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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Ritardo del volo e diritto del passeggero alla compensazione pecuniariaAccesso limitatoKatia Mascia · https://www.altalex.com/ · 2 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1926/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato
S E N T E N Z A
in grado d'appello
nel giudizio civile iscritto al n. 1926/2024 R.G., vertente
TRA
e , in proprio e n. q. di genitori esercenti la potestà sulle Parte_1 Parte_2 figlie minori e , tutte elettivamente domiciliati in Boscotrecase, Persona_1 Persona_2 alla Via Ugo Foscolo n. 72, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Borrelli che li rappresenta e difende, in virtù di procura in atti
APPELLANTI
E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede come in atto di appello Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
1 Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 5504/2023 del
26.12.2023.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in proprio e Parte_1 Parte_2
n. q. di genitori esercenti la potestà sulla figlie minori e Persona_1 Persona_2 convenivano in giudizio la compagnia aerea onde sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “accertare l'esclusiva responsabilità della compagnia aerea per CP_1
l'evento in premessa e, per l'effetto, condannarla alla corresponsione, in favore di essi istanti, della somma di euro 1.000,00 per la compensazione pecuniaria di cui al
Regolamento UE 261/2004, oltre al risarcimento del danno morale, oltre interessi legali sino al dì del soddisfo, oltre le spese, con attribuzione.
A tal fine, premettevano di aver acquistato dalla convenuta biglietti a/r comprendenti il volo n. TU 752 con partenza in data 24.8.2019 da Tunisi alle ore 10.15; ancora, deducevano che, giunti all'aeroporto di Tunisi, apprendevano che il volo prenotato sarebbe partito alle ore 15.30 del giorno 24.8.2019. In data 27.8.2019 essi inviavano alla convenuta una diffida a mezzo pec, richiedendo il riconoscimento dell'indennizzo monetario previsto dal
Regolamento UE 261/2004 e stabilito in euro 250,00 per passeggero per un totale di euro
1.000,00; che, con missiva del 12.9.2019, la convenuta Compagnia offriva agli istanti, a titolo transattivo, la somma di euro 50,00 cadauno, somma non accettata dagli stessi.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 5504/2023 del 26.12.2023, rigettava la domanda, ritenendo non dovuta la compensazione pecuniaria richiesta dagli attori, sull'assunto che, dalla documentazione esibita in atti, non vi sarebbe la prova del fatto dedotto in citazione, e cioè del ritardo, in data 24.8.2019, del volo TU 752 in partenza da
Tunisi.
Avverso la sentenza, gli odierni appellanti proponevano gravame con cui chiedevano: accertare l'esclusiva responsabilità della compagnia aerea e, per l'effetto, CP_1 condannarla alla corresponsione, in favore degli attori, della somma di euro 1.000,00, di cui euro 250,00 per passeggero a titolo di compensazione pecuniaria di cui al
Regolamento 261/2004, oltre al risarcimento del danno morale, oltre gli interessi legali, oltre le spese, con attribuzione.
La appellata nonostante la regolare notifica dell'appello ( v. PEC del CP_2
11.4.2024), non si costituiva né altrimenti compariva, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Il gravame proposto è fondato e va accolto, per i motivi di seguito precisati.
In primo luogo, va precisato che, nel caso di specie, non risulta essere in contestazione l'instaurazione del rapporto contrattuale, atteso che, già in primo grado, gli appellanti hanno fornito prova dello stesso mediante la produzione in atti del titolo di viaggio per il volo n. TU 752 del 24.8.2019 operato dalla compagnia aerea CP_1
2 Ciò posto, non vi è dubbio, a parere di chi scrive, e diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che, nel caso di specie, vi è la prova del fatto dedotto dagli istanti in citazione e, precisamente, del ritardo ( dalle ore 10.15 alle ore 15.30) del volo n. TU 752 in partenza da Tunisi il giorno 24.8.2019.
Siffatta prova, invero, si desume anzitutto dalla “ attestazione di ritardo” del 24.8.2019, a firma della debitamente tradotta in lingua italiana da interprete ( giusta verbale di CP_1 asseverazione del 30.11.2021), da cui si evince che “ il volo per FCO TU 752 del 24.8.2019 ha accusato un ritardo di 4 ore”; nondimeno, detta circostanza è indirettamente confermata dal contegno della stessa Compagnia aerea che, in sede di quietanza del
12.9.2019, dà inequivocamente atto di “ un ritardo del TU 752 del 24.8.2019”:
Ciò premesso, allora, quanto alla prova del fatto costitutivo della pretesa di indennizzo contrattuale, va detto che il Regolamento CE n. 261/2004, pur ponendo a carico dei vettori una presunzione di responsabilità circa i danni subiti dai passeggeri conseguenti al ritardo o alla cancellazione dei voli, ammette che le compagnie aeree possano andare esenti da responsabilità provando il caso fortuito o la forza maggiore;
invero, ai sensi del considerando n. 14 del suddetto Regolamento, “come previsto dalla Convenzione di
Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo”.
Sul punto, la Corte di Giustizia, con la pronuncia Wallentin-Herman nella causa C-
549/072, ha stabilito che, per ritenere integrata una “circostanza eccezionale”, per cui il vettore aereo operativo non è tenuto all'obbligo di pagare la compensazione pecuniaria, è necessaria la sussistenza di due condizioni, tra di esse cumulative, ossia che si tratti di circostanza che: a) per sua natura o origine non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo;
b) sfugge all'effettivo controllo del vettore aereo. Inoltre, con sentenza
C-12/11 la stessa Corte di Giustizia ha precisato che sono circostanze Per_3 eccezionali tutte quelle che “sfuggono al controllo del vettore aereo, indipendentemente dalla loro natura o gravità”.
In particolare, nel settore del trasporto aereo le circostanze eccezionali designano un evento che non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore in questione e sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine (sentenza Per_4 nella causa C-549/072); in altri termini, sono tali tutte le circostanze che
[...] sfuggono al controllo del vettore aereo, indipendentemente dalla loro natura e gravità.
Nondimeno, è altresì noto che l'art. 5, comma 3, reg. 264/2004 pone a carico della compagnia aerea la dimostrazione “che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso;
è altresì noto, che, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, si afferma la necessità di interpretare dette circostanze in modo restrittivo, cioè in un senso non (sempre) favorevole al vettore, in quanto esse introducono una deroga al dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria.
3 In termini generali, dunque, si può affermare che la compagnia aerea, al momento della pianificazione del volo, deve ragionevolmente tener conto del rischio di ritardo connesso all'eventuale verificarsi delle circostanze eccezionali e, di conseguenza, deve prevedere un determinato margine di tempo che gli consenta, se possibile, di effettuare il volo interamente una volta che dette circostanze siano venute meno;
tralasciando, allora, le ipotesi di impedimenti macroscopici al decollo ( ad impossibilia nemo tenetur), il vettore ha il dovere di adoperarsi per evitare la cancellazione del volo, ma sempre con il limite e nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
Tutto ciò premesso, va detto che una recente pronuncia della Corte di giustizia (causa C-
159/18) ha ulteriormente chiarito la portata dell'art.
5.3 del regolamento 261/2004, nella parte in cui dispone che la compensazione pecuniaria a carico del vettore aereo per la cancellazione del volo (estesa dalla Corte anche all'ipotesi di ritardo rilevante;
cfr. causa
C-402/09) non è dovuta in presenza di «circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso»; in detta pronuncia, infatti, la Corte ribadisce come, per poter escludere l'obbligo di compensazione, il vettore aereo debba altresì dimostrare che, anche adottando misure avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, egli non avrebbe palesemente potuto evitare – se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione – che le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione o un ritardo del volo, in linea con quanto già affermato nella precedente causa C-501/17.
È evidente, peraltro, che il concetto di «misure del caso» accolto dalla Corte è flessibile e demanda al giudice interno il compito di valutare se nel caso concreto il vettore abbia adottato tutte le iniziative esigibili in funzione della situazione, nei limiti di quanto di sua competenza e sotto il suo controllo;
ad esempio, nel caso specifico sottoposto all'attenzione della Corte, si evidenziava come la scelta da parte dei gestori dell'aeroporto di chiudere una pista di decollo non aveva lasciato alcun margine di manovra al vettore, che poteva solamente conformarsi alla decisione delle autorità competenti e attendere la riapertura della pista.
Ciò detto, venendo al caso che ci occupa, ritiene chi scrive che la appellata CP_2 non abbia, nel caso di specie, fornito la prova non solo della sussistenza di circostanze eccezionali tali da ingenerare il ritardo nel volo, ma anche, il che pure era suo specifico onere, di aver adottato tutte le misure del caso, e cioè che, pur avendo adottato tutte le misure volte a scongiurare il ritardo, avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, non avrebbe comunque potuto evitare il non esatto adempimento della propria prestazione, se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione.
È siffatta prova che, ad avviso dello scrivente Giudice d'appello, difetta, finanche in via di allegazione, nell'odierno giudizio, di tal che la convenuta Compagnia non può ritenersi esentata dall'obbligo di indennizzo, così come invocato dagli istanti.
In ragione di quanto detto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, la convenuta va condannata al pagamento, in favore degli attori odierni appellanti, della
4 somma di euro 250,00 cadauno, oltre interessi al tasso legale codicistico decorrenti dal
13.11.2019 ( data di ricezione del primo atto di messa in mora) sino al soddisfo.
Non è fondata la domanda di risarcimento del danno morale, in assenza di alcuna prova sul punto.
La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003,
13485/2000).
Alla luce di tali principi, le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del valore della causa, del pregio delle difese e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, cause di valore fino a € 1.101,00).
Le spese di lite di secondo grado seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, cause di valore fino a € 1.100,00), sulla base dei valori medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria non svoltasi, da distrarre in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 5504/2023 del 26.12.2023, condanna la in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
, in proprio, e di e n. q. di genitori esercenti la
[...] Parte_1 Parte_2 potestà sulle figlie minori e , della somma di euro 250,00 Persona_1 Persona_2 cadauno, oltre interessi al tasso legale codicistico decorrenti dal 13.11.2021 sino al soddisfo;
b) Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore di e , in proprio, e di e Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_2
n. q. di genitori esercenti la potestà sulle figlie minori e
[...] Persona_1 Persona_2
, delle spese processuali di primo grado, che liquida, unitariamente, in € 43,00 per
[...] esborsi e € 346,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con attribuzione;
c) Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore di e , in proprio, e di e Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_2
n. q. di genitori esercenti la potestà sulle figlie minori e
[...] Persona_1 Persona_2
5 , delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, unitariamente, in Per_2
€ 27,00 per esborsi e € 462,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con attribuzione.
Torre Annunziata, 31.3.2025
Il giudice monocratico dott. Angelo Scarpati
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