Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 941/2023
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 941/2023 R.G., contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 748 del
22/03/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso dagli Avv.ti Francesco Mocci, Anna Bettoni e Carlo Uva per mandato in atti
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Botteri per mandato in atti CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa Parte_1
ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così provvedere:
In via principale:
- riformare, con riferimento ai capi qui impugnati, la sentenza n. 748/2023, depositata in data 22 marzo 2023, pronunciata dal Tribunale di Genova, nella persona del dott. Andrea
in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso:
- condannare il signor al pagamento delle spese e competenze, oltre IVA e CP_1
CPA dei due gradi di giudizio;
- conseguentemente, condannare il signor lla restituzione in favore di CP_1 Pt_1
delle somme da questa pagate in esecuzione della predetta sentenza pari a complessivamente euro 28.985,25 per capitale e spese di lite, oltre a euro 1.316,76 per spese di CTU e tassa di registrazione della sentenza (cfr. All. C).”
Per HI MA: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis,
- in via principale e nel merito: rigettare l'atto di appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte negli atti difensivi e confermare in ogni sua parte la sentenza n° 748/23 resa in primo grado.
Vinte le competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio affermava di avere richiesto ad un CP_1 Pt_1
finanziamento di euro 54.556,25, somma comprensiva del capitale richiesto di euro
50.000,00, delle spese di istruttoria della pratica e delle spese di assicurazione, da restituire in 96 rate mensili di euro 792,50 ciascuna, comprensive di capitale, interessi ed accessori. Invero, contestualmente alla stipula del contratto il aveva sottoscritto CP_1
con una polizza collettiva a protezione del finanziamento: il costo della polizza CP_2 era compreso nel finanziamento. L'attore, dopo avere estinto anticipatamente il debito col versamento della somma di euro 16.039,79, osservava che la nel contratto aveva CP_3
indicato un TAEG del 9,60%, tenendo in considerazione le sole spese di istruttoria.
Computando nel calcolo del TAEG anche le spese di assicurazione il tasso effettivamente applicato al finanziamento risultava pari al 11,919%, superiore quindi a quello indicato dalla Ciò premesso, l'attore denunciando la violazione della normativa sulla CP_3
trasparenza dei servizi e delle operazioni bancarie, chiedeva al Tribunale di accertare la nullità della clausola relativa al tasso degli interessi;
ricalcolare gli interessi a norma di legge e per l'effetto condannare la alla restituzione dell'indebito. La convenuta, CP_3 costituendosi in giudizio, si opponeva all'accoglimento della domanda attrice, osservando che la polizza assicurativa stipulata dal essendo meramente facoltativa, non CP_1
andava computata nel calcolo del TAEG. Il Tribunale disponeva CTU contabile volta ad accertare quale fosse il tasso di interesse effettivamente applicato al rapporto in contestazione. Dopo il deposito della relazione peritale decideva la causa con sentenza, con la quale in accoglimento della domanda attrice condannava la convenuta a rimborsare all'attore la somma di euro 20.657,77, oltre ad interessi e spese. ha proposto appello Pt_1
contro la sentenza del Tribunale col quale contesta il travisamento dei fatti ed il difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il primo giudice nella decisione della causa. L'appellato resiste all'impugnazione, opponendosi al suo accoglimento. La causa è stata rimessa alla decisione della Corte all'udienza del 23.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Ai sensi dell'art.121 TUB il TAEG indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del finanziamento. “Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”.
Come ha osservato la difesa dell'appellante, il TAEG non è un tasso di interesse, ma un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, che include il costo dell'assicurazione quando essa costituisca una condizione necessaria all'ottenimento del finanziamento: rappresenta dunque uno strumento di trasparenza contrattuale, che consente al cliente di avere la percezione immediata dei costi connessi all'utilizzo del finanziamento, onde valutare la convenienza dell'operazione ed operare il confronto tra diverse offerte disponibili.
Nella fattispecie – come ha osservato il Tribunale – il CTU ha accertato la difformità del
TAEG applicato al finanziamento da quello indicato nel contratto. Per verificare se tale difformità costituisca una violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria occorre valutare la natura obbligatoria o meno della polizza assicurativa, ovvero accertare se la sottoscrizione della polizza assicurativa da parte del cliente costituiva una condizione richiesta obbligatoriamente dalla per la concessione del finanziamento. CP_3 Secondo la difesa dell'appellante il Tribunale ha desunto impropriamente la natura obbligatoria della polizza dal rapporto di connessione esistente col contratto di finanziamento e dalla loro contestualità, trascurando invece il fatto che sia il contratto sia la polizza e le condizioni generali di assicurazione la indicavano come facoltativa. In particolare, la nota informativa sul contenuto del contratto e le condizioni generali di assicurazione allegate al contratto prevedono la facoltà dell'assicurato di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Intanto, il Tribunale non poteva confondere la funzione della polizza, che era quella di garantire alla la CP_3
riscossione del credito, con la sua obbligatorietà. Solo in caso di sussistenza congiunta di connessione ed obbligatorietà il costo della polizza deve essere rappresentato nel calcolo del TAEG. Senza considerare oltretutto che la ha indicato come indice della CP_3
facoltatività della polizza la stipulazione con altri clienti di contratti simili senza copertura assicurativa.
L'appello è infondato. Non è sufficiente che la polizza sia dichiarata formalmente facoltativa nella documentazione contrattuale, in presenza di un rapporto di connessione particolarmente stretto tra prodotto finanziario e prodotto assicurativo, giustamente valorizzato dal Tribunale per affermare la natura obbligatoria della polizza. Invero, la copertura assicurativa è stata collegata all'operazione di credito, perché funzionale a garantire al creditore la restituzione del finanziamento in caso di decesso, invalidità permanente o inabilità temporanea del debitore: il tutto, nell'interesse del finanziatore al contenimento del rischio di insolvenza del debitore e dunque con finalità di copertura del credito. Specificamente, trattasi di polizza collettiva stipulata dall'intermediario con la compagnia di assicurazione, a cui ha aderito il soggetto che ha chiesto il finanziamento: la sua durata corrisponde a quella del finanziamento e beneficiario della prestazione assicurativa è l'intermediario medesimo. Il pagamento del premio, avvenuto in unica soluzione, è stato oggetto di finanziamento da parte dello stesso intermediario, che lo ha trattenuto dall'ammontare del prestito erogato al cliente. Il complesso di questi elementi induce a ritenere che l'adesione alla polizza fosse collegata da un vincolo di collegamento necessario al contratto di finanziamento. Non costituisce una prova contraria alla obbligatorietà della polizza la produzione di altri contratti analoghi a quello oggetto della presente causa stipulati con altri soggetti. Come ha osservato la difesa dell'appellato, non
è provato che i contratti prodotti dalla difesa dell'appellante fossero diretti a favore di soggetti con lo stesso merito creditizio. Il riconoscimento del diritto di recesso, per vincere la presunzione di obbligatorietà della polizza derivante dal concorso degli elementi sopra indicati, dovrebbe valere per tutta la durata del rapporto, senza costi aggiuntivi per il debitore-assicurato e senza modifiche delle condizioni contrattuali del finanziamento. La facoltatività della polizza non può essere desunta né dal fatto che questa parola sia utilizzata nel contratto di finanziamento, né dalla previsione del diritto di recesso dalla polizza, da esercitarsi nel limitato tempo di sessanta giorni dalla stipula del contratto, quando l'intero contesto dei regolamenti contrattuali, complessivamente valutato, dimostra l'esistenza di uno stretto collegamento non dipendente da una scelta autonoma e discrezionale del cliente, ma facente parte del complessivo assetto negoziale precostituito e messo a disposizione dei clienti dalla finanziaria per l'accesso al credito alle condizioni in concreto praticate.
Mentre respinge l'appello – intanto conferma la sentenza del Tribunale – liquida a carico dell'appellante le spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile n. 941/2023 R.G. contro la sentenza del
Tribunale di Genova n. 748 del 22/03/2023 promossa da:
Parte_1
APPELLANTE
contro
APPELLATO CP_1
così decide:
Respingendo l'appello, conferma la sentenza del Tribunale.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente respinto.
Genova, 29 gennaio 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE