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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
riunita in camera di consiglio, composta dai sigg. magistrati
- dott. PE Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 745/2021 R.G., vertente
TRA
IN AN, nato a [...] il [...], c.f. , C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Nunzia Scoglio,
Appellante
CONTRO
SA – SUN INSURANCE OFFICE LTD, C.F. e P. IVA , in persona del P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino
Rizzo,
Appellata
E
NA RO, residente in [...] n. 50 Valle degli Angeli,
1
Oggetto: appello avverso sentenza n. 834/2021 emessa dal Tribunale di Messina, pubblicata il 22.04.2021.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Con atto di citazione notificato in data 12 giugno e 17 luglio 2014, IN AN conveniva in giudizio la Royal Sun Alliance Assicurazioni, oggi SA – Sun NC
IC LTD, e NA RO, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro, avvenuto il 08.06.2013 in Messina via 40/D, in cui era rimasto coinvolto quale terzo trasportato a bordo del motociclo Honda SH 125 tg DX66680 di proprietà del padre IN PE e dallo stesso guidato. Deduceva che l'incidente in questione era avvenuto perché il NA, a bordo del motociclo Peugeot 150 tg
DW52792, assicurato per la responsabilità civile verso terzi da RCA – Royal Sun
Alliance S.p.a., aveva invaso la corsia opposta che era percorsa dal predetto motociclo
Honda, provocando la collisione fra i mezzi.
Per effetto dell'impatto esso attore aveva riportato “trauma addominale chiuso con emoperitoneo da rottura della milza” per il quale era stato sottoposto ad intervento chirurgico di splenectomia.
Si costituiva RCA – Royal Sun Alliance S.p.a., oggi SA – Sun NC IC TD chiedendo il rigetto della domanda.
NA RO, regolarmente citato, non si costituiva.
All'esito dell'istruzione probatoria, il Tribunale di Messina emetteva la sentenza n.
834/2021 con la quale condannava, in solido, la SA – Sun NC IC e NA
RO al pagamento, in favore del IN, della somma di € 28.415,64, oltre interessi legali, somma questa poi corretta ex art. 287 c.p.c. in € 19.513,75, a titolo di risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, e del danno patrimoniale rappresentato dalle spese mediche sostenute. 2 Il primo giudice, pur accertando la dinamica dell'incidente come “esposta in citazione” sulla base delle deposizioni dei testi, teneva conto della sentenza n. 1697/2017, avente autorità di cosa giudicata, emessa dal Giudice di Pace di Messina con cui veniva dichiarata la responsabilità concorrente in ragione del 30% a carico di IN PE, conducente del motoveicolo Honda sul quale viaggiava l'attore quale terzo trasportato,
e del 70% a carico di NA RO. Sulla base di tale premessa riteneva che IN
AN avesse diritto al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla percentuale di responsabilità accertata a carico del conducente il motoveicolo di proprietà di NA RO, unico convenuto nel giudizio, unitamente all'impresa di assicurazioni che garantiva per la responsabilità civile il motociclo da ultimo menzionato.
Il giudice di prime cure escludeva la personalizzazione del danno, in assenza di allegazione e prova di elementi circostanziali idonei ad esprimere ulteriori danni o una particolare sofferenza psichica, in grado di rendere il pregiudizio concreto subito dall'attore più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Il Tribunale accertava che le spese sanitarie, sostenute da IN AN, suscettibili di rimborso erano pari ad € 538,89, dovendosi escludere dalle spese rimborsabili l'esborso per la redazione della consulenza medico legale di parte. Condannava, pertanto, i convenuti al rimborso di dette spese, nella misura del 70% di detta somma, corrispondente ad € 377,22.
Il Tribunale poneva, infine, le spese di lite a carico dei convenuti, in ragione della soccombenza.
Per la riforma della sentenza proponeva appello IN AN.
Si costituiva SA – Sun NC IC TD, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
3 Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.06.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione del termine di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
2.Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha condannato i convenuti al risarcimento del danno in misura del 70%, in base ad un presunto concorso di colpa nella causazione del sinistro ascrivibile al conducente del motociclo su cui IN AN viaggiava quale trasportato.
