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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 21/05/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO regolamentazione TRIBUNALE DI MATERA
esercizio Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno responsabilità 21/05/2025, nelle persone dei magistrati: genitoriale – dott. Riccardo Greco Presidente rel. ricorso congiunto dott. Gaetano Catalani Giudice
dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 325/2025 R.G., sulla domanda congiunta proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato SISTO ROCCA, C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), con l'avvocato PIOLA GIANLUCA, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in forma congiunta il 20/02/2025,
[...]
e ricorrevano a questo tribunale per CP_1 Controparte_2
ottenere un provvedimento diretto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori generati da loro.
Disposta la sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti, con il deposito di note scritte, le stesse venivano depositate ritualmente con richiesta di conferma dell'accordo sottoscritto in sede di ricorso. Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso il collegio osserva che le condizioni stabilite concordemente dalle parti in sede di ricorso congiunto e nell'allegato piano genitoriale realizzano adeguatamente i presupposti di relazioni concrete ed effettive con entrambi i genitori garantendo rapporti di bigenitorialità e ugualmente assicurano un contributo di mantenimento corrispondente alle risorse economiche degli obbligati e confacente ai bisogni educativi e di crescita della prole, anche in ragione dell'attribuzione alla genitrice collocataria dell'assegno unico universale, con finalità di integrazione dell'assegno mensile.
La natura consensuale del ricorso consente la compensazione delle spese. letto l'art. 473-bis. 51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta in data 20/02/2025 da
[...]
e , così provvede: CP_1 Controparte_2
1) omologa le condizioni sottoscritte dalle parti in sede di ricorso congiunto e per l'effetto dispone che il regime di affido e di collocamento dei minori e , con le Persona_1 Controparte_3
conseguenti condizioni relative ai diritti di visita e di incontro del genitore non collocatario e di permanenza dei minori presso di lui, nonché relative alle obbligazioni di mantenimento, siano tutte regolate dall'accordo sottoscritto in sede di ricorso e dal piano genitoriale allegato;
2) dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa. Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 21/05/2025.
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Greco