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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/10/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n.1/2024
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Grixoni – Presidente
Dott. Cinzia Caleffi - Consigliere
Dott. Doriana Meloni - Consigliere rel.
*
La Corte, all'esito dell'udienza in data di oggi, 10.10.2025, come sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, premesso che tutte le parti hanno depositato le note di trattazione scritta con cui hanno rassegnato le conclusioni
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex art.437 cpc
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
n.1/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.1 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Matteo Perra dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
Contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te in carica, elettivamente domiciliata in Cagliari presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa per legge.
- appellata -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione. tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante:
“Visto quanto indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104 del 2025 si chiede che venga
1) revocata la sentenza di primo grado che aveva confermato “l'ordinanza ingiunzione prot. n.
0003529G5063018/7Z1O5E8O, emessa dalla
[...]
e tutte le relative statuizioni;
Parte_2
alla luce del provvedimento di annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione prot n.0003529G5063018/7Z1O5E8O, emessa dalla
[...]
venga per l'effetto Parte_2
consequenzialmente dichiarata cessata la materia del contendere”.
Nell'interesse di parte appellata:
“Si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, considerato che il provvedimento di annullamento è dipeso dalla menzionata pronuncia della Corte Costituzionale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 17.3.2022 ha proposto opposizione nanti il Tribunale di Sassari Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0003529 del 17.02.2022 esponendo che l'
[...]
Controparte_2
gli aveva contestato la violazione dell'art. 7, comma 3 quater, D.L. 158/ 2012 convertito
[...]
nella L. 189/2012, dell'art. 1, commi 646 e 648, L. n. 190/2014 e dell'art. 1, comma 923, L. n.
208/2015, per aver posto a disposizione presso il proprio esercizio commerciale Controparte_3
sito in Usini alla Via A. Volta n.9, e segnatamente sopra una consolle, n.2 Personale Computer
Modello N2620G con identificativi SN e SN CP_4 CodiceFiscale_2
regolarmente funzionanti e collegati alla rete Internet tramite Modem, CodiceFiscale_3
apparecchi asseritamente idonei a consentire ai clienti, attraverso la connessione telematica, di accedere alle piattaforme di gioco online messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. In esito all'accertamento detta Autorità gli aveva irrogato, ex art. 1 comma 923, L. n. 208/2015, la sanzione di € 20.000,00 nonché disposto, ex art 20, legge 689/81, la confisca dei suddetti Personal
Computer.
Dedotta l'illegittimità, per le ragioni ivi meglio indicate, del provvedimento emesso dall' di CP_5
ha chiesto annullarsi e/o dichiararsi la inefficacia dell'ordinanza impugnata, vinte le spese. Pt_2
All'atto della sua costituzione in giudizio l' ha ribadito la Parte_2
legittimità del suo operato replicando che 1) gli apparecchi presenti nell'esercizio gestito dal Pt_1
consentivano, attraverso la connessione telematica, ai clienti accedere alle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza o da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio (come, del resto, ictu oculi evincibile dalla presenza sul desktop di una icona relativa al collegamento sul sito di scommesse Blu Bet); 2) su detti apparecchi era stato effettuato dai tecnici della un accertamento in esito al quale era Pt_3
emerso che dagli stessi erano stati effettuati numerosi accessi ai siti di gioco, eventi simulati, scommesse sportive, poker, etc;
3) altresì, l'analisi dei software aveva consentito di riscontrare accessi a siti internet adibiti al gioco a distanza privi di regolare concessione;
4) in ogni caso, l'offerta di gioco a distanza attraverso siti che prevedevano il collegamento ad un network per l'offerta del poker e/o di altri giochi da casinò on line, doveva ritenersi sempre vietata all'interno di pubblici esercizi e ciò indipendentemente dal fatto che si trattasse di soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza oppure da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n.943/2023 il Tribunale di Sassari ha rigettato l'opposizione e disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la integrale riforma, ha interposto appello il con il Pt_1
quale ha lamentato 1) la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque carente;
2) la erroneità della decisione per errata applicazione della normativa di riferimento.
Regolarmente costituita in giudizio, la parte appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, vinte le spese.
Disposto rinvio in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale (nanti la quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3 quater, D.L. n. 158/2012 conv. in L. n. 189/2012 e dell'art. 1, comma 923, primo periodo L. n. 208/2015), con nota in data 6.10.2025 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha provveduto al deposito di copia del provvedimento con cui l' aveva proceduto all'annullamento in autotutela Parte_2 dell'Ordinanza Ingiunzione di pagamento e Prot.3259 del 17.2.2022 relativa alla sanzione CP_6 amministrativa a carico di con conseguente archiviazione della stessa, nel contempo Parte_1 disponendo il dissequestro dei 2 PC Modello N2620G aventi codice identificativo S. CP_7
e S.N. DTVFGET00525206AD69200, e ciò in conseguenza della CodiceFiscale_4 pubblicazione della sentenza n. 104/2025 con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.7 comma 3 quater del c.d. Decreto Balduzzi del 2012.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta per tabulas che (a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale di cui si è detto) in data
13.8.2025 l' Controparte_8 ha provveduto ad annullare, “in sede di autotutela, l'Ordinanza
[...]
Ingiunzione di pagamento e Confisca Prot.3259 del 17.2.2022 relativa alla sanzione amministrativa
a carico di [..] con conseguente archiviazione della stessa” nonché a disporre “il Parte_4 dissequestro dei 2 PC Modello Acer N2620G aventi codice identificativo S. CP_7 [...]
e S.N. . CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
All'esito di quanto precede va in questa sede dichiarata la cessazione della materia del contendere
(sulla possibilità per il Giudice di dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti di causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto v. ex multis Cass. 19845/2019).
Ed invero, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del procedimento fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le stesse e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (così v. Cass. Sez. U., n. 10553/2009).
La descritta situazione si è verificata nella specie, ove l'A.D.M., in esito al pronunciamento della
Corte Costituzionale n.104/2025, ha provvedimento pressoché immediatamente all'annullamento in autotutela dell'Ordinanza Ingiunzione di pagamento e Confisca prot.3259 del 17.2.2022 “relativa alla sanzione amministrativa a carico di con conseguente archiviazione della stessa” Parte_1 nonché a disporre il dissequestro dei 2 pc di cui si è detto.
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
È poi ovvio che l'annullamento di cui si è sopra detto priva di ogni rilevanza giuridica la sentenza n.
943/2023 resa dal Tribunale di Sassari non potendo all'evidenza ipotizzarsi la stabilità di una statuizione di conferma di ordinanza ingiunzione che la Autorità emittente ha, manente giudizio, provveduto ad annullare in via di autotutela per effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale delle previsioni normative su cui i predetti atti amministrativi si fondavano.
Del pari, deve essere qui disposta la compensazione delle spese di lite,
Per principio di diritto (dal quale questa Corte non ha ragione di dissentire), ai sensi dell'art. 92, II co,
c.p.c., la compensazione delle spese di lite può essere disposta (anche) per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato “non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata” (così Cass.11815/2018; più di recente Cass.21902/2023).
Trattasi della situazione verificatasi nella specie, di tal che le spese del giudizio devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Sassari il 10.10.2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Grixoni – Presidente
Dott. Cinzia Caleffi - Consigliere
Dott. Doriana Meloni - Consigliere rel.
*
La Corte, all'esito dell'udienza in data di oggi, 10.10.2025, come sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, premesso che tutte le parti hanno depositato le note di trattazione scritta con cui hanno rassegnato le conclusioni
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex art.437 cpc
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
n.1/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.1 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Matteo Perra dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
Contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te in carica, elettivamente domiciliata in Cagliari presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa per legge.
- appellata -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione. tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante:
“Visto quanto indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 104 del 2025 si chiede che venga
1) revocata la sentenza di primo grado che aveva confermato “l'ordinanza ingiunzione prot. n.
0003529G5063018/7Z1O5E8O, emessa dalla
[...]
e tutte le relative statuizioni;
Parte_2
alla luce del provvedimento di annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione prot n.0003529G5063018/7Z1O5E8O, emessa dalla
[...]
venga per l'effetto Parte_2
consequenzialmente dichiarata cessata la materia del contendere”.
Nell'interesse di parte appellata:
“Si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, considerato che il provvedimento di annullamento è dipeso dalla menzionata pronuncia della Corte Costituzionale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 17.3.2022 ha proposto opposizione nanti il Tribunale di Sassari Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0003529 del 17.02.2022 esponendo che l'
[...]
Controparte_2
gli aveva contestato la violazione dell'art. 7, comma 3 quater, D.L. 158/ 2012 convertito
[...]
nella L. 189/2012, dell'art. 1, commi 646 e 648, L. n. 190/2014 e dell'art. 1, comma 923, L. n.
208/2015, per aver posto a disposizione presso il proprio esercizio commerciale Controparte_3
sito in Usini alla Via A. Volta n.9, e segnatamente sopra una consolle, n.2 Personale Computer
Modello N2620G con identificativi SN e SN CP_4 CodiceFiscale_2
regolarmente funzionanti e collegati alla rete Internet tramite Modem, CodiceFiscale_3
apparecchi asseritamente idonei a consentire ai clienti, attraverso la connessione telematica, di accedere alle piattaforme di gioco online messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. In esito all'accertamento detta Autorità gli aveva irrogato, ex art. 1 comma 923, L. n. 208/2015, la sanzione di € 20.000,00 nonché disposto, ex art 20, legge 689/81, la confisca dei suddetti Personal
Computer.
