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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1090/2023
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1090/2023 R.G. in sede di rinvio dalla Suprema Corte di
Cassazione promossa con atto di citazione notificato in data 23 novembre
2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18 dicembre 2024
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 on il patrocinio dell'avv. Roberta Ciancio Controparte_2
bancario, cassette di ATTRICE IN RIASSUNZIONE sicurezza, apertura di c o n t r o credito bancario)
con il patrocinio dell'avv. Rita Controparte_3
CODICE:
Per_1
140041 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio;
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1788/2016,
pubblicata in data 26 maggio 2016; sentenza della Corte d'Appello di Brescia
n. 1097/2020, pubblicata in data 15 ottobre 2020; ordinanza della Suprema
1 Corte di Cassazione n. 25583/2023 pubblicata in data 1° settembre 2023.
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione
“Voglia .. respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione avversaria,
in riforma della sentenza nr. 1788/2016 del 26.5.2016 resa dal Tribunale di
Bergamo (n. 6467/2015 R.G.) – sez. IV - Giudice Dott.ssa Laura Brambilla,
così giudicare:
- nel merito: accertare e dichiarare – in applicazione del D.M. 13.6.1986 –
infondata in fatto e in diritto la maggior pretesa di pagamento di parte appellata nei confronti di e, conseguentemente, limitare Controparte_2
la pretesa di pagamento alle somme quantificate dall'odierna appellante e pari ad € 25.297,60, in applicazione dei tassi ex D.M. 13.6.1986,
conseguentemente:
- condannare parte appellata alla restituzione della maggior somma già
corrisposta da in esecuzione della decisione di primo Controparte_2
grado per i buoni fruttiferi postale della serie “Q/P”; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali per i due gradi di giudizio, oltre quelle per il procedimento in Cassazione”.
Della convenuta in riassunzione
“in via principale: - accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla signora alla spa per i sei buoni postali fruttiferi emessi post D.M. CP_3 CP_2
13.6.1986 oggetto di causa è pari a € 25.324,60 e, dato atto della restituzione avvenuta in data 11.3.2024 per € 16.369,24, accertare e dichiarare che nulla
2 è più dovuto dalla signora a . In ogni caso: - ferma CP_3 Controparte_2
la statuizione delle spese contenuta nell'ordinanza ex art. 702 cpc, previa la valutazione complessiva della vicenda in essere tra le parti, condannare la spa a rimborsare le spese di lite in favore della signora in CP_2 CP_3
misura pari a 1/3, con compensazione dei residui 2/3 tra le parti ovvero ferme le statuizioni per primo e secondo grado, compensare per i gradi successivi le spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un Controparte_2
motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo l'aveva condannata a liquidare in favore della titolare l'importo Controparte_3
portato da 19 buoni fruttiferi postali delle serie O, P/O e P, sottoscritti tra il
1984 e il 1986, alle condizioni previste dal dm 13 giugno 1986, nonché la somma di euro 40.543,36, in relazione a 6 buoni postali della serie Q/P,
acquistati dal 2 agosto 1986 in poi, nel rispetto delle condizioni economiche riprodotte a tergo degli stessi titoli.
1.1. ha resistito con controricorso, con il quale CP_3 Controparte_3
ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza dell'avversa impugnazione e ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi, resistito da con controricorso. Controparte_2
1.2. Il giudice di secondo grado, per quanto in questa sede ancora rileva,
aveva ritenuto: a) che, con riferimento ai 6 buoni postali della serie Q/P,
3 acquistati dal 2 agosto 1986 in poi, andasse applicato il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 13979/2007, sicché le diverse condizioni stabilite dal dm 13 giugno 1986 dovevano ritenersi inapplicabili,
in quanto precedenti a quelle diverse apposte sui titoli emessi in epoca successiva alla sua entrata in vigore che, dunque, prevalevano quale espressione dell'autonomia privata, a nulla valendo la diversa determinazione generale del medesimo prevista dal decreto ministeriale vigente all'epoca dell'emissione; b) che, per i 19 buoni postali delle serie O,
P/O e P, andava confermata la decisione di primo grado, che aveva correttamente ritenuto l'inserzione automatica delle nuove clausole determinative dei nuovi rendimenti, contenute nel dm del 1986, per effetto della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza che ciò ledesse in alcun modo il principio del legittimo affidamento o gli obblighi generali di correttezza e buona fede privatistici, come anche i principi in tema adi efficacia degli atti amministrativi.
