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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 11/12/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
ZZ, all'esito dell'udienza del 2.12.2025, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 217/2025 r.g.,
ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi residenti in [...]in c.da Alboreto n. 29, e rappresentati e difesi dall'avv. Anna Maria Caramia
del Foro di Taranto
opponenti e
(C.F. ), residente in [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
(P.I./C.F. ) con sede in Roma, via Grezar n. Controparte_2 P.IVA_1
14, in persona del legale rappresentante pro-tempore
(P.I./C.F. ) con sede legale in (10121) Torino, alla Piazza San Controparte_3 P.IVA_2
Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro-tempore
(P.I./C.F. ) con sede legale in Verona, al Viale dell'Agricoltura n. 7, in CP_4 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, quale mandataria di (P.I./C.F. Parte_3
) con sede legale in (31015) Conegliano, alla Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale P.IVA_4
rappresentante pro-tempore
(P.I./C.F. ) con sede legale in Roma Controparte_5 P.IVA_5
alla via Nazionale n. 91, in persona del legale rappresentante pro-tempore
P.I./C.F. ) con sede legale in (20097) San Donato Parte_4 P.IVA_6
Milanese (MI), alla Via dell'Unione Europea nn. 6A e 6B, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
quale mandataria di P.I./C.F. ) con sede legale in (31015) Conegliano (TV), Controparte_6 P.IVA_7
alla Via Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
P.I./C.F. ) con sede legale in Bergamo, alla Piazza Vittorio Veneto n. 8, Controparte_7 P.IVA_8
in persona del legale rappresentante pro-tempore opposte
Oggetto: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi Conclusioni degli opponenti: “Piaccia all'Onorevole Tribunale di Chieti adito, contrariis rejectis, così giudicare:
I. IN VIA PREGIUDIZIALE, AUTONOMA ED ASSORBENTE, disporre l'annullamento di tutti gli atti della
procedura esecutiva a far data da quando si è concretizzato il conflitto di interessi del G.E. dott. TURCO Francesco -
conflitto di interessi che rileva ex se e che è grave anche ove fosse solo potenziale - ovvero dalla costituzione della società
immobiliare L.F. Immobiliare S.r.l. con suoi parenti stretti in cui lo stesso magistrato detiene la quota del 50%
(precisamente dal 09/02/2018) II. NEL RITO, accertare e dichiarare la lesione del diritto di difesa da parte del G.E. nella
parte in cui non ha consentito a parte ricorrente l'esame delle deduzioni avverse ed ha rigettato i ricorsi con aggravio di
spese; III. NEL MERITO, IN VIA AUTONOMA, alla luce delle causali tutte di cui in premessa, riformare, perché
viziati, i provvedimenti tutti del dott. TURCO oggetto di opposizione coltivata nel merito, emessi in data 23/12/2024 e
comunicati in pari data (23/12/2024) e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto dei creditori ad agire in
executivis ed annullare l'aggiudicazione del 08/10/2024 e dichiarare la nullità, e/o la improcedibilità e/o l'estinzione del
pignoramento per le causali tutte spiegate negli atti ed ora in quello di citazione per l'introduzione del merito;
IV. NEL
MERITO, SEMPRE IN VIA AUTONOMA, riformare, perché viziati, i provvedimenti del dott. TURCO, emessi in
data 23/12/2024 e, per l'effetto, dichiarare inefficace il pignoramento immobiliare per violazione dell'art. 567 c.p.c.
ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, previa declaratoria di estinzione del processo esecutivo
relativamente ai beni per cui risulta incompleta la certificazione notarile;
V. NEL MERITO, IN VIA GRADATA, non
accolte le doglianze sopra esposte, accertare e dichiarare che il prezzo di vendita è lontano da quello giusto e per l'effetto,
annullare l'aggiudicazione del 08/10/2024 e disporre integrazione di stima dei cespiti alla luce del riformato PRG del
e del Decreto “Salva Casa. VI. CON OGNI CONSEGUENZA DI LEGGE E DI RAGIONE in Parte_5
ordine alle spese, pure tributarie, alle competenze e agli onorari di ogni fase, assumendo a criterio discretivo anche la
responsabilità ex art. 96 c.p.c.”
Pt_ Conclusioni dell'opposta quale mandataria di “Voglia l'On.le Tribunale CP_4 Parte_3
adito, contrariis rejectis:
1. in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della
cessionaria in ordine alle eventuali pretese e relative responsabilità anche di natura patrimoniale rivenienti da atti e/o
fatti e/o circostanze anteriori la data di cessione;
2. sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della proposta
opposizione, per i motivi spiegati in premessa;
3. nel merito, rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte, nessuna esclusa,
le domande formulate da parte opponente contrassegnate nelle conclusioni dell'atto di opposizione, sia in via principale
che subordinata, perché inammissibili, infondate e sfornite di sostegno probatorio, per tutti i motivi spiegati in
premessa;
4. con condanna della parte opponente alla rifusione delle competenze di giudizio”
Conclusioni dell'opposta quale mandataria di “I) In via Parte_4 Controparte_6
preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. per i motivi di cui al capo sub I) del Parte_1
presente atto;
II) Nel merito, ritenuta infondata la domanda attorea come prospettata (specificatamente formulata nelle riportate conclusioni di merito dell'atto di citazione), vuoi nelle premesse di fatto vuoi nelle asserite conseguenze di
diritto, rigettare la stessa respingendo integralmente, nell'an e nel quantum, le richieste di merito avanzate in torto alla
e, per essa, III) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del Controparte_6 Parte_4
presente giudizio, nonché delle fasi incidentali innanzi al G.E.”
Conclusioni degli altri opposti: //
FATTO E DIRITTO
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 27/2016 r.g. di questo Tribunale, i signori , debitore esecutato, e , acquirente dell'immobile dopo il Parte_2 Parte_1
pignoramento, hanno proposto:
• un reclamo ex art. 591ter c.p.c. avverso l'atto di aggiudicazione dell'immobile pignorato, compiuto dal professionista delegato in data 8.10.2024, ed un'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, dolendosi della nullità di tutti gli atti del procedimento per conflitto di interesse da parte del giudice dell'esecuzione, dell'irrisorietà del prezzo di vendita, del difetto di legittimazione ad agire in via esecutiva da parte della e dell'incompletezza Controparte_6
della documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c.;
• un'opposizione agli atti esecutivi avverso un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data 30.9.2024, con cui quest'ultimo aveva rigettato una richiesta di sospensione dell'esecuzione formulata in data 13.9.2024, basata sulla incongruità della stima da parte del c.t.u. del valore dell'immobile pignorato.
Con ordinanze emesse il 23.12.2024, il giudice dell'esecuzione ha respinto le istanze di sospensione dell'esecuzione, ed ha fissato il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, condannando i sig.ri e alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti costituite. Parte_2 Pt_1
Introducendo con un unico atto la fase di merito dell'opposizione, i sig.ri ed si sono Parte_2 Pt_1
doluti della violazione del loro diritto di difesa (per le ragioni di seguito spiegate), del difetto di imparzialità
da parte del giudice dell'esecuzione, quale socio della L & F Immobiliare s.r.l., dell'erroneità della stima dell'immobile oggetto della procedura, di condotte di turbativa d'asta tenute dal professionista delegato alle vendite e di omessa denunzia delle stesse da parte del giudice dell'esecuzione, del difetto di legittimazione dei creditori che hanno agito in via esecutiva, e dell'incompletezza della documentazione ipocatastale.
Hanno chiesto quindi l'annullamento di tutti gli atti della procedura esecutiva a partire dalla concretizzazione del conflitto di interessi da parte del g.e., l'accertamento della lesione del diritto di difesa da parte del g.e., l'annullamento dei provvedimenti emessi da quest'ultimo in data 23.12.2024, la dichiarazione di inesistenza del diritto dei creditori di agire in via esecutiva, l'annullamento dell'aggiudicazione dell'immobile dell'8.10.2024, la dichiarazione di nullità, improcedibilità, estinzione del pignoramento.
Si è costituita la quale mandataria della deducendo il Parte_4 Controparte_6
difetto di legittimazione attiva del sig. , in quanto titolare di un diritto di proprietà non Parte_1
opponibile alla procedura, l'insussistenza di concreti pregiudizi al diritto di difesa degli opponenti,
l'insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi in capo al giudice dell'esecuzione, e dei presupposti perché il prezzo di aggiudicazione possa definirsi ingiusto nei termini stabiliti dall'art. 586 c.p.c., sostenendo che l'atto di pignoramento era stato notificato dall'ente che aveva effettuato le attività prodromiche all'esecuzione, che la cessione del credito in suo favore era documentata, ed accertata con sentenza passata in giudicato, emessa in altro procedimento, eccependo inoltre l'inammissibilità della doglianza relativa all'incompletezza della certificazione catastale, per tardività, non essendo stata oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c. l'ordinanza di vendita, e la sua infondatezza nel merito.
Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione.
Si è costituita la quale mandataria di eccependo il proprio difetto di CP_4 Parte_3
legittimazione passiva in merito alle doglianze degli opponenti scaturenti da fatti verificatisi anteriormente alla cessione in suo favore del credito, l'inammissibilità dell'opposizione, l'insussistenza del dedotto conflitto di interessi da parte del g.e., la non configurabilità di una ingiustizia del prezzo di aggiudicazione rilevante ex art. 586 c.p.c., l'inammissibilità per tardività e l'infondatezza dell'eccezione relativa all'incompletezza della documentazione catastale ex art. 567 c.p.c.
Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione.
Dichiarata la contumacia delle altre opposte, respinte le richieste istruttorie di prova orale, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 2.12.2025.
1. I motivi di opposizione sono infondati.
2. La prima doglianza attiene alla violazione del diritto di difesa: le udienze del 20.12.2024, fissate dal g.e.
per la decisione sulle due istanze sopra indicate (reclamo ex art. 591ter c.p.c. e opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi), erano state sostituite con il deposito di note scritte, con le quali gli opponenti avevano chiesto un differimento dell'udienza ove si fossero costituiti altri opposti (ulteriori a quello già
costituito) in tempi tali da non consentire loro un adeguato esame degli atti di costituzione in giudizio;
nonostante tale eventualità si fosse verificata, la loro richiesta di differimento era stata respinta, ed il g.e.
aveva negato l'invocata sospensione.
2.1 Tale lamentela, come è evidente, attiene alla regolarità dei procedimenti di carattere sommario-cautelare conclusisi con la reiezione delle richieste di sospensione della procedura, e avrebbe potuto essere fatta valere soltanto in sede di reclamo avverso i provvedimenti di rigetto, essendo oggetto del reclamo la verifica della legittimità dei provvedimenti adottati dal g.e. il 23.12.2024.
Non può invece essere fatta valere nel presente giudizio di merito, il cui oggetto è la valutazione della fondatezza dei motivi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi.
3. La deduzione di difetto di imparzialità del giudice dell'esecuzione, oltre ad essere già stata sollevata con istanza di ricusazione, dichiarata inammissibile da questo Tribunale, è basata su fatti (l'essere il g.e.
titolare di quote di una società immobiliare) privi di qualsiasi incidenza sulla specifica vicenda processuale in esame.
4. La deduzione di erroneità della stima dell'immobile pignorato, avendo il tecnico incaricato dal g.e.
omesso di valutare la modifica del piano regolatore generale del che avrebbe Parte_5
incrementato il valore dell'immobile, e il cd. decreto Salva Casa, che avrebbe significativamente ridotto i costi per sanare gli abusi da cui era affetto l'immobile, così come quella relativa all'incompletezza della documentazione ex art. 567 c.p.c., sono inammissibili, non essendo stata opposta ex art. 617 c.p.c.
l'ordinanza di vendita.
4.1 In particolare, la mancanza di certificazione notarile dal 16.1.2015 (epoca cui si riferisce la certificazione)
al 15.2.2016 (data della trascrizione del pignoramento) non determina le conseguenze ipotizzate dagli opponenti, poiché la titolarità dell'immobile pignorato in capo al sig. al momento del Parte_2 pignoramento, e la continuità nel ventennio delle trascrizioni, sono desumibili dalla documentazione acquisita dal c.t.u. incaricato della stima dell'immobile, ed è confermata dal fatto che lo stesso sig.
in data 20.5.2016 ha ceduto la sua proprietà dell'immobile, già pignorato, al sig. Parte_2 Pt_1
5. Non è dato poi comprendere in che modo la trasmissione al giudice dell'esecuzione, da parte del professionista delegato, di una manifestazione di interesse all'acquisto dell'immobile pignorato, possa essere circostanza indicativa di illegittimità della procedura, ovvero, a maggior ragione, di condotte di rilievo penale da parte del professionista delegato o del giudice dell'esecuzione, a fronte del dato oggettivo costituito dal fatto che, a seguito di tale trasmissione si è svolta una regolare vendita,
debitamente pubblicizzata, all'esito della quale l'immobile è stato aggiudicato al soggetto interessato,
unico offerente.
6. Gli opponenti si sono doluti anche del fatto che i soggetti che hanno agito in via esecutiva nei loro confronti si sono spogliati dei loro crediti e che quindi non fossero legittimati ad agire, doglianza che è
stata formulata in termini talmente generici da non potere essere presa in considerazione ai fini della decisione, non avendo gli opponenti neanche indicato quale dei vari enti opposti abbia intrapreso la procedura esecutiva dopo essersi spogliato del suo credito, essendo sufficiente in questa sede per il
Tribunale limitarsi ad osservare che la titolarità del credito da parte della è stata Controparte_6
accertata con sentenza ormai passata in giudicato n. 258/2024 emessa dalla Corte d'Appello di L'Aquila
in data 9.2.2024, oltre ad essere documentata dalle certificazioni notarili allegate n. 18 e 19 alla comparsa di costituzione della . CP_6
7. L'opposizione deve quindi essere respinta.
8. Le spese seguono la soccombenza degli opponenti, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori minimi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, in considerazione della natura documentale della lite, e del fatto che i procuratori delle parti hanno operato ampi richiami a loro atti prodotti in precedenti procedimenti di opposizione in seno alla medesima esecuzione immobiliare (fase di studio € 1.276,00, fase introduttiva
€ 814,00, fase istruttoria € 2.835,00, fase decisionale € 2.176,50).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti del sig. dell , della della Controparte_1 Controparte_8 Controparte_3
quale mandataria della della della CP_4 Parte_3 Controparte_5 quale mandataria della e della così Parte_4 Controparte_6 Controparte_7
decide:
• respinge l'opposizione;
• condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle parti opposte costituite, delle spese di lite, liquidate, per ciascuna, in € 7.101,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Chieti, lì 11.12.2025
Il giudice
Marcello ZZ