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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/06/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 518 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2023, vertente
TRA
(P.I. , Parte_1 P.IVA_1
elett.te domiciliata in San Severo, alla via Sant'Onofrio n. 8, presso lo studio dell'avv.
Carmine di Dio che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
( ), elett.te domiciliata in Foggia, alla via Controparte_1 P.IVA_2
Montegrappa n. 86, presso lo studio del''avv. Luigi Battiante che la rappresenta e difende con l'avv. Luigi Treggiari come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA oggetto: appalto; appello avverso la sentenza n. 198/2023 del Tribunale di Foggia del
23 genaio 2023, pubblicata il 24 gennaio 2024
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 198/2023 del 23 gennaio 2023, pubblicata il successivo 24 gennaio
2023, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda proposta dalla
[...]
, diretta a conseguire la condanna di al Parte_1 CP_1
pagamento del corrispettivo di cui ai contratti di appalto sottoscritti dalle parti il 15/10 ed il 27/11/2008. Ha, poi, condannato l'attrice a rifondere le spese di lite in favore della convenuta, in esse comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo che ha preceduto l'introduzione del giudizio.
***
Avverso tale decisione ha proposto appello la curatela fallimentare.
Con il primo motivo di appello, ha contestato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto privi di valore probatorio i contratti dell'ottobre e del novembre 2008, posti dall'attrice a fondamento della domanda azionata in primo grado, seppur non ritualmente disconosciuti dalla società convenuta.
Con il secondo motivo, l'appellante ha denunciato l'errore in cui è incorso il Tribunale nell'avere ritenuto non provata la domanda, atteso che non ha adeguatamente valutato i documenti prodotti a corredo e l'intero esito dell'istruttoria orale, trascurando pure di ammettere la richiesta c.t.u. ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e Controparte_1
la sua infondatezza nel merito.
***
Occorre rammentare che il testo dell'art. 342 c.p.c. impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatur, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, in modo che siano idonee a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. 2017/n. 13151).
In altri termini, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che ad essa si contrappongano, mirando ad incrinarne il fondamento logico- giuridico, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. 2019/n. 3194).
2 È pure possibile, poi, che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, a condizione tuttavia che ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 2022/n. 20123; Cass. 2020/n. 23781). Naturalmente, tenuto conto dell'ampiezza e della complessità della motivazione che si intende contestare.
Senza, però, che l'atto debba rivestire una forma vincolata o sacramentale o, come talvolta si sostiene, senza che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
tanto, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. 2017/n. 27199, pronunciata a Sezioni Unite;
Cass. 2018/n. 13535).
Nel caso di specie, deve giudicarsi ammissibile l'impugnazione in quanto l'istante, sia pure in forma discorsiva, ha articolato le ragioni per cui la pronuncia gravata sarebbe errata in misura coerente con le ragioni dedotte dal Tribunale a sostegno del rigetto della domanda perché ritenuta infondata.
In sostanza, risultano sufficientemente individuate le parti della sentenza appellata e le ragioni di dissenso con le conseguenze che, secondo la prospettazione dell'appellante, ne derivano.
Così devolvendo, in modo adeguato, le proprie doglianze al giudice di secondo grado sicchè, tra le varie interpretazioni possibili della disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. novellato, deve essere preferita quella che, in presenza di una certa chiarezza delle parti della pronuncia non condivisa e dei motivi prodotti a sostegno del dissenso, consenta una pronuncia nel merito del gravame.
***
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo non individua correttamente la ragione posta dal tribunale a fondamento della decisione e, a ben vedere, neppure il tenore delle difese rassegnate dall'appellata nel corso del giudizio di primo grado.
La società, nel resistere alla domanda, ha contestato l'esecuzione dei lavori oggetto della pretesa di pagamento della Curatela escludendo che gli atti del 15/10/2008 e del
3 27/11/2008 fossero da qualificare come contratti di appalto e perché non vi era prova dell'esecuzione dei lavori che ne costituiscono l'oggetto da parte dell'impresa la cui attività, per altro viziata, è solo quella consacrata nella ricognizione del Parte_1
13/10/2008, pure perché le opere in discussione erano state eseguite da altre imprese, che avevano esano nuovamente intervenute su numerose lavorazioni eseguite dal Parte_1
in bonis.
Il Tribunale, nel rigettare la domanda di pagamento, non ha espressamente affermato che i contratti invocati dall'attrice siano privi di rilevanza probatoria. Ha però ritenuto non provata l'esecuzione dei lavori in discussione, sulla scorta delle prove testimoniali assunte e vagliate e perché gli esiti della consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio per che aveva preceduto l'introduzione della lite definita dalla sentenza CP_2
gravata, fossero in sostanza inutilizzabili, essendo intervenuti a distanza di anni dall'appalto, allorché l'intera sede operativa di era stata completata ed in CP_1 esercizio e senza che fosse possibile individuare l'esecutore delle singole parti, in particolare di quelle non visibili.
Dunque, l'elemento dirimente della decisione non è costituito dalla utilizzabilità o meno delle scritture in discussione nel giudizio, che non risulta neppure posta in dubbio dalla sentenza gravata, quanto, piuttosto, dalla prova del credito. Diversa questione che è attinta dal secondo motivo di gravame che, al pari del primo, è infondato.
Il Tribunale di Foggia ha ritenuto indimostrata l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto da parte del all'esito della disamina delle prove orali espletate. Parte_1
A parere dell'appellante, come si è anticipato, il primo giudice non avrebbe attribuito adeguato rilievo alla deposizione dei testi addotti da essa istante e all'esito complessivo della prova.
In particolare, ha censurato la scelta di privare di rilevanza probatoria la testimonianza di RI solo perché fratello di , titolare dell'impresa appaltatrice, Parte_1 Pt_1
per altro considerata generica nel mentre essa è risultata precisa e dettagliata, laddove è stata attribuita credibilità alle dichiarazioni di , figlio del legale Testimone_1
rappresentante di Controparte_1
Ha, poi, trattato della attendibilità del complesso di deposizioni rese dal teste Tes_2
che ha riferito di avere rifatto alcuni lavori mal realizzati dal sebbene il primo Parte_1 sia intervenuto in cantiere dopo la e non l'impresa dell'appellante in bonis. CP_3
4 In realtà, è corretta la decisione di prime cure, che ha ritenuto non raggiunta la prova del credito.
Non è in discussione che le parti abbiano stipulato un contratto di appalto e che il abbia realizzato delle opere per la costruzione della sede della società Parte_1 convenuta e dell'eliporto che essa gestisce.
Il 13 ottobre 2008, i contraenti hanno sottoscritto un atto ricognitivo dei lavori eseguiti fino a quel momento, hanno quantificato il compenso spettante all'appaltatore, pari ad €
230.000,00, e scadenzatone i versamenti. Hanno, poi, stabilito che eventuali lavori successivi sarebbero stati convenuti con ordini scritti e accettati dalla committente, che li avrebbe pagati a stati di avanzamento di € 10.000,00.
Il dovuto è stato integralmente (e pacificamente) versato, e risulta dalle fatture emesse dal dal 31/08/2004 a 13/2/2009, ricevute da e da questa Parte_1 Controparte_1
prodotte in occasione della sua costituzione in giudizio in primo grado.
Quindi, è intervenuta la sottoscrizione degli atti del 15/10/2008 e del 27/11/2008, che hanno ad oggetto lavori per cavidotti e predisposizione di un piano di fondazione (il primo) e per la realizzazione di una rete idrica (il secondo), entrambi accettati dal legale rappresentante della società e dettagliatamente richiamati nella sentenza impugnata.
Come premesso, non vi è prova del fatto che i lavori che ne costituiscono l'oggetto, certamente eseguiti, siano stati realizzati dal Parte_1
Del tutto inutile è risultato l'a.t.p., disposto dal Tribunale ad iniziativa dell'appaltatore.
A prescindere dalla sua rituale acquisizione in giudizio -posto che il primo giudice l'ha ritenuta inutile, visti gli esiti e la metodologia applicata dal consulente- vi è che il c.t.u. ha dato atto del fatto che “i…lavori, per la massima parte, non sono direttamente riscontrabili in loco, perché riguardano opere interrate e coperte dalle costruzioni realizzate successivamente”, sicché si è limitato a verificarle sugli elaborati grafici e progettuali per poi valutare la congruità dei prezzi. Senza, perciò, poter in alcun modo attribuirne l'esecuzione al o alle altre imprese che si sono succedute in Parte_1
cantiere.
Agli atti, infatti, oltre alle fatture del per gli interventi ante 13/10/2008, vi Parte_1
sono (prodotte da , fatture emesse dalla impresa di Corrado CU, a Controparte_1
decorrere dal 25/1/2008, per la costruzione della sede della società di navigazione aerea, altre emesse dall'impresa di MA EL, a decorrere dal 22/08/2011, per la
“realizzazione di una nuova sede operativa per svolgere servizi di
5 elisoccorso…pavimentazione aeronautica e stradale”, in ragione di un contratto del
31/3/2011, non allegato agli atti del giudizio. Vi sono, poi, taluni SAL (dal 21/08/2011) dello stesso relativi, tra l'altro, a scavi di sbancamento del piazzale aeronautico Per_1
e preparazione piano di posa, verifica pendenze della via di rullaggio per raccordo alla pista 34 dell' di Foggia, per la realizzazione della condotta di smaltimento delle CP_4
acque del piazzale aeronautico e di quello automobilistico, lo scavo a sezione per la realizzazione di cavidotti e per il passaggio di tubazioni elettriche e idriche, per la posa in opera di stabilizzato per il livellamento del piazzale aeronautico e la realizzazione della pavimentazione, nonché per la realizzazione della griglia di raccolta delle acque meteoriche del piazzale automobilistico.
Si tratta, cioè, di documentazione relativa a lavori che in parte si sovrappongono a quelli di cui al contratto del 15/10/2008 (realizzazione di scavi, rinterri e cilindratura per impianti elettrici, predisposizione fondazione per successivi getti di calcestruzzo) e in parte a quello del 27/11/2008 (opere per l'estrazione e l'aggotto di acque, i pozzetti di raccolta, lavori strumentali all'esecuzione del piano stradale).
Non sono risolutive, poi, in favore dell'appellante le prove testimoniali, di cui già in primo giudice ha dato sinteticamente conto.
Il teste socio non ha riconosciuto la scrittura del 15/10/2008 ed Tes_3 Controparte_1
è stato solo in grado di ricordare che alcuni lavori furono commissionati al Parte_1
dalla società senza però poter specificare quali, oltre a generiche opere di scavo e di pulizia di arbusti (nel mentre non ha potuto confermare la presenza di alberi). Pure, ha riconosciuto i progetti che gli sono stati mostrati ma non anche rammentare, atteso il tempo trascorso, a chi furono consegnati e da chi, nonché l'epoca di inizio e di conclusione delle lavorazioni dell'appaltatore.
Il progettista delle opere della rete di collegamento delle acque bianche e nere e della rete di adduzione delle acque ad uso civile, ing. , si è limitato ad effettuare dei CP_5 sopralluoghi in fase di progettazione ma non ha seguito l'esecuzione dei lavori. Ebbe a notare sui luoghi la presenza del che, però, non partecipò ad alcun Parte_1
sopralluogo.
figlio di MA, titolare di una impresa edile, ha affermato di avere Testimone_4 collaborato con l'impresa paterna nella esecuzione dei cavidotti e alla predisposizione delle fondazioni, alla realizzazione delle condotte per lo smaltimento delle acque dell'eliporto e dei piazzali. Ha, quindi, confermato le fatture ed i sal (sopra richiamati),
6 precisando che le lavorazioni avevano riguardato l'intera pavimentazione aeronautica e stradale della sede operativa della e che, quindi, presupponevano la Controparte_1
predisposizione dei cavidotti interni al piano di fondazione nonché le condotte di smaltimento delle acque. Ha, ancora, precisato che l'impresa ha dovuto eseguire nuovamente i lavori di sbancamento per la realizzazione del piano di posa dei bancali e delle strade, nonché quelli di costruzione del raccordo alla pista n 34 ed altri ancora perché malamente eseguiti di altra impresa.