Dedotta l'illegittimità, per le ragioni ivi meglio indicate, del provvedimento emesso dall' di CP_5
ha chiesto annullarsi e/o dichiararsi la inefficacia dell'ordinanza impugnata, vinte le spese. Pt_2
All'atto della sua costituzione in giudizio l' ha ribadito la Parte_2
legittimità del suo operato replicando che 1) gli apparecchi presenti nell'esercizio gestito dal Pt_1
consentivano, attraverso la connessione telematica, ai clienti accedere alle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza o da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio (come, del resto, ictu oculi evincibile dalla presenza sul desktop di una icona relativa al collegamento sul sito di scommesse Blu Bet); 2) su detti apparecchi era stato effettuato dai tecnici della un accertamento in esito al quale era Pt_3
emerso che dagli stessi erano stati effettuati numerosi accessi ai siti di gioco, eventi simulati, scommesse sportive, poker, etc;
3) altresì, l'analisi dei software aveva consentito di riscontrare accessi a siti internet adibiti al gioco a distanza privi di regolare concessione;
4) in ogni caso, l'offerta di gioco a distanza attraverso siti che prevedevano il collegamento ad un network per l'offerta del poker e/o di altri giochi da casinò on line, doveva ritenersi sempre vietata all'interno di pubblici esercizi e ciò indipendentemente dal fatto che si trattasse di soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza oppure da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n.943/2023 il Tribunale di Sassari ha rigettato l'opposizione e disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la integrale riforma, ha interposto appello il con il Pt_1
quale ha lamentato 1) la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque carente;
2) la erroneità della decisione per errata applicazione della normativa di riferimento.
Regolarmente costituita in giudizio, la parte appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, vinte le spese.
Disposto rinvio in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale (nanti la quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3 quater, D.L. n. 158/2012 conv. in L. n. 189/2012 e dell'art. 1, comma 923, primo periodo L. n. 208/2015), con nota in data 6.10.2025 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha provveduto al deposito di copia del provvedimento con cui l' aveva proceduto all'annullamento in autotutela Parte_2 dell'Ordinanza Ingiunzione di pagamento e Prot.3259 del 17.2.2022 relativa alla sanzione CP_6 amministrativa a carico di con conseguente archiviazione della stessa, nel contempo Parte_1 disponendo il dissequestro dei 2 PC Modello N2620G aventi codice identificativo S. CP_7
e S.N. DTVFGET00525206AD69200, e ciò in conseguenza della CodiceFiscale_4 pubblicazione della sentenza n. 104/2025 con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.7 comma 3 quater del c.d. Decreto Balduzzi del 2012.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta per tabulas che (a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale di cui si è detto) in data
13.8.2025 l' Controparte_8 ha provveduto ad annullare, “in sede di autotutela, l'Ordinanza
[...]
Ingiunzione di pagamento e Confisca Prot.3259 del 17.2.2022 relativa alla sanzione amministrativa
a carico di [..] con conseguente archiviazione della stessa” nonché a disporre “il Parte_4 dissequestro dei 2 PC Modello Acer N2620G aventi codice identificativo S. CP_7 [...]
e S.N. . CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
All'esito di quanto precede va in questa sede dichiarata la cessazione della materia del contendere
(sulla possibilità per il Giudice di dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti di causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto v. ex multis Cass. 19845/2019).
Ed invero, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del procedimento fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le stesse e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (così v. Cass. Sez. U., n. 10553/2009).
La descritta situazione si è verificata nella specie, ove l'A.D.M., in esito al pronunciamento della
Corte Costituzionale n.104/2025, ha provvedimento pressoché immediatamente all'annullamento in autotutela dell'Ordinanza Ingiunzione di pagamento e Confisca prot.3259 del 17.2.2022 “relativa alla sanzione amministrativa a carico di con conseguente archiviazione della stessa” Parte_1 nonché a disporre il dissequestro dei 2 pc di cui si è detto.
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
È poi ovvio che l'annullamento di cui si è sopra detto priva di ogni rilevanza giuridica la sentenza n.
943/2023 resa dal Tribunale di Sassari non potendo all'evidenza ipotizzarsi la stabilità di una statuizione di conferma di ordinanza ingiunzione che la Autorità emittente ha, manente giudizio, provveduto ad annullare in via di autotutela per effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale delle previsioni normative su cui i predetti atti amministrativi si fondavano.
Del pari, deve essere qui disposta la compensazione delle spese di lite,
Per principio di diritto (dal quale questa Corte non ha ragione di dissentire), ai sensi dell'art. 92, II co,
c.p.c., la compensazione delle spese di lite può essere disposta (anche) per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato “non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata” (così Cass.11815/2018; più di recente Cass.21902/2023).
Trattasi della situazione verificatasi nella specie, di tal che le spese del giudizio devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Sassari il 10.10.2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni