini di incontroversa e preclara evidenza- manifestamente fondato, essendo opinabili le argomentazioni -o parte delle argomentazioni- addotte a sostegno dei motivi sui quali è complessivamente ancorato, che necessitano di un più approfondito scrutinio in sede di decisione, tenuto conto, per di più, dell'iter motivazionale sul quale si fonda la pronuncia gravata e degli elementi, non del tutto univoci, emersi nel corso del giudizio;
considerato che
non è ravvisabile nemmeno il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, sotto il profilo assertivo, peraltro, ancorato -avuto riguardo all'impianto defensionale allestito dalla Controparte_1
1
[...] al mero ammontare, piuttosto elevato, delle somme da corrispondere, oltre che, sotto il profilo probatorio, non suffragato -circostanza, quest'ultima, dirimente- da alcun elemento che permetta di intravederne, in termini appaganti e convincenti, la reale e concreta sussistenza, sul piano, segnatamente, degli effetti -in relazione alla lora precipua natura, esatta tipologia ed almeno approssimativa consistenza- sulla società appellante, in termini di incidenza, a titolo esemplificativo, sull'esercizio dell'attività di impresa, sui rapporti con gli altri operatori economici, con i consumatori o fornitori, ecc., senza considerare, sotto un ulteriore e diverso angolo di visuale, gli oneri di accantonamento che, nell'ambito di una procedura concorsuale analoga a quella che contraddistingue il sono Parte_1 solitamente previsti in ipotesi di un provvedimento giudiziale favorevole non ancora passato in giudicato;
opinato, pertanto, che, in ragione delle sintetiche argomentazioni fin qui esposte, l'istanza de qua non possa essere accolta, mentre la società appellante, ricorrendo i presupposti all'uopo previsti dall'articolo 283 del codice di procedura civile, deve essere condannata alla pena pecuniaria di euro 2.500,00, somma reputata congrua in relazione all'oggetto ed al valore della controversia,
p.q.m.
rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e condanna la società appellante al pagamento della pena pecuniaria di euro
2.500,00.
Salerno, 14 marzo 2025
Il Presidente
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