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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di RE
R.G. 198/2023
La Corte D'Appello di RE, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.SS Liliana Guzzo Presidente
Dott.SS Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado promoSS con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2023 da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) , in proprio e quali esercenti la
[...] C.F._2
responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
rappresentati e difesi, giusta procure speciali C.F._3
rilasciate su fogli separati in atti dall'Avv. CALLIPARI NATALE presso il cui studio sono domiciliati appellanti
contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._4 [...]
(C.F. ) rappresentate e Controparte_2 C.F._5
difese dall'Avv. CANESTRINI NICOLA ( C.F. CodiceFiscale_6 e dall'Avv. FRANCHINI STEFANIA ( C.F. ) con C.F._7
domicilio eletto presso lo studio in Rovereto , Corso Rosmini n. 46 , come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del
23.10.2020;
(C.F.: ), rappresentata Parte_3 C.F._8
e difesa dall'avv. RIGOLI ALESSNDRO (C.F.: C.F._9
e dall'avv. RIGOLI FRANCESCO (C.F.: ) presso C.F._10
il cui studio in Verona, via Albere n. 10, è domiciliata come da procura in atti
Controparte_3
, rappresentata e
[...]
difesa dall'avv. LOCATELLI LORENZO presso il proprio studio in
Padova, Galleria A. De Gasperi, 4, è domiciliata come da procura rilasciata dal Procuratore Speciale, dott. come da atto Persona_2
Notaio , rep. 45500/ racc. 14993 del 13 ottobre 2021 Persona_3
rappresentata e difesa Controparte_4
dall'avv. PRANDO RICCARDO (C.F.: ) con C.F._11
domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via G. Matteotti n. 26 come da procura apposta in calce al presente atto e sottoscritta dal
Rappresentante per l'Italia dott.SS Controparte_5
appellati
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in totale riforma della sentenza resa dal Tribunale di pag. 2/67 Rovereto, Sezione Contenzioso Civile, il 21/09/2023, pubblicata il giorno successivo con il n. 261/2023 nel giudizio n. 614/2020 RG e notificata il
25/09/2023,
a) accogliere il presente gravame per i motivi suesposti e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 261/2023 del 22/09/2023 del
Tribunale di Rovereto;
b) per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, che qui integralmente si ritrascrivono:
Nel merito, in via principale:
1) accertare e dichiarare che, nell'espletamento dell'attività di patrocinio in favore degli odierni attori nella loro qualità, gli Avv.ti CP_2 [...]
e sono incorse in Controparte_2 Controparte_1
responsabilità professionale ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c. per avere tenuto un contegno negligente, imperito e/o imprudente in relazione ai profili illustrati nella parte motiva del presente atto;
2) accertare e dichiarare che, nell'espletamento dell'attività di consulenza medico legale in favore degli odierni attori nella loro qualità, la Dott.SS
è incorsa in responsabilità professionale ai sensi Parte_3
dell'art. 1176, secondo comma, c.c. per avere tenuto un contegno negligente, imperito e/o imprudente in relazione ai profili illustrati nella parte motiva del presente atto;
3) accertare e dichiarare che, per il combinato effetto delle condotte professionalmente responsabili degli Avv.ti e Controparte_2
nonché della Dott.SS , gli CP_1 Parte_3
odierni attori hanno subito un danno pari:
pag. 3/67 i – per quanto riguarda il danno biologico del minore Persona_1
alla misura differenziale compresa tra la somma massima risarcibile di €
1.428.196,00 e quella riconosciuta di € 900.000,00.
ii – per quanto riguarda il danno non patrimoniale subito dagli attori in proprio, alla misura differenziale compresa tra la somma massima risarcibile di € 331.920,00 per ciascuno di essi e quella riconosciuta di €
250.000,00 alla Sig.ra e di € 100.000,00 al Sig. Parte_2
Parte_1
iii – per quanto riguarda il danno patrimoniale (danno emergente) subito dagli attori in proprio, alla misura differenziale compresa tra le spese mediche effettivamente a sostenersi e l'ammontare riconosciuto di €
250.000,00; iv – per quanto riguardo il danno patrimoniale (lucro ceSSnte) subito dagli attori in proprio, alla misura differenziale tra l'effettiva comprovanda perdita di reddito a cagione degli obblighi di cura ed assistenza verso il minore e la somma di € 50.000,00 riconosciuta a tale titolo alla sola Sig.ra
Parte_2
4) per l'effetto, condannare i convenuti, solidalmente tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno di cui al punto che precede, maggiorato di rivalutazione ed interessi come per legge;
5) in subordine, condannare i convenuti, solidalmente tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno a determinarsi a mezzo di consulenza tecnica e/o mediante valutazione equitativa, occorrendo, oltre rivalutazione ed interessi;
In ogni caso : 6) con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
pag. 4/67 c) nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la conclusione sub lett.
b), riformare la sentenza di primo grado limitatamente ai capi nn. 2, 3, 6 e
7 del dispositivo, revocando la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comminata agli odierni appellanti in favore delle appellate
[...]
e , per difetto dei presupposti di legge;
Controparte_6 Parte_3
d) in ogni caso, riformare la sentenza di primo grado, relativamente al capo n. 10 del dispositivo, che condanna gli odierni appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore della società per Controparte_4
manifesta infondatezza della relativa chiamata in causa;
e) vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie
(prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio) come formulate nel capitolo n. 8 dell'atto di gravame (pag. 90 e ss.), da aversi qui per compiutamente trascritto.
Per le appellate e Controparte_2 CP_1
Voglia la Corte d'Appello di RE, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via principale di merito: Per tutti i motivi esposti, rigettare integralmente l'appello proposto da parte appellante, e per l'effetto confermare la sentenza n. 261/2023 del 21.09.2023 sub RG n. 614/2020
Tribunale di Rovereto;
- Condannare gli appellanti al pagamento, a favore degli avvocati e di una somma a titolo di risarcimento del CP_1 Controparte_2
danno per lite temeraria ex art. 96 cpc, nella misura che la Corte d'Appello riterrà di giustizia;
pag. 5/67 Ex art. 346 cpc, in via subordinata di merito: Nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello di RE ritenesse che agli avvocati e CP_1 [...]
sia ascrivibile responsabilità professionale ex art. 1176 cc, Controparte_2
si chiede di: - accertare e dichiarare ex art. 1227 co. 2, il concorso colposo degli attori nella causazione di un danno evitabile con ordinaria diligenza,
e per l'effetto escludere il risarcimento del danno in capo ai due avvocati – oppure, in estremo subordine, ridurre ex art. 1227 co. 1 cc il quantum risarcitorio gravante sugli avvocati e nella CP_1 Controparte_2
misura che si riterrà di giustizia;
- accertare e dichiarare il diverso grado di colpa tra i convenuti ex art. 2055 co. 3 cc anche in forza del legittimo affidamento delle due legali al parere medico della dott.SS , e per l'effetto, condannare le due legali Parte_3
all'eventuale minor somma che la Corte d'Appello riterrà di giustizia;
Ai sensi dell'art. 346 cpc, si ripropone la domanda di garanzia nei confronti della terza chiamata nella persona del Controparte_7
legale rappresentante pro tempore: - Nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale delle richieste risarcitorie e/o restitutorie degli odierni attori, e in ogni caso, rigettare l'appello incidentale condizionato della terza chiamata
; - nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale delle Controparte_7
richieste risarcitorie e/o restitutorie degli odierni attori, condannare la terza chiamata , in persona del legale rappresentante pro CP_7 CP_7
tempore, a manlevare, garantire e tenere indenne gli avvocati
[...]
e in proprio e quali titolari dello CP_1 Controparte_2
studio legale associato “STUDIO DIXI”, in merito a qualsiasi somma queste fossero condannate a pagare a titolo di risarcimento danni o a titolo pag. 6/67 restitutorio e a titolo di spese legali per i fatti riportati nell'atto di citazione e nel successivo atto d'appello.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad Iva,
Cpa, rimborso forfetario e accessori di legge;
con salvezza di ogni diverso ed ulteriore diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si richiama e si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc dd.
15.02.2022 per parte e riproponendo tutte CP_1 Controparte_2
le eccezioni e le opposizioni istruttorie avanzate nella memoria ex art. 183
n. 3 cpc dd. 07.03.2022. Si insiste sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso formulandi, nel caso della loro eventuale ammissione, a mezzo dei testi indicati a prova diretta
Dell'appellata CP_8
Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, per tutti i motivi dedotti in atti e/o con ogni migliore ed adeguata motivazione:
► In via preliminare, confermare il provvedimento emesso in data 05 marzo 2024 di rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n 261/2023 del Tribunale di Rovereto proposta dagli appellanti ai sensi dell'art 283 c.p.c..
► In via principale, confermare le statuizioni TUTTE di cui alla sentenza n.261/2023 R.S. del Tribunale di Rovereto oggetto di avversaria impugnativa, previo rigetto dei motivi di impugnazione e delle domande tutte come articolate, anche in via istruttoria, dalle parti appellanti Pt_1
e in proprio e nella qualità di genitori
[...] Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , e Persona_1
pag. 7/67 tanto in accoglimento delle argomentazioni svolte dalla appellata Dr.SS
come in atti. Parte_3
Condannare gli appellanti, anche con riferimento al grado di appello, al pagamento a favore della Dr.SS di una somma a Parte_3
titolo di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 1
c.p.c., o in subordine ex art. 96, comma 3, c.p.c., nella misura che la Corte
d'Appello riterrà di giustizia.
In via subordinata e condizionata al mancato accoglimento delle conclusioni sopra articolate in via principale e ad una declaratoria di soccombenza della Dr.SS : Parte_3
innanzitutto, rigettare integralmente l'appello incidentale condizionato proposto da nonché, Controparte_4
condannare in persona del Controparte_4
Rappresentante Generale per l'Italia di Controparte_4
con sede secondaria in Italia in 20121 Milano – Corso
[...]
Garibaldi n.86, a manlevare e a tenere indenne ex art. 1917, primo comma, cod. civ. la Dr.SS rispetto ad ogni e qualsiasi Parte_3
esborso, onere, costo e pregiudizio di rilievo economico che dovesse essere stabilito a carico della Dr.SS in forza di Parte_3
provvedimento giudiziale all'esito del presente giudizio, con condanna di in persona del Rappresentante Controparte_4
Generale per l'Italia di con Controparte_4
sede secondaria in Italia in 20121 Milano – Corso Garibaldi n.86, al pagamento diretto ex art. 1917, secondo comma, cod. civ., a favore degli aventi diritto e con condanna, in ogni caso, di Controparte_4
lla rifusione a favore della Dr.SS delle spese
[...] Parte_3
pag. 8/67 di lite e di resistenza ex art. 1917, terzo comma, cod. civ., previo accertamento del diniego di di assumere Controparte_4
la diretta gestione della presente controversia;
e comunque rigettare integralmente ogni domanda da chiunque svolta nei confronti della Dr.SS . Parte_3
In ogni caso, spese di lite rifuse ex art. 91 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: previo rigetto di tutte le istanze istruttorie degli appellanti e delle altre parti appellate, per mero scrupolo difensivo, e solo all'occorrenza, si ripropongono le istanze di prova orale, CTU medico- legale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui alle pagine 54 e seguenti della “COMPARSA DI RISPOSTA PER LA APPELLATA
DR.SS ” depositata il 09/01/2024 da Parte_3
intendersi qui, per brevità, integralmente ritrascritte.
Per Controparte_7
IN VIA PRELIMINARE: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile ex art. 342 e comunque manifestamente infondato ai sensi del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. alla luce delle ragioni estesamente articolate in parte narrativa, fiSSndo apposita udienza di discussione orale sul punto ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; all'esito, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza;
NEL MERITO RISPETTO ALL'APPELLO PRINCIPALE: rigettarsi l'appello principale promosso dagli appellanti e Parte_1 [...]
in quanto infondato per le ragioni sopra esposte e, dunque, Parte_2
confermarsi la sentenza n. 261/2023 del Tribunale di Rovereto nella parte in cui ha escluso la sussistenza di profili di responsabilità delle avvocate pag. 9/67 e mandandosi assolti CP_2 Controparte_2 Controparte_1 [...]
e Controparte_3
le avvocate e da ogni pretesa Controparte_2 Controparte_1
risarcitoria ad ogni titolo evocata;
NEL MERITO, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
PRINCIPALE: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione avversaria nella parte in cui viene ritenuta sussistente una responsabilità delle avvocate e nonché Controparte_2 Controparte_1
subordinatamente alla reiterazione da parte di queste ultime della domanda di manleva verso Controparte_3
, voglia la Corte d'Appello di RE,
[...]
in riforma della sentenza n. 261/2023 del Tribunale di Rovereto, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 180B0351 Parte_4
contratta dalle avvocate e
[...] Controparte_2 [...]
dello CP_1 Controparte_9
Avvocati Associati con la deducente PA o comunque la
[...]
carenza di obbligazione di in Controparte_3
relazione al caso in esame, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare ogni domanda eventualmente riproposta dalle avvocate e mandando la PA Controparte_2 Controparte_1
assolta da ogni avversa pretesa;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA RISPETTO ALL'APPELLO
CONDIZIONATO PRINCIPALE: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione avversaria e di ritenuta sussistenza di una responsabilità delle convenute avvocate e CP_2 Controparte_2 Controparte_1
subordinatamente alla reiterazione in appello da parte delle avvocate pag. 10/67 e della domanda di manleva Controparte_2 Controparte_1
svolta verso e in denegata Controparte_3
ipotesi di rigetto del motivo di appello incidentale condizionato oggi proposto dalla deducente:
- accertarsi e dichiararsi la precisa misura dell'obbligazione di spettanza delle avvocate e secondo Controparte_2 Controparte_1
criteri tecnici di prova rigorosi, comunque, ampiamente riducendosi le avverse pretese;
- valutarsi e determinarsi il concorso colpevole del creditore della prestazione al fine della riduzione del risarcimento e comunque ai sensi dell'art. 1227 c.c.; valutarsi e determinarsi, in caso di ritenuta corresponsabilità delle convenute con altri soggetti e segnatamente la pure convenuta dott.SS , la misura percentuale dell'obbligazione, con Per_4
riserva di azione di regresso;
mantenersi l'obbligazione di
[...]
, comunque, limitata al risarcimento Controparte_3
dei danni che parte appellante avrà analiticamente provato e dimostrato in corso di causa con riferimento all'an e al quantum risarcitorio;
comunque, valutarsi l'obbligazione della PA (subordinatamente alla reiterazione in appello da parte delle avvocate Controparte_2
e della domanda di manleva svolta verso Controparte_1 [...]
e in denegata ipotesi di rigetto del Controparte_3
motivo di appello incidentale condizionato oggi proposto dalla deducente) nel rispetto degli stretti limiti del contratto assicurativo, con particolare riguardo – tra gli altri - al massimale, agli scoperti e alle franchigie, alle esclusioni, alle riduzioni di ogni genere, fermo il diritto di agire in regresso in caso di corresponsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti;
-
pag. 11/67 escludersi, in particolare e in ogni caso, dall'indennizzo le obbligazioni delle assicurate non rientranti in garanzia, tra cui quelle non strettamente collegate ad errori professionali o a comportamenti colposi, le obbligazioni a carattere restitutorio nonché quelle relative alle spese legali e peritali;
- in ogni caso, ampiamente ridimensionandosi ogni avversa pretesa;
IN OGNI CASO: spese e competenze legali del presente grado di giudizio integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone alla richiesta di espletamento della c.t.u. medico-legale per le ragioni dedotte nel presente atto;
ci si oppone, inoltre, all'ammissione dei capitoli di prova formulati in quanto inconferenti e generici e, comunque, richiedenti giudizi e valutazioni non demandabili a testimoni, per i motivi già dedotti nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. tempestivamente depositate nell'interesse della deducente
PA nel corso del giudizio di primo grado. Si insiste, invece, per l'ammissione delle istanze istruttorie tempestivamente introdotte nella seconda e terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. non accolte e ribadite anche in questa sede.
Per Controparte_10
NEL MERITO DELL'APPELLO AVVERSARIO, IN VIA PRINCIPALE: respingersi l'appello principale avversario in quanto infondato in fatto e in diritto confermandosi la sentenza n. 261/2023 del Tribunale di Rovereto nella parte in cui ha escluso la sussistenza di profili di responsabilità della dott.SS , mandandosi gli appellati assolti da ogni pretesa Parte_3
risarcitoria ad ogni titolo evocata;
NEL MERITO DELL'APPELLO AVVERSARIO, IN VIA
SUBORDINATA: nella denegata ipotesi accoglimento dell'impugnazione pag. 12/67 avversaria e di ritenuta responsabilità della dott.SS , mantenersi Parte_3
l'obbligazione di quest'ultima e del suo assicuratore (subordinatamente alla reiterazione in appello, da parte di della dott.SS , della domanda Parte_3
Cont di manleva verso e in denegata ipotesi di rigetto del motivo di appello incidentale condizionato oggi proposto), in via strettamente proporzionale al grado di responsabilità del medico e ai reali danni subiti da parte appellante strettamente connessi alla condotta della convenuta dott.SS
[...]
, accertando la percentuale effettiva di responsabilità/ Pt_3
corresponsabilità di quest'ultima e degli altri soggetti ritenuti corresponsabili, valutando la sussistenza di ogni elemento con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, ridimensionandosi, comunque, le avverse pretese e fermi restando tutti i limiti contrattuali di garanzia;
in conseguenza, mantenersi l'obbligazione di Controparte_4
con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
[...]
A820D0202A23E8A-LB limitata al risarcimento dei danni che parte appellante avrà analiticamente provato e dimostrato in corso di causa con riferimento alla sola posizione della dott.SS ; valutarsi in ogni Parte_3
caso l'obbligazione della compagnia subordinatamente alla reiterazione in appello, da parte di della dott.SS , della domanda di manleva Parte_3
Cont verso e in denegata ipotesi di rigetto del motivo di appello incidentale condizionato oggi proposto) nel rispetto degli stretti limiti del contratto assicurativo, con riferimento al massimale, agli scoperti e alle franchigie, alle esclusioni, alle riduzioni di ogni genere (quale, a titolo esemplificativo, la richiamata l'esclusione di ogni copertura per le obbligazioni solidali);
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: in via di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale pag. 13/67 nella parte in cui viene adombrata una responsabilità della dott.SS
[...]
(nonché subordinatamente alla reiterazione in appello, da parte di Pt_3
Cont quest'ultima, della domanda di manleva verso ), si chiede che, in riforma della sentenza n.261/2023 del Tribunale di Rovereto, venga accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza n. A820D0202A23E8A-
LB contratta dalla dott.SS con gli oggi Parte_3 Controparte_12
per le ragioni esposte in comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta di appello e con susseguente rigetto di ogni domanda eventualmente riproposta dalla dott.SS in sede di gravame;
Parte_3
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti, onorari;
IN VIA ISTRUTTORIA ANCHE IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
CONDIZIONATO: ci si oppone avverso i capitoli di prova che parte appellante ha reiterato in citazione di appello per i motivi dedotti in terza memoria ex art. 183 vi comma c.p.c. in quanto assolutamente inconferenti e, in ogni caso, inidonei a promuovere alcuna confessione delle interrogande oltre a contenere, in gran parte, pure giudizi e valutazioni che richiederebbero, semmai, approfondimenti di natura tecnica e certamente non surrogabili attraverso una prova orale. Per quanto attiene alla prova per testi richiesta sui medesimi capitoli, ci si oppone per le ragioni sopra esposte evidenziando, in particolare, come i capitoli di prova siano in massima parte infarciti di giudizi e valutazioni non demandabili ad un teste oltre che inconferenti.
Con le forme dell'appello incidentale, si ripropone l'istanza tempestivamente avanzata in primo grado chiedendosi che venga ordinato alla dott.SS e/o a di Parte_3 Controparte_13
esibire copia di tutte le polizze di assicurazioni per la RC professionale in pag. 14/67 essere con il medico antecedenti alla stipula del contratto assicurativo del
2020 con LIC nonché copia di tutte le denunce di sinistro inoltrate al proprio precedente assicuratore dalla dott.SS con CP_13 Parte_3
riferimento alla posizione e Pt_1 Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10 luglio 2020, i coniugi
[...]
e in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_2 Parte_1
genitoriale nei confronti del figlio minore, convenivano Persona_1
le avvocatesse e in proprio e Controparte_1 Controparte_2
quali rappresentanti legali dello “Studio Dixi - Marcabruni Lara & de
Scolari Bonatti Claudia Avvocati Associati”, deducendo che: il figlio era nato il [...] e dalla nascita era affetto da tetraparesi Per_1
distonica comportante un grave deficit psicomotorio e di articolazione del linguaggio;
in data 19.09.2013 era stato dichiarato “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”; avevano dato incarico alle avvocatesse di verificare se fosse ravvisabile una responsabilità medica per i danni patiti da sin dalla nascita, Per_1
sottoscrivendo atto di conferimento di incarico professionale in data
13.07.2016 (doc. 8 att.);le professioniste , a fronte del parere negativo espresso dal dott. che aveva ritenuto insussistente alcuna Per_5
ipotesi di responsabilità da parte del personale medico dell' CP_14
avevano contattato la dott.SS , la quale nel maggio Parte_3
2016 aveva redatto una relazione in cui ravvisava un'ipotesi di responsabilità medica in capo al personale sanitario dell (doc. 6 CP_14
att.); in data 02.03.2017 era stato sottoposto a visita medico-legale Per_1
pag. 15/67 in contraddittorio con l la CP_14 Controparte_15
(società assicuratrice dell , i genitori e la dott.SS al fine CP_14 Parte_3
di verificare le dedotte responsabilità e i danni lamentati;
il 03.10.2017 le avvocatesse avevano formulato proposta transattiva all per CP_14
complessivi € 1.750.000,00 (di cui € 900.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico patito dal minore, € 350.000,00 a titolo di risarcimento del danno emergente patito dal minore in ragione di spese mediche e spese neceSSrie per l'adeguamento dell'abitazione, € 250.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla madre, € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal padre, €
50.000,00 a titolo di risarcimento del lucro ceSSnte patito dalla madre per la perdita di guadagno in relazione alla propria attività di geometra libera professionista in ragione dell'esigenza di curare ed assistere il minore;
€
100.000,00 a titolo di spese legali inclusive di accessori) (doc. 20 att.); il
25.10.2017 le avvocatesse avevano richiesto alla dott.SS parere Parte_3
circa la congruità della proposta formulata (doc. 22 att.); il 10.11.2017 il dott. per aveva inoltrato allo studio Dixi Tes_1 Controparte_15
una comunicazione in cui “a perfezionamento dell'avvenuta transazione” aveva trasmesso due atti di quietanza per gli importi concordati (doc. 23 att.); il 13.11.2017 la dott.SS aveva riscontrato positivamente la Parte_3
richiesta di parere di congruità inviatale dalle avvocatesse in data
25.10.2017; il 14.11.2017 ai coniugi era stata Controparte_16
consegnata dallo studio Dixi una missiva a mani (docc. 26 e 27 att.), contenente una sintesi della proposta transattiva formulata all'assicurazione; nella medesima giornata i coniugi avevano provveduto a sottoscrivere due ulteriori atti: l'”atto di integrazione conferimento di pag. 16/67 incarico professionale” (doc. 28 att.), con il quale era stato ridotto il compenso dovuto alle professioniste in forza del conferimento di incarico del 13.07.2016, nonché l'atto di transazione (doc. 29 att.); il 16.11.2017 le avvocatesse avevano depositato ricorso al Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione in relazione alla transazione concernente il risarcimento a favore del minore, che era pervenuta in data 23.11.2017 (doc. 31 att.) e quindi inviata il 24.11.2017 alla società (società di Controparte_15
assicurazione dell , prima del visto del Pubblico Ministero del CP_14
27.11.2017.
Gli attori deducevano una responsabilità professionale delle avvocatesse e della dott.SS in quanto le legali avrebbero formulato una Parte_3
proposta transattiva incongrua e ribaSSta, senza preventivamente interpellare i clienti e la dott.SS ; mentre quest'ultima, a Parte_3
posteriori, avrebbe erroneamente ritenuto congrua la proposta formulata dai difensori e tali condotte avevano indotto i coniugi Persona_6
a sottoscrivere una transazione svantaggiosa. Allegavano che il danno patito dai genitori nonché dal minore era pari alla differenza fra il risarcimento conseguito in forza della transazione svantaggiosa ed il risarcimento che sarebbe stato conseguibile se non vi fosse stata la condotta colposa delle tre professioniste convenute , di cui chiedevano la condanna al risarcimento, oltre alle vittoria delle spese del giudizio.
Si costituivano le avvocatesse e Controparte_1 Controparte_2
contestando in fatto e in diritto la ricostruzione attorea. Negavano
[...]
la sussistenza dei presupposti della responsabilità professionale loro contestata, che avrebbe potuto essere affermata solamente a fronte di una condotta dolosa o gravemente colposa e, in ogni caso, previa pag. 17/67 dimostrazione da parte degli attori del fatto che, in assenza di quella condotta, avrebbero conseguito il risultato auspicato, e dunque un risarcimento maggiore, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico fra la condotta delle legali e il risultato (negativo) asseritamente derivato.
Contestavano che fosse provato che, in sede di transazione, ma probabilmente neppure all'esito del giudizio, sarebbe stato possibile conseguire un risarcimento del danno superiore a quello ottenuto, dovendosi considerare: la sussistenza di concause (in specie la sofferenza fetale infrauterina e pregreSS condizione psicofisica e ginecologica di ulteriori rispetto a quelle addebitabili al personale sanitario, Parte_2
di cui i coniugi erano stati messi al corrente sin Controparte_16
dall'aprile 2016 (cfr. email del 28.04.2016 – doc. 6 di parte conv. avv.ti), che non erano state indicate nella relazione del maggio 2016, in quanto tale atto aveva costituito la base sulla quale intavolare la trattativa con l' per cui non potevano essere enunciate circostanze sfavorevoli CP_14
alla posizione degli assistiti per fini puramente strategici;
le condizioni cliniche di erano migliori rispetto a quelle rilevate durante la Per_1
visita medico-legale del 02.03.2017 presso l di RE , in ragione CP_14
del fatto che appena prima della visita il minore era assopito ed era stato svegliato dalla madre al momento della visita: egli pertanto sarebbe apparso più rallentato di quanto non fosse in realtà, come riferito personalmente dalla sig.a alla dott.SS e all'avv. Parte_2 Parte_3
subito dopo detta visita, ma anche esplicitamente ammeSS CP_1
nell'integrazione del conferimento di incarico professionale dd.
