CA
Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Manuela Andretta Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3009/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA NAZIONALE N. 8 84033 MONTESANO S/M presso lo studio dell'avv. GIOVAGNONI LAURINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 11 P.I. rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Francesca Squillace e Elena Scorbatti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Milano via Caldata n.22
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA CP_4 C.F._3
DELLA CONCILIAZIONE, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. VINCI
PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
(C.F. ) Controparte_5 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
pagina 2 di 11 Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Milano, ogni diversa istanza disattesa e reietta, richiamate ai sensi dell'articolo 346 del codice di procedura civile tutte le deduzioni ed istanze anche istruttorie già formulate in primo grado, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma parziale dell'ordinanza del 21 settembre 2024 dal
Tribunale di Milano in composizione monocratica a conclusione del procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il NRGN 44693/2021, emessa dal Tribunale
Ordinario di Milano – Prima Sezione Civile – Giudice: Dott. Ricciardi, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 23.09.2024.
COSI GIUDICARE
In via principale, affermare la natura libero professionale del contratto stipulato il 21-
06-2012 dall' ICCS e dal dott. P_
Vittoria di spese e compensi del giudizio, con rimborso forfettario, iva e cna, come per legge.
Per CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così statuire:
1. In via preliminare e/o pregiudiziale, in considerazione dell'estraneità del Dott. alle avverse doglianze e in ragione dell'avvenuta notifica dell'atto d'appello CP_4
esclusivamente per l'integrità del contraddittorio, estromettere l'appellato dal presente giudizio;
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio;
2. In ogni caso, nel merito, dichiarare maturato il giudicato in ordine alla quota di responsabilità del Dott. così come sancita dal Tribunale e, per l'effetto, CP_4
respingere ogni domanda avanzata nei suoi confronti, confermando sul punto l'Ordinanza REPERT. N. 7493/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data
23.9.2024;
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
pagina 3 di 11 Per : Controparte_1
piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adito: in via pregiudiziale /preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto stante la carenza di legittimazione / interesse ad agire di parte appellante;
in via principale, respingere l'appello in quanto infondato per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta in appello e confermare la sentenza impugnata. con condanna al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
In via istruttoria, occorrendo, si ribadiscono le istanze formulate in primo grado e, per tanto si chiede di emanare a carico dell' ordine di Controparte_6
esibizione ex art. 210 c.p.c. della polizza stipulata in conformità all'art. 25 del CCNL AIOP e dell'art. 10 della Legge
Gelli dal medesimo Istituto Clinico e che, dalla documentazione versata in atti, è stata colpita dal sinistro oggetto della presente controversia.
Ciò, previa ammissione di prova per interrogatorio formale del rappresentante legale dell' Controparte_6
nonché prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che l ha sottoscritto una Controparte_6
polizza assicurativa professionale, a garanzia sua e del suo personale, a copertura di quanto accaduto nell'ottobre 2018, ovvero durante il periodo in cui sono avvenuti i fatti oggetto di contestazione;
pagina 4 di 11 2. Indichi il teste la Compagnia assicurativa ed il numero identificativo del contratto stipulato dall' Controparte_6
[...]
3. Vero che l' ha provveduto a Controparte_6
denunciare il sinistro della Signora alla Compagnia CP_5
assicuratrice individuata dal capitolo che precede, la quale ha aperto il sinistro.
Si indicano a testimoni il Direttore Sanitario ed il Direttore
Amministrativo dell' entrambi Controparte_6
domiciliati presso la sede della medesima Struttura.
Si chiede, inoltre ammissione di prova per interrogatorio formale del Dott. e del rappresentante legale P_
dell' nonché prova per testi sui Controparte_6
seguenti capitoli di prova:
4. vero che il Dott. per il periodo in cui è durato P_
il suo rapporto con l ha Controparte_6
esercitato la sua attività professionale pressoché esclusivamente in favore di quest'ultimo (ovvero per una quota superiore all'80% degli interventi complessivamente svolti);
5. vero che, per tutta la durata del rapporto con l'
[...]
