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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/07/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5518 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia
dell'anno 2022 e promossa
da
(Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Riccio,
elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in AMOROSI (BN), Via IV Novembre n. 6
opponente
contro
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ponti,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Bastia UM (PG), Via Olaf Palme n. 38
opposta
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI Per l'opponente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, in
accoglimento della presente opposizione, contrariis
reiectis, previa revoca del D.I. n. 1633/2022- proc. Rg n°
4375/2022, emesso dal Tribunale di Perugia: Accertare e
dichiarare A. la nullità e l'inefficacia della scrittura
privata; B. che la documentazione probatoria prodotta non
forma prova ai fini dell'accertamento della creditoria;
C.
che le somme di cui al decreto ingiuntivo sopra menzionato
nei confronti del
Sig sono con interessi usurari e Parte_1
illegali; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze
professionali, rimborso forfetario, Iva e Cpa e con
clausola di anticipazione in favore del sottoscritto
Avvocato”.
Per l'opposta: “Piaccia all'On. Tribunale di Perugia
disattesa ogni contraria eccezione e difesa: a) per la
causali tutte esposte rigettare la spiegata opposizione in
quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo n. 1633/2022 rg 4375/2022
del 10/10/2022 notificato in data 21/10/2022 con vittoria
di spese, funzioni ed onorari;
b) respingere ogni domanda
avversa spiegata anche in via riconvenzionale. c) In ogni
caso con vittoria di spese diritti ed onorari”.
pag. 2/9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con Decreto n. 1633/2022 (R.G. n. 4375/2022), emesso in data 07/10/2022, il Tribunale di Perugia ingiungeva a odierno opponente, di pagare, senza Parte_1
dilazione, alla odierna Controparte_1
opposta, la somma € 141.168,57 - oltre agli interessi come da domanda e, dunque, ex D.Lgs n. 231/2002, da conteggiarsi sulla sorte capitale, dal dovuto all'effettivo soddisfo, ed alle spese della procedura monitoria - quale corrispettivo delle forniture effettuate in favore dell'opponente stesso tra il 30 agosto 2012 ed il 29 dicembre 2017.
1.2. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione introducendo il presente Parte_1
giudizio di merito e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Eccepiva l'opponente:
- la nullità dell'accordo di dilazione di pagamento del debito, con contestuale consegna di un pagherò cambiario,
sottoscritto tra le parti in data 29 marzo 2018, avendo l'opposta con tali atti addebitato all'opponente interessi usurai in relazione a fatture “prescritte” e viziate da irregolarità amministrativa e fiscale e per questo inidonee a supportare l'ingiunzione di pagamento;
pag. 3/9 - la mancata detrazione, sempre da parte dell'opposta, dal debito complessivo di somme già pagate dall'opponente stesso.
1.3. Si costituiva in giudizio la Controparte_1
, contestando quanto ex adverso eccepito e chiedendo
[...]
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Deduceva
l'opposta:
- la liceità dell'accordo di dilazione di pagamento del debito, con contestuale consegna di un pagherò cambiario,
sottoscritto tra le parti in data 29 marzo 2018, essendo stato pattuito ed applicato per la dilazione stessa un tasso di interesse del 5%, come da prospetto interessi allegato all'accordo medesimo;
- il riconoscimento del proprio debito da parte dell'opponente, sotteso alla sottoscrizione del suddetto accordo di dilazione, con conseguente assolvimento di ogni proprio onere probatorio;
- la mancata prescrizione del credito relativo alle fatture azionate col ricorso per decreto ingiuntivo, anche in considerazione del citato riconoscimento del debito da parte del debitore e della dilazione di pagamento allo stesso concessa;
pag. 4/9 - la mancata indicazione, da parte dell'opponente, dei pagamenti dallo stesso asseritamente effettuati e che non sarebbero stati detratti dal debito contestato col ricorso per decreto ingiuntivo.
1.4. All'udienza del 06 giugno 2024 il Giudice, ritenuta la superfluità e/o irrilevanza delle istanze istruttorie articolate dalla sola parte opposta, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo è risultata infondata e non può, dunque, essere accolta.
2.1 Va infatti preliminarmente evidenziato come, a norma dell'art. 2697, comma 2, c.c., il convenuto che eccepisca in giudizio l'inefficacia dei fatti posti dall'attore a sostegno della propria domanda, ovvero eccepisca che il diritto dell'attore stesso si sia modificato o estinto,
deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda;
regola questa che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
pone tale onere probatorio a carico dell'opponente,
convenuto sostanziale in giudizio. Nel presente giudizio l'opponente:
pag. 5/9 a) ha fondato la propria eccezione di nullità della dilazione di pagamento, con relativo pagherò cambiario,
sottoscritta tra le parti in causa il 29 marzo 2018 e versata in atti, sulla presunta applicazione, da parte dell'opposta, di interessi usurari al debito originariamente contratto dall'opponente stesso.
Detta affermazione è risultata peraltro non supportata da alcuna prova, anche in considerazione del fatto che –
trattandosi, nel caso di specie, di un rapporto di natura commerciale, fornitura di merci in favore di un'impresa individuale - al ritardato pagamento della stessa devono applicarsi, così come richiesto da parte opposta col ricorso per decreto ingiuntivo in questa sede opposto, gli interessi moratori di cui al D.Lgs n. 231/2002, pari, dal
2013 ad oggi, ad un tasso sicuramente non inferiore al 8% e dunque superiore a quello pattuito con la dilazione convenuta tra le parti in data 29 marzo 2018, pari al 5%
annuo, da considerarsi, pertanto, evidentemente non usurario;
b) ha eccepito la “prescrizione” delle fatture azionate dall'opposta.
Anche questa eccezione è risultata non provata, atteso che
- anche volendo identificare le “fatture” citate pag. 6/9 dall'opponente stesso con il credito azionato da parte opposta - a norma dell'art. 2944 c.c. la prescrizione di un credito “è interrotta dal riconoscimento del diritto da
parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere
fatto valere”, riconoscimento che, nel caso di specie, può
evincersi, fra l'altro, dalla sottoscrizione, da parte dell'opponente, della citata scrittura privata del 29 marzo
2018 con la quale le parti hanno convenuto la dilazione di pagamento del corrispettivo dovuto da parte dell'opponente stesso;
scrittura privata formata entro il decennio dall'emissione della prime delle fatture azionate monitoriamente;
c) ha eccepito di aver effettuato, a valere evidentemente sul debito maturato e riconosciuto dall'opponente stesso,
non meglio precisati pagamenti che parte opposta
“artatamente non ha defalcato”, omettendo peraltro non solo di provare tali asseriti pagamenti, nonché la loro imputabilità al debito di cui è causa, ma addirittura di quantificarne gli importi, con ciò rendendo inevitabilmente infondata l'eccezione formulata sul punto.
3. Deve quindi evidenziarsi come il mancato adempimento, da parte dell'opponente, degli obblighi assunti con la scrittura privata del 29 marzo 2018 abbia determinato, ex pag. 7/9 art. 4 della scrittura stessa, la risoluzione di diritto della medesima, con conseguente decadenza dell'opponente dal beneficio del termine per l'adempimento delle proprie obbligazioni e la perdita per lo stesso del diritto di veder applicato al proprio debito il tasso ivi pattuito,
pari, come detto, al 5% annuo, legittimando così
l'applicazione, richiesta da parte opposta e riconosciuta col decreto ingiuntivo di cui è causa, alla sorte capitale del debito stesso degli interessi moratori di cui al D.Lgs
n. 231/2002.
6. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1633/2022 (R.G. n. 4375/2022), emesso dal Tribunale di Perugia in data 07/10/2022 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere Parte_1
all'opposta a titolo di Controparte_1
rimborso delle spese del presente giudizio, la somma di pag. 8/9 euro 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Perugia, 18.7.2025
Il Giudice dott. Andrea Ausili
pag. 9/9
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5518 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia
dell'anno 2022 e promossa
da
(Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Riccio,
elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in AMOROSI (BN), Via IV Novembre n. 6
opponente
contro
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ponti,
elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Bastia UM (PG), Via Olaf Palme n. 38
opposta
OGGETTO: Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI Per l'opponente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, in
accoglimento della presente opposizione, contrariis
reiectis, previa revoca del D.I. n. 1633/2022- proc. Rg n°
4375/2022, emesso dal Tribunale di Perugia: Accertare e
dichiarare A. la nullità e l'inefficacia della scrittura
privata; B. che la documentazione probatoria prodotta non
forma prova ai fini dell'accertamento della creditoria;
C.
che le somme di cui al decreto ingiuntivo sopra menzionato
nei confronti del
Sig sono con interessi usurari e Parte_1
illegali; In ogni caso, con vittoria di spese, competenze
professionali, rimborso forfetario, Iva e Cpa e con
clausola di anticipazione in favore del sottoscritto
Avvocato”.
Per l'opposta: “Piaccia all'On. Tribunale di Perugia
disattesa ogni contraria eccezione e difesa: a) per la
causali tutte esposte rigettare la spiegata opposizione in
quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo n. 1633/2022 rg 4375/2022
del 10/10/2022 notificato in data 21/10/2022 con vittoria
di spese, funzioni ed onorari;
b) respingere ogni domanda
avversa spiegata anche in via riconvenzionale. c) In ogni
caso con vittoria di spese diritti ed onorari”.
pag. 2/9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con Decreto n. 1633/2022 (R.G. n. 4375/2022), emesso in data 07/10/2022, il Tribunale di Perugia ingiungeva a odierno opponente, di pagare, senza Parte_1
dilazione, alla odierna Controparte_1
opposta, la somma € 141.168,57 - oltre agli interessi come da domanda e, dunque, ex D.Lgs n. 231/2002, da conteggiarsi sulla sorte capitale, dal dovuto all'effettivo soddisfo, ed alle spese della procedura monitoria - quale corrispettivo delle forniture effettuate in favore dell'opponente stesso tra il 30 agosto 2012 ed il 29 dicembre 2017.
1.2. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione introducendo il presente Parte_1
giudizio di merito e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Eccepiva l'opponente:
- la nullità dell'accordo di dilazione di pagamento del debito, con contestuale consegna di un pagherò cambiario,
sottoscritto tra le parti in data 29 marzo 2018, avendo l'opposta con tali atti addebitato all'opponente interessi usurai in relazione a fatture “prescritte” e viziate da irregolarità amministrativa e fiscale e per questo inidonee a supportare l'ingiunzione di pagamento;
pag. 3/9 - la mancata detrazione, sempre da parte dell'opposta, dal debito complessivo di somme già pagate dall'opponente stesso.
1.3. Si costituiva in giudizio la Controparte_1
, contestando quanto ex adverso eccepito e chiedendo
[...]
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Deduceva
l'opposta:
- la liceità dell'accordo di dilazione di pagamento del debito, con contestuale consegna di un pagherò cambiario,
sottoscritto tra le parti in data 29 marzo 2018, essendo stato pattuito ed applicato per la dilazione stessa un tasso di interesse del 5%, come da prospetto interessi allegato all'accordo medesimo;
- il riconoscimento del proprio debito da parte dell'opponente, sotteso alla sottoscrizione del suddetto accordo di dilazione, con conseguente assolvimento di ogni proprio onere probatorio;
- la mancata prescrizione del credito relativo alle fatture azionate col ricorso per decreto ingiuntivo, anche in considerazione del citato riconoscimento del debito da parte del debitore e della dilazione di pagamento allo stesso concessa;
pag. 4/9 - la mancata indicazione, da parte dell'opponente, dei pagamenti dallo stesso asseritamente effettuati e che non sarebbero stati detratti dal debito contestato col ricorso per decreto ingiuntivo.
1.4. All'udienza del 06 giugno 2024 il Giudice, ritenuta la superfluità e/o irrilevanza delle istanze istruttorie articolate dalla sola parte opposta, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo è risultata infondata e non può, dunque, essere accolta.
2.1 Va infatti preliminarmente evidenziato come, a norma dell'art. 2697, comma 2, c.c., il convenuto che eccepisca in giudizio l'inefficacia dei fatti posti dall'attore a sostegno della propria domanda, ovvero eccepisca che il diritto dell'attore stesso si sia modificato o estinto,
deve provare i fatti su cui tale eccezione si fonda;
regola questa che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
pone tale onere probatorio a carico dell'opponente,
convenuto sostanziale in giudizio. Nel presente giudizio l'opponente:
pag. 5/9 a) ha fondato la propria eccezione di nullità della dilazione di pagamento, con relativo pagherò cambiario,
sottoscritta tra le parti in causa il 29 marzo 2018 e versata in atti, sulla presunta applicazione, da parte dell'opposta, di interessi usurari al debito originariamente contratto dall'opponente stesso.
Detta affermazione è risultata peraltro non supportata da alcuna prova, anche in considerazione del fatto che –
trattandosi, nel caso di specie, di un rapporto di natura commerciale, fornitura di merci in favore di un'impresa individuale - al ritardato pagamento della stessa devono applicarsi, così come richiesto da parte opposta col ricorso per decreto ingiuntivo in questa sede opposto, gli interessi moratori di cui al D.Lgs n. 231/2002, pari, dal
2013 ad oggi, ad un tasso sicuramente non inferiore al 8% e dunque superiore a quello pattuito con la dilazione convenuta tra le parti in data 29 marzo 2018, pari al 5%
annuo, da considerarsi, pertanto, evidentemente non usurario;
b) ha eccepito la “prescrizione” delle fatture azionate dall'opposta.
Anche questa eccezione è risultata non provata, atteso che
- anche volendo identificare le “fatture” citate pag. 6/9 dall'opponente stesso con il credito azionato da parte opposta - a norma dell'art. 2944 c.c. la prescrizione di un credito “è interrotta dal riconoscimento del diritto da
parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere
fatto valere”, riconoscimento che, nel caso di specie, può
evincersi, fra l'altro, dalla sottoscrizione, da parte dell'opponente, della citata scrittura privata del 29 marzo
2018 con la quale le parti hanno convenuto la dilazione di pagamento del corrispettivo dovuto da parte dell'opponente stesso;
scrittura privata formata entro il decennio dall'emissione della prime delle fatture azionate monitoriamente;
c) ha eccepito di aver effettuato, a valere evidentemente sul debito maturato e riconosciuto dall'opponente stesso,
non meglio precisati pagamenti che parte opposta
“artatamente non ha defalcato”, omettendo peraltro non solo di provare tali asseriti pagamenti, nonché la loro imputabilità al debito di cui è causa, ma addirittura di quantificarne gli importi, con ciò rendendo inevitabilmente infondata l'eccezione formulata sul punto.
3. Deve quindi evidenziarsi come il mancato adempimento, da parte dell'opponente, degli obblighi assunti con la scrittura privata del 29 marzo 2018 abbia determinato, ex pag. 7/9 art. 4 della scrittura stessa, la risoluzione di diritto della medesima, con conseguente decadenza dell'opponente dal beneficio del termine per l'adempimento delle proprie obbligazioni e la perdita per lo stesso del diritto di veder applicato al proprio debito il tasso ivi pattuito,
pari, come detto, al 5% annuo, legittimando così
l'applicazione, richiesta da parte opposta e riconosciuta col decreto ingiuntivo di cui è causa, alla sorte capitale del debito stesso degli interessi moratori di cui al D.Lgs
n. 231/2002.
6. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1633/2022 (R.G. n. 4375/2022), emesso dal Tribunale di Perugia in data 07/10/2022 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere Parte_1
all'opposta a titolo di Controparte_1
rimborso delle spese del presente giudizio, la somma di pag. 8/9 euro 4.217,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Perugia, 18.7.2025
Il Giudice dott. Andrea Ausili
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