14/11/2017, laddove, al secondo punto dell'elenco si scrive “… in relazione allo stato sanitario di che, se sottoposto ad accurata Per_1
pag. 18/67 perizia medico-legale vedrebbe emergere la sua piena capacità di espressione oltre che il margine ampio di miglioramento prevedibile, circostanze queste non evidenziate dalla visita medica sostenuta con i delegati della controparte” (doc. 28 conv. avv.ti); la chiusura del punto nascita di , ove era stato partorito , se da un lato aveva Pt_5 Per_1
rappresentato un punto di forza nelle trattative (al fine di evitare un caso mediatico), dall'altro lato avrebbe complicato l'istruzione di un'eventuale causa di merito;
il quadro normativo incerto, contrassegnato dal paSSggio tra varie novelle legislative in punto responsabilità medica;
l'assenza di condizioni idonee a fondare una richiesta di personalizzazione del danno
(peraltro difficilmente riconoscibile in sede transattiva). Negavano che fosse loro imputabile alcuna condotta gravemente colposa, atteso che non avevano omesso alcuna informazione. Per quanto riguarda la quantificazione del danno biologico in capo al minore avevano fatto affidamento sul parere medico legale della dott.SS ; mentre per Parte_3
quella del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale patito dai genitori, questi ultimi erano rimasti inerti, nonostante la richiesta di approfondimenti e di acquisizione di ulteriore documentazione.
Sotto diverso profilo, assumevano che se anche a una responsabilità professionale delle convenute fosse stata ravvisata, con la steSS avrebbe concorso la condotta omissiva degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Chiedevano in via preventiva di essere autorizzate a chiamare in causa la propria assicurazione;
nel merito chiedevano il rigetto delle domande attore e, in subordine, nell'ipotesi di accertamento di un concorso colposo nella determinazione danno , che fosse diminuito in ragione del concorso di colpa da parte dei coniugi ai sensi dell'art. 1227 c.c. Persona_6
pag. 19/67 ed in ogni caso per la differenziazione del grado di colpa fra le legali e la dott.SS ai sensi dell'art. 2055, comma 3 c.c.; con vittoria delle Parte_3
spese del giudizio e con condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva – rappresentanza Controparte_3
generale per l'Italia, la quale contestava la sussistenza di responsabilità professionale imputabile alle assicurate e CP_1 Controparte_2
in quanto difettava la prova di una condotta colposa imputabile alle avvocate nonché dell'elemento oggettivo vale a dire, pur ipotizzando una condotta colposa, possibilità di conseguire un risarcimento superiore.
Contestava parimenti la quantificazione del danno in relazione al biologico quantificato dagli attori facendo valere una percentuale di invalidità (pari al 95%) che era invece inclusiva di concause diverse dalla responsabilità dei sanitari nonché una personalizzazione di cui non erano stati dimostrati i presupposti;
mentre per il danno patrimoniale patito dal minore e quello non patrimoniale dei genitori evidenziava che la quantificazione era avvenuta in assenza della documentazione e degli approfondimenti richiesti ai coniugi In subordine, Persona_7
l'assicurazione eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa con riguardo alla responsabilità contestata dagli attori, in quanto non coprirebbe alcune delle condotte non colpose addebitate alle due legali (in specie la violazione del dovere di informazione e la volontà di addivenire ad una transazione svantaggiosa;
nonché la domanda formulata dalle convenute di essere tenute indenni nel caso di condanna a titolo di restitutorio e a titolo di spese legali). Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree ed in subordine di limitare l'obbligazione risarcitoria tenuto conto del concorso colpevole dei danneggiati, della condotta pag. 20/67 concorrente dalla dott.SS (salva in ogni caso l'azione di Parte_3
regresso); in ogni caso domandava che la condanna dell'assicurazione fosse contenuta nei limiti della polizza assicurativa (con particolare riguardo a franchigie, massimali, esclusioni e riduzioni) e rispetto alle sole domande (di risarcimento danno) rientranti nella copertura assicurativa;
il tutto con vittoria delle spese di causa.
Si costituiva la dott.SS , negando la propria Parte_3
responsabilità professionale. Escludeva che ricorresse alcuna incongruenza fra la perizia del 2016 e il parere emesso a novembre 2017, facendo presente che l'esistenza di concause rispetto alla responsabilità del personale sanitario era stata prospettata agli attori sin dall'inizio (cfr. doc.
1 di parte conv. ), ma non se ne era fatta menzione nella perizia Parte_3
del maggio 2016 per pura strategia difensiva;
analogamente il riferimento alle ridotte aspettative di vita di era stato omesso nella prima Per_1
relazione del maggio 2016, in quanto costituiva elemento che avrebbe potuto comportare una riduzione del danno biologico complessivamente liquidato al minore, mentre era stato, invece, considerato nel parere del
2017,in quanto documento riservato fra le parti e quale elemento da tenere in considerazione al fine di valutare la congruità del danno patrimoniale patito dal minore, non considerato nella perizia del 2016. Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria PA assicurativa;
nel merito insisteva nel rigetto delle domande proposte dagli attori, con rifusione delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e
1917, co. 3 c.c..
Si costituiva eccependo preliminarmente Controparte_4
Parte l'inoperatività della polizza, in quanto il sinistro sarebbe stato noto alla pag. 21/67 prima della stipula del contratto di assicurazione, nonché la Pt_3
sussistenza di massimali e di altri limitazioni alle voci di danno risarcibili.
Nel merito, deduceva l'insussistenza di ogni responsabilità in capo alla convenuta, richiamando le argomentazioni già esplicitate dalle parti sul punto (in specie l'insussistenza di qualsiasi condotta colposa, circoscritta in ogni caso, attesa la complessità del caso, alle sole ipotesi di colpa grave;
l'insussistenza di nesso di causalità fra l'attività del medico e il danno lamentato ed, infine, la mancanza di qualsiasi prova in ordine al quantum del danno patito, aggiungendo altresì la necessità di considerare che, rispetto alla quantificazione del danno futuro relativo alle spese mediche, ove riconosciuto, si sarebbe dovuto tenere in considerazione il c.d. montante di anticipazione, consistente nel vantaggio di cui beneficia il danneggiato qualora si veda riconosciuta una somma, di cui avrebbe dovuto disporre solamente nel futuro.
Con sentenza n 261/2023 del 21 settembre 2023 il Tribunale di Rovereto respingeva le domande degli attori proposte nei confronti delle avvocatesse e;
ed in accoglimento della Controparte_2 Controparte_1
domanda riconvenzionale li condannava ai sensi dell'art 96 c.p.c. al pagamento a loro favore della somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed alla rifusione delle spese di lite;
respingeva parimenti le domande proposte dagli attori nei confronti della OReSS
ed in accoglimento della domanda riconvenzionale li Parte_3
condannava ai sensi dell'art 96 c.p.c. al pagamento a loro favore della somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed alla rifusione delle spese di lite;
condannava inoltre gli attori a rifondere alle terze chiamate le spese del grado.
pag. 22/67 Operava, alla luce delle allegazioni difensive e sulla base della copiosa documentazione dimeSS dalle parti, una accurata descrizione della vicenda che aveva intereSSto il nucleo familiare a seguito della nascita in data 18.9.2010 di con gravissime patologie che lo Persona_1
avevano reso invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua;
all'esito della quale era stata sottoscritta dai genitori, assistiti dalle avvocatesse e e Controparte_2 CP_1
come consulente medico legale la OReSS , un atto di Parte_3
transazione con e che Controparte_15 CP_14
prevedeva il riconoscimento in favore di del danno in termini di Per_1
invalidità permanente al 77%, oltre ad € 350.000,00 a titolo di danno patrimoniale per un importo complessivo in favore del minore di €
1.250.000,00; ed un danno patrimoniale e non a favore dei genitori per complessivi € 400.000,00 oltre ai compensi per le avvocatesse per €
100.000.00.
In relazione alla posizione delle due legali, il Tribunale evidenziava che la responsabilità era stata loro ascritta sotto plurimi profili: ingiustificata riduzione della percentuale di invalidità permanente del minore;
mancata argomentazione rispetto alla stima delle restanti voci di danno;
mancata informazione circa la proposta transattiva;
mancata attesa del parere integrativo della dott.SS prima della trasmissione della proposta Parte_3
transattiva alla PA;
mancata previa attivazione della procedura di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare;
mancata indicazione del ricorso al Giudice Tutelare delle spese legali riconosciute ai legali direttamente dalla PA Assicurativa;
difformità tra la missiva a pag. 23/67 mani datata 14/11/2017 acquisita dall'avv. Canestrini (doc. 27 att.) e quella recante la steSS data ed effettivamente consegnata agli attori (doc. 26 att.).
Reputava infondato il primo addebito, relativo ad una ingiustificata rideterminazione al ribasso del risarcimento dovuto per il danno biologico patito da rispetto alla perizia iniziale della dott.SS Persona_1 [...]
, che lo aveva quantificato nella percentuale del 95% di invalidità Pt_3
permanente, mentre nella proposta transattiva fatta sottoscrivere ai due coniugi sarebbe stata accettata la percentuale del 77%, ravvisando che dalle risultanze istruttorie risultava che i coniugi erano stati resi edotti di ogni aspetto legato alla strategia difensiva seguita dai loro legali.
Affermava che essi erano consapevoli che al momento del parto vi erano state delle complicazioni, alle quali avevano fatto riferimento i legali nell'e-mail del. 17/03/2015 inviata al dott. e prendeva atto che, Per_5
in sede di interpello, gli attori avevano confermato di avere conferito incarico ai legali di acquisire il parere medico legale del OR Per_5
come pure delle conclusioni a cui era pervenuto, vale a dire che in un primo momento, sulla base delle carte, aveva espreSSmente ritenuto che si fosse trattato di “parto complicato per causa non dipendente dal personale sanitario” (v. punto 11.2.), e, dopo l'esame del bambino, aveva concluso per l'insussistenza di un nesso causale tra operato dei sanitari e danni subiti dal piccolo. In relazione all'incarico successivamente conferito alla
, rilevava come nella e-mail del 28/04/2016 (punto 14.1.), che Parte_3
aveva anticipato la perizia, la OReSS aveva fatto cenno all'esistenza di concause nella determinazione dell'evento, che la sig.a Parte_2
aveva compreso “non essere una bella parola”. Osservava che se la perizia datata 14/05/2016 faceva, invece, riferimento ad una esclusiva pag. 24/67 responsabilità dei medici, quantificando il danno da invalidità permanente patito dal bambino nel 95%;,al contempo la lettera accompagnatoria di pari data, indirizzata anche alla sig.a aveva ribadito la Parte_2
coesistenza di una componente riconducibile ad errore medico ed una componente non iatrogena, ossia imputabile a una sofferenza fetale intrauterina non riferibile a cause esterne. Rilevava che i coniugi erano stati informati di tutte le questioni e di tutti i paSSggi come era confermato dai documenti ed ammesso in sede di interpello ( capitolo 11,12,14,15 memoria ). Alla luce di tali elementi, riteneva di tutta evidenza Parte_3
che l'indicazione di una percentuale del 95% avesse costituito il frutto di una scelta strategica della difesa elaborata dai legali e dal consulente di parte al fine di tutelare al meglio i clienti nelle trattative. Rilevava inoltre che le avvocatesse, oltre a sollecitare l'Assicurazione e contestualmente predisporre la domanda di mediazione nel caso di mancato riscontro, avevano anche chiesto ai clienti di fornire documentazione che attestasse la perdita di guadagno patita dalla sig.a le spese per Parte_2
l'assunzione di una badante per il piccolo , le modifiche da Per_1
apportare all'immobile per eliminare le barriere architettoniche, ed avevano anche prospettato la possibilità di farsi fare una perizia da un medico per quantificare il danno biologico psichiatrico patito dai genitori , individuando lo specialista nel dott. avevano anche Per_8
consultato un penalista per verificare i profili penalistici della vicenda.
Tuttavia, con l'unica eccezione dell'indicazione dei costi di sistemazione dell'immobile, i clienti non avevano consegnato la documentazione richiesta per una più precisa quantificazione del danno patrimoniale.
Concludeva quindi che le prime tre censure risultavano sconfeSSte,
pag. 25/67 essendo provato che i legali avevano costantemente informato in modo chiaro i clienti di tutti gli aspetti significativi e determinanti.
In relazione alle censure mosse alla tempistica di conclusione della transazione, essendo stato contestato che sarebbe stata conclusa senza tenere conto delle osservazioni della OReSS né Parte_3
dell'autorizzazione del Giudice Tutelare , osservava che si trattava di profili irrilevanti non essendo derivata agli attori alcuna conseguenza negativa dal fatto di avere firmato la transazione prima dell'acquisizione di tali atti, dal momento che il Giudice Tutelare aveva comunque potuto esaminare la predetta integrazione peritale alla luce della quale aveva autorizzato la transazione, che aveva riconosciuto il risarcimento in ragione di una percentuale di invalidità del 77%. Riteneva parimenti irrilevante l'omeSS indicazione al Giudice tutelare del fatto che la transazione prevedeva anche il pagamento per spese legali , dal momento che erano state pagate dai genitori: come pure la asserita esistenza di due versioni della informativa del 14 novembre 2017 delle quali solo una conteneva la previsione della corresponsione diretta agli avvocati da parte di del compenso di €78.814,63 dal momento che nel CP_15
conferimento di incarico professionale sottoscritto il 13 luglio 2016 si faceva menzione della duplice liquidazione dei compensi, di cui una con corresponsione diretta dalla assicurazione oltre ad altra a carico dei clienti.
Concludeva quindi escludendo qualsiasi negligenza, omissione, mancata informazione da parte degli avv.ti e nei Controparte_2 CP_1
confronti dei clienti In particolare ravvisava che i Persona_6
clienti erano stati informati in maniera più che idonea, in una pluralità di occasioni, mediante riunioni in presenza e comunicazioni scritte (e-mail) ed pag. 26/67 erano stati sollecitati a fornire documenti volti ad una più precisa determinazione del danno patrimoniale patito dal figlio e dai genitori stessi;
ed era stati edotti in merito alla strategia difensiva.
In relazione alla doglianza relativa alla insufficienza dell'importo liquidato, evidenziava come gli attori avessero in precedenza manifestato gradimento, sottolineando l'esigenza di avere una liquidazione veloce tanto da volere omettere l'integrazione della perizia nonché
l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Stigmatizzava la genericità della censura relativa alla mancata personalizzazione dell'importo di €
900.000,00 liquidato a titolo di danno biologico per l'invalidità permanente del 77%, non essendo in alcun modo stati indicati gli elementi che la avrebbero resa possibile.
Infine, in relazione alla mancata specificazione dei criteri di quantificazione delle spese future, sottolineava che le richieste degli avvocati di avere ulteriori documentazione sia per le spese di assistenza sia per i danni richiesti dai genitori non aveva avuto alcun riscontro.
Conclusivamente il Tribunale negava che potesse ravvisarsi alcun profilo di colpa nell'operato delle avvocatesse che avevano portato alla sottoscrizione di una transazione che aveva riconosciuto ai clienti il riconoscimento di una somma considerevole;
e quindi respingeva la domanda.
Per quanto riguarda quella proposta nei confronti della OReSS
[...]
, osservava che le contestazioni erano sovrapponibili a quelle mosse Pt_3
alle avvocatesse, dal momento che attenevano alla condotta professionale svolta in qualità di consulente della parte per gli aspetti medico-sanitari della vicenda, che , secondo l'assunto attoreo, sarebbe stata eseguita con pag. 27/67 negligenza, così determinando una gestione dell'intera pratica non improntata al massimo interesse della parte e alla sua massima soddisfazione. Richiamava quindi le considerazioni svolte in punto di corretta informazione e di diligenza, come pure in relazione alla contestazione di avere in prima battuta quantificato il danno nella misura del 95% e poi, immotivatamente e senza avere informato i clienti, di avere dato parere positivo alla offerta della controparte modulata in ragione del
77%, inducendo gli attori a sottoscrivere una transazione che altrimenti essi non avrebbero accettato . Ribadiva che gli attori erano stati informati che il danno non era ascrivile in toto all'operato dei sanitari, ma che vi erano delle concause, come chiarito dalla convenuta nella mail dell'aprile
2016 e successivamente nella accompagnatoria alla perizia;
che la indicazione del 95% in punto di danno era finalizzata ad ottenere il risultato migliore per i clienti. Respingeva quindi anche la domanda proposta nei confronti della . Parte_3
Accoglieva le domande ex art 96 c.p.c. proposte dalle professioniste convenute ravvisandone i presupposti, ritenuta la piena consapevolezza in capo agli attori dell'infondatezza delle loro pretese dal momento che risultava dagli stessi atti di causa sconfeSSta la tesi che essi non fossero stati a conoscenza di circostanze, decisive ai fini della determinazione del risarcimento del danno subito a seguito della nascita di Persona_1
che aveva costituito oggetto del mandato professionale conferito agli avv.ti e e alla dott.SS . Al contempo, Controparte_2 CP_1 Parte_3
sottolineava che il risarcimento era stato ottenuto in tempi comunque rapidi e mediante liquidazione di una somma considerevole, senza che gli pag. 28/67 attori rimanessero coinvolti in un giudizio dall'esito incerto e di durata sicuramente di gran lunga maggiore.
Sottolineava poi il giudice aveva formulato in occasione dell'udienza del
27/04/2021, dopo aver preso visione degli atti introduttivi, ma prima di concedere i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., proposta transattiva che prevedeva “la rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate”, sostanzialmente rifiutata unicamente dagli attori.
In punto di liquidazione del danno patito dai convenuti, richiamata la lettura costituzionalmente orientata dell'art 96 c.p.c. che ne ha attribuito anche la valenza di strumento diretto a garantire la ragionevole durata del processo, con ciò assolvendo una funzione sanzionatoria delle condotte che si risolve in un abuso del processo , condannava gli attori a risarcire alle convenute la somma di € 10.000,00 ciascuna oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Dichiarate assorbite le domande di manleva proposte nei confronti delle società di assicurazione, rilevava che la chiamata in causa di
[...]
non aveva sollevato eccezione di inoperatività, Controparte_3
ma si era limitata a contestare alcune voci;
mentre in relazione a
[...]
ravvisava la infondatezza dei rilievi con cui era stata Controparte_17
contestata la inoperatività della clausola claims made, non ravvisando alcuna richiesta da parte dell'avvocato Callipari in epoca anteriore alla stipula della polizza, Pertanto in ragione del principio di soccombenza e di quello di causalità condannava gli attori a rifondere alle controparti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2023, proponevano appello e chiedendo in riforma della Parte_1 Parte_2
pag. 29/67 sentenza impugnata, di cui chiedevano in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutorietà, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado. In via subordinata chiedevano la revoca della condanna ex art 96 c.p.c. nonché la riforma della sentenza in relazione alla condanna degli attori alla rifusione delle spese a favore di per Controparte_18
manifesta infondatezza della chiamata in causa . Chiedevano infine la rifusione delle spese del doppio grado. Concludevano anche in via istruttoria chiedendo l'accoglimento delle istanza formulate in primo grado.
Si costituivano e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto della istanza di sospensione della sentenza. Nel merito domandavano il rigetto dell'appello, di cui contestavano la fondatezza;
chiedevano la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del grado nonché ex art 96 c.p.c.. In via subordinata, nel caso di riconoscimento di una responsabilità professionale a loro carico, riproponevano ai sensi dell'art 346 c.p.c. le conclusioni di primo grado e quindi chiedevano il riconoscimento di un concorso colposo degli appellanti ex art 1227 co II
c.c. ovvero che si riducesse il risarcimento ai sensi dell'art 1227 co I c.c.; chiedevano inoltre che si determinasse il diverso grado di colpa fra tutte le originarie convenute ex art 2055 co III c.c., con condanna delle avvocatesse al pagamento dell'eventuale minore somma. Concludevano anche in via istruttoria. Al contempo, in caso di accoglimento delle domande di controparte, riproponevano nei confronti di Controparte_7
domanda di manleva in relazione alle somme che sarebbero state
[...]
condannate a pagare agli appellanti.
pag. 30/67 Si costituiva chiedendo il rigetto della istanza di Controparte_7
sospensiva. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello principale nei confronti delle proprie assistite. In subordine riproponeva le difese già svolte in primo grado in punto di quantificazione del risarcimento. In via di appello incidentale condizionato riproponeva l'eccezione di difetto di copertura nei termini allegati in primo grado. Concludeva anche in via istruttoria
Si costituiva , chiedendo il rigetto della istanza di Parte_3
sospensione. Nel merito domandava il rigetto dell'appello. In via subordinata all'accoglimento della domanda risarcitoria, riproponeva domanda di manleva nei confronti di con Controparte_4
pagamento diretto a favore degli aventi diritto ex art 1917 comma II c.c. e rifusione alla appellata delle spese legali ex art 1917 co II c.c., previo accertamento del diniego dell'assicuratore di assumere la gestione diretta della controversia. Riproponeva le conclusioni in via istruttoria di primo grado.
Infine si costituiva opponendosi alla istanza di sospensiva . Nel CP_4
merito, chiedeva il rigetto dell'appello principale, domandando in via subordinata che si liquidasse a carico della OReSS il Parte_3
risarcimento nei limiti strettamente proporzionale ai limiti di corresponsabilità. In via di appello incidentale condizionato, chiedeva che si accertasse la inoperatività della polizza.
Con ordinanza del 5/12 marzo 2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione al Collegio con provvedimento del 2 dicembre 2024
pag. 31/67 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con plurimi motivi, gli appellanti formulano censure alla valutazione degli elementi di prova lamentando ha determinato una errata ricostruzione dei fatti sulla base dei quali sono state respinte le domande di accertamento della responsabilità contestata alle convenute e di risarcimento del danno .
Con il primo, prendono le mosse dalla risposta data dal consulente medico legale, inizialmente contattato dalle avvocatesse e quindi si soffermano sulla interlocuzione avuta con la OReSS . Fanno presente che Parte_3
il OR aveva dichiarato di non avere assunto l'incarico in Per_5
quanto non riteneva sussistente alcuna responsabilità del personale medico, ma rilevano che non era stato dimesso una parere formale, avendo la controparte prodotto solamente un mail del medico legale che aveva fatto presente che potevano ricorre elementi di malpractice nella conduzione del parte in un contesto di parto complicato per cause non dipendenti dal personale sanitaria;
e di non potere escludere che anche nel caso in cui il parto fosse stato condotto con maggiore attenzione, non di meno vi sarebbero stati danni a carico del bambino, sia pure inferiori ma da verificare.
Stigmatizzano che il Tribunale ha erroneamente affermato che gli attori avevano risposto agli interpelli anche sul capitolo 5 che invece non era stato loro sottoposto, mentre avrebbe permesso di chiarire il contenuto predetto parere;
per cui nessun elemento utile era desumibile dagli interpelli delle avvocatesse. Concludono che sulle ragioni del diniego del dott. non vi era alcuna certezza istruttoria dovendosi ritenere Per_5
che egli avesse individuato solo delle concause che avevano determinato pag. 32/67 un aggravamento del danno medesimo ( come espresso nella mail del
10.4.2015). Stigmatizza come non fosse stata disposta l'audizione del
, che avrebbe fornito elementi chiarificatori. Censurano poi Per_5
che non erano state valorizzate le dichiarazioni della che , in Parte_2
risposta al capitolo 7 dell'interpello, aveva riferito che dopo la visita dal dott. Dell'Uomo, unitamente al marito aveva deciso di non proseguire, ma che, successivamente, erano stati contattati dalle avvocatesse, le quali evidentemente non erano persuase del primo parere.
Per quanto riguarda i rapporti con la OReSS , lamentano che Parte_3
il Tribunale non ha tratto corrette conclusioni dal contenuto della mail del 14 maggio 2016 diretta agli appellanti, in cui ella aveva evidenziato l'incidenza di concause di natura non iatrogena attribuendone carattere secondario, per cui non poteva escludersi il nesso di causalità avendo rilevato la inadeguatezza nell'assistenza fornita alla partoriente.
Aggiungono che non è stato dimostrato che la OReSS avesse Parte_3
comunicato agli appellanti informazioni riservate ulteriori rispetto a quelle contenute nelle mail del 28.4.2016 e 14.5.2015.
Lamentano poi che il Tribunale ha valorizzato come dato di fatto una circostanza che invece era stata meramente riferita dalla difesa della convenuta, senza trovare conferma in sede di interpello dalla , Parte_3
vale a dire che, in occasione della visita medica presso il fiduciario della assicurazione, il minore era apparso rallentato in quanto si era appena svegliato.
Censurano poi che il Tribunale ha valorizzato che in sede di interpello la aveva confermato che gli appellanti avevano espresso Parte_2
gradimento della somma offerta, senza tenere conto che tale posizione era pag. 33/67 stata indotta dalla rappresentazioni che avevano ricevuto dalle professioniste.
Si soffermano poi sul documento 27 , evidenziando che esso riproduce la comunicazione di cui al documento 26, vale a dire la nota datata 14 novembre 2017, contenente i termini della proposta transattiva;
ribadiscono di non avere mai ricevuto la copia dimeSS in atti dalla controparte contenente due ulteriori paragrafi relativi alla compenso riconosciuto dalla PA direttamente;
concludono quindi affermando che il documento 27 delle appellate era stato confezionato per evitare di sottoporre al Giudice Tutelare la voce relativa alle spese legali.
Lamentano che il Tribunale ha errato nell'individuare nel doc 27 una relazione aggiuntiva.
Con il secondo motivo, si soffermano sulle motivazioni svolte in sentenza in relazione alla responsabilità professionale delle avvocatesse. Premesso un ampio excursus sui principi giurisprudenziali, ritengono fuorviante la valorizzazione dell'importo del risarcimento ottenuto in sede di transazione, dovendo essere rapportato alla specificità del caso concreto.
Ribadiscono che il dovere di informazione è stato assolto in modo incompleto, ingenerando nei clienti uno stato d'animo che poi li ha indotti ad accettare l'offerta senza ulteriori iniziative o richieste.
Nello specifico, con riguardo alle censure di ingiustificata riduzione della percentuale di invalidità permanente del minore;
mancata argomentazione rispetto alla stima delle restanti voci di danno;
mancata informazione circa la proposta transattiva, muovono rilievi alle argomentazioni con cui il
Tribunale ha invece affermato gli attori erano stati resi edotti di ogni aspetto legato alla strategia difensiva, alla prospettazione in punto di pag. 34/67 concause formulata dalla e che fossero loro stati chiesti Parte_3
documenti atti di dimostrare le varie voci. Ribadito che non era stata mai fornita loro una perizia a firma del OR ribadiscono che le Per_5
comunicazione di natura riservata a firma della OReSS si Parte_3
erano limitate alle mail del 28.4.201 e 14.5.2015. Stigmatizzano che pur essendo a conoscenza della esistenza di una concausa, non erano stati avvertiti che questo avrebbe comportato una decurtazione di ben 18 punti percentuali di invalidità permanente;
e lamentano che non era stata chiarita la strategia da seguire nei confronti della PA assicurativa.
Obiettano che la quantificazione dei costi di assistenza avrebbe dovuto essere formulata dalla OReSS , come sollecitato con la mail Parte_3
del 25 ottobre 2027, per cui non era corretto che si imputasse loro una mancata collaborazione. Fanno inoltre presente che sul capitolo relativo alla consegna della documentazione reddituale della le Parte_2
avvocatesse in sede di interpello avevano risposto di non ricordare, stigmatizzando la “ singolarità” di tale risposta.
Con riguardo ai restanti aspetti presi in considerazione dal Tribunale
(mancata acquisizione del parere integrativo della dott.SS Parte_3
prima della trasmissione della proposta transattiva alla PA;
mancata attivazione in via preliminare della procedura di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare;
mancata indicazione nel ricorso al Giudice
Tutelare delle spese legali riconosciute ai legali direttamente dalla
PA Assicurativa;
difformità tra la missiva a mani datata
14/11/2017 acquisita dall'Avv. Canestrini (doc. 27 att.) e la copia effettivamente consegnata agli attori (doc. 26 att.) ) censurano che le valutazioni formulate in sentenza non sono condivisibili.
pag. 35/67 Impugnano la statuizione con cui il Tribunale ha escluso che potesse essere derivato alcun pregiudizio dalla circostanza che il parere di congruità della era stato acquisito solo dopo la sottoscrizione Parte_3
della transazione, essendo stata valorizzata la circostanza che il Giudice
Tutelare aveva in ogni caso potuto esaminarlo, e lamentano che le avvocatesse avevano determinato le condizioni della transazione prima di acquisire il parere del medico legale. Affermano inoltre che la dott.SS
aveva recepito in modo acritico le condizioni formulate delle Parte_3
legali ed imputano al medico legale tale condotta come fonte di responsabilità.
Lamentano inoltre che l'atto di transazione avrebbe dovuto essere sottoposto al vaglio del Giudice Tutelare in via preventiva e lamentano che a causa della mancanza di chiarezza del testo del ricorso come pure della omeSS allegazione della transazione, il GT non era stato posto in condizioni di valutar in modo adeguato il contenuto della transazione.
Aggiungono che attraverso la previsione che le spese legali sarebbero state sostenute dai genitori era stato evitato di esibire al Giudice Tutelare l'atto di transazione e la quietanza, impedendo quindi qualsiasi sindacato sulle quota delle spese a carico del minore. Lamentano che il Tribunale non ha valorizzato in modo adeguato tali circostanze. Infine fanno presente che l'omeSS menzione nel ricorso dei compensi da corrispondere alle avvocatesse aveva comportato che avessero dovuto farsene carico i genitori in via definitiva e non solamente provvisoria;
ma precisano che tali questioni erano oggetto di separato giudizio
Con il terzo motivo impugnano le statuizioni relative al profilo della responsabilità del medico -legale OReSS , a cui ascrivono Parte_3
pag. 36/67 una violazione del dovere di diligenza, che invece è stata erroneamente esclusa dal Tribunale. Obiettano che, pur volendo avvalorare la tesi secondo cui nella relazione medica l'appellata avesse volutamente indicato la percentuale della invalidità in modo superiore, per supportare la posizione dei clienti nelle trattative, non di meno in base ai principi di deontologia tale percentuale di invalidità avrebbe dovuto essere indicata nel rispetto della verità scientifica. Ribadiscono che appare ingiustificata la valutazione di congruità del 77% formulata nel novembre 2017 rispetto riconoscimento di un grado di invalidità del 95%, considerato che anche nella relazione riservata inviata alla madre era stato fatto riferimento ad una mera concausa di fattore endogeno. Contestano poi la fondatezza delle ulteriori argomentazioni addotte per avvalorare la proposta transattiva ed aggiungono che esulava dalla competenza del medico legale il riferimento alla variabilità dell'esito del giudizio. Ritengono non corretta la valutazione in termini di congruità anche delle spese mediche paSSte e future. Lamentano la mancata ammissione della testimonianza del OR
fiduciario di in quanto avrebbe permesso di Testimone_2 CP_14
acquisire elementi chiarificatori in punto di percentuali di invalidità.
Affermano quindi che, nel valutare la proposta di transazione che le era stata sottoposta dalle avvocatesse, la OReSS non aveva Parte_3
operato con prudenza, diligenza e perizia, ma aveva recepito in modo acritico le determinazioni a cui erano pervenute le legali.
Con il quarto motivo censurano che il Tribunale non ha esaminato il profilo del nesso di causalità fra le condotte ascritte alle appellate ed il pregiudizio derivatone agli appellanti a seguito dell'atto di transazione e quietanza del 14 novembre 2017. Ribadito che all'accettazione delle pag. 37/67 condizioni ivi indicate erano stati indotti dalle non corrette informazioni fornite dalle avvocatesse e dalla valutazione in termini di congruità della relazione a firma , precisano che il danno è consistito nella Parte_3
perdita di possibilità di conseguire in via giudiziaria , essendo stata fatta rinuncia, un risarcimento maggiore , rispetto alla quantificazione del 77% .
Rilevano che il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari che avevano assistito la partoriente ed il nascituro era stata riconosciuta dai fiduciari della e della PA Assicuratrice , come dato atto dalla steSS CP_14
e lamentano che il mancato approfondimento istruttorio aveva Parte_3
impedito di chiarire tale aspetto. Negano fondatezza ad una ventilata evoluzione migliorativa dello stato psico- fisico del minore , che era stata indicata dalle avvocatesse e non era stata confermata nelle difese del medico legale.
Aggiungono infine che la esigenza di rapidità palesata dai genitori avrebbe potuto essere soddisfatta in ragione della previsione, ai sensi dell'art 8 L 24/2017, della procedibilità obbligatoria per le causa aventi ad oggetto una malpractice di un accertamento medico preventivo con finalità di composizione della lite, che assicura un accertamento peritale in tempi ristretti ed impone obbligatoriamente la partecipazione al procedimento di tutte le parti e l'obbligo di formulare una offerta;
assumono che pertanto nell'arco di sei mesi il procedimento si sarebbe concluso;
ovvero in caso contrario sarebbe stato promosso un procedimento sommario di cognizione caratterizzato da una istruttoria non compleSS e soggetto a minori formalità.
Con il quinto motivo ripropongono ai sensi dell'art 346 c.p.c. la questione della determinazione del danno, da individuarsi come perdita della pag. 38/67 possibilità o chance di conseguire un maggiore risarcimento . Affermano quindi che alla luce della documentazione medica in atti, e degli elementi che sarebbero stati acquisiti con l'attività istruttoria richiesta, e non ammeSS in primo grado, sarebbero emersi i presupposti per invocare un risarcimento più elevato tanto del danno biologico del piccolo , Per_1
quanto di quello patito dai genitori, rilevando che le clausole abdicative contenute nell'atto di transazione e quietanza del 14/11/2017 hanno precluso agli appellanti la chance di ottenere questo risultato.
Affermano che la CTU avrebbe permesso di accertare che, senza la stipula della transazione, gli attori ottenessero un risultato migliorativo;
e fanno presente che tanto maggiore sarebbe risultata tale differenza fra danno predicabile e quello effettivamente riconosciuto nella transazione del 14/11/2017, tanto maggiori sarebbero state le probabilità di ottenere il risultato atteso, mediante l'esperimento della procedura prevista dall'art. 8 della L. n. 24/2017. Aggiungono che vi erano inoltre le condizioni per ottenere la c.d. personalizzazione del danno;
e tale divario sarebbe stato accertato anche in relazione al pregiudizio patrimoniale e non patito dai genitori. Invocano quindi una liquidazione da parte della Corte anche in via equitativa.
Appare opportuna la disamina congiunta dei motivi in quanto relativi a questioni strettamente connesse, che sono inerenti alla dedotta responsabilità professionale sia delle avvocatesse e CP_1 [...]
sia del medico legale OReSS , nello Controparte_2 Parte_3
svolgimento dell'assistenza degli appellanti nella fase stragiudiziale, che si
è conclusa con l'atto di transazione e quietanza sottoscritto dagli appellanti in data 14 novembre 2017 con cui le parti hanno concordato il pag. 39/67 riconoscimento di € 1.250.000,00 a favore del minore e Persona_1
di complessivi € 450.000,00 a favore dei genitori per danni patrimoniali e non, ed infine € 100.000,00 a titolo di spese legali da corrispondere direttamente alle avvocatesse;
somme che erano state versate in parte da e parte dall'Azienda Controparte_15 [...]
. Controparte_19
Come correttamente sintetizzato in sentenza, le contestazioni mosse alle legali erano state articolate nei seguenti termini:
ingiustificata riduzione della percentuale di invalidità permanente del minore;
mancata argomentazione rispetto alla stima delle restanti voci di danno;
mancata informazione circa la proposta transattiva;
mancata attesa del parere integrativo della dott.SS prima della trasmissione Parte_3
della proposta transattiva alla PA;
mancata attivazione preventiva della procedura di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare;
mancata indicazione nel ricorso al Giudice Tutelare delle spese legali riconosciute ai legali direttamente dalla PA Assicurativa;
difformità tra la missiva a mani datata 14/11/2017 dimeSS come doc 27 dall'avv. Canestrini e quella recante la steSS data ed effettivamente consegnata agli attori. Nel presente grado la difesa degli appellanti ha contestato la motivazione in sentenza seguendo analogo ordine.
Per quanto riguarda la OReSS , la responsabilità ad eSS Parte_3
ascritta nello svolgimento dell'attività di consulente medico legale di parte è stata prospettata sotto il profilo della non corretta informazione e diligenza con particolare riguardo al parere di congruità dato alla proposta transattiva che prevedeva una percentuale del 77%, con una drastica riduzione rispetto alla valutazione iniziale del 95%.
pag. 40/67 Appare pertanto chiaro che, con una esposizione molto ampia e talvolta ripetitiva, gli appellanti si dolgono delle condizioni a cui sarebbero stati indotti ad accettare la transazione, ritenendole ingiustificatamente peggiorative rispetto alla percentuale indicata nella relazione del maggio 2016 dalla OReSS e dallo specialista pediatra Parte_3
neonatologo; ed al contempo, per quanto riguarda le spese per assistenza del minore ed i danni patiti dai genitori, inferiori alla realtà . Lamentano di non essere stati messi in condizione di avere una completa e corretta informazione e quindi imputano alle professioniste un negligente svolgimento degli incarichi.
Così riassunti i termini della vicenda, per maggior chiarezza espositiva appare opportuno che l'esame delle plurime censure mosse nei motivi sia condotto con riguardo alla rilevanza che tali aspetti presentano in relazione alle contestazioni mosse.
Prendendo le mosse dall'originario contatto con il OR , va Per_5
ricordato che nell'atto di citazione di primo grado la difesa
[...]
aveva allegato che: “all'esito dell'incontro il Dott. CP_20
reputava insussistente, a proprio avviso, alcuna ipotesi di Per_5
responsabilità del personale medico della . Appare quindi CP_14
contraddittoria l'obiezione sollevata nei motivi di appello secondo cui non vi sarebbe invece certezza sulla valutazione formulata da tale professionista sul caso, in quanto era stata la steSS parte attrice a formulare una tale affermazione.
Ciò premesso, sulla base della documentazione inviata dalle legali con mail del 10 aprile 2015 , il OR aveva prospettato “che ci Per_5
poSSno essere elementi di malaprassi nella conduzione del parto in un
pag. 41/67 contesto, però, di parto complicato per cause non dipendenti dal personale sanitario. Non si può escludere che, anche se il parto fosse stato condotto con maggiore attenzione, non ci sarebbero stati danni a carico del bambino, forse inferiori agli attuali, che comunque sono da verificare”; ed
è pacifico che egli aveva visitato il minore nel maggio 2015, come peraltro ammesso dalla in sede di interpello, rispondendo sui Parte_2
capitoli 3 e 4 .
E' parimenti circostanza non contestata che il rapporto professionale con il dott. non era proseguito, come indirettamente confermato Per_5
dalla circostanza di cui al capitolo 6 dell'interpello reso dalla la quale ha dato atto che la avvocateSS aveva ritirato la Parte_2
documentazione precedentemente trasmeSS al sanitario.
Ulteriore conferma del fatto che la predetta visita non aveva avuto l'esito sperato si rinviene nella risposta data dagli appellanti , in sede di interpello: la ha dichiarato che “dopo la visita dal dott. io Parte_2 Per_5
e mio marito avevamo deciso di non proseguire oltre nella procedura, dopo qualche tempo gli avvocati ci contattarono proponendoci di sottoporci ad un'altra visita presso un altro medico legale alchè noi acconsentimmo” (udienza del 6.7.2022); il ha dichiarato: “Inizialmente, dopo il parere negativo di Pt_1
, avevamo deciso di procedere;
qualche tempo dopo mia moglie Per_5
è stata contattata dallo Studio che ci proponeva di ricercare il parere di un diverso medico legale;
noi abbiamo accettato la proposta” ( udienza del
19.10.2022). E' evidente dal senso della frase che al verbo procedere doveva essere premesso un “non”.
pag. 42/67 Infine, non sono rilevanti le argomentazioni difensive svolte con riguardo alla mancanza di una relazione a firma del OR non essendo Per_5
emerso che in seguito fosse stato in alcun modo valorizzata la valutazione operata dal predetto medico. Mentre, non può negarsi che tale antefatto denoti che il caso non era di univoca ed immediata valutazione .
Preso atto, pertanto , che il reperimento di un nuovo medico legale era stato consigliato dalle avvocatesse, è stata dimeSS in allegato all'atto di citazione di primo grado la relazione peritale a firma della OReSS
[...]
, quale medico legale, e del OR quale pediatra Pt_3 Per_9
neonatologo(doc 6 fascicolo attoreo).
E' parimenti documentato che la predetta relazione era stata trasmeSS via mail del 14 maggio 2016 non solo alla avvocateSS ma anche CP_2
all'indirizzo della con una accompagnatoria in cui la Parte_2 [...]
aveva sottolineato: “in sostanza abbiamo riconosciuto elementi di Pt_3
inadeguatezza nei comportamenti degli ostetrici (non aver allertato il servizio di rianimazione in maniera tempestiva) e nella gestione rianimatoria del piccolo paziente dopo la nascita causalmente riconducibili al quadro oggi obiettivabile. Va detto comunque che lo stato attuale del piccolo integra una quota di danno riconducibile alla sofferenza fetale intrauterina (non riconducibile a causa iatrogena) e una quota, a parere del Dr. comunque preponderante, riconducibile alle Per_9
inadeguatezze di metodo assistenziale evidenziate…..” (doc. 1 fascicolo
). Parte_3
E' parimenti documentato che vi era stata una precedente interlocuzione fra la e la nell'aprile 2016, quando l' appellante Parte_2 Parte_3
aveva sollecitato l'esito della perizia;
ed in tale occasione la OReSS
pag. 43/67 aveva sinteticamente riferito: “Abbiamo rilevato una concausa di danno nella mancata gestione neonatologica immediata del piccolo”.
Tale risposta era stata girata dalla appellante all'indirizzo dell'avvocato
[...]
con un commento che denotava una certa preoccupazione : “Le CP_2
giro quanto mi dice la OReSS . Concausa non mi pare una Parte_3
bella parola. Staremo a vedere. Se ha novità mi faccia sapere”.
Con successiva mail del 3 febbraio 2017, con oggetto “ Parte_2
– minore ”, l'avv. aveva
[...] Persona_1 Controparte_2
comunicato alla che era stata fiSSta visita medico legale a Parte_3
cura dei fiduciari della per il 16 febbraio 2017 ore Controparte_15
10,00 richiedendo la disponibilità ad essere presente. A seguito del differimento al 2 marzo 2017 alle ore 15 , alla visita aveva presenziato anche il consulente medico legale, come si desume dalla richiesta di compensi per tale incombente inviata unitamente alla sollecitazione alla legale di “discutere il caso come già detto alla sua collega…” (doc. 8 fascicolo ).. Parte_3
Con mail del 25 ottobre 2017 lo studio legale aveva aggiornato la OReSS sulle trattative sviluppate con nonché con la Parte_3 CP_14
PA segnalando che “ la percentuale di invalidità che sarebbe disposta a risarcire la PA assicuratrice, pur risultando inferiore a quella da Lei individuata nella Sua perizia, potrebbe apparire congrua tenuto conto dell'alea del giudizio, il cui esito dipenderebbe in via esclusiva dalla valutazione demandata al CTU con riferimento sia alla sussistenza dell'an sia al quantum….” (doc. 9 fascicolo ). Parte_3
Con ulteriore e-mail del 9 novembre 2017 l'Avv. Controparte_2
aveva chiesto alla specialista medico-legale “se ha avuto modo di
pag. 44/67 predisporre la relazione aggiornata per il minore nella Persona_1
quale si esprime la congruità dell'invalidità permanente nella misura del
77% in conformità alla proposta pervenuta dalla PA assicuratrice, che appare valida a fronte dell'elevata alea conneSS ad un eventuale giudizio e diversa valutazione medica, anche in ordine all'an….L'assicurazione mi impone tempi alquanto ristretti per poter definire transattivamente la vertenza. Voglia infine trasmettermi cortesemente la Sua nota-spese per tale ulteriore attività, al fine di poterla sottoporre alla cliente per il saldo…” (doc. 10 fascicolo ). Parte_3
Con la successiva mail del 13 dicembre 2017 diretta allo Studio Dixi nonché, per conoscenza, a la OReSS Parte_2 CP_8
aveva inviato la relazione integrativa (doc. 11 fascicolo del ) del Pt_3
seguente tenore: “in relazione alla pratica inerente il risarcimento del danno al minore mi era chiesto di valutare la proposta Persona_1
'informale' della PA assicuratrice così formulata:
→ Euro 1.250.000,00 comprensivi di: 1) danno biologico permanente stimato nella misura del 77%;2) danno patrimoniale quantificato in €
350.000,00.
A questo proposito, per quanto attiene alla valutazione del danno biologico permanente, alla luce del fatto che indubbiamente si tratta di un danno concausato da fattori endogeni (sofferenza fetale acuta, aspirazione intrauterina di meconio) e da fattori legati alle carenze di metodo assistenziale, ritengo che la proposta formulata dalla PA assicuratrice pari ad una invalidità permanente 77% poSS essere accettabile quale espressione del danno iatrogeno patito. Tali considerazioni muovono proprio considerando lo stato attuale del piccolo
pag. 45/67 paziente, la difficoltà scientifico/interpretativa del caso concreto, la prevedibile variabilità di giudizio di un eventuale collegio di CTU, nonché
i tempi dello svolgimento di un'azione legale in rapporto alle esigenze attuali del piccolo paziente. Inoltre, per quanto riguarda il danno patrimoniale, non si può non considerare la complessità di una valutazione che implica la previsione di spese correlate a bisogni futuri, che solo in parte possono essere allo stato quantificabili e/o prevedibili. In ogni caso, certa rimane necessità di assistenza per tutta la vita del piccolo paziente, parametrando le spese sia in rapporto all'aspettativa di vita
(comunque ridotta) del paziente, sia al sostegno erogato dalle strutture pubbliche.
In conclusione, dunque, considerando che l'attualità del danno presentato dal piccolo e stimata nel 95% risulta riconducibile in una quota parte alla patologia ostetrica presentata ed una molto più rilevante parte alle inadeguatezze assistenziali evidenziate, per i motivi di cui sopra, la proposta formulata risulta, a mio giudizio, accettabile sia nella quantificazione del danno biologico permanente sia nella proposta di danno patrimoniale, nell'ottica di una definizione stragiudiziale della vertenza” (doc. 12).
In relazione alla domanda di accertamento della responsabilità professionale del medico legale , va chiarito che nel corso del Parte_3
giudizio di primo grado non sono stati coltivati i profili di contestazione alla perizia del 2016, che erano stati accennati in modo non preciso nell'atto introduttivo e che comunque non sono stati in alcun modo accolti in sentenza, senza che sul punto sia stata formulata una circostanziata impugnazione. Infatti ad una attenta lettura del terzo motivo emerge che la pag. 46/67 colpa, sotto il profilo della negligenza o imperizia, è stata imputata alla appellata per avere espresso con le note del novembre 2017 una parere di congruità alla proposta transattiva che prevedeva il riconoscimento di una percentuale del 77%, che era nettamente inferiore al valore indicato nella perizia del maggio 2016, in cui era stata determinata nel 95%.
In primo luogo, va rilevato che il reiterato richiamo alla circostanza che nella perizia medico legale del maggio 2016 non fosse stato escluso il nesso di causalità fra il danno e l'intervento dei sanitari, appare fuorviante;
infatti l'accertamento di tale nesso di causalità aveva costituito il presupposto che aveva permesso alle avvocatesse di intraprendere la trattativa con e la assicurazione nonché di concludere la CP_14
transazione con il riconoscimento di somme a favore del minore e dei genitori a titolo risarcitorio in ragione di una percentuale non minimale.
Al contempo, il censurato scostamento dalla valutazione iniziale, formulata nella percentuale del 95%, non può ritenersi assolutamente inaspettato, atteso che dalle comunicazioni intercorse fra la e Parte_3
le avvocatesse, ma di cui era stata resa edotta anche la Parte_2
emerge che in via riservata il medico legale aveva chiarito l'esistenza di una concausa di natura non iatrogena , peraltro ventilata anche nella mail dell'aprile 2016 di risposta alla sollecitazione della in cui le Parte_6
era stata preannunciato che la condotta dei sanitari costituiva una concausa. Il commento inviato dalla appellante alla legale: “ concausa non mi pare una bella parola” .., denota che, pur con le competenza dell'uomo medio, su cui si sofferma ampiamente la difesa , ella aveva capito che non era un elemento favorevole alle istanze risarcitorie.
pag. 47/67 Deve quindi prendersi atto che gli appellanti avevano avuto ulteriore conferma della complessità della situazione , che avevano già percepito in precedenza in occasione del contatto con il dott. , all'esito Per_5
del quale i due genitori avevano pensato di desistere, come affermato in interpello.
Ciò premesso, va inoltre evidenziato che l'incarico conferito alla OReSS era finalizzato a fornire ai legali ed agli appellanti la Parte_3
puntuale illustrazione dei dati tecnici ed una valutazione dei medesimi della vicenda, atti a verificare se vi erano le condizioni per intraprendere una trattativa ed nell'ambito di questa ad orientare la controparte, nello specifico l e l'assicurazione, ad optare per una transazione;
ovvero CP_14
in caso di avvio di formale contenzioso a fornire una rigorosa ed completa allegazione difensiva.
In tale prospettiva, la scelta di indicare nella relazione solamente gli elementi utili a sostenere le ragioni degli appellanti appare pienamente condivisibile;
non di meno, come già illustrato, contestualmente erano stati illustrati i punti di criticità con le mail dirette a legali e parti, che quindi avevano avuto in via riservata una informazione completa ed esauriente;
né va dimenticato che con la mail dell'aprile 2016 la OReSS aveva preannunciato alla appellante la presenza di concause del danno accertato.
Inoltre, con la richiesta di formulare una parere di congruità , la OReSS era stata informata della scelta difensiva di Parte_3
addivenire ad una transazione;
è quindi evidente che la valutazione dell'autunno del 2017 era stata redatta in tale prospettiva ed ha tenuto conto delle criticità del caso di specie nonché delle incertezze e dei rischi pag. 48/67 di una soluzione giudiziaria, che avrebbe comportato l'espletamento di
CTU medico legale, come peraltro analiticamente esplicitato nel parere.
Va sottolineato che le obiezioni sollevata dagli appellanti con riguardo alla irrilevanza di concause non iatrogene sono state formulate in modo poco puntuale ed in assenza di riscontri oggettivi, dal momento che non sono state supportate da una relazione medica che abbia sconfeSSto la valutazione della appellata, essendosi la difesa limitata a mere argomentazioni sulla base di dati non riscontrabili.
Va aggiunto che a fronte della mancata produzione in consolle delle cartelle mediche del minore ( indicate come doc 3 dell'atto di citazione di primo grado) puntualmente rilevata in sentenza senza che nei motivi sia stata formulata alcuna confutazione ovvero altra istanza difensiva , anche la CTU, sollecitata dagli appellanti, non potrebbe ritenersi risolutiva dato che l'accertamento sarebbe operato a distanza di anni dai fatti oggetto di causa e quindi su una situazione medica non coincidente con quella valutata dalla appellata, e senza la possibilità di un confronto con i dati che avrebbero potuto essere desunti solamente dalla cartella medica.
Infine, coglie nel segno la difesa della laddove sottolinea che la Parte_3
determinazione delle spese che sarebbero state neceSSrie per l'assistenza del minore non era stata oggetto dell'incarico del 2016 ; ella pertanto si era limitata a valutare l'importo che era stato già definito in sede transattiva.
Solo per completezza, va poi ricordato che non era stata richiesta alla
[...]
neppure la valutazione del danno biologico patito dai genitori, in Pt_3
pag. 49/67 relazione al quale le legali avevano segnalato ai clienti il nominativo di un diverso professionista.
Conclusivamente, deve concordarsi con il Tribunale che non sono provati profili di colpa a carico della OReSS . Rimane quindi assorbita Parte_3
ogni ulteriore questione, ivi compreso l'accertamento del dedotto nesso di causalità, come pure del danno .
PaSSndo alla disamina delle domande formulate nei confronti di
[...]
e la difesa censura la statuizione Controparte_2 Controparte_1
secondo cui era provato che gli appellanti avevano manifestato in modo chiaro la volontà di definire in tempi brevi la controversia ed obietta che l'atteggiamento rinunciatario sarebbe stato indotto da una informazione distorta che non aveva prospettato i risultati che sarebbero potuti essere ottenuti anche in via giudiziaria.
Tale allegazione, che già in primo grado era stata formulata in termini generici, è riproposta nei motivi di appello senza una completa ed incisiva censura di tutti gli elementi che sono stati valorizzati in sentenza al fine di affermare la adeguatezza della informazione .
La difesa prende le mosse dalla affermazione fatta dai coniugi in sede di interpello secondo cui era stato loro prospettata la possibilità di avere un risarcimento la massimo di € 500.000; stigmatizza la irrisorietà dell'importo e quindi la erroneità della informazione, avuto riguardo all'entità del danno patito dal minore e dai genitori, poi dilungandosi ad enunciare i parametri elaboratori dalle tabelle del Tribunale di Milano.
In primo luogo, va ricordato che l'interpello è istituto diretto ad acquisire la confessione giudiziale, per cui le dichiarazioni rese dalla parte non pag. 50/67 possono essere utilizzate a favore della steSS, come invece suggerito dalla difesa nella propria ricostruzione.
Sotto altro profilo, deve ricordarsi che entrambi gli appellanti hanno confermato che si erano scoraggiati dopo il contatto avuto con il OR
ma di essere stati indotti a proseguire su sollecitazione delle Per_5
legali che avevano loro proposto di rivolgersi ad un altro medico legale;
e tale iniziativa pare contraddire che le legali avessero favorito un atteggiamento rinunciatario.
Va poi ribadito che l'argomentazione secondo cui il primo consulente avrebbe escluso un nesso causale e quindi la responsabilità dei sanitari in radice è stato introdotto dalla difesa degli attori senza riscontro ed in modo generico;
per cui appaiono privi di fondamento tutte le successive argomentazioni che su tale assunto sono state articolate, soprattutto per contrastarlo.
In secondo luogo , la denunciata mancanza di effettiva consapevolezza delle valutazioni operate dai periti incaricati in seconda battuta, risulta contraddetta sia dal contatto diretto della con la , Parte_2 Parte_3
e della nota inviata dalla appellante alla legale , a chiosa alla prospettazione che l'attività dei sanitari sarebbe stata una concausa;
sia dalla circostanza che la relazione peritale era stata inviata per conoscenza direttamente alla appellante unitamente alla mail di accompagnamento in cui era state indicate in via riservata le criticità della situazione, fornendo quindi elementi a che dovevano essere valutati a confronto delle conclusioni “ufficiali”. Parimenti era stato inviato anche ai genitori l'elaborato integrativo con cui era stato formulato giudizio di congruità del risarcimento come concordato in transazione .
pag. 51/67 Inoltre al punto n 3 dell'atto di conferimento di incarico alle avvocatesse e , datato 13 luglio 2016 , era stato fatto Controparte_2 CP_1
esplicito riferimento alla complessità della questione e del fatto che i clienti ne fossero consapevoli perché adeguatamente informati;
seppure inserito in un testo che del tutto verosimilmente era stato predisposto dalle legali in quanto redatto su carta intestata allo studio, tale inciso non può considerarsi come mera formula di stile, dal momento che nell'estate del
2016 gli appellanti avevano avuto modo di leggere sia la relazione a firma della OReSS e del OR sia la nota Parte_3 Per_9
accompagnatoria; ed avevano precedentemente preso atto della posizione del ORe . Per_5
Al contempo, in ordine alla posizione assunta dai genitori di ed Per_1
agli obbiettivi che si erano prefissi, appare illuminante il tenore della mail datata 7 ottobre 2017 inviata dalla all'avvocato Parte_2 CP_2
con oggetto “riflessioni”: Buon giorno. La notte porta consiglio
[...]
diceva mia nonna. Ho parlato con della nostra conversazione di Pt_1
ieri. Crediamo che se non sia strettamente neceSSrio preferiremmo non chiamare ancora in consultazione la OReSS . Perché alla fine Parte_3
i soldi che ci danno abbiamo deciso che vanno bene così. Quindi se lei dicesse che non sono congrui che si fa? Poi dovremmo comunque pagarla
e a questo punto preferiamo tenere i soldi per . SteSS cosa per Per_1
quanto riguarda la sua quota di liquidazione. Va bene così. Senza tirare in ballo per ora il Giudice Tutelare e senza chiedere ulteriori rimborsi a suo discapito. Quindi andrei a decurtare il suo delle spese che abbiamo già fatto. Se mai gli chiederemo come ti accennavo ieri, più avanti a mezzo anno prossimo se possiamo usarli per prendere la macchina se no
pag. 52/67 pazienza. Uno dei motivi principali per i quali abbiamo accettato è la velocità di liquidazione. Facciamola andare nel modo più liscio possibile.
Grazie per il lavoro che state facendo. Ci sentiamo se ci sono novità.”
A riscontro, il successivo 10 ottobre 2027 la legale aveva fatto presente che non era possibile evitare di interpellare il Giudice Tutelare, e che l'integrazione della perizia medico legale sarebbe servita a fornire una giustificazione documentale al giudice tutelare affinchè “approvi nel minor tempo possibile la soluzione transattiva che abbiamo individuato”.
Aveva assicurato che avrebbe trasmesso tempestiva comunicazione dando la disponibilità per eventuali chiarimenti che fossero richiesti.
Da tale scambio di mail, si desume che già nell'ottobre 2017 era stata prospettata ai clienti la soluzione transattiva, che per definizione comporta un reciproco sacrificio delle istanze delle parte ma assicura una celere definizione della vertenza;
e la richiesta della di evitare Parte_2
incombenti che sarebbero stati forieri di ritardi, incertezze e comunque di ulteriori esborsi, denota chiaramente che l'importo a quella data era stato già indicato ai clienti, che lo avevano accettato , temendo addirittura che un parere non positivo del consulente medico legale sarebbe stato ostativo alla conclusione della transazione.
Infine va aggiunto che le “note medico legali in ordine alla proposta di formulata dalla PA” del 13 11.2017 erano state trasmesse nella mattinata di tale giorno anche all'indirizzo di , per cui Parte_2
gli appellanti erano stati messi in condizione di conoscere le ragioni che, secondo il medico legale, giustificavano la proposta, nonostante prevedesse una percentuale di invalidità inferiore rispetto a quanto indicato nella relazione peritale transazione .
pag. 53/67 Ciò premesso, le obiezioni al contenuto della missiva datata 14 novembre 2017 consegnata a mani degli appellanti, dimeSS dalle parti con testi non completamente sovrapponibili, appaiono irrilevanti, dal momento che anche il documento dimesso sub 26 dagli attori fa esplicito riferimento alla relazione integrativa a firma della ed in Parte_3
particolare alla esistenza di concause endogene (sofferenza fetale acuta ed aspirazione intrauterina di meconio) ed alla valutazione di congruità della percentuale del 77% quale espressione del danno iatrogeno. Pertanto, anche la nota che gli attori hanno dato atto di avere ricevuto il 14 novembre 2017 menziona espreSSmente gli elementi che potevano
“giustificare” la sottoscrizione della transazione .
Va poi aggiunto che persino nella scrittura privata “integrazione di conferimento di incarico professionale” dimesso come doc 28 dagli attori che lo hanno sottoscritto, è presente un esplicito riferimento all'esito incerto dell'azione giudiziale “sia in ordine al nesso esclusivo dell'azienda sanitaria sia in ordine allo stato sanitario di che Per_1
sottoposto ad una accurata visita medico- legale, vedrebbe emerge la sua piena capacità di espressione oltre aa margine di miglioramento prevedibile, circostanze non evidenziate dalla visita medica sostenuta con
i delegati della controparte”.
Premesso che secondo la steSS allegazione degli appellanti la sottoscrizione di tale scrittura privata, che in questa sede si esamina solamente sotto il profilo della informativa, essendo pendente altro giudizio per quanto riguarda le clausole disciplinati il compenso, è avvenuta in occasione dell'incontro con i legali durante il quale era stata sottoscritta la proposta transattiva ed era stato consegnato il doc 26, i pag. 54/67 predetti riscontri documentali permettono di affermare che i genitori di erano stati edotti delle circostanze e degli elementi che Per_1
giustificavano una soluzione transattiva alle condizioni proposte dalla
Assicurazione e ritenute congrue dal consulente medico legale .
Va sottolineato che tali elementi avevano completato il quadro che via via essi avevano acquisito dapprima all'esito della visita del dott.
e quindi mediante la relazione inviata nel maggio 2016 dalla Per_5
unitamente alla missiva di accompagnamento . Parte_3
In relazione alle doglianze sulla liquidazione delle spese neceSSrie per l'assistenza, essendo stata ritenuta insufficiente la somma offerta in sede transattiva, deve prendersi atto che è stata dimeSS dalla difesa delle avvocatesse e mail del 30.01.2017 (doc. CP_1 Controparte_2
16) con cui era stata chiesta ai clienti la consegna di: una relazione di un ORe commercialista in ordine alla perdita di guadagno subita dalla madre del minore;
una relazione – prospetto da parte di un Consulente di
Lavoro in ordine ai costi per l'assunzione di personale per l'eventuale assistenza di;
una relazione di perizia da parte di un medico in Per_1
ordine al danno biologico patito dai genitori iure proprio;
una indicazione dei costi di adeguamento dell'immobile in cui viveva il minore per l'eliminazione di barriere architettoniche o per rendere comunque più agevole l'abitazione per le esigenze di . E' stata parimenti Per_1
dimeSS mail con cui l'avvocato aveva trasmesso al OR CP_2
la relazione sul minore, preannunciandogli che la madre Per_8
avrebbe fiSSto un appuntamento.
Non è stato contestato dagli appellanti di non avere avuto contatti con tale specialista per acquisire relazione da allegare alla richiesta per quanto pag. 55/67 riguarda il danno dei genitori. E' poi documentato che la Parte_2
aveva fornito alcune sommarie indicazioni in ordine ai costi sostenuti per l'assistenza del figliolo e per l'adeguamento dell'abitazione alle sue esigenze;
mentre la consegna di documenti idonei a comprovare il danno patrimoniale dei genitori, ritualmente contestata dalla difesa delle convenute, non è stata confermata dalle avvocatesse in sede di interpello, per cui le considerazioni articolare dalle difese degli appellanti sul valore da attribuire a tali risposte non sono valorizzabili.
Deve quindi concludersi che gli appellanti hanno dato riscontro in modo limitatissimo alle richieste dei legali di documenti utili per la determinazione di tali voci, che per la maggior pare sono rimaste non documentate .
Con riguardo alla contestazione che il contenuto della transazione sarebbe stato sottoposto al medico legale a posteriori, solamente dopo la formulazione della offerta, deve convenirsi con il Tribunale che essendo stato dato parere di congruità, trasmesso il 13 novembre 2017, non è ravvisabile alcun pregiudizio per gli appellanti, non essendosi verificato nessun ritardo nella conclusione della transazione . Mentre per le obiezioni sollevate sul merito, sotto il profilo che la OReSS del Pt_3
si sarebbe adeguata in modo acritico alla proposta formulata dalla assicurazione, vanno qui richiamate le considerazioni già svolta che hanno portato a non ravvisare un comportamento colposo a carico della appellata .
In relazione alla lunga dissertazione relativa alla circostanza che la istanza al giudice Tutelare era stata sottoposta parimenti in modo postumo, senza che vi fosse allegata la transazione e senza la menzione pag. 56/67 dell'importo spettante alle legali, il cui onere era rimasto a carico dei genitori, deve concordarsi con il Tribunale sulla opportunità che la richiesta di autorizzazione della proposta accettata dai clienti fosse avanzata dopo l'acquisizione del parere di congruità del consulente medico legale. Pertanto è ineccepibile la scansione temporale adottata dalle appellate, che dapprima hanno concordato con la controparte i termini dell'accordo , poi li hanno sottoposti alla , quindi Parte_3
sottoposto alla firma dei clienti l'accettazione della proposta transattiva.
La circostanza che non fosse stato allegata questa ultima appare irrilevante, posto che non è contestato che quanto allegato nel ricorso fosse conforme a quanto concordato dalle parti, eccezion fatta per l'importo delle spese riconosciute ai legali.
Sul punto è opportuno operare una distinzione: la somma liquidata direttamente dall'Assicurazione agli avvocati e Controparte_2
non ha “intaccato” la somma riconosciuta al minore a CP_1
titolo di risarcimento, trattandosi di voce ulteriore, e quindi non era neceSSrio che l'autorizzazione fosse richiesta anche per eSS.
Mentre è stato allegato che in relazione alle le ulteriori somme che il genitori avevano riconosciuto a titolo di compenso, per cui è stata emeSS fattura n 182/2017, è stato promosso un distinto giudizio. Pertanto ogni questione attinente tale voce è destinata ad essere esaminata in tale sede.
Va infine rilevato che l'ammissione delle prove testimoniali, come richiesta nell'atto di appello alle pagine 91 e 92 non fornirebbe alcun elemento utile ad un approfondimento dei fatti rispetto alla ricostruzione della vicenda, operata sulla base dei documenti in atti e degli interpelli resi in primo grado.
pag. 57/67 Va in ogni caso dichiarata la inammissibilità dei predetti capitoli: nn 4,5,
6 7,8 sono relativi ai contatti con il dott. sono in parte relativi a Per_5
circostanze non contestate ovvero documentate mentre per il resto ad elementi non rilevanti, atteso che non è mai stato dedotto che nel corso delle successive trattative con la Assicurazione e l' sarebbe stata CP_14
menzionata la valutazione del dott. ; Per_5
nn. 12 e 13 sono diretti a confermare una mail in atti ed il contenuto della medesima;
nn.14,15 e 16 sono diretti a confermare la visita effettuata dai fiduciari della Assicurazione, che non è non contestata;
e per il resto implicano valutazioni non demandabili ai testi;
i restanti capitoli (23,24,25), aventi ad oggetto la fase delle trattative, sono in parte diretti a confermare dati documentati mentre per il resto richiamano altre circostanze indicate in modo generico.
Conclusivamente , risulta provato che le avvocatesse Controparte_2
e hanno adempiuto l'incarico loro conferito dagli appellanti CP_1
con diligenza , come imposto dagli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., avendo reso ai clienti adeguata informazione nel corso dell'intero rapporto, adoperandosi dapprima per reperire un parere medico legale che potesse avvalorare la fondatezza delle richieste risarcitorie;
quindi , assecondando la esigenza manifestata dai clienti di addivenire ad una definizione in tempi brevi, hanno condotto delle trattative per il cui buon esito hanno sollecitato, talvolta senza riscontro, anche l'acquisizione di ulteriori elementi da parte dei genitori di;
quindi hanno Per_1
concordato una proposta i cui termini sono stati ritenuti congrui dal pag. 58/67 consulente medico legale e poi dal Giudice Tutelare che ha autorizzato l'accordo per quanto riguardava il minore.
Va infine aggiunto che le doglianze ampiamente articolate nel presente giudizio relative alla mancata instaurazione di un giudizio per ottenere il risarcimento, appaiono in aperta contraddizione con le richieste manifestate dai clienti all'epoca, non essendo in alcun modo emerso che essi avessero espresso alcuna perplessità sulla definizione stragiudiziale.
Se le predette considerazioni appaiono assorbenti, per cui esimono il
Collegio dall'esame dei profili attinenti il danno , l'ammontare del medesimo ed nesso di causalità , solo per completezza di motivazione va rilevato che estremamente generica è l'allegazione in punto di probabilità che l'instaurazione di un giudizio avrebbe assicurato un risarcimento maggiore, essendosi la difesa limitata a prospettazioni prive di riscontri oggettivi, in assenza di una consulenza di parte atta ad avvalorarle .
Inoltre i tempi di definizione sono stati prognosticati in modo estremamente ottimistico per il giudizio avanti al Tribunale;
mentre non
è stata considerata l'alta probabilità di un gravame della sentenza di primo grado, considerati gli elevati importi richiesti.
Con il sesto motivo gli appellanti impugnano le condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c.. In primo luogo stigmatizzano che non è stata operata alcuna distinzione fra la posizione delle convenute e CP_2
che avevano chiesto in via riconvenzionale la condanna di CP_1
controparte ex art 96 co I c.p.c. sin dalla comparsa di costituzione e quella della che in sede di precisazione delle conclusioni aveva Parte_3
sollecitato la condanna ex officio;
evidenziata la diversità dei presupposti delle due richieste, lamentano che il Tribunale non ha operato una pag. 59/67 adeguata disamina dei presupposti. Censurano come generica la motivazione con cui è stata ravvisata la mala fede degli attori, contestandone la ricorrenza .
Il motivo non può trovare accoglimento.
Dall'analisi della motivazione emerge che il Tribunale ha applicato nello specifico la fattispecie di cui all'art 96 co III c.p.c, come si evince in modo chiaro dall'articolata motivazione che, da un lato, ha ravvisato nella condotta processuale degli attori la malafede ed al contempo ha richiamato la lettura costituzionalmente orientata dall'art 96 c.p.c. in correlazione con i principi del giusto processo di cui all'art 111 C.Cost , che pertanto attribuisce a tale fattispecie il duplice valore di risarcimento dei “riflessi esistenziali negativi che il proporre o resistere ad una causa in maniera arbitraria determina nella controparte, in quanto comportamento idoneo a modificarne in peggio la qualità della vita, costringendola ad impiegare del tempo in colloqui col difensore e nella ricerca di documenti utili per la difesa anziché potersi dedicare ad attività realizzatrici della sua persona (art. 2 Cost e art. 2059 c.c.)” ma anche di strumento diretto “a garantire la ragionevole durata del processo”.
Deve quindi prendersi atto che è stata operata una corretta applicazione dei principi elaborati dalla EM Corte , la quale anche recentemente ha chiarito che l'incipit dell'art 96 co III c.p.c. “fa riferimento a "ogni caso", scilicet, di responsabilità aggravata che, come enunciato nella rubrica della disposizione, ne costituisce l'oggetto, sicché devono intendersi richiamati i presupposti del primo comma: avere la parte soccombente agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave»; vale a dire “ azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con
pag. 60/67 la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione”. Ha al contempo evidenziato :
“che il parametro cui va rapportato l'istituto e che anzi ne costituisce il suo fondamento, conferendogli piena cittadinanza nell'ordinamento processuale considerato nel suo complesso, non è l'art. 24 Cost. ma l'art.
111 Cost., là dove in particolare, ai commi primo e secondo, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata. Ribaltando in tal modo la prospettiva atomistica e focalizzata al singolo caso da cui muove l'esegesi qui non condivisa, può dirsi che l'istituto, lungi dal comprimere o limitare il diritto costituzionalmente tutelato di agire e difendersi in giudizio, è diretto piuttosto ad assicurarne l'effettiva attuazione, sanzionando quelle condotte che, abusando di quel diritto, contribuiscono al moltiplicarsi del contenzioso e limitano per ciò stesso (esse sì) l'accesso alla giurisdizione, che è risorsa limitata”.(Cass 36591/2023).
Se pertanto non vi era ragione per operare la distinzione fra posizioni di cui si duole la difesa degli appellanti in modo diffuso, al contempo è infondata la censura di genericità della motivazione , atteso che il
Tribunale nell' affermare che gli attori fossero a conoscenza delle circostanza “decisive ai fini della determinazione del risarcimento” ha richiamato implicitamente ma in modo inequivoco le articolate argomentazioni con cui ha respinto i profili di contestazione sulla base dei quale la difesa dei genitori di aveva imputato alle convenute Per_1
una condotta colposa .
pag. 61/67 Nel merito, la valutazione operata dal giudice di prime cure è pienamente condivisibile , dal momento che l'infondatezza della tesi difensiva degli attori emergeva in modo chiaro già da elementi desumibili dai documenti che essi stessi avevano dimesso, pur proponendone una lettura suggestiva e non rispettosa del testo;
ma è stata poi confermata ulteriormente dalle dichiarazioni dei predetti in sede di interpello. Tali circostanze appaiono idonee a dimostrare la malafede, anche nel caso in cui si volesse prescindere dalla mancata accettazione degli attori della proposta conciliativa nei termini di rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate, formulata dal Tribunale alla prima udienza al fine di contenere le spese delle numerose parti costituite, che comunque avrebbe potuto essere valorizzata dagli attori come spunto di ulteriore riflessione in ordine alla fondatezza delle loro istanze .
In relazione al quantum, va sottolineato che l'entità dell'importo liquidato non è stato oggetto di contestazione;
in ogni caso deve ricordarsi che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405).
Con il settimo motivo, gli appellanti impugnano la condanna a rifondere le spese di lite anche a favore di , terza Controparte_4
chiamata in causa dalla OReSS , contestandone i presupposti Parte_3
a fronte della palese infondatezza della domanda di manleva , nei termini pag. 62/67 in cui era stato eccepita dalla Assicurazione che aveva dedotto la inoperatività della garanzia per violazione degli artt. 1893 e 1894 .
Lamentano che con motivazione laconica il Tribunale ha omesso di esaminato le argomentate difese della terza chiamata. Chiedono pertanto che la OReSS sia condannata a rifondere a le spese Parte_3 CP_18
di lite di primo grado , pur a fronte della soccombenza degli attori.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Con un indirizzo consolidato è stato affermato che: “ una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001;
Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass. n. 7674 del 2008;
Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo
(Cass. n. 2492 del 2016)”, potendosi derogare a tale principio “ nel caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. n.
6514 del 2004; Cass. n. 8363 del 2010; Cass10364/2023)
Va innanzitutto sottolineato che le sussistenza o meno dell'operatività della polizza sarà valutata solamente in riferimento alle censure mosse dagli appellanti e quindi con riguardo ai presupposti per la condanna alla rifusione delle spese, in quanto ha proposto sul punto appello CP_4
incidentale condizionato all'accoglimento della domanda di responsabilità della e della riproposizione della domanda di manleva, che Parte_3
quindi non sarà esaminato nel merito.
Ciò premesso, va ricordato che il Tribunale ha ritenuto l'eccezione di inoperatività “ chiaramente infondata, atteso che nel 2019 l'avv. Callipari
pag. 63/67 si è limitato a chiedere dei chiarimenti alla dott.SS , la quale li Parte_3
ha anche prontamente forniti e solo con l'introduzione del presente giudizio è stata proposta domanda risarcitoria fondata su un asserito inadempimento della professionista.”
Come rilevato dalla difesa della , gli appellanti si sono limitati a Parte_3
richiamare in modo generico le difese formulate in primo grado dalla assicurazione affermando che avrebbero sconfeSSto la decisione di primo grado, ma non hanno articolato alcun argomento atto ad inficiare la interpretazione dei documenti sulla base dei quali il Tribunale ha respinto l'eccezione.
Se quindi il motivo difetta della specificità richiesta dall'art 342c.p.c., deve in ogni caso concordarsi con il giudice di prime cure che la missiva inviata nel luglio 2019 dall'avvocato Callipari costituiva esclusivamente una richiesta di chiarimenti in ordine alle valutazioni operate dalla OReSS, mentre quella inviata il successivo agosto era un sollecito della risposta, che sarebbe stata fornita nel settembre. In tale contesto non erano quindi stati formulati contestazioni ovvero addebiti che giustificassero la denuncia del sinistro;
mentre la domanda risarcitoria sarebbe stata avanzata con l'atto introduttivo notificato il 10 luglio 2020.
Non ricorrendo quindi i presupposti per ritenere la chiamata in manleva da parte della come palesemente arbitraria, in applicazione del Parte_3
principio di causalità il Tribunale ha correttamente posto a carico degli attori l'onere di rifusione della spese di lite di , la cui chiamata di CP_4
terzo era stata indotta dalla domanda proposta nei confronti dell'assicurata.
Alla infondatezza del motivi consegue il rigetto dell'appello.
pag. 64/67 Ai sensi dell'art 91 c.p.c. gli appellanti e in proprio e Pt_1 Parte_2
quali esercenti la potestà genitoriale, vanno condannati a rifondere le spese del presente grado alle appellate , che in conformità ai criteri di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147 applicando lo scaglione relativo al valore indeterminato si liquidano per e , in € Controparte_2 CP_1
2058,000 per la “fase di studio”, € 1418,00 per la “fase introduttiva”, €
3045,00 per la fase trattazione ( come ribadito da Cass 8561/2023 e Cass.
28627/2023) ed € 3470,00 per la “fase decisoria”, e quindi complessivamente in € 9991,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
per in € 2058,000 per la “fase di studio”, € 1418,00 per Parte_3
la “fase introduttiva”, € 3045,00 per la fase trattazione ( come ribadito da
Cass 8561/2023 e Cass. 28627/2023) ed € 3470,00 per la “fase decisoria”,
e quindi complessivamente in € 9991,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
per in € 2058,000 per la “fase di Controparte_7
studio”, € 1418,00 per la “fase introduttiva”, € 2000,00 per la fase trattazione ( come ribadito da Cass 8561/2023 e Cass. 28627/2023) ed €
2000,00 per la “fase decisoria”, e quindi complessivamente in € 7476,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
per in € Controparte_21
2058,000 per la “fase di studio”, € 1418,00 per la “fase introduttiva”, €
2000,00 per la fase trattazione ( come ribadito da Cass 8561/2023 e Cass.
28627/2023) ed € 2000,00 per la “fase decisoria”, e quindi complessivamente in € 7476,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art 96 co III c.p.c. per la condanna degli appellanti al pagamento a favore di ciascuna delle originarie convenute e dell'importo Controparte_2 CP_1 Parte_3
pag. 65/67 determinato in via equitativa, nella misura di euro 5000,00, avuto riguardo alla liquidazione delle spese di lite da assumersi quale parametro di riferimento (Cass., 14 ottobre 2016, n.20732; Cass. 22405/2018).
Richiamate le motivazioni con cui sono stati respinti i singoli motivi di appello, risulta infatti palese la infondatezza dell' impugnazione (Cass.,
26 marzo 2013, n. 7620) che si è limitata ad una lettura poco approfondita delle argomentazioni svolte dal Tribunale per respingere le domande, limitandosi in più occasioni a formulare generici dubbi sull'operato delle convenute senza confutare adeguatamente la ricostruzioni operata in sentenza , nei cui confronti sono state formulate censure la cui inconsistenza in fatto ed in diritto avrebbe potuto essere apprezzata dagli appellanti in modo da evitare il gravame (
Cass.34693/2023).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da e , in proprio Parte_1 Parte_2
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 261/2023 del
[...]
21 settembre 2023.
Condanna gli appellanti a rifondere alle parti appellate le spese del grado che si liquidano per e in € 9991,00 CP_1 Controparte_2
oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge;
per in Parte_3
pag. 66/67 € 9991,00 oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge;
per rappresentanza generale per l'Italia in € 7476,00 oltre Controparte_7
rimborso forfettario , IVA e CPA come per legge;
per Controparte_22
in € 7476,00 oltre rimborso forfettario , IVA e CPA come
[...]
per legge.
Ai sensi dell'art 96 co III c.p.c. condanna gli appellanti, in solido a pagare a , , la somma di € 5000,00 pro CP_1 Controparte_2 Parte_3
capite
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/12/2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 67/67
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di RE
R.G. 198/2023
La Corte D'Appello di RE, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.SS Liliana Guzzo Presidente
Dott.SS Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado promoSS con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2023 da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) , in proprio e quali esercenti la
[...] C.F._2
responsabilità genitoriale sul figlio minore (C.F. Persona_1
rappresentati e difesi, giusta procure speciali C.F._3
rilasciate su fogli separati in atti dall'Avv. CALLIPARI NATALE presso il cui studio sono domiciliati appellanti
contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._4 [...]
(C.F. ) rappresentate e Controparte_2 C.F._5
difese dall'Avv. CANESTRINI NICOLA ( C.F. CodiceFiscale_6 e dall'Avv. FRANCHINI STEFANIA ( C.F. ) con C.F._7
domicilio eletto presso lo studio in Rovereto , Corso Rosmini n. 46 , come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del
23.10.2020;
(C.F.: ), rappresentata Parte_3 C.F._8
e difesa dall'avv. RIGOLI ALESSNDRO (C.F.: C.F._9
e dall'avv. RIGOLI FRANCESCO (C.F.: ) presso C.F._10
il cui studio in Verona, via Albere n. 10, è domiciliata come da procura in atti
Controparte_3
, rappresentata e
[...]
difesa dall'avv. LOCATELLI LORENZO presso il proprio studio in
Padova, Galleria A. De Gasperi, 4, è domiciliata come da procura rilasciata dal Procuratore Speciale, dott. come da atto Persona_2
Notaio , rep. 45500/ racc. 14993 del 13 ottobre 2021 Persona_3
rappresentata e difesa Controparte_4
dall'avv. PRANDO RICCARDO (C.F.: ) con C.F._11
domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via G. Matteotti n. 26 come da procura apposta in calce al presente atto e sottoscritta dal
Rappresentante per l'Italia dott.SS Controparte_5
appellati
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in totale riforma della sentenza resa dal Tribunale di pag. 2/67 Rovereto, Sezione Contenzioso Civile, il 21/09/2023, pubblicata il giorno successivo con il n. 261/2023 nel giudizio n. 614/2020 RG e notificata il
25/09/2023,
a) accogliere il presente gravame per i motivi suesposti e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n. 261/2023 del 22/09/2023 del
Tribunale di Rovereto;
b) per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, che qui integralmente si ritrascrivono:
Nel merito, in via principale:
1) accertare e dichiarare che, nell'espletamento dell'attività di patrocinio in favore degli odierni attori nella loro qualità, gli Avv.ti CP_2 [...]
e sono incorse in Controparte_2 Controparte_1
responsabilità professionale ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c. per avere tenuto un contegno negligente, imperito e/o imprudente in relazione ai profili illustrati nella parte motiva del presente atto;
2) accertare e dichiarare che, nell'espletamento dell'attività di consulenza medico legale in favore degli odierni attori nella loro qualità, la Dott.SS
è incorsa in responsabilità professionale ai sensi Parte_3
dell'art. 1176, secondo comma, c.c. per avere tenuto un contegno negligente, imperito e/o imprudente in relazione ai profili illustrati nella parte motiva del presente atto;
3) accertare e dichiarare che, per il combinato effetto delle condotte professionalmente responsabili degli Avv.ti e Controparte_2
nonché della Dott.SS , gli CP_1 Parte_3
odierni attori hanno subito un danno pari:
pag. 3/67 i – per quanto riguarda il danno biologico del minore Persona_1
alla misura differenziale compresa tra la somma massima risarcibile di €
1.428.196,00 e quella riconosciuta di € 900.000,00.
ii – per quanto riguarda il danno non patrimoniale subito dagli attori in proprio, alla misura differenziale compresa tra la somma massima risarcibile di € 331.920,00 per ciascuno di essi e quella riconosciuta di €
250.000,00 alla Sig.ra e di € 100.000,00 al Sig. Parte_2
Parte_1
iii – per quanto riguarda il danno patrimoniale (danno emergente) subito dagli attori in proprio, alla misura differenziale compresa tra le spese mediche effettivamente a sostenersi e l'ammontare riconosciuto di €
250.000,00; iv – per quanto riguardo il danno patrimoniale (lucro ceSSnte) subito dagli attori in proprio, alla misura differenziale tra l'effettiva comprovanda perdita di reddito a cagione degli obblighi di cura ed assistenza verso il minore e la somma di € 50.000,00 riconosciuta a tale titolo alla sola Sig.ra
Parte_2
4) per l'effetto, condannare i convenuti, solidalmente tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno di cui al punto che precede, maggiorato di rivalutazione ed interessi come per legge;
5) in subordine, condannare i convenuti, solidalmente tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno a determinarsi a mezzo di consulenza tecnica e/o mediante valutazione equitativa, occorrendo, oltre rivalutazione ed interessi;
In ogni caso : 6) con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
pag. 4/67 c) nella denegata ipotesi in cui non venga accolta la conclusione sub lett.
b), riformare la sentenza di primo grado limitatamente ai capi nn. 2, 3, 6 e
7 del dispositivo, revocando la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comminata agli odierni appellanti in favore delle appellate
[...]
e , per difetto dei presupposti di legge;
Controparte_6 Parte_3
d) in ogni caso, riformare la sentenza di primo grado, relativamente al capo n. 10 del dispositivo, che condanna gli odierni appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore della società per Controparte_4
manifesta infondatezza della relativa chiamata in causa;
e) vittoria delle spese del doppio grado, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie
(prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio) come formulate nel capitolo n. 8 dell'atto di gravame (pag. 90 e ss.), da aversi qui per compiutamente trascritto.
Per le appellate e Controparte_2 CP_1
Voglia la Corte d'Appello di RE, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via principale di merito: Per tutti i motivi esposti, rigettare integralmente l'appello proposto da parte appellante, e per l'effetto confermare la sentenza n. 261/2023 del 21.09.2023 sub RG n. 614/2020
Tribunale di Rovereto;
- Condannare gli appellanti al pagamento, a favore degli avvocati e di una somma a titolo di risarcimento del CP_1 Controparte_2
danno per lite temeraria ex art. 96 cpc, nella misura che la Corte d'Appello riterrà di giustizia;
pag. 5/67 Ex art. 346 cpc, in via subordinata di merito: Nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello di RE ritenesse che agli avvocati e CP_1 [...]
sia ascrivibile responsabilità professionale ex art. 1176 cc, Controparte_2
si chiede di: - accertare e dichiarare ex art. 1227 co. 2, il concorso colposo degli attori nella causazione di un danno evitabile con ordinaria diligenza,
e per l'effetto escludere il risarcimento del danno in capo ai due avvocati – oppure, in estremo subordine, ridurre ex art. 1227 co. 1 cc il quantum risarcitorio gravante sugli avvocati e nella CP_1 Controparte_2
misura che si riterrà di giustizia;
- accertare e dichiarare il diverso grado di colpa tra i convenuti ex art. 2055 co. 3 cc anche in forza del legittimo affidamento delle due legali al parere medico della dott.SS , e per l'effetto, condannare le due legali Parte_3
all'eventuale minor somma che la Corte d'Appello riterrà di giustizia;
Ai sensi dell'art. 346 cpc, si ripropone la domanda di garanzia nei confronti della terza chiamata nella persona del Controparte_7
legale rappresentante pro tempore: - Nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale delle richieste risarcitorie e/o restitutorie degli odierni attori, e in ogni caso, rigettare l'appello incidentale condizionato della terza chiamata
; - nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale delle Controparte_7
richieste risarcitorie e/o restitutorie degli odierni attori, condannare la terza chiamata , in persona del legale rappresentante pro CP_7 CP_7
tempore, a manlevare, garantire e tenere indenne gli avvocati
[...]
e in proprio e quali titolari dello CP_1 Controparte_2
studio legale associato “STUDIO DIXI”, in merito a qualsiasi somma queste fossero condannate a pagare a titolo di risarcimento danni o a titolo pag. 6/67 restitutorio e a titolo di spese legali per i fatti riportati nell'atto di citazione e nel successivo atto d'appello.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad Iva,
Cpa, rimborso forfetario e accessori di legge;
con salvezza di ogni diverso ed ulteriore diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si richiama e si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc dd.
15.02.2022 per parte e riproponendo tutte CP_1 Controparte_2
le eccezioni e le opposizioni istruttorie avanzate nella memoria ex art. 183
n. 3 cpc dd. 07.03.2022. Si insiste sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso formulandi, nel caso della loro eventuale ammissione, a mezzo dei testi indicati a prova diretta
Dell'appellata CP_8
Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello, per tutti i motivi dedotti in atti e/o con ogni migliore ed adeguata motivazione:
► In via preliminare, confermare il provvedimento emesso in data 05 marzo 2024 di rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n 261/2023 del Tribunale di Rovereto proposta dagli appellanti ai sensi dell'art 283 c.p.c..
► In via principale, confermare le statuizioni TUTTE di cui alla sentenza n.261/2023 R.S. del Tribunale di Rovereto oggetto di avversaria impugnativa, previo rigetto dei motivi di impugnazione e delle domande tutte come articolate, anche in via istruttoria, dalle parti appellanti Pt_1
e in proprio e nella qualità di genitori
[...] Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , e Persona_1
pag. 7/67 tanto in accoglimento delle argomentazioni svolte dalla appellata Dr.SS
come in atti. Parte_3
Condannare gli appellanti, anche con riferimento al grado di appello, al pagamento a favore della Dr.SS di una somma a Parte_3
titolo di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 1
c.p.c., o in subordine ex art. 96, comma 3, c.p.c., nella misura che la Corte
d'Appello riterrà di giustizia.
In via subordinata e condizionata al mancato accoglimento delle conclusioni sopra articolate in via principale e ad una declaratoria di soccombenza della Dr.SS : Parte_3
innanzitutto, rigettare integralmente l'appello incidentale condizionato proposto da nonché, Controparte_4
condannare in persona del Controparte_4
Rappresentante Generale per l'Italia di Controparte_4
con sede secondaria in Italia in 20121 Milano – Corso
[...]
Garibaldi n.86, a manlevare e a tenere indenne ex art. 1917, primo comma, cod. civ. la Dr.SS rispetto ad ogni e qualsiasi Parte_3
esborso, onere, costo e pregiudizio di rilievo economico che dovesse essere stabilito a carico della Dr.SS in forza di Parte_3
provvedimento giudiziale all'esito del presente giudizio, con condanna di in persona del Rappresentante Controparte_4
Generale per l'Italia di con Controparte_4
sede secondaria in Italia in 20121 Milano – Corso Garibaldi n.86, al pagamento diretto ex art. 1917, secondo comma, cod. civ., a favore degli aventi diritto e con condanna, in ogni caso, di Controparte_4
lla rifusione a favore della Dr.SS delle spese
[...] Parte_3
pag. 8/67 di lite e di resistenza ex art. 1917, terzo comma, cod. civ., previo accertamento del diniego di di assumere Controparte_4
la diretta gestione della presente controversia;
e comunque rigettare integralmente ogni domanda da chiunque svolta nei confronti della Dr.SS . Parte_3
In ogni caso, spese di lite rifuse ex art. 91 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: previo rigetto di tutte le istanze istruttorie degli appellanti e delle altre parti appellate, per mero scrupolo difensivo, e solo all'occorrenza, si ripropongono le istanze di prova orale, CTU medico- legale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui alle pagine 54 e seguenti della “COMPARSA DI RISPOSTA PER LA APPELLATA
DR.SS ” depositata il 09/01/2024 da Parte_3
intendersi qui, per brevità, integralmente ritrascritte.
Per Controparte_7
IN VIA PRELIMINARE: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile ex art. 342 e comunque manifestamente infondato ai sensi del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. alla luce delle ragioni estesamente articolate in parte narrativa, fiSSndo apposita udienza di discussione orale sul punto ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; all'esito, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza;
NEL MERITO RISPETTO ALL'APPELLO PRINCIPALE: rigettarsi l'appello principale promosso dagli appellanti e Parte_1 [...]
in quanto infondato per le ragioni sopra esposte e, dunque, Parte_2
confermarsi la sentenza n. 261/2023 del Tribunale di Rovereto nella parte in cui ha escluso la sussistenza di profili di responsabilità delle avvocate pag. 9/67 e mandandosi assolti CP_2 Controparte_2 Controparte_1 [...]
e Controparte_3
le avvocate e da ogni pretesa Controparte_2 Controparte_1
risarcitoria ad ogni titolo evocata;
NEL MERITO, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
PRINCIPALE: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione avversaria nella parte in cui viene ritenuta sussistente una responsabilità delle avvocate e nonché Controparte_2 Controparte_1
subordinatamente alla reiterazione da parte di queste ultime della domanda di manleva verso Controparte_3
, voglia la Corte d'Appello di RE,
[...]
in riforma della sentenza n. 261/2023 del Tribunale di Rovereto, accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 180B0351 Parte_4
contratta dalle avvocate e
[...] Controparte_2 [...]
dello CP_1 Controparte_9
Avvocati Associati con la deducente PA o comunque la
[...]
carenza di obbligazione di in Controparte_3
relazione al caso in esame, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare ogni domanda eventualmente riproposta dalle avvocate e mandando la PA Controparte_2 Controparte_1
assolta da ogni avversa pretesa;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA RISPETTO ALL'APPELLO
CONDIZIONATO PRINCIPALE: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'impugnazione avversaria e di ritenuta sussistenza di una responsabilità delle convenute avvocate e CP_2 Controparte_2 Controparte_1
subordinatamente alla reiterazione in appello da parte delle avvocate pag. 10/67 e della domanda di manleva Controparte_2 Controparte_1
svolta verso e in denegata Controparte_3
ipotesi di rigetto del motivo di appello incidentale condizionato oggi proposto dalla deducente:
- accertarsi e dichiararsi la precisa misura dell'obbligazione di spettanza delle avvocate e secondo Controparte_2 Controparte_1
criteri tecnici di prova rigorosi, comunque, ampiamente riducendosi le avverse pretese;
- valutarsi e determinarsi il concorso colpevole del creditore della prestazione al fine della riduzione del risarcimento e comunque ai sensi dell'art. 1227 c.c.; valutarsi e determinarsi, in caso di ritenuta corresponsabilità delle convenute con altri soggetti e segnatamente la pure convenuta dott.SS , la misura percentuale dell'obbligazione, con Per_4
riserva di azione di regresso;
mantenersi l'obbligazione di
[...]
, comunque, limitata al risarcimento Controparte_3
dei danni che parte appellante avrà analiticamente provato e dimostrato in corso di causa con riferimento all'an e al quantum risarcitorio;
comunque, valutarsi l'obbligazione della PA (subordinatamente alla reiterazione in appello da parte delle avvocate Controparte_2
e della domanda di manleva svolta verso Controparte_1 [...]
e in denegata ipotesi di rigetto del Controparte_3
motivo di appello incidentale condizionato oggi proposto dalla deducente) nel rispetto degli stretti limiti del contratto assicurativo, con particolare riguardo – tra gli altri - al massimale, agli scoperti e alle franchigie, alle esclusioni, alle riduzioni di ogni genere, fermo il diritto di agire in regresso in caso di corresponsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti;
-
pag. 11/67 escludersi, in particolare e in ogni caso, dall'indennizzo le obbligazioni delle assicurate non rientranti in garanzia, tra cui quelle non strettamente collegate ad errori professionali o a comportamenti colposi, le obbligazioni a carattere restitutorio nonché quelle relative alle spese legali e peritali;
- in ogni caso, ampiamente ridimensionandosi ogni avversa pretesa;
IN OGNI CASO: spese e competenze legali del presente grado di giudizio integralmente rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone alla richiesta di espletamento della c.t.u. medico-legale per le ragioni dedotte nel presente atto;
ci si oppone, inoltre, all'ammissione dei capitoli di prova formulati in quanto inconferenti e generici e, comunque, richiedenti giudizi e valutazioni non demandabili a testimoni, per i motivi già dedotti nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. tempestivamente depositate nell'interesse della deducente
PA nel corso del giudizio di primo grado. Si insiste, invece, per l'ammissione delle istanze istruttorie tempestivamente introdotte nella seconda e terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. non accolte e ribadite anche in questa sede.
Per Controparte_10
NEL MERITO DELL'APPELLO AVVERSARIO, IN VIA PRINCIPALE: respingersi l'appello principale avversario in quanto infondato in fatto e in diritto confermandosi la sentenza n. 261/2023 del Tribunale di Rovereto nella parte in cui ha escluso la sussistenza di profili di responsabilità della dott.SS , mandandosi gli appellati assolti da ogni pretesa Parte_3
risarcitoria ad ogni titolo evocata;
NEL MERITO DELL'APPELLO AVVERSARIO, IN VIA
SUBORDINATA: nella denegata ipotesi accoglimento dell'impugnazione pag. 12/67 avversaria e di ritenuta responsabilità della dott.SS , mantenersi Parte_3
l'obbligazione di quest'ultima e del suo assicuratore (subordinatamente alla reiterazione in appello, da parte di della dott.SS , della domanda Parte_3
Cont di manleva verso e in denegata ipotesi di rigetto del motivo di appello incidentale condizionato oggi proposto), in via strettamente proporzionale al grado di responsabilità del medico e ai reali danni subiti da parte appellante strettamente connessi alla condotta della convenuta dott.SS
[...]
, accertando la percentuale effettiva di responsabilità/ Pt_3
corresponsabilità di quest'ultima e degli altri soggetti ritenuti corresponsabili, valutando la sussistenza di ogni elemento con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, ridimensionandosi, comunque, le avverse pretese e fermi restando tutti i limiti contrattuali di garanzia;
in conseguenza, mantenersi l'obbligazione di Controparte_4
con riferimento al rischio assunto con il certificato n.
[...]
A820D0202A23E8A-LB limitata al risarcimento dei danni che parte appellante avrà analiticamente provato e dimostrato in corso di causa con riferimento alla sola posizione della dott.SS ; valutarsi in ogni Parte_3
caso l'obbligazione della compagnia subordinatamente alla reiterazione in appello, da parte di della dott.SS , della domanda di manleva Parte_3
Cont verso e in denegata ipotesi di rigetto del motivo di appello incidentale condizionato oggi proposto) nel rispetto degli stretti limiti del contratto assicurativo, con riferimento al massimale, agli scoperti e alle franchigie, alle esclusioni, alle riduzioni di ogni genere (quale, a titolo esemplificativo, la richiamata l'esclusione di ogni copertura per le obbligazioni solidali);
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: in via di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale pag. 13/67 nella parte in cui viene adombrata una responsabilità della dott.SS
[...]
(nonché subordinatamente alla reiterazione in appello, da parte di Pt_3
Cont quest'ultima, della domanda di manleva verso ), si chiede che, in riforma della sentenza n.261/2023 del Tribunale di Rovereto, venga accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza n. A820D0202A23E8A-
LB contratta dalla dott.SS con gli oggi Parte_3 Controparte_12
per le ragioni esposte in comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta di appello e con susseguente rigetto di ogni domanda eventualmente riproposta dalla dott.SS in sede di gravame;
Parte_3
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti, onorari;
IN VIA ISTRUTTORIA ANCHE IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
CONDIZIONATO: ci si oppone avverso i capitoli di prova che parte appellante ha reiterato in citazione di appello per i motivi dedotti in terza memoria ex art. 183 vi comma c.p.c. in quanto assolutamente inconferenti e, in ogni caso, inidonei a promuovere alcuna confessione delle interrogande oltre a contenere, in gran parte, pure giudizi e valutazioni che richiederebbero, semmai, approfondimenti di natura tecnica e certamente non surrogabili attraverso una prova orale. Per quanto attiene alla prova per testi richiesta sui medesimi capitoli, ci si oppone per le ragioni sopra esposte evidenziando, in particolare, come i capitoli di prova siano in massima parte infarciti di giudizi e valutazioni non demandabili ad un teste oltre che inconferenti.
Con le forme dell'appello incidentale, si ripropone l'istanza tempestivamente avanzata in primo grado chiedendosi che venga ordinato alla dott.SS e/o a di Parte_3 Controparte_13
esibire copia di tutte le polizze di assicurazioni per la RC professionale in pag. 14/67 essere con il medico antecedenti alla stipula del contratto assicurativo del
2020 con LIC nonché copia di tutte le denunce di sinistro inoltrate al proprio precedente assicuratore dalla dott.SS con CP_13 Parte_3
riferimento alla posizione e Pt_1 Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10 luglio 2020, i coniugi
[...]
e in proprio e quali esercenti la responsabilità Parte_2 Parte_1
genitoriale nei confronti del figlio minore, convenivano Persona_1
le avvocatesse e in proprio e Controparte_1 Controparte_2
quali rappresentanti legali dello “Studio Dixi - Marcabruni Lara & de
Scolari Bonatti Claudia Avvocati Associati”, deducendo che: il figlio era nato il [...] e dalla nascita era affetto da tetraparesi Per_1
distonica comportante un grave deficit psicomotorio e di articolazione del linguaggio;
in data 19.09.2013 era stato dichiarato “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”; avevano dato incarico alle avvocatesse di verificare se fosse ravvisabile una responsabilità medica per i danni patiti da sin dalla nascita, Per_1
sottoscrivendo atto di conferimento di incarico professionale in data
13.07.2016 (doc. 8 att.);le professioniste , a fronte del parere negativo espresso dal dott. che aveva ritenuto insussistente alcuna Per_5
ipotesi di responsabilità da parte del personale medico dell' CP_14
avevano contattato la dott.SS , la quale nel maggio Parte_3
2016 aveva redatto una relazione in cui ravvisava un'ipotesi di responsabilità medica in capo al personale sanitario dell (doc. 6 CP_14
att.); in data 02.03.2017 era stato sottoposto a visita medico-legale Per_1
pag. 15/67 in contraddittorio con l la CP_14 Controparte_15
(società assicuratrice dell , i genitori e la dott.SS al fine CP_14 Parte_3
di verificare le dedotte responsabilità e i danni lamentati;
il 03.10.2017 le avvocatesse avevano formulato proposta transattiva all per CP_14
complessivi € 1.750.000,00 (di cui € 900.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico patito dal minore, € 350.000,00 a titolo di risarcimento del danno emergente patito dal minore in ragione di spese mediche e spese neceSSrie per l'adeguamento dell'abitazione, € 250.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla madre, € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal padre, €
50.000,00 a titolo di risarcimento del lucro ceSSnte patito dalla madre per la perdita di guadagno in relazione alla propria attività di geometra libera professionista in ragione dell'esigenza di curare ed assistere il minore;
€
100.000,00 a titolo di spese legali inclusive di accessori) (doc. 20 att.); il
25.10.2017 le avvocatesse avevano richiesto alla dott.SS parere Parte_3
circa la congruità della proposta formulata (doc. 22 att.); il 10.11.2017 il dott. per aveva inoltrato allo studio Dixi Tes_1 Controparte_15
una comunicazione in cui “a perfezionamento dell'avvenuta transazione” aveva trasmesso due atti di quietanza per gli importi concordati (doc. 23 att.); il 13.11.2017 la dott.SS aveva riscontrato positivamente la Parte_3
richiesta di parere di congruità inviatale dalle avvocatesse in data
25.10.2017; il 14.11.2017 ai coniugi era stata Controparte_16
consegnata dallo studio Dixi una missiva a mani (docc. 26 e 27 att.), contenente una sintesi della proposta transattiva formulata all'assicurazione; nella medesima giornata i coniugi avevano provveduto a sottoscrivere due ulteriori atti: l'”atto di integrazione conferimento di pag. 16/67 incarico professionale” (doc. 28 att.), con il quale era stato ridotto il compenso dovuto alle professioniste in forza del conferimento di incarico del 13.07.2016, nonché l'atto di transazione (doc. 29 att.); il 16.11.2017 le avvocatesse avevano depositato ricorso al Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione in relazione alla transazione concernente il risarcimento a favore del minore, che era pervenuta in data 23.11.2017 (doc. 31 att.) e quindi inviata il 24.11.2017 alla società (società di Controparte_15
assicurazione dell , prima del visto del Pubblico Ministero del CP_14
27.11.2017.
Gli attori deducevano una responsabilità professionale delle avvocatesse e della dott.SS in quanto le legali avrebbero formulato una Parte_3
proposta transattiva incongrua e ribaSSta, senza preventivamente interpellare i clienti e la dott.SS ; mentre quest'ultima, a Parte_3
posteriori, avrebbe erroneamente ritenuto congrua la proposta formulata dai difensori e tali condotte avevano indotto i coniugi Persona_6
a sottoscrivere una transazione svantaggiosa. Allegavano che il danno patito dai genitori nonché dal minore era pari alla differenza fra il risarcimento conseguito in forza della transazione svantaggiosa ed il risarcimento che sarebbe stato conseguibile se non vi fosse stata la condotta colposa delle tre professioniste convenute , di cui chiedevano la condanna al risarcimento, oltre alle vittoria delle spese del giudizio.
Si costituivano le avvocatesse e Controparte_1 Controparte_2
contestando in fatto e in diritto la ricostruzione attorea. Negavano
[...]
la sussistenza dei presupposti della responsabilità professionale loro contestata, che avrebbe potuto essere affermata solamente a fronte di una condotta dolosa o gravemente colposa e, in ogni caso, previa pag. 17/67 dimostrazione da parte degli attori del fatto che, in assenza di quella condotta, avrebbero conseguito il risultato auspicato, e dunque un risarcimento maggiore, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico fra la condotta delle legali e il risultato (negativo) asseritamente derivato.
Contestavano che fosse provato che, in sede di transazione, ma probabilmente neppure all'esito del giudizio, sarebbe stato possibile conseguire un risarcimento del danno superiore a quello ottenuto, dovendosi considerare: la sussistenza di concause (in specie la sofferenza fetale infrauterina e pregreSS condizione psicofisica e ginecologica di ulteriori rispetto a quelle addebitabili al personale sanitario, Parte_2
di cui i coniugi erano stati messi al corrente sin Controparte_16
dall'aprile 2016 (cfr. email del 28.04.2016 – doc. 6 di parte conv. avv.ti), che non erano state indicate nella relazione del maggio 2016, in quanto tale atto aveva costituito la base sulla quale intavolare la trattativa con l' per cui non potevano essere enunciate circostanze sfavorevoli CP_14
alla posizione degli assistiti per fini puramente strategici;
le condizioni cliniche di erano migliori rispetto a quelle rilevate durante la Per_1
visita medico-legale del 02.03.2017 presso l di RE , in ragione CP_14
del fatto che appena prima della visita il minore era assopito ed era stato svegliato dalla madre al momento della visita: egli pertanto sarebbe apparso più rallentato di quanto non fosse in realtà, come riferito personalmente dalla sig.a alla dott.SS e all'avv. Parte_2 Parte_3
subito dopo detta visita, ma anche esplicitamente ammeSS CP_1
nell'integrazione del conferimento di incarico professionale dd.
