Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 2330/24 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2330/24 tra
(avv. CARNEVALI ROBERTO)Parte_1
ATTRICE e avv. DONELLI FRANCESCA) Controparte_1
CONVENUTO e
Controparte_2
CONVENUTO-CONTUMACE
* Oggi 17.04.2025, innanzi al Giudice dott.ssa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Carnevali per e l'Avv. Francesca Donelli per Pt_1 Controparte_1
L'Avv. Carnevali precisa come da atto di citazione, previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti con la memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., ribaditi con la n.
3. L'Avv. Donelli precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2330/24 R.G. promossa da
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Roberto Carnevali come da mandato in atti, ATTRICE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con il patrocinio dell'Avv. Francesca Donelli come da mandato in atti, CONVENUTO e Controparte_2
CONVENUTO-CONTUMACE
OGGETTO: “Sinistro stradale. Risarcimento danni”.
Conclusioni: Come da verbale dell'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la società, oggi fallita, utilizzatrice in leasing Parte_1 dell'autovettura Renault Clio tg. BL846AG e la compagnia assicuratrice del mezzo, chiedendo la condanna del solo assicuratore al ristoro dei danni tutti patiti in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto il 20.02.2000 in Parma, allorquando il conducente della Renault la aveva urtata mentre stava attraversando a piedi il passaggio pedonale semaforico presente all'intersezione tra viale Osacca e via Gramsci. L'attrice ha dato conto, in citazione, dell'immediato intervento degli agenti di Polizia locale, di essere caduta a terra a causa dell'urto e avere perso conoscenza, quindi di essere stata subito trasportata al Pronto Soccorso ove le erano stati diagnosticati trauma facciale con contusione ossa nasali, dolore al rachide cervicale e bacino, perdita della fisiologica lordosi cervicale con prognosi iniziale di venti giorni, alla quale erano seguiti ripetuti accertamenti specialistici clinici e strumentali prodotti, esami
2 diagnostici, visite, cicli di fisioterapia, spese mediche, stante la perdurante sintomatologia dolorosa. Richiamato il contenuto dell'ampia documentazione sanitaria prodotta e quello della relazione medico-legale eseguita dal dott. direttore di medicina legale presso la AUSL Persona_1 di Reggio Emilia, ha chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale alla Parte_1 salute, con personalizzazione per le ripercussioni su specifici aspetti personali, relazionali, e il danno morale, nonché per il danno patrimoniale relativo a spese mediche quantificate in 54.253,03 Euro. Il tutto per complessivi 173.990,89, oltre rivalutazione e interessi. L'attrice ha allegato anche di avere ricevuto dall'assicuratore per la r.c.a. la somma di 20.000,00 di cui 18.000 Euro per il ristoro del danno e il residui 2.000,00 quale contributo spese, somma trattenuta a titolo di acconto sul maggior pregiudizio patito, del quale ha chiesto di essere ristorata interamente. Si è costituita in giudizio soltanto mentre il ha Controparte_1 Controparte_2 preferito rimanere contumace. L'assicuratore nulla ha eccepito rispetto alla dinamica del sinistro come descritta dalla controparte e all'esclusiva responsabilità del conducente della Renault Clio, mentre ha contestato fermamente il quantum debeatur, ponendo in evidenza l'ampio arco temporale trascorso dall'epoca dell'incidente, la lievità dei postumi accertati dopo il sinistro e, altresì, nell'ambito del procedimento per consulenza tecnica preventiva già esperito tra le parti nel 2015-2017, con esiti medico legali condivisi dai rispettivi consulenti di parte. ha pertanto concluso chiedendo in via principale il rigetto della domanda, assumendo CP_1 la congruità della somma già ricevuta a titolo di ristoro da nel 2006; in subordine, ha Pt_1 chiesto di parametrare l'eventuale residuo ancora dovuto agli esiti della consulenza preventiva eseguita dal CTU dott.ssa Per_2
Nel corso del processo, questo Giudice ha potuto valutare la completezza del materiale istruttorio, la superfluità del rinnovo della CTU medica, a distanza di quasi venticinque anni dal fatto, e dell'escussione testimoniale dei professionisti che hanno emesso la documentazione di spesa depositata da Pt_1
In assenza di attività istruttoria, la causa è pervenuta all'udienza odierna per gli incombenti previsti dall'art. 281 sexies c.p.c.