1.1. Con ordinanza n. 25583/2023 emessa in data 1° settembre 2023, la Corte
di Cassazione ha fatto applicazione, riportando per esteso le considerazioni su cui sono fondati, dei seguenti principi di diritto espressi nel leading case
Varuolo deciso con sentenza n. 22619/2023 del 26 Parte_1
luglio 2023:
<
letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni
4 postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo,
in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni.
«In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo>>.
Ha, quindi, accolto il ricorso principale di e rigettato il Controparte_2
primo motivo con cui la ricorrente incidentale lamentava la <
falsa applicazione dell'art. 173 DPR 156/1973 e dei principi contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite n. 3963/2019, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che il d.m. del giugno 1986 fosse idoneo a modificare le condizioni apposte sui buoni pattuite tra le parti al momento dell'emissione dei 19 titoli in epoca precedente alla sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale>>.
La, Suprema Corte ha, poi, dichiarato inammissibile il secondo motivo con
5 cui la ricorrente incidentale lamentava <
doveri informativi gravanti in capo a all'atto del collocamento del bfp CP_2
e, ancora successivamente, a seguito della pubblicazione del d.m. 13 giugno
1986 con conseguente diritto della controricorrente incidentale al risarcimento del danno>>, ritenendolo nuovo, <
dimostrazione dell'avvenuta formulazione della domanda risarcitoria nella fase di merito, che era onere della ricorrente dedurre specificamente, e come tale inammissibile>>.
Ha ritenuto infondato il terzo motivo, avente ad oggetto <
applicazione dell'art. 5 L. 2248/1865 All. E per la disapplicazione del D.M.
13 giugno 1986>>, deducendosi che, in ogni caso, il giudice ordinario avrebbe il potere di disapplicarlo, in quanto illegittimo poiché privo di motivazione. Al riguardo ha evidenziato che i decreti ministeriali di variazione dei tassi dei buoni fruttiferi postali sono atti amministrativi di carattere generale, da considerarsi fonti integrative della legge, e, pertanto,
conoscibili per la solo loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti ed ha rinviato la causa a questa Corte, in diversa composizione, demandando ad essa di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
2. Ha tempestivamente riassunto il giudizio chiedendo Controparte_2
di accertare e dichiarare infondata la pretesa di maggior pagamento avanzata da controparte, limitando detta pretesa alla somma di € 25.297,60 in
6 applicazione dei tassi ex D.M. 13 giugno 1986, e condannandola alla restituzione della maggior somma già corrisposta in esecuzione della decisione di primo grado per i bfp appartenenti alla serie “Q/P”.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3
del gravame.
4. All'udienza del 27 marzo 2024, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 18 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rilevato che il thema decidendum è inderogabilmente delimitato dalla sentenza della Corte regolatrice, riportata testualmente nella parte espositiva della presente sentenza.
La Suprema Corte ha richiamato il seguente principio di diritto, già espresso nella nota sentenza n. 22619/2023: <
contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica
7 rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni.
«In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo>>.
2. Tanto premesso, la Corte osserva che nelle more del presente giudizio,
successivamente alla sua instaurazione avvenuta il 1° settembre 2023, la convenuta in riassunzione, in data 13 marzo 2024, ha restituito a
[...]
la maggior somma percepita in esito all'esecuzione della Controparte_2
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1788/2016 pubblica il 26 maggio 2016,
avente ad oggetto gli importi relativi ai n. 6 bfp appartenenti alla serie Q/P di cui è causa (n. 000.085 emesso il 2 agosto 1986, n. 000.095 emesso il 19
agosto 1986, n. 000.122 emesso il 14 ottobre 1986, n. 000.060 emesso il 13
novembre 1986, n. 000.253 emesso il 12 dicembre 1986 e n. 000.266 emesso il 19 dicembre 1986) calcolati sulla base dei criteri indicati nella tabella a tergo, e non in base al d.m. 13 giugno 1986.
Si tratta dell'importo di € 16.369,24 (dato dalla differenza tra quanto già
versato da e quanto effettivamente dovuto a fronte dell'applicazione CP_2
del d.m. 13 giugno 1986, ossia € 25.324,60) e ciò è documentato (doc. 7)
dalla produzione in giudizio di copia della distinta di pagamento la cui
8 causale è “restituzione somme a seguito di Cass Controparte_3
n. 2558/2023”, riconoscendo, la convenuta in riassunzione, la legittimità
della pretesa di controparte, avuto riguardo del principio di diritto espresso nella sentenza di rinvio.