L'appellante evidenzia che il soggetto trasportato, a prescindere dalla ripartizione della responsabilità dei conducenti dei motocicli, deve essere risarcito per l'intero, a meno che non abbia concorso con la propria condotta a causare l'evento.
L'eventuale concorso di colpa del conducente del mezzo su cui il soggetto era trasportato non può determinare una riduzione del risarcimento in capo al terzo danneggiato;
quello tra i conducenti che dovesse risarcire il trasportato per l'intero, potrebbe semmai rivalersi sull'altro conducente corresponsabile e sulla di lui compagnia assicuratrice, attraverso un'azione di regresso, al fine di ottenere il rimborso della quota di risarcimento sullo stesso gravante.
Ai sensi dell'art. 2055 c.c., laddove il fatto dannoso sia imputabile ad una pluralità di persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento dei danni, rilevando solo sul piano interno dei rapporti tra coobbligati il grado di colpa nella causazione del danno.
Il IN chiede, dunque, che SA – Sun NC IC TD e NA RO vengano condannati al risarcimento integrale dei danni subiti da IN AN, quantificati in € 50.996,17 (pari alla differenza tra il danno subito e la somma riconosciuta dal Tribunale, già corrisposta) oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 116 c.p.c.. Evidenzia sul punto che la
4 sentenza si pone in contrasto con l'esito della prova orale di cui lo stesso giudice dà atto (“è ben vero che la prova orale ha confermato la dinamica dell'incidente siccome esposta in citazione”), prova che escludeva qualsiasi responsabilità nella causazione del sinistro da parte del conducente del mezzo sul quale viaggiava il IN. Ciò nonostante, il Tribunale ha riconosciuto un concorso di colpa del predetto conducente del motoveicolo Honda sulla base di una sentenza del Giudice di Pace di Messina emessa in un giudizio al quale esso appellante era rimasto estraneo.
Così facendo il giudice di primo grado ha attribuito alla sentenza in questione (n.
1696/2017) un'efficacia ultronea in violazione del disposto di cui all'art. 2909 c.c.: tale sentenza, resa tra altre parti, non ha, infatti, efficacia di giudicato nei confronti di
IN AN, che non era parte del relativo giudizio, potendo, al più, esser valutata nel presente giudizio come elemento di prova liberamente valutabile dal giudice.
4. Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte relativa alla quantificazione del risarcimento, deducendo non solo l'erroneo riconoscimento del concorso di colpa del conducente del mezzo su cui viaggiava il
IN, ma anche l'erronea applicazione dei parametri delle tabelle milanesi ai quali non corrisponde la concreta liquidazione operata dal primo giudice.
Inoltre, il tribunale non ha tenuto conto della “personalizzazione” del danno, laddove l'appellante aveva dato prova dell'incidenza dell'invalidità derivante dal sinistro sull'attività sportiva praticata fino al momento del sinistro, come era desumibile dal tesserino di iscrizione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio prodotto nel primo grado.
Il IN richiama, poi, quanto affermato dal consulente tecnico in ordine alla sussistenza di “alcune ripercussioni negative sulla vita quotidiana non trascurabili, in quanto la splenectomia comporta una maggiore suscettibilità alle infezioni, un aumento del rischio trombotico e una tendenza all'astenia, quest'ultima potrebbe ripercuotersi negativamente sulla cenestesi lavorativa in attività usuranti”. Evidenzia, quindi, che il sinistro ha avuto inevitabili ripercussioni sulla sua futura vita lavorativa,
5 poiché, per effetto dell'invalidità riportata, esso appellante non potrà svolgere tutte le attività lavorative implicanti uno sforzo fisico, data la situazione di costante astenia, chiedendo, pertanto, il riconoscimento del danno patrimoniale derivante dalla riduzione delle future opportunità lavorative distintamente dal danno non patrimoniale.