In conclusione, ha poi riferito che i lavori di cui ai capitoli 4 e 8 della memoria istruttoria di parte attrice, ovvero quelli per cui è causa, furono eseguiti dal in essi Tes_2 compresi quelli relativi alla fogna bianca e nera. All'epoca dell'intervento della impresa paterna sul cantiere non erano presenti alberi né il teste ha saputo dire se vi erano ed erano stati rimossi da qualcuno.
Il teste , fratello di e suo dipendente quale operaio, ha Testimone_5 Pt_1 confermato l'integrale esecuzione dei lavori di cui alla scrittura del 15/10/2008, sotto le direttive dell'ing. -che aveva consegnato al fratello le planimetrie relative- e Tes_3 dell'ing. che effettuavano pure le misurazioni. Per_2
Dopo avere inizialmente creduto di ricordare di avere visionato il contratto, con la planimetria, ha poi precisato di non poter affermare positivamente la circostanza.
Infine, ha riferito dell'esistenza di alcuni alberi (forse pini), rimossi dall'impresa del fratello in due fasi successive, in particolare in occasione dello scavo della fogna, in quanto costituivano un ostacolo alle lavorazioni.
È stato poi escusso il teste manutentore dipendente di che Tes_6 Controparte_1
ha dichiarato che i lavori di realizzazione dei cavidotti, di predisposizione delle fondazioni e delle condotte furono eseguiti dal come direttamente verificato per Per_3
avere contribuito agli impianti, forse nel 2010/2011.
Ha pure precisato che le opere in discussione consistevano nella pavimentazione aeronautica e stradale, che presupponeva anche la realizzazione dei cavidotti interni, le fondazioni e le condotte di smaltimento delle acque. Il ha pure dovuto realizzare Tes_2
nuovamente i lavori di sbancamento per la realizzazione del piano di posa dei piazzali e delle strade e quindi i lavori di costruzione del raccordo alla pista 34, eseguiti male precedentemente dal Parte_1
Corrado CU, con la sua impresa , nel 2008 ha realizzato CP_3
l'elisuperficie, la sede degli uffici ed il terminal . In quella occasione vide il CP_1
7 nel cantiere, senza però sapere a quali attività fosse intento se non ad alcuni Parte_1
scavi ed alla posa di condotte. Le opere delle due imprese procedevano parallelamente.
Per certo, il eliminò alcuni alberi con l'ausilio di mezzi meccanici. Parte_1
Infine, è stato ascoltato , dipendente nonché figlio del Testimone_1 Controparte_1
suo legale rappresentante per cui conto seguì i lavori di costruzione della sede operativa quale responsabile commerciale, con presenza quotidiana in cantiere.
In tale qualità, ha confermato che i lavori per cui è causa furono eseguiti dall'impresa di anche relativamente alla pavimentazione. Ha, poi, spiegato che a causa di Tes_2 alcune difficoltà dell'impresa che aveva effettuato dei lavori fino al 2008, fu Parte_1
sottoscritta la scrittura del 13/10/2008 in cui le parti convennero che eventuali successivi lavori sarebbero stati ordinati dalla società committente.
In sostanza, il complesso degli elementi raccolti nell'istruttoria non presenta alcuna univocità verso l'esistenza del credito, posto che non risulta adeguatamente dimostrato che i lavori relativi furono in effetti eseguiti dal a prescindere dalla Parte_1
qualificazione delle scritture del 15/10 e del 25/11/2008.
Non vi è alcun elemento documentale a suffragare l'assunto attoreo, eccettuate, per l'appunto, le scritture richiamate che, da sole, non integrano la prova richiesta ma solo che vi fu un preventivo del costo delle lavorazioni accettato da . Senza alcuna CP_1
specificazione circa le modalità e i tempi di esecuzione delle opere e del pagamento del corrispettivo. E in ogni caso da sole non provano affatto che i lavori descritti sono poi stati eseguiti proprio dal Parte_1
Del tutto priva di pertinenza, da parte dell'appellante, è l'invocazione del principio giurisprudenziale secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass. 2001/n. 13533, pronunciata a Sezioni Unite).
Perché è evidente che l'onere di provare l'esecuzione della prestazione cui è correlato il pagamento incombe necessariamente sul creditore, ove sia contestata, come nel caso di specie.
8 Sicché, assolto tale onere, spetterà al debitore provare il pagamento o l'intervento di una diversa causa estintiva.
Non risolutive sono le prove testimoniali.
Numerosi testi, come si è visto, hanno riferito che le opere il cui corrispettivo è preteso dalla curatela, sono state eseguite da altra impresa, quella di MA EL, che ha provveduto ad emettere le fatture ed i SAL, che ad esse si riferiscono.
Il solo fratello del ha dichiarato il contrario. Parte_1
Anche a voler trascurare il dato numerico dei testi che hanno attribuito i lavori al o ad altra impresa, vi è che non si dispongono di elementi di riscontro di Parte_1
carattere oggettivo per effettuare una sicura loro riconducibilità al primo visto che, come si è anticipato, alcun utile documento in merito è stato prodotto e gli esiti dell'a.t.p. sono risultati decisamente privi di spessore.
Le deposizioni, inoltre, non sono risultate contraddittorie ovvero dotate di scarsa coerenza intrinseca o dirette a riportare circostanze inverosimili tale per cui sia certamente possibile sanzionarne alcune ritenendole inattendibili.
In particolare, non vi sono le incongruenze denunciate dall'appellante.
È pacifico che il abbia eseguito dei lavori e tanto è stato ammesso anche da Parte_1
che ha prodotto la scrittura del 13/10/2008. Controparte_1
Non si può affermare che i lavori di cui hanno riferito i testi CU e sono Tes_6 diversi da quelli pacificamente attribuiti all'impresa in bonis.
E neppure che quelli che il avrebbe rifatto (secondo lo stesso e Tes_2 Tes_2
) non sono proprio quelli pagati in virtù della scrittura del 13/10. Tes_1
Il fatto che, poi, la difesa della convenuta, negli scritti conclusivi del giudizio di primo grado, abbia affermato che il subentrò al CU e non al nel Tes_2 Parte_1
cantiere non sposta i termini della questione.
Lungi dal venire in rilievo come una ammissione (per altro proveniente dal difensore e non dalla parte), risulta essere piuttosto un errore nella valutazione del materiale probatorio, posto che ciò che è emerso è che CU e hanno lavorato in Parte_1
periodi di tempo sovrapponibili, nel 2008. Mentre è intervenuto dopo, tra il 2010 Tes_2
ed il 2011, per realizzare i cavidotti, gli sbancamenti per i piani di posa e la realizzazione della pavimentazione dell'elisuperficie e della strada, operando in parte su lavori effettuati da Parte_1
9 Il contrasto non sanabile tra le deposizioni comporta che l'onere probatorio incombente sull'attore non possa dirsi assolto.
Infatti, qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda,
l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta
(cfr. Cass. 2015/n. 4773).
La domanda deve essere rigettata anche con riferimento al compenso per l'eliminazione degli alberi. L'appellante, infatti, si è limitato ad offrire la prova di questo tipo di lavoro, con il teste CU, ma limitatamente alla categoria di intervento effettuato, senza cioè dimostrare, seppur approssimativamente, il numero di piante rimosse dalla sede e smaltite, indispensabile per calcolare il compenso dovuto.
Il rigetto della domanda nel merito comporta anche l'infondatezza del terzo motivo di gravame, che riguardava il governo delle spese di lite, che dovranno restare sull'attore, in esse comprese quelle dell' CP_2
***
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi attualizzati dal d.m. 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 198/2023 del Tribunale di Foggia del 23
[...]
genaio 2023, pubblicata il 24 gennaio 2024, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
10 • Rigetta l'appello;
• Condanna la alla rifusione delle spese di Parte_1
lite in favore di che liquida in € 14.317,00 per compenso di avvocato;
Controparte_1
tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 20 giugno 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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