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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5659/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 5258/2022
TRA
C.F. e P.I.V.A. ), con sede legale in Cologno Parte_1 P.IVA_1
Monzese (MI), Via A. Volta n. 16, in persona del procuratore ad acta, elettivamente domiciliata in Sarzana (SP) alla via B. P. Ugo Muccini n. 28, presso lo studio dell'Avv.Uberto
Miserendino, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliato in Piazza Municipio Palazzo S.Giacomo presso CP_1
l'Avvocatura Municipale, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Perillo, in sostituzione dell'Avv.Andrea Camarda, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione (PEC: apoli.it) Email_1 Email_2 CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.11.2019 la conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il in persona del proprio Sindaco Controparte_1
pro tempore, ed esponeva che: assicurava per la responsabilità civile il veicolo BMW 318D, TG Controparte_3
FE 773 AR, di proprietà della società in forza di Controparte_4
polizza n. DLI0005878441;
-in data 16/02/2017 alle ore 18.20 circa , alla guida del detto veicolo, nel Parte_2 percorrere il tratto rettilineo di Corso Malta a all'interno della carreggiata che dal CP_1
Centro Direzionale conduce alla tangenziale, giunto all'altezza del civico 70, investiva il pedone , che stava attraversando a piedi detta carreggiata, in prossimità Persona_1
di un passaggio pedonale non debitamente segnalato;
-a seguito dell'urto il riportava lesioni personali gravissime, che ne cagionavano la _1 morte in Ospedale a meno di due ore dall'evento;
in data 13.12.2017 provvedeva a ristorare gli eredi del di Controparte_3 _1
tutti i danni patiti a cagione della perdita del loro congiunto, versando la somma complessiva di € 542.752,00.
Tanto premesso, chiedeva: “in via principale, accertare e dichiarare che il Controparte_1
quale ente proprietario della strada ove si è verificato il sinistro per cui è causa, è responsabile del verificarsi di detto sinistro avvenuto il giorno 16 febbraio 2017 in Corso
Malta all'altezza del civico 70, per omessa e/o insufficiente vigilanza, manutenzione e custodia del tratto stradale causa del citato sinistro;
e, per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del proprio Sindaco pro tempore, a corrispondere a quale Controparte_5
società che agisce in via di regresso nei confronti del responsabile civile Controparte_1
e, comunque, quale cessionaria degli eredi del Sig. , la somma di Euro Persona_1
542.752,00, corrisposta dall'attrice agli eredi del Sig. n virtù della polizza Persona_1
R.C.A n. DLI0005878441 correlata al veicolo TG FE 773 AR, di proprietà della società
, a titolo di ristoro dei danni dagli stessi patiti e patiendi Controparte_4
a cagione della perdita del loro congiunto in conseguenza del sinistro del 16 febbraio 2017,
o il diverso, maggior o minor, importo che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal dì del pagamento al saldo effettivo ed oltre spese stragiudiziali, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge. In subordine, accertare e dichiarare il concorso di responsabilità del ella misura ritenuta di giustizia Controparte_1 all'esito dell'espletanda istruttoria, condannandolo a corrispondere a Controparte_5
l'importo proporzionalmente dovuto, sia a titolo di ristoro dei danni, che a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale, o il diverso, maggior o minor, importo che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, in entrambi i casi oltre accessori come per legge dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso, vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso spese generali 15 %, IVA e CNPA, come per legge.”
Si costituiva il convenuto in persona del Sindaco pro tempore, il quale Controparte_1
contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. In particolare deduceva la sussistenza sulla strada, luogo ove si verificò l'incidente, di segnaletica ed illuminazione sufficienti ad evitare l'investimento mortale, concludendo che solo l'elevata velocità del conducente e l'imprudente attraversamento del avessero determinato il sinistro stradale. _1
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese del giudizio.
Depositata documentazione, rigettate le richieste di interrogatorio formale e prova testimoniale e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.5258/2022, emessa in data 21.05.2022, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda attorea e condannava al pagamento in favore del Parte_1
delle spese di giudizio, liquidate in complessivi E.27.804,00 per Controparte_1
compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.
Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 22.12.2022, Parte_1 proponeva appello, chiedendo, in totale riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda di regresso come proposta in primo grado.
Sosteneva l'appellante “l'errore di diritto ed erronea, contraddittoria e insufficiente motivazione in merito all'esclusione della responsabilità dell'Ente pubblico sia ai sensi dell'art.2051 c.c. che dell'art.2043 c.c.; violazione degli artt.2051 e 2043 c.c.” , nonché la
“erronea statuizione in merito alla condanna alle spese di lite del primo grado del giudizio;
violazione dell'art.91, co.1 c.p.c..”
Si costituiva l'appellato il quale eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e, nel merito, riportandosi alle difese già svolte in primo grado, contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.
Precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione, con i termini abbreviati di giorni venti e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sollevata dall'appellato Controparte_1
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.Sez.Un. 16.11.2017 n. 27199;
30.5.2018 n. 13535, 29.10.2018 n.27391, Sez.Un. 20.11.2018 n. 12587).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto
e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675)
Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che “qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali” (Cass.15.4.2019
n.10422).
Ciò detto, va rilevato che il giudice di primo grado rigettava la domanda di regresso avanzata dalla , impresa assicuratrice del veicolo investitore, nei confronti del Parte_1 escludendo la responsabilità di quest'ultimo ex artt.2051 e 2043 c.c. in Controparte_1
ordine alla produzione del sinistro in cui perdeva la vita . Persona_1
Rilevava in proposito che sui luoghi di causa “esisteva un segnale del limite massimo di velocità per gli autoveicoli, fissato a 30 km/h, ed erano anche presenti dei rallentatori ottici che avvertivano i conducenti di autovetture della necessità di diminuire la velocità per la prossimità di un passaggio pedonale” … “l'illuminazione era del pari garantita, perché se venne disposta, successivamente al sinistro, la mera pulizia dei relativi lampioni, ciò fu possibile perché erano già stati installati e funzionavano”….. “esistevano sicuramente pure delle palme che avrebbero potuto oscurare la presenza del , ma non è sicuro che _1
l'effetto di oscuramento si sia verificato in concreto, alla luce della presenza della illuminazione di cui sopra”… “quando alla mancanza di dossi, il ha correttamente CP_1 richiamato la normativa regolamentare che non ne consente la installazione nella strada teatro del sinistro”.
Riteneva quindi che “un sistema di messa in sicurezza era stato messo a punto dal CP_1 nel rispetto della normativa vigente all'epoca, anche se di fatto non si è poi rivelato sufficiente per evitare l'incidente di cui si tratta in questa sede, ma il comportamento potenzialmente anomalo ed incauto degli automobilisti e dei pedoni costituisce una variabile indipendente dalla sua adozione, dotata di una sua autonomia ed imprevedibilità o meglio, di una sua inevitabilità, e quindi, tecnicamente, un caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le caratteristiche oggettive della strada affidata alla custodia del e quindi ad escludere la responsabilità dell'ente pubblico sia ai sensi CP_1 dell'art.2051 che dell'art.2043 c.c.”. Contesta tali affermazioni l'appellante che con il primo motivo di appello - rubricato “errore di diritto ed erronea, contraddittoria e insufficiente motivazione in merito all'esclusione della responsabilità dell'Ente pubblico sia ai sensi dell'art.2051 c.c. che dell'art.2043 c.c.; violazione degli artt.2051 e 2043 c.c.” - sostiene l'efficacia eziologica determinante della pericolosità del tratto viario nella causazione del sinistro, ritenendo sussistente la piena responsabilità del proprietario della strada ai sensi del disposto di cui agli artt.2043 CP_1
e 2051 c.c. per mancato adempimento dell'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, nonché alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (art.14 D.Lgs. 285/1992). In particolare deduce la sussistenza del nesso causale tra lo stato dei luoghi e l'evento, con riferimento ai due attraversamenti pedonali presenti su
Corso Malta, alla mancanza di debita segnaletica stradale, alla scarsa illuminazione, alla presenza di vegetazione, alla mancanza di dossi sul tratto di Corso Malta interessato dall'incidente del 16.02.2017, alla luce degli accertamenti espletati dagli agenti di polizia
Municipale e dal preposto personale del e all'esito delle indagini svolte nel CP_1 procedimento penale a carico del Sig. . Assume, inoltre, l'omessa prova del caso Pt_2 fortuito da parte del l'assenza di colpa di pedone e dell'automobilista; la Controparte_1 violazione dell'onere di diligenza nel mantenimento del tratto viario a carico dell'ente pubblico.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
In proposito giova ricordare che la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. sia invocabile anche nei confronti della pubblica amministrazione per i danni arrecati da beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni.
Ed in particolare, con riguardo alla responsabilità degli enti pubblici in relazione ai sinistri riconducibili all'assetto della sede stradale “a) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della pubblica amministrazione, misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
b) per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) in particolare,
l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima – al pari dell'eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode” (Cass.
n.15761/2016; n.6703/2018; n.7805/2017; n.6101/2013).
Ciò premesso, va rilevato che è pacifico che sul luogo ove si verificò il sinistro sussistevano una serie di elementi potenzialmente idonei ad attenzionare il conducente: il luogo era dotato di un segnale verticale indicante il limite massimo di velocità per gli autoveicoli, fissato in 30 km/h, e di segnaletica orizzontale, in particolare di rallentatori ottici che avvertivano i conducenti di autovetture della necessità di diminuire la velocità per la prossimità di un passaggio pedonale.
Inoltre, come già rilevato dal giudice di primo grado, la zona era illuminata;
né ricorre la prova che la presenza del pedone fu oscurata dalla vegetazione esistente sul posto, né che il predetto inciampasse sui gradini posti in prossimità dell'attraversamento pedonale.
Non era posta invece la specifica cartellonistica verticale di segnalazione della presenza di un attraversamento pedonale, in violazione dell'art.135 del Regolamento di Attuazione del
Codice della Strada, che prescrive che il segnale “Attraversamento pedonale” vada posto
“ai due lati della carreggiata in corrispondenza dell'attraversamento, sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia, oppure al di sopra della carreggiata” e che addirittura
“sulle strade extraurbane e su quelle urbane di scorrimento (come nel caso di specie) deve essere preceduto da un segnale di pericolo con funzione di preavviso”.
Ritiene la Corte tuttavia che tale omissione sia priva di efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso, essendo sufficienti ad attenzionare l'utente della strada la installazione di segnale del limite massimo di velocità e di rallentatori ottici indicativi della necessità di diminuire la velocità per la prossimità di un passaggio pedonale ed al contempo costituendo la condotta di guida del conducente del veicolo investitore e il comportamento del pedone caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le caratteristiche oggettive della strada affidata alla custodia del e quindi ad CP_1 escludere la responsabilità dell'ente pubblico sia ai sensi dell'art. 2051 che dell'art. 2043 c.c.
Vale la pena di ricordare che alla stregua delle risultanze processuali emerge che il conducente del veicolo investitore superava (sebbene di poco) il limite di velocità di 30 km/h risultante dalla segnaletica verticale e orizzontale posta nel tratto in questione e non teneva un comportamento di guida prudente in violazione delle norme di comportamento (art.140
C.d.S.) che impongono agli utenti della strada di “comportarsi in modo da non costituire intralci o pericolo per la circolazione ed in modo che sia salvaguardata la sicurezza stradale”, ed anche in violazione dell'art.141 C.d.S. che impone al conducente del veicolo di regolare sempre la velocità in modo da aver riguardo “alle caratteristiche, allo stato, al carico del veicolo ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura”.
Parimenti va considerato l'irresponsabile comportamento del che attraversava fuori _1 dalle strisce pedonali (pur essendovene, in prossimità, come ben sapeva il , che _1 abitava nei pressi del luogo del sinistro, vale a dire alla via Vico Santa Maria del Pianto n.1)
e, comunque, mentre parlava al cellulare, in violazione dell'art.146 C.d.S. che prevede che
“i pedoni per attraversare la strada devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono o sono distanti oltre 100 mt, i pedoni possono attraversare solo in senso perpendicolare e con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri”.
Orbene, la pretesa avanzata dalla non è meritevole di accoglimento non Parte_1 ricorrendo la prova che il sinistro sia riconducibile alle condizioni della strada ove il sinistro si verificò.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste in capo dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., alla cui liquidazione si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M.147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1
n.5258/2022 del Tribunale di Napoli nei confronti del in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, con atto notificato in data 22.12.2022 , così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in E.18.511,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 3.4.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5659/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli n. 5258/2022
TRA
C.F. e P.I.V.A. ), con sede legale in Cologno Parte_1 P.IVA_1
Monzese (MI), Via A. Volta n. 16, in persona del procuratore ad acta, elettivamente domiciliata in Sarzana (SP) alla via B. P. Ugo Muccini n. 28, presso lo studio dell'Avv.Uberto
Miserendino, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliato in Piazza Municipio Palazzo S.Giacomo presso CP_1
l'Avvocatura Municipale, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfredo Perillo, in sostituzione dell'Avv.Andrea Camarda, in virtù di procura speciale alle liti in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione (PEC: apoli.it) Email_1 Email_2 CP_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14.11.2019 la conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il in persona del proprio Sindaco Controparte_1
pro tempore, ed esponeva che: assicurava per la responsabilità civile il veicolo BMW 318D, TG Controparte_3
FE 773 AR, di proprietà della società in forza di Controparte_4
polizza n. DLI0005878441;
-in data 16/02/2017 alle ore 18.20 circa , alla guida del detto veicolo, nel Parte_2 percorrere il tratto rettilineo di Corso Malta a all'interno della carreggiata che dal CP_1
Centro Direzionale conduce alla tangenziale, giunto all'altezza del civico 70, investiva il pedone , che stava attraversando a piedi detta carreggiata, in prossimità Persona_1
di un passaggio pedonale non debitamente segnalato;
-a seguito dell'urto il riportava lesioni personali gravissime, che ne cagionavano la _1 morte in Ospedale a meno di due ore dall'evento;
in data 13.12.2017 provvedeva a ristorare gli eredi del di Controparte_3 _1
tutti i danni patiti a cagione della perdita del loro congiunto, versando la somma complessiva di € 542.752,00.
Tanto premesso, chiedeva: “in via principale, accertare e dichiarare che il Controparte_1
quale ente proprietario della strada ove si è verificato il sinistro per cui è causa, è responsabile del verificarsi di detto sinistro avvenuto il giorno 16 febbraio 2017 in Corso
Malta all'altezza del civico 70, per omessa e/o insufficiente vigilanza, manutenzione e custodia del tratto stradale causa del citato sinistro;
e, per l'effetto, condannare il convenuto, in persona del proprio Sindaco pro tempore, a corrispondere a quale Controparte_5
società che agisce in via di regresso nei confronti del responsabile civile Controparte_1
e, comunque, quale cessionaria degli eredi del Sig. , la somma di Euro Persona_1
542.752,00, corrisposta dall'attrice agli eredi del Sig. n virtù della polizza Persona_1
R.C.A n. DLI0005878441 correlata al veicolo TG FE 773 AR, di proprietà della società
, a titolo di ristoro dei danni dagli stessi patiti e patiendi Controparte_4
a cagione della perdita del loro congiunto in conseguenza del sinistro del 16 febbraio 2017,
o il diverso, maggior o minor, importo che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi dal dì del pagamento al saldo effettivo ed oltre spese stragiudiziali, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge. In subordine, accertare e dichiarare il concorso di responsabilità del ella misura ritenuta di giustizia Controparte_1 all'esito dell'espletanda istruttoria, condannandolo a corrispondere a Controparte_5
l'importo proporzionalmente dovuto, sia a titolo di ristoro dei danni, che a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale, o il diverso, maggior o minor, importo che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, in entrambi i casi oltre accessori come per legge dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso, vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso spese generali 15 %, IVA e CNPA, come per legge.”
Si costituiva il convenuto in persona del Sindaco pro tempore, il quale Controparte_1
contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. In particolare deduceva la sussistenza sulla strada, luogo ove si verificò l'incidente, di segnaletica ed illuminazione sufficienti ad evitare l'investimento mortale, concludendo che solo l'elevata velocità del conducente e l'imprudente attraversamento del avessero determinato il sinistro stradale. _1
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese del giudizio.
Depositata documentazione, rigettate le richieste di interrogatorio formale e prova testimoniale e precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n.5258/2022, emessa in data 21.05.2022, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda attorea e condannava al pagamento in favore del Parte_1
delle spese di giudizio, liquidate in complessivi E.27.804,00 per Controparte_1
compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi.
Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 22.12.2022, Parte_1 proponeva appello, chiedendo, in totale riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda di regresso come proposta in primo grado.
Sosteneva l'appellante “l'errore di diritto ed erronea, contraddittoria e insufficiente motivazione in merito all'esclusione della responsabilità dell'Ente pubblico sia ai sensi dell'art.2051 c.c. che dell'art.2043 c.c.; violazione degli artt.2051 e 2043 c.c.” , nonché la
“erronea statuizione in merito alla condanna alle spese di lite del primo grado del giudizio;
violazione dell'art.91, co.1 c.p.c..”
Si costituiva l'appellato il quale eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e, nel merito, riportandosi alle difese già svolte in primo grado, contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.
Precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione, con i termini abbreviati di giorni venti e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi sollevata dall'appellato Controparte_1
L'atto di appello proposto consente infatti di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano quindi chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.Sez.Un. 16.11.2017 n. 27199;
30.5.2018 n. 13535, 29.10.2018 n.27391, Sez.Un. 20.11.2018 n. 12587).
Ciò che viene richiesto è dunque che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che “il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto
e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass.19.3.2019 n.7675)
Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che “qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali” (Cass.15.4.2019
n.10422).
Ciò detto, va rilevato che il giudice di primo grado rigettava la domanda di regresso avanzata dalla , impresa assicuratrice del veicolo investitore, nei confronti del Parte_1 escludendo la responsabilità di quest'ultimo ex artt.2051 e 2043 c.c. in Controparte_1
ordine alla produzione del sinistro in cui perdeva la vita . Persona_1
Rilevava in proposito che sui luoghi di causa “esisteva un segnale del limite massimo di velocità per gli autoveicoli, fissato a 30 km/h, ed erano anche presenti dei rallentatori ottici che avvertivano i conducenti di autovetture della necessità di diminuire la velocità per la prossimità di un passaggio pedonale” … “l'illuminazione era del pari garantita, perché se venne disposta, successivamente al sinistro, la mera pulizia dei relativi lampioni, ciò fu possibile perché erano già stati installati e funzionavano”….. “esistevano sicuramente pure delle palme che avrebbero potuto oscurare la presenza del , ma non è sicuro che _1
l'effetto di oscuramento si sia verificato in concreto, alla luce della presenza della illuminazione di cui sopra”… “quando alla mancanza di dossi, il ha correttamente CP_1 richiamato la normativa regolamentare che non ne consente la installazione nella strada teatro del sinistro”.
Riteneva quindi che “un sistema di messa in sicurezza era stato messo a punto dal CP_1 nel rispetto della normativa vigente all'epoca, anche se di fatto non si è poi rivelato sufficiente per evitare l'incidente di cui si tratta in questa sede, ma il comportamento potenzialmente anomalo ed incauto degli automobilisti e dei pedoni costituisce una variabile indipendente dalla sua adozione, dotata di una sua autonomia ed imprevedibilità o meglio, di una sua inevitabilità, e quindi, tecnicamente, un caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le caratteristiche oggettive della strada affidata alla custodia del e quindi ad escludere la responsabilità dell'ente pubblico sia ai sensi CP_1 dell'art.2051 che dell'art.2043 c.c.”. Contesta tali affermazioni l'appellante che con il primo motivo di appello - rubricato “errore di diritto ed erronea, contraddittoria e insufficiente motivazione in merito all'esclusione della responsabilità dell'Ente pubblico sia ai sensi dell'art.2051 c.c. che dell'art.2043 c.c.; violazione degli artt.2051 e 2043 c.c.” - sostiene l'efficacia eziologica determinante della pericolosità del tratto viario nella causazione del sinistro, ritenendo sussistente la piena responsabilità del proprietario della strada ai sensi del disposto di cui agli artt.2043 CP_1
e 2051 c.c. per mancato adempimento dell'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, nonché alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta (art.14 D.Lgs. 285/1992). In particolare deduce la sussistenza del nesso causale tra lo stato dei luoghi e l'evento, con riferimento ai due attraversamenti pedonali presenti su
Corso Malta, alla mancanza di debita segnaletica stradale, alla scarsa illuminazione, alla presenza di vegetazione, alla mancanza di dossi sul tratto di Corso Malta interessato dall'incidente del 16.02.2017, alla luce degli accertamenti espletati dagli agenti di polizia
Municipale e dal preposto personale del e all'esito delle indagini svolte nel CP_1 procedimento penale a carico del Sig. . Assume, inoltre, l'omessa prova del caso Pt_2 fortuito da parte del l'assenza di colpa di pedone e dell'automobilista; la Controparte_1 violazione dell'onere di diligenza nel mantenimento del tratto viario a carico dell'ente pubblico.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
In proposito giova ricordare che la responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. sia invocabile anche nei confronti della pubblica amministrazione per i danni arrecati da beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni.
Ed in particolare, con riguardo alla responsabilità degli enti pubblici in relazione ai sinistri riconducibili all'assetto della sede stradale “a) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della pubblica amministrazione, misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
b) per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) in particolare,
l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima – al pari dell'eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode” (Cass.
n.15761/2016; n.6703/2018; n.7805/2017; n.6101/2013).
Ciò premesso, va rilevato che è pacifico che sul luogo ove si verificò il sinistro sussistevano una serie di elementi potenzialmente idonei ad attenzionare il conducente: il luogo era dotato di un segnale verticale indicante il limite massimo di velocità per gli autoveicoli, fissato in 30 km/h, e di segnaletica orizzontale, in particolare di rallentatori ottici che avvertivano i conducenti di autovetture della necessità di diminuire la velocità per la prossimità di un passaggio pedonale.
Inoltre, come già rilevato dal giudice di primo grado, la zona era illuminata;
né ricorre la prova che la presenza del pedone fu oscurata dalla vegetazione esistente sul posto, né che il predetto inciampasse sui gradini posti in prossimità dell'attraversamento pedonale.
Non era posta invece la specifica cartellonistica verticale di segnalazione della presenza di un attraversamento pedonale, in violazione dell'art.135 del Regolamento di Attuazione del
Codice della Strada, che prescrive che il segnale “Attraversamento pedonale” vada posto
“ai due lati della carreggiata in corrispondenza dell'attraversamento, sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia, oppure al di sopra della carreggiata” e che addirittura
“sulle strade extraurbane e su quelle urbane di scorrimento (come nel caso di specie) deve essere preceduto da un segnale di pericolo con funzione di preavviso”.
Ritiene la Corte tuttavia che tale omissione sia priva di efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso, essendo sufficienti ad attenzionare l'utente della strada la installazione di segnale del limite massimo di velocità e di rallentatori ottici indicativi della necessità di diminuire la velocità per la prossimità di un passaggio pedonale ed al contempo costituendo la condotta di guida del conducente del veicolo investitore e il comportamento del pedone caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento lesivo e le caratteristiche oggettive della strada affidata alla custodia del e quindi ad CP_1 escludere la responsabilità dell'ente pubblico sia ai sensi dell'art. 2051 che dell'art. 2043 c.c.
Vale la pena di ricordare che alla stregua delle risultanze processuali emerge che il conducente del veicolo investitore superava (sebbene di poco) il limite di velocità di 30 km/h risultante dalla segnaletica verticale e orizzontale posta nel tratto in questione e non teneva un comportamento di guida prudente in violazione delle norme di comportamento (art.140
C.d.S.) che impongono agli utenti della strada di “comportarsi in modo da non costituire intralci o pericolo per la circolazione ed in modo che sia salvaguardata la sicurezza stradale”, ed anche in violazione dell'art.141 C.d.S. che impone al conducente del veicolo di regolare sempre la velocità in modo da aver riguardo “alle caratteristiche, allo stato, al carico del veicolo ed alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura”.
Parimenti va considerato l'irresponsabile comportamento del che attraversava fuori _1 dalle strisce pedonali (pur essendovene, in prossimità, come ben sapeva il , che _1 abitava nei pressi del luogo del sinistro, vale a dire alla via Vico Santa Maria del Pianto n.1)
e, comunque, mentre parlava al cellulare, in violazione dell'art.146 C.d.S. che prevede che
“i pedoni per attraversare la strada devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono o sono distanti oltre 100 mt, i pedoni possono attraversare solo in senso perpendicolare e con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé e per gli altri”.
Orbene, la pretesa avanzata dalla non è meritevole di accoglimento non Parte_1 ricorrendo la prova che il sinistro sia riconducibile alle condizioni della strada ove il sinistro si verificò.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste in capo dell'appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., alla cui liquidazione si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M.147/2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto.
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza Parte_1
n.5258/2022 del Tribunale di Napoli nei confronti del in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, con atto notificato in data 22.12.2022 , così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore del delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in E.18.511,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 3.4.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio