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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12605/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
14/03/1970 (C.F. ), rappresentata e C.F._1
difesa dall'avv. TODARO MARTA LAURA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a CATANIA il Controparte_1
15/02/1967 (C.F. ), rappresentato e C.F._2
difeso dall'avv. PARISI MARIA ELENA, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto ricorso per la modifica delle Parte_1
condizioni di separazione.
Ha resistito in giudizio . Controparte_1
Ciò premesso, si dà atto che le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate.
La ricorrente, pertanto, ha dichiarato di rinunciare alla domanda proposta con il presente giudizio e il resistente ha depositato atto sottoscritto con cui ha dichiarato di rinunciare
“espressamente e irrevocabilmente agli atti del giudizio”.
Orbene, l'abbandono di tutte le domande proposte con il presente giudizio - conseguente all'intervenuta riconciliazione - non può che comportare la pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuta la carenza di interesse all'accoglimento della domanda.
Per quanto esposto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
12605/2023 R.G.;
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in data 11.7.25
Il Presidente Est.
Dott.ssa Sonia Di Gesu
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12605/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il Parte_1
14/03/1970 (C.F. ), rappresentata e C.F._1
difesa dall'avv. TODARO MARTA LAURA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a CATANIA il Controparte_1
15/02/1967 (C.F. ), rappresentato e C.F._2
difeso dall'avv. PARISI MARIA ELENA, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto ricorso per la modifica delle Parte_1
condizioni di separazione.
Ha resistito in giudizio . Controparte_1
Ciò premesso, si dà atto che le parti hanno dichiarato di essersi riconciliate.
La ricorrente, pertanto, ha dichiarato di rinunciare alla domanda proposta con il presente giudizio e il resistente ha depositato atto sottoscritto con cui ha dichiarato di rinunciare
“espressamente e irrevocabilmente agli atti del giudizio”.
Orbene, l'abbandono di tutte le domande proposte con il presente giudizio - conseguente all'intervenuta riconciliazione - non può che comportare la pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo sopravvenuta la carenza di interesse all'accoglimento della domanda.
Per quanto esposto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
12605/2023 R.G.;
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in data 11.7.25
Il Presidente Est.
Dott.ssa Sonia Di Gesu
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