Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 909
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    L'amministrazione non ha fornito prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, né si è costituita la Regione Campania, ente impositore, nonostante l'ordine di integrazione del contraddittorio.

  • Accolto
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto prescritta la pretesa, dato il decorso della prescrizione triennale dalla data di imposizione all'emissione della cartella.

  • Rigettato
    Decadenza dell'amministrazione

    La Corte non ha esplicitamente motivato su questo punto, ma l'accoglimento del ricorso per omessa notifica e prescrizione implica implicitamente il rigetto di questa pretesa.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte non ha esplicitamente motivato su questo punto, ma l'accoglimento del ricorso per omessa notifica e prescrizione implica implicitamente il rigetto di questa pretesa.

  • Rigettato
    Omessa indicazione criteri di calcolo interessi e sanzioni

    La Corte non ha esplicitamente motivato su questo punto, ma l'accoglimento del ricorso per omessa notifica e prescrizione implica implicitamente il rigetto di questa pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 909
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 909
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo