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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 909/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZI MA CRISTINA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6836/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250030562113000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 684/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250030562113000, notificata il 13/03/2025, relativa alla tassa automobilistica anno 2019, importo richiesto € 567,25. Ha sollevato, quali motivi di impugnativa: -l'omessa notifica degli atti presupposti;
- la prescrizione;
-la decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo;
-il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
-la omessa indicazione dei criteri di calcolo di interessi e sanzioni. Ha chiesto le conseguenti declaratorie, vinte le spese, con attribuzione alla difesa.
Si è costituita l'ADER eccependo la inammissibilità del ricorso in difetto di notifica all'ente impositore, contraddittore neecssario ai sensi del novellato art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92), in quanto le censure sollevate dal ricorrente attenevano a vizi degli atti presupposti emessi da soggetto diverso dall'agente della riscossione (n. 2 avvisi di accertamento richiamati nella cartella); il difetto di legittimazione passiva per i vizi della imposizione;
ha esposto che la cartella era adeguatamente motivata anche in riferimento al calcolo di interessi e sanzioni.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore, la regione Campania non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso per integrazione contraddittorio in data 18.11.2025 nei termini concessi dalla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La cartella di pagamento impugnata richiama due avvisi di accertamento asseritamente notificati.
A fronte della eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto, sono l'ente impositore o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica, producendo una copia della ricevuta della raccomandata regolarmente sottoscritta dal soggetto notificando o da altro soggetto legittimato, ovvero copia del plico da cui risulti la compiuta giacenza presso l'ufficio postale a seguito di regolare avviso, o ancora rituale notifica in altri modi previsti dalla legge.
L'Ader, che ne era onerata non ha dato prova della notifica dei prodromici accertamenti;
la Regione
Campania non ha inteso neppure costituirsi.
2. Si ricorda che la Corte di Cassazione nella sentenza SS.UU. n. 5791/2008 ha statuito che "[...] la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa… l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato [...]" (in tempi più recenti Cass. 2018 n. 1144).
Il ricorso va, dunque, accolto e l'atto impugnato va annullato.
Va, inoltre dichiarata prescritta la pretesa come richiesto (anno d'imposizione 2019; prescrizione triennale decorsa alla data di notifica della odierna cartella;
Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
3.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione alla difesa che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZI MA CRISTINA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6836/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250030562113000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 684/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250030562113000, notificata il 13/03/2025, relativa alla tassa automobilistica anno 2019, importo richiesto € 567,25. Ha sollevato, quali motivi di impugnativa: -l'omessa notifica degli atti presupposti;
- la prescrizione;
-la decadenza dell'amministrazione dal potere impositivo;
-il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
-la omessa indicazione dei criteri di calcolo di interessi e sanzioni. Ha chiesto le conseguenti declaratorie, vinte le spese, con attribuzione alla difesa.
Si è costituita l'ADER eccependo la inammissibilità del ricorso in difetto di notifica all'ente impositore, contraddittore neecssario ai sensi del novellato art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/92), in quanto le censure sollevate dal ricorrente attenevano a vizi degli atti presupposti emessi da soggetto diverso dall'agente della riscossione (n. 2 avvisi di accertamento richiamati nella cartella); il difetto di legittimazione passiva per i vizi della imposizione;
ha esposto che la cartella era adeguatamente motivata anche in riferimento al calcolo di interessi e sanzioni.
Ordinata l'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore, la regione Campania non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso per integrazione contraddittorio in data 18.11.2025 nei termini concessi dalla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La cartella di pagamento impugnata richiama due avvisi di accertamento asseritamente notificati.
A fronte della eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto, sono l'ente impositore o il concessionario a dover dare prova dell'avvenuta notifica, producendo una copia della ricevuta della raccomandata regolarmente sottoscritta dal soggetto notificando o da altro soggetto legittimato, ovvero copia del plico da cui risulti la compiuta giacenza presso l'ufficio postale a seguito di regolare avviso, o ancora rituale notifica in altri modi previsti dalla legge.
L'Ader, che ne era onerata non ha dato prova della notifica dei prodromici accertamenti;
la Regione
Campania non ha inteso neppure costituirsi.
2. Si ricorda che la Corte di Cassazione nella sentenza SS.UU. n. 5791/2008 ha statuito che "[...] la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa… l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato [...]" (in tempi più recenti Cass. 2018 n. 1144).
Il ricorso va, dunque, accolto e l'atto impugnato va annullato.
Va, inoltre dichiarata prescritta la pretesa come richiesto (anno d'imposizione 2019; prescrizione triennale decorsa alla data di notifica della odierna cartella;
Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
3.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione alla difesa che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
Accoglie il ricorso. Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.