Essendo tale circostanza ritenuta pacifica da entrambe le parti e non avendo contestato il quantum ottenuto in restituzione, ne Controparte_2
consegue il venir meno dell'interesse ad ottenere in questa sede una pronuncia in ordine alle pretese avanzate da le quali Controparte_2
hanno già avuto integrale soddisfazione per mezzo della restituzione della maggior somma percepita dalla risparmiatrice, quantificata in € 16.369,24
sulla base di un analitico conteggio che l'attrice in riassunzione non ha contestato, precisando in comparsa conclusionale che tale somma è “data
dalla differenza tra quanto pagato in eccedenza da per i buoni oggetto CP_2
di causa serie Q/P e quanto dall'appellata dovuto a in seguito alla CP_2
cassazione della sentenza”.
3. Tuttavia, nonostante l'intervenuta restituzione, permane tra le parti un contrasto in ordine alla liquidazione delle spese di lite.
3.1. Pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il Giudice del rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo e provvede sulle spese dell'intero giudizio rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario: <
rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del
9 giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte>> (Cass.
S.U. 32906/2022).
3.2. Il Collegio osserva quanto segue:
-l'art. 92 c.p.c. statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare
le spese tra le parti, parzialmente o per intero”;
-secondo consolidato orientamento giurisprudenziale <
delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché -
per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c.,
comma 2>> (Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, n.7782).
Si ravvisano i presupposti per la integrale compensazione, considerato che la
10 questione relativa all'applicazione del D.M. 13 giugno 1986 ai buoni appartenenti alla serie Q/P emessi successivamente a tale data è stata oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito composto solamente a partire dalle ordinanze pronunciate dalla Suprema Corte nel 2022, successivamente alla pronuncia di secondo grado, e considerato che la restituzione del maggior importo indebitamente percepito da parte della convenuta in riassunzione è
avvenuto anteriormente alla sua costituzione nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) dichiara dovuta a la somma di € 25.324,60, Controparte_3
già oggetto di pagamento da parte di e non dovuta Controparte_2
la somma di € 16.369,24 già oggetto di restituzione a detta società;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio 30 aprile 2025.
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1090/2023
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1090/2023 R.G. in sede di rinvio dalla Suprema Corte di
Cassazione promossa con atto di citazione notificato in data 23 novembre
2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18 dicembre 2024
OGGETTO: d a
(deposito CP_1 on il patrocinio dell'avv. Roberta Ciancio Controparte_2
bancario, cassette di ATTRICE IN RIASSUNZIONE sicurezza, apertura di c o n t r o credito bancario)
con il patrocinio dell'avv. Rita Controparte_3
CODICE:
Per_1
140041 CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio;
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1788/2016,
pubblicata in data 26 maggio 2016; sentenza della Corte d'Appello di Brescia
n. 1097/2020, pubblicata in data 15 ottobre 2020; ordinanza della Suprema
1 Corte di Cassazione n. 25583/2023 pubblicata in data 1° settembre 2023.
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione
“Voglia .. respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione avversaria,
in riforma della sentenza nr. 1788/2016 del 26.5.2016 resa dal Tribunale di
Bergamo (n. 6467/2015 R.G.) – sez. IV - Giudice Dott.ssa Laura Brambilla,
così giudicare:
- nel merito: accertare e dichiarare – in applicazione del D.M. 13.6.1986 –
infondata in fatto e in diritto la maggior pretesa di pagamento di parte appellata nei confronti di e, conseguentemente, limitare Controparte_2
la pretesa di pagamento alle somme quantificate dall'odierna appellante e pari ad € 25.297,60, in applicazione dei tassi ex D.M. 13.6.1986,
conseguentemente:
- condannare parte appellata alla restituzione della maggior somma già
corrisposta da in esecuzione della decisione di primo Controparte_2
grado per i buoni fruttiferi postale della serie “Q/P”; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali per i due gradi di giudizio, oltre quelle per il procedimento in Cassazione”.
Della convenuta in riassunzione
“in via principale: - accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla signora alla spa per i sei buoni postali fruttiferi emessi post D.M. CP_3 CP_2
13.6.1986 oggetto di causa è pari a € 25.324,60 e, dato atto della restituzione avvenuta in data 11.3.2024 per € 16.369,24, accertare e dichiarare che nulla
2 è più dovuto dalla signora a . In ogni caso: - ferma CP_3 Controparte_2
la statuizione delle spese contenuta nell'ordinanza ex art. 702 cpc, previa la valutazione complessiva della vicenda in essere tra le parti, condannare la spa a rimborsare le spese di lite in favore della signora in CP_2 CP_3
misura pari a 1/3, con compensazione dei residui 2/3 tra le parti ovvero ferme le statuizioni per primo e secondo grado, compensare per i gradi successivi le spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un Controparte_2
motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo l'aveva condannata a liquidare in favore della titolare l'importo Controparte_3
portato da 19 buoni fruttiferi postali delle serie O, P/O e P, sottoscritti tra il
1984 e il 1986, alle condizioni previste dal dm 13 giugno 1986, nonché la somma di euro 40.543,36, in relazione a 6 buoni postali della serie Q/P,
acquistati dal 2 agosto 1986 in poi, nel rispetto delle condizioni economiche riprodotte a tergo degli stessi titoli.
1.1. ha resistito con controricorso, con il quale CP_3 Controparte_3
ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza dell'avversa impugnazione e ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi, resistito da con controricorso. Controparte_2
1.2. Il giudice di secondo grado, per quanto in questa sede ancora rileva,
aveva ritenuto: a) che, con riferimento ai 6 buoni postali della serie Q/P,
3 acquistati dal 2 agosto 1986 in poi, andasse applicato il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 13979/2007, sicché le diverse condizioni stabilite dal dm 13 giugno 1986 dovevano ritenersi inapplicabili,
in quanto precedenti a quelle diverse apposte sui titoli emessi in epoca successiva alla sua entrata in vigore che, dunque, prevalevano quale espressione dell'autonomia privata, a nulla valendo la diversa determinazione generale del medesimo prevista dal decreto ministeriale vigente all'epoca dell'emissione; b) che, per i 19 buoni postali delle serie O,
P/O e P, andava confermata la decisione di primo grado, che aveva correttamente ritenuto l'inserzione automatica delle nuove clausole determinative dei nuovi rendimenti, contenute nel dm del 1986, per effetto della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza che ciò ledesse in alcun modo il principio del legittimo affidamento o gli obblighi generali di correttezza e buona fede privatistici, come anche i principi in tema adi efficacia degli atti amministrativi.
1.1. Con ordinanza n. 25583/2023 emessa in data 1° settembre 2023, la Corte
di Cassazione ha fatto applicazione, riportando per esteso le considerazioni su cui sono fondati, dei seguenti principi di diritto espressi nel leading case
Varuolo deciso con sentenza n. 22619/2023 del 26 Parte_1
luglio 2023:
<
letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni
4 postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo,
in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni.
«In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo>>.
Ha, quindi, accolto il ricorso principale di e rigettato il Controparte_2
primo motivo con cui la ricorrente incidentale lamentava la <
falsa applicazione dell'art. 173 DPR 156/1973 e dei principi contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite n. 3963/2019, deducendo l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che il d.m. del giugno 1986 fosse idoneo a modificare le condizioni apposte sui buoni pattuite tra le parti al momento dell'emissione dei 19 titoli in epoca precedente alla sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale>>.
La, Suprema Corte ha, poi, dichiarato inammissibile il secondo motivo con
5 cui la ricorrente incidentale lamentava <
doveri informativi gravanti in capo a all'atto del collocamento del bfp CP_2
e, ancora successivamente, a seguito della pubblicazione del d.m. 13 giugno
1986 con conseguente diritto della controricorrente incidentale al risarcimento del danno>>, ritenendolo nuovo, <
dimostrazione dell'avvenuta formulazione della domanda risarcitoria nella fase di merito, che era onere della ricorrente dedurre specificamente, e come tale inammissibile>>.
Ha ritenuto infondato il terzo motivo, avente ad oggetto <
applicazione dell'art. 5 L. 2248/1865 All. E per la disapplicazione del D.M.
13 giugno 1986>>, deducendosi che, in ogni caso, il giudice ordinario avrebbe il potere di disapplicarlo, in quanto illegittimo poiché privo di motivazione. Al riguardo ha evidenziato che i decreti ministeriali di variazione dei tassi dei buoni fruttiferi postali sono atti amministrativi di carattere generale, da considerarsi fonti integrative della legge, e, pertanto,
conoscibili per la solo loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti ed ha rinviato la causa a questa Corte, in diversa composizione, demandando ad essa di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità.
2. Ha tempestivamente riassunto il giudizio chiedendo Controparte_2
di accertare e dichiarare infondata la pretesa di maggior pagamento avanzata da controparte, limitando detta pretesa alla somma di € 25.297,60 in
6 applicazione dei tassi ex D.M. 13 giugno 1986, e condannandola alla restituzione della maggior somma già corrisposta in esecuzione della decisione di primo grado per i bfp appartenenti alla serie “Q/P”.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_3
del gravame.
4. All'udienza del 27 marzo 2024, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. All'udienza del 18 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rilevato che il thema decidendum è inderogabilmente delimitato dalla sentenza della Corte regolatrice, riportata testualmente nella parte espositiva della presente sentenza.
La Suprema Corte ha richiamato il seguente principio di diritto, già espresso nella nota sentenza n. 22619/2023: <
contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie 'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica
7 rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni.
«In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo>>.
2. Tanto premesso, la Corte osserva che nelle more del presente giudizio,
successivamente alla sua instaurazione avvenuta il 1° settembre 2023, la convenuta in riassunzione, in data 13 marzo 2024, ha restituito a
[...]
la maggior somma percepita in esito all'esecuzione della Controparte_2
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1788/2016 pubblica il 26 maggio 2016,
avente ad oggetto gli importi relativi ai n. 6 bfp appartenenti alla serie Q/P di cui è causa (n. 000.085 emesso il 2 agosto 1986, n. 000.095 emesso il 19
agosto 1986, n. 000.122 emesso il 14 ottobre 1986, n. 000.060 emesso il 13
novembre 1986, n. 000.253 emesso il 12 dicembre 1986 e n. 000.266 emesso il 19 dicembre 1986) calcolati sulla base dei criteri indicati nella tabella a tergo, e non in base al d.m. 13 giugno 1986.
Si tratta dell'importo di € 16.369,24 (dato dalla differenza tra quanto già
versato da e quanto effettivamente dovuto a fronte dell'applicazione CP_2
del d.m. 13 giugno 1986, ossia € 25.324,60) e ciò è documentato (doc. 7)
dalla produzione in giudizio di copia della distinta di pagamento la cui
8 causale è “restituzione somme a seguito di Cass Controparte_3
n. 2558/2023”, riconoscendo, la convenuta in riassunzione, la legittimità
della pretesa di controparte, avuto riguardo del principio di diritto espresso nella sentenza di rinvio.
Essendo tale circostanza ritenuta pacifica da entrambe le parti e non avendo contestato il quantum ottenuto in restituzione, ne Controparte_2
consegue il venir meno dell'interesse ad ottenere in questa sede una pronuncia in ordine alle pretese avanzate da le quali Controparte_2
hanno già avuto integrale soddisfazione per mezzo della restituzione della maggior somma percepita dalla risparmiatrice, quantificata in € 16.369,24
sulla base di un analitico conteggio che l'attrice in riassunzione non ha contestato, precisando in comparsa conclusionale che tale somma è “data
dalla differenza tra quanto pagato in eccedenza da per i buoni oggetto CP_2
di causa serie Q/P e quanto dall'appellata dovuto a in seguito alla CP_2
cassazione della sentenza”.
3. Tuttavia, nonostante l'intervenuta restituzione, permane tra le parti un contrasto in ordine alla liquidazione delle spese di lite.
3.1. Pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il Giudice del rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo e provvede sulle spese dell'intero giudizio rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario: <
rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del
9 giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte>> (Cass.
S.U. 32906/2022).
3.2. Il Collegio osserva quanto segue:
-l'art. 92 c.p.c. statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare
le spese tra le parti, parzialmente o per intero”;
-secondo consolidato orientamento giurisprudenziale <
delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché -
per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c.,
comma 2>> (Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020, n.7782).
Si ravvisano i presupposti per la integrale compensazione, considerato che la
10 questione relativa all'applicazione del D.M. 13 giugno 1986 ai buoni appartenenti alla serie Q/P emessi successivamente a tale data è stata oggetto di contrasto nella giurisprudenza di merito composto solamente a partire dalle ordinanze pronunciate dalla Suprema Corte nel 2022, successivamente alla pronuncia di secondo grado, e considerato che la restituzione del maggior importo indebitamente percepito da parte della convenuta in riassunzione è
avvenuto anteriormente alla sua costituzione nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) dichiara dovuta a la somma di € 25.324,60, Controparte_3
già oggetto di pagamento da parte di e non dovuta Controparte_2
la somma di € 16.369,24 già oggetto di restituzione a detta società;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio 30 aprile 2025.
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
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