*** Il presente giudizio attiene alla sola valutazione del quantum del ristoro eventualmente ancora spettante a per i danni patiti in conseguenza del sinistro stradale accaduto il Parte_1
20.12.2000, poiché il fatto storico, come rappresentato in citazione, non è stato oggetto di contestazione ed è comunque provato dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia municipale di Parma, nonché dalla allegata dichiarazione di contenuto confessorio del conducente della vettura Clio, laddove questi ha riconosciuto di non avere visto il pedone che stava attraversando sulle strisce, di averlo urtato e fatto cadere: ne emerge la responsabilità esclusiva dell'automobilista nella causazione dell'incidente stradale. CP_4
Rispetto alla determinazione del quantum dei danni dedotti, occorre premettere l'inquadramento attuale di tipo bipolare, a seguito delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 8827 e 8828 del 31.05.2003 e della Corte Cost.le n. 233/2003), che individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, comprendendo nel secondo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da valori inerenti alla persona, quindi sia il danno morale soggettivo sia il danno biologico, sia il danno da lesione
3 di altri interessi di rilievo costituzionale inerenti alla persona. Ciò, ponendo particolare attenzione e rigore nell'individuazione e quantificazione del ristoro onde evitare di incorrere in automatismi e duplicazioni risarcitori, in particolare per quanto attiene al danno morale e alla personalizzazione del danno biologico. Tanto premesso a livello generale, si richiamano i risultati della CTU espletata nel rispetto del contraddittorio tra le parti, nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva n. 6190/2015 r.g., instaurato da nell'anno 2015, il cui fascicolo è stato acquisito al presente Pt_1 in conformità alla previsione dell'art. 696 bis, quinto comma, c.p.c. I risultati di tale accertamento sono completi, apprezzabili e condivisi da questo Giudice, oltreché già condivisi all'epoca dell'espletamento dell'incarico dai medici, tecnici di parte, coinvolti nel contraddittorio tecnico con il CTU dott.ssa ivi Persona_3 compreso il CTP attoreo dott. che risulta non abbia sollevato alcuna obiezione Persona_4 all'operato del perito d'ufficio e al frutto del suo lavoro. La dott.ssa ha convincentemente affermato la sussistenza del nesso di causalità tra Per_2
l'evento e le lesioni riportate dall'attore e ha rilevato la sussistenza di: 1) una ITP al 75 per cento di 20 gg., una ITP al 50 per cento di 30 giorni e una ITP al 25% di 60 giorni;
2) una IP al 8-9% per cento, identificata cervicobrachialgia dx con sofferenza neurogena, risentimento temporo-mandibolare in assenza di significativa limitazione funzionale, esiti di frattura delle ossa nasali con deficit della funzionalità respiratoria;
3) spese mediche congrue e giustificate per 5.000,00 Euro, con la specificazione che le imponenti spese sostenute negli anni da Pt_1 per continui accertamenti e terapie, documentate e prodotte nel fascicolo di parte attrice, non sono giustificabili stante l'entità modesta e la natura dei postumi. Orbene, tali esiti peritali, aggiornati al 9.5.2017 data della relazione del CTU, sono corroborati da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico ("quando il giudice di merito aderisce alla CTU non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione": cfr. Cass. nn. 28647/2013, 10222/2009, 3881/2006), non essendovi validi motivi per disattenderne i risultati. Del resto, si ripete, non vi sono state neppure contestazioni delle parti al risultato dell'accertamento peritale, reso alla stregua dei migliori criteri della scienza medica, fondato su approfondita analisi della documentazione disponibile e visitata l'interessata. Occorre anche sottolineare, al fine di cristallizzare i risultati dell'accertamento e loro validità attuale, che i postumi invalidanti a carico di – come peraltro affermato anche dal dott. Pt_1 nella relazione medico-legale redatta nel 2018 su incarico dell'attrice – risultano Per_1 stabilizzati dall'anno 2001. Pertanto, in punto di danno biologico possono valere le risultanze tecniche citate, residuando margini di valutazione giudiziale soltanto per le spese mediche sostenute da Parte_1 dopo il deposito della relazione succitata, che porta la data del 9 maggio 2017. Considerata l'anteriorità del sinistro (2000) all'entrata in vigore dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001 n. 57, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, si procede quantificando, già in moneta attuale, il danno biologico stimato dal CTU in base alle note e recenti tabelle di LA 24 (per l'applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019) - in relazione all'età dell'attrice all'epoca del fatto (42 anni) e alla percentuale dei postumi permanenti accertati - si giunge all'importo di Euro