il Dott. ha prestato la sua Controparte_6 P_
attività lavorativa all'interno del reparto di ortopedia e traumatologia, coordinandosi con gli altri componenti e gli altri medici della sezione;
6. Vero che la Direzione Sanitaria dell' Controparte_6
organizzava gli interventi e li attribuiva ai singoli
[...]
operatori, fissava orari di lavoro e periodi di ferie, doveva pagina 5 di 11 essere avvertita in caso di malattia ed imponeva di rispettare dei turni di reperibilità e delle regole disciplinari;
7. Vero che il Dott. doveva garantire la propria P_
presenza per un numero minimo di ore settimanali;
8. Vero che il Dott. percepiva dei compensi fissi, P_
mensili e predeterminati dell Controparte_6
Si indicano a testimoni il Direttore sanitario ed il Direttore
Amministrativo dell' entrambi Controparte_6
domiciliati presso la sede della medesima Struttura.
pagina 6 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva al Tribunale di Milano la condanna Controparte_5 dell' (d'ora in poi anche ICCS) e dei dottori Controparte_6 CP_4 [...]
e al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'intervento Controparte_2 Controparte_3
chirurgico effettuato, asseritamente con modalità non corrette, in data 28.9.2018 presso la struttura resistente.
Il dott. evocava in giudizio la propria compagnia per essere P_ Parte_2
garantita nel caso di accoglimento della domanda attorea.
Anche la terza chiamata si costituiva in giudizio eccependo il difetto di operatività della garanzia assicurativa.
Con ordinanza del 21 settembre 2024, il Tribunale accoglieva la domanda attorea nei confronti dell'ICCS e dei dott.ri e condannandoli al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_4 P_
patrimoniali, oltre che al rimborso delle spese processuali, in favore di che veniva Controparte_7
condannata al pagamento delle spese di lite in favore del dott. , atteso il rigetto del ricorso nei CP_3
suoi confronti.
In particolare, il primo giudice accertava la responsabilità contrattuale dell'ICCS ed extracontrattuale dei soli dottori e non anche del dott. , che partecipava all'intervento de quo in CP_4 P_ CP_3 qualità di medico specializzando e, pertanto, in maniera passiva e limitata all'osservazione di quanto avveniva in sala operatoria.
Il giudice di primo grado rigettava l'azione di rivalsa proposta dall'ICCS nei confronti dei medici, non essendo stata provato che la condotta imperita dei due chirurghi costituisse una grave ed eccezionale devianza dalla Linee guida in materia e dal programma di tutela della salute adottato da ICCS.
Il tribunale respingeva anche la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti di P_
, avendo il professionista sottoscritto una polizza di secondo rischio, operante, Controparte_1
in assenza di una copertura a primo rischio in favore del sanitario, solo in caso di insolvenza dell'ICCS, ipotesi non ricorrente nella fattispecie.
Osservava sul punto il primo giudice come l'omessa stipulazione di una polizza a primo rischio da parte di ICCS costituisse una violazione dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale del 19.01.2005, dovendo qualificarsi il contratto perfezionato tra il dott. e la struttura ospedaliera come di P_
lavoro subordinato, secondo quanto allegato dalla difesa della . Controparte_1
pagina 7 di 11 Infine, venivano dichiarate inammissibili, in quanto tardive, la domanda di regresso proposta dal dott.
e quella di manleva proposta dal dott. nei confronti di ICCS, ed era accolta quella CP_4 P_
proposta dalla struttura nei confronti dei sanitari, nei limiti della loro quota di responsabilità (1/4 ciascuno) e fino alla concorrenza di quanto dall' pagato in eccedenza rispetto alla propria CP_6
quota di responsabilità (1/2).
Avverso la detta ordinanza ha interposto appello ICCS, impugnando il capo relativo alla qualificazione, come di natura subordinata e non libero-professionale, del rapporto di lavoro fra il medesimo ed il dott. e ciò “al fine di impedire il formarsi di un giudicato esterno che possa P_ precludere l'accertamento sulla qualifica e natura del rapporto professionale nei futuri giudizi che potrebbero instaurarsi tra il medico e la struttura aventi ad oggetto i diritti di crediti vantati in seguito alla riqualifica del contratto del 21.06.2012”.
Assume l'appellante come – alla luce del quadro probatorio - la natura subordinata del contratto non sarebbe stata provata da e il primo giudice, applicando erroneamente lo stesso, Controparte_1
avrebbe violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché gli artt. 1362 e 2967 c.c.
Si è costituita l' eccependo la carenza di legittimazione/interesse ad agire di Controparte_1
ICCS e, comunque, l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Il dott. ha chiesto la propria estromissione, attesa la notifica dell'appello nei suoi confronti CP_4
soltanto per l'integrità del contraddittorio e, in ogni caso, di dichiarare maturato il giudicato con riguardo alla quota di propria responsabilità sancita dal Tribunale.
Sono rimaste contumaci le altre parti appellate , e Controparte_5 Controparte_2 [...]
. CP_3
Alla prima udienza del 4.2.2025 il Consigliere istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. (il primo ridotto a 40 giorni), fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'1 aprile 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati ex art. 352 c.p.c., e depositate dalle parti costituite le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'1 aprile 2025, indicato in epigrafe, e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
L'appello proposto risulta inammissibile.
pagina 8 di 11 ICCS ha impugnato l'accertamento incidentale compiuto dal primo giudice, quanto alla natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra il medico e la struttura sanitaria, nell'esame della domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti della . P_ Parte_3
Deve in primo luogo accertarsi la natura della questione pregiudiziale oggetto dell'esame da parte del primo giudice, che per scrutinare la fondatezza della domanda di garanzia proposta dal dott. P_
nei confronti della , ha ritenuto di esaminare il rapporto lavorativo tra il Controparte_1
predetto dott. e ICCS. CP_8
Come insegna la Suprema Corte, con riguardo alla questione pregiudiziale in senso logico, l'efficacia del giudicato copre, in ogni caso, non soltanto la pronuncia finale ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico - giuridico della pronuncia medesima.
Con riguardo, invece, alla questione pregiudiziale in senso tecnico disciplinata dall'art. 34 cod. proc. civ. ed indicante una situazione che pur rappresentando un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio
è tuttavia distinta ed indipendente dal fatto costitutivo sul quale tale fatto si fonda, detta situazione è oggetto solo di accertamento incidentale (inidoneo a passare in giudicato), tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti (Cass.
462\1999).
La Corte Regolatrice ha avuto modo di chiarire come la pregiudizialità tecnica (o tecnico-giuridica o pregiudizialità in senso stretto), si verifica qualora vengano in considerazione due o più rapporti giuridici, uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell'altro, che dipende da esso
(quello pregiudicato), mentre la pregiudizialità logica, si verifica, invece, quando nell'ambito di un unico rapporto giuridico l'accertamento di un diritto richiede il previo accertamento di una situazione giuridica che è comune ad altri diritti nascenti dal medesimo rapporto.
Nel primo caso l'accertamento di un diritto presuppone l'accertamento di un altro «diritto»; ad esso si riferisce l'articolo 34 cod.proc.civ., secondo cui l'accertamento di una questione pregiudiziale non è idoneo a passare in giudicato, salvi i casi in cui una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti.
Nel secondo caso, invece, vi è un «punto pregiudiziale»—ovvero un antecedente logico necessario— comune a due diverse domande relative ad uno stesso rapporto giuridico;
la pronuncia resa al riguardo acquista l'efficacia del giudicato, indipendentemente da una domanda di parte (v. in motivazione Cass.
41895\2021).
Nella fattispecie in esame non può dubitarsi che ricorra una ipotesi di pregiudizialità tecnica.
pagina 9 di 11 I due rapporti giuridici -quello relativo alla domanda di garanzia, intercorrente tra il dott. e P_
l' in forza del contratto di assicurazione stipulato tra le parti, e quello Controparte_1
lavorativo intercorrente tra il dott. e ICCS- sono all'evidenza autonomi e distinti. P_
Tenuto conto che nessuna domanda di accertamento con efficacia di giudicato è stata proposta da alcuna delle parti e tantomeno da quelle legittimate -da individuarsi nel dott. e nell'ICCS- P_
in relazione alla questione della natura del rapporto lavorativo tra il predetto professionista e la struttura sanitaria- né la legge richiede che detta questione sia decisa con efficacia di giudicato, deve ritenersi che tale questione sia stata oggetto solo di un accertamento incidentale inidoneo a passare in giudicato.
