Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 235/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...] il [...] (Avv. MAMMINA Parte_1
GIUSEPPE);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. MAMMINA CP_1
GIUSEPPE );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi della'rt. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 19.09.2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza dei 22-25.09.2023 n. 4114/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'ambito del ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che si riportano integralmente:
“ART.1
I ricorrenti dichiarano di avere regolato i rapporti nascenti dalla separazione con effetto satisfattivo, pertanto i rapporti patrimoniali e personali saranno regolati dagli accordi appresso indicati.
Ciascuno sarà libero di vivere per proprio conto, in modo autonomo nel luogo che riterrà opportuno.
ART.2
I ricorrenti dichiarano di percepire redditi da lavoro in grado di soddisfare i bisogni personali e di garantire il proprio sostentamento. In conseguenza di tale autosufficienza economica nessuno potrà pretendere alcun mantenimento.
ART.3
La casa coniugale in Monreale Via Circonvallazione n.77/2 rimane nella disponibilità del marito che ne è al contempo proprietario esclusivo.
ART4
II figlio è affidato ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affidamento
- 2 - condiviso, con dimora prevalente presso la madre, nella casa all'uopo locata, con diritto-dovere del genitore non collocatario di tenerlo con sé a settimane alterne compatibilmente con i preminenti impegni scolastici e sportivi, tenuto conto dell'intendimento comune ai genitori di garantire al figlio la massima serenità.
I genitori eserciteranno sul figlio potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Le decisioni su questioni di maggiore interesse e quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
I coniugi si impegnano a mantenere un contegno reciprocamente rispettoso e di sereno confronto al fine di creare un clima non conflittuale e assicurare al minore rapporti equilibrati e continuativi.
I genitori indicano i criteri ai quali si atterranno nell'esercizio della funzione educativa:
Il minore trascorrerà secondo un criterio di alternanza una settimana con ciascun genitore dal lunedì mattina alla domenica sera.
Analogamente trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori le vacanze pasquali, natalizie ed ogni altra vacanza scolastica per un periodo pari alla metà dei giorni concessi.
Durante le ferie estive i coniugi avranno con sé il figlio per un periodo di giorni 15 consecutivi.
Come precisato nella sentenza di separazione, i ricorrenti evidenziano che
l'indicazione dettagliata dei giorni in cui il genitore non collocatario dovrà tenere con sé il figlio non appare funzionale ad una dinamica dei rapporti tra i genitori perché improntati alla massima collaborazione della quale i ricorrenti hanno dato piena prova durante il periodo fino ad oggi trascorso.
I genitori concordano sul rilascio del passaporto in favore del figlio e sulla facoltà di portarlo all'estero nei rispettivi periodi di vacanze.
ART. 5
Ciascun genitore provvedere in via esclusiva ai bisogni del figlio durante il
- 3 - periodo di coabitazione.
In ogni caso il padre corrisponderà a titolo di ulteriore contribuzione mensile per il mantenimento del figlio la somma di €. 250 da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario.
La somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici istat.
Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative, per i corsi post scolastici, per l'abbigliamento e comunque alle spese straordinarie secondo le modalità del protocollo adottato dal Tribunale di Palermo che dichiarano di conoscere e di fare proprio”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 17/12/2011, da nato a Parte_1
PALERMO il 15/01/1977 e da , nata a [...] il CP_1
28/06/1981, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
69, parte II, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 26/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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