Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 22153 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22153 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. COZZOLINO RITA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ANNUNZIATA GAETANO presso C.F._2
il quale elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/12/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio in relazione al matrimonio
[...]
da loro contratto in NAPOLI il 20/06/1974 (atto n. 371, P. II, S. A, sez. C, anno 1974), riferendo che
1
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dai ricorrenti una pronuncia di scioglimento del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio concordatario e non quello civile.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
che la sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento stabilito nella Controparte_1
sentenza 11204/2019 del 17/12/19 recante r.g. 21331/2018 da parte del sig. il Parte_1
quale accetta tale rinuncia
che il sig. risiede in Napoli (na) alla via Vico Consiglio n.11 p.t. e la Parte_1
sig.ra risiede alla via Campagnari n. 38 Controparte_1
Poiché le condizioni concordate non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 CP_1
a NAPOLI il 20/06/1974 (atto n. 371, P. II, S. A, sez. C, reg. Atti
[...]
Matrimonio anno 1974);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
2 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4/04/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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