Ordinanza collegiale 13 giugno 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02783/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05020/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5020 del 2021, proposto da BI RO, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Bosone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terzigno - non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 21/2021 – prot. 20565/2021 del 9 luglio 2021, notificata in data 31 agosto 2021, emessa dal Responsabile del Servizio IV - Urbanistica e Ambiente del Comune di Terzigno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa AL NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
Con il presente ricorso, depositato in data 25 novembre 2021, BI RO ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 21/2021, prot. 20565/2021 del 9 luglio 2021, notificata in data 31 agosto 2021, adottata nei suoi confronti dal Responsabile del Servizio IV - Urbanistica e Ambiente del Comune di Terzigno, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.
A sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
All’esito dell’udienza pubblica del 7 maggio 2025, con ordinanza n. 4489 del 7 maggio 2025 questa Sezione,
“ Rilevato che:
- il Comune di Terzigno non si è costituito;
- il ricorso risulta notificato al Comune di Terzigno a un indirizzo di posta certificata attualmente inesistente, benché il ricorrente abbia prodotto la ricevuta di avvenuta consegna;
Rilevato, altresì, che:
- il provvedimento impugnato non è stato prodotto in giudizio;
- l’articolo 46 del codice del processo amministrativo prevede che:
“2. L’amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio.
3. Della produzione di cui al comma 2 è data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria”;
Ritenuto necessario, ai fini del decidere, che nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza:
a) il ricorrente fornisca chiarimenti in ordine all’indirizzo pec utilizzato per la notifica del ricorso;
b) il Comune di Terzigno produca il provvedimento impugnato; ”,
ha disposto gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione ed ha fissato per l’ulteriore trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 22 gennaio 2026.
Parte ricorrente, in esecuzione della suddetta ordinanza, in data 20 giugno 2025 ha depositato l’ordinanza impugnata, con prova dell’avvenuta notifica il 31 agosto 2021, nonché la ricevuta dell’avvenuta protocollazione della notifica del ricorso avverso l’ordinanza a mezzo PEC, con l’attribuzione del numero 0030005/2021 in data 28 ottobre 2021.
Il Comune di Terzigno, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
A sostegno del gravame con il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, che si ritiene di poter esaminare congiuntamente per ragioni di connessione logica, riconducibili alla natura delle argomentazioni spese dalla parte ricorrente, sono state dedotte le seguenti censure: I) violazione degli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza dei presupposti.
Ad avviso di parte ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo poiché carente dei presupposti di legge per l’irrogata sanzione demolitoria. In particolare sarebbe illegittima la sanzione demolitoria in luogo della applicazione della sanzione pecuniaria senza una approfondita valutazione del rischio che la demolizione determini pregiudizio alla parte legittima del fabbricato. Il Comune intimato avrebbe pretermesso di valutare e contemperare il contrasto tra l’interesse pubblico e quello di egli ricorrente che si era determinato alla realizzazione dell’opera in contestazione al solo scopo di rendere maggiormente funzionale l’immobile principale e, specificatamente, come esposto in fatto, per proteggere l’ingresso secondario del fabbricato e per meglio usufruire degli spazi scoperti.
II) Eccesso di potere, violazione dell’art. 7, secondo comma, della L. n. 94/1982, inapplicabilità del disposto di cui al d.P.R. n. 380/2001, natura pertinenziale dell’opera.
Ad avviso di parte ricorrente l’intervento realizzato sul cortilizio a servizio del fabbricato, nella denegata ipotesi in cui la si volesse considerare “costruzione” soggetta a regime concessorio, andrebbe comunque qualificato come pertinenza, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, lett. A) della L. n. 94/1982, e, pertanto, soggetto alla specifica disciplina per i seguenti motivi: 1) la struttura in questione sarebbe di dimensioni modeste; 2) la collocazione della struttura in comunicazione con l’unità immobiliare di sua proprietà evidenzierebbe l’esistenza dell’oggettivo collegamento funzionale tra le unità immobiliari, riguardabile come principale, e la struttura in esame valutata come pertinenza.
Nel caso in esame, la tettoia sarebbe stata eretta sul cortile retrostante dell’immobile di sua proprietà e, come si rileverebbe dalla perizia asseverata depositata al Comune di Terzigno, “ …l’opera è inserita in un tessuto a stretto contatto con la matrice agricola del paese pur mantenendone un giusto equilibrio. Ciò garantisce, in un’ottica di sviluppo sostenibile, la giusta fruizione dei territori alle generazioni attuali, senza comprometterla a quelle future. In estrema sintesi, l’opera non costituisce detrattore visivo ed ambientale essendo la stessa mitigata mediante cromie riconducibili alla tradizione locale. ”.
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 47/1985 così come modificato dal d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia.
Parte ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione, in quanto l’opera non sarebbe in contrasto con lo strumento urbanistico comunale vigente, e perché il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato a seguito di una istruttoria incongruente. La circostanza che nel caso di specie sarebbe possibile edificare, alla luce degli strumenti urbanistici vigenti, troverebbe conferma nella circostanza che egli, dopo aver depositato, in data 20 settembre 2021, al Comune di Terzigno perizia descrittiva asseverata si appresterebbe a depositare istanza di permesso di costruire in sanatoria.
Occorre premettere che nel provvedimento impugnato il Comune intimato, dopo aver richiamato “ il verbale di sopralluogo congiunto tra Ufficio Tecnico Comunale e Comando polizia Municipale, avente Prot. 23147/2020 del 14/08/2020, e la relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale, avente Prot. 23467/2020 del 20/08/2020 ”, ha rappresentato che l’opera realizzata oggetto di contestazione consiste in “… una tettoia in legno, fissata al frontalino della copertura del fabbricato esistente già interessato da verbale di denuncia da parte della Polizia Locale di Terzigno in ordine a difformità di tipo urbanistico, e poggiante in avanti su due pilastri lignei a forma quadrata di dimensione circa cm. 25 x 25 posti ai lati opposti, sui quali poggia a sua volta una struttura con sistema pergolato di travi lignee; sulle travi è collocato il tavolato in legno a chiusura della copertura. Il sistema è completamente realizzato, fissato a terra su lastricato cementizio con flangia metallica. Le dimensioni della tettoia sono di circa cm 5,78 x cm. 4,00 per un totale di superficie circa mq. 23,00.
La tettoia è a tipo spiovente con altezza nella parte posteriore, agganciata al lato del fabbricato, ammontante a mt. 3,40, e nella parte anteriore più bassa un'altezza di mt. 2,80. ”.
Ha altresì rappresentato che l’opera era stata realizzata “ in assenza dei prescritti titoli abitativi edilizi previsti dal D.P.R. 380/01, dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/04, della denuncia dei lavori e dell'Autorizzazione Sismica di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/01. ” ed ha dato atto dei vincoli cui è sottoposto la zona ove è stato eseguito l’intervento per cui è causa, e specificatamente: “ Vincolo Paesaggistico Ambientale ex Art. 136, D.Lgs. 42/04 e D.M. 07/08/1961 (previgente L. 1497/39 e D.Lgs. 490/99), in quanto ricadente nel Comune di Terzigno; Vincolo Paesaggistico Ambientale ex Art. 142, D.Lgs. 42/04 - zona di interesse archeologico; Vincolo Zona Sismica ex Art. 83 D.P.R. 380/01 (II Comune di Terzigno è classificato con grado di sismicità S = 9); Vincolo Zona Rossa — rischio vulcanico dell'area vesuviana ex L. 21/2003; ”.
È innanzitutto infondata la censura del primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene che sarebbe illegittima la sanzione demolitoria in luogo della applicazione della sanzione pecuniaria senza una approfondita valutazione del rischio che la demolizione determini pregiudizio alla parte legittima del fabbricato.
Al riguardo il Collegio ritiene, infatti, di confermare la giurisprudenza dalla Sezione, dalla quale non ha motivo di discostarsi, alla luce della quale la circostanza addotta, concernente la possibilità di disporre la sanzione pecuniaria quando il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, prevista dal comma 2 dell’art. 33, che parte ricorrente assume violato, non vizi in ogni caso l’ordine di demolizione, rilevando eventualmente solo in fase esecutiva (cfr. le sentenze della Sezione del 15 febbraio 2019 n. 884, del 28 ottobre 2021, n. 6781, del 12 gennaio 2023, n. 277 e del 12 ottobre 2023, n. 5567: “ a più riprese è stato statuito che non assume alcun rilievo la circostanza secondo si arrecherebbe un pregiudizio alla parte asseritamente conforme, la quale non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione e può rilevare, semmai, solo nella fase successiva e su impulso della parte, sempre che la demolizione sia ingiunta ai sensi degli artt. 33 o 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, recanti la previsione alternativa della sanzione pecuniaria, la cui applicazione è esclusa allorquando la demolizione è ingiunta, come nella specie, in base agli artt. 27 e 31 (cfr. la cit. sentenza n. 3531 del 2018) ”; conf., 26 settembre 2019 n. 4609: “ Questa evenienza rileva, tuttavia, solo nella fase esecutiva, sicché la sua assenza nell'ordinanza di demolizione - al pari dell'eventuale presenza circa gli impedimenti tecnici a demolire - non costituisce vizio dell’ordinanza medesima (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1063; Id., 10 novembre 2017, n. 5180; sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4855; questa Sezione, 14 marzo 2018, n. 1613). L’art. 34, a sua volta, riguarda soltanto gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio, laddove la costruzione di cui si tratta è pacificamente avvenuta in assenza di titolo edilizi ”).
Quanto alle censure relative alla consistenza dell’opera oggetto di contestazione con l’ordinanza impugnata ed in particolare alla circostanza che essa sarebbe stata realizzata al solo scopo di rendere maggiormente funzionale l’immobile principale, nonché in riferimento alla sua natura pertinenziale, anche esse devono ritenersi infondate.
Ed invero, considerato che l’ordinanza impugnata è stata adottata ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e che l’opera contestata è stata realizzata in area paesaggisticamente vincolata, circostanza questa espressamente rappresentata nel sopra richiamato provvedimento impugnato e non oggetto di contestazione in giudizio, valgono le seguenti condivisibili ricostruzioni giurisprudenziali.
“ Ove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA, l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 03/08/2020, n. 3455).
Ed invero, l'art. 27, d.P.R. n. 380/2001 non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice DIA in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 07/06/2018, n. 3774; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12/06/2018, n. 6567).
Infatti, per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata (DIA o permesso di costruire); ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 04/10/2019, n. 4757). ” - T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 11 aprile 2022, n. 920.
Quanto alla circostanza pure rappresentata da parte ricorrente, che essa si appresterebbe a depositare istanza di permesso di costruire in sanatoria in relazione all’opera per cui è causa, essa non può essere idonea a determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto sarebbe possibile edificare alla luce degli strumenti urbanistici vigenti, ma, di contro, deve ritenersi idonea ad avvalorare e confermare la legittimità del provvedimento stesso, avendo parte ricorrente sostanzialmente ammesso che si tratta di un’opera abusiva, in quanto necessitante del permesso di costruire in sanatoria.
Devono infine ritenersi infondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione ed anche la censura con cui parte ricorrente ha dedotto che il Comune intimato avrebbe pretermesso di valutare e contemperare il contrasto tra l’interesse pubblico e quello di egli ricorrente.
Ed invero, per costante condivisibile giurisprudenza, anche di questa Sezione, ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 22 agosto 2016, n. 4088).
In proposito l'esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio mediante l'applicazione della misura ripristinatoria può ritenersi sufficientemente motivato (oltre che con l’indicazione del referente normativo a fondamento del potere esercitato), per effetto della stessa descrizione dell'abuso (T.A.R. Napoli, Sez. VI, 3 agosto 2016, n. 4017), esplicitante in dettaglio la natura e consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 2 settembre 2024, n. 4776 e 7 maggio 2021, n. 3073), elementi questi di cui non difetta l’impugnata ordinanza.
Deve pertanto ritenersi che il provvedimento impugnato indichi in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, come prescrive l’art. 3 della L. n. 241/1990, avendo parte resistente espressamente richiamato, come sopra riportato, il verbale di sopralluogo congiunto tra Ufficio Tecnico Comunale e Comando Polizia Municipale e la relazione istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale, in cui risultano descritti gli abusi riscontrati nel corso del suddetto sopralluogo, il relativo inquadramento edilizio nell’ambito del vigente PRG, i vincoli esistenti sull’area e specificatamente il vincolo paesaggistico ambientale, sismico, e la circostanza che il Comune di Terzigno rientra nei comuni della zona rossa - rischio vulcanico, ed essendo indicato il referente normativo posto a fondamento del potere esercitato (art. 27 del d.P.R. n. 380/2001).
Inoltre, secondo la condivisibile giurisprudenza anche della Sezione, ai fini dell'adozione di un'ordinanza di demolizione di immobile abusivo non è necessaria una esplicita motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata (TAR Napoli, Sezione III, 9 agosto 2021, n. 5474).
La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017 ha definitivamente chiarito che, trattandosi di provvedimento vincolato, è invece del tutto superflua la comparazione dell’interesse pubblico con quello del privato, anche qualora sia passato un considerevole lasso di tempo dalla realizzazione degli abusi (Cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3693 e Consiglio di Stato, Sez. II, 20 luglio 2022, n. 6373: “ L'ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l'interessato non può dolersi del fatto che l'amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi .”) - T.A.R. Napoli, Sez. III, 28 aprile 2025, n. 3400.
III) Violazione degli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per difetto di motivazione, straripamento.
L’ordine di demolizione così come comminato nella citata ordinanza sarebbe altresì illegittimo poiché la normativa di cui in rubrica sarebbe stata violata, nel caso di specie, dall’omessa specifica indicazione della superficie e del volume acquisiti in caso di inottemperanza, il tutto al fine di consentire al privato il corretto esercizio del diritto di difesa in relazione alle garanzie di cui agli artt. 24, 42 e 113 della Costituzione. In particolare dette indicazioni difetterebbero in quanto l’Amministrazione si sarebbe limitata a disporre che, in caso di inottemperanza: “ il bene e l’area di sedime…sono acquisiti… ”.
Anche tale motivo è infondato.
Come chiarito dalla prevalente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, per giustificare l’ingiunzione di demolizione è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell'area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi questi, invece, necessariamente afferenti la successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale (cfr. TAR Napoli, Sezione III, 12 ottobre 2023, n. 5567 e 12 gennaio 2023, n. 277 citate e 11 ottobre 2021, n. 6391, Sezione VIII, 28 gennaio 2016, n. 538 e TAR Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 429).
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Non essendosi costituito il Comune intimato nulla deve essere statuito in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO AR RI, Presidente
AL NT, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AL NT | LO AR RI |
IL SEGRETARIO