La necessaria conseguenza che discende da quanto sopra osservato è la carenza di un interesse giuridico ex art. 100 c.p.c. della odierna parte appellante ad impugnare il predetto accertamento incidentale.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., per il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. 28307\2020).
Posto che l'accertamento incidentale circa la natura del rapporto lavorativo tra il dott. e P_
ICCS non è suscettibile di passare in giudicato, e che l'appellante è estranea alla statuizione (inerente alla domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti del proprio assicuratore) decisa in P_
base alla questione pregiudiziale, in capo ad essa non può ravvisarsi alcun interesse ex art. 100 c.p.c. ad impugnarlo.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
Secondo il criterio della soccombenza, l' va condannato al rimborso Controparte_6
delle spese processuali sostenute dalla , liquidate, tenuto conto delle questioni Controparte_1
trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (controversia di valore indeterminato di bassa complessità), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
pagina 10 di 11 Per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'odierna appellante e l'altra parte costituita CP_4
va osservato come l'ICCS abbia espressamente evocato in giudizio detto soggetto, nei cui
[...] confronti la sentenza di primo grado è passata in giudicato, ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio.
Come insegna la Suprema Corte, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art.332 cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di
"litis denuntiatio", così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza (Cass. 13355\2015; Cass. 2208\2012).
Pertanto, vanno compensate le spese processuali di questo giudizio tra l'appellante e l'altra parte costituita estranea alla impugnazione, CP_4
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a)dichiara inammissibile l'appello proposto da e conferma Controparte_6
l'impugnata sentenza;
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_2
liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
[...]
c)compensa le spese processuali di questo grado di appello tra e Controparte_6
CP_4
d)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come determinato a norma del predetto art. 13, comma 1-bis.
Milano camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Manuela Andretta Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3009/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA NAZIONALE N. 8 84033 MONTESANO S/M presso lo studio dell'avv. GIOVAGNONI LAURINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 11 P.I. rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Francesca Squillace e Elena Scorbatti ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Milano via Caldata n.22
APPELLATA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA CP_4 C.F._3
DELLA CONCILIAZIONE, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. VINCI
PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
(C.F. ) Controparte_5 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
avente ad oggetto: Responsabilità professionale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
pagina 2 di 11 Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Milano, ogni diversa istanza disattesa e reietta, richiamate ai sensi dell'articolo 346 del codice di procedura civile tutte le deduzioni ed istanze anche istruttorie già formulate in primo grado, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma parziale dell'ordinanza del 21 settembre 2024 dal
Tribunale di Milano in composizione monocratica a conclusione del procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il NRGN 44693/2021, emessa dal Tribunale
Ordinario di Milano – Prima Sezione Civile – Giudice: Dott. Ricciardi, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 23.09.2024.
COSI GIUDICARE
In via principale, affermare la natura libero professionale del contratto stipulato il 21-
06-2012 dall' ICCS e dal dott. P_
Vittoria di spese e compensi del giudizio, con rimborso forfettario, iva e cna, come per legge.
Per CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così statuire:
1. In via preliminare e/o pregiudiziale, in considerazione dell'estraneità del Dott. alle avverse doglianze e in ragione dell'avvenuta notifica dell'atto d'appello CP_4
esclusivamente per l'integrità del contraddittorio, estromettere l'appellato dal presente giudizio;
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio;
2. In ogni caso, nel merito, dichiarare maturato il giudicato in ordine alla quota di responsabilità del Dott. così come sancita dal Tribunale e, per l'effetto, CP_4
respingere ogni domanda avanzata nei suoi confronti, confermando sul punto l'Ordinanza REPERT. N. 7493/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data
23.9.2024;
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
pagina 3 di 11 Per : Controparte_1
piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adito: in via pregiudiziale /preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto stante la carenza di legittimazione / interesse ad agire di parte appellante;
in via principale, respingere l'appello in quanto infondato per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta in appello e confermare la sentenza impugnata. con condanna al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre al rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
In via istruttoria, occorrendo, si ribadiscono le istanze formulate in primo grado e, per tanto si chiede di emanare a carico dell' ordine di Controparte_6
esibizione ex art. 210 c.p.c. della polizza stipulata in conformità all'art. 25 del CCNL AIOP e dell'art. 10 della Legge
Gelli dal medesimo Istituto Clinico e che, dalla documentazione versata in atti, è stata colpita dal sinistro oggetto della presente controversia.
Ciò, previa ammissione di prova per interrogatorio formale del rappresentante legale dell' Controparte_6
nonché prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che l ha sottoscritto una Controparte_6
polizza assicurativa professionale, a garanzia sua e del suo personale, a copertura di quanto accaduto nell'ottobre 2018, ovvero durante il periodo in cui sono avvenuti i fatti oggetto di contestazione;
pagina 4 di 11 2. Indichi il teste la Compagnia assicurativa ed il numero identificativo del contratto stipulato dall' Controparte_6
[...]
3. Vero che l' ha provveduto a Controparte_6
denunciare il sinistro della Signora alla Compagnia CP_5
assicuratrice individuata dal capitolo che precede, la quale ha aperto il sinistro.
Si indicano a testimoni il Direttore Sanitario ed il Direttore
Amministrativo dell' entrambi Controparte_6
domiciliati presso la sede della medesima Struttura.
Si chiede, inoltre ammissione di prova per interrogatorio formale del Dott. e del rappresentante legale P_
dell' nonché prova per testi sui Controparte_6
seguenti capitoli di prova:
4. vero che il Dott. per il periodo in cui è durato P_
il suo rapporto con l ha Controparte_6
esercitato la sua attività professionale pressoché esclusivamente in favore di quest'ultimo (ovvero per una quota superiore all'80% degli interventi complessivamente svolti);
5. vero che, per tutta la durata del rapporto con l'
[...]
il Dott. ha prestato la sua Controparte_6 P_
attività lavorativa all'interno del reparto di ortopedia e traumatologia, coordinandosi con gli altri componenti e gli altri medici della sezione;
6. Vero che la Direzione Sanitaria dell' Controparte_6
organizzava gli interventi e li attribuiva ai singoli
[...]
operatori, fissava orari di lavoro e periodi di ferie, doveva pagina 5 di 11 essere avvertita in caso di malattia ed imponeva di rispettare dei turni di reperibilità e delle regole disciplinari;
7. Vero che il Dott. doveva garantire la propria P_
presenza per un numero minimo di ore settimanali;
8. Vero che il Dott. percepiva dei compensi fissi, P_
mensili e predeterminati dell Controparte_6
Si indicano a testimoni il Direttore sanitario ed il Direttore
Amministrativo dell' entrambi Controparte_6
domiciliati presso la sede della medesima Struttura.
pagina 6 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva al Tribunale di Milano la condanna Controparte_5 dell' (d'ora in poi anche ICCS) e dei dottori Controparte_6 CP_4 [...]
e al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'intervento Controparte_2 Controparte_3
chirurgico effettuato, asseritamente con modalità non corrette, in data 28.9.2018 presso la struttura resistente.
Il dott. evocava in giudizio la propria compagnia per essere P_ Parte_2
garantita nel caso di accoglimento della domanda attorea.
Anche la terza chiamata si costituiva in giudizio eccependo il difetto di operatività della garanzia assicurativa.
Con ordinanza del 21 settembre 2024, il Tribunale accoglieva la domanda attorea nei confronti dell'ICCS e dei dott.ri e condannandoli al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_4 P_
patrimoniali, oltre che al rimborso delle spese processuali, in favore di che veniva Controparte_7
condannata al pagamento delle spese di lite in favore del dott. , atteso il rigetto del ricorso nei CP_3
suoi confronti.
In particolare, il primo giudice accertava la responsabilità contrattuale dell'ICCS ed extracontrattuale dei soli dottori e non anche del dott. , che partecipava all'intervento de quo in CP_4 P_ CP_3 qualità di medico specializzando e, pertanto, in maniera passiva e limitata all'osservazione di quanto avveniva in sala operatoria.
Il giudice di primo grado rigettava l'azione di rivalsa proposta dall'ICCS nei confronti dei medici, non essendo stata provato che la condotta imperita dei due chirurghi costituisse una grave ed eccezionale devianza dalla Linee guida in materia e dal programma di tutela della salute adottato da ICCS.
Il tribunale respingeva anche la domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti di P_
, avendo il professionista sottoscritto una polizza di secondo rischio, operante, Controparte_1
in assenza di una copertura a primo rischio in favore del sanitario, solo in caso di insolvenza dell'ICCS, ipotesi non ricorrente nella fattispecie.
Osservava sul punto il primo giudice come l'omessa stipulazione di una polizza a primo rischio da parte di ICCS costituisse una violazione dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale del 19.01.2005, dovendo qualificarsi il contratto perfezionato tra il dott. e la struttura ospedaliera come di P_
lavoro subordinato, secondo quanto allegato dalla difesa della . Controparte_1
pagina 7 di 11 Infine, venivano dichiarate inammissibili, in quanto tardive, la domanda di regresso proposta dal dott.
e quella di manleva proposta dal dott. nei confronti di ICCS, ed era accolta quella CP_4 P_
proposta dalla struttura nei confronti dei sanitari, nei limiti della loro quota di responsabilità (1/4 ciascuno) e fino alla concorrenza di quanto dall' pagato in eccedenza rispetto alla propria CP_6
quota di responsabilità (1/2).
Avverso la detta ordinanza ha interposto appello ICCS, impugnando il capo relativo alla qualificazione, come di natura subordinata e non libero-professionale, del rapporto di lavoro fra il medesimo ed il dott. e ciò “al fine di impedire il formarsi di un giudicato esterno che possa P_ precludere l'accertamento sulla qualifica e natura del rapporto professionale nei futuri giudizi che potrebbero instaurarsi tra il medico e la struttura aventi ad oggetto i diritti di crediti vantati in seguito alla riqualifica del contratto del 21.06.2012”.
Assume l'appellante come – alla luce del quadro probatorio - la natura subordinata del contratto non sarebbe stata provata da e il primo giudice, applicando erroneamente lo stesso, Controparte_1
avrebbe violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché gli artt. 1362 e 2967 c.c.
Si è costituita l' eccependo la carenza di legittimazione/interesse ad agire di Controparte_1
ICCS e, comunque, l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Il dott. ha chiesto la propria estromissione, attesa la notifica dell'appello nei suoi confronti CP_4
soltanto per l'integrità del contraddittorio e, in ogni caso, di dichiarare maturato il giudicato con riguardo alla quota di propria responsabilità sancita dal Tribunale.
Sono rimaste contumaci le altre parti appellate , e Controparte_5 Controparte_2 [...]
. CP_3
Alla prima udienza del 4.2.2025 il Consigliere istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. (il primo ridotto a 40 giorni), fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza dell'1 aprile 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati ex art. 352 c.p.c., e depositate dalle parti costituite le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza dell'1 aprile 2025, indicato in epigrafe, e decisa nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
L'appello proposto risulta inammissibile.
pagina 8 di 11 ICCS ha impugnato l'accertamento incidentale compiuto dal primo giudice, quanto alla natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra il medico e la struttura sanitaria, nell'esame della domanda di garanzia proposta dal dott. nei confronti della . P_ Parte_3
Deve in primo luogo accertarsi la natura della questione pregiudiziale oggetto dell'esame da parte del primo giudice, che per scrutinare la fondatezza della domanda di garanzia proposta dal dott. P_
nei confronti della , ha ritenuto di esaminare il rapporto lavorativo tra il Controparte_1
predetto dott. e ICCS. CP_8
Come insegna la Suprema Corte, con riguardo alla questione pregiudiziale in senso logico, l'efficacia del giudicato copre, in ogni caso, non soltanto la pronuncia finale ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico - giuridico della pronuncia medesima.
Con riguardo, invece, alla questione pregiudiziale in senso tecnico disciplinata dall'art. 34 cod. proc. civ. ed indicante una situazione che pur rappresentando un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio
è tuttavia distinta ed indipendente dal fatto costitutivo sul quale tale fatto si fonda, detta situazione è oggetto solo di accertamento incidentale (inidoneo a passare in giudicato), tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti (Cass.
462\1999).
La Corte Regolatrice ha avuto modo di chiarire come la pregiudizialità tecnica (o tecnico-giuridica o pregiudizialità in senso stretto), si verifica qualora vengano in considerazione due o più rapporti giuridici, uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell'altro, che dipende da esso
(quello pregiudicato), mentre la pregiudizialità logica, si verifica, invece, quando nell'ambito di un unico rapporto giuridico l'accertamento di un diritto richiede il previo accertamento di una situazione giuridica che è comune ad altri diritti nascenti dal medesimo rapporto.
Nel primo caso l'accertamento di un diritto presuppone l'accertamento di un altro «diritto»; ad esso si riferisce l'articolo 34 cod.proc.civ., secondo cui l'accertamento di una questione pregiudiziale non è idoneo a passare in giudicato, salvi i casi in cui una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti.
Nel secondo caso, invece, vi è un «punto pregiudiziale»—ovvero un antecedente logico necessario— comune a due diverse domande relative ad uno stesso rapporto giuridico;
la pronuncia resa al riguardo acquista l'efficacia del giudicato, indipendentemente da una domanda di parte (v. in motivazione Cass.
41895\2021).
Nella fattispecie in esame non può dubitarsi che ricorra una ipotesi di pregiudizialità tecnica.
pagina 9 di 11 I due rapporti giuridici -quello relativo alla domanda di garanzia, intercorrente tra il dott. e P_
l' in forza del contratto di assicurazione stipulato tra le parti, e quello Controparte_1
lavorativo intercorrente tra il dott. e ICCS- sono all'evidenza autonomi e distinti. P_
Tenuto conto che nessuna domanda di accertamento con efficacia di giudicato è stata proposta da alcuna delle parti e tantomeno da quelle legittimate -da individuarsi nel dott. e nell'ICCS- P_
in relazione alla questione della natura del rapporto lavorativo tra il predetto professionista e la struttura sanitaria- né la legge richiede che detta questione sia decisa con efficacia di giudicato, deve ritenersi che tale questione sia stata oggetto solo di un accertamento incidentale inidoneo a passare in giudicato.
La necessaria conseguenza che discende da quanto sopra osservato è la carenza di un interesse giuridico ex art. 100 c.p.c. della odierna parte appellante ad impugnare il predetto accertamento incidentale.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., per il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. 28307\2020).
Posto che l'accertamento incidentale circa la natura del rapporto lavorativo tra il dott. e P_
ICCS non è suscettibile di passare in giudicato, e che l'appellante è estranea alla statuizione (inerente alla domanda di manleva proposta dal dott. nei confronti del proprio assicuratore) decisa in P_
base alla questione pregiudiziale, in capo ad essa non può ravvisarsi alcun interesse ex art. 100 c.p.c. ad impugnarlo.
L'appello va pertanto dichiarato inammissibile.
Secondo il criterio della soccombenza, l' va condannato al rimborso Controparte_6
delle spese processuali sostenute dalla , liquidate, tenuto conto delle questioni Controparte_1
trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento (controversia di valore indeterminato di bassa complessità), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
pagina 10 di 11 Per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'odierna appellante e l'altra parte costituita CP_4
va osservato come l'ICCS abbia espressamente evocato in giudizio detto soggetto, nei cui
[...] confronti la sentenza di primo grado è passata in giudicato, ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio.
Come insegna la Suprema Corte, in un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell'art.332 cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione dell'impugnazione e la sua conoscenza assolvono alla funzione di
"litis denuntiatio", così da permettere l'attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., che esige la qualità di parte, e perciò una "vocatio in ius", e la soccombenza (Cass. 13355\2015; Cass. 2208\2012).
Pertanto, vanno compensate le spese processuali di questo giudizio tra l'appellante e l'altra parte costituita estranea alla impugnazione, CP_4
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a)dichiara inammissibile l'appello proposto da e conferma Controparte_6
l'impugnata sentenza;
b)condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_2
liquidate in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
[...]
c)compensa le spese processuali di questo grado di appello tra e Controparte_6
CP_4
d)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come determinato a norma del predetto art. 13, comma 1-bis.
Milano camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11