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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 17/02/2026, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2531/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18077/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400163721 TARI-TEFA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1300/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2400163721, relativo all'anno d'imposta 2022, notificato in data 07/09/2024, avente ad oggetto Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), per un importo complessivo pari ad € 196,17.
L'atto impugnato reca l'indicazione di un presunto “Codice Utente Ta.Ri. 0020167131”, senza tuttavia specificare alcun codice utenza, né identificare con precisione l'immobile o la superficie imponibile cui la pretesa si riferisce.
Il ricorrente ha, quindi, dedotto di non risultare titolare di alcuna utenza TARI nel Comune di Roma per l'anno
2022; che l'avviso non indica alcun immobile specifico né i metri quadrati oggetto di imposizione;
che non viene precisato il numero degli occupanti né la tariffa applicata;
che l'atto si limita a richiamare genericamente la propria Partita IVA n. IT08001621005, senza chiarire se la pretesa sia riferita ad un'utenza domestica o ad un'utenza professionale;
che il suo studio professionale è sito in Indirizzo_1 ; che l'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_2, ove egli risultava residente fino al 27/02/2023, risulta già regolarmente assoggettata a TARI a nome della sig.ra Nominativo_1, titolare dell'utenza con Codice Utente 0011178853 e Codice Utenza 0001363180 per due occupanti (incluso il ricorrente) sino al 26.02.2023; che tale signora ha assolto regolarmente al pagamento della tariffa.
Il ricorrente ha anche precisato di avere presentato istanza di autotutela in data 14/10/2024, rimasta però priva di riscontro.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
L'avviso di accertamento impugnato risulta affetto da carenza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
In particolare, non individua l'immobile oggetto di imposizione, non indica la superficie imponibile, non precisa il numero degli occupanti, non specifica la tariffa applicata e non chiarisce se la pretesa sia riferita ad utenza domestica o non domestica.
La mera indicazione di un “codice utente” privo di correlazione con una specifica utenza identificabile non consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa né di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Dalla documentazione prodotta emerge, inoltre, che l'immobile di Indirizzo_2 risultava già regolarmente assoggettato a TARI a nome di altro soggetto, con inclusione del ricorrente tra gli occupanti.
Ne consegue che l'atto impugnato è stato emesso in violazione dei principi di trasparenza, determinatezza e collaborazione di cui allo Statuto del Contribuente.
Peraltro, Roma Capitale non ha preso specifica posizione in ordine alle ragioni esposte nel ricorso e, dunque,
l'avviso deve essere annullato integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico di Roma Capitale, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 04 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
SA EN
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18077/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400163721 TARI-TEFA 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1300/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 2400163721, relativo all'anno d'imposta 2022, notificato in data 07/09/2024, avente ad oggetto Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), per un importo complessivo pari ad € 196,17.
L'atto impugnato reca l'indicazione di un presunto “Codice Utente Ta.Ri. 0020167131”, senza tuttavia specificare alcun codice utenza, né identificare con precisione l'immobile o la superficie imponibile cui la pretesa si riferisce.
Il ricorrente ha, quindi, dedotto di non risultare titolare di alcuna utenza TARI nel Comune di Roma per l'anno
2022; che l'avviso non indica alcun immobile specifico né i metri quadrati oggetto di imposizione;
che non viene precisato il numero degli occupanti né la tariffa applicata;
che l'atto si limita a richiamare genericamente la propria Partita IVA n. IT08001621005, senza chiarire se la pretesa sia riferita ad un'utenza domestica o ad un'utenza professionale;
che il suo studio professionale è sito in Indirizzo_1 ; che l'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_2, ove egli risultava residente fino al 27/02/2023, risulta già regolarmente assoggettata a TARI a nome della sig.ra Nominativo_1, titolare dell'utenza con Codice Utente 0011178853 e Codice Utenza 0001363180 per due occupanti (incluso il ricorrente) sino al 26.02.2023; che tale signora ha assolto regolarmente al pagamento della tariffa.
Il ricorrente ha anche precisato di avere presentato istanza di autotutela in data 14/10/2024, rimasta però priva di riscontro.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
L'avviso di accertamento impugnato risulta affetto da carenza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
In particolare, non individua l'immobile oggetto di imposizione, non indica la superficie imponibile, non precisa il numero degli occupanti, non specifica la tariffa applicata e non chiarisce se la pretesa sia riferita ad utenza domestica o non domestica.
La mera indicazione di un “codice utente” privo di correlazione con una specifica utenza identificabile non consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa né di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.
Dalla documentazione prodotta emerge, inoltre, che l'immobile di Indirizzo_2 risultava già regolarmente assoggettato a TARI a nome di altro soggetto, con inclusione del ricorrente tra gli occupanti.
Ne consegue che l'atto impugnato è stato emesso in violazione dei principi di trasparenza, determinatezza e collaborazione di cui allo Statuto del Contribuente.
Peraltro, Roma Capitale non ha preso specifica posizione in ordine alle ragioni esposte nel ricorso e, dunque,
l'avviso deve essere annullato integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico di Roma Capitale, sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 04 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
SA EN