Articolo 1 della Legge 19 dicembre 1958, n. 1085
Articolo 2
Versione
30 dicembre 1958
Art. 1.
Le tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
Con lo stesso decreto vengono indicate per ogni prezzo di tariffa le quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione ed al rivenditore. La parte residua e' versata allo Stato quale quota fiscale.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1958
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente