Art. 1.
Le tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
Con lo stesso decreto vengono indicate per ogni prezzo di tariffa le quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione ed al rivenditore. La parte residua e' versata allo Stato quale quota fiscale.
Le tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
Con lo stesso decreto vengono indicate per ogni prezzo di tariffa le quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione ed al rivenditore. La parte residua e' versata allo Stato quale quota fiscale.