4 26.982,00 (di cui 21.807,00 per danno non patrimoniale risarcibile, comprensivo dell'incremento per sofferenza oggettiva standard sul valore del punto danno biologico – valore del punto 3.047,80 Euro – e 5.175,00 Euro a titolo di danno biologico temporaneo). Non viene riconosciuta la personalizzazione del danno in percentuale aggiuntiva, in assenza di prova di una peculiare incidenza negativa dei postumi permanenti sulle abitudini e relazioni di vita di né il danno morale, inteso come sofferenza psicofisica patita dalla danneggiata, Pt_1 atteso che l'attrice non ne ha offerto minimo sostegno probatorio, non ha formalizzato richieste di prova orale, né, ancor prima, ha allegato e descritto gli elementi fattuali idonei e specifici a fornire la serie concatenata da cui desumere, eventualmente in via presuntiva, una condizioni di afflizione fisica e psicologica peculiare conseguente al sinistro. Generico e insufficiente a legittimare il riconoscimento di una componente di danno aggiuntiva, il capitolato (n. 6 memoria istruttoria) facente riferimento alla collaborazione di in attività manuale di assemblaggio apparecchi con il marito: non è specificato in quale Pt_1 veste tale attività sia svolta, con quale frequenza, con quale forma, se trattasi di attività remunerata o meno, se rivolta a terzi e priva di minimo riscontro documentale che permetta di meglio delinearla. Il danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute viene riconosciuto, per gli esborsi sostenuti fino al maggio 2017 in 5.000,00 Euro secondo la valutazione a forfait di congruità espressa dal CTU e per le spese ulteriori documentate fino al 24, in altri 2.040,00 Euro ( di cui 198,00 Euro relativi a visita per disordini cranio-mandibolari, 192,00 Euro per elettromiografia e Euro 250,00 per ciascun anno dal 2018 al 24 per trattamenti fisioterapici ritenuti adeguati). Non si riconoscono gli esborsi sostenuti per prestazioni di ablazione tartaro e igieni dentali, riparazione apparecchiatura di contenzione, visita medico-legale, perché non strettamente connesse ai postumi del sinistro, in parte sostenute per libera scelta di e non necessarie, Pt_1 in parte eccessive (vista la cadenza pressoché mensile delle sedute fisioterapiche protratte fino al 24, per postumi stabilizzati ormai da molti anni): si ritiene giustificato e congruo riconoscere il danno patrimoniale per spese mediche dal maggio 2017 al 24 in 2.200,00 Euro. Il danno patrimoniale ammonta dunque a 7.200,00 Euro. Si perviene così a un danno complessivo di Euro 34.182,00, già espresso in moneta attuale. Da tale somma va detratto l'importo corrisposto all'attrice dalla compagnia assicurativa e imputato a ristoro del danno per 18.000,00 Euro per il medesimo sinistro del 20.12.2000, onde verificare se vi sia stata integrale rifusione del danno o residuino somme ancora dovute a
[...]
Parte_1
Il compimento di tale operazione presuppone che gli elementi di calcolo siano tra loro omogenei: pertanto, come affermato da giurisprudenza ormai consolidata, occorre ricorrere alla metodica della devalutazione di tutti gli importi alla data del sinistro o, al contrario, della rivalutazione dei medesimi tutti alla data di liquidazione del danno, dunque alla rivalutazione degli importi pagati dall'assicuratore dalla data del pagamento ad oggi, affinché le somme siano espresse in importo attualizzato così come il danno complessivamente quantificato in capo a
Pt_1
La scelta compiuta è nel senso della rivalutazione all'attualità la somma ricevuta dall'attrice dalla data del pagamento ad oggi: i 18.000,00 Euro rivalutati dal 15.02.2006 ad oggi ammontano a complessivi Euro 25.254,00 espressi in moneta attuale (importo inferiore a quello spettante a per il suo ristoro integrale), residuando 8.928,00 Euro. Parte_1
5 Trattandosi di debito di valore, sulla somma di 8.928,00 Euro sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (somma devalutata al 20.12.2000, pari a 5.687,00 Euro) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza. Sull'importo risultante da tale calcolo, pari a 12.111,00 Euro in moneta attuale, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo: deve essere dichiarata tenuta e Controparte_1 condannata al pagamento di tale importo a . Parte_1
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sull'accolto, facendo riferimento ai valori medi di scaglione per le prime due fasi e a quelli minimi per le ultime due, in ragione della concentrazione degli adempimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 così decide:
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della residua somma di 12.111,00 Euro, già in moneta attuale, a titolo di integrale risarcimento dei danni conseguiti al sinistro del 20.12.2000, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese di lite sostenute, Controparte_1 Parte_1 liquidate in Euro 3.387,00 per compenso professionale e Euro 545,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Parma il 17 aprile 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
6