5. In punto di diritto, si osserva, intanto, che la previsione dell'art. 141 del decreto legislativo n. 209 del 2005, secondo cui il terzo trasportato può agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era a bordo al momento del sinistro, non esclude la possibilità̀ per il trasportato danneggiato di promuovere la generale azione diretta di cui all'art. 144 (esperibile da qualsiasi danneggiato) nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile del danno. Va, poi, aggiunto che “il trasportato su un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile a responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili (e dai loro assicuratori della r.c.a.), in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all'art. 2055 cod. civ., senza che rilevi, ai fini della riduzione del risarcimento, la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili o la diseguale efficienza causale di esse trattandosi di circostanze destinate a rilevare soltanto ai fini della ripartizione interna dell'obbligazione risarcitoria” (Cassazione 16143/2019).
Ora, in disparte ogni rilievo in ordine alla inopponibilità all'odierno appellante del giudicato intervenuto per effetto della sentenza n. 1697/2017 emessa dal Giudice di
Pace di Messina nei confronti di IN PE, della Axa Assicurazioni e di NA
RO, e quindi di soggetti diversi dal IN AN, la sentenza impugnata non è conforme al superiore principio per cui il terzo trasportato, anche in ipotesi di concorso di responsabilità di più soggetto nella causazione del danno, ha diritto all'integrale risarcimento del danno da uno qualsiasi tra i due responsabili e dai loro assicuratori
(art. 2055 c.c.).
6 Ne discende che in accoglimento del primo motivo va affermato il diritto del IN all'integrale risarcimento del danno senza la decurtazione operata dal primo giudice.
L'accoglimento del motivo rende superfluo, per carenza di interesse, lo scrutinio del secondo motivo d'impugnazione.
6. Il terzo motivo è fondato nei termini che seguono. Il tribunale si è richiamato alle tabelle milanesi senza ulteriore specificazione, quantificando il danno biologico complessivamente in € 27.876,75, senza distinguere l'importo dovuto a titolo di invalidità temporanea dall'importo relativo all'invalidità permanente. Dalla motivazione della sentenza non è, poi, possibile identificare il parametro di riferimento adottato per la liquidazione del danno, sicchè occorre procedere in questa sede alla corretta liquidazione sulla base delle tabelle da ultimo adottate dal Tribunale di Milano
(anno 2024).
Passando alla liquidazione del danno, va innanzitutto rilevato che il IN, che all'epoca del sinistro aveva 17 anni, ha riportato, in conseguenza del sinistro medesimo, un “trauma addominale chiuso con emoperitoneo da rottura di milza, trattata con splenectomia d'urgenza” che ha comportato, secondo la valutazione del consulente (da ritenersi ben motivata, fedele alla documentazione clinica raccolta e conforme ai baremes medico legali di riferimento) un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 15, una parziale di 15 giorni al 75%, di 20 giorni al 50% e di altri 20 giorni al 25%, ed una in invalidità permanente in ragione dell'11%.
Il danno da invalidità temporanea, che va liquidato secondo l'ordinario criterio che prevede la predeterminazione di un importo fisso giornaliero (nella specie Euro 115,00 al giorno, secondo le ultime tabelle milanesi del 2024) è pari a € 4.743,75, mentre il danno da invalidità permanente va liquidato, sulla base delle menzionate tabelle milanesi del 2024, in € 35.120,00 (di cui € 27.654,00 a titolo di danno biologico ed €
7.466,00 per la sofferenza soggettiva).
Ritiene la Corte che sia condivisibile quanto dedotto dal IN in ordine alla ricaduta delle conseguenze del sinistro sulla sua vita di relazione e in particolare sull'attività 7 sportiva dallo stesso praticata (il IN tesserato alla Federazione Italiana Giuoco
Calcio), sicchè si apprezza la sussistenza di quelle circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendono il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Va evidenziato, infatti, che lo stesso ctu ha rimarcato come dalla asportazione della milza derivino conseguenze negative sulla vita quotidiana non trascurabili, quali la tendenza all'astenia che indubbiamente limita l'attività sportiva che era praticata dal IN.
Ritiene, quindi, la Corte di riconoscere una personalizzazione del danno equitativamente stimabile in ragione del 10% del solo danno biologico, e, quindi, pari a € 2.765,40.
Il motivo d'impugnazione tendente al riconoscimento del danno patrimoniale, in termini di incidenza del sinistro sulle future opportunità lavorative, a causa della lesione della cenestesi lavorativa in attività usuranti, va respinto.
