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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/06/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 98 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AT sezione prima
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 98/2025 R.G., promosso da
, c.f. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in Sinagra (ME) via San Biagio, elettivamente domiciliata in
Sant'Agata di Militello (ME) via Medici n. 252 presso lo studio legale dell'avv. Cristina Manfredi Gigliotti (c.f. -PEC: C.F._2
che la rappresenta e difende per Email_1 procura in atti nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
21.07.1979 e residente in Sinagra (ME) via San Biagio, elettivamente domiciliato in Sinagra (ME) via U. Corica n. 36 presso lo studio legale dell'avv. Maria Sinagra (c.f. -PEC: C.F._4
che lo rappresenta e difende per Email_2 procura in atti, con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto ed in diritto
1 Con ricorso depositato il 28 gennaio 2025 premetteva di Parte_1 aver contratto, in data 18 giugno 2011, matrimonio concordatario con
, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Sinagra al n. 8, parte II, Serie A, Anno 2000; che dal matrimonio erano nati due figli: (26.08.2015) e (07.10.2013); che il rapporto Per_1 Per_2 coniugale nel tempo si era incrinato, fino a degenerare in una crisi irreversibile e all'allontanamento del coniuge dalla casa familiare;
ciò premesso chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi, l'affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso di sé e regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre come da piano genitoriale allegato;
chiedeva, altresì, un assegno mensile a carico dello e in favore dei due figli di € 400,00, oltre il CP_1
50% delle spese straordinarie, nonché il 100% dell'assegno unico erogato dall'INPS per i figli medesimi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva aderendo alla Controparte_1 pronunzia di separazione e chiedendo l'affido condiviso della prole con domiciliazione paritaria presso i genitori, mantenimento diretto dei figli oltre alla ripartizione tra i genitori medesimi delle spese straordinarie al
50%, assegnazione della casa familiare alla ricorrente e attribuzione a quest'ultima del 100% dell'assegno unico erogato dall'INPS per i figli;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Comparse le parti all'udienza del 21.5.2025 e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le stesse venivano invitate dal Giudice a trovare un accordo per la definizione consensuale del giudizio, rinviando la causa all'udienza del 18.6.2025.
Le parti, nelle more, depositavano l'accordo raggiunto, con rinuncia alla comparizione personale, debitamente sottoscritto.
Tanto premesso, preso atto della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e della volontà degli stessi, come consacrata nell'accordo depositato il 17.6.2025, deve essere pronunciata la separazione personale tra gli stessi.
2 Va rilevato, poi, che l'accordo, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, non è contrario a norme imperative nè all'ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della prole minore, sicché può essere integralmente recepito dal Tribunale ai fini della decisione.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Pronunzia la separazione tra i coniugi alle condizioni pattuite dai medesimi nell'accordo dwll'11.6.2018, depositato il 17.6.2025;
2. Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni di legge;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in AT, nella camera di consiglio del 18.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di AT sezione prima
Riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 98/2025 R.G., promosso da
, c.f. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in Sinagra (ME) via San Biagio, elettivamente domiciliata in
Sant'Agata di Militello (ME) via Medici n. 252 presso lo studio legale dell'avv. Cristina Manfredi Gigliotti (c.f. -PEC: C.F._2
che la rappresenta e difende per Email_1 procura in atti nei confronti di
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
21.07.1979 e residente in Sinagra (ME) via San Biagio, elettivamente domiciliato in Sinagra (ME) via U. Corica n. 36 presso lo studio legale dell'avv. Maria Sinagra (c.f. -PEC: C.F._4
che lo rappresenta e difende per Email_2 procura in atti, con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto ed in diritto
1 Con ricorso depositato il 28 gennaio 2025 premetteva di Parte_1 aver contratto, in data 18 giugno 2011, matrimonio concordatario con
, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Sinagra al n. 8, parte II, Serie A, Anno 2000; che dal matrimonio erano nati due figli: (26.08.2015) e (07.10.2013); che il rapporto Per_1 Per_2 coniugale nel tempo si era incrinato, fino a degenerare in una crisi irreversibile e all'allontanamento del coniuge dalla casa familiare;
ciò premesso chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi, l'affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso di sé e regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre come da piano genitoriale allegato;
chiedeva, altresì, un assegno mensile a carico dello e in favore dei due figli di € 400,00, oltre il CP_1
50% delle spese straordinarie, nonché il 100% dell'assegno unico erogato dall'INPS per i figli medesimi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva aderendo alla Controparte_1 pronunzia di separazione e chiedendo l'affido condiviso della prole con domiciliazione paritaria presso i genitori, mantenimento diretto dei figli oltre alla ripartizione tra i genitori medesimi delle spese straordinarie al
50%, assegnazione della casa familiare alla ricorrente e attribuzione a quest'ultima del 100% dell'assegno unico erogato dall'INPS per i figli;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Comparse le parti all'udienza del 21.5.2025 e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, le stesse venivano invitate dal Giudice a trovare un accordo per la definizione consensuale del giudizio, rinviando la causa all'udienza del 18.6.2025.
Le parti, nelle more, depositavano l'accordo raggiunto, con rinuncia alla comparizione personale, debitamente sottoscritto.
Tanto premesso, preso atto della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e della volontà degli stessi, come consacrata nell'accordo depositato il 17.6.2025, deve essere pronunciata la separazione personale tra gli stessi.
2 Va rilevato, poi, che l'accordo, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, non è contrario a norme imperative nè all'ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della prole minore, sicché può essere integralmente recepito dal Tribunale ai fini della decisione.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così provvede:
1. Pronunzia la separazione tra i coniugi alle condizioni pattuite dai medesimi nell'accordo dwll'11.6.2018, depositato il 17.6.2025;
2. Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni di legge;
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in AT, nella camera di consiglio del 18.6.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
3