14/11/2017, laddove, al secondo punto dell'elenco si scrive “… in relazione allo stato sanitario di che, se sottoposto ad accurata Per_1
pag. 18/67 perizia medico-legale vedrebbe emergere la sua piena capacità di espressione oltre che il margine ampio di miglioramento prevedibile, circostanze queste non evidenziate dalla visita medica sostenuta con i delegati della controparte” (doc. 28 conv. avv.ti); la chiusura del punto nascita di , ove era stato partorito , se da un lato aveva Pt_5 Per_1
rappresentato un punto di forza nelle trattative (al fine di evitare un caso mediatico), dall'altro lato avrebbe complicato l'istruzione di un'eventuale causa di merito;
il quadro normativo incerto, contrassegnato dal paSSggio tra varie novelle legislative in punto responsabilità medica;
l'assenza di condizioni idonee a fondare una richiesta di personalizzazione del danno
(peraltro difficilmente riconoscibile in sede transattiva). Negavano che fosse loro imputabile alcuna condotta gravemente colposa, atteso che non avevano omesso alcuna informazione. Per quanto riguarda la quantificazione del danno biologico in capo al minore avevano fatto affidamento sul parere medico legale della dott.SS ; mentre per Parte_3
quella del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale patito dai genitori, questi ultimi erano rimasti inerti, nonostante la richiesta di approfondimenti e di acquisizione di ulteriore documentazione.
Sotto diverso profilo, assumevano che se anche a una responsabilità professionale delle convenute fosse stata ravvisata, con la steSS avrebbe concorso la condotta omissiva degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Chiedevano in via preventiva di essere autorizzate a chiamare in causa la propria assicurazione;
nel merito chiedevano il rigetto delle domande attore e, in subordine, nell'ipotesi di accertamento di un concorso colposo nella determinazione danno , che fosse diminuito in ragione del concorso di colpa da parte dei coniugi ai sensi dell'art. 1227 c.c. Persona_6
pag. 19/67 ed in ogni caso per la differenziazione del grado di colpa fra le legali e la dott.SS ai sensi dell'art. 2055, comma 3 c.c.; con vittoria delle Parte_3
spese del giudizio e con condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Si costituiva – rappresentanza Controparte_3
generale per l'Italia, la quale contestava la sussistenza di responsabilità professionale imputabile alle assicurate e CP_1 Controparte_2
in quanto difettava la prova di una condotta colposa imputabile alle avvocate nonché dell'elemento oggettivo vale a dire, pur ipotizzando una condotta colposa, possibilità di conseguire un risarcimento superiore.
Contestava parimenti la quantificazione del danno in relazione al biologico quantificato dagli attori facendo valere una percentuale di invalidità (pari al 95%) che era invece inclusiva di concause diverse dalla responsabilità dei sanitari nonché una personalizzazione di cui non erano stati dimostrati i presupposti;
mentre per il danno patrimoniale patito dal minore e quello non patrimoniale dei genitori evidenziava che la quantificazione era avvenuta in assenza della documentazione e degli approfondimenti richiesti ai coniugi In subordine, Persona_7
l'assicurazione eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa con riguardo alla responsabilità contestata dagli attori, in quanto non coprirebbe alcune delle condotte non colpose addebitate alle due legali (in specie la violazione del dovere di informazione e la volontà di addivenire ad una transazione svantaggiosa;
nonché la domanda formulata dalle convenute di essere tenute indenni nel caso di condanna a titolo di restitutorio e a titolo di spese legali). Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree ed in subordine di limitare l'obbligazione risarcitoria tenuto conto del concorso colpevole dei danneggiati, della condotta pag. 20/67 concorrente dalla dott.SS (salva in ogni caso l'azione di Parte_3
regresso); in ogni caso domandava che la condanna dell'assicurazione fosse contenuta nei limiti della polizza assicurativa (con particolare riguardo a franchigie, massimali, esclusioni e riduzioni) e rispetto alle sole domande (di risarcimento danno) rientranti nella copertura assicurativa;
il tutto con vittoria delle spese di causa.
Si costituiva la dott.SS , negando la propria Parte_3
responsabilità professionale. Escludeva che ricorresse alcuna incongruenza fra la perizia del 2016 e il parere emesso a novembre 2017, facendo presente che l'esistenza di concause rispetto alla responsabilità del personale sanitario era stata prospettata agli attori sin dall'inizio (cfr. doc.
1 di parte conv. ), ma non se ne era fatta menzione nella perizia Parte_3
del maggio 2016 per pura strategia difensiva;
analogamente il riferimento alle ridotte aspettative di vita di era stato omesso nella prima Per_1
relazione del maggio 2016, in quanto costituiva elemento che avrebbe potuto comportare una riduzione del danno biologico complessivamente liquidato al minore, mentre era stato, invece, considerato nel parere del
2017,in quanto documento riservato fra le parti e quale elemento da tenere in considerazione al fine di valutare la congruità del danno patrimoniale patito dal minore, non considerato nella perizia del 2016. Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria PA assicurativa;
nel merito insisteva nel rigetto delle domande proposte dagli attori, con rifusione delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e
1917, co. 3 c.c..
Si costituiva eccependo preliminarmente Controparte_4
Parte l'inoperatività della polizza, in quanto il sinistro sarebbe stato noto alla pag. 21/67 prima della stipula del contratto di assicurazione, nonché la Pt_3
sussistenza di massimali e di altri limitazioni alle voci di danno risarcibili.
Nel merito, deduceva l'insussistenza di ogni responsabilità in capo alla convenuta, richiamando le argomentazioni già esplicitate dalle parti sul punto (in specie l'insussistenza di qualsiasi condotta colposa, circoscritta in ogni caso, attesa la complessità del caso, alle sole ipotesi di colpa grave;
l'insussistenza di nesso di causalità fra l'attività del medico e il danno lamentato ed, infine, la mancanza di qualsiasi prova in ordine al quantum del danno patito, aggiungendo altresì la necessità di considerare che, rispetto alla quantificazione del danno futuro relativo alle spese mediche, ove riconosciuto, si sarebbe dovuto tenere in considerazione il c.d. montante di anticipazione, consistente nel vantaggio di cui beneficia il danneggiato qualora si veda riconosciuta una somma, di cui avrebbe dovuto disporre solamente nel futuro.
Con sentenza n 261/2023 del 21 settembre 2023 il Tribunale di Rovereto respingeva le domande degli attori proposte nei confronti delle avvocatesse e;
ed in accoglimento della Controparte_2 Controparte_1
domanda riconvenzionale li condannava ai sensi dell'art 96 c.p.c. al pagamento a loro favore della somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed alla rifusione delle spese di lite;
respingeva parimenti le domande proposte dagli attori nei confronti della OReSS
ed in accoglimento della domanda riconvenzionale li Parte_3
condannava ai sensi dell'art 96 c.p.c. al pagamento a loro favore della somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo ed alla rifusione delle spese di lite;
condannava inoltre gli attori a rifondere alle terze chiamate le spese del grado.
pag. 22/67 Operava, alla luce delle allegazioni difensive e sulla base della copiosa documentazione dimeSS dalle parti, una accurata descrizione della vicenda che aveva intereSSto il nucleo familiare a seguito della nascita in data 18.9.2010 di con gravissime patologie che lo Persona_1
avevano reso invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e necessità di assistenza continua;
all'esito della quale era stata sottoscritta dai genitori, assistiti dalle avvocatesse e e Controparte_2 CP_1
come consulente medico legale la OReSS , un atto di Parte_3
transazione con e che Controparte_15 CP_14
prevedeva il riconoscimento in favore di del danno in termini di Per_1
invalidità permanente al 77%, oltre ad € 350.000,00 a titolo di danno patrimoniale per un importo complessivo in favore del minore di €
1.250.000,00; ed un danno patrimoniale e non a favore dei genitori per complessivi € 400.000,00 oltre ai compensi per le avvocatesse per €
100.000.00.
In relazione alla posizione delle due legali, il Tribunale evidenziava che la responsabilità era stata loro ascritta sotto plurimi profili: ingiustificata riduzione della percentuale di invalidità permanente del minore;
mancata argomentazione rispetto alla stima delle restanti voci di danno;
mancata informazione circa la proposta transattiva;
mancata attesa del parere integrativo della dott.SS prima della trasmissione della proposta Parte_3
transattiva alla PA;
mancata previa attivazione della procedura di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare;
mancata indicazione del ricorso al Giudice Tutelare delle spese legali riconosciute ai legali direttamente dalla PA Assicurativa;
difformità tra la missiva a pag. 23/67 mani datata 14/11/2017 acquisita dall'avv. Canestrini (doc. 27 att.) e quella recante la steSS data ed effettivamente consegnata agli attori (doc. 26 att.).
Reputava infondato il primo addebito, relativo ad una ingiustificata rideterminazione al ribasso del risarcimento dovuto per il danno biologico patito da rispetto alla perizia iniziale della dott.SS Persona_1 [...]
, che lo aveva quantificato nella percentuale del 95% di invalidità Pt_3
permanente, mentre nella proposta transattiva fatta sottoscrivere ai due coniugi sarebbe stata accettata la percentuale del 77%, ravvisando che dalle risultanze istruttorie risultava che i coniugi erano stati resi edotti di ogni aspetto legato alla strategia difensiva seguita dai loro legali.
Affermava che essi erano consapevoli che al momento del parto vi erano state delle complicazioni, alle quali avevano fatto riferimento i legali nell'e-mail del. 17/03/2015 inviata al dott. e prendeva atto che, Per_5
in sede di interpello, gli attori avevano confermato di avere conferito incarico ai legali di acquisire il parere medico legale del OR Per_5
come pure delle conclusioni a cui era pervenuto, vale a dire che in un primo momento, sulla base delle carte, aveva espreSSmente ritenuto che si fosse trattato di “parto complicato per causa non dipendente dal personale sanitario” (v. punto 11.2.), e, dopo l'esame del bambino, aveva concluso per l'insussistenza di un nesso causale tra operato dei sanitari e danni subiti dal piccolo. In relazione all'incarico successivamente conferito alla
, rilevava come nella e-mail del 28/04/2016 (punto 14.1.), che Parte_3
aveva anticipato la perizia, la OReSS aveva fatto cenno all'esistenza di concause nella determinazione dell'evento, che la sig.a Parte_2
aveva compreso “non essere una bella parola”. Osservava che se la perizia datata 14/05/2016 faceva, invece, riferimento ad una esclusiva pag. 24/67 responsabilità dei medici, quantificando il danno da invalidità permanente patito dal bambino nel 95%;,al contempo la lettera accompagnatoria di pari data, indirizzata anche alla sig.a aveva ribadito la Parte_2
coesistenza di una componente riconducibile ad errore medico ed una componente non iatrogena, ossia imputabile a una sofferenza fetale intrauterina non riferibile a cause esterne. Rilevava che i coniugi erano stati informati di tutte le questioni e di tutti i paSSggi come era confermato dai documenti ed ammesso in sede di interpello ( capitolo 11,12,14,15 memoria ). Alla luce di tali elementi, riteneva di tutta evidenza Parte_3
che l'indicazione di una percentuale del 95% avesse costituito il frutto di una scelta strategica della difesa elaborata dai legali e dal consulente di parte al fine di tutelare al meglio i clienti nelle trattative. Rilevava inoltre che le avvocatesse, oltre a sollecitare l'Assicurazione e contestualmente predisporre la domanda di mediazione nel caso di mancato riscontro, avevano anche chiesto ai clienti di fornire documentazione che attestasse la perdita di guadagno patita dalla sig.a le spese per Parte_2
l'assunzione di una badante per il piccolo , le modifiche da Per_1
apportare all'immobile per eliminare le barriere architettoniche, ed avevano anche prospettato la possibilità di farsi fare una perizia da un medico per quantificare il danno biologico psichiatrico patito dai genitori , individuando lo specialista nel dott. avevano anche Per_8
consultato un penalista per verificare i profili penalistici della vicenda.
Tuttavia, con l'unica eccezione dell'indicazione dei costi di sistemazione dell'immobile, i clienti non avevano consegnato la documentazione richiesta per una più precisa quantificazione del danno patrimoniale.
Concludeva quindi che le prime tre censure risultavano sconfeSSte,
pag. 25/67 essendo provato che i legali avevano costantemente informato in modo chiaro i clienti di tutti gli aspetti significativi e determinanti.
In relazione alle censure mosse alla tempistica di conclusione della transazione, essendo stato contestato che sarebbe stata conclusa senza tenere conto delle osservazioni della OReSS né Parte_3
dell'autorizzazione del Giudice Tutelare , osservava che si trattava di profili irrilevanti non essendo derivata agli attori alcuna conseguenza negativa dal fatto di avere firmato la transazione prima dell'acquisizione di tali atti, dal momento che il Giudice Tutelare aveva comunque potuto esaminare la predetta integrazione peritale alla luce della quale aveva autorizzato la transazione, che aveva riconosciuto il risarcimento in ragione di una percentuale di invalidità del 77%. Riteneva parimenti irrilevante l'omeSS indicazione al Giudice tutelare del fatto che la transazione prevedeva anche il pagamento per spese legali , dal momento che erano state pagate dai genitori: come pure la asserita esistenza di due versioni della informativa del 14 novembre 2017 delle quali solo una conteneva la previsione della corresponsione diretta agli avvocati da parte di del compenso di €78.814,63 dal momento che nel CP_15
conferimento di incarico professionale sottoscritto il 13 luglio 2016 si faceva menzione della duplice liquidazione dei compensi, di cui una con corresponsione diretta dalla assicurazione oltre ad altra a carico dei clienti.
Concludeva quindi escludendo qualsiasi negligenza, omissione, mancata informazione da parte degli avv.ti e nei Controparte_2 CP_1
confronti dei clienti In particolare ravvisava che i Persona_6
clienti erano stati informati in maniera più che idonea, in una pluralità di occasioni, mediante riunioni in presenza e comunicazioni scritte (e-mail) ed pag. 26/67 erano stati sollecitati a fornire documenti volti ad una più precisa determinazione del danno patrimoniale patito dal figlio e dai genitori stessi;
ed era stati edotti in merito alla strategia difensiva.
In relazione alla doglianza relativa alla insufficienza dell'importo liquidato, evidenziava come gli attori avessero in precedenza manifestato gradimento, sottolineando l'esigenza di avere una liquidazione veloce tanto da volere omettere l'integrazione della perizia nonché
l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Stigmatizzava la genericità della censura relativa alla mancata personalizzazione dell'importo di €
900.000,00 liquidato a titolo di danno biologico per l'invalidità permanente del 77%, non essendo in alcun modo stati indicati gli elementi che la avrebbero resa possibile.
Infine, in relazione alla mancata specificazione dei criteri di quantificazione delle spese future, sottolineava che le richieste degli avvocati di avere ulteriori documentazione sia per le spese di assistenza sia per i danni richiesti dai genitori non aveva avuto alcun riscontro.
Conclusivamente il Tribunale negava che potesse ravvisarsi alcun profilo di colpa nell'operato delle avvocatesse che avevano portato alla sottoscrizione di una transazione che aveva riconosciuto ai clienti il riconoscimento di una somma considerevole;
e quindi respingeva la domanda.
Per quanto riguarda quella proposta nei confronti della OReSS
[...]
, osservava che le contestazioni erano sovrapponibili a quelle mosse Pt_3
alle avvocatesse, dal momento che attenevano alla condotta professionale svolta in qualità di consulente della parte per gli aspetti medico-sanitari della vicenda, che , secondo l'assunto attoreo, sarebbe stata eseguita con pag. 27/67 negligenza, così determinando una gestione dell'intera pratica non improntata al massimo interesse della parte e alla sua massima soddisfazione. Richiamava quindi le considerazioni svolte in punto di corretta informazione e di diligenza, come pure in relazione alla contestazione di avere in prima battuta quantificato il danno nella misura del 95% e poi, immotivatamente e senza avere informato i clienti, di avere dato parere positivo alla offerta della controparte modulata in ragione del
77%, inducendo gli attori a sottoscrivere una transazione che altrimenti essi non avrebbero accettato . Ribadiva che gli attori erano stati informati che il danno non era ascrivile in toto all'operato dei sanitari, ma che vi erano delle concause, come chiarito dalla convenuta nella mail dell'aprile
2016 e successivamente nella accompagnatoria alla perizia;
che la indicazione del 95% in punto di danno era finalizzata ad ottenere il risultato migliore per i clienti. Respingeva quindi anche la domanda proposta nei confronti della . Parte_3
Accoglieva le domande ex art 96 c.p.c. proposte dalle professioniste convenute ravvisandone i presupposti, ritenuta la piena consapevolezza in capo agli attori dell'infondatezza delle loro pretese dal momento che risultava dagli stessi atti di causa sconfeSSta la tesi che essi non fossero stati a conoscenza di circostanze, decisive ai fini della determinazione del risarcimento del danno subito a seguito della nascita di Persona_1
che aveva costituito oggetto del mandato professionale conferito agli avv.ti e e alla dott.SS . Al contempo, Controparte_2 CP_1 Parte_3
sottolineava che il risarcimento era stato ottenuto in tempi comunque rapidi e mediante liquidazione di una somma considerevole, senza che gli pag. 28/67 attori rimanessero coinvolti in un giudizio dall'esito incerto e di durata sicuramente di gran lunga maggiore.
Sottolineava poi il giudice aveva formulato in occasione dell'udienza del
27/04/2021, dopo aver preso visione degli atti introduttivi, ma prima di concedere i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., proposta transattiva che prevedeva “la rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate”, sostanzialmente rifiutata unicamente dagli attori.
In punto di liquidazione del danno patito dai convenuti, richiamata la lettura costituzionalmente orientata dell'art 96 c.p.c. che ne ha attribuito anche la valenza di strumento diretto a garantire la ragionevole durata del processo, con ciò assolvendo una funzione sanzionatoria delle condotte che si risolve in un abuso del processo , condannava gli attori a risarcire alle convenute la somma di € 10.000,00 ciascuna oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Dichiarate assorbite le domande di manleva proposte nei confronti delle società di assicurazione, rilevava che la chiamata in causa di
[...]
non aveva sollevato eccezione di inoperatività, Controparte_3
ma si era limitata a contestare alcune voci;
mentre in relazione a
[...]
ravvisava la infondatezza dei rilievi con cui era stata Controparte_17
contestata la inoperatività della clausola claims made, non ravvisando alcuna richiesta da parte dell'avvocato Callipari in epoca anteriore alla stipula della polizza, Pertanto in ragione del principio di soccombenza e di quello di causalità condannava gli attori a rifondere alle controparti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2023, proponevano appello e chiedendo in riforma della Parte_1 Parte_2
pag. 29/67 sentenza impugnata, di cui chiedevano in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutorietà, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado. In via subordinata chiedevano la revoca della condanna ex art 96 c.p.c. nonché la riforma della sentenza in relazione alla condanna degli attori alla rifusione delle spese a favore di per Controparte_18
manifesta infondatezza della chiamata in causa . Chiedevano infine la rifusione delle spese del doppio grado. Concludevano anche in via istruttoria chiedendo l'accoglimento delle istanza formulate in primo grado.
Si costituivano e chiedendo il Controparte_1 Controparte_2
rigetto della istanza di sospensione della sentenza. Nel merito domandavano il rigetto dell'appello, di cui contestavano la fondatezza;
chiedevano la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del grado nonché ex art 96 c.p.c.. In via subordinata, nel caso di riconoscimento di una responsabilità professionale a loro carico, riproponevano ai sensi dell'art 346 c.p.c. le conclusioni di primo grado e quindi chiedevano il riconoscimento di un concorso colposo degli appellanti ex art 1227 co II
c.c. ovvero che si riducesse il risarcimento ai sensi dell'art 1227 co I c.c.; chiedevano inoltre che si determinasse il diverso grado di colpa fra tutte le originarie convenute ex art 2055 co III c.c., con condanna delle avvocatesse al pagamento dell'eventuale minore somma. Concludevano anche in via istruttoria. Al contempo, in caso di accoglimento delle domande di controparte, riproponevano nei confronti di Controparte_7
domanda di manleva in relazione alle somme che sarebbero state
[...]
condannate a pagare agli appellanti.
pag. 30/67 Si costituiva chiedendo il rigetto della istanza di Controparte_7
sospensiva. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello principale nei confronti delle proprie assistite. In subordine riproponeva le difese già svolte in primo grado in punto di quantificazione del risarcimento. In via di appello incidentale condizionato riproponeva l'eccezione di difetto di copertura nei termini allegati in primo grado. Concludeva anche in via istruttoria
Si costituiva , chiedendo il rigetto della istanza di Parte_3
sospensione. Nel merito domandava il rigetto dell'appello. In via subordinata all'accoglimento della domanda risarcitoria, riproponeva domanda di manleva nei confronti di con Controparte_4
pagamento diretto a favore degli aventi diritto ex art 1917 comma II c.c. e rifusione alla appellata delle spese legali ex art 1917 co II c.c., previo accertamento del diniego dell'assicuratore di assumere la gestione diretta della controversia. Riproponeva le conclusioni in via istruttoria di primo grado.
Infine si costituiva opponendosi alla istanza di sospensiva . Nel CP_4
merito, chiedeva il rigetto dell'appello principale, domandando in via subordinata che si liquidasse a carico della OReSS il Parte_3
risarcimento nei limiti strettamente proporzionale ai limiti di corresponsabilità. In via di appello incidentale condizionato, chiedeva che si accertasse la inoperatività della polizza.
Con ordinanza del 5/12 marzo 2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione al Collegio con provvedimento del 2 dicembre 2024
pag. 31/67 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con plurimi motivi, gli appellanti formulano censure alla valutazione degli elementi di prova lamentando ha determinato una errata ricostruzione dei fatti sulla base dei quali sono state respinte le domande di accertamento della responsabilità contestata alle convenute e di risarcimento del danno .
Con il primo, prendono le mosse dalla risposta data dal consulente medico legale, inizialmente contattato dalle avvocatesse e quindi si soffermano sulla interlocuzione avuta con la OReSS . Fanno presente che Parte_3
il OR aveva dichiarato di non avere assunto l'incarico in Per_5
quanto non riteneva sussistente alcuna responsabilità del personale medico, ma rilevano che non era stato dimesso una parere formale, avendo la controparte prodotto solamente un mail del medico legale che aveva fatto presente che potevano ricorre elementi di malpractice nella conduzione del parte in un contesto di parto complicato per cause non dipendenti dal personale sanitaria;
e di non potere escludere che anche nel caso in cui il parto fosse stato condotto con maggiore attenzione, non di meno vi sarebbero stati danni a carico del bambino, sia pure inferiori ma da verificare.
Stigmatizzano che il Tribunale ha erroneamente affermato che gli attori avevano risposto agli interpelli anche sul capitolo 5 che invece non era stato loro sottoposto, mentre avrebbe permesso di chiarire il contenuto predetto parere;
per cui nessun elemento utile era desumibile dagli interpelli delle avvocatesse. Concludono che sulle ragioni del diniego del dott. non vi era alcuna certezza istruttoria dovendosi ritenere Per_5
che egli avesse individuato solo delle concause che avevano determinato pag. 32/67 un aggravamento del danno medesimo ( come espresso nella mail del
10.4.2015). Stigmatizza come non fosse stata disposta l'audizione del
, che avrebbe fornito elementi chiarificatori. Censurano poi Per_5
che non erano state valorizzate le dichiarazioni della che , in Parte_2
risposta al capitolo 7 dell'interpello, aveva riferito che dopo la visita dal dott. Dell'Uomo, unitamente al marito aveva deciso di non proseguire, ma che, successivamente, erano stati contattati dalle avvocatesse, le quali evidentemente non erano persuase del primo parere.
Per quanto riguarda i rapporti con la OReSS , lamentano che Parte_3
il Tribunale non ha tratto corrette conclusioni dal contenuto della mail del 14 maggio 2016 diretta agli appellanti, in cui ella aveva evidenziato l'incidenza di concause di natura non iatrogena attribuendone carattere secondario, per cui non poteva escludersi il nesso di causalità avendo rilevato la inadeguatezza nell'assistenza fornita alla partoriente.
Aggiungono che non è stato dimostrato che la OReSS avesse Parte_3
comunicato agli appellanti informazioni riservate ulteriori rispetto a quelle contenute nelle mail del 28.4.2016 e 14.5.2015.
Lamentano poi che il Tribunale ha valorizzato come dato di fatto una circostanza che invece era stata meramente riferita dalla difesa della convenuta, senza trovare conferma in sede di interpello dalla , Parte_3
vale a dire che, in occasione della visita medica presso il fiduciario della assicurazione, il minore era apparso rallentato in quanto si era appena svegliato.
Censurano poi che il Tribunale ha valorizzato che in sede di interpello la aveva confermato che gli appellanti avevano espresso Parte_2
gradimento della somma offerta, senza tenere conto che tale posizione era pag. 33/67 stata indotta dalla rappresentazioni che avevano ricevuto dalle professioniste.
Si soffermano poi sul documento 27 , evidenziando che esso riproduce la comunicazione di cui al documento 26, vale a dire la nota datata 14 novembre 2017, contenente i termini della proposta transattiva;
ribadiscono di non avere mai ricevuto la copia dimeSS in atti dalla controparte contenente due ulteriori paragrafi relativi alla compenso riconosciuto dalla PA direttamente;
concludono quindi affermando che il documento 27 delle appellate era stato confezionato per evitare di sottoporre al Giudice Tutelare la voce relativa alle spese legali.
Lamentano che il Tribunale ha errato nell'individuare nel doc 27 una relazione aggiuntiva.
Con il secondo motivo, si soffermano sulle motivazioni svolte in sentenza in relazione alla responsabilità professionale delle avvocatesse. Premesso un ampio excursus sui principi giurisprudenziali, ritengono fuorviante la valorizzazione dell'importo del risarcimento ottenuto in sede di transazione, dovendo essere rapportato alla specificità del caso concreto.
Ribadiscono che il dovere di informazione è stato assolto in modo incompleto, ingenerando nei clienti uno stato d'animo che poi li ha indotti ad accettare l'offerta senza ulteriori iniziative o richieste.
Nello specifico, con riguardo alle censure di ingiustificata riduzione della percentuale di invalidità permanente del minore;
mancata argomentazione rispetto alla stima delle restanti voci di danno;
mancata informazione circa la proposta transattiva, muovono rilievi alle argomentazioni con cui il
Tribunale ha invece affermato gli attori erano stati resi edotti di ogni aspetto legato alla strategia difensiva, alla prospettazione in punto di pag. 34/67 concause formulata dalla e che fossero loro stati chiesti Parte_3
documenti atti di dimostrare le varie voci. Ribadito che non era stata mai fornita loro una perizia a firma del OR ribadiscono che le Per_5
comunicazione di natura riservata a firma della OReSS si Parte_3
erano limitate alle mail del 28.4.201 e 14.5.2015. Stigmatizzano che pur essendo a conoscenza della esistenza di una concausa, non erano stati avvertiti che questo avrebbe comportato una decurtazione di ben 18 punti percentuali di invalidità permanente;
e lamentano che non era stata chiarita la strategia da seguire nei confronti della PA assicurativa.
Obiettano che la quantificazione dei costi di assistenza avrebbe dovuto essere formulata dalla OReSS , come sollecitato con la mail Parte_3
del 25 ottobre 2027, per cui non era corretto che si imputasse loro una mancata collaborazione. Fanno inoltre presente che sul capitolo relativo alla consegna della documentazione reddituale della le Parte_2
avvocatesse in sede di interpello avevano risposto di non ricordare, stigmatizzando la “ singolarità” di tale risposta.
Con riguardo ai restanti aspetti presi in considerazione dal Tribunale
(mancata acquisizione del parere integrativo della dott.SS Parte_3
prima della trasmissione della proposta transattiva alla PA;
mancata attivazione in via preliminare della procedura di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare;
mancata indicazione nel ricorso al Giudice
Tutelare delle spese legali riconosciute ai legali direttamente dalla
PA Assicurativa;
difformità tra la missiva a mani datata
14/11/2017 acquisita dall'Avv. Canestrini (doc. 27 att.) e la copia effettivamente consegnata agli attori (doc. 26 att.) ) censurano che le valutazioni formulate in sentenza non sono condivisibili.
pag. 35/67 Impugnano la statuizione con cui il Tribunale ha escluso che potesse essere derivato alcun pregiudizio dalla circostanza che il parere di congruità della era stato acquisito solo dopo la sottoscrizione Parte_3
della transazione, essendo stata valorizzata la circostanza che il Giudice
Tutelare aveva in ogni caso potuto esaminarlo, e lamentano che le avvocatesse avevano determinato le condizioni della transazione prima di acquisire il parere del medico legale. Affermano inoltre che la dott.SS
aveva recepito in modo acritico le condizioni formulate delle Parte_3
legali ed imputano al medico legale tale condotta come fonte di responsabilità.
Lamentano inoltre che l'atto di transazione avrebbe dovuto essere sottoposto al vaglio del Giudice Tutelare in via preventiva e lamentano che a causa della mancanza di chiarezza del testo del ricorso come pure della omeSS allegazione della transazione, il GT non era stato posto in condizioni di valutar in modo adeguato il contenuto della transazione.
Aggiungono che attraverso la previsione che le spese legali sarebbero state sostenute dai genitori era stato evitato di esibire al Giudice Tutelare l'atto di transazione e la quietanza, impedendo quindi qualsiasi sindacato sulle quota delle spese a carico del minore. Lamentano che il Tribunale non ha valorizzato in modo adeguato tali circostanze. Infine fanno presente che l'omeSS menzione nel ricorso dei compensi da corrispondere alle avvocatesse aveva comportato che avessero dovuto farsene carico i genitori in via definitiva e non solamente provvisoria;
ma precisano che tali questioni erano oggetto di separato giudizio
Con il terzo motivo impugnano le statuizioni relative al profilo della responsabilità del medico -legale OReSS , a cui ascrivono Parte_3
pag. 36/67 una violazione del dovere di diligenza, che invece è stata erroneamente esclusa dal Tribunale. Obiettano che, pur volendo avvalorare la tesi secondo cui nella relazione medica l'appellata avesse volutamente indicato la percentuale della invalidità in modo superiore, per supportare la posizione dei clienti nelle trattative, non di meno in base ai principi di deontologia tale percentuale di invalidità avrebbe dovuto essere indicata nel rispetto della verità scientifica. Ribadiscono che appare ingiustificata la valutazione di congruità del 77% formulata nel novembre 2017 rispetto riconoscimento di un grado di invalidità del 95%, considerato che anche nella relazione riservata inviata alla madre era stato fatto riferimento ad una mera concausa di fattore endogeno. Contestano poi la fondatezza delle ulteriori argomentazioni addotte per avvalorare la proposta transattiva ed aggiungono che esulava dalla competenza del medico legale il riferimento alla variabilità dell'esito del giudizio. Ritengono non corretta la valutazione in termini di congruità anche delle spese mediche paSSte e future. Lamentano la mancata ammissione della testimonianza del OR
fiduciario di in quanto avrebbe permesso di Testimone_2 CP_14
acquisire elementi chiarificatori in punto di percentuali di invalidità.
Affermano quindi che, nel valutare la proposta di transazione che le era stata sottoposta dalle avvocatesse, la OReSS non aveva Parte_3
operato con prudenza, diligenza e perizia, ma aveva recepito in modo acritico le determinazioni a cui erano pervenute le legali.
Con il quarto motivo censurano che il Tribunale non ha esaminato il profilo del nesso di causalità fra le condotte ascritte alle appellate ed il pregiudizio derivatone agli appellanti a seguito dell'atto di transazione e quietanza del 14 novembre 2017. Ribadito che all'accettazione delle pag. 37/67 condizioni ivi indicate erano stati indotti dalle non corrette informazioni fornite dalle avvocatesse e dalla valutazione in termini di congruità della relazione a firma , precisano che il danno è consistito nella Parte_3
perdita di possibilità di conseguire in via giudiziaria , essendo stata fatta rinuncia, un risarcimento maggiore , rispetto alla quantificazione del 77% .
Rilevano che il nesso di causalità fra la condotta dei sanitari che avevano assistito la partoriente ed il nascituro era stata riconosciuta dai fiduciari della e della PA Assicuratrice , come dato atto dalla steSS CP_14
e lamentano che il mancato approfondimento istruttorio aveva Parte_3
impedito di chiarire tale aspetto. Negano fondatezza ad una ventilata evoluzione migliorativa dello stato psico- fisico del minore , che era stata indicata dalle avvocatesse e non era stata confermata nelle difese del medico legale.
Aggiungono infine che la esigenza di rapidità palesata dai genitori avrebbe potuto essere soddisfatta in ragione della previsione, ai sensi dell'art 8 L 24/2017, della procedibilità obbligatoria per le causa aventi ad oggetto una malpractice di un accertamento medico preventivo con finalità di composizione della lite, che assicura un accertamento peritale in tempi ristretti ed impone obbligatoriamente la partecipazione al procedimento di tutte le parti e l'obbligo di formulare una offerta;
assumono che pertanto nell'arco di sei mesi il procedimento si sarebbe concluso;
ovvero in caso contrario sarebbe stato promosso un procedimento sommario di cognizione caratterizzato da una istruttoria non compleSS e soggetto a minori formalità.
Con il quinto motivo ripropongono ai sensi dell'art 346 c.p.c. la questione della determinazione del danno, da individuarsi come perdita della pag. 38/67 possibilità o chance di conseguire un maggiore risarcimento . Affermano quindi che alla luce della documentazione medica in atti, e degli elementi che sarebbero stati acquisiti con l'attività istruttoria richiesta, e non ammeSS in primo grado, sarebbero emersi i presupposti per invocare un risarcimento più elevato tanto del danno biologico del piccolo , Per_1
quanto di quello patito dai genitori, rilevando che le clausole abdicative contenute nell'atto di transazione e quietanza del 14/11/2017 hanno precluso agli appellanti la chance di ottenere questo risultato.
Affermano che la CTU avrebbe permesso di accertare che, senza la stipula della transazione, gli attori ottenessero un risultato migliorativo;
e fanno presente che tanto maggiore sarebbe risultata tale differenza fra danno predicabile e quello effettivamente riconosciuto nella transazione del 14/11/2017, tanto maggiori sarebbero state le probabilità di ottenere il risultato atteso, mediante l'esperimento della procedura prevista dall'art. 8 della L. n. 24/2017. Aggiungono che vi erano inoltre le condizioni per ottenere la c.d. personalizzazione del danno;
e tale divario sarebbe stato accertato anche in relazione al pregiudizio patrimoniale e non patito dai genitori. Invocano quindi una liquidazione da parte della Corte anche in via equitativa.
Appare opportuna la disamina congiunta dei motivi in quanto relativi a questioni strettamente connesse, che sono inerenti alla dedotta responsabilità professionale sia delle avvocatesse e CP_1 [...]
sia del medico legale OReSS , nello Controparte_2 Parte_3
svolgimento dell'assistenza degli appellanti nella fase stragiudiziale, che si
è conclusa con l'atto di transazione e quietanza sottoscritto dagli appellanti in data 14 novembre 2017 con cui le parti hanno concordato il pag. 39/67 riconoscimento di € 1.250.000,00 a favore del minore e Persona_1
di complessivi € 450.000,00 a favore dei genitori per danni patrimoniali e non, ed infine € 100.000,00 a titolo di spese legali da corrispondere direttamente alle avvocatesse;
somme che erano state versate in parte da e parte dall'Azienda Controparte_15 [...]
. Controparte_19
Come correttamente sintetizzato in sentenza, le contestazioni mosse alle legali erano state articolate nei seguenti termini:
ingiustificata riduzione della percentuale di invalidità permanente del minore;
mancata argomentazione rispetto alla stima delle restanti voci di danno;
mancata informazione circa la proposta transattiva;
mancata attesa del parere integrativo della dott.SS prima della trasmissione Parte_3
della proposta transattiva alla PA;
mancata attivazione preventiva della procedura di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare;
mancata indicazione nel ricorso al Giudice Tutelare delle spese legali riconosciute ai legali direttamente dalla PA Assicurativa;
difformità tra la missiva a mani datata 14/11/2017 dimeSS come doc 27 dall'avv. Canestrini e quella recante la steSS data ed effettivamente consegnata agli attori. Nel presente grado la difesa degli appellanti ha contestato la motivazione in sentenza seguendo analogo ordine.
Per quanto riguarda la OReSS , la responsabilità ad eSS Parte_3
ascritta nello svolgimento dell'attività di consulente medico legale di parte è stata prospettata sotto il profilo della non corretta informazione e diligenza con particolare riguardo al parere di congruità dato alla proposta transattiva che prevedeva una percentuale del 77%, con una drastica riduzione rispetto alla valutazione iniziale del 95%.
pag. 40/67 Appare pertanto chiaro che, con una esposizione molto ampia e talvolta ripetitiva, gli appellanti si dolgono delle condizioni a cui sarebbero stati indotti ad accettare la transazione, ritenendole ingiustificatamente peggiorative rispetto alla percentuale indicata nella relazione del maggio 2016 dalla OReSS e dallo specialista pediatra Parte_3
neonatologo; ed al contempo, per quanto riguarda le spese per assistenza del minore ed i danni patiti dai genitori, inferiori alla realtà . Lamentano di non essere stati messi in condizione di avere una completa e corretta informazione e quindi imputano alle professioniste un negligente svolgimento degli incarichi.
Così riassunti i termini della vicenda, per maggior chiarezza espositiva appare opportuno che l'esame delle plurime censure mosse nei motivi sia condotto con riguardo alla rilevanza che tali aspetti presentano in relazione alle contestazioni mosse.
Prendendo le mosse dall'originario contatto con il OR , va Per_5
ricordato che nell'atto di citazione di primo grado la difesa
[...]
aveva allegato che: “all'esito dell'incontro il Dott. CP_20
reputava insussistente, a proprio avviso, alcuna ipotesi di Per_5
responsabilità del personale medico della . Appare quindi CP_14
contraddittoria l'obiezione sollevata nei motivi di appello secondo cui non vi sarebbe invece certezza sulla valutazione formulata da tale professionista sul caso, in quanto era stata la steSS parte attrice a formulare una tale affermazione.
Ciò premesso, sulla base della documentazione inviata dalle legali con mail del 10 aprile 2015 , il OR aveva prospettato “che ci Per_5
poSSno essere elementi di malaprassi nella conduzione del parto in un
pag. 41/67 contesto, però, di parto complicato per cause non dipendenti dal personale sanitario. Non si può escludere che, anche se il parto fosse stato condotto con maggiore attenzione, non ci sarebbero stati danni a carico del bambino, forse inferiori agli attuali, che comunque sono da verificare”; ed
è pacifico che egli aveva visitato il minore nel maggio 2015, come peraltro ammesso dalla in sede di interpello, rispondendo sui Parte_2
capitoli 3 e 4 .
E' parimenti circostanza non contestata che il rapporto professionale con il dott. non era proseguito, come indirettamente confermato Per_5
dalla circostanza di cui al capitolo 6 dell'interpello reso dalla la quale ha dato atto che la avvocateSS aveva ritirato la Parte_2
documentazione precedentemente trasmeSS al sanitario.
Ulteriore conferma del fatto che la predetta visita non aveva avuto l'esito sperato si rinviene nella risposta data dagli appellanti , in sede di interpello: la ha dichiarato che “dopo la visita dal dott. io Parte_2 Per_5
e mio marito avevamo deciso di non proseguire oltre nella procedura, dopo qualche tempo gli avvocati ci contattarono proponendoci di sottoporci ad un'altra visita presso un altro medico legale alchè noi acconsentimmo” (udienza del 6.7.2022); il ha dichiarato: “Inizialmente, dopo il parere negativo di Pt_1
, avevamo deciso di procedere;
qualche tempo dopo mia moglie Per_5
è stata contattata dallo Studio che ci proponeva di ricercare il parere di un diverso medico legale;
noi abbiamo accettato la proposta” ( udienza del
19.10.2022). E' evidente dal senso della frase che al verbo procedere doveva essere premesso un “non”.
pag. 42/67 Infine, non sono rilevanti le argomentazioni difensive svolte con riguardo alla mancanza di una relazione a firma del OR non essendo Per_5
emerso che in seguito fosse stato in alcun modo valorizzata la valutazione operata dal predetto medico. Mentre, non può negarsi che tale antefatto denoti che il caso non era di univoca ed immediata valutazione .
Preso atto, pertanto , che il reperimento di un nuovo medico legale era stato consigliato dalle avvocatesse, è stata dimeSS in allegato all'atto di citazione di primo grado la relazione peritale a firma della OReSS
[...]
, quale medico legale, e del OR quale pediatra Pt_3 Per_9
neonatologo(doc 6 fascicolo attoreo).
E' parimenti documentato che la predetta relazione era stata trasmeSS via mail del 14 maggio 2016 non solo alla avvocateSS ma anche CP_2
all'indirizzo della con una accompagnatoria in cui la Parte_2 [...]
aveva sottolineato: “in sostanza abbiamo riconosciuto elementi di Pt_3
inadeguatezza nei comportamenti degli ostetrici (non aver allertato il servizio di rianimazione in maniera tempestiva) e nella gestione rianimatoria del piccolo paziente dopo la nascita causalmente riconducibili al quadro oggi obiettivabile. Va detto comunque che lo stato attuale del piccolo integra una quota di danno riconducibile alla sofferenza fetale intrauterina (non riconducibile a causa iatrogena) e una quota, a parere del Dr. comunque preponderante, riconducibile alle Per_9
inadeguatezze di metodo assistenziale evidenziate…..” (doc. 1 fascicolo
). Parte_3
E' parimenti documentato che vi era stata una precedente interlocuzione fra la e la nell'aprile 2016, quando l' appellante Parte_2 Parte_3
aveva sollecitato l'esito della perizia;
ed in tale occasione la OReSS
pag. 43/67 aveva sinteticamente riferito: “Abbiamo rilevato una concausa di danno nella mancata gestione neonatologica immediata del piccolo”.
Tale risposta era stata girata dalla appellante all'indirizzo dell'avvocato
[...]
con un commento che denotava una certa preoccupazione : “Le CP_2
giro quanto mi dice la OReSS . Concausa non mi pare una Parte_3
bella parola. Staremo a vedere. Se ha novità mi faccia sapere”.
Con successiva mail del 3 febbraio 2017, con oggetto “ Parte_2
– minore ”, l'avv. aveva
[...] Persona_1 Controparte_2
comunicato alla che era stata fiSSta visita medico legale a Parte_3
cura dei fiduciari della per il 16 febbraio 2017 ore Controparte_15
10,00 richiedendo la disponibilità ad essere presente. A seguito del differimento al 2 marzo 2017 alle ore 15 , alla visita aveva presenziato anche il consulente medico legale, come si desume dalla richiesta di compensi per tale incombente inviata unitamente alla sollecitazione alla legale di “discutere il caso come già detto alla sua collega…” (doc. 8 fascicolo ).. Parte_3
Con mail del 25 ottobre 2017 lo studio legale aveva aggiornato la OReSS sulle trattative sviluppate con nonché con la Parte_3 CP_14
PA segnalando che “ la percentuale di invalidità che sarebbe disposta a risarcire la PA assicuratrice, pur risultando inferiore a quella da Lei individuata nella Sua perizia, potrebbe apparire congrua tenuto conto dell'alea del giudizio, il cui esito dipenderebbe in via esclusiva dalla valutazione demandata al CTU con riferimento sia alla sussistenza dell'an sia al quantum….” (doc. 9 fascicolo ). Parte_3
Con ulteriore e-mail del 9 novembre 2017 l'Avv. Controparte_2
aveva chiesto alla specialista medico-legale “se ha avuto modo di
pag. 44/67 predisporre la relazione aggiornata per il minore nella Persona_1
quale si esprime la congruità dell'invalidità permanente nella misura del
77% in conformità alla proposta pervenuta dalla PA assicuratrice, che appare valida a fronte dell'elevata alea conneSS ad un eventuale giudizio e diversa valutazione medica, anche in ordine all'an….L'assicurazione mi impone tempi alquanto ristretti per poter definire transattivamente la vertenza. Voglia infine trasmettermi cortesemente la Sua nota-spese per tale ulteriore attività, al fine di poterla sottoporre alla cliente per il saldo…” (doc. 10 fascicolo ). Parte_3
Con la successiva mail del 13 dicembre 2017 diretta allo Studio Dixi nonché, per conoscenza, a la OReSS Parte_2 CP_8
aveva inviato la relazione integrativa (doc. 11 fascicolo del ) del Pt_3
seguente tenore: “in relazione alla pratica inerente il risarcimento del danno al minore mi era chiesto di valutare la proposta Persona_1
'informale' della PA assicuratrice così formulata:
→ Euro 1.250.000,00 comprensivi di: 1) danno biologico permanente stimato nella misura del 77%;2) danno patrimoniale quantificato in €
350.000,00.
A questo proposito, per quanto attiene alla valutazione del danno biologico permanente, alla luce del fatto che indubbiamente si tratta di un danno concausato da fattori endogeni (sofferenza fetale acuta, aspirazione intrauterina di meconio) e da fattori legati alle carenze di metodo assistenziale, ritengo che la proposta formulata dalla PA assicuratrice pari ad una invalidità permanente 77% poSS essere accettabile quale espressione del danno iatrogeno patito. Tali considerazioni muovono proprio considerando lo stato attuale del piccolo
pag. 45/67 paziente, la difficoltà scientifico/interpretativa del caso concreto, la prevedibile variabilità di giudizio di un eventuale collegio di CTU, nonché
i tempi dello svolgimento di un'azione legale in rapporto alle esigenze attuali del piccolo paziente. Inoltre, per quanto riguarda il danno patrimoniale, non si può non considerare la complessità di una valutazione che implica la previsione di spese correlate a bisogni futuri, che solo in parte possono essere allo stato quantificabili e/o prevedibili. In ogni caso, certa rimane necessità di assistenza per tutta la vita del piccolo paziente, parametrando le spese sia in rapporto all'aspettativa di vita
(comunque ridotta) del paziente, sia al sostegno erogato dalle strutture pubbliche.
In conclusione, dunque, considerando che l'attualità del danno presentato dal piccolo e stimata nel 95% risulta riconducibile in una quota parte alla patologia ostetrica presentata ed una molto più rilevante parte alle inadeguatezze assistenziali evidenziate, per i motivi di cui sopra, la proposta formulata risulta, a mio giudizio, accettabile sia nella quantificazione del danno biologico permanente sia nella proposta di danno patrimoniale, nell'ottica di una definizione stragiudiziale della vertenza” (doc. 12).
In relazione alla domanda di accertamento della responsabilità professionale del medico legale , va chiarito che nel corso del Parte_3
giudizio di primo grado non sono stati coltivati i profili di contestazione alla perizia del 2016, che erano stati accennati in modo non preciso nell'atto introduttivo e che comunque non sono stati in alcun modo accolti in sentenza, senza che sul punto sia stata formulata una circostanziata impugnazione. Infatti ad una attenta lettura del terzo motivo emerge che la pag. 46/67 colpa, sotto il profilo della negligenza o imperizia, è stata imputata alla appellata per avere espresso con le note del novembre 2017 una parere di congruità alla proposta transattiva che prevedeva il riconoscimento di una percentuale del 77%, che era nettamente inferiore al valore indicato nella perizia del maggio 2016, in cui era stata determinata nel 95%.
In primo luogo, va rilevato che il reiterato richiamo alla circostanza che nella perizia medico legale del maggio 2016 non fosse stato escluso il nesso di causalità fra il danno e l'intervento dei sanitari, appare fuorviante;
infatti l'accertamento di tale nesso di causalità aveva costituito il presupposto che aveva permesso alle avvocatesse di intraprendere la trattativa con e la assicurazione nonché di concludere la CP_14
transazione con il riconoscimento di somme a favore del minore e dei genitori a titolo risarcitorio in ragione di una percentuale non minimale.
Al contempo, il censurato scostamento dalla valutazione iniziale, formulata nella percentuale del 95%, non può ritenersi assolutamente inaspettato, atteso che dalle comunicazioni intercorse fra la e Parte_3
le avvocatesse, ma di cui era stata resa edotta anche la Parte_2
emerge che in via riservata il medico legale aveva chiarito l'esistenza di una concausa di natura non iatrogena , peraltro ventilata anche nella mail dell'aprile 2016 di risposta alla sollecitazione della in cui le Parte_6
era stata preannunciato che la condotta dei sanitari costituiva una concausa. Il commento inviato dalla appellante alla legale: “ concausa non mi pare una bella parola” .., denota che, pur con le competenza dell'uomo medio, su cui si sofferma ampiamente la difesa , ella aveva capito che non era un elemento favorevole alle istanze risarcitorie.
pag. 47/67 Deve quindi prendersi atto che gli appellanti avevano avuto ulteriore conferma della complessità della situazione , che avevano già percepito in precedenza in occasione del contatto con il dott. , all'esito Per_5
del quale i due genitori avevano pensato di desistere, come affermato in interpello.
Ciò premesso, va inoltre evidenziato che l'incarico conferito alla OReSS era finalizzato a fornire ai legali ed agli appellanti la Parte_3
puntuale illustrazione dei dati tecnici ed una valutazione dei medesimi della vicenda, atti a verificare se vi erano le condizioni per intraprendere una trattativa ed nell'ambito di questa ad orientare la controparte, nello specifico l e l'assicurazione, ad optare per una transazione;
ovvero CP_14
in caso di avvio di formale contenzioso a fornire una rigorosa ed completa allegazione difensiva.
In tale prospettiva, la scelta di indicare nella relazione solamente gli elementi utili a sostenere le ragioni degli appellanti appare pienamente condivisibile;
non di meno, come già illustrato, contestualmente erano stati illustrati i punti di criticità con le mail dirette a legali e parti, che quindi avevano avuto in via riservata una informazione completa ed esauriente;
né va dimenticato che con la mail dell'aprile 2016 la OReSS aveva preannunciato alla appellante la presenza di concause del danno accertato.
Inoltre, con la richiesta di formulare una parere di congruità , la OReSS era stata informata della scelta difensiva di Parte_3
addivenire ad una transazione;
è quindi evidente che la valutazione dell'autunno del 2017 era stata redatta in tale prospettiva ed ha tenuto conto delle criticità del caso di specie nonché delle incertezze e dei rischi pag. 48/67 di una soluzione giudiziaria, che avrebbe comportato l'espletamento di
CTU medico legale, come peraltro analiticamente esplicitato nel parere.
Va sottolineato che le obiezioni sollevata dagli appellanti con riguardo alla irrilevanza di concause non iatrogene sono state formulate in modo poco puntuale ed in assenza di riscontri oggettivi, dal momento che non sono state supportate da una relazione medica che abbia sconfeSSto la valutazione della appellata, essendosi la difesa limitata a mere argomentazioni sulla base di dati non riscontrabili.
Va aggiunto che a fronte della mancata produzione in consolle delle cartelle mediche del minore ( indicate come doc 3 dell'atto di citazione di primo grado) puntualmente rilevata in sentenza senza che nei motivi sia stata formulata alcuna confutazione ovvero altra istanza difensiva , anche la CTU, sollecitata dagli appellanti, non potrebbe ritenersi risolutiva dato che l'accertamento sarebbe operato a distanza di anni dai fatti oggetto di causa e quindi su una situazione medica non coincidente con quella valutata dalla appellata, e senza la possibilità di un confronto con i dati che avrebbero potuto essere desunti solamente dalla cartella medica.
Infine, coglie nel segno la difesa della laddove sottolinea che la Parte_3
determinazione delle spese che sarebbero state neceSSrie per l'assistenza del minore non era stata oggetto dell'incarico del 2016 ; ella pertanto si era limitata a valutare l'importo che era stato già definito in sede transattiva.
Solo per completezza, va poi ricordato che non era stata richiesta alla
[...]
neppure la valutazione del danno biologico patito dai genitori, in Pt_3
pag. 49/67 relazione al quale le legali avevano segnalato ai clienti il nominativo di un diverso professionista.
Conclusivamente, deve concordarsi con il Tribunale che non sono provati profili di colpa a carico della OReSS . Rimane quindi assorbita Parte_3
ogni ulteriore questione, ivi compreso l'accertamento del dedotto nesso di causalità, come pure del danno .
PaSSndo alla disamina delle domande formulate nei confronti di
[...]
e la difesa censura la statuizione Controparte_2 Controparte_1
secondo cui era provato che gli appellanti avevano manifestato in modo chiaro la volontà di definire in tempi brevi la controversia ed obietta che l'atteggiamento rinunciatario sarebbe stato indotto da una informazione distorta che non aveva prospettato i risultati che sarebbero potuti essere ottenuti anche in via giudiziaria.
Tale allegazione, che già in primo grado era stata formulata in termini generici, è riproposta nei motivi di appello senza una completa ed incisiva censura di tutti gli elementi che sono stati valorizzati in sentenza al fine di affermare la adeguatezza della informazione .
La difesa prende le mosse dalla affermazione fatta dai coniugi in sede di interpello secondo cui era stato loro prospettata la possibilità di avere un risarcimento la massimo di € 500.000; stigmatizza la irrisorietà dell'importo e quindi la erroneità della informazione, avuto riguardo all'entità del danno patito dal minore e dai genitori, poi dilungandosi ad enunciare i parametri elaboratori dalle tabelle del Tribunale di Milano.
In primo luogo, va ricordato che l'interpello è istituto diretto ad acquisire la confessione giudiziale, per cui le dichiarazioni rese dalla parte non pag. 50/67 possono essere utilizzate a favore della steSS, come invece suggerito dalla difesa nella propria ricostruzione.
Sotto altro profilo, deve ricordarsi che entrambi gli appellanti hanno confermato che si erano scoraggiati dopo il contatto avuto con il OR
ma di essere stati indotti a proseguire su sollecitazione delle Per_5
legali che avevano loro proposto di rivolgersi ad un altro medico legale;
e tale iniziativa pare contraddire che le legali avessero favorito un atteggiamento rinunciatario.
Va poi ribadito che l'argomentazione secondo cui il primo consulente avrebbe escluso un nesso causale e quindi la responsabilità dei sanitari in radice è stato introdotto dalla difesa degli attori senza riscontro ed in modo generico;
per cui appaiono privi di fondamento tutte le successive argomentazioni che su tale assunto sono state articolate, soprattutto per contrastarlo.
In secondo luogo , la denunciata mancanza di effettiva consapevolezza delle valutazioni operate dai periti incaricati in seconda battuta, risulta contraddetta sia dal contatto diretto della con la , Parte_2 Parte_3
e della nota inviata dalla appellante alla legale , a chiosa alla prospettazione che l'attività dei sanitari sarebbe stata una concausa;
sia dalla circostanza che la relazione peritale era stata inviata per conoscenza direttamente alla appellante unitamente alla mail di accompagnamento in cui era state indicate in via riservata le criticità della situazione, fornendo quindi elementi a che dovevano essere valutati a confronto delle conclusioni “ufficiali”. Parimenti era stato inviato anche ai genitori l'elaborato integrativo con cui era stato formulato giudizio di congruità del risarcimento come concordato in transazione .
pag. 51/67 Inoltre al punto n 3 dell'atto di conferimento di incarico alle avvocatesse e , datato 13 luglio 2016 , era stato fatto Controparte_2 CP_1
esplicito riferimento alla complessità della questione e del fatto che i clienti ne fossero consapevoli perché adeguatamente informati;
seppure inserito in un testo che del tutto verosimilmente era stato predisposto dalle legali in quanto redatto su carta intestata allo studio, tale inciso non può considerarsi come mera formula di stile, dal momento che nell'estate del
2016 gli appellanti avevano avuto modo di leggere sia la relazione a firma della OReSS e del OR sia la nota Parte_3 Per_9
accompagnatoria; ed avevano precedentemente preso atto della posizione del ORe . Per_5
Al contempo, in ordine alla posizione assunta dai genitori di ed Per_1
agli obbiettivi che si erano prefissi, appare illuminante il tenore della mail datata 7 ottobre 2017 inviata dalla all'avvocato Parte_2 CP_2
con oggetto “riflessioni”: Buon giorno. La notte porta consiglio
[...]
diceva mia nonna. Ho parlato con della nostra conversazione di Pt_1
ieri. Crediamo che se non sia strettamente neceSSrio preferiremmo non chiamare ancora in consultazione la OReSS . Perché alla fine Parte_3
i soldi che ci danno abbiamo deciso che vanno bene così. Quindi se lei dicesse che non sono congrui che si fa? Poi dovremmo comunque pagarla
e a questo punto preferiamo tenere i soldi per . SteSS cosa per Per_1
quanto riguarda la sua quota di liquidazione. Va bene così. Senza tirare in ballo per ora il Giudice Tutelare e senza chiedere ulteriori rimborsi a suo discapito. Quindi andrei a decurtare il suo delle spese che abbiamo già fatto. Se mai gli chiederemo come ti accennavo ieri, più avanti a mezzo anno prossimo se possiamo usarli per prendere la macchina se no
pag. 52/67 pazienza. Uno dei motivi principali per i quali abbiamo accettato è la velocità di liquidazione. Facciamola andare nel modo più liscio possibile.
Grazie per il lavoro che state facendo. Ci sentiamo se ci sono novità.”
A riscontro, il successivo 10 ottobre 2027 la legale aveva fatto presente che non era possibile evitare di interpellare il Giudice Tutelare, e che l'integrazione della perizia medico legale sarebbe servita a fornire una giustificazione documentale al giudice tutelare affinchè “approvi nel minor tempo possibile la soluzione transattiva che abbiamo individuato”.
Aveva assicurato che avrebbe trasmesso tempestiva comunicazione dando la disponibilità per eventuali chiarimenti che fossero richiesti.
Da tale scambio di mail, si desume che già nell'ottobre 2017 era stata prospettata ai clienti la soluzione transattiva, che per definizione comporta un reciproco sacrificio delle istanze delle parte ma assicura una celere definizione della vertenza;
e la richiesta della di evitare Parte_2
incombenti che sarebbero stati forieri di ritardi, incertezze e comunque di ulteriori esborsi, denota chiaramente che l'importo a quella data era stato già indicato ai clienti, che lo avevano accettato , temendo addirittura che un parere non positivo del consulente medico legale sarebbe stato ostativo alla conclusione della transazione.
Infine va aggiunto che le “note medico legali in ordine alla proposta di formulata dalla PA” del 13 11.2017 erano state trasmesse nella mattinata di tale giorno anche all'indirizzo di , per cui Parte_2
gli appellanti erano stati messi in condizione di conoscere le ragioni che, secondo il medico legale, giustificavano la proposta, nonostante prevedesse una percentuale di invalidità inferiore rispetto a quanto indicato nella relazione peritale transazione .
pag. 53/67 Ciò premesso, le obiezioni al contenuto della missiva datata 14 novembre 2017 consegnata a mani degli appellanti, dimeSS dalle parti con testi non completamente sovrapponibili, appaiono irrilevanti, dal momento che anche il documento dimesso sub 26 dagli attori fa esplicito riferimento alla relazione integrativa a firma della ed in Parte_3
particolare alla esistenza di concause endogene (sofferenza fetale acuta ed aspirazione intrauterina di meconio) ed alla valutazione di congruità della percentuale del 77% quale espressione del danno iatrogeno. Pertanto, anche la nota che gli attori hanno dato atto di avere ricevuto il 14 novembre 2017 menziona espreSSmente gli elementi che potevano
“giustificare” la sottoscrizione della transazione .
Va poi aggiunto che persino nella scrittura privata “integrazione di conferimento di incarico professionale” dimesso come doc 28 dagli attori che lo hanno sottoscritto, è presente un esplicito riferimento all'esito incerto dell'azione giudiziale “sia in ordine al nesso esclusivo dell'azienda sanitaria sia in ordine allo stato sanitario di che Per_1
sottoposto ad una accurata visita medico- legale, vedrebbe emerge la sua piena capacità di espressione oltre aa margine di miglioramento prevedibile, circostanze non evidenziate dalla visita medica sostenuta con
i delegati della controparte”.
Premesso che secondo la steSS allegazione degli appellanti la sottoscrizione di tale scrittura privata, che in questa sede si esamina solamente sotto il profilo della informativa, essendo pendente altro giudizio per quanto riguarda le clausole disciplinati il compenso, è avvenuta in occasione dell'incontro con i legali durante il quale era stata sottoscritta la proposta transattiva ed era stato consegnato il doc 26, i pag. 54/67 predetti riscontri documentali permettono di affermare che i genitori di erano stati edotti delle circostanze e degli elementi che Per_1
giustificavano una soluzione transattiva alle condizioni proposte dalla
Assicurazione e ritenute congrue dal consulente medico legale .
Va sottolineato che tali elementi avevano completato il quadro che via via essi avevano acquisito dapprima all'esito della visita del dott.
e quindi mediante la relazione inviata nel maggio 2016 dalla Per_5
unitamente alla missiva di accompagnamento . Parte_3
In relazione alle doglianze sulla liquidazione delle spese neceSSrie per l'assistenza, essendo stata ritenuta insufficiente la somma offerta in sede transattiva, deve prendersi atto che è stata dimeSS dalla difesa delle avvocatesse e mail del 30.01.2017 (doc. CP_1 Controparte_2
16) con cui era stata chiesta ai clienti la consegna di: una relazione di un ORe commercialista in ordine alla perdita di guadagno subita dalla madre del minore;
una relazione – prospetto da parte di un Consulente di
Lavoro in ordine ai costi per l'assunzione di personale per l'eventuale assistenza di;
una relazione di perizia da parte di un medico in Per_1
ordine al danno biologico patito dai genitori iure proprio;
una indicazione dei costi di adeguamento dell'immobile in cui viveva il minore per l'eliminazione di barriere architettoniche o per rendere comunque più agevole l'abitazione per le esigenze di . E' stata parimenti Per_1
dimeSS mail con cui l'avvocato aveva trasmesso al OR CP_2
la relazione sul minore, preannunciandogli che la madre Per_8
avrebbe fiSSto un appuntamento.
Non è stato contestato dagli appellanti di non avere avuto contatti con tale specialista per acquisire relazione da allegare alla richiesta per quanto pag. 55/67 riguarda il danno dei genitori. E' poi documentato che la Parte_2
aveva fornito alcune sommarie indicazioni in ordine ai costi sostenuti per l'assistenza del figliolo e per l'adeguamento dell'abitazione alle sue esigenze;
mentre la consegna di documenti idonei a comprovare il danno patrimoniale dei genitori, ritualmente contestata dalla difesa delle convenute, non è stata confermata dalle avvocatesse in sede di interpello, per cui le considerazioni articolare dalle difese degli appellanti sul valore da attribuire a tali risposte non sono valorizzabili.
Deve quindi concludersi che gli appellanti hanno dato riscontro in modo limitatissimo alle richieste dei legali di documenti utili per la determinazione di tali voci, che per la maggior pare sono rimaste non documentate .
Con riguardo alla contestazione che il contenuto della transazione sarebbe stato sottoposto al medico legale a posteriori, solamente dopo la formulazione della offerta, deve convenirsi con il Tribunale che essendo stato dato parere di congruità, trasmesso il 13 novembre 2017, non è ravvisabile alcun pregiudizio per gli appellanti, non essendosi verificato nessun ritardo nella conclusione della transazione . Mentre per le obiezioni sollevate sul merito, sotto il profilo che la OReSS del Pt_3
si sarebbe adeguata in modo acritico alla proposta formulata dalla assicurazione, vanno qui richiamate le considerazioni già svolta che hanno portato a non ravvisare un comportamento colposo a carico della appellata .
In relazione alla lunga dissertazione relativa alla circostanza che la istanza al giudice Tutelare era stata sottoposta parimenti in modo postumo, senza che vi fosse allegata la transazione e senza la menzione pag. 56/67 dell'importo spettante alle legali, il cui onere era rimasto a carico dei genitori, deve concordarsi con il Tribunale sulla opportunità che la richiesta di autorizzazione della proposta accettata dai clienti fosse avanzata dopo l'acquisizione del parere di congruità del consulente medico legale. Pertanto è ineccepibile la scansione temporale adottata dalle appellate, che dapprima hanno concordato con la controparte i termini dell'accordo , poi li hanno sottoposti alla , quindi Parte_3
sottoposto alla firma dei clienti l'accettazione della proposta transattiva.
La circostanza che non fosse stato allegata questa ultima appare irrilevante, posto che non è contestato che quanto allegato nel ricorso fosse conforme a quanto concordato dalle parti, eccezion fatta per l'importo delle spese riconosciute ai legali.
Sul punto è opportuno operare una distinzione: la somma liquidata direttamente dall'Assicurazione agli avvocati e Controparte_2
non ha “intaccato” la somma riconosciuta al minore a CP_1
titolo di risarcimento, trattandosi di voce ulteriore, e quindi non era neceSSrio che l'autorizzazione fosse richiesta anche per eSS.
Mentre è stato allegato che in relazione alle le ulteriori somme che il genitori avevano riconosciuto a titolo di compenso, per cui è stata emeSS fattura n 182/2017, è stato promosso un distinto giudizio. Pertanto ogni questione attinente tale voce è destinata ad essere esaminata in tale sede.
Va infine rilevato che l'ammissione delle prove testimoniali, come richiesta nell'atto di appello alle pagine 91 e 92 non fornirebbe alcun elemento utile ad un approfondimento dei fatti rispetto alla ricostruzione della vicenda, operata sulla base dei documenti in atti e degli interpelli resi in primo grado.
pag. 57/67 Va in ogni caso dichiarata la inammissibilità dei predetti capitoli: nn 4,5,
6 7,8 sono relativi ai contatti con il dott. sono in parte relativi a Per_5
circostanze non contestate ovvero documentate mentre per il resto ad elementi non rilevanti, atteso che non è mai stato dedotto che nel corso delle successive trattative con la Assicurazione e l' sarebbe stata CP_14
menzionata la valutazione del dott. ; Per_5
nn. 12 e 13 sono diretti a confermare una mail in atti ed il contenuto della medesima;
nn.14,15 e 16 sono diretti a confermare la visita effettuata dai fiduciari della Assicurazione, che non è non contestata;
e per il resto implicano valutazioni non demandabili ai testi;
i restanti capitoli (23,24,25), aventi ad oggetto la fase delle trattative, sono in parte diretti a confermare dati documentati mentre per il resto richiamano altre circostanze indicate in modo generico.
Conclusivamente , risulta provato che le avvocatesse Controparte_2
e hanno adempiuto l'incarico loro conferito dagli appellanti CP_1
con diligenza , come imposto dagli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., avendo reso ai clienti adeguata informazione nel corso dell'intero rapporto, adoperandosi dapprima per reperire un parere medico legale che potesse avvalorare la fondatezza delle richieste risarcitorie;
quindi , assecondando la esigenza manifestata dai clienti di addivenire ad una definizione in tempi brevi, hanno condotto delle trattative per il cui buon esito hanno sollecitato, talvolta senza riscontro, anche l'acquisizione di ulteriori elementi da parte dei genitori di;
quindi hanno Per_1
concordato una proposta i cui termini sono stati ritenuti congrui dal pag. 58/67 consulente medico legale e poi dal Giudice Tutelare che ha autorizzato l'accordo per quanto riguardava il minore.
Va infine aggiunto che le doglianze ampiamente articolate nel presente giudizio relative alla mancata instaurazione di un giudizio per ottenere il risarcimento, appaiono in aperta contraddizione con le richieste manifestate dai clienti all'epoca, non essendo in alcun modo emerso che essi avessero espresso alcuna perplessità sulla definizione stragiudiziale.
Se le predette considerazioni appaiono assorbenti, per cui esimono il
Collegio dall'esame dei profili attinenti il danno , l'ammontare del medesimo ed nesso di causalità , solo per completezza di motivazione va rilevato che estremamente generica è l'allegazione in punto di probabilità che l'instaurazione di un giudizio avrebbe assicurato un risarcimento maggiore, essendosi la difesa limitata a prospettazioni prive di riscontri oggettivi, in assenza di una consulenza di parte atta ad avvalorarle .
Inoltre i tempi di definizione sono stati prognosticati in modo estremamente ottimistico per il giudizio avanti al Tribunale;
mentre non
è stata considerata l'alta probabilità di un gravame della sentenza di primo grado, considerati gli elevati importi richiesti.
Con il sesto motivo gli appellanti impugnano le condanna ai sensi dell'art 96 c.p.c.. In primo luogo stigmatizzano che non è stata operata alcuna distinzione fra la posizione delle convenute e CP_2
che avevano chiesto in via riconvenzionale la condanna di CP_1
controparte ex art 96 co I c.p.c. sin dalla comparsa di costituzione e quella della che in sede di precisazione delle conclusioni aveva Parte_3
sollecitato la condanna ex officio;
evidenziata la diversità dei presupposti delle due richieste, lamentano che il Tribunale non ha operato una pag. 59/67 adeguata disamina dei presupposti. Censurano come generica la motivazione con cui è stata ravvisata la mala fede degli attori, contestandone la ricorrenza .
Il motivo non può trovare accoglimento.
Dall'analisi della motivazione emerge che il Tribunale ha applicato nello specifico la fattispecie di cui all'art 96 co III c.p.c, come si evince in modo chiaro dall'articolata motivazione che, da un lato, ha ravvisato nella condotta processuale degli attori la malafede ed al contempo ha richiamato la lettura costituzionalmente orientata dall'art 96 c.p.c. in correlazione con i principi del giusto processo di cui all'art 111 C.Cost , che pertanto attribuisce a tale fattispecie il duplice valore di risarcimento dei “riflessi esistenziali negativi che il proporre o resistere ad una causa in maniera arbitraria determina nella controparte, in quanto comportamento idoneo a modificarne in peggio la qualità della vita, costringendola ad impiegare del tempo in colloqui col difensore e nella ricerca di documenti utili per la difesa anziché potersi dedicare ad attività realizzatrici della sua persona (art. 2 Cost e art. 2059 c.c.)” ma anche di strumento diretto “a garantire la ragionevole durata del processo”.
Deve quindi prendersi atto che è stata operata una corretta applicazione dei principi elaborati dalla EM Corte , la quale anche recentemente ha chiarito che l'incipit dell'art 96 co III c.p.c. “fa riferimento a "ogni caso", scilicet, di responsabilità aggravata che, come enunciato nella rubrica della disposizione, ne costituisce l'oggetto, sicché devono intendersi richiamati i presupposti del primo comma: avere la parte soccombente agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave»; vale a dire “ azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con
pag. 60/67 la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione”. Ha al contempo evidenziato :
“che il parametro cui va rapportato l'istituto e che anzi ne costituisce il suo fondamento, conferendogli piena cittadinanza nell'ordinamento processuale considerato nel suo complesso, non è l'art. 24 Cost. ma l'art.
111 Cost., là dove in particolare, ai commi primo e secondo, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata. Ribaltando in tal modo la prospettiva atomistica e focalizzata al singolo caso da cui muove l'esegesi qui non condivisa, può dirsi che l'istituto, lungi dal comprimere o limitare il diritto costituzionalmente tutelato di agire e difendersi in giudizio, è diretto piuttosto ad assicurarne l'effettiva attuazione, sanzionando quelle condotte che, abusando di quel diritto, contribuiscono al moltiplicarsi del contenzioso e limitano per ciò stesso (esse sì) l'accesso alla giurisdizione, che è risorsa limitata”.(Cass 36591/2023).
Se pertanto non vi era ragione per operare la distinzione fra posizioni di cui si duole la difesa degli appellanti in modo diffuso, al contempo è infondata la censura di genericità della motivazione , atteso che il
Tribunale nell' affermare che gli attori fossero a conoscenza delle circostanza “decisive ai fini della determinazione del risarcimento” ha richiamato implicitamente ma in modo inequivoco le articolate argomentazioni con cui ha respinto i profili di contestazione sulla base dei quale la difesa dei genitori di aveva imputato alle convenute Per_1
una condotta colposa .
pag. 61/67 Nel merito, la valutazione operata dal giudice di prime cure è pienamente condivisibile , dal momento che l'infondatezza della tesi difensiva degli attori emergeva in modo chiaro già da elementi desumibili dai documenti che essi stessi avevano dimesso, pur proponendone una lettura suggestiva e non rispettosa del testo;
ma è stata poi confermata ulteriormente dalle dichiarazioni dei predetti in sede di interpello. Tali circostanze appaiono idonee a dimostrare la malafede, anche nel caso in cui si volesse prescindere dalla mancata accettazione degli attori della proposta conciliativa nei termini di rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate, formulata dal Tribunale alla prima udienza al fine di contenere le spese delle numerose parti costituite, che comunque avrebbe potuto essere valorizzata dagli attori come spunto di ulteriore riflessione in ordine alla fondatezza delle loro istanze .
In relazione al quantum, va sottolineato che l'entità dell'importo liquidato non è stato oggetto di contestazione;
in ogni caso deve ricordarsi che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405).
Con il settimo motivo, gli appellanti impugnano la condanna a rifondere le spese di lite anche a favore di , terza Controparte_4
chiamata in causa dalla OReSS , contestandone i presupposti Parte_3
a fronte della palese infondatezza della domanda di manleva , nei termini pag. 62/67 in cui era stato eccepita dalla Assicurazione che aveva dedotto la inoperatività della garanzia per violazione degli artt. 1893 e 1894 .
Lamentano che con motivazione laconica il Tribunale ha omesso di esaminato le argomentate difese della terza chiamata. Chiedono pertanto che la OReSS sia condannata a rifondere a le spese Parte_3 CP_18
di lite di primo grado , pur a fronte della soccombenza degli attori.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Con un indirizzo consolidato è stato affermato che: “ una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001;
Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass. n. 7674 del 2008;
Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo
(Cass. n. 2492 del 2016)”, potendosi derogare a tale principio “ nel caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass. n.
6514 del 2004; Cass. n. 8363 del 2010; Cass10364/2023)
Va innanzitutto sottolineato che le sussistenza o meno dell'operatività della polizza sarà valutata solamente in riferimento alle censure mosse dagli appellanti e quindi con riguardo ai presupposti per la condanna alla rifusione delle spese, in quanto ha proposto sul punto appello CP_4
incidentale condizionato all'accoglimento della domanda di responsabilità della e della riproposizione della domanda di manleva, che Parte_3
quindi non sarà esaminato nel merito.
Ciò premesso, va ricordato che il Tribunale ha ritenuto l'eccezione di inoperatività “ chiaramente infondata, atteso che nel 2019 l'avv. Callipari
pag. 63/67 si è limitato a chiedere dei chiarimenti alla dott.SS , la quale li Parte_3
ha anche prontamente forniti e solo con l'introduzione del presente giudizio è stata proposta domanda risarcitoria fondata su un asserito inadempimento della professionista.”
Come rilevato dalla difesa della , gli appellanti si sono limitati a Parte_3
richiamare in modo generico le difese formulate in primo grado dalla assicurazione affermando che avrebbero sconfeSSto la decisione di primo grado, ma non hanno articolato alcun argomento atto ad inficiare la interpretazione dei documenti sulla base dei quali il Tribunale ha respinto l'eccezione.
Se quindi il motivo difetta della specificità richiesta dall'art 342c.p.c., deve in ogni caso concordarsi con il giudice di prime cure che la missiva inviata nel luglio 2019 dall'avvocato Callipari costituiva esclusivamente una richiesta di chiarimenti in ordine alle valutazioni operate dalla OReSS, mentre quella inviata il successivo agosto era un sollecito della risposta, che sarebbe stata fornita nel settembre. In tale contesto non erano quindi stati formulati contestazioni ovvero addebiti che giustificassero la denuncia del sinistro;
mentre la domanda risarcitoria sarebbe stata avanzata con l'atto introduttivo notificato il 10 luglio 2020.
Non ricorrendo quindi i presupposti per ritenere la chiamata in manleva da parte della come palesemente arbitraria, in applicazione del Parte_3
principio di causalità il Tribunale ha correttamente posto a carico degli attori l'onere di rifusione della spese di lite di , la cui chiamata di CP_4
terzo era stata indotta dalla domanda proposta nei confronti dell'assicurata.
Alla infondatezza del motivi consegue il rigetto dell'appello.
pag. 64/67 Ai sensi dell'art 91 c.p.c. gli appellanti e in proprio e Pt_1 Parte_2
quali esercenti la potestà genitoriale, vanno condannati a rifondere le spese del presente grado alle appellate , che in conformità ai criteri di cui al D.M. 13 agosto 2022, n. 147 applicando lo scaglione relativo al valore indeterminato si liquidano per e , in € Controparte_2 CP_1
2058,000 per la “fase di studio”, € 1418,00 per la “fase introduttiva”, €
3045,00 per la fase trattazione ( come ribadito da Cass 8561/2023 e Cass.
28627/2023) ed € 3470,00 per la “fase decisoria”, e quindi complessivamente in € 9991,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
per in € 2058,000 per la “fase di studio”, € 1418,00 per Parte_3
la “fase introduttiva”, € 3045,00 per la fase trattazione ( come ribadito da
Cass 8561/2023 e Cass. 28627/2023) ed € 3470,00 per la “fase decisoria”,
e quindi complessivamente in € 9991,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
per in € 2058,000 per la “fase di Controparte_7
studio”, € 1418,00 per la “fase introduttiva”, € 2000,00 per la fase trattazione ( come ribadito da Cass 8561/2023 e Cass. 28627/2023) ed €
2000,00 per la “fase decisoria”, e quindi complessivamente in € 7476,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
per in € Controparte_21
2058,000 per la “fase di studio”, € 1418,00 per la “fase introduttiva”, €
2000,00 per la fase trattazione ( come ribadito da Cass 8561/2023 e Cass.
28627/2023) ed € 2000,00 per la “fase decisoria”, e quindi complessivamente in € 7476,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art 96 co III c.p.c. per la condanna degli appellanti al pagamento a favore di ciascuna delle originarie convenute e dell'importo Controparte_2 CP_1 Parte_3
pag. 65/67 determinato in via equitativa, nella misura di euro 5000,00, avuto riguardo alla liquidazione delle spese di lite da assumersi quale parametro di riferimento (Cass., 14 ottobre 2016, n.20732; Cass. 22405/2018).
Richiamate le motivazioni con cui sono stati respinti i singoli motivi di appello, risulta infatti palese la infondatezza dell' impugnazione (Cass.,
26 marzo 2013, n. 7620) che si è limitata ad una lettura poco approfondita delle argomentazioni svolte dal Tribunale per respingere le domande, limitandosi in più occasioni a formulare generici dubbi sull'operato delle convenute senza confutare adeguatamente la ricostruzioni operata in sentenza , nei cui confronti sono state formulate censure la cui inconsistenza in fatto ed in diritto avrebbe potuto essere apprezzata dagli appellanti in modo da evitare il gravame (
Cass.34693/2023).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da e , in proprio Parte_1 Parte_2
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 261/2023 del
[...]
21 settembre 2023.
Condanna gli appellanti a rifondere alle parti appellate le spese del grado che si liquidano per e in € 9991,00 CP_1 Controparte_2
oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge;
per in Parte_3
pag. 66/67 € 9991,00 oltre rimborso forfettario, Iva e CPA come per legge;
per rappresentanza generale per l'Italia in € 7476,00 oltre Controparte_7
rimborso forfettario , IVA e CPA come per legge;
per Controparte_22
in € 7476,00 oltre rimborso forfettario , IVA e CPA come
[...]
per legge.
Ai sensi dell'art 96 co III c.p.c. condanna gli appellanti, in solido a pagare a , , la somma di € 5000,00 pro CP_1 Controparte_2 Parte_3
capite
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10/12/2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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