Nella specie, si apprezza solo la generica incidenza negativa sulla vita quotidiana del
IN dovuta all'asportazione della milza, ma non vi è prova di una specifica compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle specifiche attitudini dell'appellante.
Ed invero, “il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento, dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo”
(Cassazione 17411/2019). Tale danno va liquidato in modo onnicomprensivo come danno alla salute e rientra quindi nel danno biologico.
8 Complessivamente a titolo di danno non patrimoniale, spetta al IN la somma di €
42.629,15. Poiché la liquidazione è stata operata con riferimento a valori monetari attuali, nessuna rivalutazione va concessa. Spettano al danneggiato gli interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma complessiva di cui sopra devalutata alla data del sinistro (8.6.2013) ed annualmente rivalutata secondo indici istat, nonché interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese sanitarie sostenute dal IN ammontano a € 538,89, vale a dire all'importo riconosciuto dalla sentenza di primo grado a tale titolo, senza la decurtazione per il concorso di colpa del conducente il motoveicolo su cui l'appellante viaggiava quale terzo trasportato.
Va aggiunto che in ordine all'importo dovuto per le spese sanitarie (salvo che per la decurtazione del 30%), il IN non ha formulato uno specifico motivo d'impugnazione.
Su tale somma gli interessi vanno calcolati secondo quanto stabilito dalla sentenza di primo grado (che sul punto non è stata appellata), vale a dire dalla domanda al saldo.
7. Va tenuto conto dell'incontestato pagamento della somma riconosciuta dal Tribunale che va computato nella determinazione del danno secondo il seguente criterio: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi secondo il saggio legale, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. Cassazione 16027/2022).
8. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico, in solido, alla SA – Sun
NC IC ltd. e al NA.
La diversa liquidazione del danno comporta l'applicazione dello scaglione superiore
(cause di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00) rispetto a quello preso in considerazione
9 dal primo giudice (cause di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00), con la conseguente necessità di rivedere la liquidazione delle spese del primo grado.
Le spese del primo grado vanno, quindi, liquidate, in favore del IN, in € 815,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, di cui € 1.701,00 per la fase di studio,
€ 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €
2.905,00 per la fase decisionale, oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge. Va confermata la statuizione del primo giudice in ordine alla spese di ctu poste a carico della SA – Sun NC IC ltd. e del NA.
Le spese del presente grado vanno liquidate, in favore del IN, in € 777,00 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi professionali, di cui € 2.058,00 per la fase di studio,
€ 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €
3.470,00 per la fase decisionale, oltre iva , cpa e rimborso spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, II Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 745/2021 R.G., sull'appello proposto da IN AN avverso la sentenza n. 834/2021 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti di SA – Sun
NC IC LTD, già Royal Sun Alliance Assicurazioni S.p.A., e NA RO, così decide:
in parziale accoglimento dell'appello proposto da IN AN e in parziale riforma della impugnata sentenza, a) ridetermina in € 43.168,04, oltre interessi legali da calcolarsi secondo evidenziato in parte motiva (in luogo della somma di € 19.890,94), il risarcimento del danno complessivamente dovuto a IN AN per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, condanna in solido SA – Sun NC IC
LTD, già Royal Sun Alliance Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e NA RO, al pagamento della differenza fra la suddetta somma di
€ 43.168,04, oltre interessi legali da calcolarsi secondo quanto evidenziato in parte motiva, in favore di IN AN, e quanto già corrisposto, in forza della sentenza di 10 primo grado, differenza da calcolarsi secondo le modalità evidenziate al superiore punto 7. ; b) ridetermina in € 815,00 per esborsi ed € 7.616,00 (in luogo di € 4.835,00) per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, le spese del giudizio di primo grado poste in solido a carico della SA – Sun NC
IC ltd. e di NA RO;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna SA – Sun NC IC LTD, già Royal Sun Alliance Assicurazioni
S.p.A. e NA RO al pagamento, in favore di IN AN, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 777,00 per spese ed € 8.469,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott. PE Minutoli
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