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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/11/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5217/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5217/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: proprietà.
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.04.1963, Cod. Fisc. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
02.01.1975, Cod. Fisc. nata a [...] il Parte_3 C.F._3
08.08.1964 tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Leone, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORI
CONTRO
, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata ai Controparte_1 C.F._4 fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Angela Cannella, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
Cod. Fisc. nato Parte_4 C.F._5 ad Acate il 22.12.1962, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Di Natale, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTI
, Cod. Fisc. nato ad [...] il [...] e Controparte_2 C.F._6 residente in [...]; Cod. Fisc. Parte_5
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n.253; Cod. Fisc. nata a [...] il [...] e Parte_6 C.F._8 residente in [...].
CONVENUTI-CONTUMACI
All'udienza sostituita da note scritte fissata ex art. 281 sexies c.p.c, del 19.11.2025, fatte precisare le conclusioni sulle note autorizzate, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 05.12.2017 i fratelli odierni attori Pt_1 convenivano in giudizio , , Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 Parte_5
e deducendo di essere proprietari, per successione alla madre
[...] Parte_6 Per_1 di uno stacco di terreno di mq. 2330 sito in Acate in C.da Piano Torre, in catasto terreni
[...] del Comune di Acate al foglio 28, particella 154. Per quanto riguarda e Parte_4 CP_1 sostenevano che tale fondo confinava con la proprietà di (coniuge di
[...] Controparte_1
) la quale, senza titolo, aveva costruito sulla suddetta particella una veranda estesa Parte_4 quindici metri e larga tre, due garages ed una tettoia senza autorizzazione alcuna arrecando danni economici agli odierni attori. Affermavano che utilizzava sine titulo il fondo di Parte_4 proprietà dei fratelli come passaggio per i propri mezzi pesanti, nonché come parcheggio Pt_1 degli stessi. Sostenevano, inoltre, che aveva incoato un procedimento innanzi il Persona_2
Tribunale di Vittoria al N.R.G 632/2017 contro in cui il CTU nominato aveva Parte_4 appurato gli sconfinamenti del convenuto , ma che la causa si era conclusa con una pronuncia Pt_4 di rigetto per non avere la provato il titolo di proprietà del terreno. Affermavano, altresì, Per_1 che anche , avevano occupato sine titulo una porzione di Controparte_2 Parte_5 particella di prorprietà dei fratelli in particolare ivi edificando una veranda coperta in conci Pt_1 di tufo con una porta che immette direttamente sul terreno di proprietà degli odierni attori, elevando un primo piano sul confine del terreno degli aprendovi una porta-finestra in violazione delle Pt_1 norme sulle distanze legali, di luci e vedute. Asserivano che aveva realizzato sul Parte_6 fondo de quo un marciapiede, aprendo una porta che conduceva direttamente sul terreno attoreo ed una finestra con veduta diretta sullo stesso ed una recinzione destinata al parcheggio di autovetture.
Anche in tale situazione la madre degli odierni attori, aveva più volte diffidato Persona_1 gli odierni convenuti fino ad arrivare a dover instaurare una causa innanzi al Tribunale di Vittoria iscritta al N.R.G 795/2010, che tuttavia era stata rigettata senza essere stata valutata nel merito.
Conseguentemente chiedevano, per i convenuti e accertare e Parte_4 Controparte_1 dichiarare che avevano occupato parte del terreno di proprietà degli odierni attori, ordinare a e di rilasciare immediatamente, previa demolizione delle opere Controparte_1 Parte_4 illegittimamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi preesistente, il terreno sito ad Acate in c.da Piano Torre, detenuto sine titulo, di proprietà degli attori, in catasto foglio 28, particella 154, ordinare a di cessare immediatamente l'esercizio del passaggio attraverso il terreno Parte_4 di proprietà della resistente, nonché del passaggio dei mezzi meccanici nel detto fondo;
per i convenuti , e ritenere e dire che avevano Controparte_2 Parte_5 Parte_6 occupato una porzione del terreno di proprietà degli attori, edificandovi una veranda coperta, in conci di tufo, con una porta che abusivamente immette sul terreno, ritenere e dire che i convenuti avevano edificato una nuova elevazione al piano primo, a ridosso del confine aprendovi una Pt_1 ampia porta-finestra, in violazione della normativa sulle distanze legali e sulle distanze in materia di luci e vedute e per l'effetto ordinare ai convenuti il rilascio immediato, previa demolizione delle opere illegittimamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi preesistente, nonché previa eliminazione di tutte le luci e vedute realizzate in violazione delle distanze legali, ritenere e dichiarare che la convenuta aveva realizzato lavori edili in danno del fondo degli Parte_6
avendo costruito un marciapiede, aperto una porta ed una finestra con veduta diretta sul Pt_1 fondo, nonché una recinzione destinata a parcheggio di autovetture, ordinare a di Parte_6 rilasciare immediatamente, previa demolizione delle opere illegittimamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi preesistente, la porzione di terreno degli condannare Pt_1 [...] alla demolizione delle opere realizzate sul confine e sul terreno di proprietà degli Pt_6 Pt_1 condannare i convenuti alle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07.03.2018 si costitutiva in giudizio CP_1 la quale contestando tutto quanto dedotto dagli attori nell'atto introduttivo sosteneva
[...] preliminarmente in primo luogo la nullità della citazione per violazione dei termini a comparire ex art 164 co.1 in quanto la notifica dell'atto di citazione era avvenuta a mani della convenuta in data
05.12.2017 e l'udienza fissata per il 05.03.2018 ed in secondo luogo l'inesistenza della procura alle liti in quanto agli atti risultava allegata la delega per la mediazione e non per l'odierno giudizio. Nel merito, eccepiva la violazione del ne bis in idem affermando che la questione avanzata dagli attori aveva già acquisito “la cosa giudicata” con sentenza del Tribunale di Ragusa n.262/2014 del 05.03.2014 resa nell'ambito del procedimento N.R.G 632/2007 dove esperiva azione di Persona_1 rivendica del medesimo bene nei confronti di diversi soggetti.
Conseguentemente chiedeva, preliminarmente dichiarare nullo l'atto per inesistenza della procura, rinviare ad altra udienza in ragione della violazione dei termini a comparire, nel merito dirsi improcedibile la domanda attorea posta in violazione del principio del ne bis in idem. Con favore di spese da distrarsi a favore del procuratore.
All'udienza del 09.03.2018 il Giudice autorizzava parte attrice a rinnovare la notifica nei confronti di e fissava la successiva udienza del 20.07.2018. Parte_4
Si costituiva in giudizio in data 28.06.2018 altresì , il quale contestando tutto quanto Parte_4 dedotto dagli attori nell'atto introduttivo eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 5 co.
1-bis d.l.gs n.28 del 2010 per non avere gli esperito il Pt_1 tentativo di mediazione obbligatorio. Successivamente, sosteneva nel caso di specie la violazione del ne bis in idem in quanto la stessa controversia per cui è causa era stata definita con sentenza n.
262/2014 dal Tribunale di Ragusa (Sezione distaccata di Vittoria) resa nel procedimento n.
632/2017. Infatti, tale ultimo procedimento aveva lo stesso petitum, la stessa causa petendi e gli stessi convenuti e sostanzialmente gli stessi attori. Nel merito, avanzava domanda Parte_4 riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto usucapione sia del diritto di proprietà del terreno individuato in catasto al foglio 28 particella, 154 in quanto posseduto da oltre venti anni sia del diritto di passaggio sul fondo stesso.
Conseguentemente chiedeva, in via preliminare accogliere l'eccezione di improcedibilità dell'azione in violazione dell'art. 5 co.
1-bis d.lgs. n. 28 del 2010, nel merito rigettare la domanda attorea per improponibilià e/o inammissibilità e/o infondatezza e/o per accoglimento dell'eccezione di usucapione del diritto di proprietà e/o di passaggio acquisito dal sui terreni siti in Parte_4
Acate in c.da Piano Torre, catastalmente individuati nel foglio mappale n.28, particella 154. Con i compensi e le spese di giudizio.
All'udienza del 20.07.2018 veniva dichiarata la contumacia di , e Parte_5 Parte_6
e venivano concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c fissando l'udienza del Controparte_2
12.04.2019 per l'ammissione dei mezzi istruttori in contradditorio.
Con ordinanza del 14.04.2019 il Giudice disponeva l'accertamento tecnico richiesto da parte attrice.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza del 19.11.2025.
Considerato.
Le domande attoree non meritano accoglimento.
a controversia va decisa nei modi di seguito illustrati.
É invero fondata l'eccezione sollevata da circa la violazione del principio del ne bis Parte_4 in idem, con conseguente inammissibilità della domanda attorea svolta nei suoi riguardi;
Il superiore principio del ne bis in idem si sostanzia nel divieto di riproporre una domanda giudiziale il cui contenuto sia già stato accertato in una sentenza passata in giudicato e disciplinato dall'art. 2909 c.c. secondo cui “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Giova ricordare che il giudicato si manifesta in due forme 1) giudicato formale, che si verifica quando la sentenza è irrevocabile perché non può più essere impugnata per il decorso dei termini e 2) giudicato sostanziale che riguarda l'accertamento contenuto nella sentenza diventata irrevocabile. Inoltre, il giudicato incontra dei limiti, ossia il limite oggettivo circa il petitum e la causa petendi e il limite soggettivo ossia che l'accertamento della sentenza si estende solo alla parti, ai loro eredi e ai loro aventi causa.
Ciò detto, è possibile evincere dalla documentazione in atti allegata che l'odierno convenuto Pt_4
, era già stato citato da nel giudizio N.R.G 90100632/2007 innanzi al
[...] Persona_1
Tribunale di Vittoria (Sez. distaccata del Tribunale di Ragusa), che è stato definito con un provvedimento di rigetto per non avere l'attrice provato il diritto di proprietà sul detto terreno, formulando le stesse richieste che i fratelli hanno avanzato nell'odierno giudizio “[..] Pt_1 ordinare a di cessare immediatamente l'esercizio del passaggio attraverso il Parte_4 terreno di proprietà della resistente.” La superiore pronuncia non è stata impugnata dalle parti, cosicché le statuizioni ivi contenute hanno acquisito il valore di giudicato ed a nulla vale la contestazione avanzata dagli odierni attori, secondo cui la sentenza n.262/2014 del Tribunale di
Ragusa non contiene una pronuncia sul merito, per essere stata rigettata per una questione puramente procedurale. Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, in un caso analogo a quello di specie, ha affrontato la questione della pronuncia di rigetto della domanda di rivendicazione in mancanza di prova del diritto di proprietà e della possibilità di riproporre la stessa azione contro i medesimi soggetti, sostenendo a tal fine che “non sarebbe possibile, in forza del giudicato esistente, ammettere una seconda azione petitoria, con la quale lo stesso attore si dichiara proprietario dello stesso bene che ha formato oggetto del primo giudizio e rivendica il bene nei confronti dello stesso soggetto convenuto nel primo giudizio coperto dal giudicato. […]
La mancanza della condizione dell'azione di rivendica, nel caso concreto, altro non era che la mancata dimostrazione della proprietà del bene rivendicato. Tale dimostrazione, tuttavia, è più che un presupposto dell'azione, un requisito di fondatezza dell'azione stessa. (Cass. Civile, sez. II n.
8509/2011; si confronti pure in termini Cass.n 14670/2025).
Nel caso di specie, è possibile ravvisare identità sia nel petitum e nella causa petendi e sia nei soggetti coinvolti nelle controversie e tenendo conto che l'accertamento della sentenza passata in giudicato fa stato anche tra gli eredi ai sensi dell'art. 2909 c.c., appare chiaro che nella fattispecie in esame i fratelli quali successori della madre non avrebbero potuto Pt_1 Persona_1 riproporre la domanda de quo, che deve essere dichiarata inammissibile.
Per le stesse ragioni appena esposte, va dichiarata inammissibile anche la domanda riconvenzionale di intervenuto usucapione avanzata da perché anch'essa coperta dal giudicato. Ed Parte_4 invero, la sentenza n. 262/2014 emessa dal Tribunale di Ragusa ha statuito in merito sostenendo che
“non è possibile affermare che il convenuto abbia esercitato sul terreno oggetto di causa un possesso esclusivo, tenuto conto che nel corso della causa è stato ascoltato come testimone il padre del convenuto, il quale ha riferito che su detto terreno transitano circa 10 famiglie e che anche un altro soggetto… vi ha effettuato uno scavo per posizionare i tubi delle fognature. È anche opportuno evidenziare che i testimoni ascoltati, nel riferire che il convenuto parcheggia vari automezzi nel piazzale oggetto di causa, non hanno però indicato in modo specifico in quali punti egli è solito posteggiare, così che non sarebbe comunque possibile individuare con precisione il tratto di piazzale che si potrebbe ritenere usucapito.”
Del pari va ritenuta inammissibile la domanda attorea proposta nei confronti di CP_1
benché la stessa non sia stata parte del giudizio svoltosi dinnanzi al Tribunale di Vittoria,
[...] sezione distaccata di ragusa.
Invero, una volta rimasto giudizialmente accertato che parte attorea non ha diritto o non è riuscita a provare (come nel caso di specie) il suo diritto di proprietà sul bene rivendicato non può esercitare, ostandovi l'intervenuto giudicato, successivamente la stessa azione in quanto basata sullo stesso titolo rigettato e ciò non solo nei confronti di chi è stato parte del primo giudizio ma anche nei confronti di un terzo, che non sia stato citato in quello, ponendosi per come detto in contrasto con il giudicato esterno con cui è stata rigettata la domanda di rivendica rispetto a quel bene.
Per quanto riguarda la posizione dei convenuti , e Controparte_2 Parte_5 [...] devono valere le seguenti considerazioni, dichiarando preliminarmente la loro Pt_6 contumacia.
Gli odierni attori hanno sostenuto che anche nei confronti dei convenuti contumaci Per_1 hanno incoato un procedimento innanzi al Tribunale di Vittoria iscritto al N.R.G
[...]
795/2010 e che la domanda è stata rigettata senza entrare nel merito. Ebbene, nell'odierno giudizio non vi sono elementi utili per affermare che sulla richiesta avanzata dagli nei confronti di Pt_1
, e si sia formato il giudicato, in quanto non Controparte_2 Parte_5 Parte_6 si conoscono il petitum e la causa petendi del precedente giudizio.
Ad ogni modo, la domanda avanzata dagli attori riguarda esclusivamente il rilascio dell'immobile e la demolizione delle opere che insistono sul terreno sito in Acate c.da Piano Torre, in catasto foglio
28, particella 154, mentre, sulla base della relazione del consulente tecnico nominato nelle more del giudizio, alcune delle opere che i convenuti contumaci avrebbero realizzato ricadono su particelle
(650-651) che non sono oggetto della presente controversia.
Alla luce di quanto sopra esposto, le domande proposta dagli odierni attori vanno rigettate.
Le spese di CTU, vanno poste definitivamente a carico degli odierni attori.
Le spese di lite tra gli attori e , in ragione della reciproca soccombenza possono Parte_4 compensarsi, mentre vanno poste a carico degli attori in riferimento alla posizione di CP_1
e si liquidano come da dispositivo;
in riferimento alla posizione di ,
[...] Controparte_2
e rimasti contumaci non va disposto nulla sulle spese. Parte_5 Parte_6
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5217/2017 R.G., così statuisce:
Dichiara inammissibili le domande attoree nei confronti di e di;
Parte_4 Controparte_1 rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_4 compensa le spese di lite tra gli attori e il convenuto;
Parte_4 condanna gli attori al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge, da versarsi in favore dell'Erario essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Controparte_1
Pone definitivamente a carico degli attori le spese per la CTU, già liquidate in corso di causa
Così deciso in Ragusa in data 26.11.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5217/2017 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: proprietà.
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.04.1963, Cod. Fisc. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
02.01.1975, Cod. Fisc. nata a [...] il Parte_3 C.F._3
08.08.1964 tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Leone, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORI
CONTRO
, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliata ai Controparte_1 C.F._4 fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Angela Cannella, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
Cod. Fisc. nato Parte_4 C.F._5 ad Acate il 22.12.1962, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Maria Giovanna Di Natale, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
CONVENUTI
, Cod. Fisc. nato ad [...] il [...] e Controparte_2 C.F._6 residente in [...]; Cod. Fisc. Parte_5
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n.253; Cod. Fisc. nata a [...] il [...] e Parte_6 C.F._8 residente in [...].
CONVENUTI-CONTUMACI
All'udienza sostituita da note scritte fissata ex art. 281 sexies c.p.c, del 19.11.2025, fatte precisare le conclusioni sulle note autorizzate, la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 05.12.2017 i fratelli odierni attori Pt_1 convenivano in giudizio , , Parte_4 Controparte_1 Controparte_2 Parte_5
e deducendo di essere proprietari, per successione alla madre
[...] Parte_6 Per_1 di uno stacco di terreno di mq. 2330 sito in Acate in C.da Piano Torre, in catasto terreni
[...] del Comune di Acate al foglio 28, particella 154. Per quanto riguarda e Parte_4 CP_1 sostenevano che tale fondo confinava con la proprietà di (coniuge di
[...] Controparte_1
) la quale, senza titolo, aveva costruito sulla suddetta particella una veranda estesa Parte_4 quindici metri e larga tre, due garages ed una tettoia senza autorizzazione alcuna arrecando danni economici agli odierni attori. Affermavano che utilizzava sine titulo il fondo di Parte_4 proprietà dei fratelli come passaggio per i propri mezzi pesanti, nonché come parcheggio Pt_1 degli stessi. Sostenevano, inoltre, che aveva incoato un procedimento innanzi il Persona_2
Tribunale di Vittoria al N.R.G 632/2017 contro in cui il CTU nominato aveva Parte_4 appurato gli sconfinamenti del convenuto , ma che la causa si era conclusa con una pronuncia Pt_4 di rigetto per non avere la provato il titolo di proprietà del terreno. Affermavano, altresì, Per_1 che anche , avevano occupato sine titulo una porzione di Controparte_2 Parte_5 particella di prorprietà dei fratelli in particolare ivi edificando una veranda coperta in conci Pt_1 di tufo con una porta che immette direttamente sul terreno di proprietà degli odierni attori, elevando un primo piano sul confine del terreno degli aprendovi una porta-finestra in violazione delle Pt_1 norme sulle distanze legali, di luci e vedute. Asserivano che aveva realizzato sul Parte_6 fondo de quo un marciapiede, aprendo una porta che conduceva direttamente sul terreno attoreo ed una finestra con veduta diretta sullo stesso ed una recinzione destinata al parcheggio di autovetture.
Anche in tale situazione la madre degli odierni attori, aveva più volte diffidato Persona_1 gli odierni convenuti fino ad arrivare a dover instaurare una causa innanzi al Tribunale di Vittoria iscritta al N.R.G 795/2010, che tuttavia era stata rigettata senza essere stata valutata nel merito.
Conseguentemente chiedevano, per i convenuti e accertare e Parte_4 Controparte_1 dichiarare che avevano occupato parte del terreno di proprietà degli odierni attori, ordinare a e di rilasciare immediatamente, previa demolizione delle opere Controparte_1 Parte_4 illegittimamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi preesistente, il terreno sito ad Acate in c.da Piano Torre, detenuto sine titulo, di proprietà degli attori, in catasto foglio 28, particella 154, ordinare a di cessare immediatamente l'esercizio del passaggio attraverso il terreno Parte_4 di proprietà della resistente, nonché del passaggio dei mezzi meccanici nel detto fondo;
per i convenuti , e ritenere e dire che avevano Controparte_2 Parte_5 Parte_6 occupato una porzione del terreno di proprietà degli attori, edificandovi una veranda coperta, in conci di tufo, con una porta che abusivamente immette sul terreno, ritenere e dire che i convenuti avevano edificato una nuova elevazione al piano primo, a ridosso del confine aprendovi una Pt_1 ampia porta-finestra, in violazione della normativa sulle distanze legali e sulle distanze in materia di luci e vedute e per l'effetto ordinare ai convenuti il rilascio immediato, previa demolizione delle opere illegittimamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi preesistente, nonché previa eliminazione di tutte le luci e vedute realizzate in violazione delle distanze legali, ritenere e dichiarare che la convenuta aveva realizzato lavori edili in danno del fondo degli Parte_6
avendo costruito un marciapiede, aperto una porta ed una finestra con veduta diretta sul Pt_1 fondo, nonché una recinzione destinata a parcheggio di autovetture, ordinare a di Parte_6 rilasciare immediatamente, previa demolizione delle opere illegittimamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi preesistente, la porzione di terreno degli condannare Pt_1 [...] alla demolizione delle opere realizzate sul confine e sul terreno di proprietà degli Pt_6 Pt_1 condannare i convenuti alle spese, diritti ed onorari del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07.03.2018 si costitutiva in giudizio CP_1 la quale contestando tutto quanto dedotto dagli attori nell'atto introduttivo sosteneva
[...] preliminarmente in primo luogo la nullità della citazione per violazione dei termini a comparire ex art 164 co.1 in quanto la notifica dell'atto di citazione era avvenuta a mani della convenuta in data
05.12.2017 e l'udienza fissata per il 05.03.2018 ed in secondo luogo l'inesistenza della procura alle liti in quanto agli atti risultava allegata la delega per la mediazione e non per l'odierno giudizio. Nel merito, eccepiva la violazione del ne bis in idem affermando che la questione avanzata dagli attori aveva già acquisito “la cosa giudicata” con sentenza del Tribunale di Ragusa n.262/2014 del 05.03.2014 resa nell'ambito del procedimento N.R.G 632/2007 dove esperiva azione di Persona_1 rivendica del medesimo bene nei confronti di diversi soggetti.
Conseguentemente chiedeva, preliminarmente dichiarare nullo l'atto per inesistenza della procura, rinviare ad altra udienza in ragione della violazione dei termini a comparire, nel merito dirsi improcedibile la domanda attorea posta in violazione del principio del ne bis in idem. Con favore di spese da distrarsi a favore del procuratore.
All'udienza del 09.03.2018 il Giudice autorizzava parte attrice a rinnovare la notifica nei confronti di e fissava la successiva udienza del 20.07.2018. Parte_4
Si costituiva in giudizio in data 28.06.2018 altresì , il quale contestando tutto quanto Parte_4 dedotto dagli attori nell'atto introduttivo eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 5 co.
1-bis d.l.gs n.28 del 2010 per non avere gli esperito il Pt_1 tentativo di mediazione obbligatorio. Successivamente, sosteneva nel caso di specie la violazione del ne bis in idem in quanto la stessa controversia per cui è causa era stata definita con sentenza n.
262/2014 dal Tribunale di Ragusa (Sezione distaccata di Vittoria) resa nel procedimento n.
632/2017. Infatti, tale ultimo procedimento aveva lo stesso petitum, la stessa causa petendi e gli stessi convenuti e sostanzialmente gli stessi attori. Nel merito, avanzava domanda Parte_4 riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto usucapione sia del diritto di proprietà del terreno individuato in catasto al foglio 28 particella, 154 in quanto posseduto da oltre venti anni sia del diritto di passaggio sul fondo stesso.
Conseguentemente chiedeva, in via preliminare accogliere l'eccezione di improcedibilità dell'azione in violazione dell'art. 5 co.
1-bis d.lgs. n. 28 del 2010, nel merito rigettare la domanda attorea per improponibilià e/o inammissibilità e/o infondatezza e/o per accoglimento dell'eccezione di usucapione del diritto di proprietà e/o di passaggio acquisito dal sui terreni siti in Parte_4
Acate in c.da Piano Torre, catastalmente individuati nel foglio mappale n.28, particella 154. Con i compensi e le spese di giudizio.
All'udienza del 20.07.2018 veniva dichiarata la contumacia di , e Parte_5 Parte_6
e venivano concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c fissando l'udienza del Controparte_2
12.04.2019 per l'ammissione dei mezzi istruttori in contradditorio.
Con ordinanza del 14.04.2019 il Giudice disponeva l'accertamento tecnico richiesto da parte attrice.
Indi, dopo diversi rinvii, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., (siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n.
164/2024), in esito all'udienza del 19.11.2025.
Considerato.
Le domande attoree non meritano accoglimento.
a controversia va decisa nei modi di seguito illustrati.
É invero fondata l'eccezione sollevata da circa la violazione del principio del ne bis Parte_4 in idem, con conseguente inammissibilità della domanda attorea svolta nei suoi riguardi;
Il superiore principio del ne bis in idem si sostanzia nel divieto di riproporre una domanda giudiziale il cui contenuto sia già stato accertato in una sentenza passata in giudicato e disciplinato dall'art. 2909 c.c. secondo cui “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Giova ricordare che il giudicato si manifesta in due forme 1) giudicato formale, che si verifica quando la sentenza è irrevocabile perché non può più essere impugnata per il decorso dei termini e 2) giudicato sostanziale che riguarda l'accertamento contenuto nella sentenza diventata irrevocabile. Inoltre, il giudicato incontra dei limiti, ossia il limite oggettivo circa il petitum e la causa petendi e il limite soggettivo ossia che l'accertamento della sentenza si estende solo alla parti, ai loro eredi e ai loro aventi causa.
Ciò detto, è possibile evincere dalla documentazione in atti allegata che l'odierno convenuto Pt_4
, era già stato citato da nel giudizio N.R.G 90100632/2007 innanzi al
[...] Persona_1
Tribunale di Vittoria (Sez. distaccata del Tribunale di Ragusa), che è stato definito con un provvedimento di rigetto per non avere l'attrice provato il diritto di proprietà sul detto terreno, formulando le stesse richieste che i fratelli hanno avanzato nell'odierno giudizio “[..] Pt_1 ordinare a di cessare immediatamente l'esercizio del passaggio attraverso il Parte_4 terreno di proprietà della resistente.” La superiore pronuncia non è stata impugnata dalle parti, cosicché le statuizioni ivi contenute hanno acquisito il valore di giudicato ed a nulla vale la contestazione avanzata dagli odierni attori, secondo cui la sentenza n.262/2014 del Tribunale di
Ragusa non contiene una pronuncia sul merito, per essere stata rigettata per una questione puramente procedurale. Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, in un caso analogo a quello di specie, ha affrontato la questione della pronuncia di rigetto della domanda di rivendicazione in mancanza di prova del diritto di proprietà e della possibilità di riproporre la stessa azione contro i medesimi soggetti, sostenendo a tal fine che “non sarebbe possibile, in forza del giudicato esistente, ammettere una seconda azione petitoria, con la quale lo stesso attore si dichiara proprietario dello stesso bene che ha formato oggetto del primo giudizio e rivendica il bene nei confronti dello stesso soggetto convenuto nel primo giudizio coperto dal giudicato. […]
La mancanza della condizione dell'azione di rivendica, nel caso concreto, altro non era che la mancata dimostrazione della proprietà del bene rivendicato. Tale dimostrazione, tuttavia, è più che un presupposto dell'azione, un requisito di fondatezza dell'azione stessa. (Cass. Civile, sez. II n.
8509/2011; si confronti pure in termini Cass.n 14670/2025).
Nel caso di specie, è possibile ravvisare identità sia nel petitum e nella causa petendi e sia nei soggetti coinvolti nelle controversie e tenendo conto che l'accertamento della sentenza passata in giudicato fa stato anche tra gli eredi ai sensi dell'art. 2909 c.c., appare chiaro che nella fattispecie in esame i fratelli quali successori della madre non avrebbero potuto Pt_1 Persona_1 riproporre la domanda de quo, che deve essere dichiarata inammissibile.
Per le stesse ragioni appena esposte, va dichiarata inammissibile anche la domanda riconvenzionale di intervenuto usucapione avanzata da perché anch'essa coperta dal giudicato. Ed Parte_4 invero, la sentenza n. 262/2014 emessa dal Tribunale di Ragusa ha statuito in merito sostenendo che
“non è possibile affermare che il convenuto abbia esercitato sul terreno oggetto di causa un possesso esclusivo, tenuto conto che nel corso della causa è stato ascoltato come testimone il padre del convenuto, il quale ha riferito che su detto terreno transitano circa 10 famiglie e che anche un altro soggetto… vi ha effettuato uno scavo per posizionare i tubi delle fognature. È anche opportuno evidenziare che i testimoni ascoltati, nel riferire che il convenuto parcheggia vari automezzi nel piazzale oggetto di causa, non hanno però indicato in modo specifico in quali punti egli è solito posteggiare, così che non sarebbe comunque possibile individuare con precisione il tratto di piazzale che si potrebbe ritenere usucapito.”
Del pari va ritenuta inammissibile la domanda attorea proposta nei confronti di CP_1
benché la stessa non sia stata parte del giudizio svoltosi dinnanzi al Tribunale di Vittoria,
[...] sezione distaccata di ragusa.
Invero, una volta rimasto giudizialmente accertato che parte attorea non ha diritto o non è riuscita a provare (come nel caso di specie) il suo diritto di proprietà sul bene rivendicato non può esercitare, ostandovi l'intervenuto giudicato, successivamente la stessa azione in quanto basata sullo stesso titolo rigettato e ciò non solo nei confronti di chi è stato parte del primo giudizio ma anche nei confronti di un terzo, che non sia stato citato in quello, ponendosi per come detto in contrasto con il giudicato esterno con cui è stata rigettata la domanda di rivendica rispetto a quel bene.
Per quanto riguarda la posizione dei convenuti , e Controparte_2 Parte_5 [...] devono valere le seguenti considerazioni, dichiarando preliminarmente la loro Pt_6 contumacia.
Gli odierni attori hanno sostenuto che anche nei confronti dei convenuti contumaci Per_1 hanno incoato un procedimento innanzi al Tribunale di Vittoria iscritto al N.R.G
[...]
795/2010 e che la domanda è stata rigettata senza entrare nel merito. Ebbene, nell'odierno giudizio non vi sono elementi utili per affermare che sulla richiesta avanzata dagli nei confronti di Pt_1
, e si sia formato il giudicato, in quanto non Controparte_2 Parte_5 Parte_6 si conoscono il petitum e la causa petendi del precedente giudizio.
Ad ogni modo, la domanda avanzata dagli attori riguarda esclusivamente il rilascio dell'immobile e la demolizione delle opere che insistono sul terreno sito in Acate c.da Piano Torre, in catasto foglio
28, particella 154, mentre, sulla base della relazione del consulente tecnico nominato nelle more del giudizio, alcune delle opere che i convenuti contumaci avrebbero realizzato ricadono su particelle
(650-651) che non sono oggetto della presente controversia.
Alla luce di quanto sopra esposto, le domande proposta dagli odierni attori vanno rigettate.
Le spese di CTU, vanno poste definitivamente a carico degli odierni attori.
Le spese di lite tra gli attori e , in ragione della reciproca soccombenza possono Parte_4 compensarsi, mentre vanno poste a carico degli attori in riferimento alla posizione di CP_1
e si liquidano come da dispositivo;
in riferimento alla posizione di ,
[...] Controparte_2
e rimasti contumaci non va disposto nulla sulle spese. Parte_5 Parte_6
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Massimo Pulvirenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5217/2017 R.G., così statuisce:
Dichiara inammissibili le domande attoree nei confronti di e di;
Parte_4 Controparte_1 rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_4 compensa le spese di lite tra gli attori e il convenuto;
Parte_4 condanna gli attori al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie al 15% come per legge, da versarsi in favore dell'Erario essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Controparte_1
Pone definitivamente a carico degli attori le spese per la CTU, già liquidate in corso di causa
Così deciso in Ragusa in data 26.11.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti